Common use of Subappalto e subcontratto Clause in Contracts

Subappalto e subcontratto. [SE IL SUBAPPALTO NON È STATO RICHIESTO IN SEDE DI GARA] 1. Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto non è ammesso il ricorso al subappalto, non avendo il Fornitore dichiarato, in sede di gara, di volersi avvalere di tale facoltà. 1. Il Fornitore, ai sensi e alle condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: - 2. Il Fornitore si impegna a depositare presso Coni Servizi, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: a) originale o copia autentica del Contratto di subappalto che dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; b) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti nella Documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; c) dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; d) dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore; e) (se del caso) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’esecuzione delle attività affidate. 3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine sopra indicato, Coni Servizi procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione. 4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti Coni Servizi revocherà l’autorizzazione. 5. Il Fornitore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato ovvero siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni dovrà acquisire una autorizzazione integrativa. 6. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell’appalto. 7. Per le prestazioni affidate in subappalto: a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto; b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Coni Servizi provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di Xxxx Xxxxxxx, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. 9. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti di Coni Servizi dei danni che dovessero derivare a Coni Servizi o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Coni Servizi da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa. 10. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore del rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette a Coni Servizi, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 11. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 13. 12. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 13. Salvo diversamente previsto dalle Parti, Coni Servizi, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del Contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione, il Fornitore si obbliga a trasmettere a Coni Servizi, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore. 14. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione. 15. L’esecuzione delle attività subappaltate non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto. 16. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Coni Servizi potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. 17. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore si obbliga a comunicare a Coni Servizi il nome del subcontraente, l’importo del Contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate. 18. Il Fornitore si impegna a comunicare a Coni Servizi., prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del Contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-Contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-Contratto. 19. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione del Contratto e devono essere depositati a Coni Servizi prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto. 20. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 21. Coni Servizi provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX) n. 1 del 10/01/2008.

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Samples: Consultancy and Brokerage Agreement, Contract for the Assignment of Outsourced Contact Center Services for Private Clients and Federations for the Institute of Medicine and Science of Sport (Imss) of Coni.

Subappalto e subcontratto. [SE IL SUBAPPALTO NON È STATO RICHIESTO IN SEDE DI GARA] 1. Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto non è ammesso il ricorso al subappalto, non avendo il Fornitore dichiarato, in sede di gara, di volersi avvalere di tale facoltà. 1. Il Fornitoresubappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa affidataria che rimane unica e sola responsabile nei confronti di Coni Servizi delle prestazioni subappaltate. 2. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi e alle condizioni previste dall’artdel richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., conformemente a quanto dichiarato alle seguenti condizioni: ▪ Il Fornitore dovrà aver indicato in sede fase di offerta, affida gara le attività e/o i servizi che intende subappaltare (in subappalto, in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato); ▪ È ammesso nella misura non superiore al massima dell 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: - 2. Il ; ▪ Dopo la stipula del Contratto il Fornitore si impegna a depositare presso Coni Servizi, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: a) originale o copia autentica del Contratto di subappalto che dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; b) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti nella Documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; c) dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; d) dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore; e) (se del caso) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’esecuzione delle attività affidate. 3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine sopra indicato, Coni Servizi procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione. 4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti Coni Servizi revocherà l’autorizzazione. 5. Il Fornitore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato ovvero siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni dovrà acquisire una autorizzazione integrativa. 6. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell’appalto. 7. Per le prestazioni affidate in subappalto: a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto; b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Coni Servizi provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di Xxxx Xxxxxxx, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. 9. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti di Coni Servizi dei danni che dovessero derivare a Coni Servizi o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Coni Servizi da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa. 10. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore del rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette a Coni Servizi, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 11. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 13. 12. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 13. Salvo diversamente previsto dalle Parti, Coni Servizi, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del Contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione, il Fornitore si obbliga a trasmettere a Coni Servizi, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore. 14. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione. 15. L’esecuzione delle attività subappaltate non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto. 16. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Coni Servizi potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. 17. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore si obbliga a comunicare a Coni Servizi il nome del subcontraente, l’importo del Contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate. 18. Il Fornitore si impegna a comunicare a Coni Servizi., prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del Contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-Contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-Contratto. 19. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione del Contratto e devono essere depositati a Coni Servizi prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto. 20. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 21. Coni Servizi provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX) n. 1 del 10/01/2008.

