Supplemento di indennità. Si determina il supplemento che, aggiunto all’ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai capitoli 1 e 2 dà l’ammontare del danno calcolato in base al Valore a nuovo. Esclusivamente per la forma a Valore totale tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il Valore a nuovo risulti: • superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente; • inferiore, ma superiore al valore al “momento del Sinistro” (art. 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”), viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza fra “somma assicurata” e “valore al momento del Sinistro” e la differenza fra “Valore a nuovo” e “valore al momento del Sinistro”; • uguale o inferiore al “valore al momento del Sinistro”, non viene riconosciuto. Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all’effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avviene: • in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data (del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale; • in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall’Assicurato e purché l’inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all’Assicurato) entro 12 mesi dalla data di del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale. La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Compagnia.
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Supplemento di indennità. Si determina il supplemento che, aggiunto all’ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai capitoli 1 e 2 1,2,3, dà l’ammontare del danno calcolato in base al Valore a nuovo. Esclusivamente per la forma a Valore totale tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il Valore a nuovo risulti: • superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente; • inferiore, ma superiore al valore al “momento del Sinistro” (art. 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”), viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza fra “somma Somma assicurata” e meno “valore Valore al momento del Sinistro” e la differenza fra “Valore a nuovo” e meno “valore al momento del Sinistro”; • uguale o inferiore al “valore al momento del Sinistro”, non viene riconosciuto. Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all’effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avviene: • in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data (del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale; • in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall’Assicurato e purché l’inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all’Assicurato) entro 12 mesi dalla data di del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale. La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Compagnia.
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Supplemento di indennità. Si determina il supplemento che, aggiunto all’ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai capitoli 1 e 2 1,2,3, dà l’ammontare del danno calcolato in base al Valore a nuovo. Esclusivamente per la forma a Valore totale tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il Valore a nuovo risulti: • superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente; • inferiore, ma superiore al valore al “momento del Sinistro” (art. 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”), viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza fra “somma Somma assicurata” e meno “valore Valore al momento del Sinistro” e la differenza fra “Valore a nuovo” e meno “valore al momento del Sinistro”; • uguale o inferiore al “valore al momento del Sinistro”, non viene riconosciuto. Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all’effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avviene: • in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data (del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale; • in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall’Assicurato e purché l’inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all’Assicurato) entro 12 mesi dalla data di del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale. La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Compagnia.la
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Supplemento di indennità. Si determina il supplemento che, aggiunto all’ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai capitoli 1 e 2 punti 1,2,3, dà l’ammontare l’ammon- tare del danno calcolato in base al Valore a nuovo. Esclusivamente per la forma a Valore totale tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il Valore a nuovo risulti: • superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente; • inferiore, ma superiore al valore al “momento del Sinistro” (art. 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”), viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza fra “somma Somma assicurata” e meno “valore Valore al momento del Sinistro” e la differenza fra “Valore a nuovo” e meno “valore al momento del Sinistro”; • uguale o inferiore al “valore al momento del Sinistro”, non viene riconosciuto. Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all’effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avviene: • in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data (del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale; • in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall’Assicurato e purché l’inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all’Assicurato) entro 12 mesi dalla data di del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale. La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Compagnia.la
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Supplemento di indennità. Si determina il supplemento che, aggiunto all’ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai capitoli 1 e 2 punti 1,2,3, dà l’ammontare del danno calcolato in base al Valore a nuovo. Esclusivamente per la forma a Valore totale tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il Valore a nuovo risulti: • superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente; • inferiore, ma superiore al valore al “momento del Sinistro” (art. 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”), viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza fra “somma Somma assicurata” e meno “valore Valore al momento del Sinistro” e la differenza fra “Valore a nuovo” e meno “valore al momento del Sinistro”; • uguale o inferiore al “valore al momento del Sinistro”, non viene riconosciuto. Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all’effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avviene: • in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data (del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale; • in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall’Assicurato e purché l’inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all’Assicurato) entro 12 mesi dalla data di del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale. La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Compagnia.la
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