Common use of Svolgimento del processo Clause in Contracts

Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 22.12.1987, la Tessitura Della Torre s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per il pagamento di L. 5.944.035, emesso dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio ad istanza della Litostampa s.r.l. che di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto e, in subordine, la riduzione del prezzo. Costituitasi, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione della somma di L. 6.804.301.

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Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato Il 21 agosto 1995 il 22.12.1987, la Tessitura Della Torre s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per il pagamento di L. 5.944.035, emesso dal Presidente presidente del Tribunale di Busto Arsizio ad istanza Torino, accogliendo un ricorso proposto dall'Istituto Bancario San Paolo (cui è poi succeduta la San Paolo IMI s.p.a., e che in prosieguo sarà comunque indicato solo come San Paolo), ingiunse con decreto al Sig. G.L. di pagare all'istituto ricorrente la somma di L. 427.168.304, costituente il saldo debitorio di un conto corrente al quale accedeva una linea di credito per operazioni in valuta e per operazioni su titoli derivati. L'ingiunto propose opposizione ed, oltre a sollevare contestazioni sulla ritualità del procedimento monitorio, sull'addebito della Litostampa s.r.lcommissione di massimo scoperto, sulla decorrenza e sulla misura degli interessi convenzionali applicati, eccepì che ai crediti della banca derivanti dall'esecuzione di contratti in questione non competeva azione per il pagamento, trattandosi di negozi assimilabili al gioco o alla scommessa e perciò rientranti nella previsione dell'art. 1933 c.c.. In corso di causa sostenne, poi, che il passivo accumulato sul conto era frutto di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo operazioni finanziarie nel compimento delle quali l'istituto di saldo credito era venuto meno ai doveri impostigli dall'art. 6 dell'allora vigente L. n. 1 del 1991, perchè aveva suggerito investimenti estremamente rischiosi senza adeguata informazione per una fornitura il cliente ed in eccesso rispetto alle disponibilità finanziarie del medesimo e perchè aveva agito in conflitto d'interessi con il cliente medesimo. Eccepì quindi la nullità dei contratti stipulati con il San Paolo e chiese la condanna in proprio favore di scatole di cartone stampate plastificatedetto istituto al risarcimento dei danni. Deduceva la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. ChiedevaL'opposizione fu accolta dal tribunale, pertanto, previa con conseguente revoca del decreto oppostoingiuntivo, solo per i profili attinenti alla commissione di massimo scoperto ed alla decorrenza degli interessi. Le ulteriori ragioni addotte dall'opponente non furono invece ritenute fondate ed il medesimo opponente fu perciò condannato al pagamento del debito capitale indicato nel ricorso monitorio, oltre agli interessi al tasso convenzionale richiesto. Il gravame proposto contro tale decisione dal Sig. G. fu rigettato dalla Corte d'appello di Torino con sentenza depositata il 10 novembre 2001. La corte piemontese ritenne infondata l'eccezione di nullità dei contratti aventi ad oggetto le operazioni finanziarie in questione osservando che le violazioni dedotte in causa riguardavano la condotta prenegoziale dell'istituto di credito, oppure obblighi legali accessori afferenti all'adempimento dei contratti già conclusi, ma non potevano riflettersi sulla validità di detti contratti. Escluse che alle menzionate operazioni potesse applicarsi la previsione dell'art. 1933 c.c., rientrando esse tra quelle che la L. n. 1 del 1991, art. 23, espressamente sottrae alla citata previsione del codice. Stimò inammissibili, perchè generiche, le doglianze riguardanti la ritualità del procedimento monitorio e la misura degli interessi debitori. Dichiarò inammissibile la domanda di risarcimento dei danni in quanto proposta tardivamente solo in corso di causa. Seguì la condanna dell'appellante alle spese del grado, comprensive di compensi professionali liquidati però non secondo i dettami della tariffa forense, ritenuta inapplicabile alla stregua dei principi desumibili dal Trattato dell'Unione europea, bensì sulla base dei parametri posti dall'art. 2233 c.c., comma 2. Avverso tale sentenza il Sig. G. ha proposto ricorso per Cassazione articolato in cinque motivi ed illustrato poi con memoria. Ha resistito con controricorso e memoria il San Paolo. Con ordinanza n. 3684 del 16 febbraio 2007, la risoluzione prima sezione civile di questa corte ha rilevato che, nella sentenza della stessa prima sezione del 29 settembre 2005, n. 19024, è stato escluso che l'inosservanza degli obblighi informativi stabiliti dalla L. n. 1 del 1991, art. 6, possa cagionare la nullità del negozio, poichè quegli obblighi informativi riguardano elementi utili per la valutazione della convenienza dell'operazione e la loro violazione non da luogo a mancanza del consenso, e perchè la nullità del contratto eper contrarietà a norme imperative postula una violazione attinente ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, relativi alla struttura o al contenuto del contratto, e non invece all'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative ovvero in fase di esecuzione, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista anche in riferimento a dette ipotesi. Nella citata ordinanza della prima sezione è stato però manifestato il dubbio che il principio dianzi ricordato, quantunque corrispondente ad un tradizionale filone giurisprudenziale, non sia coerente con i presupposti da cui muovono molteplici altre decisioni di questa corte: la quale ha ravvisato ipotesi di nullità c.d. virtuale del contratto in caso di mancanza di autorizzazione a contrarre o di mancanza di necessari requisiti soggettivi di uno dei contraenti, in subordinecaso di contratti concepiti in modo da sottrarre una delle parti agli obblighi di controllo su di essa gravanti o da consentire l'aggiramento di divieti a contrarre, ed in caso di circonvenzione d'incapace. Situazioni, queste, nelle quali è appunto la riduzione violazione di norme imperative concernenti la fase precontrattuale o le modalità esecutive del prezzorapporto contrattuale a venire in evidenza. CostituitasiD'altronde - ha osservato ancora l'ordinanza - il tradizionale principio di non interferenza delle regole di comportamento con quelle di validità del negozio, cui la soccitata sentenza n. 19024/05 si ispira, appare incrinato da molteplici recenti interventi del legislatore, che assegnano rilievo al comportamento contrattuale delle parti anche ai fini della validità del contratto: tali la L. n. 192 del 1998, art. Litostampa contestava 9, in tema di abuso di dipendenza economica nei contratti di subfornitura di attività produttive, l'art. 52, comma 3, del codice del consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005), in tema di contratti stipulati telefonicamente, l'art. 34 del citato codice, in tema di clausole vessatorie, il D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 7, in tema di clausola di dilazione dei termini di pagamento, e la fondatezza dell'opposizioneL. n. 287 del 1990, deducendoart. 3, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei viziin tema di clausole imposte con abuso di posizione dominante. Il Tribunale revocava ricorso è stato perciò rimesso alle sezioni unite, sia per dirimere il decreto ingiuntivo eravvisato contrasto di giurisprudenza sull'interferenza tra regole di comportamento e regole di validità del contratto, in accoglimento della domanda sia comunque perchè si tratta di riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione della somma questione di L. 6.804.301massima e di particolare importanza.

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Svolgimento del processo. Con atto citazione notificata il 15.3.89 il fallimento della S.r.l. "Sun Club Hotels" esponeva che con contratto del 15.3.89 la S.p.A. Lisinco aveva concesso in locazione finanziaria alla società "Sun Club Hotels" un complesso immobiliare ad uso albergo per il corrispettivo di citazione notificato L. 2.921.776.000, da pagarsi in 60 canoni mensili, il 22.12.1987primo di L. 440.000.000 gli altri di L. 42.064.000 ciascuno, con facoltà di riscatto al termine del contratto; che, in seguito al mancato pagamento della ricevuta bancaria di L. 49.635.520 relativa al mese di gennaio 1987 e del canone relativo del mese successivo, la Tessitura Della Torre s.a.sLisinco aveva risolto il contratto ed aveva ceduto l’immobile a terzi incassando l’importo lordo di L. 1.670.600.000. proponeva opposizione avverso Ciò premesso il decreto ingiuntivo fallimento conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Venezia la S.p.A. Xxxxxxx chiedendo, ai sensi dell’art. 1526 c. 1º c.c., la restituzione dei canoni percepiti, salvo eventuale equo compenso per l’uso del 26.11.1987 bene, oltre agli interessi e al risarcimento per il maggior danno; in subordine chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di L. 5.944.035, emesso dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio ad istanza della Litostampa s.r.l. che di tale una somma s'era dichiarata creditrice a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificateriduzione dell’indennità eventualmente acquisita ai sensi dell’an. Deduceva la 1526 c. 2º c.c. La società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto e, in subordine, la riduzione del prezzo. Costituitasi, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei viziconvenuta resisteva. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo eTribunale, in accoglimento della domanda di riduzione con sentenza del prezzo4.6.93, condannava la soc. Litostampa alla restituzione Lisinco al pagamento della somma di L. 6.804.301836.370.000 oltre interessi e risarcimento per maggior danno. La società Lisinco proponeva appello censurando (a) l’applicazione per analogia della disposizione dell’art. 1526 c.c. e (b) la determinazione del "quantum". La curatela del fallimento resisteva e proponeva appello incidentale. Sosteneva che i primi giudici, interpretando erroneamente la clausola contrattuale, avevano applicato la disposizione del 2º comma dell’art. 1526, anziché quella del primo comma che prevedeva la restituzione dei canoni riscossi. La Corte d’appello di Venezia con sentenza del 4.7.96, in parziale accoglimento dell’appello principale, condannava la ISEFI - Internazionale di Servizi Finanziari S.p.A. (così modificata l’originaria denominazione della società concedente) a corrispondere al fallimento la somma di L. 81.441.358 oltre agli interessi e al risarcimento del danno ex art. 1224 c.c.; rigettava l’appello incidentale. La corte territoriale - richiamati i principi ripetutamente enunciati dalla corte di cassazione in tema di leasing finanziario (ex plurimis S.U. 65/93) e premesso che oggetto del contratto non era un bene del quale fosse ragionevolmente prevedibile l’esaurimento delle potenzialità nell’arco della durata del contratto - osservava che il corrispettivo pattuito non poteva dirsi ragguagliato alla vita economica del bene ma era anzi, nel suo complesso, notevolmente superiore al prezzo d’acquisto del bene stesso, nonostante la sostanziale mancanza di diminuzione del suo valore per effetto dell’uso. Concludeva affermando che la originaria volontà delle parti era diretta a realizzare, attraverso lo strumento del leasing, il trasferimento della proprietà del bene al termine del rapporto e xxxxxxxxx, pertanto, nel contratto in questione la figura del c.d. "leasing traslativo". Rigettava, poi, l’appello incidentale rilevando che la clausola n. 11 del contratto - nella parte in cui prevedeva la possibilità del concedente, in caso di risoluzione del contratto, "di trattenere quanto incassato (a qualsiasi titolo) a fronte del contratto" - non era illecita ove riconducibile alla previsione dell’art. 1526 c. 2º e che la mancanza di previsione dell’espressa indicazione che quanto già incassato dal concedente sarebbe stato trattenuto a titolo di indennità non era motivo sufficiente per ritenere l’estraneità della clausola alla previsione legislativa, perché la funzione della pattuizione all’esame, resa palese dal contesto contrattuale, era quella di determinare "ex ante" l’ammontare di quanto dovuto al concedente in ipotesi di risoluzione contrattuale. Osservava, infine, che la statuizione del Tribunale relativa alla determinazione dell’indennità spettante alla società concedente - da commisurarsi alla remunerazione dell’investimento del periodo di utilizzo del bene da parte della società fallita - non era stata oggetto d’impugnazione e su di essa si era formato il giudicato interno. Nella determinazione del "quantum" rilevava che nell’effettuazione dei calcoli erano stati adoperati valori non omogenei con differenze, nello specifico a detrimento dell’appellante, di notevole rilievo. Determinava, pertanto, nella misura sopra indicata l’indennità da restituire al fallimento.