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Samples: Fornitura Di Materiale Vario Per Premiazioni

Subappalto e subcontratto. [SE IL SUBAPPALTO NON È STATO RICHIESTO IN SEDE DI GARA] 1. Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto non è ammesso il ricorso al subappalto, non avendo il Fornitore dichiarato, in sede di gara, di volersi avvalere di tale facoltà. 1. Il Fornitore, ai sensi e alle condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: - 2. Il Fornitore si impegna a depositare presso Coni Servizi, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: a) originale o copia autentica del Contratto di subappalto che dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; b) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti nella Documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; c) dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; d) dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore; e) (se del caso) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’esecuzione delle attività affidate. 3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine sopra indicato, Coni Servizi procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione. 4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti Coni Servizi revocherà l’autorizzazione. 5. Il Fornitore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato ovvero siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni dovrà acquisire una autorizzazione integrativa. 6. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell’appalto. 7. Per le prestazioni affidate in subappalto: a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto; b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Coni Servizi provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di Xxxx Xxxxxxx, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. 9. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti di Coni Servizi dei danni che dovessero derivare a Coni Servizi o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Coni Servizi da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa. 10. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore del rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette a Coni Servizi, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 11. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 13. 12. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 13. Salvo diversamente previsto dalle Parti, Coni Servizi, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del Contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione, il Fornitore si obbliga a trasmettere a Coni Servizi, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore. 14. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione. 15. L’esecuzione delle attività subappaltate non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto. 16. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Coni Servizi potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. 17. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore si obbliga a comunicare a Coni Servizi il nome del subcontraente, l’importo del Contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate. 18. Il Fornitore si impegna a comunicare a Coni Servizi., prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del Contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-Contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-Contratto. 1918. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione del Contratto e devono essere depositati a Coni Servizi prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto. 2019. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 21. Coni Servizi provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX) n. 1 del 10/01/2008.

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Samples: Fornitura E Posa in Opera Di Attrezzature Sportive

