Common use of Svolgimento del processo Clause in Contracts

Svolgimento del processo. Con sentenza n. 545/2014 il Tribunale di Tempio Pausania condannava la convenuta Quassa s.r.l. al pagamento in favore della attrice XX.XX.XX. s.a.s. della somma di Euro 21.300,00, nonchè della somma di Euro 4.643,74 (entrambe con interessi), oltre spese di lite. Il Tribunale così disponeva accogliendo, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria proposta, nella misura di Euro 100 mila, dalla succitata società attrice, la quale lamentava inadempimenti vari della parte convenuta - costruttrice e venditrice - rispetto ai contratti, preliminare del 30.6.2006 e definitivo del 21.12.2006 (con atto per notaio M.), di vendita di unità immobiliare sita in (OMISSIS) ed in atti specifica mente individuata. La domanda era resistita dalla convenuta Quassa ed il Giudice di prime cure, all'esito della svolta istruttoria, accertava che "l'intero compendio immobiliare era stato consegnato contestualmente alla compravendita in data 21.12.2006" e non, come precedentemente pattuito col prelinare, entro il 31.7.2006 e, pertanto, andava applicata la prevista penale da ritardo pattuita in Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo ed assommante alla suddetta cifra totale di Euro 21.300,00; lo stesso Xxxxxxx determinava, quindi, nella somma di Euro 4.643,74 la somma dovuta a titolo di risarcimento per gli accertati vizi del massetto e del pavimento ed equivalente, secondo la valutazione del CTU, a quanto necessario per l'asportazione delle opere difettose e la realizzazione ex novo delle stesse. La Quassa s.r.l. interponeva appello, resistito dalla parte attrice-appellata, avverso la suddetta sentenza del Tribunale di prima istanza. L'adita Corte di Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari, con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., dichiarava inammissibile il gravame per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento. La Quassa s.r.l., a seguito della detta ordinanza, ricorre avverso la citata sentenza del Tribunale con atto affidato a quattro ordini di motivi. Il ricorso è resistito dalla società intimata con controricorso. Il ricorso veniva destinato alla trattazione in sede camerale ai sensi della art. 375 c.p.c.. Il P.G. rassegnava le proprie conclusioni per iscritto così come in atti. Con ordinanza interlocutoria veniva, quindi, disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Parte controricorrente ha depositato memoria.

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Svolgimento del processo. Con sentenza in data 21.4.2016 n. 545/2014 207 il Tribunale di Tempio Pausania condannava Belluno, rigettava la convenuta Quassa s.r.lopposizione proposta da UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a. e confermava il decreto monitorio emesso in favore di S.G., quale erede del padre X. (deceduto in data (XXXXXXX), essendo precipitato con l'elicottero su cui viaggiava come medico-passeggero, durante una missione di soccorso in montagna), recante condanna della predetta società al pagamento dell'intero massimale di Euro 1.113.500,00 - oltre interessi dalla domanda al saldo - previsto dalla polizza assicurativa per rischio infortuni e morte, stipulata dal vettore INAER Helicopter Italia, con Milano Assicurazioni s.p.a. (successivamente incorporata da UNIPOLSAI Xxx.xx s.p.a.), a favore dei passeggeri ed a beneficio degli eventuali eredi. L'appello proposto da UNIPOLSAI Xxx.xx s.p.a. era parzialmente accolto dalla Corte d'appello di Venezia, con sentenza in favore data 28.6.2018 n. 1858. Il Giudice di seconde cure ha rigettato la eccezione di prescrizione annuale del diritto all'indennizzo, proposta dalla società assicurativa sul presupposto dell'applicabilità alla fattispecie degli artt. 547 e 1020 c.n. dall'art. 1885 c.c., per i rischi derivanti dalla navigazione, avendo accertato che, con la diffida stragiudiziale trasmessa dal danneggiato a mezzo fax in data 20.8.2012 - ore 18.51 - al legale della attrice XX.XX.XXsocietà assicurativa avv. s.a.sXxxxxxxx Xxxxxxxx, risultava validamente interrotta la prescrizione annuale (cadendo il termine annuale in data 19.8.2012 che era giorno festivo), atteso che il legale destinatario del fax si era sempre palesato, nello svolgimento dei contatti