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Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 22.12.1987, la Tessitura Della Torre s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per il pagamento di L. 5.944.035, emesso dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio ad istanza della Litostampa s.r.l. che di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto e, in subordine, la riduzione del prezzo. Costituitasidata 29.4.1998, la soc. Litostampa contestava Atlantic Xxxxxx srl citava in giudizio innanzi al tribunale di Bolzano la fondatezza dell'opposizionesoc. ADM Italia sas di Xxxx Xxxxx & C. per sentirla condannare al pagamento della somma di L. 147.222.000 a titolo di mancato pagamento di fatture rimaste inevase per fornitura di materiale (fatture nn. (OMISSIS)). Si costituiva la ADM Italia sas eccependo l’esistenza di vizi nella merce fornita (lettori magnetici «lettorini» per assegni mod. MCR-5700) e deducendo di avere subito dei danni per la sostituzione delle merce difettosa venduta ai propri cliente e per riparare parte della merce stessa, deducendo, fra l'altro, per cui in via riconvenzionale chiedeva la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia condanna di controparte al risarcimento dei vizi. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo edanni lamentati ovvero, in accoglimento subordine ne chiedeva la compensazione con il credito vantato dall’attrice e quindi la condanna di quest’ultima a pagamento dell’eventuale residuo. Esperita l’istruttoria della causa, l’adito tribunale, con sentenza n 403/03 del 6.5.2003, accoglieva in parte la domanda attrice condannando la societa’ convenuta a pagare a quest’ultima la minor somma di riduzione del prezzo, L. 144.723.000; condannava la soc. Litostampa Atlantic Xxxxxx a pagare alla restituzione della sas ADM Italia la somma di L. 6.804.30180.000.000, oltre rivalutazione ed interessi a titolo dei danni conseguenti ai vizi occulti (per la sostituzione dei lettorini) e per gli interventi presso i clienti; disponeva infine la compensazione tra gli importi reciprocamente dovuti, compensando tra le parti le spese del giudizio. Avverso la predetta sentenza proponeva appello soc. ADM Italia sas; resisteva all’impugnazione proponendo appello incidentale la soc. Atlantic Xxxxxx. La soc. appellante sosteneva che il tribunale avrebbe dovuto estendere la condanna non solo con riguardo alla fattura n. (OMISSIS), ma anche a tutte le altre fatture che si riferivano a lettorini difettosi. L’appellata da parte sua insisteva sull’eccezione di prescrizione della domanda riconvenzionale di controparte ex art. 1495 c.c. L’adita Corte d’Appello di Trento - sezione staccata di Bolzano, con sentenza in data 181/2004 depos. in data 16.09.2004. rigettava sia l’appello principale e quello incidentale. Xxxxxxxx il giudice d’appello che la societa’ attrice si era limitata ad azionare soltanto una fattura relativa alla merce difettosa (fatt. n. (OMISSIS)), mentre con riguardo alla riconvenzionale, confermava che la societa’ attrice aveva riconosciuto i vizi dei lettorini e si era assunta l’obbligo di eliminarne i difetti; si trattava quindi di una nuova ed autonoma obbligazione, come tale soggetta all’ordinaria prescrizione decennale. Per la cassazione di tale pronuncia, propone ricorso la societa’ soc. la soc. ADM Italia sas sulla base di una sola censura; la soc. Atlantic Xxxxxx, resiste con xxxxxxxxxxxxx e propone a sua volta ricorso incidentale fondato su 2 motivi, a cui la soc. ricorrente si oppone con controricorso; entrambe le parti, infine, hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente il Collegio dispone la riunione dei ricorsi. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; nonche’ l’insufficiente o omessa o contraddittoria motivazione. Assume che entrambi i giudici di merito sono incorsi in errore costituito dalla mancata detrazione degli importi di cui alle fatture (OMISSIS) aventi ad oggetto lettorini MCR 5700 (di prima serie) che - come accertato dal CTU - sarebbero difettosi come quelli relativi alla fattura n. (OMISSIS), che invece e’ stata correttamente detratta. Tale eccepito errore di calcolo si tradurrebbe - sempre secondo la ricorrente - in un vizio della motivazione della sentenza. La doglianza non e’ fondata. La sentenza invero appare correttamente motivata e priva dei denunciati "errori di calcolo" (i quali peraltro, se presenti, comporterebbero l’inammissibilita’ della censura, trattandosi di vizi revocatori). La Corte territoriale, sulla base della CTU espletata, ha infatti accertato, che - contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente - le fatture (OMISSIS) riguardavano "lettorini XXX 0000", non di prima, ma di seconda serie, e quindi privi dei denunciati difetti (essendo pacifico che i difetti degli apparecchi concernevano solo quelli di prima serie). Conseguentemente il giudice a quo ha correttamente concluso che erano dovuti gli importi portati dalle predette fatture; mentre, per quanto concerneva l’importo di cui alla fattura n. (OMISSIS) - l’unica che riguarda i lettorini difettosi, non essendo state azionate le altre fatture concernenti gli altri apparecchi di prima generazione - lo stesso era stato regolarmente detratto dal tribunale dall’importo ancora dovuto. D’altra parte, il contrario assunto della ricorrente, in difformita’ del principio dell’autosufficienza del ricorso, e’ privo dei necessari riscontri, non essendo stati riportati nel dettaglio, con le relative caratteristiche tecniche, le apparecchiature elencate nelle forniture in contestazione. Peraltro - come ha rilevato la controricorrente - non e’ senza significato che l’assunto dell’esponente si pone in chiaro contrasto con quanto dalla medesima asserito in altra parte del suo ricorso (a pag. 8 del ricorso si legge infatti, testualmente che ...." la Atlantic Xxxxxx ha azionato con citazione fatture relative ai lettorini di seconda generazione, compresa l’unica fattura di prima generazione, la (OMISSIS),..." ). La questione in definitiva non sembra chiara neppure alla societa’ ADM Italia, che ne fa oggetto della censura esaminata, la quale dunque non puo’ essere in alcun modo condivisa. Passando all’esame del ricorso incidentale, con il 1 motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; nonche’ l’insufficiente, e/o omessa o contraddittoria motivazione. La censura riguarda la domanda riconvenzionale di controparte, contro il cui accoglimento la soc. Atlantic Xxxxxx aveva riproposto, nell’ambito del esperito appello incidentale, non solo l’eccezione di prescrizione ma anche " tutta una serie di eccezioni e contestazioni, che pero’ non erano state minimamente vagliate dalla predetta autorita’ giudiziaria". In particolare la societa’ si era lamentata del fatto che tribunale aveva utilizzato le risultanze delle prove orali (ammesse unicamente per dimostrare l’intervenuto raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti) per un fine diverso, e xxxx’ per affermare l’intervenuto riconoscimento da parte della stessa societa’ dei difetti dei lettorini. La doglianza e’ priva di fondamento, oltre che non rispondente al principio di autosufficienza (Cass. n. 7392 del 19.4.2004). Da un parte l’esponente non indica in modo preciso le istanze in questione, ne’ riporta integralmente le dichiarazione dei testi escussi che ritiene non correttamente valutate dalla Corte territoriale; d’altra, l’interpretazione delle prove e’ compito precipuo del giudice di merito non censurabile in sede di legittimita’, se - come nella fattispecie - e’ sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logici e giuridici (Cass. n. 15693 del 12.8.2004; Xxxx. 1554 del 28.01.2004). Passando al 2 motivo del ricorso incidentale, con esso l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1495 c.c.; dell’art. 112 c.p.c., oltre l’insufficiente, omessa o contraddittoria motivazione. Dopo avere anche qui contestata la valutazione del giudice delle dichiarazione di due testi, sostiene che in ogni modo l’avvenuto riconoscimento dei difetti da parte della soc. Atlantic Zeiserda non comportava l’interruzione della prescrizione annuale, ne’ poteva significate l’avvenuta assunzione da parte della societa’ di un’autonoma obbligazione di garanzia, come sostenuto dalla Corte d’Appello, perche’ occorreva provare la volonta’ delle parti diretta alla novazione di un nuovo rapporto da sostituire a quello originario ex art. 1230, 1231 c.c.. Anche tale doglianza e’ infondata. Intanto. "l’accertamento sul carattere novativo o meno della transazione, ai fini dell’art. 1976 c.c., implicando un’indagine sulla volonta’ delle parti e una valutazione comparativa tra il rapporto preesistente e quello nuovo, costituisce apprezzamento riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimita’ se sorretto da adeguata motivazione (Cass. n. 27448 del 13/12/2005; Cass. n. 7830 del 19.05.20003). Nella fattispecie la motivazione della Corte territoriale e’ congrua e conforme alla giurisprudenza di questa S.C. ivi richiamata (Cass. n. 8294 del 19.06.2000). Invero, con riferimento a tale fattispecie, questa Corte ha ribadito che ".....il riconoscimento, da parte del venditore, dei vizi della cosa alienata, che puo’ avvenire anche "per facta concludentia" quali l’esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima ovvero la predisposizione di un’attivita’ diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalita’ dell’oggetto della vendita, determina la costituzione di un’obbligazione che, essendo oggettivamente nuova ed autonoma rispetto a quella originaria di garanzia, e’ sempre svincolata, indipendentemente dalla volonta’ delle parti, dai termini di decadenza e di prescrizione fissati dall’ari. 1495 c.c. ed e’, invece, soggetta soltanto alla prescrizione ordinaria decennale( Cass. n. 15758 del 13/12/2001). Conclusivamente entrambi i ricorsi devono essere disattesi; la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di questo giudizio. P.Q.M. LA CORTE Riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi, compensando le spese processuali.

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Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato l'8 gennaio 2001 X.X. xxxxxxx, dinanzi al Tribunale di Alba, M.G. e premesso di svolgere l'attività di antiquario, esponeva che nei primi mesi del 1998 aveva ricevuto in conto vendita da un cliente un dipinto da attribuirsi al Pa. dal titolo "Lo svenimento di Xxxxx", da valutarsi intorno a L. 35.000.000 - 40.000.000, per il 22.12.1987quale aveva raggiunto un accordo per la vendita con tale xxx.xx P. A., pattuendo il prezzo di L. 42.000.000; successivamente il quadro veniva ritirato da una terza persona, tale P.L., qualificatosi come P.M. e nipote dell'xxx.xx P., il quale esibiva una carta d'identità contraffatta e consegnava a titolo di acconto due assegni dell'importo di L. 15.000.000 ciascuno; verificata la non esigibilità di dette somme, l'attore responsabile del bene in quanto custode, versava al proprietario del dipinto, C.F., l'intero prezzo a titolo di acquisto. Aggiungeva che il 21 giungo 1998 veniva telefonicamente raggiunto da un anonimo interlocutore, che qualificatosi come antiquario della (OMISSIS), gli comunicava di avere visionato il quadro trafugato in alcuni locali di proprietà di M.G. in (OMISSIS), per cui lo contattava immediatamente e questi gli confermava di possedere il quadro. Presentata denunzia, la Tessitura Della Torre s.a.sProcura della Repubblica di Alba disponeva perquisizione domiciliare nei confronti del M. ed il quadro veniva sottoposto a sequestro, unitamente ad un documento rinvenuto a tergo del dipinto a firma del prof. proponeva opposizione avverso A., studioso d'arte; il decreto ingiuntivo Tribunale di Alba - Sez. distaccata di Bra condannava P. L. per i reati di cui agli artt. 110, 640, 61 n. 7, 495, 482 e 477 c.p., per cui l'attore chiedeva al GIP il dissequestro del 26.11.1987 quadro, richiesta che, unitamente a quella presentata dal M., veniva respinta con ordinanza del 7.3.2000, rimettendo le parti innanzi al tribunale civile per la risoluzione della controversia. Ciò precisato, il G. chiedeva che venisse accertato il suo diritto alla restituzione del bene. Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del convenuto, che in via riconvenzionale chiedeva la riconsegna del dipinto da lui regolarmente acquistato da D.G., con la partecipazione di un mediatore (tale Xx.Xx.), con il pagamento di L. 5.944.03530.000.000, emesso il Tribunale adito, all'esito dell'istruzione della causa, respingeva la domanda attorea e dichiarava che M. G.P. aveva diritto alla restituzione del dipinto in questione, attualmente in sequestro nell'ambito del procedimento penale n. 1444/98, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese. In virtù di rituale appello interposto dal Presidente G., con il quale egli lamentava l'erroneità della sentenza del Tribunale giudice di Busto Arsizio prime cure che aveva ritenuto la buona fede del M. al momento dell'acquisto, mentre andava esclusa sulla base di una serie di indizi gravi, precisi e concordanti (comportamento del M. in sede di perquisizione dei Carabinieri che inizialmente aveva negato il possesso del dipinto; le dichiarazioni rilasciate dal D., venditore del quadro; il prezzo pagato, sensibilmente inferiore al valore de bene;...), nonchè la circostanza di non avere provveduto ad istanza una compensazione delle spese di lite a fronte di una legittima iniziativa del G., la Corte di Appello di Torino, nella resistenza dell'appellato, accoglieva l'appello e in totale riforma della Litostampa s.r.lsentenza impugnata, dichiarava il G. legittimo proprietario del dipinto in contesa. A sostegno dell'adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che l'eccezione di tale somma s'era dichiarata creditrice difetto di legittimazione attiva ad causarti sollevata da parte appellata era infondata (e non inammissibile ex art. 346 c.p.c. perchè solo meglio specificata in secondo grado), traducendosi in una contestazione dell'effettiva titolarità sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, posto che il G. aveva affermato di esserne il titolare per acquisto fattone dal C.; del pari riteneva infondata l'eccezione di non titolarità del bene da parte dell'attore anche nel merito, avendo lo stesso X., responsabile del dipinto ex recepto (per la custodia) ed ex mandatu (perchè ricevuto in conto vendita), corrisposto al C. il prezzo di cessione, come confermato dalla scrittura a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificatesua firma del 20.7.1998, essendo irrilevante che al momento della cessione il venditore non disponesse del possesso del bene. Deduceva la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) Ciò premesso, affermava che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedevacondotta del M. al momento della perquisizione effettuata dalle Forze dell'Ordine aveva compromesso la linea difensiva della sua totale estraneità e solo successivamente aveva ripiegato sulla linea difensiva dell'acquisto fatto in buona fede; del pari, pertantoquanto al secondo elemento indiziario, previa revoca quale l'episodio della visita del decreto oppostoC., la risoluzione ne aveva reso una versione del tutto inattendibile; infine, quanto a terzo elemento indiziario, il comportamento del M. al momento della conclusione del contratto econ il D., in subordineosservava che, proprio per la riduzione poca attendibilità delle dichiarazioni rese dal D. circa la provenienza del prezzodipinto, aveva richiesto di formalizzare la vendita come effettuata dal D. quale legittimo proprietario e non già mandatario del B.. Per tutte dette circostanze riteneva dimostrata la mala fede dell'appellato al momento dell'acquisto o quanto meno la sua colpa grave, ritenuto assorbito l'ulteriore motivo sulle spese processuali, che andavano rideterminate. CostituitasiAvverso l'indicata sentenza della Corte di Appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione il M., la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizioneche risulta articolato su due motivi, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione della somma di L. 6.804.301.al quale ha resistito il

