SUBCONCESSIONE. La subconcessione è ammesso in conformità all’art. 174 del D. Lgs. 50/2016 e, in quanto compatibile, all’art. 105, per le prestazioni contrattuali diverse da quelle connesse ai servizi di mensa e bar di cui alla presente concessione; più precisamente il concessionario potrà affidare a terzi i soli servizi ausiliari di lavanderia e pulizia dei locali. Fermo quanto sopra, il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Concedente delle prestazioni subappaltate. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni: a) il concorrente deve aver indicato in fase di gara le attività e/o i servizi che intende subappaltare e la terna dei subappaltatori, producendo il relativo DGUE; b) dopo la stipula della concessione, il concessionario deve depositare presso il Concedente originale o copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; c) il concessionario, unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, anche ai sensi dell’articolo 105, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, deve produrre - la dichiarazione in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con l’impresa subappaltatrice. Nel caso in cui il concessionario sia un RTI o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del consorzio; - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata; - la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Il Concedente provvederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 174, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016, a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle fattispecie previste nella stessa norma. In tal caso, il concessionario dovrà comunicare al Concedente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto il concessionario prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni stabilite nello Schema di Contratto allegato. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Si applicano le disposizioni dell’art. 105, commi 10, 11 e 17 nonché, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione Della Mensa E Del Bar
SUBCONCESSIONE. La E’ ammessa la subconcessione è ammesso nei limiti indicati in conformità all’artofferta. 174 E' ammessa altresì, dal- la data di avvio del D. Lgs. 50/2016 eservizio, in quanto compatibilela subconcessione con riferimento ai chilometri ag- giuntivi, all’art. 105compresi i flessibili, rispetto al Programma di esercizio (per le prestazioni contrattuali diverse da quelle connesse ai servizi offerta) alle- gato alla documentazione di mensa e bar gara, affidati nel corso di cui alla presente concessione; più precisamente vigenza del Contratto Ponte che il concessionario potrà affidare a terzi i soli servizi ausiliari di lavanderia e pulizia dei locali. Fermo quanto sopra, il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Concedente delle prestazioni subappaltate. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, Concessionario s'impegna ad effettuare ai sensi del richiamato artdell'art. 105 del D.Lgs3. n. 50/2016A tal fine, alle seguenti condizioni:
a) il concorrente deve aver indicato prima dell’affidamento in fase di gara subconcessione dovrà essere presentata xxxxxx- sta scritta alla Regione specificando sia le attività e/o i servizi che intende subappaltare si intendono sub-concedere sia l’impresa sub-concessionaria e la terna dei subappaltatori, producendo il relativo DGUE;
b) dopo la stipula della concessione, il concessionario deve depositare presso il Concedente originale o copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate;
c) il concessionario, unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, anche ai sensi dell’articolo 105, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, deve produrre - la dichiarazione in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con l’impresa subappaltatrice. Nel caso in cui il concessionario sia un RTI o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte prodotto quanto previsto dall’art. 118 del RTI o del consorzio; - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata; - la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione Dlgs 163/2006. La Regione a sua volta autorizzerà, previa verifica degli adempimenti di cui all’art. 80 del Codice. Il Concedente provvederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 174, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016, a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle fattispecie previste nella stessa norma. In tal caso, il concessionario dovrà comunicare al Concedente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto il concessionario prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni stabilite nello Schema di Contratto allegato. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Si applicano le disposizioni dell’art. 105, commi 10, 11 e 17 nonché, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art. 105 118 del D. Lgs. n. 50/2016.163/2006 e di quanto previsto all’art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subconcessione. Fino alla data di autoriz- zazione non è comunque consentita la subconcessione. Il contratto di subconcessione deve prevedere il rispetto degli obblighi connessi alle modalità di effettuazione del servizio previsti dal presente contratto con particolare riferimento alle specifiche sulla sicurezza, agli standard di qualità, agli obblighi in- formativi ed al sistema tariffario. Il contratto di subconcessione deve prevedere, al- tresì, il rispetto delle condizioni minime di lavoro a tutela della sicurezza dei lavo- ratori, dei diritti dei passeggeri, delle esigenze delle persone a mobilità ridotta ed a tutela dell’ambiente. Il Concessionario è responsabile in solido con il sub-conces- sionario per il mancato rispetto dei suddetti obblighi. In caso di risoluzione del contratto con il Concessionario, viene meno conseguente- mente la subconcessione senza alcun obbligo da parte della Regione
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Samples: Contratto Per L’affidamento in Concessione Di Servizi Di Trasporto Pubblico Locale
SUBCONCESSIONE. 1. E’ ammessa la subconcessione nei limiti indicati in offerta e comunque nella misura massima del 15% . A tal fine, prima dell’affidamento in sub concessione, il Concessionario dovrà richiedere autorizzazione alla sub concessione alla Città metropolitana, specificando sia i servizi e/o le attività che si intendono sub concedere sia l’impresa sub concessionaria, che dovrà essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di gara. La subconcessione è ammesso in conformità Città metropolitana verificherà anche il rispetto di quanto previsto all’art. 174 3, comma 9, della L. n. 136/2010. Fino alla data del D. Lgsrilascio della suddetta i autorizzazione non è comunque consentita la subconcessione.
