Svolgimento del processo. Il 26 febbraio 1978 l’assemblea straordinaria della s.p.a. Sit-società impianti turistici deliberò l’aumento del capitale sociale mediante emissione a pagamento di 1.365.000 azioni da offrire in opzione ai soci. Il consiglio di amministrazione, delegato dall’assemblea, successivamente stabilì che il diritto di opzione doveva essere esercitato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1978. Con citazione del 13 aprile 1979 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, premesso di aver esercitato il diritto di opzione, nonché quello di prelazione per l’acquisto delle azioni non optate, purché in numero non inferiore a 910.000, convenne in giudizio la Sit innanzi al Tribunale di Brescia, chiedendo a questo di accertare il proprio acquisto delle azioni non optate o, in subordine, di pronunciare sentenza costitutiva dell’acquisto delle stesse, in ogni caso condannando la società al risarcimento del danno. La Sit si costituì e rilevò che il Consorzio imbrifero montano di Valle Camonica (d’ora in avanti Consorzio Bim) aveva esercitato il diritto di opzione il 2 gennaio 1979 (giorno di proroga del termine suddetto a causa delle festività del 31 dicembre 1978, domenica, e di Capodanno) presentando il mandato di pagamento, emesso il 28 dicembre 1978 a favore della Sit, alla sede di Breno della Banca di Valle Camonica, ad un tempo tesoriere dell’ente e incaricata delle operazioni di sottoscrizione dell’aumento di capitale; concluse, quindi, che, a seguito di tale opzione, le azioni non sottoscritte erano rimaste in numero assai inferiore al minimo richiesto dal Bulferetti. L’attore replicò che la delibera del consiglio di amministrazione prevedeva la consegna di ricevuta in conto sottoscrizione, per cui l’opzione doveva ritenersi perfezionata solo a seguito del versamento dell’importo corrispondente al valore nominale delle azioni sottoscritte; e che il versamento del Consorzio Bim era in realtà avvenuto il 3 e 19 gennaio 1979, ben oltre il termine di decadenza stabilito. Il Consorzio Bim, chiamato in causa, si costituì e, premesso che in quanto ente pubblico non poteva eseguire pagamenti se non a mezzo della tesoreria, osservò che il mandato di pagamento della Sit per la sottoscrizione delle azioni era stato consegnato il 31 dicembre 1978 al tesoriere, agenzia di Breno della Banca S. Paolo, e da questa trasferito in pari data alla Banca di Valle Camonica, sede di Breno, incaricata delle operazioni di sottoscrizione. Con altra citazione notificata alla Sit il 3 aprile 1980 il Bulferetti impugnò ai sensi dell’art. 2378 c.c., davanti al Tribunale di Brescia, la deliberazione assembleare del 21 ottobre 1979 che aveva revocato l’aumento di capitale in quanto non interamente sottoscritto (non considerandosi il diritto di prelazione esercitato in forma condizionata dal Bulferetti). Domandò l’attore l’annullamento della delibera per violazione del diritto acquisito da esso socio e, ove del caso, la dichiarazione di nullità della stessa per illiceità della causa.
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Samples: Contratti, Contract Law Decisions
Svolgimento del processo. Il 26 febbraio 1978 l’assemblea straordinaria Con atto di citazione notificato in data 11/4/2005 *** *** esponeva di aver concluso con la società *** *** s.r.l. un contratto di franchising avente ad oggetto il suo ingresso nella rete di affiliati esistente sul mercato nazionale dietro il pagamento della s.p.asomma di euro 37.800,00. Sit-società impianti turistici deliberò l’aumento Rilevava che detta rete sarebbe stata rivolta al miglior sfruttamento delle opportunità offerte del capitale sociale mediante emissione mercato dei veicoli a pagamento propulsione elettrica; che nella fase delle trattative condotte dai signori *** ***, *** *** ed *** *** erano state rappresentate varie circostanze poi riportate negli allegati del contratto quali la sussistenza di 1.365.000 azioni una rete di affiliati operativa già affermata ed in grado di competere sul mercato; di un marchio forte caratterizzante e dotato di notevole competitività sul mercato internazionale, di corsi di aggiornamento , di prodotti altamente innovativi, di una rete in forte sviluppo, l’esistenza di un potenziale di zona verificato e sensibilizzato prima dell’apertura del centro, di un fatturato annuo medio di euro 200.000,00; che la realtà dei fatti si era rilevata ben diversa da offrire quella rappresentata. Osservava in opzione ai soci. Il consiglio particolare che vi era soltanto un franchisee su tutto il territorio nazionale ormai in fase di amministrazione, delegato dall’assemblea, successivamente stabilì prossima chiusura alla data di predisposizione del presente atto giudiziario; che le ricerche di mercato promesse non risultavano mai essere state effettuate nonostante le assicurazioni dati dai signori Xxxxxxx e Xxxxxxxx; che il diritto parco veicoli non copriva il 70% dell’investimento iniziale essendo stati consegnati veicoli per un valore di opzione doveva essere esercitato, euro 13.500,00 a pena fronte di decadenza, entro un contributo di affiliazione pari a euro 37.800,00; che il 31 dicembre 1978Know-How risultava insussistente mancando anche solo una procedura interna di svolgimento quotidiano dell’attività commerciale dell’affiliato; che non era stata effettuata alcuna attività pubblicitaria a livello nazionale quantunque ripetutamente promessa all’attore. Con citazione Xxxxxxxxx che gli era stato rappresentato l’avvenuta stipula di un contratto con l’editore del 13 aprile 1979 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, premesso Quotidiano “ Il Tempo” per l’effettuazione di una rilevante campagna pubblicitaria in realtà mai realizzata; che le somme già corrisposte ai fini promozionali non erano state restituite; che il marchio “Ecoflynet” utilizzato dall’affiliante per la commercializzazione dei propri prodotti non corrispondeva a quello inizialmente impiegato. Affermava di aver esercitato convocato in data 08/11/2004 una riunione presso i locali della società N.I e alla presenza dei vertici i quali avevano nella circostanza dichiarato la propria disponibilità a ricercare una soluzione che potesse soddisfare tutte le parti in causa; di aver inviato in data 22/12/2004 lettera raccomandata con la quale stante l’assoluta inerzia della società chiedeva l’ immediata restituzione del contributo di affiliazione versato a fronte della retrocessione dei diritti di privativa. Rilevava che la pluralità di inadempimenti contrattuali nella quale era incorsa la soc. N.I. giustificano la risoluzione del rapporto e legittimavano l’attore ad ottenere in relazioni agli illeciti denunciati il diritto di opzione, nonché quello di prelazione risarcimento del danno quantificato in euro 17.064,00 per l’acquisto danno emergente ed euro 69.000,00 per lucro cessante oltre alla restituzione delle azioni non optate, purché in numero non inferiore somme versate quale contributo dell’affiliazione pari a 910.000, convenne euro 37.800,00. Su queste premesse citava in giudizio la Sit innanzi al Tribunale N.I. s.r.l. nonché *** ***, *** *** ed *** *** chiedendo che accertata la sussistenza degli illeciti contrattuali ed extracontrattuali ascrivibili alle parti convenute venisse risolto il rapporto per fatto e per colpa della convenuta ed emessa statuizione di Brescia, chiedendo condanna a questo carico della sola società N.I. s.r.l. in relazione agli importi versati quale contributo di accertare il proprio acquisto delle azioni non optate o, affiliazione nonché la condanna in subordine, di pronunciare sentenza costitutiva dell’acquisto delle stesse, via solidale con gli altri convenuti in ogni caso condannando ordine alla richiesta risarcitoria nella misura sopra indicata; svolgeva inoltre in via gradata ulteriori richieste così come trascritte in epigrafe. All’udienza del 08/07/2005 si costituiva la società al risarcimento *** *** s.r.l. contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto nonché *** ***, *** *** ed *** *** eccependo in relazione alle domande proposte la propria carenza di legittimazione passiva. Con provvedimento datato 07/12/2005 l’Autorità Garante della Concorrenza e del dannoMercato accertava che i messaggi pubblicitari diffusi dalla società N.I. costituivano una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. La Sit si costituì 19, 20 e rilevò che il Consorzio imbrifero montano di Valle Camonica (d’ora in avanti Consorzio Bim) aveva esercitato il diritto di opzione il 2 gennaio 1979 (giorno di proroga 21 lett. A, b e c del termine suddetto a causa delle festività del 31 dicembre 1978, domenica, decreto n. 206/2005 e di Capodanno) presentando il mandato di pagamento, emesso il 28 dicembre 1978 a favore della Sit, alla sede di Breno della Banca di Valle Camonica, ad un tempo tesoriere dell’ente e incaricata delle operazioni di sottoscrizione dell’aumento di capitale; concluse, quindi, che, a seguito di tale opzione, le azioni non sottoscritte erano rimaste in numero assai inferiore al minimo richiesto dal Bulferettine vietava l’ulteriore diffusione. L’attore replicò che la Con delibera del consiglio di amministrazione prevedeva la consegna di ricevuta in conto sottoscrizione, per cui l’opzione doveva ritenersi perfezionata solo a seguito del versamento dell’importo corrispondente al valore nominale delle azioni sottoscritte; e che il versamento del Consorzio Bim era in realtà avvenuto il 3 e 19 gennaio 1979, ben oltre il termine di decadenza stabilito. Il Consorzio Bim, chiamato in causa, si costituì e, premesso che in quanto ente pubblico non poteva eseguire pagamenti se non a mezzo della tesoreria, osservò che il mandato di pagamento della Sit per la sottoscrizione delle azioni era stato consegnato il 31 dicembre 1978 al tesoriere, agenzia di Breno della Banca S. Paolo, e da questa trasferito assembleare assunta in pari data la soc. *** *** s.r.l. veniva posta in liquidazione. Con ricorso per sequestro conservativo l’attore chiedeva ed otteneva nei riguardi della società convenuta la misura cautelare sino alla Banca concorrenza di Valle Camonicaeuro 40.00,00, provvedimento questo confermato in sede di Breno, incaricata delle operazioni di sottoscrizionereclamo. Con altra citazione notificata alla Sit il 3 aprile 1980 il Bulferetti impugnò ai sensi dell’artNel corso del giudizio venivano sentiti i testi ed acquisita varia documentazione. 2378 c.cAll’udienza del 21/05/2007 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe previa concessione alle parti dei termini massimi per conclusionali e repliche., davanti al Tribunale di Brescia, la deliberazione assembleare del 21 ottobre 1979 che aveva revocato l’aumento di capitale in quanto non interamente sottoscritto (non considerandosi il diritto di prelazione esercitato in forma condizionata dal Bulferetti). Domandò l’attore l’annullamento della delibera per violazione del diritto acquisito da esso socio e, ove del caso, la dichiarazione di nullità della stessa per illiceità della causa.
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Samples: Franchise Agreement, Franchise Agreement
Svolgimento del processo. Il 26 febbraio 1978 l’assemblea straordinaria della s.p.a. Sit-società impianti turistici deliberò l’aumento del capitale sociale mediante emissione a pagamento condominio di 1.365.000 azioni da offrire Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx, in opzione ai soci. Il consiglio di amministrazione, delegato dall’assemblea, successivamente stabilì che il diritto di opzione doveva essere esercitato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1978. Con citazione del 13 aprile 1979 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, premesso di aver esercitato il diritto di opzione, nonché quello di prelazione per l’acquisto delle azioni non optate, purché in numero non inferiore a 910.000Roma, convenne in giudizio giudizio, davanti al Giudice di pace, il condomino Xxxxxxx Xxxxxx e ne chiese la Sit innanzi condanna al pagamento della somma di lire 3.562.355, a titolo di sanzione pecuniaria, dovuta, in base agli artt. 18 e 23 del regolamento condominiale, per il mancato pagamento di lire 1.045.281, dovute per spese di condominio. Il Sidoti chiese il rigetto della domanda, sostenendo che le clausole del regolamento comportavano l'obbligo di corrispondere un interesse usurario per il ritardato pagamento dei ratei relativi alle spese condominiali e, in via riconvenzionale, chiese che dette clausole fossero dichiarate nulle. Il Giudice di pace accolse la domanda, osservando che le norme del regolamento erano legittime ed erano state liberamente accettate dal Xxxxxx. Questi propose appello insistendo perchè fossero dichiarate nulle le norme del regolamento ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ., applicabile in tutte «le convenzioni di interessi» e «quindi anche in quelle contenute in un regolamento condominiale di natura contrattuale». Chiese anche che le suddette clausole fossero dichiarate nulle, perchè prevedevano che la sanzione fosse applicata per il mancato pagamento dei ratei entro venti giorni dall'approvazione del bilancio preventivo senza una formale messa in mora. Il condominio non si costituì in giudizio. Il Tribunale di BresciaRoma respinse l'appello, chiedendo osservando: che alla fattispecie in esame non era applicabile il disposto del secondo comma dell'art. 1815 cod. civ. perchè le somme dovute dal condomino, per il caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di corrispondere i ratei condominiali, non erano interessi pattuiti per la ritardata restituzione di un prestito di denaro, ma erano oggetto di una penale, contenuta nel regolamento di natura contrattuale debitamente trascritto, con la quale era pattiziamente determinato il risarcimento dovuto in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento; che la penale sarebbe potuta essere diminuita dal giudice ove il condomino ne avesse fatto richiesta, non potendo il giudice provvedere d'ufficio; che non era necessaria, al fine della decorrenza dell'obbligo del pagamento della somme dovute a questo titolo di accertare il proprio acquisto delle azioni penale, la messa in mora del condomino, xxxxxx era lo stesso regolamento di condominio a prevedere la mora ex re e che tale previsione era conforme al disposto dell'art. 1219, secondo comma, cod. civ.. Xxxxxxx Xxxxxx ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta sentenza. Il condominio intimato non optate o, in subordine, di pronunciare sentenza costitutiva dell’acquisto delle stesse, in ogni caso condannando la società al risarcimento del dannoha svolto attività difensiva. La Sit si costituì e rilevò che il Consorzio imbrifero montano causa è stata assegnata alla seconda sezione civile di Valle Camonica (d’ora in avanti Consorzio Bim) aveva esercitato il diritto di opzione il 2 gennaio 1979 (giorno di proroga del termine suddetto a causa delle festività del 31 dicembre 1978, domenica, e di Capodanno) presentando il mandato di pagamento, emesso il 28 dicembre 1978 a favore della Sit, alla sede di Breno della Banca di Valle Camonica, ad un tempo tesoriere dell’ente e incaricata delle operazioni di sottoscrizione dell’aumento di capitale; concluse, quindiquesta Corte, che, a seguito con ordinanza del 30 marzo 2004, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alla Sezioni Unite, avendo ravvisato l'esistenza di tale opzioneun contrasto, le azioni non sottoscritte erano rimaste all'interno delle sezioni semplici, in numero assai inferiore ordine al minimo richiesto dal Bulferettipotere del giudice di ridurre d'ufficio la penale ai sensi dell'art. L’attore replicò che la delibera 1384 cod. civ. (questione dedotta con il primo motivo del consiglio di amministrazione prevedeva la consegna di ricevuta in conto sottoscrizione, per cui l’opzione doveva ritenersi perfezionata solo a seguito del versamento dell’importo corrispondente al valore nominale delle azioni sottoscritte; e che il versamento del Consorzio Bim era in realtà avvenuto il 3 e 19 gennaio 1979, ben oltre il termine di decadenza stabilitoricorso). Il Consorzio Bim, chiamato in causa, si costituì e, premesso che in quanto ente pubblico non poteva eseguire pagamenti se non a mezzo della tesoreria, osservò che il mandato di pagamento della Sit Primo Presidente ha assegnato la causa alle sezioni unite per la sottoscrizione delle azioni era stato consegnato il 31 dicembre 1978 al tesoriere, agenzia di Breno della Banca S. Paolo, e da questa trasferito in pari data alla Banca di Valle Camonica, sede di Breno, incaricata delle operazioni di sottoscrizione. Con altra citazione notificata alla Sit il 3 aprile 1980 il Bulferetti impugnò ai sensi dell’art. 2378 c.crisoluzione del contrasto., davanti al Tribunale di Brescia, la deliberazione assembleare del 21 ottobre 1979 che aveva revocato l’aumento di capitale in quanto non interamente sottoscritto (non considerandosi il diritto di prelazione esercitato in forma condizionata dal Bulferetti). Domandò l’attore l’annullamento della delibera per violazione del diritto acquisito da esso socio e, ove del caso, la dichiarazione di nullità della stessa per illiceità della causa.