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Svolgimento del processo. Con atto .B., non in proprio ma nella propria qualità di citazione notificato am- ministratore di sostegno del padre novantaduen- ne, ha convenuto in giudizio C.S.I. s.p.a. per otte- nere la restituzione ovvero il 22.12.1987risarcimento del danno pa- ri all’importo di euro 66.055,63 corrisposto per l’acqui- sto di obbligazioni Parmalat da parte della banca, nel- l’ambito di un contratto di gestione patrimoniale posto in essere nel novembre 2003, a circa un mese dal noto default. Specificava in particolare che due erano i contratti di ge- stione in essere: uno, di entità inferiore, aperto nel 2000, intestato ai figli e con mandato a sé stesso per l’ammini- strazione, l’altro, di maggior consistenza, aperto nel 2002 e intestato a sé. Solo in relazione al primo era stato dato l’assenso, sollecitato da un funzionario della C.S.I. s.p.a., a un profilo gestionale di maggior rischio, svincolato dal benchmark, anche se in tale occasione asseriva che il pre- detto funzionario aveva omesso di fornire adeguata informativa sui rischi connessi. Il contratto cui era stata riferita la Tessitura Della Torre s.a.snuova e più rischiosa gestione era stato invece dalla banca ritenuto quello con maggiori disponibilità, circostanza che B. asseriva avere scoperto solo quattro mesi dopo l’acquisto (e quindi do- po il default del titolo), allorché all’esito di reiterate insi- stenze era stata fornita copia del documento contrattua- le ed era stata così appurata una annotazione a mano, che si asseriva contra pacta, del funzionario della banca. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per il pagamento di L. 5.944.035, emesso dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio ad istanza della Litostampa s.r.l. che di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva Per tutte le esposte ragioni l’attore chiedeva la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione nullità del contratto edi cambio linea, in subordinecon conseguente illegittimità del compiuto acquisto, la riduzione ovvero l’accertamento dell’illeci- to aquiliano con conseguenti richieste risarcitorie anche per danno esistenziale e per i costi di trasferimento del prezzodossier titoli ad altra banca. CostituitasiCostituendosi C.S.I. s.p.a. sosteneva che solo nel dicem- bre 2003 si erano avuti seri indizi di possibile default del titolo, la socsosteneva di avere tenuto sempre un comporta- mento corretto, e di essere obbligato alla informativa in- viando il rendiconto con periodicità trimestrale, e con- testava che l’aumentato profilo di rischio potesse con- cernere il contratto più antico, nel quale neppure esiste- vano i fondi fino al limite dei quali (un milione di euro) era possibile l’operatività della banca. Litostampa Contestava l’omissione di consegna del documento con- trattuale e comunque il nesso causale tra mancata con- segna e danno, di cui contestava la fondatezza dell'opposizioneil quantum. Successivamente alle memorie di replica delle parti, deducendol’at- tore ha presentato istanza di fissazione di udienza e il giu- dice relatore, fra l'altrocon decreto 27 ottobre 2005, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione della somma di L. 6.804.301non ha am- messo le prove richieste.

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Svolgimento del processo. Con atto Q.M. e M.R. proponevano appello nei confronti del Fallimento della S.r.l. Residence di citazione notificato il 22.12.1987Frascati e del notaio P. M., avverso la Tessitura Della Torre s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per il pagamento di L. 5.944.035, emesso dal Presidente sentenza del Tribunale di Busto Arsizio ad istanza della Litostampa s.r.l. che di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. ChiedevaRoma del 9/15 maggio 2001, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto e, in subordine, la riduzione del prezzo. Costituitasi, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo eche, in accoglimento della domanda proposta dal Fallimento nei confronti dei convenuti X. Xxxx., ex art. 67, comma 1, n. 1, aveva revocato il contratto, stipulato con atto notarile del 29/12/1993, di riduzione vendita a Q. e M. della proprietà dell'unità immobiliare sita in (OMISSIS), in attuazione del preliminare del 10/10/1978, con cui era stata compromessa in vendita la proprietà per il prezzo di L. 50.500.000, figurante nell'atto definitivo, attesa la notevole sproporzione tra il valore dell'immobile, stimato dal C.T.U. in L. 144 milioni all'epoca del definitivo, ed il prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione della somma anche a ritenere quello di L. 6.804.30181.824.000 indicato dai convenuti, e per l'effetto ordinato ai convenuti l'immediata restituzione dell'immobile al Fallimento, libero da persone e cose, rigettando nel resto la domanda del Fallimento di risarcimento del danno, nonchè la domanda svolta da M. e Q. con l'atto di chiamata in causa nei confronti del notaio P.M., per essere tenuti indenni dall'esito del giudizio revocatorio, e disposto, ex art. 295 c.p.c., la sospensione del processo in relazione alle altre domande dei chiamanti in causa verso il notaio per mancata individuazione dell'iscrizione ipotecaria a favore del comune di Monte Xxxxxx Xxxxxx. La Corte d'appello ha ritenuto non condivisibile la tesi degli appellanti principali, secondo cui la non revocabilità della compravendita deriverebbe dalla considerazione che il contratto di cui alla scrittura privata del 10/10/1978, al di là del nomen iuris di preliminare di compravendita, in realtà costituiva già una vendita perfetta, rispetto a cui il rogito del 29/12/1993 adempiva alla sola funzione di formalizzazione in atto pubblico, essendo stato già corrisposto l'intero prezzo ed essendo avvenuta la consegna dell'immobile precedentemente all'atto notarile, alla stregua dell'esame della scrittura privata, che dimostrava il contenuto obbligatorio del contratto, non incidendo su detta natura il versamento nel corso del tempo del prezzo promesso, nè la consegna detentiva della porzione immobiliare compromessa (OMISSIS) La Corte del merito ha rigettato l'appello incidentale del Fallimento, inteso al conseguimento del ristoro per l'uso sine titulo del bene, in quanto la richiesta era stata subordinata alla mancata conferma della sentenza di primo grado, ed ha altresì respinto la domanda di manleva degli appellanti verso il notaio P., dichiarando infine inammissibili le domande del notaio, aventi la valenza di appello incidentale, di declaratoria di esenzione da colpa professionale e di responsabilità, anche in relazione alla domanda risarcitoria, per la quale il primo giudice aveva disposto la sospensione necessaria del processo, e di conseguimento delle spese di lite del primo grado del giudizio, non rifuse neppure in relazione al capo di sentenza definitivo di rigetto della domanda di manleva. Propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi Q. e M.; resistono con controricorso il Fallimento ed il notaio P. Il Fallimento ed il notaio P. hanno depositato le memorie ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1- (XXXXXXX)

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Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 22.12.1987, la Tessitura Della Torre s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per il pagamento 10 settembre 2004 l’Azienda ospedaliera Po- liclinico Xxxxxxx I di L. 5.944.035, emesso dal Presidente del Roma conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio ad istanza della Litostampa s.r.lRoma la Società Italiana Costruzioni s.p.a., nella qualità di capogruppo e mandataria dell’Ati costituita tra la stessa società e l’impresa Xxxxxxx Xxxxxxx, nonché l’arch. che Xxxxxxxxx Xxxxx, nella qualità di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo di saldo responsabile unico del procedimento (r.u.p.), per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatolesentir dichiarare: a) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto edi appalto stipulato il 19 marzo 2008 con 1’Ati – avente ad oggetto lavori di “riqualificazione, bonifica e adeguamento a norma di legge delle gallerie ipogee e smaltimento delle opere in subordineamianto delle cabine idriche esistenti” –, per il grave inadempimento dell’impresa esecutrice dei lavo- ri, e ottenere, la riduzione del prezzocondanna di tale impresa al risarcimento dei danni; b) il grave inadempimento posto in essere dalla Xxxxx “rispetto agli obblighi su di essa incombenti nella qualità di r.u.p.” in relazione al citato contratto di appalto, con conseguente condanna della stessa convenuta al risarcimento dei danni. CostituitasiMotivi della decisione – 1. Preliminarmente si rileva che l’istanza di regolamento di giurisdizione è stata notificata esclusivamente all’Azienda ospedaliera Policlinico Xxxxxxx I di Roma, e non anche alla Società Ita- liana Costruzioni s.p.a., che, nella veste di appaltatrice, è stata convenuta, unitamente alla Xxxxx, nel giudizio civile risarcitorio promosso dall’azienda ospedaliera. P.q.m., la socCorte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, al quale rimette anche la definizione delle spese del presente regolamento. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizioneCassa Corte conti, deducendoSez. I centr. app., fra l'altro3 giugno 2013, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione della somma di L. 6.804.301n. 360.

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Samples: Corte Di Cassazione

Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato sentenza n. 2400/13, il 22.12.1987, la Tessitura Della Torre s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per il pagamento di L. 5.944.035, emesso dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio Treviso accolse la domanda proposta da C.C. nei confronti di Xxxxxx Xxxxx s.p.a. (di seguito, D., o D. Caffè), dichiarando la nullità del contratto di "affiliazione-collaborazione" avente ad istanza oggetto l'affitto dell'azienda-bar "Bottega del Caffè D." xxxx in (XXXXXXX), di proprietà della Litostampa s.r.lconvenuta, e ciò per l'indeterminatezza dell'oggetto di cui all'art. 1 del contratto, avuto riguardo al know-how che di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva la società opponente l'esistenza s'era impegnata a trasferire, a fronte del pagamento, da parte dell'affiliata, della somma di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. ChiedevaEuro 30.000,00 oltre IVA, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto e, in subordine, la riduzione del prezzo. Costituitasi, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia quale corrispettivo per tardiva denuncia dei vizi"diritto d'entrata ed apprendimento know-how". Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava condannò quindi la soc. Litostampa D. Caffè alla restituzione della somma di L. 6.804.301Euro 36.000,00 in favore della C., oltre interessi legali, rigettando la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta per pretesa violazione del patto di esclusiva. Proposto il gravame da parte della D. Caffè, la Corte d'appello di Venezia lo accolse parzialmente con sentenza del 23.12.2015, riducendo il quantum condannatorio ad Euro 15.000,00 oltre accessori (IVA esclusa) e confermando nel resto la sentenza impugnata. C.C. ricorre ora per cassazione, affidandosi a tre motivi. D. Xxxxx resiste con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale, affidato a due motivi.

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Svolgimento del processo. Con atto L. G. e X. X. xxxxxxxxxx, davanti al tribunale di citazione notificato il 22.12.1987Roma, la Tessitura Della Torre s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per il pagamento di L. 5.944.035, emesso dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio ad istanza della Litostampa Tontini Auto s.r.l. e la Findomestic s.p.a. chiedendo fosse dichiarata la risoluzione di diritto del contratto di compravendita di un’autovettura, concluso fra la Tontini Auto s.r.l. ed il L., dichiarando altresì che di tale la C. - che ave- va garantito la restituzione della somma s'era dichiarata creditrice versata a titolo di saldo mutuo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificatel’acquisto dell’autovettura da parte della Findomestic spa - nulla doveva a tale titolo; con l’ulte- riore risarcimento dei danni. Deduceva Il tribunale, con sentenza del 26 novembre 2002, dichia- rò la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedevarisoluzione, pertantoper colpa del venditore inadempiente, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto edi compravendita, in subordineritenendo, invece, vali- de le pattuizioni relative al contratto di mutuo concluso dalla C.. Ad eguale conclusione pervenne la riduzione Corte d’Appello che, con sentenza del prezzo27 luglio 2006, rigettò l’impugnazione principale del L. e della C. e quella incidentale della Fin- domestic Banca spa (già Findomestic spa). Costituitasi, la socHanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre mo- tivi illustrati da memoria L. G. e C. M. Resiste con controricorso Findomestic Banca spa. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione della somma di L. 6.804.301L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.