Subappalto e subcontratto. [SE IL SUBAPPALTO NON È STATO RICHIESTO IN SEDE DI GARA] 1. Per l’esecuzione delle prestazioni L’Appaltatore può subappaltare le attività oggetto del presente Contratto non è ammesso appalto entro il ricorso al subappalto, non avendo il Fornitore dichiarato, in sede di gara, di volersi avvalere di tale facoltà. 1. Il Fornitore, ai sensi e alle condizioni previste dall’art. 105 limite del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: - 2. Il Fornitore si impegna a depositare presso Coni Servizi, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: a) originale o copia autentica del Contratto di subappalto che dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; b) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti nella Documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; c) dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; d) dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore; e) (se del caso) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’esecuzione delle attività affidate. 3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine sopra indicato, Coni Servizi procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione. 4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti Coni Servizi revocherà l’autorizzazione. 5. Il Fornitore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato ovvero siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni dovrà acquisire una autorizzazione integrativa. 6. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell’appalto. 7. Per le prestazioni affidate in subappalto: a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti trenta per cento) dell’importo complessivo di aggiudicazione, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto; b) devono essere corrisposti i costi I.V.A. esclusa. L’eventuale esercizio della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Coni Servizi provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi facoltà di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitoredell’Appaltatore, il quale rimane che rimarrà l’unico e solo responsabile, responsabile nei confronti della Società Appaltante. L’affidamento di Xxxx Xxxxxxxattività in subappalto è comunque sottoposto alle seguenti condizioni, a pena di impossibilità di ricorrere all’istituto in questione ovvero di nullità assoluta del contratto di subappalto eventualmente stipulato in violazione delle condizioni stesse, fermo restando quant’altro previsto dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006: • l’Appaltatore deve aver indicato, in sede di offerta, le attività che intende subappaltare; • l’Appaltatore deve presentare alla Società Appaltante apposita istanza, con un anticipo di almeno 30 (trenta) giorni naturali prima della perfetta esecuzione data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività da subappaltare, allegando la documentazione prevista dall’art. 118, commi 2 e 8, del Contratto anche per la parte subappaltata. 9D.Lgs. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti n. 163/2006, ossia: ✓ originale o copia autenticata del contratto di Coni Servizi dei danni subappalto, fermo restando che dovessero derivare a Coni Servizi o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolaretale contratto deve contenere l’accettazione esplicita, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Coni Servizi da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa. 10. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore del rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendentisubappaltatore, per di tutte le prestazioni rese nell'ambito condizioni del subappalto. Il Fornitore trasmette a Coni Servizi, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edilepresente documento e, ove presentecompatibili, assicurativi e antinfortunisticidi tutti gli impegni assunti dall’Appaltatore in ordine alle attività oggetto di subappalto, nonché copia nonché, a pena di nullità assoluta del piano della sicurezza contratto di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 11. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivisubappalto, un’apposita clausola ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., ad eccezione della quale le parti assumono tutti gli obblighi di quanto previsto al successivo comma 13. 12. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza tracciabilità dei motivi di esclusione flussi finanziari di cui all’art. 80 3 della Legge n. 136/2010; ✓ dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il subappaltatore, a norma dell’art. 2359 del codice civile. In caso di R.O.E., tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti; ✓ dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 13n. 163/2006; • nei confronti del subappaltatore non devono sussistere alcuno dei divieti previsti dalla normativa antimafia (D.Lgs. Salvo diversamente previsto dalle Parti, Coni Servizi, ai n. 159/2011); • l’esecuzione delle attività subappaltate non deve formare oggetto di ulteriore subappalto. Tutti i pagamenti al subappaltatore deve essere effettuati a cura diretta dell'Appaltatore. Ai sensi dell’art. 105118, comma 133, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.n. 163/2006, corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del Contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione, il Fornitore si obbliga a trasmettere a Coni Servizil’Appaltatore deve comunque trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatorisuoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte effettuati al subappaltatore. 14, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio Resta inteso che qualora l’Appaltatore non trasmetta le attività ovvero porre in essere, nei confronti fatture quietanzate del subappaltatore ogni rimedio contrattualeentro il predetto termine, ivi inclusa la risoluzione. 15Società Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, come previsto dalla disposizione normativa sopra citata. L’esecuzione Qualora l’Appaltatore motivi il mancato pagamento del subappaltatore con la contestazione della regolarità delle attività subappaltate non potrà formare e sempre che le predette contestazioni siano accertate dal Responsabile del procedimento, la Società Appaltante sospenderà i pagamenti in favore dell’Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di ulteriore subappalto. 16contestazione, nella misura accertata dal Responsabile del procedimento. Fermo restando quanto sopra, la Società Appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione entro 30 (trenta) giorni naturali dalla data di ricevimento della predetta istanza. Tale termine potrà essere prorogato dal Responsabile del procedimento una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00) i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Società Appaltante sono ridotti della metà. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Coni Servizi potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. 17. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore si obbliga a comunicare a Coni Servizi il nome del subcontraente, l’importo del Contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate. 18. Il Fornitore si impegna a comunicare a Coni Servizi., prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, subcontratti stipulati per l'esecuzione di attività oggetto del Contrattopresente appalto, è fatto obbligo all'Appaltatore e/o al subappaltatore di trasmettere alla Società Appaltante un originale o una copia autenticata del subcontratto entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali dalla data di stipula, da cui risulti almeno il nome del sub-contraente, l'oggetto dell’attività affidata, l'importo contrattuale e gli strumenti di pagamento del sub-Contrattocorrispettivo spettante al subcontraente nonché, l'oggetto del lavoroa pena di nullità assoluta, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-Contratto. 19. Non costituiscono subappalto le fattispecie un’apposita clausola con la quale ciascuna delle parti assume gli obblighi di cui al comma 3 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione del Contratto e devono essere depositati a Coni Servizi prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto. 20. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 105 del D.Lgs3 della Legge n. 136/2010. 50/2016 e s.m.i.. 21. Coni Servizi provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni In caso di subappalto e/o subcontratto, il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento di cui all’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, nei rapporti tra tutti i soggetti costituenti la filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del presente appalto, determina la risoluzione di diritto del relativo contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria, la parte non inadempiente si impegna a dare immediata comunicazione alla Determinazione dell’Autorità Società Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX) n. 1 Roma dell’inadempimento della propria controparte ai predetti obblighi. Quanto previsto dal Contratto, in materia di verifiche e controlli, riservatezza e obblighi nei confronti del 10/01/2008personale dipendente, si applicherà anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti.