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Samples: Contratti, Contract Law Decisions
Svolgimento del processo. Il 26 febbraio 1978 l’assemblea straordinaria della s.p.a. Sit-società impianti turistici deliberò l’aumento del capitale sociale mediante emissione a pagamento di 1.365.000 azioni da offrire in opzione ai soci. Il consiglio di amministrazioneXxxxxxx Xxxxxxx, delegato dall’assembleaXxxxxx Xxxxxxx, successivamente stabilì che il diritto di opzione doveva essere esercitatoXxxxxxxxxx Xxxxxx, a pena di decadenzaXxxxxxx Xxxxxx, entro il 31 dicembre 1978. Con citazione del 13 aprile 1979 Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, premesso di aver esercitato il diritto di opzione, nonché quello di prelazione per l’acquisto delle azioni non optate, purché in numero non inferiore a 910.000, convenne in giudizio la Sit innanzi al Tribunale di Brescia, chiedendo a questo di accertare il proprio acquisto delle azioni non optate o, in subordine, di pronunciare sentenza costitutiva dell’acquisto delle stesse, in ogni caso condannando la società al risarcimento del danno. La Sit si costituì Xxxxxx e rilevò che il Consorzio imbrifero montano di Valle Camonica (d’ora in avanti Consorzio Bim) aveva esercitato il diritto di opzione il 2 gennaio 1979 (giorno di proroga del termine suddetto a causa delle festività del 31 dicembre 1978, domenica, e di Capodanno) presentando il mandato di pagamento, emesso il 28 dicembre 1978 a favore della Sit, alla sede di Breno della Banca di Valle Camonica, ad un tempo tesoriere dell’ente e incaricata delle operazioni di sottoscrizione dell’aumento di capitale; concluse, quindi, che, a seguito di tale opzione, le azioni non sottoscritte erano rimaste in numero assai inferiore al minimo richiesto dal Bulferetti. L’attore replicò che la delibera del consiglio di amministrazione prevedeva la consegna di ricevuta in conto sottoscrizione, per cui l’opzione doveva ritenersi perfezionata solo a seguito del versamento dell’importo corrispondente al valore nominale delle azioni sottoscritte; e che il versamento del Consorzio Bim era in realtà avvenuto il 3 e 19 gennaio 1979, ben oltre il termine di decadenza stabilito. Il Consorzio Bim, chiamato in causa, si costituì e, premesso che in quanto ente pubblico non poteva eseguire pagamenti se non a mezzo della tesoreria, osservò che il mandato di pagamento della Sit per la sottoscrizione delle azioni era stato consegnato il 31 dicembre 1978 al tesoriere, agenzia di Breno della Banca S. Paolo, e da questa trasferito in pari data alla Banca di Valle Camonica, sede di Breno, incaricata delle operazioni di sottoscrizione. Con altra citazione notificata alla Sit il 3 aprile 1980 il Bulferetti impugnò ai sensi dell’art. 2378 c.c., Xxxx Xxxxx Xxxxxx citarono davanti al Tribunale di BresciaNapoli la s.r.l. Fina Immobiliare, con la quale affermarono di aver concluso nel maggio del 1986 una transazione, chiedendo che, in conformità con le previsioni negoziali: fosse dichiarata l'avvenuta costituzione di una servitus altius non tollendi, oltre certe quote, a carico di un complesso turistico e sportivo in costruzione ad opera della convenuta a Sorrento e in favore di alcuni limitrofi immobili rispettivamente appartenenti agli attori; che la società Fina Immobiliare fosse condannata a demolire i manufatti eccedenti i limiti concordati; che fosse accertato, o in subordine disposto, il trasferimento in proprietà agli attori di determinate porzioni del complesso; che la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni, non avendo adempiuto le obbligazioni assunte. La s.r.l. Fina Immobiliare contrastò tali domande, negando che la scrittura fatta valere dai Minozzi, Xxxxxx e Xxxxxx contenesse un contratto giuridicamente esistente e fosse comunque idonea a produrre effetti. All'esito dell'istruzione della causa, con sentenza del 4 giugno 1996 il Tribunale di Torre Annunziata, al quale erano stati trasmessi gli atti in seguito alla sua istituzione, accolse tutte le domande, salvo quelle di risarcimento di danni e di trasferimento agli Apreda di una superficie con sovrastante corpo di fabbrica al terzo solaio del complesso turistico e sportivo: immobili questi ultimi non ancora costruiti, per i quali fu dichiarato esistente il diritto degli stessi Apreda a ottenerne la proprietà, a condizione che venissero realizzati. Impugnata in via principale dalla società Fina Immobiliare e incidentalmente dalle altre parti, la deliberazione assembleare decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di Napoli, che con sentenza del 21 ottobre 1979 24 febbraio 2000, rigettato il primo gravame e accolto per quanto di ragione il secondo, ha trasferito agli Apreda le porzioni immobiliari loro destinate, essendosi accertato che aveva revocato l’aumento erano venute in essere. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la s.p.a. (già s.r.l.) Fina Immobiliare, in base a un motivo. Si sono costituiti con controricorso Xxxxxx Xxxxxxx, anche quale erede di capitale in quanto non interamente sottoscritto (non considerandosi il diritto di prelazione esercitato in forma condizionata dal Bulferetti)Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx e Xxxx Xxxxx Xxxxxx. Domandò l’attore l’annullamento della delibera per violazione del diritto acquisito da esso socio e, ove del caso, la dichiarazione di nullità della stessa per illiceità della causaLa s.p.a. Fina Immobiliare e gi Apreda hanno presentato memorie.
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Samples: Contratti, Contract Law Decisions
Svolgimento del processo. Il 26 febbraio 1978 l’assemblea straordinaria Con atto di citazione del 16 giugno 1981 Xxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxx - premesso che erano proprietari in Cardeddu di un terreno del quale una porzione di mq. 600 era abusivamente posseduta da Xxxxxx Xxxxx - lo convennero in giudizio, dinanzi al tribunale di Lanusei, perché, accertato il loro diritto dominicale su detta estensione, il convenuto ne fosse condannato al rilascio. Costituitosi nel giudizio, il Piras chiese il rigetto della s.p.apretesa assumendo di aver acquistato mq. Sit-società impianti turistici deliberò l’aumento 300 di detto terreno con scrittura privata di vendita dal padre degli istanti, Xxxxxxxx Xxxxx, ed altri mq. 300 per successione dal padre Xxxxxxxx al quale, con scrittura privata del capitale sociale mediante emissione a pagamento di 1.365.000 azioni da offrire in opzione ai soci9 agosto 1967, li aveva venduti lo stesso Xxxxx. Il consiglio di amministrazione, delegato dall’assemblea, successivamente stabilì che il diritto di opzione doveva essere esercitato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1978. Con citazione del 13 aprile 1979 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, premesso di aver esercitato il diritto di opzione, nonché quello di prelazione per l’acquisto delle azioni non optate, purché in numero non inferiore a 910.000, convenne in giudizio la Sit innanzi al Tribunale di Brescia, chiedendo a questo di accertare il proprio acquisto delle azioni non optate o, in subordine, di pronunciare sentenza costitutiva dell’acquisto delle stesse, in ogni caso condannando la società al risarcimento del danno. La Sit si costituì e rilevò che il Consorzio imbrifero montano di Valle Camonica (d’ora in avanti Consorzio Bim) aveva esercitato il diritto di opzione il 2 gennaio 1979 (giorno di proroga del termine suddetto a causa delle festività del 31 dicembre 1978, domenica, e di Capodanno) presentando il mandato di pagamento, emesso il 28 dicembre 1978 a favore della Sit, alla sede di Breno della Banca di Valle Camonica, ad un tempo tesoriere dell’ente e incaricata delle operazioni di sottoscrizione dell’aumento di capitale; conclusePiras, quindi, riconvenne gli attori perché si accertasse la sua proprietà del terreno rivendicato da costoro. Con sentenza 7 aprile 1987 il tribunale, rigettò la domanda principale dei Cucca, che condannò al pagamento delle spese del giudizio, per non aver questi fornito la prova del loro diritto dominicale, e quella riconvenzionale del Piras pur avendo riconosciuto autentiche le sottoscrizioni apposte in calce alle due scritture private di vendita prodotte dal convenuto. Adita con il gravame dei Cucca - con il quale questi che si erano doluti dell’aver il tribunale sostanzialmente ritenuto incontestabile nei loro confronti la "proprietà" ("rectius", il possesso) del Piras nonostante la nullità, per indeteminatezza della "res vendita", delle due scritture private opposte alla loro pretesa dal convenuto - con sentenza del 7 settembre 1996, la corte d’appello di Cagliari, dopo l’espletamento di due consulenze tecniche dirette alla individuazione delle porzioni vendute da Xxxxxxxx Xxxxx, dichiarata la nullità dei due atti di compravendita ed accertata, pertanto, la proprietà dei Cucca sulla porzione di terreno da questi revindicata, ha condannato il Piras al rilascio del bene, compensando interamente le spese dei due gradi di giudizio. In particolare, la Corte di merito, nella premessa che residuava la sola questione concernente la determinabilità delle porzioni di terreno oggetto dei due atti di vendita, ha rilevato, quanto a quella oggetto della stipulazione fra Xxxxxxxx Xxxxx e Xxxxxx Xxxxx, di non poter aderire alle conclusioni del primo c.t.u., il quale, nel ritenere determinabile la "res vendita", aver esposto due criteri di identificazione, quello della confinazione risultante dall’atto medesimo e dello "stato di fatto" della porzione a seguito della edificazione compiuta dal Piras. Non era condivisibile il secondo criterio, poiché la determinabilità della "res vendita" poteva essere rilevata solamente dall’atto traslativo della proprietà, né il primo criterio posto che, a seguito pur essendo determinabile l’estensione risultante dalle misure lineari m. 18,35 x m. 16,35 con le "coerenze", "strada comunale" e "Xxxxx Xxxxxxxxx", non era dato acquisire con certezza quale delle due dimensioni confinasse con la strada e con il fondo del Loddo. Di tale incertezza si era reso conto lo stesso c.t.u. che in proposito, avendo ammesso trattarsi di tale opzioneun contratto di vendita "piuttosto confuso qualsiasi interpretazione può essere valida", le azioni si era dato carico di redigere mappe alternative che, comunque, non sottoscritte erano rimaste corrispondevano alla rappresentazione grafica della porzione di terreno rivendicata. Analoga conclusione doveva trarsi in numero assai inferiore al minimo richiesto dal Bulferettirelazione alla vendita tra il Cucca e Xxxxxxxx Xxxxx, posto che un consulente aveva ritenuto non poter identificare la "res vendita" non essendo, nell’atto, definite l’ubicazione né la forma della superficie, mentre l’altro consulente aveva ritenuto che detto appezzamento dovesse collocarsi, (ma non sulla base dell’atto) in posizione immediatamente retrostante quello acquistato da Xxxxxx Xxxxx, non considerando l’incertezza della ubicazione di detto fondo. L’attore replicò che la delibera del consiglio di amministrazione prevedeva la consegna di ricevuta in conto sottoscrizioneDalla nullità, per cui l’opzione doveva ritenersi perfezionata solo a seguito indeterminatezza della "res vendita", dei contratti traslativi della proprietà delle due porzioni di terreno discendeva il riconoscimento del versamento dell’importo corrispondente al valore nominale delle azioni sottoscritte; e che il versamento del Consorzio Bim era in realtà avvenuto il 3 e 19 gennaio 1979, ben oltre il termine di decadenza stabilito. Il Consorzio Bim, chiamato in causa, si costituì diritto dominicale affermato dai Cucca e, premesso che in quanto ente pubblico non poteva eseguire pagamenti se non a mezzo della tesoreria, osservò che il mandato di pagamento della Sit per la sottoscrizione delle azioni era stato consegnato il 31 dicembre 1978 al tesoriere, agenzia di Breno della Banca S. Paolo, e da questa trasferito in pari data alla Banca di Valle Camonica, sede di Breno, incaricata delle operazioni di sottoscrizione. Con altra citazione notificata alla Sit il 3 aprile 1980 il Bulferetti impugnò ai sensi dell’art. 2378 c.c., davanti al Tribunale di Bresciaconclusivamente, la deliberazione assembleare fondatezza della loro domanda di revindica. Nel compensare le spese dei due gradi del 21 ottobre 1979 che aveva revocato l’aumento giudizio la corte di capitale in quanto non interamente sottoscritto (non considerandosi il diritto merito ha valorizzato la buona fede del Piras nel ritenere la validità dei due atti di prelazione esercitato in forma condizionata vendita pur corroborata dal Bulferetti)possesso incontestato fino alla morte di Xxxxxxxx Xxxxx, xxxxx causa degli istanti. Domandò l’attore l’annullamento della delibera per violazione del diritto acquisito da esso socio ePer la cassazione di detta pronunzia, ove del casoesponendo quattro motivi di doglianza, la dichiarazione ricorre Xxxxxx Xxxxx; resistono Xxxxxx e Xxxxxxxxx Cucca che, nel controricorso, espongono un motivo di nullità della stessa per illiceità della causaricorso incidentale.