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Svolgimento del processo. Con atto l 2 agosto 1996 la Diocesi di citazione notificato il 22.12.1987Treviso vendeva alla S.r.l. C. C. P. l’azienda denominata «C. C.», corren- te in Treviso. Insorgeva la S.r.l. C. C., affittuaria dell’azienda venduta, la Tessitura Della Torre s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo quale, con citazione del 26.11.1987 per il pagamento di L. 5.944.03524 febbraio 1997, emesso dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio ad istanza della Litostampa s.r.l. che di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva conveniva in giudizio la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che cessionaria affinché, accertata la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto esussisten- za, in subordinecapo ad essa attrice, del diritto di prelazione e del conseguente diritto di riscatto, in virtù di quanto previ- sto dagli artt. 38 e 39 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, come richiamati dall’art. 20 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in Legge 1° marzo 1994, n. 153, fosse ad essa trasferita la riduzione proprietà della predetta azienda, previo pagamento del prezzoprezzo di Lire 3.000.500.000. CostituitasiLa società convenuta contestava, come del tutto infon- date, le deduzioni avverse, e chiamava in causa la socDio- cesi venditrice affinché, nel denegato caso di accogli- mento della domanda, fosse condannata a tenerla in- denne da ogni conseguenza pregiudizievole e comunque a risarcirla di tutti i danni. Litostampa contestava Rilevava in particolare la fondatezza dell'opposizioneconvenuta come l’invocato di- ritto di prelazione legale previsto dall’art. 20 della Legge n. 153 del 1994 in materia cinematografica operasse a fa- vore dell’esercente del cinema soltanto in ipotesi di alie- nazione dell’immobile sede dell’attività cinematografi- ca, deducendonon operando, fra l'altroper contro, la decadenza a favore dell’affittuario di azienda cinematografica nel caso, quale quello in esame, di alienazione a terzi dell’azienda stessa. Si costituiva in giudizio anche l’Ente Diocesi di Treviso, deducendo l’inammissibilità o l’infondatezza della do- manda. Questa è stata rigettata dal Tribunale ma accolta dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo eCorte d’Appello di Venezia, in accoglimento del grava- me della domanda società C. C., con sentenza del 16 gennaio 2001. Con la stessa sentenza l’Ente Diocesi di riduzione Treviso è stato condannato al risarcimento dei danni in favore della società C. C. P., nella misura di Lire 534.482.976, oltre agli interessi legali dalla domanda. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto separa- ti ricorsi la società C. C. P. (n. 6867/2002 R.G.) nonché l’Ente Ecclesiastico Diocesi di Treviso (n. 7215 e 10378/2002 R.G.). La società C. C. resiste con controricorso ad entrambi i ricorsi, mentre la società C. C. P. resiste al ricorso del- l’Ente diocesano con controricorso e contestuale ricorso incidentale. Hanno depositato una memoria la S.r.l. C. C. e l’Ente Ecclesiastico Diocesi di Treviso. ’E preliminare, ai sensi dell’art. 335 Codice di pro- cedura civile, la riunione dei ricorsi. Col primo motivo del prezzoricorso principale, condannava denun- ciando la socviolazione degli artt. Litostampa 276, 132 e 161 Codice di procedura civile e 118 e 119 disp. att. Codice di proce- dura civile (art. 360 n. 3 e 5 Codice di procedura civile), la società C. C. P. lamenta il difetto assoluto di motiva- zione della sentenza, la quale, dopo una breve premessa introduttiva, ad iniziare dalla fine della pag. 8 e, a segui- re, fino alla restituzione pag. 25, trascrive integralmente il tenore let- terale dell’atto di appello, oltretutto con alcuni errori di trascrizione che, in taluni passaggi, rendono il testo ad- dirittura intelligibile: ciò che concreta un caso di moti- vazione apparente, avendo la Corte abdicato al potere dovere di esporre un proprio autonomo convincimento. Col secondo mezzo, denunciando la violazione dell’art. 20, secondo comma del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. dalla Legge n. 153 del 1° marzo 1994 senza modi- ficazioni sul punto (art. 360 n. 3 e 5 Codice di procedu- ra civile), espone le ragioni di ordine letterale e logico si- stematico per le quali deve escludersi dal novero delle fattispecie di prelazione cinematografica l’ipotesi in cui l’oggetto della somma vendita sia costituito non già dall’immo- bile nel quale l’attività di L. 6.804.301.proiezione è esercitata, ma dal- la stessa azienda cinematografica. Illustra pertanto la ra- tio della norma, individuata nell’esigenza di tutelare la stabilità dell’impresa cinematografica, di evitare che gli immobili adibiti a sala cinematografica vadano distolti dalla loro specifica destinazione e di favorire, sul piano soggettivo, la concentrazione, in capo a un unico sogget- to, delle qualità di esercente imprenditore cinematogra- fico e di proprietario dei beni aziendali, in primis dell’im- mobile in cui l’attività cinematografica è esercitata. Esigenza di tutela che può porsi soltanto allorché ci si trovi al cospetto di un conflitto tra un soggetto, impren- ditore esercente l’attività di gestione della sala cinema- tografica, e un soggetto estraneo alla detta attività d’im- presa; onde la disposizione normativa in questione non può trovare applicazione in presenza di atti di disposizio- ne estranei al surrichiamato conflitto d’interessi, che al contrario, come in ipotesi di cessione di azienda cinema- tografica, presuppongano proprio la conservazione della specifica destinazione a sala di proiezione cinematografi- ca, già assegnata ai locali. Sottolinea altresì la ricorrente come contro la tesi del giudice di appello militi l’interpretazione letterale del dettato normativo («locali adibiti a sala cinematografi- ca»), sicuramente equivalente al concetto di «immobi- li», «edifici», e, meglio ancora, «porzioni di edifici», ov- vero, più genericamente, «spazi» adibiti alla predetta de- stinazione. Insostenibile è, per converso, l’assunto della Corte, se- condo cui vi sarebbe identità di significato tra «locali» e

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Samples: Contratto Di Distribuzione E Indennità Di Fine Rapporto Nel Diritto Tedesco

Svolgimento del processo. 1. Con atto di citazione notificato sentenza depositata in data 13 dicembre 2013 il 22.12.1987, la Tessitura Della Torre s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per il pagamento di L. 5.944.035, emesso dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio ad istanza Milano dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori S.G. e V.P.E.E. , ponendo a carico del primo un assegno divorzile di Euro 3.300,00, oltre al pagamento, nella misura del 75 per cento, del mutuo contratto per l’acquisto della Litostampa s.r.l. che casa coniugale di tale somma s'era dichiarata creditrice via Xxxxxxxxx; dichiarava altresì lo S. tenuto al mantenimento diretto del figlio A. , nato il (omissis) e a versare alla ex moglie, a titolo di saldo contributo per una fornitura il mantenimento del figlio C.M. , un assegno di scatole Euro 4.100 mensili, oltre al 50 per cento delle spese sanitarie, scolastiche, sportive e formative. 1.1. La corte di cartone stampate plastificateappello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha revocato l’assegno disposto in favore della V. ed ha dato atto del conseguimento dell’autosufficienza sul piano economico del figlio X. , che vive e lavora a in California; ha ridotto il contributo per il mantenimento di C.M. ad Euro 1.500,00 mensili. Deduceva la società opponente l'esistenza di vizi 1.2. Quanto all’assegno in favore della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto oppostoV. , la risoluzione Corte distrettuale ha preso le mosse dalla sentenza di separazione intervenuta fra le parti in data 18 aprile 2012, successivamente passata in giudicato, nella quale si dava atto del contratto tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio, con conseguente rigetto delle istanze istruttorie avanzate dalla V. (la quale, in sede di gravame aveva chiesto l’elevazione dell’assegno ad Euro 7.000,00). 1.2.1. Richiamata la natura assistenziale dell’assegno di divorzio, nonché i principi affermati dalla Corte costituzionale nella decisione n. 11 del 2015, la corte di appello ha osservato che in considerazione dei criteri indicati dall’art. 5 della l. n. 898 del 1970, che fungono da elementi di moderazione dell’assegno spettante all’ex coniuge, tali aspetti, complessivamente considerati, conducevano ad accogliere il gravame proposto in via incidentale dallo S. e, quindi a revocare l’assegno. 1.2.2. E stato in subordineparticolare osservato che, tenuto conto della durata del matrimonio, della capacità patrimoniale dei coniugi, nonché del contributo personale della V. , alla stessa avrebbe dovuto attribuirsi un assegno pari ad Euro 2.000,00 mensili. Sennonché doveva rilevarsi che, come risultava dalla sentenza di separazione, lo S. aveva versato alla moglie nell’anno 2006 la riduzione del prezzo. Costituitasi, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione della somma di L. 6.804.301Euro 1.934.922, ragion per cui doveva ritenersi che in tal modo il predetto avesse inteso corrispondere alla stessa “quanto le sarebbe spettato per assegno di mantenimento ed assegno divorzile”, dovendosi considerare che il predetto importo, per la sua rilevanza, assorbiva, per almeno vent’anni, persino la richiesta di un assegno divorzile pari ad Euro 7.000,00 mensili. 1.3. Quanto al figlio C.M. , si è dato atto che lo stesso aveva abbandonato gli studi universitari e si era messo alla ricerca di un lavoro: a tale carenza di indipendenza sul piano economico doveva corrispondere un contributo pari ad Euro 1.500,00 mensili, determinato sulla base della retribuzione media di un laureato al primo impiego. 1.4. Per la cassazione di tale decisione la signora X. propone ricorso, affidato a sette motivi, cui lo S. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

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Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 22.12.1987, la Tessitura Della Torre s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per il pagamento di L. 5.944.035, emesso dal Presidente del La società Axa assicurazioni conveniva nel 1999 dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio ad istanza della Litostampa s.r.l. che di tale somma s'era dichiarata creditrice Milano l’azienda Trasporti Municipali chiedendone la condanna, a titolo di saldo rivalsa, al pagamento di lire 50 milioni, indennizzate al proprio assicurato, L.B., per il furto dell'auto Jeep Grand Cherokee, da lui utilizzata in leasing, parcheggiata dal medesimo chiusa a chiave con l’antifurto inserito, nell'area (omissis), in prossimità della stazione della metropolitana milanese, stazione (omissis) , gestita a pagamento dalla suddetta azienda. La domanda era respinta dal Tribunale perché nella specie era stato concluso un contratto atipico di parcheggio, disciplinato dalle norme sulla locazione, di area e di qui l'inesistenza di un obbligo di custodia dell'auto da parte del parcheggiatore. Con sentenza del 30 aprile 2004 la Corte di appello di Milano rigettava il gravame dell'Axa assicurazioni sulle seguenti considerazioni: 1) l’area di parcheggio Cascina Gobba, realizzata dal Comune di Milano in attuazione del programma di decongestionamento dei centri urbani, imposto dall'art. 6 della legge 24 marzo del 1989 n. 122 ai Comuni di 15 città, era finalizzata "all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo", nella specie con la metropolitana, stazione (omissis) ; 2) l'art. 15 di detta legge aveva aggiunto la lettera d) al quinto comma dell'art. 4 decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393, riprodotto nell'art. 7 lettera f) decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante il nuovo codice della strada, che prevede il parcheggio del veicolo anche senza custodia, subordinato al pagamento di una fornitura somma da calcolare mediante dispositivi di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva la società opponente l'esistenza di vizi controllo della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertantodurata, previa revoca del decreto oppostofissazione delle relative condizioni e tariffe; 3) in attuazione di detta normativa il Comune aveva deliberato - atto n. 1740/1993 - di destinare le aree di interscambio di linea a parcheggio "sorvegliato senza custodia dei veicolo", in tal modo tutelando l’interesse pubblico, in città di intenso traffico, a reperire uno spazio per parcheggiare l'auto, senza i costi derivanti dalla custodia, ed ha concesso il relativo servizio all'azienda Trasporti Milanesi; 4) perciò, avendo il B. optato per il parcheggio incustodito, la risoluzione causa del contratto enon è la custodia, ma la locazione dell'area, il cui corrispettivo, a tempo, è determinato da dispositivi automatici, senza rilevanza né del tipo di struttura adibito a parcheggio - silos, strada, recinzione - né della presenza di personale addetto a riscuotere il corrispettivo o alla sorveglianza della sicurezza e manutenzione ed integrità delle strutture ed attrezzature, del flusso dei veicoli, e del rispetto della disciplina della sosta nelle aree, e legittimato a ricevere la denunzia dei danni di cui l’ente deve rispondere, ma senza espletare attività di custodia dei veicoli; 5) in varie parti dell'infrastruttura ove aveva parcheggiato il B. era affisso il regolamento contenente l'offerta della sosta, ottimizzata da semafori, impianti video e recinzione, e munita di dispositivi di controllo per disciplinare le modalità di accesso e uscita e rilasciare un contrassegno, non identificativo dell'auto o del conducente, ma misuratore dei tempi d'uso dell'area, in subordinecui era espressamente richiamata la delibera comunale n. 1740/1993 che esclude la responsabilità dell'A.T.M. per furto del veicolo, contemplata invece per i danni arrecati alle strutture e attrezzature e per l’incendio; 6) questa offerta è stata accettata dall'utente con l’introduzione, del veicolo nel parcheggio secondo le modalità prescritte, ponendolo in sosta in qualsiasi spazio libero, senza affidarlo in custodia a nessuno, e ritirando il biglietto al fine di pagare l'utilizzazione dell'area all'A.T.M., che ha adempiuto l’obbligo di assicurare l’occupazione dello spazio per il tempo richiesto. Ha proposto ricorso per cassazione l'Axa Assicurazioni cui ha resistito la riduzione s.p.a. A.T.M. La causa, a seguito di ordinanza 683/2010 della III sezione civile di segnalazione del prezzocontrasto di giurisprudenza all'interno della medesima - Cass. Costituitasi27 gennaio 2009 n. 1957, contra Xxxx. 13 marzo 2009, n. 6169 - sull disciplina applicabile nel caso di furto di un veicolo parcheggiato in un'area recintata, gestita da una società privata, e sulla natura ed efficacia delle clausole di esclusione della responsabilità ex recepto stabilite nel regolamento di parcheggio in attuazione del potere amministrativo conferito al Comune dal precitato art. 7, comma primo, lett. f) dlgs n. 285 del 1992 di istituire apposite aree a pagamento anche senza obbligo della custodia dei veicoli - indipendentemente dalle modalità di organizzazione dei parcheggio [recinzioni, accesso e uscita, dispositivi di controllo] – secondo le modalità manifestate con apposito regolamento esposto prima di accedere all'apposita area - e così assimilando questo tipo di contratto di parcheggio a quello di locazione di area - da valutare alla luce delle norme sulla tutela dei consumatore, ha rimesso la soc. Litostampa contestava causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite sulla questione se "in caso di parcheggio istituito dal Comune, previa deliberazione della Giunta, in un'area recintata a ciò predisposta e gestita da una società privata, al contratto atipico di parcheggio stipulato dall'utente con la fondatezza dell'opposizionepredetta società siano applicabili le norme relative al deposito, deducendocon la conseguente responsabilità del gestore nel caso di furto del veicolo, fra l'altrooppure le norme relative al contratto di locazione (di area), con esclusione della responsabilità del gestore per la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia custodia dei viziveicoli in essa parcheggiati". Il Tribunale revocava Pubblico Ministero ha concluso per il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di riduzione rigetto del prezzo, condannava la socricorso. Litostampa alla restituzione della somma di L. 6.804.301La ricorrente ha depositato memoria.