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Samples: Licensing Agreements

Subappalto e subcontratto. [SE IL SUBAPPALTO NON È STATO RICHIESTO IN SEDE DI GARA] 1. Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto non è ammesso il ricorso al subappaltoL’Appaltatore può subappaltare unicamente le attività di cui all’articolo 31, non avendo il Fornitore dichiarato, in sede di gara, di volersi avvalere di tale facoltà. 1. Il Fornitore, ai sensi e alle condizioni previste dall’art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.in. 50/2016, entro il limite del 40% (quaranta per cento) dell’importo complessivo di aggiudicazione, I.V.A. esclusa., conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: - 2. Il Fornitore si impegna a depositare presso Coni Servizi, almeno venti giorni prima L’eventuale esercizio della data facoltà di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: a) originale o copia autentica del Contratto di subappalto che dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; b) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti nella Documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; c) dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; d) dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore; e) (se del caso) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’esecuzione delle attività affidate. 3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine sopra indicato, Coni Servizi procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione. 4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti Coni Servizi revocherà l’autorizzazione. 5. Il Fornitore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato ovvero siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni dovrà acquisire una autorizzazione integrativa. 6. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell’appalto. 7. Per le prestazioni affidate in subappalto: a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto; b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Coni Servizi provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitoredell’Appaltatore, il quale rimane che rimarrà l’unico e solo responsabile, responsabile nei confronti di Xxxx Xxxxxxx, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltataSocietà Appaltante. 93. Il Fornitore L’affidamento di attività in subappalto è responsabile comunque sottoposto alle seguenti condizioni, a pena di impossibilità di ricorrere all’istituto in via esclusiva nei confronti questione ovvero di Coni Servizi dei danni che dovessero derivare a Coni Servizi o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitànullità assoluta del contratto di subappalto eventualmente stipulato in violazione delle condizioni stesse, fermo restando quant’altro previsto dall’art. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Coni Servizi da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa. 10. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore del rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette a Coni Servizi, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 11. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 105 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.n. 50/2016: - l’Appaltatore deve aver indicato, ad eccezione in sede di quanto previsto offerta, le attività di cui all’art. 31, comma 8 del D. lgs. n. 50/2016 che intende subappaltare; - in capo al successivo comma 13. 12. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi subappaltatore non devono sussistere le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.LgsD. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 13. Salvo diversamente n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dalle Parti, Coni Servizi, ai sensi dell’artdall’art. 105, comma 1312 del D. Lgs. n. 50/2016; - il subappaltatore non deve aver partecipato alla presente procedura per l’affidamento dell’appalto; - l’Appaltatore deve presentare alla Società Appaltante apposita istanza, con un anticipo di almeno 20 (venti) giorni naturali prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività da subappaltare, allegando la documentazione prevista dall’art. 105, commi 7 e 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.n. 50/2016, corrisponde direttamente al ossia: ⮚ originale o copia autenticata del contratto di subappalto, fermo restando che tale contratto deve contenere l’accettazione esplicita, da parte del subappaltatore, al cottimistadi tutte le condizioni del presente documento e, al prestatore ove compatibili, di servizi ed al fornitore tutti gli impegni assunti dall’Appaltatore in ordine alle attività oggetto di beni subappalto nonché, a pena di nullità assoluta del contratto di xxxxxxxxxx, un’apposita clausola ai sensi della quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010; ⮚ dichiarazione circa la sussistenza o lavorimeno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta a norma dell’art. 2359 del subappaltatore e se la natura del Contratto lo consenteCodice Civile. In caso contrariodi raggruppamento di operatori economici, salvo diversa indicazionecostituito o costituendo, il Fornitore si obbliga a trasmettere a Coni Servizio consorzio, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore. 14. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, soggetti partecipanti; - nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione. 15non devono sussistere alcuno dei divieti previsti dalla normativa antimafia (D.Lgs. L’esecuzione n. 159/2011); - l’esecuzione delle attività subappaltate non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto. 164. Fermo restando quanto sopra, la Società Appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione entro 30 (trenta) giorni naturali dalla data di ricevimento della predetta istanza. Tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. 5. Salvo quanto disposto dall’art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016, tutti i pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati a cura diretta dell'Appaltatore che deve comunque trasmettere alla Società Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati al subappaltatore. 6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Coni Servizi potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. 17. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore si obbliga a comunicare a Coni Servizi il nome del subcontraente, l’importo del Contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate. 18. Il Fornitore si impegna a comunicare a Coni Servizi., prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del Contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-Contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-Contratto. 19. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione del Contratto e devono essere depositati a Coni Servizi prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto. 20. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni subcontratto, il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento di cui all’art. 105 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, nei rapporti tra tutti i soggetti costituenti la filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del D.Lgspresente appalto, determina la risoluzione di diritto del relativo contratto ai sensi dell’art. 50/2016 1456 del Codice Civile. 7. In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria, la parte non inadempiente si impegna a dare immediata comunicazione alla Società Appaltante e s.m.i..agli enti competenti dell’inadempimento della propria controparte ai predetti obblighi. 218. Coni Servizi provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni Quanto previsto dal presente documento e/o dal Contratto, in materia di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX) n. 1 verifiche e controlli, riservatezza e obblighi nei confronti del 10/01/2008personale dipendente, si applicherà anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti.