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Samples: Contratti, Contract Law Decisions
Svolgimento del processo. Il 26 on atto di citazione notificato l’8 febbraio 1978 l’assemblea straordinaria 1996 la X. X. x.x.x. xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxx P. P. chiedendo che fosse accertato e di- chiarato perfezionato il contratto stipulato inter partes il 24 giugno 1994 in base al quale la società attrice conce- deva in comodato gratuito e provvedeva alla installazio- ne delle attrezzature di stoccaggio ed il convenuto si ob- bligava ad acquistare dall’attrice tutto il proprio fabbiso- gno di GPL con facoltà di recesso decorsi cinque anni dalla consegna degli impianti e previa disdetta con rac- comandata. Deduceva l’attrice che rimandata l’installa- zione delle attrezzature in attesa del disbrigo da parte del P. delle pratiche amministrative, questi aveva comunica- to la propria indisponibilità ad eseguire il contratto, pur diffidato dall’attrice a dare esecuzione all’accordo. Veni- va pertanto chiesta la condanna del convenuto alla ese- cuzione del contratto oltre al risarcimento danni. Rimasto contumace il convenuto, escussi testi, il Preto- re respingeva la domanda, qualificando come prelimina- re il contratto ed infondata la richiesta di esecuzione spe- cifica ex 2932 Codice civile non avendo l’attrice fornito la prova della s.p.aesecuzione della prestazione a suo carico. Sit-Su impugnazione della società impianti turistici deliberò l’aumento attrice, il Tribunale di Sondrio, con sentenza 24 giugno 1999 in parziale riforma, dichiarava efficace il contratto 24 giugno 94, qualificato come contratto definitivo, e respingeva le altre domande attrici, condannando l’appellato a rifondere il 50% delle spese di entrambi i gradi del capitale sociale mediante emissione giudizio a pagamento di 1.365.000 azioni da offrire in opzione ai socifavore dell’appel- lante. Il consiglio di amministrazione, delegato dall’assemblea, successivamente stabilì che Qualificato il diritto di opzione doveva essere esercitatocontratto come definitivo, a pena causa mista o atipica, riconducibile prevalentemente al con- tratto di decadenzasomministrazione; precisato che le parti hanno subordinato l’inizio della fornitura alla previa consegna del serbatoio per il deposito del gas da parte della società attrice, entro il 31 dicembre 1978. Con citazione del 13 aprile 1979 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, premesso di aver esercitato il diritto di opzione, nonché quello di prelazione per l’acquisto delle azioni non optate, purché in numero non inferiore consegna rifiutata dal P. che si è reso perciò ina- dempiente; rilevato che a 910.000, convenne in giudizio la Sit innanzi al Tribunale di Brescia, chiedendo a questo di accertare il proprio acquisto delle azioni non optate o, in subordine, di pronunciare sentenza costitutiva dell’acquisto delle stesse, in ogni caso condannando la società al risarcimento del danno. La Sit si costituì e rilevò che il Consorzio imbrifero montano di Valle Camonica (d’ora in avanti Consorzio Bim) aveva esercitato il diritto di opzione il 2 gennaio 1979 (giorno di proroga del termine suddetto a causa delle festività del 31 dicembre 1978, domenica, e di Capodanno) presentando il mandato di pagamento, emesso il 28 dicembre 1978 a favore della Sit, alla sede di Breno della Banca di Valle Camonica, ad un tempo tesoriere dell’ente e incaricata delle operazioni di sottoscrizione dell’aumento di capitale; concluse, quindi, che, a seguito fronte di tale opzioneinadempimento non è stata formulata né domanda di risoluzione del con- tratto, le azioni né domanda di adempimento diretta ad ottenere il prezzo della fornitura minima concordata, afferma il Tri- bunale che va dichiarata la piena validità ed efficacia del contratto stipulato; mentre non sottoscritte erano rimaste in numero assai inferiore al minimo richiesto dal Bulferettipuò essere accolta la do- manda di condanna del P. all’esecuzione dello stesso, non essendo prevista nel nostro ordinamento l’esecuzione coattiva dell’obbligo di ricevere, potendo l’interessato ot- tenere gli effetti giuridici della consegna solo attraverso l’applicazione degli artt. L’attore replicò che la delibera del consiglio di amministrazione prevedeva la consegna di ricevuta in conto sottoscrizione1206 e ss. Codice civile. Va respinta, inoltre, per cui l’opzione doveva ritenersi perfezionata solo a seguito il Tribunale la domanda di risar- cimento danni non essendo stato provato alcun danno dal differimento dell’esecuzione del versamento dell’importo corrispondente al valore nominale delle azioni sottoscritte; contratto e che potendo il versamento del Consorzio Bim era contratto essere ancora integralmente eseguito. Avverso tale sentenza ricorre in realtà avvenuto cassazione il 3 P. Resiste con controricorso e 19 gennaio 1979, ben oltre il termine di decadenza stabilito. Il Consorzio Bim, chiamato in causa, si costituì e, premesso che in quanto ente pubblico non poteva eseguire pagamenti se non a mezzo della tesoreria, osservò che il mandato di pagamento della Sit per ricorso incidentale la sottoscrizione delle azioni era stato consegnato il 31 dicembre 1978 al tesoriere, agenzia di Breno della Banca S. Paolo, e da questa trasferito in pari data alla Banca di Valle Camonica, sede di Breno, incaricata delle operazioni di sottoscrizione. Con altra citazione notificata alla Sit il 3 aprile 1980 il Bulferetti impugnò ai sensi dell’art. 2378 c.c., davanti al Tribunale di Brescia, la deliberazione assembleare del 21 ottobre 1979 che aveva revocato l’aumento di capitale in quanto non interamente sottoscritto (non considerandosi il diritto di prelazione esercitato in forma condizionata dal Bulferetti). Domandò l’attore l’annullamento della delibera per violazione del diritto acquisito da esso socio e, ove del caso, la dichiarazione di nullità della stessa per illiceità della causa.V. G.
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Samples: Somministrazione
Svolgimento del processo. Il 26 febbraio 1978 l’assemblea straordinaria Con atto di citazione notificato in data 24.1.2005 la società *** *** s.r.l. premesso che, in data 27.7.2004, essa attrice aveva stipulato con la società H.T.M. srl un contratto di franchising avente ad oggetto il suo ingresso nella rete degli affiliati della s.p.apredetta società asseritamente esistenti sul mercato nazionale; che le trattative erano state condotte da *** *** e *** *** i quali avevano rappresentato, tra l'altro, alla società attrice la sussistenza di una rete di affiliati già affermata ed operativa, l'esistenza di un marchio (Ecofly o Ecoflynet) assai forte e di notevole competitività sul mercato internazionale, l'esistenza di prodotti altamente innovativi e competitivi, l'esistenza di profitti certi ed in costante aumento e inoltre l'attività di "assistenza tecnica e promozionale e di corsi di aggiornamento; che tali circostanze erano state riportate negli allegati del contratto; che la realtà dei fatti si era rilevata ben diversa da quella rappresentata; che, in particolare, i franchisees erano unicamente due (il sig. Sit-società impianti turistici deliberò l’aumento Xxxxxx Xxxxxx e il sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxx) divenuti addirittura uno al momento della stipula del capitale sociale mediante emissione a pagamento contratto; che anche i predetti si trovavano in situazione di 1.365.000 azioni da offrire in opzione ai soci. Il consiglio precontenzioso con l'affiliante; che le ricerche di amministrazione, delegato dall’assemblea, successivamente stabilì mercato promesse non risultavano mai essere state effettuate; che il diritto know-how era inesistente; che non era stata svolta alcuna attività di opzione doveva assistenza tecnica, né corsi né attività' promozionale; che il sito internet più volte promesso non era mai stato ultimato; che non era stata restituita la somma di € 800,00 già versata da essa attrice per effettuazioni delle predette promozioni pubblicitarie; che il marchio Ecoflynet non corrispondeva a quello inizialmente impiegato; che il marchio Ecofly risultava essere esercitatoimpiegato da altra impresa per la commercializzazione di altro prodotto; che era stata convocata una riunione in data 8.11.2004 presso i locali della società affiliante ed alla presenza dei tre affiliati, nella quale l'affiliante aveva dichiarato la sua disponibilità a pena reperire una soluzione che potesse soddisfare tutte le parti in causa; che tale soluzione non era stata trovata; che, in considerazione di decadenzatali plurimi comportamenti, entro il 31 dicembre 1978risultava violata la L. 6.5.2004 n.129 (disciplina dell'affiliazione commerciale) per inadempimento degli obblighi di informazione e del dovere di buona fede annullato ai sensi del combinato disposto dell'art. Con citazione del 13 aprile 1979 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, premesso di aver esercitato il diritto di opzione, nonché quello di prelazione per l’acquisto delle azioni non optate, purché in numero non inferiore a 910.000, convenne in giudizio la Sit innanzi al Tribunale di Brescia, chiedendo a questo di accertare il proprio acquisto delle azioni non optate o8 della predetta legge e dell'art:1439 cod. civ.; che, in subordine, il contratto doveva essere annullato per errore essenziale e riconoscibile; che Xxxxxxxxx e *** *** dovevano rispondere di pronunciare sentenza costitutiva dell’acquisto responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 e 1338, nonché extracontrattuale 2043, 1228 e 2049 cod. civ. in ragione dell'ingiusta, e censurabile lesione dell'affidamento di essa attrice in solido con la società affiliante; che in particolare, i predetti Xxxxxxx non erano dipendenti della società ma meri collaboratori autonomi che avevano rappresentato realtà di fatto del tutto insussistenti; che i danni subiti da essi attori erano costituiti dalle spese promozionali anticipate; che essa attrice aveva subito danni alla reputazione commerciale ed all'immagine quantificati in € 15.000,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali; evocava in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, la Società *** *** srl nonché *** *** e *** *** per sentir: 1) in via principale che, previo accertamento, anche ex L. 6 maggio 2004, n. 129, e, comunque, ex artt. 1439 e seguenti cod. civ., del dolo contrattuale determinante, e, comunque, delle stesseomesse informazioni posti in essere dalla Società convenuta e da Xxxxxxx e *** ***, questi ultimi tanto in proprio quanto quali ausiliari della convenuta stessa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1228 e 2049 cod. civ., venisse annullato il contratto di cui era causa con conseguente della convenuta restituzione della somma complessiva versata di €11.340,00, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia: anche in via equitativa; 2) in via subordinata, ed in ogni caso, che, accertato l'errore essenziale e riconoscibile nel quale era incorsa essa attrice, venisse annullato contratto concluso con condanna della convenuta alla restituzione della somma complessiva di € 11.340,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia, anche in via equitativa; 3) in ogni caso condannando che, accertati gli illeciti e le responsabilità precontrattuali, contrattuali ed anche aquiliane ascrivibili a Xxxxxxx e *** *** in solido con la società convenuta, i convenuti venissero condannati al rimborso delle spese pubblicitarie "Sostenute ed al risarcimento del dannodanno all'immagine, professionale e commerciale indicati) rispettivamente in € 800,00 ed in €15.000,00; 4) in ogni caso che venisse disposta la pubblicazione della emananda sentenza, a cura della attrice ed a spese dei convenuti, sul quotidiano "La Nazione", edizione di Siena. La Sit Si costituiva la convenuta *** *** srl esponendo che non aveva intrattenuto alcun rapporto con l'attrice, ma esclusivamente con la società *** *** srl; che la società attrice non aveva effettuato alcun pagamento del fee nei confronti di essa convenuta; che l'intestazione del contratto ad essa convenuta era un mero refuso. Ciò premesso la convenuta chiedeva che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva. Alla prima udienza l'attore preso atto delle difese della convenuta chiedeva di chiamare in causa la società *** *** srl nonché di essere autorizzata a rinnovare la notifica non andata a buon fine nei confronti dei convenuti Xxxxxxx e *** ***. Autorizzata la chiesta chiamata in causa sul presupposto che la stessa convenuta aveva fatto riferimento “ad un mero refuso" relativamente all'intestazione contrattuale e disposta altresì la rinnovazione della citazione nei confronti degli altri due convenuti, all'udienza fissata del 16.11.2005 si costituì costituivano con due diverse comparse i convenuti Xxxxxxxxx e rilevò che il Consorzio imbrifero montano *** *** esponendo di Valle Camonica (d’ora in avanti Consorzio Bim) aveva esercitato il diritto di opzione il 2 gennaio 1979 (giorno di proroga del termine suddetto a causa delle festività del 31 dicembre 1978, domenica, aver agito su mandato ed incarico della società *** *** srl e di Capodanno) presentando il mandato non avere pertanto alcuna legittimazione passiva non rivestendo alcuna posizione od interesse attivo nel contratto di pagamento, emesso il 28 dicembre 1978 cui era causa e chiedendo quindi che venisse dichiarato la loro carenza di legittimazione passiva. L'attrice chiedeva che venisse fissata ulteriore udienza per rinnovare la notifica nei confronti della società *** *** srl non andata a favore della Sit, alla sede di Breno della Banca di Valle Camonica, ad un tempo tesoriere dell’ente e incaricata delle operazioni di sottoscrizione dell’aumento di capitale; concluse, quindi, che, a seguito di tale opzione, le azioni non sottoscritte erano rimaste in numero assai inferiore al minimo richiesto dal Bulferetti. L’attore replicò che la delibera del consiglio di amministrazione prevedeva la consegna di ricevuta in conto sottoscrizione, per cui l’opzione doveva ritenersi perfezionata solo a seguito del versamento dell’importo corrispondente al valore nominale delle azioni sottoscritte; e che il versamento del Consorzio Bim era in realtà avvenuto il 3 e 19 gennaio 1979, ben oltre il termine di decadenza stabilito. Il Consorzio Bim, chiamato in causa, si costituì e, premesso che in quanto ente pubblico non poteva eseguire pagamenti se non a mezzo della tesoreria, osservò che il mandato di pagamento della Sit per la sottoscrizione delle azioni era stato consegnato il 31 dicembre 1978 al tesoriere, agenzia di Breno della Banca S. Paolo, e da questa trasferito in pari data alla Banca di Valle Camonica, sede di Breno, incaricata delle operazioni di sottoscrizione. Con altra citazione notificata alla Sit il 3 aprile 1980 il Bulferetti impugnò ai sensi dell’art. 2378 c.cbuon fine., davanti al Tribunale di Brescia, la deliberazione assembleare del 21 ottobre 1979 che aveva revocato l’aumento di capitale in quanto non interamente sottoscritto (non considerandosi il diritto di prelazione esercitato in forma condizionata dal Bulferetti). Domandò l’attore l’annullamento della delibera per violazione del diritto acquisito da esso socio e, ove del caso, la dichiarazione di nullità della stessa per illiceità della causa.