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Svolgimento del processo. Con atto di citazione regolarmente notificato il 22.12.1987, la Tessitura Della Torre s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per il pagamento di L. 5.944.035, emesso dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio ad istanza della Litostampa s.r.l. che di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva T. e C. convenivano in giudizio la società opponente l'esistenza A. al fine di vizi sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti e derivanti dall’inadempimento di quest’ultima ad un contratto di vendita di cosa futura stipulato fra le parti in data 31.5.2007, per atto pubblico, e relativo ad un immobile in costruzione sito in Avezzano, via *. Allegavano in particolare di aver stipulato con la controparte tale contratto relativo ad un immobile in corso costruzione ad opera della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto e, in subordine, la riduzione del prezzo. Costituitasi, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava società A. Deducevano di aver versato interamente il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava pari ad euro 246.000,00. Allegavano come controparte gli avrebbe consegnato in data 20.10.2007 un immobile caratterizzato da molteplici vizi e difformità rispetto a quanto pattuito. Deducevano come ancora la socsocietà A. non avrebbe consegnato il certificato di abitabilità,il collaudo sismico,il certificato di conformità dell’impianto idraulico, termico ed elettrico e la certificazione di conformità degli infissi esterni della costruzione. Litostampa Allegavano di aver intimato alla restituzione della somma controparte l’eliminazione dei vizi in data 31.7.08 e 4.9.08. Deducevano di L. 6.804.301aver promosso ATP presso questo Tribunale. Allegavano di aver patito danni a cagione di tali inadempimenti, costituiti dalla totale assenza di valore di mercato dell’immobile acquistato ( e pari al prezzo versato), dalle spese notarili e di registrazione dell’atto di vendita , dalle spese sostenute per l’eliminazione di dei vizi e delle difformità, nonché dai danni morali. Chiedevano il risarcimento di tali danni ai sensi dell’ articolo 1453 c.c. (configurando la vendita di un immobile senza la consegna del certificato di abitabilità fattispecie di aliud pro alio) e dell’art.1669 c.c. Si costituiva la società A. contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto.

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Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato sentenza in data 14 dicembre 2005 il 22.12.1987, la Tessitura Della Torre s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per il pagamento di L. 5.944.035, emesso dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio Macerata dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra P.M. e O.L.; affidava alla madre i figli minori, ponendo a carico del padre un contributo periodico al loro mantenimento; rigettava altresì la domanda riconvenzionale dell’O., volta ad istanza della Litostampa s.r.lottenere sentenza costitutiva ex art. che 2932 c.c., per la esecuzione in forma specifica dell'impegno assunto, con scrittura privata, dalla P., prima del matrimonio, di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo trasferire all’O. stesso la proprietà di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto eimmobile, in subordinecaso di "fallimento" del matrimonio stesso. Avverso tale sentenza proponeva appello l’O., la riduzione limitando il gravame alla questione della validità ed eseguibilità del prezzopredetto impegno, assunto dalla moglie. Costituitasi, la socP. chiedeva rigettarsi l’appello. Litostampa contestava La Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data 28/02/2007 - 14/03/2007, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Macerata, dichiarava valido ed efficace, nei confronti dell’O., il predetto impegno negoziale della P., omettendo peraltro pronuncia ex art. 2932 c.c., ed invitando la fondatezza dell'opposizioneparte interessata ad attivarsi, deducendoal riguardo, fra l'altroin separata sede. Ricorre per cassazione la P. Non svolge attività difensiva l’O. Con il primo motivo la ricorrente sostiene che la scrittura privata in questione trarrebbe il proprio titolo genetico dal matrimonio e integrerebbe violazione dell’art. 160 c.c., ove si precisa che i coniugi non possono derogare ai doveri e diritti nascenti dal matrimonio. Con il secondo lamenta la ricorrente insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata all’interpretazione della predetta scrittura. La scrittura privata, sottoscritta dai nubendi il giorno prima della celebrazione del matrimonio, prevede che, in caso di suo fallimento (separazione o divorzio), la decadenza dalla garanzia P. cederà al marito un immobile di sua proprietà, quale indennizzo delle spese sostenute dallo stesso per tardiva denuncia dei vizila ristrutturazione di altro immobile, pure di sua proprietà, da adibirsi a casa coniugale; a saldo, comunque, l’O. trasferirà alla moglie un titolo BOT di L. 20.000.000. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo eE' evidente che la ricorrente inquadra la predetta scrittura tra gli accordi prematrimoniali in vista del divorzio, molto frequenti in altri Stati, segnatamente quelli di cultura anglosassone, dove essi svolgono una proficua funzione di deflazione delle controversie familiari e divorzili. Come è noto, la giurisprudenza è orientata a ritenere tali accordi, assunti prima del matrimonio o magari in sede di separazione consensuale, e in vista del futuro divorzio, nulli per illiceità della causa, perché in contrasto con ì principi di indisponibilità degli status e dello stesso assegno di divorzio (per tutte, Cass. n. 6857 del 1992). Tale orientamento è criticato da parte della dottrina, in accoglimento quanto trascurerebbe di considerare adeguatamente non solo i principi del diritto di famiglia, ma la stessa evoluzione del sistema normativo, ormai orientato a riconoscere sempre più ampi spazi di autonomia ai coniugi nel determinare i propri rapporti economici, anche successivi alla crisi coniugale (è assai singolare che invece siano stati ritenuti validi accordi in vista di una dichiarazione di nullità del matrimonio, perché sarebbero correlati ad un procedimento dalle forti connotazioni inquisitorie, volto ad accertare l'esistenza o meno di una causa di invalidità del matrimonio, fuori da ogni potere negoziale di disposizione degli status: tra le altre, Cass. n. 348 del 1993). Giurisprudenza più recente di questa Corte ha invece sostenuto che tali accordi non sarebbero di per sé contrari all'ordine pubblico: più specificamente il principio dell'indisponibilità preventiva dell'assegno di divorzio dovrebbe rinvenirsi nella tutela del coniuge economicamente più debole, e l'azione di nullità (relativa) sarebbe proponibile soltanto da questo (al riguardo, tra le altre, Cass. n. 8109 del 2000; n. 2492 del 2001; n. 5302/2006). Va peraltro precisato che la sentenza impugnata, sorretta da motivazione ampia, articolata e non illogica, ha fornito un preciso inquadramento della domanda scrittura privata in esame. Si tratta, all'evidenza, di riduzione valutazione di merito, insuscettibile di controllo in questa sede, ove immune da errori di diritto. L'impegno negoziale della P., una sorta di datio in solutum, viene collegato alle spese affrontate dall’O. per la sistemazione di altro immobile adibito a casa coniugale, e il fallimento del prezzomatrimonio non viene considerato come causa genetica dell'accordo, condannava ma è degradato a mero "evento condizionale". Prosegue la socCorte di merito precisando che, ove causa genetica fosse il matrimonio (e il suo fallimento), l'impegno predetto, una sorta di sanzione dissuasiva volta a condizionare la libertà decisionale degli sposi anche in ordine all'assunzione di iniziative tendenti allo scioglimento del vincolo coniugale, sarebbe sicuramente nullo. Litostampa Ma indice di tale ipotesi potrebbe essere soltanto una notevole sproporzione delle prestazioni, al contrario non provata. L'argomentazione è censurata dalla ricorrente, ma, al contrario, la Corte territoriale ha fatto buon uso delle regole di ermeneutica contrattuale, in particolare con riferimento all'art. 1363 c.c., per cui le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto. Si tratterebbe in definitiva - si può aggiungere - di un accordo tra le parti, libera espressione della loro autonomia negoziale, estraneo peraltro alla restituzione della somma categoria degli accordi prematrimoniali (ovvero effettuati in sede di L. 6.804.301separazione consensuale) in vista del divorzio, che intendono regolare l'intero assetto economico tra i coniugi o un profilo rilevante (come la corresponsione di assegno), con possibili arricchimenti e impoverimenti. Nella specie, dunque un accordo (rectius: un vero e proprio contratto) caratterizzato da prestazioni e controprestazioni tra loro proporzionali, secondo l'inquadramento effettuato dal giudice a quo.