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Samples: Contract for Services

Subappalto e subcontratto. [SE IL SUBAPPALTO NON È STATO RICHIESTO IN SEDE DI GARA] 1L'Assegnatario esegue in proprio gli “Ordini di ” derivanti dal presente Accordo quadro e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni. Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto non Il subappalto è ammesso il ricorso al subappalto, non avendo il Fornitore dichiarato, in sede di gara, di volersi avvalere di tale facoltà. 1. Il Fornitore, ai sensi della vigente normativa e alle condizioni previste dall’artsecondo quanto previsto all'art. 105 del D.LgsCapitolato speciale d'appalto. 50/2016 e s.m.i., conformemente a quanto dichiarato ***L'Assegnatario in sede di offerta, affida ha dichiarato che ricorrerà al subappalto per l'esecuzione dei seguenti servizi e/o forniture: *** Il subappalto non è a messo ai sensi dell'art. del capitolato speciale. *** L'Assegnatario in subappalto, in misura sede di procedura di affidamento ha dichiarato di non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: - 2avvalersi del subappalto . Il Fornitore si impegna L'Assegnatario è tenuto a depositare presso Coni Servizi, almeno venti 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della esecuzione delle attività oggetto del subappalto: a) originale o copia autentica del Contratto relative prestazioni il contratto di subappalto che dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; b) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti nella Documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; c) dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; d) dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore; e) (se del caso) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’esecuzione delle attività affidate. 3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine sopra indicato, Coni Servizi procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione. 4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti Coni Servizi revocherà l’autorizzazione. 5. Il Fornitore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato ovvero siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni dovrà acquisire una autorizzazione integrativa. 6. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell’appalto. 7. Per le prestazioni affidate in subappalto: a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto; b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Coni Servizi provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di Xxxx Xxxxxxx, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. 9. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti di Coni Servizi dei danni che dovessero derivare a Coni Servizi o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Coni Servizi da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa. 10. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore del rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette a Coni Servizi, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 11. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 13. 12. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza assenza dei motivi di esclusione di cui all’artdettati all'art. 80 del D.LgsCodice dei contratti. 50/2016 e s.m.i.. 13***Il subappalto non è ammesso per le ragioni espresse all'art. Salvo diversamente previsto dalle Parti-------- del capitolato speciale d'appalto. Il Committente è tenuta a corrispondere direttamente al subAssegnatario l'importo dovuto, Coni Servizi, ai sensi dell’artallorché ricorra una delle ipotesi contemplate all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. D.Lgs 50/2016 e s.m.iss.mm.ii., corrisponde direttamente al subappaltatorelett. a), al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; e c) su richiesta ). L'Assegnatario , qualora intenda stipulare, per l'esecuzione dell'appalto, dei subcontratti non rientranti nella categoria del subappaltatore e se la natura del Contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione, il Fornitore si obbliga a trasmettere a Coni Servizi, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore. 14. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione. 15. L’esecuzione delle attività subappaltate non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto. 16. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Coni Servizi potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. 17. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore si obbliga tenuto a comunicare a Coni Servizi al ***R.U.P. *** D.E.C. (Direttore dell'esecuzione del contratto) prima dell'inizio della prestazione, il nome del subcontraente, l’importo del Contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate. 18. Il Fornitore si impegna a comunicare a Coni Servizi., prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del Contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-Contrattosubcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o della fornitura affidatiaffidato/a. ***L'Assegnatario ha stipulato, in qualità di dante causa, in data anteriore all'indizione della procedura di aggiudicazione del presente appalto, e precisamente il [indicare la data] un contratto con l'Impresa/Cooperativa/altro avente ad oggetto prestazioni di carattere continuativo. SonoIl suddetto contratto è depositato in copia presso il Committente. L'Assegnatario è obbligato, altresìin caso di stipula di atti negoziali ***di subappalto e di subcontratto ***o di deposito di contratto continuativo, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso rispettare e far rispettare al subcontraente quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 così come già richiamato e dettagliato all'art. 5 del presente contratto. Si precisa che in caso di subappalto e di sub-Contratto. 19. Non costituiscono subappalto contratto la Stazione Appaltante si riserva di effettuare le fattispecie verifiche cui è tenuta ai sensi della normativa vigente anche in materia di cui al comma 3 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 anticorruzione, antimafia e s.m.i.. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione del Contratto e devono essere depositati a Coni Servizi prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto. 20. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 21. Coni Servizi provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX) n. 1 del 10/01/2008.tracciabilità finanziaria