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Samples: Franchise Agreement
Svolgimento del processo. Il 26 Con atto di citazione del 4 luglio 1995 Xxxxxxxx Xxxxx ha convenuto in giudizio davanti al Tribu- nale di Milano il Credito svizzero sa (ora Credit Suisse First Boston), filiale di Milano, esponendo che: a) il 22 febbraio 1978 l’assemblea straordinaria 1994 aveva stipulato un’apertura di credito fino ad un massimo di sei miliardi di lire, da restituire entro cinque anni, concedendo in garanzia ipoteca su un terreno di sua proprietà fino a concorrenza di dodici miliar- di; b) a ulteriore garanzia delle obbligazioni resti- tutorie eventualmente derivanti dall’apertura di credito aveva sottoscritto un’assicurazione sulla vita a favore della s.p.abanca per un capitale di sei mi- liardi e aveva dato in pegno dei titoli; c) aveva, infine, conferito alla banca il mandato a gestire il proprio patrimonio immobiliare. Sit-Sul conto cor- rente relativo alla gestione patrimoniale la banca aveva accreditato la somma di tre miliardi, pro- veniente dall’apertura di credito, che in tal modo si era ridotta all’importo di tre miliardi. Avendo il Sieni contestato l’andamento negativo della ge- stione patrimoniale, in relazione alla quale, in breve tempo, si erano formate rilevanti passività, e avendo conseguentemente revocato il mandato a gestire, la banca aveva chiesto e ottenuto dal cliente un’attestazione di avere bene operato e la riduzione dell’apertura di credito a tre miliardi, ma ciò non ostante, con lettera del 6 marzo 1995 aveva dichiarato risolto il contratto, sostenendo di avere scoperto che il Sieni aveva falsamente dichiarato di non far parte di società impianti turistici deliberò l’aumento di persone, all’epoca della stipulazione dell’apertura di cre- dito e nei ventiquattro mesi precedenti, mentre in realtà era stato prima socio ed era attualmente li- quidatore della Croce & Bugatti Sas di Xxxxxxxx Xxxxx e c., in liquidazione. Tale motivazione, se- condo l’attore, era pretestuosa perché la società, da tempo in liquidazione e della quale egli aveva ormai ceduto la sua quota di partecipazione, non aveva mai operato e aveva accumulato un mode- stissimo passivo, peraltro già sanato. In realtà, la banca non aveva mai avuto interesse alla sola apertura di credito e non aveva inteso far soprav- vivere questo rapporto alla cessazione della ge- stione patrimoniale. Tutto ciò premesso il Sieni ha chiesto l’accerta- mento dell’illegittimità e dell’inefficacia della ri- soluzione e la condanna della banca all’adempi- mento del capitale sociale mediante emissione contratto di apertura di credito; ha chiesto inoltre l’accertamento del vizio del con- senso dal quale era affetta l’accettazione della ri- duzione dell’importo dell’apertura di credito da sei a tre miliardi, frutto della violenza morale operata dalla banca e, previo accertamento dell’inadempimento del contratto di gestione del patrimonio mobiliare, ha anche chiesto la con- danna alla restituzione delle perdite di gestione. La banca ha chiesto il rigetto delle domande, so- stenendo, per quanto ancora rileva in questa sede, che la risoluzione del contratto era giustificata dalla clausola risolutiva espressa e ha chiesto an- che, in via riconvenzionale, la condanna dell’at- tore al pagamento della somma di 2 miliardi 680 milioni di lire. Con ordinanza ex articolo 186 quater Codice di procedura civile del 5 aprile 1996 il giudice istruttore ha disposto il pagamento di 1.365.000 azioni da offrire detta som- ma in opzione ai socifavore della banca. Il consiglio L’ordinanza, che ha ac- quistato efficacia di amministrazionesentenza a seguito della ri- nuncia di cui all’ultimo comma della indicata di- sposizione, delegato dall’assembleaè stata confermata dalla Corte d’ap- pello di Milano. La Corte territoriale ha, successivamente stabilì innanzi tutto, osservato che la tesi del Sieni secondo cui la banca non po- teva fare ricorso alla clausola risolutiva espressa, perché l’erronea dichiarazione resa circa la parte- cipazione a società di persone poteva costituire un vizio genetico del contratto, ma non un vizio funzionale che potesse giustificare la risoluzione, non introduceva un nuovo tema d’indagine, ri- spetto alla iniziale domanda di accertamento dell’illegittimità della risoluzione, rimanendo immutati i termini oggettivi della controversia. La Corte d’appello ha quindi affermato che, in realtà, al di là dei termini giuridici utilizzati, la banca non si era avvalsa di una clausola risoluti- va espressa, ma del diritto di recesso e che l’eser- cizio di tale diritto era legittimo. Infatti, come le parti possono escludere che per il recesso dal contratto di apertura di credito sia necessaria una giusta causa, così possono anche tipizzare la giu- sta causa di recesso. Ciò che in concreto era av- venuto, in quanto le parti avevano stabilito che le dichiarazioni rese dall’accreditato sarebbero state considerate giusta causa di recesso, nel senso che, ove si fossero rivelate sostanzialmente non veritiere o fuorvianti, avrebbero consentito alla banca di esercitare il diritto di opzione doveva essere esercitatorecesso, rimanen- do escluso che il giudice, sovrapponendo la sua valutazione a pena di decadenzaquella riservata all’autonomia dei contraenti, entro il 31 dicembre 1978. Con citazione potesse apprezzare l’importanza del 13 aprile 1979 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, premesso di aver esercitato il fatto posto a fondamento dell’esercizio del diritto di opzionerecesso in relazione all’assetto degli interessi stabilito dalle parti nel contratto. Inoltre, nonché poiché la circostanza sottaciuta dal Sieni era rilevante come causa del recesso e non di risoluzione, il momento al quale deve essere riferito l’accerta- mento della veridicità delle dichiarazioni non sa- rebbe stato quello iniziale della stipulazione del contratto, ma quello successivo dell’esercizio del recesso. Ne deriverebbe l’irrilevanza della even- tuale conoscenza di prelazione fatto della non veridicità del- le dichiarazioni da parte delle banca al momento della stipulazione del contratto. Né in senso con- trario poteva essere invocato il disposto dell’arti- colo 1893 Codice civile, perché la norma non sa- rebbe applicabile nella specie per l’acquisto avere le parti autonomamente disciplinato il recesso, intenden- do in tal modo tutelare l’interesse dell’accredi- tante a limitare il rischio nelle situazioni in cui il controllo della solvibilità dell’accreditato è più difficile, come quando questi debba rispondere illimitatamente delle azioni non optate, purché in numero non inferiore a 910.000, convenne in giudizio la Sit innanzi al Tribunale obbligazioni derivanti dalla gestione di Brescia, chiedendo a questo di accertare il proprio acquisto delle azioni non optate o, in subordine, di pronunciare sentenza costitutiva dell’acquisto delle stesse, in ogni caso condannando la società al risarcimento un’impresa collettiva. D’altra parte l’esercizio del danno. La Sit si costituì e rilevò che il Consorzio imbrifero montano di Valle Camonica (d’ora in avanti Consorzio Bim) aveva esercitato il diritto di opzione recesso, se- condo la Corte territoriale, non potrebbe essere neppure ritenuto pretestuoso, perché il 2 gennaio 1979 (giorno di proroga del termine suddetto a causa delle festività del 31 dicembre 1978, domenica, e di Capodanno) presentando il mandato di pagamento, emesso il 28 dicembre 1978 a favore della Sit, alla sede di Breno della Banca di Valle Camonica, ad un tempo tesoriere dell’ente e incaricata delle operazioni di sottoscrizione dell’aumento di capitale; concluse, quindifatto che la banca, che, in ipotesi, avesse conosciuto la non veridicità delle dichiarazioni del Sieni al momen- to della stipulazione del contratto, si sarebbe li- mitata a seguito tollerare una situazione che, in base al contratto, l’avrebbe legittimata a rifiutare il cre- dito a un soggetto esposto a rischi che, contrat- tualmente, erano esclusi, ma non poteva obbli- garla a continuare a far credito in una tale situa- zione. Rilevante sarebbe stato, invece, accertare se il Sieni era ancora socio di società di persone al momento del recesso, ma un tale opzioneaccertamento era estraneo all’impostazione difensiva del Sieni stesso. Quanto infine all’interpretazione dell’avverbio «sostanzialmente», la Corte territoriale ha affer- mato che nella clausola contrattuale il termine era riferito alla veridicità o non veridicità delle di- chiarazioni dell’accreditato e non poteva essere inteso, invece, come diretto a consentire margini di valutazione giudiziale dell’interesse della ban- ca, protetto dalla predetta clausola. In realtà la di- chiarazione del Sieni di non essere socio di so- cietà personali e di non esserlo stato nei venti- quattro mesi precedenti, avrebbe potuto essere «sostanzialmente» veritiera e non fuorviante se egli fosse stato socio accomandante, con respon- sabilità limitata al conferimento, ma era «sostan- zialmente» non veritiera tenendo conto che egli era socio accomandatario, prima, e liquidatore, poi. Né sarebbero in senso contrario rilevanti le azioni non sottoscritte erano rimaste in numero assai inferiore al minimo richiesto dal Bulferetti. L’attore replicò circostanze che la delibera del consiglio società fosse o non attiva o che avesse accumulato perdite rilevanti, perché tali circostanze sarebbero stare apprezzabili solo ipo- tizzando un onere della banca di amministrazione prevedeva la consegna procedere ad un’analisi economica e patrimoniale della società stessa, mentre l’interesse protetto dalla clausola contrattuale di ricevuta in conto sottoscrizione, per cui l’opzione doveva ritenersi perfezionata solo a seguito del versamento dell’importo corrispondente al valore nominale delle azioni sottoscritte; e si discute escludeva che il versamento del Consorzio Bim era in realtà avvenuto Sie- ni potesse fare ricorso al credito per il 3 e 19 gennaio 1979, ben oltre solo fatto della sua partecipazione a una società di persone che comportasse una sua responsabilità illimita- ta. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Mi- lano il termine di decadenza stabilitoSieni ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Consorzio Bim, chiamato in causa, si costituì e, premesso che in quanto ente pubblico non poteva eseguire pagamenti se non a mezzo della tesoreria, osservò che Resiste con controricorso il mandato di pagamento della Sit per la sottoscrizione delle azioni era stato consegnato il 31 dicembre 1978 al tesoriere, agenzia di Breno della Banca S. Paolo, e da questa trasferito in pari data alla Banca di Valle Camonica, sede di Breno, incaricata delle operazioni di sottoscrizioneCredit Suisse First Boston. Con altra citazione notificata alla Sit il 3 aprile 1980 il Bulferetti impugnò ai sensi dell’art. 2378 c.cEntrambe le parti hanno presentato memorie., davanti al Tribunale di Brescia, la deliberazione assembleare del 21 ottobre 1979 che aveva revocato l’aumento di capitale in quanto non interamente sottoscritto (non considerandosi il diritto di prelazione esercitato in forma condizionata dal Bulferetti). Domandò l’attore l’annullamento della delibera per violazione del diritto acquisito da esso socio e, ove del caso, la dichiarazione di nullità della stessa per illiceità della causa.