stragiudiziali, come "mandatario" della Milano Xxx.xx s.p.a., rispondendo a numerose raccomandate spedite alla società assicurativa, trasmettendo l'atto di quietanza e l'appendice di polizza n. 12, partecipando ad una riunione per vagliare ipotesi conciliative, e dunque in ogni caso presentandosi come tale all'esterno ed ai terzi, ed inducendo pertanto nel danneggiato il legittimo affidamento nell'esercizio dei poteri rappresentativi in virtù dell'apparente qualità. della Nel merito la Corte territoriale riteneva, invece, fondata la domanda risarcitoria formulata da UNIPOLSAI Xxx.xx s.p.a, in quanto l'accordo transattivo, stipulato tra il danneggiato e Generali Seguros Espana s.a. - che assicurava la responsabilità civile verso terzi del vettore aereo -, e dalla quale lo S. aveva ricevuto la somma di Euro 21.300,00450.000,00 rilasciando liberatoria, nonchè in favore di INER Helicopter Italia s.p.a., da ogni ulteriore pretesa risarcitoria avanzata anche ai sensi dell'art. 1916 c.c., aveva definitivamente pregiudicato il diritto di surrogazione di UNIPOLSAI Xxx.xx s.p.a. verso il vettore terzo responsabile. Conseguentemente, accertato l'ammontare del danno subito da UNIPOLSAI Xxx.xx s.p.a. in misura pari all'importo che era stato corrisposto al danneggiato dall'assicuratore spagnolo del terzo civilmente responsabile, ed escludendo l'applicabilità al caso di specie della somma di Euro 4.643,74 (entrambe con interessi)"compensatio lucri cum damno", oltre spese di lite. Il Tribunale così disponeva accogliendo, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria proposta, nella misura di Euro 100 mila, dalla succitata società attrice, la quale lamentava inadempimenti vari della parte convenuta - costruttrice e venditrice - rispetto ai contratti, preliminare del 30.6.2006 e definitivo del 21.12.2006 (con atto per notaio M.), di vendita di unità immobiliare sita in (OMISSIS) ed in atti specifica mente individuata. La domanda era resistita dalla convenuta Quassa ed il Giudice di prime cure, all'esito della svolta istruttoria, accertava che "l'intero compendio immobiliare era stato consegnato contestualmente appello ha condannato lo S. a risarcire alla compravendita in data 21.12.2006" e non, come precedentemente pattuito col prelinare, entro il 31.7.2006 e, pertanto, andava applicata la prevista penale da ritardo pattuita in Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo ed assommante alla suddetta cifra totale società assicurativa l'importo di Euro 21.300,00; lo stesso Xxxxxxx determinava450.000,00 oltre interessi legali dalla data dell'atto di transazione al saldo, quindi, nella somma di Euro 4.643,74 la somma dovuta provvedendo a titolo di risarcimento per gli accertati vizi del massetto e del pavimento ed equivalente, secondo la valutazione del CTU, a quanto necessario per l'asportazione delle opere difettose e la realizzazione ex novo delle stesseregolare le spese dell'intero giudizio. La Quassa s.r.l. interponeva sentenza di appello, resistito dalla parte attrice-appellatanon notificata, avverso la suddetta sentenza del Tribunale di prima istanza. L'adita Corte di Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassariè stata impugnata per cassazione da S.G., e per esso minore dal rappresentante legale N.A., con ordinanza cinque motivi. Resiste con controricorso e ricorso incidentale, affidato a due motivi, UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a.. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte instando per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e per la inammissibilità del ricorso incidentale. Le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 348-bis 378 c.p.c., dichiarava inammissibile il gravame per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento. La Quassa s.r.l., a seguito della detta ordinanza, ricorre avverso la citata sentenza del Tribunale con atto affidato a quattro ordini di motivi. Il ricorso è resistito dalla società intimata con controricorso. Il ricorso veniva destinato alla trattazione in sede camerale ai sensi della art. 375 c.p.c.. Il P.G. rassegnava le proprie conclusioni per iscritto così come in atti. Con ordinanza interlocutoria veniva, quindi, disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Parte controricorrente ha depositato memoria...