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Arredi

Subappalto e subcontratto. [SE IL SUBAPPALTO NON È STATO RICHIESTO IN SEDE DI GARA] 1L’esecuzione delle prestazioni di cui ai contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall’articolo 105 del dlgs 50/2016 e smi. Per l’esecuzione A pena di nullità non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto specifico, nonché la prevalente esecuzione dei servizi relativi al complesso delle prestazioni principali e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lvo n. 50/16 e smi le prestazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario sono quelle definite nel Titolo II all’art 55 del presente Contratto non è ammesso il ricorso capitolato. Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, non avendo il Fornitore dichiarato, in sede di gara, di volersi avvalere di tale facoltà. 1. Il Fornitore, ai sensi e alle condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: - 2. Il Fornitore si impegna a depositare presso Coni Servizi, almeno venti 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: a) originale o copia autentica del Contratto della relativa parte di subappalto che dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105. La mancata presentazione, in termini prestazionali che economici; b) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti nella Documentazione sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per lo svolgimento l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle attività allo stesso affidateprestazioni in subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, ove non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; c) prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l’Impresa deve trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. all’articolo 80 del D.LgsD.Lvo n. 50/16 e smi e il possesso dei requisiti speciali di cui all’articolo 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ove le dichiarazioni rese smi in gara non siano più utilizzabili; d) dichiarazione dell’appaltatore relativa relazione alla sussistenza o meno prestazione subappaltata. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore; e) (se del caso) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’esecuzione delle attività affidate. 3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine sopra indicato, Coni Servizi procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione. 4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti Coni Servizi revocherà l’autorizzazione. 5. Il Fornitoresubappaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato ovvero siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni dovrà acquisire una autorizzazione integrativa. 6. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell’appalto. 7. Per per le prestazioni affidate in subappalto: a) devono essere praticati , deve garantire gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto; b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza contratto di appalto e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Coni Servizi provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di Xxxx Xxxxxxx, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. 9. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti di Coni Servizi dei danni che dovessero derivare a Coni Servizi o a terzi per fatti comunque imputabili riconoscere ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Coni Servizi da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa. 10. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore del rispetto del lavoratori un trattamento economico e normativo stabilito dai non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionale nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e territoriale in vigore per siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. Per quanto riguarda il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette a Coni Servizi, prima dell'inizio delle prestazionidai subappaltatori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 11. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 13. 12. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 13. Salvo diversamente previsto dalle Parti, Coni Servizi, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavoribeni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa micro-impresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del Contratto contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione, il Fornitore Negli altri casi si obbliga a richiama l’obbligo dell’Impresa di trasmettere a Coni Servizi, al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatorisuoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore. 14. Nelle ipotesi corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione. 15. L’esecuzione delle attività subappaltate non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto. 16garanzia effettuate. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell’Impresa di cui al periodo precedente. Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai precedenti commisensi dell’articolo 105 del D.lgs. 50/16 e smi, Coni Servizi potrà risolvere si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Contrattodirettore dell'esecuzione deve svolgere le seguenti funzioni: a) verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, salvo il diritto al risarcimento del danno. 17. Ai nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’artdell'art. 105, comma c. 2, del D.Lgs. 50/2016 D.Lvo n. 50/16 e s.m.i.xxx; b) controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, il Fornitore si obbliga a comunicare a Coni Servizi il nome nel rispetto della normativa vigente e del subcontraente, l’importo del Contratto, l’oggetto contratto stipulato; c) registrare le contestazioni della ditta esecutrice sulla regolarità delle prestazioni affidate.eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti alla ditta esecutrice, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; 18d) provvedere, senza indugio e comunque entro le 24 ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte della ditta esecutrice, delle disposizioni di cui all'art. Il Fornitore si impegna a 105 del D.Lvo n. 50/16 e smi. La ditta appaltatrice deve comunicare a Coni Servizi.alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del Contrattodell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-Contrattocontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidatidella prestazione affidata. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-Contrattocontratto. 19. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione del Contratto e devono essere depositati a Coni Servizi prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto. 20. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 21. Coni Servizi provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX) n. 1 del 10/01/2008.

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Samples: Accordo Quadro Per l'Affidamento Dei Servizi