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Samples: Contratto Di Apertura Di Credito
Svolgimento del processo. Il 26 febbraio 1978 l’assemblea straordinaria della s.p.apresente procedimento è stato instaurato da… avver- so la banca… per l’acquisto di bonds argentini per 117.000 euro nel maggio 1999, lamentando l’assenza di un contratto quadro valido perché quello esistente, del 1993, non era stato, al momento dell’acquisto, sostituito con uno aggiornato con la normativa in vigore, ecce- pendo la nullità dell’ordine non dato per iscritto come previsto dal contratto stesso, non esistendo né un ordine scritto né una conferma d’ordine, e sostenendo la viola- zione delle norme sull’informativa per l’acquisto del tito- lo in grey market e in generale la violazione degli obblighi informativi per la mancata consegna del documento sui rischi generali di investimento e l’assenza di informativa sullo specifico titolo. Sit-società impianti turistici deliberò l’aumento Evidenziava la particolare e già conosciuta crisi dello Stato argentino che rendeva l’operazione, oltre che in sé rischiosa, inadeguata rispetto al profilo di rischio del cliente, eccepiva in subordine l’annullabilità del con- tratto per errore, e in ulteriore subordine la risoluzione del contratto con effetti risarcitori indicati nel ristoro del capitale sociale mediante emissione investito, nel lucro cessante e nel danno non patrimoniale costituito dallo stress per la perdita e per il diminuito tenore di vita per l’indisponibilità delle som- me. La banca convenuta si è costituita evidenziando il profi- lo di esperto e scaltro investitore del…, che aveva dete- nuto in portafoglio anche prima dell’acquisto di cui è causa obbligazioni svedesi e sudafricane con alti tassi di rendimento e dopo il rimborso anticipato del titolo scandinavo aveva optato per i bonds argentini unici a pagamento rendimento elevato e acquistati in un periodo tempora- le, nel maggio 1999, dove non vi era neppure paventato il pericolo di 1.365.000 azioni da offrire insolvenza che si sarebbe concretizzato più di due anni dopo. Sottolineava le plusvalenze realizzate nella prima fase che avevano indotto a ulteriore acquisto e il guadagno di circa 33.000 euro in opzione ai socicedole durante il periodo di possesso del titolo. Il consiglio di amministrazione, delegato dall’assemblea, successivamente stabilì Sosteneva che il diritto prospetto prodotto a doc. 8 dall’attore era stato redatto molto dopo l’acquisto, e che all’atto del- lo stesso il default non poteva dirsi percepibile, e indica- va nelle analisi del Fondo Monetario Internazionale at- tendibilissima fonte attestante che le cause scatenanti la crisi argentina erano improvvise, impreviste e impreve- dibili e datate nell’autunno del 2001 e comunque indi- pendenti dal semplice fattore indebitamento. Contestava che potesse avere rilievo la mancanza di opzione doveva essere esercitatoun ordine scritto, anche per l’esclusione prevista dall’art. 3 del contratto quadro delle negoziazioni fuori mercato dei titoli di Stato, e l’acquisto in grey market, anche perché il primo acquisto e la successiva immediata rivendita non avvenuti in grey market si differenziavano dall’acquisto oggi contestato solo per data di scadenza e rendimento, anche perché al momento del default il titolo era già da tempo quotato. Sulla circostanza che il contratto quadro di riferimento fosse quello del 1993 e che nessun aggiornamento era stato apportato nonostante il mutamento della normati- va, la banca ne sosteneva l’irrilevanza, anche in relazio- ne alla mancata consegna del documento sui rischi ge- nerali dell’investimento, a pena fronte dell’assenza di decadenza, entro violazio- ni della normativa stessa da parte dell’intermediario e dell’assenza di nesso causale tra il 31 dicembre 1978mancato aggiorna- mento e il danno lamentato. Con citazione del 13 aprile 1979 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, premesso di aver esercitato il diritto di opzione, nonché quello di prelazione per l’acquisto delle azioni non optate, purché in numero non inferiore a 910.000, convenne in giudizio la Sit innanzi al Tribunale di Brescia, chiedendo a questo di accertare il proprio acquisto delle azioni non optate o, in subordine, di pronunciare sentenza costitutiva dell’acquisto delle stesse, in ogni caso condannando la società al risarcimento del danno. La Sit si costituì e rilevò che il Consorzio imbrifero montano di Valle Camonica (d’ora in avanti Consorzio Bim) aveva esercitato il diritto di opzione il 2 gennaio 1979 (giorno di proroga del termine suddetto a causa delle festività del 31 dicembre 1978, domenica, e di Capodanno) presentando il mandato di pagamento, emesso il 28 dicembre 1978 a favore della Sit, alla sede di Breno della Banca di Valle Camonica, ad un tempo tesoriere dell’ente e incaricata delle operazioni di sottoscrizione dell’aumento di capitale; concluse, quindi, che, a seguito Dimostrazione processuale di tale opzione, le azioni nesso avrebbe dovuto essere fornita dall’investito- re non sottoscritte erano rimaste in numero assai inferiore al minimo richiesto dal Bulferetti. L’attore replicò che investendo tale aspetto quello della diligenza del- la delibera del consiglio di amministrazione prevedeva la consegna di ricevuta in conto sottoscrizione, banca per cui l’opzione doveva ritenersi perfezionata solo a seguito del versamento dell’importo corrispondente al valore nominale delle azioni sottoscritte; e che il versamento del Consorzio Bim era in realtà avvenuto il 3 e 19 gennaio 1979, ben oltre il termine di decadenza stabilito. Il Consorzio Bim, chiamato in causa, si costituì e, premesso che in quanto ente pubblico non poteva eseguire pagamenti se non a mezzo la normativa speciale prevede l’inver- sione dell’onere della tesoreria, osservò che il mandato di pagamento della Sit per la sottoscrizione delle azioni era stato consegnato il 31 dicembre 1978 al tesoriere, agenzia di Breno della Banca S. Paolo, e da questa trasferito in pari data alla Banca di Valle Camonica, sede di Breno, incaricata delle operazioni di sottoscrizione. Con altra citazione notificata alla Sit il 3 aprile 1980 il Bulferetti impugnò ai sensi dell’art. 2378 c.cprova., davanti al Tribunale di Brescia, la deliberazione assembleare del 21 ottobre 1979 che aveva revocato l’aumento di capitale in quanto non interamente sottoscritto (non considerandosi il diritto di prelazione esercitato in forma condizionata dal Bulferetti). Domandò l’attore l’annullamento della delibera per violazione del diritto acquisito da esso socio e, ove del caso, la dichiarazione di nullità della stessa per illiceità della causa.
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Samples: Contratto Di Negoziazione
Svolgimento del processo. Il 26 febbraio 1978 l’assemblea straordinaria Con sentenza del 18 marzo 1998 il Tribunale di Pistoia ha pronunciato la risoluzione, per inadempimento di Xxxxxxx Xxxxxxx, di un contratto preliminare con il quale costei si era obbligata a vendere a Xxxxxxxxx Xx Xxxxx e Xxxxxx Xxxxx un podere con casa colonica sito in Larciano, e ha condannato la promittente alienante alla restituzione degli acconti ricevuti, nella misura di L. 17.000.000, nonchè al rimborso delle spese di giudizio. Impugnata in via principale da Xxxxxxxxx Xx Xxxxx e Xxxxx Xxxxxx, incidentalmente da Xxxxxxx Xxxxxxx, la decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Firenze, che con sentenza del 21 marzo 2000, in parziale accoglimento di entrambi i gravami, ha dichiarato il contratto risolto per inadempimento del La Gamba e della s.p.a. Sit-società impianti turistici deliberò l’aumento del capitale sociale mediante emissione a pagamento di 1.365.000 azioni da offrire Virdò, ha rideterminato in opzione ai soci. Il consiglio di amministrazione, delegato dall’assemblea, successivamente stabilì L. 16.000.000 la somma che il diritto di opzione doveva essere esercitatoloro rimborsata, ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento di danni formulata dalla Profeti, ha posto a pena carico degli appellanti principali metà delle spese di decadenzaentrambi i gradi di giudizio, entro compensandole tra le parti per l'altra metà. A queste pronunce il 31 dicembre 1978. Con citazione giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo: che "unica ragione della mancata stipula va ricondotta alla mancata proprietà del 13 aprile 1979 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxbene da parte della promittente venditrice, premesso ma appare pacifico che in realtà anche tale questione era stata risolta precedentemente (il che assorbe ogni rilievo relativo all'effettiva conoscenza di aver esercitato il diritto tale altruità da parte dei La Gamba) essendosi la Profeti presentata munita di opzioneprocura a vendere del tutto rituale, nonché relativa al bene de quo e rilasciata dai proprietari due giorni prima e davanti allo stesso notaio"; che "è d'altronde indiscusso che in caso di preliminare di vendita l'obbligo del promittente venditore è quello di prelazione procurarsi la proprietà del bene o di ottenere dal proprietario il consenso o l'autorizzazione alla vendita - Cass. 18.4.96 n. 3677; 14.2.77 n. 367; 11.8.90 n. 8228 - per l’acquisto delle azioni cui non optateè dato vedere cosa possa imputarsi alla Profeti che era perfettamente in grado di vendere il bene alla data prefissata"; che "né può sostenersi - come sembrano fare i La Gamba - che essi acquistando da "altri" potevano risultare meno garantiti, purché rispetto alla Profeti: invero nei loro confronti e in numero non inferiore a 910.000relazione alle garanzie loro spettanti per legge, convenne in giudizio unico interlocutore era e restava la Sit innanzi al Tribunale di Brescia, chiedendo a questo di accertare il proprio acquisto delle azioni non optate o, in subordine, di pronunciare sentenza costitutiva dell’acquisto delle stesse, in ogni caso condannando la società al risarcimento del danno. La Sit si costituì Profeti personalmente e rilevò che il Consorzio imbrifero montano di Valle Camonica (d’ora in avanti Consorzio Bim) aveva esercitato il diritto di opzione il 2 gennaio 1979 (giorno di proroga del termine suddetto a causa delle festività del 31 dicembre 1978, domenica, e di Capodanno) presentando il mandato di pagamento, emesso il 28 dicembre 1978 a favore della Sit, alla sede di Breno della Banca di Valle Camonica, ad un tempo tesoriere dell’ente e incaricata delle operazioni di sottoscrizione dell’aumento di capitale; concluse, quindi, che, a seguito di tale opzione, le azioni non sottoscritte erano rimaste in numero assai inferiore al minimo richiesto dal Bulferetti. L’attore replicò che la delibera del consiglio di amministrazione prevedeva la consegna di ricevuta in conto sottoscrizionedirettamente, per cui l’opzione doveva ritenersi perfezionata solo sulla Profeti continuavano a seguito del versamento dell’importo corrispondente al valore nominale delle azioni sottoscrittericadere tutte le garanzie in materia di vizi o di evizione - x. Xxxx. 6.7.84 n. 3963"; che "non vi è alcuna prova (che la Profeti nemmeno ha chiesto di fornire)", in ordine ai danni da lei lamentati. Xxxxxxxxx Xx Xxxxx e che il versamento del Consorzio Bim era Xxxxxx Xxxxx hanno proposto ricorso per cassazione, in realtà avvenuto il 3 e 19 gennaio 1979base a un motivo. Xxxxxxx Xxxxxxx si è costituita con controricorso, ben oltre il termine formulando a sua volta due motivi di decadenza stabilito. Il Consorzio Bim, chiamato impugnazione in causa, si costituì e, premesso che in quanto ente pubblico non poteva eseguire pagamenti se non a mezzo della tesoreria, osservò che il mandato di pagamento della Sit per la sottoscrizione delle azioni era stato consegnato il 31 dicembre 1978 al tesoriere, agenzia di Breno della Banca S. Paolovia incidentale, e da questa trasferito in pari data alla Banca di Valle Camonica, sede di Breno, incaricata delle operazioni di sottoscrizione. Con altra citazione notificata alla Sit il 3 aprile 1980 il Bulferetti impugnò ai sensi dell’art. 2378 c.cha depositato una memoria., davanti al Tribunale di Brescia, la deliberazione assembleare del 21 ottobre 1979 che aveva revocato l’aumento di capitale in quanto non interamente sottoscritto (non considerandosi il diritto di prelazione esercitato in forma condizionata dal Bulferetti). Domandò l’attore l’annullamento della delibera per violazione del diritto acquisito da esso socio e, ove del caso, la dichiarazione di nullità della stessa per illiceità della causa.