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Svolgimento del processo. Con atto citazione del 21/11/86 i signori P.R. e P.G. , quest’ultimo anche quale procuratore speciale di citazione notificato R.N. , R.F. , P.P. e P.O. convenivano davanti al tribunale di Lamezia Terme Euromanagement Italia International Selettive Brokers spa (da ora, Euromanagement spa), Reno spa e Previdenza spa in l.c.a. - società tutte collegate tra loro e riferibili al signor S.L. - per sentir annullare il 22.12.1987contratto 28/12/81 con il quale essi attori avevano venduto alla Euromanagement spa un edificio di loro proprietà per il prezzo di 200 milioni di Lire. A fondamento della domanda gli attori deducevano il dolo della parte acquirente, assumendo che il loro consenso sarebbe stata viziato da errore essenziale sull’oggetto del contratto, indotto da un complesso di manovre e raggiri attuati subdolamente dagli agenti del suddetto S. . In particolare, per quanto qui ancora interessa, gli attori esponevano che: - nonostante la fittizia dichiarazione contrattuale secondo cui il prezzo dell’immobile sarebbe stato interamente corrisposto prima della stipula del rogito di trasferimento, essi in realtà avevano accettato, quale corrispettivo della vendita, un certificato di investimento e prelievo automatico di 200 milioni di Lire, con scadenza 4 settembre 1984, loro rimesso dalla Reno spa il 9/1/82; alla consegna di tale certificato aveva fatto seguito la nota 7/3/84 della Previdenza spa con la quale quest’ultima attestava di aver ricevuto dalla Reno spa l’incarico relativo alla posizione fiduciaria in questione, con il riepilogo delle quote investite dagli attori nella somma di 200 milioni di Lire; - nonostante le richieste formulate dagli attori secondo le previsioni contrattuali, la Tessitura Della Torre s.a.sPrevidenza s.p.a. proponeva opposizione avverso non ha mai provveduto al rimborso del capitale. Nel corso del giudizio di primo grado - nel quale la Previdenza spa in l.c.a. si era costituita in persona del commissario liquidatore, professor Xxxxxxx Sarta, mentre non si erano costituite Euromanagement spa e Reno spa - quest’ultime venivano a loro volta poste in liquidazione coatta amministrativa e il decreto ingiuntivo contraddittorio veniva integrato nei confronti del 26.11.1987 loro commissario liquidatore (per entrambe, il medesimo professor Sa. ), il quale si costituiva in giudizio. Il tribunale di Lamezia Terme accoglieva la domanda degli attori e dichiarava "la nullità assoluta e l’inefficacia" della compravendita 28/12/81 per dolo dell’acquirente, disponendo la restituzione dell’immobile venditori. La Corte d’appello di Catanzaro, adita con l’impugnativa della Previdenza spa in l.c.a., della Euromanagement spa in l.c.a. e della Reno spa in l.c.a., rigettava i gravami e confermava interamente la sentenza di primo grado. In primo luogo la Corte territoriale disattendeva il motivo di appello concernente la statuizione di primo grado di rigetto dell’eccezione di prescrizione quinquennale dell’azione di annullamento contrattuale ex art. 1442 c.c., seguendo però un percorso argomentativo diverso da quello seguito dal primo giudice e censurato dalle appellanti. La Corte infatti giudicava erronea l’affermazione del tribunale secondo cui la notifica della citazione introduttiva alla Previdenza spa in l.c.a. avrebbe interrotto la prescrizione nei confronti della Euromanagement spa in l.c.a., sottolineando come gli attori avessero proposto una domanda di annullamento contrattuale e non una domanda risarcitoria, cosicché il richiamo del primo giudice all’estensione dell’effetto interruttivo nei confronti dei condebitori solidali di cui all’articolo 1310 c.c. doveva giudicarsi fuori luogo. Essa, tuttavia premesso che la scoperta del dolo, momento di decorrenza del termine di prescrizione, risaliva al 23/9/85, data in cui P.G. protestò per la prima volta per il pagamento mancato versamento delle somme dovutegli - affermava che la prescrizione doveva ritenersi validamente interrotta dalla citazione introduttiva notificata alla Euromanagement spa in bonis. In proposito - precisato che dagli atti risultava che a quest’ultima la citazione introduttiva era stata notificata mediante spedizione del plico a mezzo posta presso la sede di L. 5.944.035XXXXXX il 12/12/86 e che in atti non vi era traccia di una seconda notifica (apparentemente menzionata nel verbale dell’udienza del giudizio di primo grado del 14/3/90) - la Corte argomentava come non fosse necessario verificare la validità della notifica del 12/12/86, emesso dal Presidente in quanto, non avendo Euromanagement spa in l.c.a. contestato la ricezione della citazione del Tribunale 1986 da parte della destinataria, non sarebbe stato possibile rilevare di Busto Arsizio ad istanza della Litostampa s.r.l. che ufficio la questione di un’eventuale invalidità di tale somma s'era dichiarata creditrice notifica, "sia perché non eccepita dalla parte interessata nella prima difesa successiva alla propria costituzione in giudizio (art. 157 c.p.c.) sia perché non fatta oggetto di motivo di impugnazione, in ottemperanza al principio della conversione delle nullità i motivi di gravame". In secondo luogo la Corte territoriale dichiarava l’appello inammissibile, per difetto di specificità, nella parte in cui le appellanti si limitavano a titolo rinviare agli assunti difensivi svolti in primo grado, mentre lo rigettava nella parte in cui le appellanti lamentavano l’assenza di saldo per una fornitura prova del mancato pagamento corrispettivo contrattuale. A quest’ultimo riguardo la Corte territoriale affermava che, ancorché nell’atto di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto, previa revoca compravendita i venditori avessero dato quietanza del decreto oppostopagamento del corrispettivo convenuto, la risoluzione stretta concomitanza cronologica tra la cessione dell’immobile e l’emissione del contratto ecertificato di investimento, nonché la perfetta corrispondenza tra la somma indicata nel certificato e quella indicata quale corrispettivo della vendita, ragionevolmente dimostravano che il trasferimento dell’immobile non era stato accompagnato dal versamento del corrispettivo, ma dalla mera assunzione di un debito, attraverso la consegna del documento attestante il transito della somma in subordineun programma di investimento. Previdenza spa in l.c.a., Euromanagement spa in l.c.a. e Reno spa in l.c.a. ricorrono per cassazione avverso la riduzione del prezzosentenza della Corte catanzarese proponendo quattro motivi di doglianza. Costituitasi, la socI signori P.G. e P.R. resistono con controricorso. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei viziLa sola Euromanagement spa in l.c.a. ha depositato memoria. Il Tribunale revocava ricorso è stato discusso alla pubblica udienza dell’8.3.16, nella quale il decreto ingiuntivo e, Procuratore Generale ha concluso come in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione della somma di L. 6.804.301epigrafe.

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Samples: Contratto E Inadempimento

Svolgimento del processo. Con La controversia è insorta tra le parti con riferimento a una vicenda che in sede di merito è stata ricostruita essenzialmente in questi termini: il 2 ottobre 1996 A.A. notificò a sua sorella A.R., a norma dell'art. 732 c.c., l'intenzione di vendere a terzi la propria quota ideale dell'eredità paterna "per un controvalore di L. 150.000.000 al netto di qualsivoglia onere passato, presente e futuro gravante sulla quota stessa"; con raccomandata del 21 novembre 1996 A.R. comunicò "la propria accettazione ad acquistare la quota ereditaria come sopra specificata per la somma di L. 150.000.000"; con lettera del 27 novembre 1996 l'avv. Xxxxx Xxxxxxx, nell'interesse di A.A., invitò A.R. a indicare il notaio incaricato del rogito; rispose con lettera del 22 dicembre 1996 l'avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, precisando che dal prezzo della vendita doveva essere defalcata la somma di L. 80.877.240, corrispondente all'importo delle spese straordinarie sostenute da A.R. a vantaggio del fratello; per conto di quest'ultimo, con lettera del 13 gennaio 1997, l'avv. Xxxxx Xxxxxxxx, ai sensi dell'art. 1454 c.c., intimò a A.R. di indicare entro 15 giorni il notaio per la stipula, con contestuale pagamento del prezzo come concordato, avvertendo che altrimenti "dovrà intendersi risolto e priva di efficacia la proposta di acquisto con conseguente libera e piena facoltà del Dott. A. di alienare la quota stessa ad altri"; la diffida rimase senza esito. Ciò stante, con atto di citazione notificato il 22.12.1987, la Tessitura Della Torre s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per il pagamento di L. 5.944.035, emesso dal Presidente del 25 luglio 1997 A.R. citò davanti al Tribunale di Busto Arsizio ad istanza della Litostampa s.r.l. Roma A.A., chiedendo che fosse accertato il proprio diritto di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva prelazione e che le fosse trasferita la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto e, quota in subordine, la riduzione del prezzo. Costituitasi, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione contestazione previo pagamento della somma di L. 6.804.30169.122.7 60 o di altra da accertare, detratto quanto da lei già anticipato per imposta di successione e altri oneri e spese. Il convenuto si costituì in giudizio concludendo per il rigetto della domanda, in quanto l'attrice era decaduta dal suo vantato diritto, pretendendo modificazioni della proposta che aveva accettato e non adempiendo nel termine assegnatole con la diffida, con conseguente risoluzione del contratto; contestò le singole voci di credito esposte nella citazione e chiese, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al. pagamento di L. 11.537.834, pari alla differenza tra la somma di L. 15.000.000 da lei dovuta per il godimento esclusivo da parte sua di un bene ereditario e quella di L. 3.462.155 costituente l'effettivo ammontare del debito dei convenuto. Essendo stata dichiarata l'interruzione del processo, in seguito alla morte di A.A., la causa fu riassunta nei confronti delle sue eredi M.M.A. ed A.E., che rimasero contumaci. Intervennero invece nel processo, facendo proprie le richieste formulate dal convenuto, F.M. e B.A., alla quali A.A. con un rogito del 4 dicembre 1997, aveva venduto la propria quota ereditaria. All'esito dell'istruzione della causa, con sentenza del 15 maggio 2001 il Tribunale, dichiarò legittimo l'intervento di F.M. e B.A., qualificandolo come adesivo dipendente; respinse la domanda proposta dall'attrice, ritenendo che con la sua inequivoca accettazione l'accordo contrattuale tra le parti era stato concluso, ma si era però risolto in seguito all'inutile decorso del termine assegnato a A.R. con l'intimazione ad adempiere Inviatale dall'avv. Xxxxx Xxxxxxxx; non provvide su la domanda riconvenzionale, da reputarsi abbandonata in quanto non era stata riproposta dalle eredi del convenuto rimaste contumaci, né ora ammissibile da parte delle intervenute nel processo. Impugnata da A.R., la decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Roma, che con sentenza del 15 giugno 2004 ha rigettato il gravame, che era stato contrastato da F.M. e B.A., mentre non si erano costituite M.M.A. ed A.E.. Contro tale sentenza A.R. ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi. F.M. e B.A. si sono costituite con controricorso. M.M.A. ed A.E. non hanno svolto attività difensive nel giudizio di legittimità. A.R. e F.M. hanno presentato memorie.

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Svolgimento del processo. Con atto di citazione precetto notificato il 22.12.198731 ottobre 2001 Xxxxx Xxxxxx Xxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx intimavano alla s.n.c. La Griglia d’Oro di Xxxxxxxx Xxxxxxx & C. il rilascio dell’immobile in Monterotondo, xxx X. Xxxxxxx 39, in forza del provvedimento 1 luglio 1996 con cui il Pretore di Roma aveva convalidato la Tessitura Della Torre s.a.slicenza per finita locazione. L’intimata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per il pagamento di L. 5.944.035, emesso dal Presidente del tale precetto con citazione a giudizio dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio ad istanza della Litostampa s.r.l. che Tivoli, deducendo la mancanza di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto eesecutivo, in subordinequanto il provvedimento era stato già integralmente eseguito, la riduzione del prezzocon reintegra delle proprietarie nel possesso dell’immobile, ma poi il loro rappresentante aveva consentito ad essa opponente di detenere l’immobile stesso per qualche tempo per liberarlo delle attrezzature ivi esistenti, con ciò rinnovando il rapporto già esaurito. Costituitasi, la soc. Litostampa contestava Le opposte contestavano la fondatezza dell'opposizionedell’opposizio- ne. Respinta quest’ultima dal Tribunale ed interposto da La Griglia d’Oro appello, deducendoresistito dalle appellate, fra l'altro, con sentenza depositata il 2 dicembre 2004 la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo eCorte d’appello di Roma, in accoglimento dell’opposizione, dichiarava l’inesistenza del diritto delle appellate a procedere ese- cutivamente per il rilascio dell’immobile de quo sulla base dell’ordinanza di convalida dell’1 luglio 1996. Avverso detta sentenza ha quindi proposto ricorso per cassazione la Chinni Xxxxxxxxxx, anche quale unica erede della domanda di riduzione del prezzodefunta Xxxxx Xxxxxx, condannava con tre motivi, mentre la soc. Litostampa alla restituzione della somma di L. 6.804.301so- cietà intimata ha resistito con controricorso, depositando anche una memoria.

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Svolgimento del processo. Con atto di citazione ritualmente notificato A. F. ha convenuto in giudizio la F.P. s.p.a. deducendo che: - l’attore aveva stipulato con la C. Industries Inc. un accordo per rappresentare detta società in Europa con durata sino al 30.12.2007 al fine di organizzare la rete distributiva di un nuovo presidio medico brevettato dalla C. Industries Inc.; - che, a tal fine, l’attore aveva individuato la E. s.r.l., una società di ridotte dimensioni e in crisi di liquidità, quale distributrice in esclusiva del nuovo presidio medico brevettato dalla C. Industries Inc. e cercato un partner con cui condividere l’investimento in E.; - con lettera di intenti 27.4.2007 l’amministratore delegato di F.P. s.p.a., i soci di E. s.r.l. e il 22.12.1987dott. A. avevano concordato le modalità e le strategie per la cessione delle quote di partecipazione sociale di E. nella misura del 55% a F.P. e del 30% all’attore; - con successiva lettera del 28.4.2005 la F.P. aveva dichiarato che, in seguito agli accordi del 27.4.05, F.P. sarebbe stata socia di maggioranza e il dott. X. avrebbe assunto la carica di amministratore delegato nel triennio 1.1.07 – 31.12.09 e si era espressamente impegnata a far deliberare nei limiti e nei poteri alla stessa spettanti nel cda della E. s.r.l. la corresponsione a favore dell’attore di un compenso di € 100.000,00 annuo dalla nomina di amministratore delegato; - diversamente dagli accordi assunti, la Tessitura Della Torre s.a.sF.P., nelle more divenuta socia unica della E., si era rifiutata di deliberare la nomina dell’attore ad amministratore. proponeva opposizione avverso Tutto ciò premesso, l’attore, deducendo l’inadempimento della convenuta all’impegno assunto, qualificabile quale negozio giuridico obbligatorio unilaterale, ha chiesto il decreto ingiuntivo risarcimento dei danni patiti quantificati nel mancato percepimento del 26.11.1987 per il pagamento compenso pattuito. La convenuta, nel costituirsi in giudizio alla prima udienza di L. 5.944.035comparizione, emesso dal Presidente ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio ad istanza Verona, la soggezione della Litostampa s.r.l. che di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva vertenza al rito previsto dal d.lgv n. 3 del 2003 e, infine, la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi nullità dell’accordo del 28.4.2007 in quanto assunto da soggetto che non aveva ancora alcun ruolo in E.. Nel merito, la convenuta ha precisato che l’impegno di cui alla lettera di intenti e alla successiva lettera del 28.4.2005 era da ritenersi superato dal voto espresso dalla società fiduciaria intestataria formale della quota di partecipazione dell’attore nell’assemblea del 30.9.2005, ove erano stati eliminati dall'intervento effettuato nominati amministratori a tempo indeterminato tre soggetti dei quali P.R. quale amministratore designato dalla venditricesocietà fiduciaria socio di minoranza relativa; che, in ogni caso, l’attore non avrebbe potuto assumere la carica di amministratore della E. in quanto presidente della O. International Inc. ed ha contestato la risarcibilità la quantificazione del danno lamentato. ChiedevaAlla prima udienza di comparizione è stato disposto il mutamento di rito e la causa è proseguita nella forme del rito societario. Scambiate quindi le memorie di cui al d.l.vo 5/03, pertantoall’udienza collegiale del 5.11.2010, previa revoca preso atto del decreto oppostofallimento del tentativo di conciliazione, la risoluzione del contratto e, causa è stata trattenuta in subordine, decisione con assegnazione dei termini di legge per la riduzione del prezzo. Costituitasi, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento stesura della domanda di riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione della somma di L. 6.804.301sentenza.