2. 50/2016 eIl contratto di subconcessione deve prevedere il rispetto degli obblighi connessi alle modalità di effettuazione del servizio previsti dal contratto con particolare riferimento alle specifiche sulla sicurezza, in quanto compatibileagli standard di qualità, all’artagli obblighi informativi ed al sistema tariffario. 105Il contratto di subconcessione deve prevedere, per le prestazioni contrattuali diverse da quelle connesse ai servizi di mensa e bar di cui alla presente concessione; più precisamente il concessionario potrà affidare a terzi i soli servizi ausiliari di lavanderia e pulizia dei locali. Fermo quanto sopraaltresì, il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo rispetto delle condizioni minime di lavoro a tutela della sicurezza dei lavoratori, dei diritti dei passeggeri, delle esigenze delle persone a mobilità ridotta ed a tutela dell’ambiente. Il Concessionario è responsabile nei confronti in solido con il sub Concessionario per il mancato rispetto dei suddetti obblighi.
3. In caso di risoluzione del Concedente delle prestazioni subappaltatecontratto con il Concessionario, viene meno conseguentemente la subconcessione senza alcun obbligo da parte della Città metropolitana.
4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato artAlle subconcessioni si applicano i commi da 7 a 20 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni:.
a) il concorrente deve aver indicato in fase di gara le attività e/o i servizi che intende subappaltare e 5. E’ vietata la terna dei subappaltatori, producendo il relativo DGUE;
b) dopo la stipula della concessione, il concessionario deve depositare presso il Concedente originale o copia autentica cessione del contratto pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate al Concedente. Gli atti di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate;
c) cessione d’azienda, trasformazione, fusione e scissione del soggetto Concessionario, non hanno effetto nei confronti dell’Ente concedente fino a che il concessionario, unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, anche ai sensi dell’articolo 105, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, deve produrre - la dichiarazione in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con l’impresa subappaltatrice. Nel caso in cui il concessionario sia un RTI o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del consorzio; - la certificazione attestante cessionario non abbia documentato il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara di qualificazione prescritti dal Bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata; - la dichiarazione affidamento dei servizi oggetto del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Il Concedente provvederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 174, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016, a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle fattispecie previste nella stessa norma. In tal caso, il concessionario dovrà comunicare al Concedente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto il concessionario prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni stabilite nello Schema di Contratto allegato. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Si applicano le disposizioni dell’art. 105, commi 10, 11 e 17 nonché, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016presente Capitolato.
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SUBCONCESSIONE. La subconcessione è ammesso ammessa nei limiti indicati in conformità offerta ovvero A tal fine, prima dell’affidamento in sub concessione, il Concessionario dovrà richiedere autorizzazione alla sub concessione alla Città metropolitana, specificando sia i servizi e/o le attività che si intendono sub concedere sia l’impresa sub concessionaria, che dovrà essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di gara. La Città metropolitana verificherà anche il rispetto di quanto previsto all’art. 174 3, comma 9, della L. n. 136/2010. Fino alla data del D. Lgsrilascio della suddetta i autorizzazione non è comunque consentita la subconcessione. 50/2016 eIl contratto di subconcessione deve prevedere il rispetto degli obblighi connessi alle modalità di effettuazione del servizio previsti dal contratto con particolare riferimento alle specifiche sulla sicurezza, in quanto compatibileagli standard di qualità, all’artagli obblighi informativi ed al sistema tariffario. 105Il contratto di subconcessione deve prevedere, per le prestazioni contrattuali diverse da quelle connesse ai servizi di mensa e bar di cui alla presente concessione; più precisamente il concessionario potrà affidare a terzi i soli servizi ausiliari di lavanderia e pulizia dei locali. Fermo quanto sopraaltresì, il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo rispetto delle condizioni minime di lavoro a tutela della sicurezza dei lavoratori, dei diritti dei passeggeri, delle esigenze delle persone a mobilità ridotta ed a tutela dell’ambiente. Il Concessionario è responsabile nei confronti in solido con il sub Concessionario per il mancato rispetto dei suddetti obblighi. In caso di risoluzione del Concedente delle prestazioni subappaltatecontratto con il Concessionario, viene meno conseguentemente la subconcessione senza alcun obbligo da parte della Città metropolitana. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato artAlle subconcessioni si applicano i commi da 7 a 20 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni:
a) il concorrente deve aver indicato in fase di gara le attività e/o i servizi che intende subappaltare e . E’ vietata la terna dei subappaltatori, producendo il relativo DGUE;
b) dopo la stipula della concessione, il concessionario deve depositare presso il Concedente originale o copia autentica cessione del contratto pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate al Concedente. Gli atti di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate;
c) cessione d’azienda, trasformazione, fusione e scissione del soggetto Concessionario, non hanno effetto nei confronti dell’Ente concedente fino a che il concessionario, unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, anche ai sensi dell’articolo 105, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, deve produrre - la dichiarazione in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con l’impresa subappaltatrice. Nel caso in cui il concessionario sia un RTI o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del consorzio; - la certificazione attestante cessionario non abbia documentato il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara di qualificazione prescritti dal Bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata; - la dichiarazione affidamento dei servizi oggetto del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Il Concedente provvederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 174, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016, a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle fattispecie previste nella stessa norma. In tal caso, il concessionario dovrà comunicare al Concedente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto il concessionario prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni stabilite nello Schema di Contratto allegato. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Si applicano le disposizioni dell’art. 105, commi 10, 11 e 17 nonché, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016presente contratto.