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Samples: Preliminary Agreement
Svolgimento del processo. Il 26 febbraio 1978 l’assemblea straordinaria Con l’atto di citazione depositato il 11/12/2017 ed iscritto al n. 4675 2017 , ERCOS SRL premetteva che con l’atto di precetto del Banca Nazionale del Lavoro 15/31 maggio 2017 la aveva ingiunto agli Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Elisabetta. odierni attori il pagamento della s.p.asomma di euro 157.885,06 oltre accessori e spese a seguito del contratto di mutuo ipotecario del 15 settembre 2004, concesso per la somma di euro 5.500.000 garantito da fideiussione e da ipoteca iscritta fino alla concorrenza di euro 11 milioni sul complesso edilizio sito in Sassari, regione San Simplicio, via Verona, in catasto terreni al foglio 126, mappali 1734 e 1745. Sit-società impianti turistici deliberò l’aumento del capitale sociale mediante emissione a pagamento di 1.365.000 azioni da offrire in opzione ai soci. Il consiglio di amministrazione, delegato dall’assemblea, successivamente stabilì Precisava che il diritto 15 giugno 2017 era stata notificato alla società ERCOS e ai garanti l’atto di opzione doveva essere esercitatopignoramento immobiliare avente ad oggetto tale immobile, a pena e che la procedura esecutiva sarebbe tuttora in corso col pignoramento di decadenza, entro il 31 dicembre 1978. Con citazione del 13 aprile 1979 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, premesso 42 posti auto di aver esercitato il diritto di opzione, nonché quello di prelazione per l’acquisto delle azioni non optate, purché in numero non inferiore a 910.000, convenne in giudizio la Sit innanzi al Tribunale di Brescia, chiedendo a questo di accertare il proprio acquisto delle azioni non optate o, in subordine, di pronunciare sentenza costitutiva dell’acquisto delle stesse, in ogni caso condannando la proprietà della società al risarcimento del danno. La Sit si costituì e rilevò due posti ha avuto della signora Sosteneva parte attrice che il Consorzio imbrifero montano contratto di Valle Camonica (d’ora mutuo presenterebbe numerose irregolarità, per la nullità di clausole contrattuali e indeterminatezza del tasso di interesse pattuito, ed a fronte di ciò Xxxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxxx avrebbero proposto opposizione all’esecuzione lamentando in avanti Consorzio Bim) aveva esercitato il diritto particolare la mancata indicazione del tasso annuo effettivo, errata indicazione dell’isc, indeterminatezza del tasso di opzione il 2 gennaio 1979 (giorno di proroga del termine suddetto a causa delle festività del 31 dicembre 1978interesse, domenicaerroneità dei calcoli degli interessi, e di Capodanno) presentando il mandato di pagamentousurarietà, emesso eccetera; alla prima udienza esecutiva il 28 dicembre 1978 a favore della Sit, alla sede 2017 giudice dell’esecuzione avrebbe rigettato l’istanza di Breno della Banca di Valle Camonica, ad un tempo tesoriere dell’ente sospensione qualificante ricorrenti quali garanti autonomi e incaricata delle operazioni di sottoscrizione dell’aumento di capitale; concluse, quindi, che, a seguito di tale opzione, le azioni non sottoscritte erano rimaste in numero assai inferiore al minimo richiesto dal Bulferetti. L’attore replicò che la delibera del consiglio di amministrazione prevedeva la consegna di ricevuta in conto sottoscrizione, per cui l’opzione doveva ritenersi perfezionata solo a seguito del versamento dell’importo corrispondente al valore nominale delle azioni sottoscritte; e che il versamento del Consorzio Bim era in realtà avvenuto il 3 e 19 gennaio 1979, ben oltre concesso il termine di decadenza stabilito. Il Consorzio Bim, chiamato 45 giorni per introduzione del giudizio di merito: come facevano appunto in causa, si costituì e, premesso che in quanto ente pubblico non poteva eseguire pagamenti se non a mezzo della tesoreria, osservò che il mandato di pagamento della Sit per la sottoscrizione delle azioni era stato consegnato il 31 dicembre 1978 al tesoriere, agenzia di Breno della Banca S. Paolo, e da questa trasferito in pari data alla Banca di Valle Camonica, sede di Breno, incaricata delle operazioni di sottoscrizione. Con altra citazione notificata alla Sit il 3 aprile 1980 il Bulferetti impugnò ai sensi dell’art. 2378 c.cgli attori., davanti al Tribunale di Brescia, la deliberazione assembleare del 21 ottobre 1979 che aveva revocato l’aumento di capitale in quanto non interamente sottoscritto (non considerandosi il diritto di prelazione esercitato in forma condizionata dal Bulferetti). Domandò l’attore l’annullamento della delibera per violazione del diritto acquisito da esso socio e, ove del caso, la dichiarazione di nullità della stessa per illiceità della causa.
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Samples: Court Proceedings
Svolgimento del processo. Il 26 febbraio 1978 l’assemblea straordinaria Con atto di citazione notificato in data 24.1.2005 la società *** *** s.r.l. premesso che, in data 27.7.2004, essa attrice aveva stipulato con la società H.T.M. srl un contratto di franchising avente ad oggetto il suo ingresso nella rete degli affiliati della s.p.apredetta società asseritamente esistenti sul mercato nazionale; che le trattative erano state condotte da *** *** e *** *** i quali avevano rappresentato, tra l'altro, alla società attrice la sussistenza di una rete di affiliati già affermata ed operativa, l'esistenza di un marchio (Ecofly o Ecoflynet) assai forte e di notevole competitività sul mercato internazionale, l'esistenza di prodotti altamente innovativi e competitivi, l'esistenza di profitti certi ed in costante aumento e inoltre l'attività di "assistenza tecnica e promozionale e di corsi di aggiornamento; che tali circostanze erano state riportate negli allegati del contratto; che la realtà dei fatti si era rilevata ben diversa da quella rappresentata; che, in particolare, i franchisees erano unicamente due (il sig. Sit-società impianti turistici deliberò l’aumento Xxxxxx Xxxxxx e il sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxx) divenuti addirittura uno al momento della stipula del capitale sociale mediante emissione a pagamento contratto; che anche i predetti si trovavano in situazione di 1.365.000 azioni da offrire in opzione ai soci. Il consiglio precontenzioso con l'affiliante; che le ricerche di amministrazione, delegato dall’assemblea, successivamente stabilì mercato promesse non risultavano mai essere state effettuate; che il diritto know-how era inesistente; che non era stata svolta alcuna attività di opzione doveva assistenza tecnica, né corsi né attività' promozionale; che il sito internet più volte promesso non era mai stato ultimato; che non era stata restituita la somma di € 800,00 già versata da essa attrice per effettuazioni delle predette promozioni pubblicitarie; che il marchio Ecoflynet non corrispondeva a quello inizialmente impiegato; che il marchio Ecofly risultava essere esercitatoimpiegato da altra impresa per la commercializzazione di altro prodotto; che era stata convocata una riunione in data 8.11.2004 presso i locali della società affiliante ed alla presenza dei tre affiliati, nella quale l'affiliante aveva dichiarato la sua disponibilità a pena reperire una soluzione che potesse soddisfare tutte le parti in causa; che tale soluzione non era stata trovata; che, in considerazione di decadenzatali plurimi comportamenti, entro il 31 dicembre 1978risultava violata la L. 6.5.2004 n.129 (disciplina dell'affiliazione commerciale) per inadempimento degli obblighi di informazione e del dovere di buona fede annullato ai sensi del combinato disposto dell'art. Con citazione del 13 aprile 1979 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, premesso di aver esercitato il diritto di opzione, nonché quello di prelazione per l’acquisto delle azioni non optate, purché in numero non inferiore a 910.000, convenne in giudizio la Sit innanzi al Tribunale di Brescia, chiedendo a questo di accertare il proprio acquisto delle azioni non optate o8 della predetta legge e dell'art:1439 cod. civ.; che, in subordine, il contratto doveva essere annullato per errore essenziale e riconoscibile; che Xxxxxxxxx e *** *** dovevano rispondere di pronunciare sentenza costitutiva dell’acquisto responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 e 1338, nonché extracontrattuale 2043, 1228 e 2049 cod. civ. in ragione dell'ingiusta, e censurabile lesione dell'affidamento di essa attrice in solido con la società affiliante; che in particolare, i predetti Xxxxxxx non erano dipendenti della società ma meri collaboratori autonomi che avevano rappresentato realtà di fatto del tutto insussistenti; che i danni subiti da essi attori erano costituiti dalle spese promozionali anticipate; che essa attrice aveva subito danni alla reputazione commerciale ed all'immagine quantificati in € 15.000,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali; evocava in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, la Società *** *** srl nonché *** *** e *** *** per sentir: 1) in via principale che, previo accertamento, anche ex L. 6 maggio 2004, n. 129, e, comunque, ex artt. 1439 e seguenti cod. civ., del dolo contrattuale determinante, e, comunque, delle stesseomesse informazioni posti in essere dalla Società convenuta e da Xxxxxxx e *** ***, questi ultimi tanto in proprio quanto quali ausiliari della convenuta stessa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1228 e 2049 cod. civ., venisse annullato il contratto di cui era causa con conseguente della convenuta restituzione della somma complessiva versata di € 11.340,00, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia: anche in via equitativa; 2) in via subordinata, ed in ogni caso, che, accertato l'errore essenziale e riconoscibile nel quale era incorsa essa attrice, venisse annullato contratto concluso con condanna della convenuta alla restituzione della somma complessiva di € 11.340,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia, anche in via equitativa; 3) in ogni caso condannando che, accertati gli illeciti e le responsabilità precontrattuali, contrattuali ed anche aquiliane ascrivibili a Xxxxxxx e *** *** in solido con la società convenuta, i convenuti venissero condannati al rimborso delle spese pubblicitarie "Sostenute ed al risarcimento del dannodanno all'immagine, professionale e commerciale indicati) rispettivamente in € 800,00 ed in € 15.000,00; 4) in ogni caso che venisse disposta la pubblicazione della emananda sentenza, a cura della attrice ed a spese dei convenuti, sul quotidiano "La Nazione", edizione di Siena. La Sit Si costituiva la convenuta *** *** srl esponendo che non aveva intrattenuto alcun rapporto con l'attrice, ma esclusivamente con la società *** *** srl; che la società attrice non aveva effettuato alcun pagamento del fee nei confronti di essa convenuta; che l'intestazione del contratto ad essa convenuta era un mero refuso. Ciò premesso la convenuta chiedeva che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva. Alla prima udienza l'attore preso atto delle difese della convenuta chiedeva di chiamare in causa la società *** *** srl nonché di essere autorizzata a rinnovare la notifica non andata a buon fine nei confronti dei convenuti Xxxxxxx e *** ***. Autorizzata la chiesta chiamata in causa sul presupposto che la stessa convenuta aveva fatto riferimento “ad un mero refuso" relativamente all'intestazione contrattuale e disposta altresì la rinnovazione della citazione nei confronti degli altri due convenuti, all'udienza fissata del 16.11.2005 si costituì costituivano con due diverse comparse i convenuti Xxxxxxxxx e rilevò che il Consorzio imbrifero montano *** *** esponendo di Valle Camonica (d’ora in avanti Consorzio Bim) aveva esercitato il diritto di opzione il 2 gennaio 1979 (giorno di proroga del termine suddetto a causa delle festività del 31 dicembre 1978, domenica, aver agito su mandato ed incarico della società *** *** srl e di Capodanno) presentando il mandato non avere pertanto alcuna legittimazione passiva non rivestendo alcuna posizione od interesse attivo nel contratto di pagamento, emesso il 28 dicembre 1978 cui era causa e chiedendo quindi che venisse dichiarato la loro carenza di legittimazione passiva. L'attrice chiedeva che venisse fissata ulteriore udienza per rinnovare la notifica nei confronti della società *** *** srl non andata a favore della Sit, alla sede di Breno della Banca di Valle Camonica, ad un tempo tesoriere dell’ente e incaricata delle operazioni di sottoscrizione dell’aumento di capitale; concluse, quindi, che, a seguito di tale opzione, le azioni non sottoscritte erano rimaste in numero assai inferiore al minimo richiesto dal Bulferetti. L’attore replicò che la delibera del consiglio di amministrazione prevedeva la consegna di ricevuta in conto sottoscrizione, per cui l’opzione doveva ritenersi perfezionata solo a seguito del versamento dell’importo corrispondente al valore nominale delle azioni sottoscritte; e che il versamento del Consorzio Bim era in realtà avvenuto il 3 e 19 gennaio 1979, ben oltre il termine di decadenza stabilito. Il Consorzio Bim, chiamato in causa, si costituì e, premesso che in quanto ente pubblico non poteva eseguire pagamenti se non a mezzo della tesoreria, osservò che il mandato di pagamento della Sit per la sottoscrizione delle azioni era stato consegnato il 31 dicembre 1978 al tesoriere, agenzia di Breno della Banca S. Paolo, e da questa trasferito in pari data alla Banca di Valle Camonica, sede di Breno, incaricata delle operazioni di sottoscrizione. Con altra citazione notificata alla Sit il 3 aprile 1980 il Bulferetti impugnò ai sensi dell’art. 2378 c.cbuon fine., davanti al Tribunale di Brescia, la deliberazione assembleare del 21 ottobre 1979 che aveva revocato l’aumento di capitale in quanto non interamente sottoscritto (non considerandosi il diritto di prelazione esercitato in forma condizionata dal Bulferetti). Domandò l’attore l’annullamento della delibera per violazione del diritto acquisito da esso socio e, ove del caso, la dichiarazione di nullità della stessa per illiceità della causa.