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Svolgimento del processo. 4.1. Con atto di citazione diffida ad adempiere e di contestuale accesso agli arbitri” notificato il 22.12.1987in data 6 febbraio 2019 alla AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 DI AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA (d’ora innanzi anche la “Azienda”), STS SERVIZI TECNOLOGIE SISTEMI s.r.l. (d’ora innanzi anche “STS” o la Tessitura Della Torre s.a.s“Società”) ha invitato la Azienda a pagare la somma di Euro 414.485,31 per attività svolte dalla società in dipendenza della Convenzione e del successivo “Atto Aggiuntivo alla convenzione stipulata tra la società S.T.S. Servizi Tecnologie Sistema S.p.A. con l’allora X.X.XX. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 n. 3 di Castel di Sangro in data 1 marzo 1991 per notaio Xxxxxxx Xxxxx rep. 12063 racc. 3610 relativa alla progettazione e realizzazione delle opere necessarie per il completamento del sistema dei presidi sanitari della X.X.XX. di Castel di Sangro (AQ)” concluso in data 21 maggio 1996 per notaio Xxxxxxx Xxxxx, rep. n. 17763, racc. 5751 (di seguito anche solo l’“Atto Aggiuntivo”) in riferimento all’Ospedale di Castel di Sangro, al DBS di Roccaraso e alla RSA di Ataleta. La società esponeva altresì che, in mancanza di tempestivo adempimento, avrebbe ritenuto la sua richiesta di pagamento rigettata e l’atto notificato avrebbe assunto valore, portata ed effetti di L. 5.944.035domanda di arbitrato, emesso dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 31 della Convenzione e così, dichiarando di Busto Arsizio ad istanza della Litostampa s.r.l. che di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo di saldo adire per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione della controversia il Collegio arbitrale di cui all’art. 31 citato, STS nominava quale arbitro di propria designazione l’avv. Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx ed invitava l’Azienda a procedere alla designazione del contratto eproprio arbitro. Con successivo “atto di nomina (di) nuovo arbitro di parte” notificato alla Azienda il 28 ottobre 2019, in subordineSTS, preso atto della dichiarazione del xxxx. Xxxxxxxx di non accettare la riduzione del prezzonomina di arbitro, nominava come arbitro di parte il Prof. Avv. Costituitasi, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione della somma di L. 6.804.301Xxxxx Xxxxxx.

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Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato ricorso depo- sitato il 22.12.1987, 30 giugno 1999 la Tessitura Della Torre s.a.s. proponeva opposizione avverso Grizzly Italia S.p.A. adiva il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per il pagamento di L. 5.944.035, emesso dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio Padova in funzione di giudice del lavoro lamentando che Xxxxx Xxxxx, già suo agente con incarico di capo-vendite, e anche già azionista e consigliere d’amministrazione della società, aveva violato il patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti in data 23 maggio 1997, separatamente ma contestualmente ad istanza della Litostampa s.r.l. che un accordo transattivo di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo risoluzione e definizione novativa del rapporto di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto agenzia e, più in subordinegenerale, nel contesto, almeno temporale, della cessione ad un terzo da parte del Ganeo delle azioni societarie di sua proprietà e dell’abbandono da parte del mede- simo della carica di amministratore. La ricorrente chiedeva quindi l’accertamento delle lamentate violazioni e l’inibizione della continuazione dei re- lativi comportamenti, nonché la riduzione condanna del prezzoGa- neo alla restituzione dei corrispettivi già versatigli e al pagamento della penale di lire 460.000.000, esclusa la corresponsione in suo favore della resi- dua quota, di lire 50.000.000, del corrispettivo pattuito. CostituitasiMotivi della decisione. — Con il regolamento di competenza la Grizzly Italia S.p.A. sostiene la competenza del giudice del lavoro di Padova, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava nell’ambito della cui circoscrizione pacificamente risiede il decreto ingiuntivo eGaneo, in accoglimento riferimento al quarto comma del testo vigente dell’art. 413 c.p.c., osservando che il patto di non concorrenza non poteva ri- collegarsi alla vendita delle azioni della domanda società, intercorsa con un altro soggetto (e riguardante anche le azioni della Grizzly Portogallo, operante in tutta la penisola iberica), anche perché il patto di riduzione non concorrenza riguardava solo l’Italia e il contratto di vendita delle azioni era corredato di clausola arbitrale: il patto poteva quindi ricolle- garsi solo all’incarico di agente ed eventualmente a quello di consigliere di amministrazione. E, in effetti il collegamento con il ruolo di agente si desume dal nesso temporale: nello stesso giorno è stata sottoscritta anche la transazione generale relativa a questo rapporto, nella quale è inserita la condizione del prezzopuntuale pagamento delle quote in danaro relative al patto di non concorrenza. D’altra parte il collegamento con il rapporto di consigliere conduce alle stesse conclusioni, condannava perché la socrelativa attività è stata svolta in maniera continuativa e coordinata per quasi vent’anni, e quindi il rapporto relativo è riconducibile all’art. Litostampa alla restituzione della somma 409 c.p.c. Inoltre ciò che sostanzialmente giustifica la limitazione dell’attività lavorativa del Ganeo è la sua prece- dente attività lavorativa sia come agente che come consigliere d’amministrazione, mentre al riguardo la posizione di L. 6.804.301socio è ininfluente.

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Svolgimento del processo. Con atto deliberazione in data 8.4.91, la Giunta del Comune di citazione Cambiago affidava all'avv. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx la consulenza legale per gli atti inerenti alla realizzazione del secondo e terzo lotto dell'area d'accoglienza per la ricreazione fisica e culturale di proprieta’ del Comune medesimo, secondo le condizioni contenute nell'allegato disciplinare, predisposto dal legale, con una previsione di spesa di L. 6.000.000, oltre ad IVA e CPA; come da detto allegato, l'incarico aveva ad oggetto la redazione di pareri scritti su quattro specifici quesiti in ordine alla sospensione dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice, che aveva lamentato la mancanza di precisi progetti esecutivi da parte del progettista e direttore dei lavori arch. Xxxxxxx; con successiva deliberazione del 24.2.92, la stessa Giunta deliberava ancora in favore del legale un ulteriore stanziamento di L. 4.000.000. Il 27.10.92 l'Avv. Cimolino inviava al Comune di Cambiago parcella di L. 34.627.400 e accessori, al netto dell'acconto di L. 6.000.000, per attivita’ stragiudiziale svolta tra il settembre 1990 e l'ottobre 1992. La parcella era contestata dal Comune, che sosteneva d'aver corrisposto per intero i compensi spettanti al legale per le prestazioni autorizzate. Su ricorso del Cimolino, il presidente del tribunale di Milano, con decreto notificato il 22.12.198730.6.94, ingiungeva al Comune di Cambiago di pagare all'istante, in forza della predetta parcella come liquidata dal competente ordine professionale, la Tessitura Della Torre s.a.ssomma di L. 42.639.854. L'ingiunto proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 e ne chiedeva la revoca, sostenendo che nessun compenso fosse dovuto all'avv. Cimolino per attivita’ anteriori all'incarico affidatogli ed eccedenti i limiti dello stesso; che unica obbligata per il compenso relativo a tali attivita’ doveva esser considerata, ai sensi dell'art. 23/4^ della L. 24.4.89 n. 144, l'arch. Xxxx Xxxxxxxxxxx, all'epoca dei fatti sindaco d'esso Comune; che l'incarico aveva avuto ad oggetto pareri scritti, l'ultimo consegnato il 16.5.1991, per i quali il legale aveva chiesto un compenso - L. 10.340.000 - ben maggiore di quello - L. 6.000.000 onnicomprensive - previsto nel disciplinare; che nell'importo ingiunto non s'era tenuto conto del pagamento di L. 5.944.0354.000.000. Il Cimolino resisteva all'opposizione, emesso dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio ad istanza della Litostampa s.r.l. che di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva anche chiedendo ed ottenendo la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto, previa revoca provvisoria esecutorieta’ del decreto opposto. Nel frattempo, con atto notificato addi’ 8.6.94, il Comune di Cambiago aveva convenuto il Cimolino innanzi al tribunale di Milano chiedendo l'accertamento negativo di sue obbligazioni nei confronti dello stesso in relazione | alla parcella del 23.10.1992. Il Xxxxxxxx s'era costituito chiedendo la risoluzione del contratto econdanna dell'attore al pagamento della parcella, in subordinevia subordinata ex art. 2041 CC. Le due cause venivano, la riduzione quindi, riunite per connessione. Con atto 3.4.96, il Comune di Cambiago chiamava in causa Xxxx Xxxxxxxxxxx con azione di rivalsa per quanto fosse stato condannato a corrispondere al Cimolino in relazione alle pretese da questi azionate. La Mangiagalli, costituitasi, chiedeva il rigetto dell'azione contro di lei proposta dal Comune di Cambiago eccependo che tutte le prestazioni esposte dal Cimolino successive all'8.4.91 erano riconducibili al disciplinare approvato dalla Giunta comunale in tale data; che dette prestazioni, come desumibile dalla parcella presentata dal legale, erano state consentite non soltanto da lei, ma dall'insieme dei funzionari ed amministratori comunali; che unico beneficiario dell'attivita’ del prezzo. Costituitasi, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei viziCimolino era I stato lo stesso Comune di Cambiago. Il Cimolino estendeva, quindi, le sue richieste nei confronti della Xxxxxxxxxxx e proponeva contro il Comune azione di surroga ex artt. 2041 e 2900 CC per il caso d'insolvenza della terza chiamata. Con sentenza 1.1.0.98, il Tribunale di Milano - sulla considerazione che la deliberazione della Giunta del Comune di Cambiago in data 8.4.91, ai sensi dell'art. 23 c. 3 del D.L. 2.3.89 n. 66, aveva impegnato il Comune nei confronti dell'avv. Cimolino unicamente in relazione alle attivita’ previstevi ed al compenso - L. 6.000.000 - determinatovi; che, in ogni caso, detto importo era congruo in relazione alle prestazioni stragiudiziali svolte dal legale in esecuzione di detta deliberazione; che non v'era prova del conferimento d'incarichi professionali al di fuori di quelli deliberati dalla Giunta comunale dalla Mangiagalli al Cimolino - respingeva le domande del Cimolino contro il Comune di Cambiago e la Mangiagalli, accoglieva la domanda d'accertamento negativo del Comune di Cambiago e revocava il decreto ingiuntivo ingiuntivo. Avverso tale decisione il Xxxxxxxx proponeva gravame insistendo nelle conclusioni e nelle difese di primo grado e censurando l'impugnata sentenza perche’: contrariamente a quanto ritenutovi, la deliberazione della giunta comunale in data 8.4.91 aveva recepito l'attivita’ di consulenza da lui svolta in precedenza e la sua attivita’ successiva costituiva nient'altro che lo sviluppo dell'incarico conferitogli con la deliberazione medesima, come desumibile dal fondo spese di L. 4.000.000 in seguito concessogli; tutte le prestazioni esposte nella parcella inviata il 27.10.92 gli erano state richieste dal sindaco Xxxxxxxxxxx o da altri amministratori o funzionar del Comune di Cambiago, punto sul quale aveva dedotto prove orali ingiustificatamente non ammesse; ne’ il Comune di Cambiago ne’ la Mangiagalli avevano mai contestato l'entita’ dei compensi da lui richiesti, sicche’ la valutazione effettuata al riguardo era affetta da extrapetizione; non ara stata esaminata la sua azione di arricchimento senza causa contro il Comune; la Corte Costituzionale, con sentenza 24.10.97 n. 466, aveva riconosciuto al funzionario tenuto a pagare il compenso per un'opera eseguita nell'interesse d'un ente pubblico locale, l'azione d'arricchimento senza causa contro l'ente stesso e al privato esecutore dell'opera il diritto di sostituirsi al funzionario nell'esercizio dell'azione medesima. Resistevano la Mangiagalli ed il Comune di Cambiago, quest'ultimo anche riproponendo, in xxx xxxxxxxxxxx, x'xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx la Mangiagalli e censurando la pronunzia sulle spese. Dei contrapposti gravami decideva la corte d'Appello di Milano con sentenza 30.5.00, parzialmente accogliendo il principale in relazione alla sola questione della responsabilita’ diretta dell'amministratore, peraltro anche questa limitatamente, e, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzoconseguenza, condannava la soc. Litostampa alla restituzione Mangiagalli al pagamento della minor somma di L. 6.804.3014.733.000 in favore del Cimolino. Cio’ sulla considerazione che le attivita’ svolte dal Cimolino in adempimento ad incarichi legittimamente conferiti, in conformita’ alle disposizioni normative di cui all'art. 23/3^ del DL 2.3.89 n. 66, fossero esclusivamente quelle demandategli con le deliberazioni di Giunta 3.4.91 e 24.2.92; che tali Incarichi attenessero soltanto, rispettivamente, ai quattro pareri scritti su specifici quesiti redatti tra l'8.4.91 ed il 16.5.91 ed alla consulenza per la "pratica Xxxxxxx"; che, quanto al primo, il gia’ ricevuto compenso di L. 6.000.000, contrattualmente stabilito per il rinvio recettizio dalla deliberazione al disciplinare con espresso riferimento all'art. 1, lettera b), della tariffa approvata con DM 24.11.90 all'epoca vigente, dovesse considerarsi conforme alla tariffa stessa e congruo in quanto pressocche’ coincidente con il massimo previsto; che, quanto al secondo, il compenso di L. 4.000.000, del pari gia’ ricevuto, fosse addirittura superiore alle voci parcellate relativamente alla pratica; che, in relazione a tutte le altre prestazioni non riconducibili agli incarichi legittimamente conferiti, dovesse trovare applicazione il quarto comma del richiamato art. 23 del DL 23.3.89 n. 66, onde il rapporto obbligatorio andava ravvisato non tra il Cimolino ed il Comune bensi’ tra il primo e gli amministratori o funzionari dai quali era stata richiesta la prestazione; che l'azione d'arricchimento ex art. 2041 CC promossa dal Cimolino nei confronti del Comune fosse improponibile per difetto del requisito della sussidiarieta’; che l'azione diretta del Cimolino nei confronti della Mangiagalli meritasse accoglimento nei limiti della fornita prova delle prestazioni dalla stessa effettivamente commissionate ed individuate in parcella per un ammontare di L. 4.733.000; che non potesse accogliersi l'azione d'arricchimento della Mangiagalli nei confronti del Comune, stante il difetto di prova del riconoscimento espresso od implicito dell'utilitas della prestazione da parte di quest'ultimo, e, di conseguenza, non potesse accogliersi neppure l'azione surrogatoria del Cimolino in tale pretesa della Mangiabili. Tale decisione del secondo giudice veniva impugnata per Cassazione dal Cimolino con ricorso affidato a cinque motivi.