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SUBCONCESSIONE. La (da inserire solo nel caso in cui non sia stata dichiarata la subconcessione è ammesso in conformità all’art. 174 del D. Lgs. 50/2016 esede di Offerta) (da inserire solo nel caso in cui sia stata dichiarata la subconcessione in sede di Offerta)
b. A tale fine, in quanto compatibile, il Concessionario dovrà trasmettere alla Concedente la documentazione di cui all’art. 105, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Concedente non autorizzerà la subconcessione. In caso di non completezza dei documenti presentati, la Concedente procederà a richiedere al Concessionario l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale la subconcessione non verrà autorizzata. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per le prestazioni contrattuali diverse da quelle connesse ai servizi la definizione del procedimento di mensa autorizzazione della subconcessione. Il Concessionario è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto della subconcessione subisca variazioni e bar l’importo della stessa sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. L’Agenzia rilascerà l’autorizzazione alla presente concessione; più precisamente il concessionario potrà affidare a terzi i soli servizi ausiliari di lavanderia e pulizia dei locali. Fermo quanto soprasubconcessione, il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Concedente delle prestazioni subappaltate. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi del richiamato artdell’art. 105 del D.LgsD.lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni:
a) il concorrente deve aver indicato in fase 50/2016 e previo accertamento dell’assenza dei motivi di gara le attività e/o i servizi che intende subappaltare e la terna dei subappaltatori, producendo il relativo DGUE;
b) dopo la stipula della concessione, il concessionario deve depositare presso il Concedente originale o copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate;
c) il concessionario, unitamente al contratto di subappalto esclusione di cui sopra, anche ai sensi dell’articolo 105, comma 18, all’art. 80 del D.LgsCodice in capo al subconcessionario. n. 50/2016, deve produrre - Il Concessionario dovrà dimostrare per tutta la dichiarazione durata del Contratto l’assenza in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con l’impresa subappaltatrice. Nel caso in cui il concessionario sia un RTI o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del consorzio; - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata; - la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza capo al subconcessionario dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Il Concedente provvederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 174, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016, a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle fattispecie previste nella stessa norma. In tal caso, il concessionario dovrà comunicare al Concedente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto il concessionario prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni stabilite nello Schema di Contratto allegato. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei caso ricorrano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.LgsD.lgs. n. 50/2016 in capo al subconcessionario, la Committente revocherà l’autorizzazione alla subconcessione. L’eventuale affidamento in subconcessione dei servizi di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Concessionario, che rimane pienamente responsabile nei confronti della Concedente per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste. I corrispettivi maturati dal subconcessionario, ad eccezione di quanto previsto dall’art 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, saranno corrisposti direttamente dal Concessionario il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subconcessionari gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. Si applicano 3 della legge n. 136/2010. Il Concessionario si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subconcessionario o ai suoi ausiliari. Il Concessionario si obbliga a trasmettere alla Concedente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subconcessionario con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, la Concedente sospenderà il successivo pagamento a favore del Concessionario. Il Concessionario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subconcessione, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Concedente inadempimenti del subconcessionario; in tal caso, il Concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Concedente né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni dell’art. 105, commi 10, 11 e 17 nonché, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’artdi cui all’art. 105 del D. LgsD.lgs. n. 50/201650/2016 così come modificato dal D.L. 32/2019. In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti periodi, la Concedente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.
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