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Samples: Franchise Agreement
Svolgimento del processo. Il 26 febbraio 1978 l’assemblea straordinaria della s.p.a. Sit-società impianti turistici deliberò l’aumento del capitale sociale mediante emissione a pagamento Con atto di 1.365.000 azioni da offrire in opzione ai soci. Il consiglio di amministrazione, delegato dall’assemblea, successivamente stabilì che citazione notificato il diritto di opzione doveva essere esercitato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1978. Con citazione del 13 aprile 1979 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, premesso di aver esercitato il diritto di opzione, nonché quello di prelazione per l’acquisto delle azioni non optate, purché in numero non inferiore a 910.000, convenne 6 agosto 1991 Stojlova Xxxxxxx conveniva in giudizio la Sit innanzi davanti al Tribunale di BresciaMontepulciano Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxx in proprio e quali soci e am- ministratori della Duecierre di Xxxxxxxxxx Xxxxxx- na e Xxxxxxxx Xxxxxx s.n.c., chiedendo deducendo: che con scrittura privata 1 febbraio 1991 aveva acquistato dai convenuti l’azienda, gestita in forma societa- ria, avente ad oggetto il commercio al minuto di articoli di profumeria e bigiotteria sita in Chian- ciano Terme, al prezzo complessivo L. 220.000.000 di cui L. 120.000.000 per le attrez- zature, arredi ed avviamento commerciale e L. 100.000.000 per le merci; che, ai fini della con- creta esecuzione della vendita era stata concorda- ta la cessione delle quote da attuarsi per il 50% al 2 maggio 1991 e per il restante 50% all’1 gennaio 1992; che a questo tale cessione non era stata data ese- cuzione in quanto i venditori, a seguito della di- sdetta (per il 31 agosto 1991) del contratto di accertare lo- cazione dell’immobile nel quale era gestita l’azienda e dell’importo notevolmente più eleva- to del canone richiesto per il proprio acquisto delle azioni rinnovo della loca- zione dai locatori, non optate oerano stati in grado di as- sicurare la prosecuzione del rapporto di locazio- ne alle stesse condizioni correnti al momento del- la stipula della scrittura 1 febbraio 1991; che per- tanto dopo il versamento di L. 120.000.000, in subordineave- va sospeso il pagamento della residua somma di L. 100.000.000, di pronunciare sentenza costitutiva dell’acquisto delle stesse, in ogni caso condannando la società al avendo interesse a risolvere il contratto con restituzione della somma versata e risarcimento del dannodanni. La Sit si costituì e rilevò che il Consorzio imbrifero montano di Valle Camonica (d’ora in avanti Consorzio Bim) aveva esercitato il diritto di opzione il 2 gennaio 1979 (giorno di proroga del termine suddetto a causa delle festività del 31 dicembre 1978, domenica, e di Capodanno) presentando il mandato di pagamento, emesso il 28 dicembre 1978 a favore della Sit, alla sede di Breno della Banca di Valle Camonica, ad un tempo tesoriere dell’ente e incaricata delle operazioni di sottoscrizione dell’aumento di capitale; concluseChiedeva, quindi, la risoluzione del contratto di vendita dell’azienda per fatto e colpa dei conve- xxxx con condanna alla restituzione della somma percepita, rivalutazione monetaria interessi lega- li oltre gli ulteriori danni da liquidare in separato giudizio. Costituitisi i convenuti contestavano la domanda affermando che il contratto stipulato non preve- deva a loro carico alcun obbligo di cedere la lo- cazione alle medesime condizioni vigenti all’1 febbraio 1991 e che, di conseguenza, il rifiuto della attrice di dare esecuzione alla vendita non era giustificato. Xxxxxxxxxx, pertanto, il rigetto delle domande attrici ed, in via riconvenzionale, l’emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 Codice civile o in via alternativa sentenza di accertamento dell’avvenuto trasferimento della proprietà dell’azienda con condanna dell’attrice al paga- mento del residuo prezzo oltre al risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento dell’azienda che l’attrice continuava ad esercita- re. Il Tribunale, con sentenza 12 febbraio 1992 di- chiarava la risoluzione del contratto per inadem- pimento dei convenuti, con condanna dei medesi- mi alla restituzione della parte di prezzo già pa- gata, e delle attrici al pagamento della somma di L. 30.000.000 a seguito titolo di tale opzioneindennizzo per il manca- to godimento dell’azienda e, pertanto, operata la compensazione condannava i convenuti al paga- mento in favore dell’attrice di L. 90.000.000, ol- tre rivalutazione ed interessi legali, rigettando le azioni non sottoscritte erano rimaste altre domande riconvenzionali. Su impugnazione principale dei convenuti ed in- cidentale dell’attrice la corte di appello di Firen- ze, con sentenza 12 marzo 1997, in numero assai inferiore al minimo richiesto dal Bulferettiparziale rifor- ma, dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento colpevole della attrice; rigettava la domanda di rivalutazione monetaria sulla som- ma da restituire alla Boriana; dichiarava inam- missibile la domanda di restituzione dei beni mo- bili dell’azienda proposta dagli appellanti e riget- tava l’appello incidentale. L’attore replicò che Afferma la delibera del consiglio di amministrazione prevedeva la consegna di ricevuta in conto sottoscrizionecorte, per cui l’opzione doveva ritenersi perfezionata solo a seguito del versamento dell’importo corrispondente al valore nominale delle azioni sottoscritte; e quanto interessa il presente giudizio, che il versamento del Consorzio Bim era in realtà avvenuto il 3 e 19 gennaio 1979, ben oltre il termine di decadenza stabilito. Il Consorzio Bim, chiamato in causa, si costituì e, premesso che in quanto ente pubblico non poteva eseguire pagamenti se non a mezzo della tesoreria, osservò che il mandato di pagamento della Sit per la sottoscrizione delle azioni era stato consegnato il 31 dicembre 1978 al tesoriere, agenzia di Breno della Banca S. Paolo, e da questa trasferito in pari data alla Banca di Valle Camonica, sede di Breno, incaricata delle operazioni di sottoscrizione. Con altra citazione notificata alla Sit il 3 aprile 1980 il Bulferetti impugnò ai sensi dell’art. 2378 c.c36 legge n. 392/78 la cessione dell’azienda non comporta l’automa- tica cessione del contratto di locazione. A tal fine occorre provare specificamente che le parti abbiano voluto stipulare anche la cessione della locazione, prova il cui onere incombeva sulla Boriana ed è rimasto inadempiuto. Precisa infatti la corte che nella scrittura 1 feb- braio 91 non si rinviene alcun patto concernente la cessione del contratto di locazione ed il giudi- zio contrario del Tribunale sul punto si è basato su elementi non univoci ed inidonei: quali il rife- rimento contenuto nella scrittura privata, all’av- viamento commerciale finalizzato alla valutazio- ne economica dell’azienda ai fini della determi- nazione del prezzo, piuttosto che alla volontà del- le parti di vincolarsi anche alla cessione del con- tratto di locazione, avendo la cessionaria la possi- bilità di trattare direttamente con i locatori. Né la circostanza (evincibile dai verbali di altra causa pendente fra le parti) che in sede di stipula della cessione dell’azienda è stato esibito il con- tratto di locazione e ne è stata evidenziata la data di scadenza, può costituire prova del perfeziona- mento fra le parti anche di un contratto di cessio- ne della locazione, ben potendosi voler rendere edotta la Boriana della scadenza del contratto on- de consentirle di prendere diretto contatto con i locatori per la rinnovazione della locazione. Comunque, anche ove fosse stata raggiunta la prova della pattuita cessione della locazione, non sarebbe in ogni caso configurabile l’inadempi- mento e la responsabilità dei venditori per il man- tenimento delle pregresse condizioni economiche del rapporto locativo, dal momento che nessuna assunzione di garanzia su tale punto risulta dalla scrittura 1 febbraio 91 a loro carico; e che l’ina- dempienza agli stessi addebitata è stata quella di essersi venuti a trovare nell’impossibilità di assi- curare la continuazione della locazione alle con- dizioni in atto. Venuta meno la risoluzione del contratto per col- pa dei venditori resta ferma la pronuncia del Tri- bunale in ordine al credito dei venditori per il mancato godimento, medio tempore, della azien- da. Avverso tale sentenza propongono separato ri- corso in Cassazione sia la Boriana, alla quale re- sistono con controricorso il Bartolozzi e la Pa- scucci, in proprio e n.q., davanti al Tribunale sia questi ultimi, in pro- prio e n.q.. Motivi della decisione Deduce la ricorrente principale Stojlova Xxxxxxx a motivo di Bresciaimpugnazione, l’omessa, e insuffi- ciente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; - per avere la corte di merito erroneamente rite- nuto non raggiunta la prova della congiunta pat- tuizione fra le parti, della cessione della locazio- ne dell’immobile, in cui veniva esercitata l’atti- vità, e della cessione d’azienda, pervenendo a ta- le convincimento omettendo l’esame di elementi di fatto e risultanze processuali, non tenendo quindi conto: A) che il Xxxxxxxxxx e la Xxxxxxxx hanno sempre riconosciuto, fin dal 1° grado di giudizio, (v. comparsa di risposta e comparsa conclusionale), che nella cessione d’azienda era ricompresa la cessione della locazione, conte- stando soltanto che quest’ultima fosse stata fatta alle condizioni in atto all’1 febbraio 91; B) che, in base alla legge n. 392/78, la deliberazione assembleare del 21 ottobre 1979 cessione della lo- cazione, alle condizioni in atto alla stipula della scrittura 1 febbraio 91, non comportava alcun ac- cordo specifico fra le parti, ma conseguiva per legge: C) che aveva revocato l’aumento ove non fosse stata data la disdetta (23 agosto 90) al contratto di capitale in quanto locazione, circo- stanza taciuta dai venditori (per ciò solo resisi inadempienti), il contratto di locazione si sarebbe rinnovato, per legge, di altri sei anni, con la con- seguenza che la ricorrente non interamente sottoscritto (non considerandosi il diritto era tenuta a prova- re di prelazione esercitato in forma condizionata dal Bulferetti). Domandò l’attore l’annullamento della delibera per violazione del diritto acquisito da esso socio eaver raggiunto, ove del casosul punto, la dichiarazione di nullità della stessa per illiceità della causa.l’accordo con i venditori;
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Svolgimento del processo. Il 26 febbraio 1978 l’assemblea straordinaria Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore LL, titolare della s.p.a. Sit-società impianti turistici deliberò l’aumento del capitale sociale mediante emissione a pagamento agenzia di 1.365.000 azioni da offrire in opzione ai soci. Il consiglio di amministrazionemediazione Immobiliare LL e regolarmente iscritto al ruolo degli agenti immobiliari, delegato dall’assemblea, successivamente stabilì che il diritto di opzione doveva essere esercitato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1978. Con citazione del 13 aprile 1979 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, premesso di aver esercitato il diritto di opzione, nonché quello di prelazione per l’acquisto delle azioni non optate, purché in numero non inferiore a 910.000, convenne ha convenuto in giudizio la Sit innanzi al Tribunale di Brescia, chiedendo a questo di accertare il proprio acquisto delle azioni non optate o, in subordine, di pronunciare sentenza costitutiva dell’acquisto delle stesse, in ogni caso condannando la società al risarcimento del danno. La Sit si costituì e rilevò che il Consorzio imbrifero montano di Valle Camonica (d’ora in avanti Consorzio Bim) aveva esercitato il diritto di opzione il 2 gennaio 1979 (giorno di proroga del termine suddetto a causa delle festività del 31 dicembre 1978, domenica, e di Capodanno) presentando il mandato di pagamento, emesso il 28 dicembre 1978 a favore della Sit, alla sede di Breno della Banca di Valle Camonica, ad un tempo tesoriere dell’ente e incaricata delle operazioni di sottoscrizione dell’aumento di capitale; concluse, quindi, che, a seguito di tale opzione, le azioni non sottoscritte erano rimaste in numero assai inferiore al minimo richiesto dal Bulferetti. L’attore replicò che la delibera del consiglio di amministrazione prevedeva la consegna di ricevuta in conto sottoscrizione, per cui l’opzione doveva ritenersi perfezionata solo a seguito del versamento dell’importo corrispondente al valore nominale delle azioni sottoscritte; e che il versamento del Consorzio Bim era in realtà avvenuto il 3 e 19 gennaio 1979, ben oltre il termine di decadenza stabilito. Il Consorzio Bim, chiamato in causa, si costituì e, premesso che in quanto ente pubblico non poteva eseguire pagamenti se non a mezzo della tesoreria, osservò che il mandato di pagamento della Sit per la sottoscrizione delle azioni era stato consegnato il 31 dicembre 1978 al tesoriere, agenzia di Breno della Banca S. Paolo, e da questa trasferito in pari data alla Banca di Valle Camonica, sede di Breno, incaricata delle operazioni di sottoscrizione. Con altra citazione notificata alla Sit il 3 aprile 1980 il Bulferetti impugnò ai sensi dell’art. 2378 c.c., davanti al Tribunale di BresciaVerona i signori ZM e ZG e il signor ML premettendo che: • nel mese di maggio 2007 i signori ZM e ZG gli avevano conferito incarico di ricercare acquirenti per l'immobile di loro proprietà sito in Lazise (Vr); • dopo aver sottoposto l'affare al signor ML quest'ultimo si proponeva di acquistare l'immobile, in data 17/09/09, per il prezzo di euro 935.000,00: • in data 29/09/08 la deliberazione assembleare proposta veniva accettata dalla parte venditrice che apprendeva la conoscenza dell'accettazione in data 30/09/08; • per la formalizzazione della vendita era stata fissata la data del 21 ottobre 1979 31/10/08 presso il Notaio MP; • l'attore aveva provveduto ad informare le parti ma successivamente alle comunicazioni, il signor ML aveva preannunciato la mancata partecipazione presso il Notaio negando l'esistenza di un accordo per la vendita immobiliare; Tutto ciò premesso l’attore ha chiesto l’accertamento dei fatti esposti e la condanna dei convenuti, in via solidale tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 33.660,00 quale corrispettivo della mediazione compiuta calcolato, conformemente agli usi veronesi, nella percentuale del 3% del prezzo di vendita dell'immobile. Nel costituirsi in giudizio, il convenuto ML ha, in primo luogo, eccepito l'incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. u del Dlg.vo06/09/2005 n. 206 (Codice del Consumo) con riferimento alla propria posizione processuale. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda attorea deducendo che aveva revocato l’aumento la proposta d'acquisto sottoscritta in data 17/09/08 era stata modificata e spedita via fax dall'immobiliare LL a ML e da ques'ultimo sottoscritta e rispedita via fax alla immobiliare, che le operazioni di capitale trasmissione e ritrasmissione via fax non consentono di ritenere validamente concluso un contratto preliminare di vendita immobiliare mancando il requisito della forma scritta richiesta ad substantiam. In via subordinata, ha eccepito la validità ed efficacia della proposta mancando nel modulo, sia i termini che le modalità di pagamento e risultando la proposta del 17/09/08 modificata dai venditori nel prezzo e nell'indicazione della data del rogito notarile. In assenza della conclusione di un affare, il convenuto ha quindi concluso per il rigetto della domanda di pagamento del compenso. All’udienza del 13.10.2011 la causa, istruita mediante prova documentale ed orale, è stata posta in quanto non interamente sottoscritto (non considerandosi il diritto decisione sulle conclusioni adottate dalle parti come in premessa e con assegnazione dei termini di prelazione esercitato in forma condizionata dal Bulferetti)cui all’art. Domandò l’attore l’annullamento della delibera per violazione del diritto acquisito da esso socio e, ove del caso, la dichiarazione di nullità della stessa per illiceità della causa190 c.p.c.
