Supplemento di indennità. Si determina il supplemento che, aggiunto all’ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai punti 1,2,3, dà l’ammontare del danno calcolato in base al Valore a nuovo. Esclusivamente per la forma a Valore totale tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il • superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente; • inferiore, ma superiore al valore al “momento del Sinistro” (art. 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”), viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza “Somma assicurata” meno “Valore al momento del Sinistro” e la differenza “Valore a nuovo” meno “valore al momento del Sinistro”; • uguale o inferiore al “valore al momento del Sinistro”, non viene riconosciuto. Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all’effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avviene: • in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale; • in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall’Assicurato e purché l’inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all’Assicurato) entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale. La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la
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Supplemento di indennità. Si determina il supplemento che, aggiunto all’ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai punti 1,2,3, capitoli 1 e 2 dà l’ammontare del danno calcolato in base al Valore a nuovo. Esclusivamente per la forma a Valore totale tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il Valore a nuovo risulti: • superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente; • inferiore, ma superiore al valore al “momento del Sinistro” (art. 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”), viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza fra “Somma somma assicurata” meno e “Valore valore al momento del Sinistro” e la differenza fra “Valore a nuovo” meno e “valore al momento del Sinistro”; • uguale o inferiore al “valore al momento del Sinistro”, non viene riconosciuto. Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all’effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avviene: • in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data (del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale; • in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall’Assicurato e purché l’inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all’Assicurato) entro 12 mesi dalla data di del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale. La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per lala Compagnia.
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Supplemento di indennità. Si determina il supplemento che, aggiunto all’ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai punti capitoli 1,2,3, dà l’ammontare del danno calcolato in base al Valore a nuovo. Esclusivamente per la forma a Valore totale tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il Valore a nuovo risulti: • superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente; • inferiore, ma superiore al valore al “momento del Sinistro” (art. 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”), viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza “Somma assicurata” meno “Valore al momento del Sinistro” e la differenza “Valore a nuovo” meno “valore al momento del Sinistro”; • uguale o inferiore al “valore al momento del Sinistro”, non viene riconosciuto. Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all’effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avviene: • in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale; • in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall’Assicurato e purché l’inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all’Assicurato) entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale. La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per lala Compagnia.
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Supplemento di indennità. Si determina il supplemento che, aggiunto all’ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai punti 1,2,3, dà l’ammontare l’ammon- tare del danno calcolato in base al Valore a nuovo. Esclusivamente per la forma a Valore totale tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il • superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente; • inferiore, ma superiore al valore al “momento del Sinistro” (art. 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”), viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza “Somma assicurata” meno “Valore al momento del Sinistro” e la differenza “Valore a nuovo” meno “valore al momento del Sinistro”; • uguale o inferiore al “valore al momento del Sinistro”, non viene riconosciuto. Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all’effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avviene: • in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale; • in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall’Assicurato e purché l’inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all’Assicurato) entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale. La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la
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Supplemento di indennità. Si determina il supplemento che, aggiunto all’ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai punti capitoli 1,2,3, dà l’ammontare del danno calcolato in base al Valore a nuovo. Esclusivamente per la forma a Valore totale tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il • superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente; • inferiore, ma superiore al valore al “momento del Sinistro” (art. 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”), viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza “Somma assicurata” meno “Valore al momento del Sinistro” e la differenza “Valore a nuovo” meno “valore al momento del Sinistro”; • uguale o inferiore al “valore al momento del Sinistro”, non viene riconosciuto. Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all’effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avviene: • in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale; • in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall’Assicurato e purché l’inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all’Assicurato) entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale. La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la
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