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Samples: Contratto D’opera

Svolgimento del processo. Con atto on ricorso del 24 settembre 1998 Z.A., Z.A.A. e Z.P. proponevano opposizione al D.I. n. 398 del 1998, con cui il Pretore di citazione notificato il 22.12.1987, la Tessitura Della Torre s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per Arezzo aveva loro in- giunto il pagamento di L. 5.944.035, emesso dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio ad istanza a favore della Litostampa s.r.l. che di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto e, in subordine, la riduzione del prezzo. Costituitasi, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione Gom Oil della somma di L. 6.804.3017.780.000, più interessi, a titolo di restitu- zione del deposito cauzionale versato contestualmente alla stipulazione del contratto di locazione di un immo- bile in (omissis), via (omissis), eccependo la prescrizione degli interessi sul deposito e la compensazione del credi- to fatto valere ex adverso con quello di loro spettanza, pari a sei mensilità del canone di locazione, a titolo di in- dennità di mancato preavviso, e concludendo per la re- voca dell’opposto decreto ingiuntivo, con contestuale proposizione di domanda riconvenzionale per la condan- na della società opposta al pagamento della differenza tra l’anzidetta indennità e l’importo del deposito cauzionale. L’opposta, costituitasi, contestava l’avversa domanda. Con sentenza n. 518/2000 il Tribunale di Arezzo revoca- va l’ingiunzione opposta e condannava l’opposta al pa- gamento della somma di L. 1.220.000. La soc. Gom Oil proponeva appello contro la sentenza pre- detta, sostenendo che era stata comune volontà delle parti quella di sciogliere consensualmente il rapporto locatizio e chiedendo quindi che venisse rigettata l’opposizione. Costituitisi, gli Z. contestavano i motivi di appello e ne chiedevano il rigetto. Con sentenza depositata il 22 febbraio 2002 la Corte di appello di Firenze rigettava l’opposizione, ed avverso tale decisione ricorrevano per cassazione gli Z., affidandosi ad un unico mezzo e depositando anche memoria, mentre l’intimata resisteva al gravame con controricorso.

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Samples: Contratto Preliminare Di Vendita Di Cosa Altrui

Svolgimento del processo. Con atto F. convenne innanzi al pretore di citazione notificato il 22.12.1987, Roma D.A. A. per ottenerne la Tessitura Della Torre s.a.scondanna al pagamento in xxx xx xxxxxxxx xx X. 00.000.000 xxxx’assunto che si era obbligata solidalmente con la convenuta nei confron- ti della s.n.c. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per il De Angelis mobili al pagamento di L. 5.944.035, emesso dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio ad istanza della Litostampa s.r.l. 10.500.000; che di tale somma s'era dichiarata creditrice aveva successivamente stipulato transa- zione con la quale si era obbligata a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva pagare la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto e, in subordine, la riduzione del prezzo. Costituitasi, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione della maggiore somma di L. 6.804.30122.000.000, che aveva adempiuto quest’ulti- ma obbligazione. Nella resistenza della convenuta il tribunale di Roma (medio tempore era stato soppresso l’ufficio del pretore) respinse la domanda che, viceversa, la corte di appello di Roma accolse in parte, condannando la D.A. al paga- mento di Euro 3.506,66 oltre accessori, con sentenza resa su gravame principale della R. ed incidentale della D.A. In motivazione la corte ha considerato quanto segue. Con scrittura privata in data 4 marzo 1989, rispetto alla quale si è verificato riconoscimento tacito a norma del- l’art. 215 Codice procedura civile da parte della D.A., costei e la R. hanno assunto l’obbligazione solidale di pa- gare L. 11.000.000; con atto di transazione in data 9 marzo 1995 la sola R. si è obbligata al pagamento di L. 22.000.000; tale atto non produce effetti nei confronti della D.A. che non ha dichiarato di volerne profittare, sicché la medesima è tenuta in via di regresso nei limiti dell’obbligazione originaria. Avverso tale sentenza la D.A. ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo due motivi sostenuti con memo- ria; la R. ha resistito con controricorso.

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Samples: Contratto Di Endorsement

Svolgimento del processo. Con atto citazione del giugno 1985 la M.I.C. di citazione notificato il 22.12.1987, la Tessitura Della Torre Xxxxxxxxx Xxxxxx s.a.s. proponeva opposizione avverso aveva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna M. Xxxxxxxx per sentir dichiarare la risoluzione dei contratti preliminari di compravendita, stipulati in 12-17 luglio 1983 e l'8 marzo 1984, per inadempimento della M., promissaria acquirente, con la restituzione degli immobili ed il risarcimento del danno. Nelle more del giudizio la M. aveva riconsegnato uno degli appartamenti (quello oggetto del preliminare 8 marzo 1984) mantenendo la detenzione dell'altro. La causa si concludeva con la sentenza, in data 18 giugno 1991, con la quale il Tribunale dichiarava risolto il preliminare relativo all'appartamento ancora detenuto e condannava la M. al pagamento della somma di lire 62.500.000 a titolo di risarcimento del danno conseguente al mancato godimento dell'immobile da parte dell'attrice. La M., con ricorso per decreto ingiuntivo del 26.11.1987 1^ ottobre 1992, chiedeva la restituzione della caparra versata per il pagamento l'importo di L. 5.944.03557.500.000, emesso dal Presidente essendo intervenuta, in data 14 ottobre 1991, la stipula del contratto di compravendita dell'immobile tra la s.a.s. M.I.C. ed i Signori C.- N.. Il decreto ingiuntivo era concesso e veniva opposto dalla M.I.C. s.a.s.. Il giudizio di opposizione - nelle more del quale diveniva esecutiva la sentenza 18 giugno 1991 - si concludeva con la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della M.I.C., da parte del Tribunale di Busto Arsizio ad istanza Bologna a corrispondere alla M. la somma di L. 57.500.000, pari all'importo della Litostampa s.r.lcaparra versata. L'appello proposto dalla M.I.C. s.a.s. avverso la sentenza del Tribunale era respinto dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza del 24 luglio 2000. La Corte osservava che di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva il preliminare relativo all'appartamento non restituito conteneva la società opponente l'esistenza di vizi riserva, in favore della merce (scollatura delle scatole) promissaria acquirente, della nomina dell'acquirente definitivo, - che la rendevano inidonea all'uso: vizi compravendita era stata stipulata - come si leggeva nell'atto - "in esecuzione del contratto preliminare"; che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditriceera pacifico il versamento della caparra nella misura indicata; che la stipula del contratto definitivo tra la M.I.C. s.a.s. Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto opposto, ed i Signori C. - N. era stata successiva al deposito della sentenza che aveva dichiarato la risoluzione del preliminare; che con la "esecuzione" del detto preliminare, dopo che ne era stata dichiarata la risoluzione, la M.I.C. s.a.s. aveva "inteso abbandonare” la domanda proposta superando "per facta concludentia" il "decisum" della sentenza che aveva pronunziato la risoluzione; che, quindi, era da condividersi la decisione dei primi giudici fondata sulle stesse ragioni; che l'atto di appello conteneva “dichiarazioni" integranti la confessione del fatto che il contratto edefinitivo era stato concluso "in esecuzione del preliminare"; che gli acquirenti risultanti dal definitivo erano stati indicati dalla M. nell'esercizio della facoltà prevista nel preliminare e che l'acquisto era avvenuto per lo stesso prezzo in esso concordato; che, essendo la domanda di danni fondata sulla risoluzione per inadempimento, una volta che questo era venuto meno, per il comportamento volontario e concludente della parte adempiente, risultava travolta anche la domanda accessoria per i danni derivati dall'inadempimento. Avverso detta sentenza, notificata il 12.1.2001, ricorre per Cassazione la M.I.C. sas, in subordineliquidazione, la riduzione del prezzocon unico motivo articolato in sei censure ed illustrato da memoria. Costituitasi, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione della somma di L. 6.804.301X. Xxxxxxxx resiste con controricorso.

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Svolgimento del processo. Con atto sentenza 15-30 novembre 2005 (no 40 2006) la Corte d'appello di citazione notificato il 22.12.1987, L'Aquila ha confermato la Tessitura Della Torre s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per il pagamento di L. 5.944.035, emesso dal Presidente decisione del Tribunale di Busto Arsizio Teramo del 19 aprile 2001, che aveva rigettato la domanda dell'attore Xx.Xx. intesa ad istanza della Litostampa s.r.lottenere la declaratoria di inadempienza dei concedenti, tutti eredi di De. Xx.Xx. , al contratto di affitto di fondo rustico, stabilito per la durata di quindici anni, dal (OMESSO). Con la medesima decisione, il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale proposta in via autonoma da Qu. e De. Do. Ro. , con ricorso del 19 febbraio 2000. Il ricorrente Fe. , nel ricorso introduttivo, aveva dedotto che De. Xx.Xx. (xxxxx causa dei tre resistenti) gli aveva concesso in affitto un fondo rustico di sei ettari, coltivato a noccioleto, con la possibilita' di raccolta dei tartufi ivi esistenti. In forza di tale somma s'era dichiarata creditrice contratto egli doveva provvedere alla coltivazione del noccioleto e poteva usufruire della parte non abitativa della casa colonica e delle attrezzature agricole, ripartendosi tra concedente ed affittuario il cinquanta per cento delle spese e del raccolto delle nocciole. Sotto il controllo del De. Do. - proseguiva il ricorrente Fe. - egli aveva provveduto a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificatepiantare alberi tartufigeni. Deduceva la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. ChiedevaDeceduto il concedente, pertantogli eredi - subentrati nel contratto lo avevano estromesso senza preavviso dal fondo, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto e, in subordine, la riduzione del prezzo. Costituitasi, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava chiudendo il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione della somma di L. 6.804.301recinto e le rimesse degli attrezzi.

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