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Samples: Real Estate Agency Agreement
Svolgimento del processo. Il 26 Con sentenza 12 gennaio-12 marzo 1999, il Tribunale di Milano, in parziale riforma della decisione del locale Pretore, assolveva la società per azioni Kenwood Electronics Italia dalla domanda relativa all'indennità di mancato preavviso proposta dall'ex agente Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx. I giudici di appello rilevavano che dal documento del 21 febbraio 1978 l’assemblea straordinaria della s.p.a. Sit-società impianti turistici deliberò l’aumento del capitale sociale mediante emissione a pagamento di 1.365.000 azioni 1991, sottoscritto da offrire in opzione ai soci. Il consiglio di amministrazioneentrambe le parti, delegato dall’assemblea, successivamente stabilì risultava che il diritto rapporto di opzione doveva essere esercitato, a pena di decadenza, entro agenzia era continuato - sia pure in termini mutati (con la riduzione della zona) -. Da ciò derivava che il 31 dicembre 1978. Con citazione del 13 aprile 1979 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, premesso di aver esercitato Mencaraglia non poteva far valere il diritto alla indennità sostitutiva del preavviso, pur sempre collegata ad una cessazione del rapporto. In altre parole, il meccanismo pur sempre contrattuale (anche se per mera adesione) della riduzione di opzionezona, nonché quello di prelazione per l’acquisto delle azioni non optate, purché in numero non inferiore a 910.000, convenne in giudizio la Sit innanzi al Tribunale di Brescia, chiedendo a questo di accertare il proprio acquisto delle azioni non optate o, in subordine, di pronunciare sentenza costitutiva dell’acquisto delle stesse, in ogni caso condannando la società al risarcimento del danno. La Sit si costituì e rilevò che il Consorzio imbrifero montano di Valle Camonica (d’ora in avanti Consorzio Bim) aveva esercitato il diritto di opzione il 2 gennaio 1979 (giorno di proroga del termine suddetto a causa delle festività del 31 dicembre 1978, domenicainsieme con le altre modifiche introdotte, e la continuazione del rapporto escludeva che la domanda di Capodanno) presentando il mandato condanna all'indennità di pagamentomancato preavviso potesse trovare accoglimento. Quanto all'altra domanda, emesso il 28 dicembre 1978 relativa alla indennità di scioglimento del contratto, i giudici di appello precisavano che nel caso di specie ricorrevano tutti i requisiti previsti dall'art. 1751 codice civile (consistenti nei vantaggi per la società, nella perdita per l'ex agente e nell'equità). Ad avviso del Tribunale, pertanto, doveva trovare applicazione la disposizione di legge ora richiamata, quale trattamento inderogabile di miglior favore rispetto a favore della Sit, alla sede di Breno della Banca di Valle Camonica, ad un tempo tesoriere dell’ente e incaricata delle operazioni di sottoscrizione dell’aumento di capitale; concluse, quindiquello previsto dagli Accordi Economici Collettivi, che, a seguito di in quanto in concreto meno favorevole per l'agente, urterebbe contro l'espresso divieto dell'ultimo comma dell'art. 1751 codice civile. Inutilmente, ad avviso del Tribunale, la società preponente aveva dedotto che, almeno in parte, tale opzioneaumento fosse dipeso da una massiccia campagna pubblicitaria (e quindi non fosse in alcun modo ricollegabile ai meriti derivanti dall'attività svolta dall'agente). L'apporto personale dell'agente Xxxxxxxxxxx nell'incremento della clientela e degli affari era veramente indiscutibile e risultava ancor più apprezzabile se solo si teneva conto - come era giusto - del fatto che erano intervenuti frequenti variazioni nel corso del rapporto, le azioni non sottoscritte erano rimaste sia in numero assai inferiore al minimo richiesto dal Bulferetti. L’attore replicò che la delibera del consiglio di amministrazione prevedeva la consegna di ricevuta in conto sottoscrizione, per cui l’opzione doveva ritenersi perfezionata solo a seguito del versamento dell’importo corrispondente al valore nominale delle azioni sottoscritte; e che il versamento del Consorzio Bim era in realtà avvenuto il 3 e 19 gennaio 1979, ben oltre il termine di decadenza stabilito. Il Consorzio Bim, chiamato in causa, si costituì e, premesso ordine ai prodotti che in quanto ente pubblico non poteva eseguire pagamenti se non relazione alla zona (di fatto dimezzatagli dalla preponente). Avverso tale decisione il Mencaraglia ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo. Resiste la Kenwood Electronics Italia con controricorso, proponendo a mezzo della tesoreria, osservò che il mandato di sua volta ricorso incidentale (in ordine alla condanna al pagamento della Sit per la sottoscrizione delle azioni era stato consegnato il 31 dicembre 1978 al tesoriere, agenzia indennità di Breno della Banca S. Paolo, e da questa trasferito in pari data alla Banca di Valle Camonica, sede di Breno, incaricata delle operazioni di sottoscrizione. Con altra citazione notificata alla Sit il 3 aprile 1980 il Bulferetti impugnò ai sensi dell’art. 2378 c.c., davanti al Tribunale di Brescia, la deliberazione assembleare scioglimento del 21 ottobre 1979 che aveva revocato l’aumento di capitale in quanto non interamente sottoscritto (non considerandosi il diritto di prelazione esercitato in forma condizionata dal Bulferettirapporto). Domandò l’attore l’annullamento della delibera per violazione del diritto acquisito da esso socio e, ove del caso, la dichiarazione di nullità della stessa per illiceità della causaLa società ha depositato memoria illustrativa.
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Samples: Contratto Di Agenzia
Svolgimento del processo. Il 26 febbraio 1978 l’assemblea straordinaria on atto di citazione notificato il 7 gennaio 2002, Xxxxx esponeva di aver aperto in data 16 marzo 2000 ed intrattenuto con la Banca Caio rapporto di conto corrente di corrispondenza n. xxxxx e di deposito titoli e strumenti finanziari a custodia ed amministrazione; che dal 25 aprile 2000 esso attore, av- valendosi del servizio Internet Banking della s.p.a. Sit-società impianti turistici deliberò l’aumento Banca, aveva disposto operazioni di compravendita aventi per oggetto quasi esclusivamente strumenti derivati (cove- red warrant); che in data 29 dicembre 2000 la Banca aveva invitato esso attore, a mezzo mail, a sottoscrivere un’integrazione contrattuale; che l’istante non sotto- scriveva l’integrazione, sicché gli veniva impedita la vendita di xxxxx covered warrant, presenti nel suo por- tafoglio, con il risultato che, alla loro scadenza, in data 16 marzo 2001, egli aveva riportato una perdita del capitale sociale mediante emissione a pagamento di 1.365.000 azioni da offrire in opzione ai soci. Il consiglio di amministrazione, delegato dall’assemblea, successivamente stabilì 100% dell’investimento; che il diritto comportamento della Banca si poneva in contrasto con la lettera d) e con la lettera c) dell’art. 2 delle Condizioni Generali; che l’art. D stabiliva che sin dall’inizio del rapporto il clien- te avrebbe potuto «conferire alla banca ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati soltanto a seguito di opzione doveva essere esercitatospecifiche pattuizioni integrative»; che nel caso de quo la Banca aveva richiesto tali pattuizioni integrative solo a partire dal 31 gennaio 2000; che la lettera c) im- poneva alla Banca di astenersi dall’effettuare operazio- ni se l’ordine impartito dal cliente fosse risultato non adeguato alle caratteristiche del cliente e di darne co- municazione immediata al cliente; stabiliva che, nell’i- potesi di insistenza del cliente, la Banca poteva esegui- re l’operazione solo in presenza di determinati requisiti formali (ordine scritto, etc.); che la Banca aveva viola- to tali norme in quanto non avrebbe dovuto trasmette- re i singoli ordini disposti dall’attore su strumenti deri- vati; che non vi era alcun dubbio che la lettera D) si ri- ferisse ai covered warrant, in quanto per stessa ammis- sione della convenuta, la Banca «non trattava altri strumenti derivati» al di fuori dei covered warrant; che a pena seguito, dell’inadempimento contrattuale della Banca, costituente anche violazione dei doveri di decadenzacorrettezza e buona fede di cui agli artt. 1375 e 1175 Codice civile, entro il 31 dicembre 1978esso attore aveva subito un danno di Euro xxxxx,xx quale minusvalenza complessiva e di Euro xxx,xx pari ai capital gains addebitati al Sig. Con citazione del 13 aprile 1979 Xxxxxxxx XxxxxxxxxxTizio. Tanto premesso, premesso di aver esercitato il diritto di opzione, nonché quello di prelazione per l’acquisto delle azioni non optate, purché in numero non inferiore a 910.000, convenne l’istante conveniva in giudizio la Sit innanzi al Tribunale di Brescia, chiedendo dinanzi a questo Tribunale, la Banca Caio, chiedendone la con- danna al pagamento delle somme sopra precisate, oltre al pagamento delle spese di accertare lite. Costituitasi in giudizio, la convenuta banca Caio dedu- ceva l’infondatezza delle pretese attoree chiedendone il proprio acquisto delle azioni non optate origetto. Assumeva in particolare: - che soltanto con delibera Consob n. 12716 del 6 set- tembre 2000 erano state estese ai covered warrants le norme contenute nel regolamento Consob n. 11522 dell’1° luglio 1998 che, in subordine, di pronunciare sentenza costitutiva dell’acquisto delle stesse, in ogni caso condannando la società al risarcimento del danno. La Sit si costituì e rilevò che il Consorzio imbrifero montano di Valle Camonica (d’ora in avanti Consorzio Bim) aveva esercitato il diritto di opzione il 2 gennaio 1979 (giorno di proroga del termine suddetto a causa delle festività fino alla data del 31 dicembre 19782000 erano applicabili ai soli strumenti derivati; - che i prodotti warrant e covered warrants non rientrano negli strumenti derivati, domenicatant’è vero che interessano due mercati diversi: i primi vengono negoziati sul Mercato Italiano dei Derivati (cd. IDEM), e di Capodanno) presentando il mandato di pagamento, emesso il 28 dicembre 1978 a favore della Sit, alla sede di Breno della Banca di Valle Camonica, ad un tempo tesoriere dell’ente e incaricata delle operazioni di sottoscrizione dell’aumento di capitale; concluse, quindi, che, a seguito di tale opzione, le azioni non sottoscritte erano rimaste in numero assai inferiore al minimo richiesto dal Bulferetti. L’attore replicò che la delibera del consiglio di amministrazione prevedeva la consegna di ricevuta in conto sottoscrizione, per cui l’opzione doveva ritenersi perfezionata solo a seguito del versamento dell’importo corrispondente al valore nominale delle azioni sottoscritte; e che il versamento del Consorzio Bim era in realtà avvenuto il 3 e 19 gennaio 1979, ben oltre il termine di decadenza stabilito. Il Consorzio Bim, chiamato in causa, si costituì e, premesso che in quanto ente pubblico non poteva eseguire pagamenti se non a mezzo della tesoreria, osservò che il mandato di pagamento della Sit per la sottoscrizione delle azioni era stato consegnato il 31 dicembre 1978 al tesoriere, agenzia di Breno della Banca S. Paolo, e da questa trasferito in pari data alla Banca di Valle Camonica, sede di Breno, incaricata delle operazioni di sottoscrizione. Con altra citazione notificata alla Sit il 3 aprile 1980 il Bulferetti impugnò ai sensi dell’art. 2378 c.c., davanti al Tribunale di Brescia, la deliberazione assembleare del 21 ottobre 1979 che aveva revocato l’aumento di capitale in quanto non interamente sottoscritto (non considerandosi il diritto di prelazione esercitato in forma condizionata dal Bulferetti). Domandò l’attore l’annullamento della delibera per violazione del diritto acquisito da esso socio e, ove del caso, la dichiarazione di nullità della stessa per illiceità della causa.i secondi sui mercati
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Samples: Contratti