Subappalto e subcontratto. [SE IL SUBAPPALTO NON È STATO RICHIESTO IN SEDE DI GARA] 1. Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto non è ammesso il ricorso al subappalto, non avendo il Fornitore dichiarato, in sede di gara, di volersi avvalere di tale facoltà. 1. Il Fornitore, ai sensi e alle condizioni previste subappalto è regolato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.iCodice oltre che dalle normative vigenti comun- que incidenti sulla regolazione del subappalto di lavori., conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: - 2. Il Fornitore si impegna Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di ap- palto ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera. 3. Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera ed i noli a depositare presso Coni Servizi, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappaltocaldo se singolarmente: a) originale o copia autentica del Contratto di subappalto che dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economiciimporto inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate; b) dichiarazione attestante di importo inferiore a € 100.000,00 se l’incidenza della manodopera e del personale non supera il possesso 50% dell’importo da parte affidare. 4. Per tutti i sub contratti che non costituiscono subappalto l’Appaltatore comunica alla Sta- zione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione: a) il nome del subappaltatore dei requisiti richiesti nella Documentazione sub contraente, l’importo e l’oggetto del sub contratto; b) le eventuali modifiche apportate nel corso del sub contratto. 5. L’affidamento in subappalto di garaopere e lavori è sottoposto a preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante. Tutte le prestazioni e lavorazioni a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili a condizione che: a) la facoltà di subappalto sia espressamente prevista nel bando o invito, per lo svolgimento con esplicita indicazione delle attività allo stesso affidatecategorie subappaltabili; b) il concorrente nell’offerta abbia indicato i lavori, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabiliparti di opere, servizi, forniture che intende subappaltare; c) dichiarazione del subappaltatore attestante il concorrente dimostri l’assenza in capo al subappaltatore dei di motivi di esclusione di cui all’arta carico del subappaltatore se- condo l’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabiliCodice; d) dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno l’importo complessivo dei lavori, servizi, forniture, parti di eventuali forme opere affidato in subappalto non superi il 30% dell’importo complessivo del contratto principale. 6. L’Appaltatore deposita presso la Stazione Appaltante il contratto di controllo o collegamento a norma dell’artsubappalto ex art. 2359 cod105– 7 del Codice, almeno 20 giorni prima dell’effettivo inizio delle prestazioni subappaltate. civ. con il subappaltatore;Con- testualmente deposita: ea) (se del caso) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti posseduti dal D.Lgssubappaltatore correlati alle prestazioni subappaltate; b) l’attestazione dello stesso Appaltatore di assenza di motivi di esclusione ex art. 50/2016 e s.m.i80 del Codice in capo al subappaltatore. 7. L’Appaltatore resta responsabile in via esclusiva per l’esecuzione delle attività affidatedel contratto nei confronti della Stazione Appaltante. 38. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine sopra indicato, Coni Servizi procederà I rapporti economici tra Appaltatore da un lato e subappaltatori e subfornitori dall’altro lato sono regolati dall’art. 105 – commi da 8 a richiedere al Fornitore l’integrazione 16 del Codice. Gli stessi commi regolano i poteri sostitutivi della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazioneStazione Appaltante. 4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti Coni Servizi revocherà l’autorizzazione. 5. Il Fornitore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato ovvero siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni dovrà acquisire una autorizzazione integrativa. 69. Ai sensi dell’art. 105105–17 del Codice, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non sarà autorizzato spetta all’Appaltatore il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell’appalto. 7. Per le prestazioni affidate in subappalto: a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto; b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Coni Servizi provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di Xxxx Xxxxxxx, della perfetta esecuzione del Contratto anche coordinamento per la parte subappaltata. 9. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti di Coni Servizi dei danni che dovessero derivare a Coni Servizi o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Coni Servizi da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa. 10. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore del rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette a Coni Servizi, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 11. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 13. 12. Il Fornitore si impegna a sostituire tutti i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 13. Salvo diversamente previsto dalle Parti, Coni Servizi, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del Contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione, il Fornitore si obbliga a trasmettere a Coni Servizi, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatorecollaboratori a qualsiasi titolo, fornitori con posa in opera, comunque operanti nel cantiere. 14. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione. 15. L’esecuzione delle attività subappaltate non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto. 16. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Coni Servizi potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. 17. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore si obbliga a comunicare a Coni Servizi il nome del subcontraente, l’importo del Contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate. 18. Il Fornitore si impegna a comunicare a Coni Servizi., prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del Contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-Contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-Contratto. 19. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione del Contratto e devono essere depositati a Coni Servizi prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto. 20. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 21. Coni Servizi provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX) n. 1 del 10/01/2008.

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Samples: Appalto