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Svolgimento del processo. Con sentenza n. 545/2014 il 1. A.F.C. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania condannava Milano R.E. e R.F.P., suoi ex soci, insieme a M.E., nel disciolto Studio associato M., A., R., chiedendo - per quanto qui ancora rileva - la convenuta Quassa s.r.l. loro condanna al pagamento in favore suo favore, rispettivamente di Euro 27.000,00 e Euro 18.000,00 a titolo di rivalsa pro quota (rispettivamente del 30% e del 20%) di quanto da lui corrisposto in via transattiva alla Immobiliare Arno (Euro 90.000,00). A sostegno di tale domanda l'attore ha esposto di aver appreso solo l'8/1/2004, in seguito a notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, per la prima volta e quando ormai erano spirati i termini per appellare, della pronuncia della sentenza n. 2316 del 18/2/2002 del Tribunale di Milano che lo aveva visto soccombente insieme al coevocato M.E., quali ex soci del disciolto Studio professionale nei confronti della attrice XX.XX.XX. s.a.s. della somma di Euro 21.300,00, nonchè della somma di Euro 4.643,74 (entrambe con interessi), oltre spese di lite. Il Tribunale così disponeva accogliendo, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria proposta, nella misura di Euro 100 mila, dalla succitata società attrice, la quale lamentava inadempimenti vari della parte convenuta - costruttrice e venditrice - rispetto ai contratti, preliminare del 30.6.2006 e definitivo del 21.12.2006 (con atto per notaio M.), di vendita di unità immobiliare sita in (OMISSIS) ed in atti specifica mente individuata. La domanda era resistita dalla convenuta Quassa ed il Giudice di prime cure, all'esito della svolta istruttoria, accertava Immobiliare Xxxx s.r.l.; che "l'intero compendio immobiliare era stato consegnato contestualmente alla compravendita in data 21.12.2006" e non18/10/2014 la Arno gli aveva notificato la sentenza con relativo atto di precetto, come precedentemente pattuito col prelinare, entro intimandogli il 31.7.2006 e, pertanto, andava applicata la prevista penale da ritardo pattuita in pagamento di complessivi Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo ed assommante alla suddetta cifra totale di Euro 21.300,00119.025,39; lo stesso Xxxxxxx determinava, quindi, nella somma di Euro 4.643,74 che la somma dovuta oggetto della condanna era stata richiesta dalla Xxxx a titolo di risarcimento per gli accertati vizi del massetto e del pavimento ed equivalente, secondo la valutazione del CTU, dei danni provocati dall'iscrizione erronea di una ipoteca giudiziale da parte dell'Associazione professionale su di un immobile di sua proprietà nella convinzione erronea che tale bene appartenesse a quanto necessario per l'asportazione delle opere difettose e la realizzazione ex novo delle stesse. La Quassa Italest s.r.l. interponeva appello(poi Gelp s.r.l.), resistito dalla parte attrice-appellata, avverso la suddetta sentenza sua debitrice; che l'Associazione professionale nel febbraio del Tribunale 1993 aveva ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di prima istanzaItalest - Gelp. L'adita Corte di Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari, con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., dichiarava inammissibile il gravame per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento. La Quassa s.r.l., e aveva quindi iscritto ipoteca sull'immobile di Arno; che nel marzo 1994 l'Associazione professionale aveva definito la vertenza con Gelp, che le aveva corrisposto la somma di L. 33.000.000; che tale scrittura, apparentemente sottoscritta da tutti i membri dell'Associazione, recava la sua firma apocrifa; che il Dott. X. aveva corrisposto la sua quota a seguito differenza dei due R.; che in data 16/12/2004 egli aveva negoziato un accordo con XXXX (nel frattempo ridenominata Xxxxxxxxxxx ABC s.r.l.) in forza del quale aveva corrisposto a suo favore la minor somma di Euro 90.000.00. Si sono costituiti in giudizio R.E. e R.F.P. chiedendo il rigetto della detta ordinanzadomanda, ricorre avverso invocando l'art. 1306 c.c. e sostenendo che la citata sentenza Xxxx, resa solo nei confronti degli ex soci A. e M. non faceva stato nei loro confronti e opponendo all'attore in regresso le eccezioni che essi avrebbero potuto opporre al creditore. Il Tribunale di Milano con sentenza del Tribunale 18/9/2009 ha accolto la predetta domanda dell'attore con atto affidato il favore delle spese di lite, rigettando l'ulteriore domanda risarcitoria da lui proposta avverso il solo R.F.P.. Secondo il Tribunale, la sentenza n. 12367/2002, passata in giudicato, produceva "effetti riflessi" anche nella sfera giuridica dei soci dell'associazione rimasti estranei alla controversia, non essendo stato integrato il contraddittorio nei loro confronti; non operava quindi l'art. 1306 c.c.; l'accordo fra la società Arno e A.F. del 16/12/2004 aveva concretato una parziale remissione del debito a quattro ordini favore dei terzi condebitori solidali a cui favore era stato anche stipulato; non era quindi applicabile l'art. 1304 c.c. in tema di motivi. Il ricorso è resistito dalla società intimata con controricorso. Il ricorso veniva destinato alla trattazione efficacia eventuale della transazione per i condebitori solidali; l'accordo non sostituiva il titolo giudiziale in sede camerale ai sensi della art. 375 c.p.c.. Il P.G. rassegnava le proprie conclusioni per iscritto così come in atti. Con ordinanza interlocutoria veniva, quindi, disposta la trattazione forza del ricorso in pubblica udienza. Parte controricorrente ha depositato memoriaquale era stato ancorato il regresso dell'attore.

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Svolgimento del processo. Con sentenza del 31/3/2016 la Corte d'Appello di Catania ha respinto tutti i gravami interposti in relazione alla pronunzia Trib. Catania n. 545/2014 il Tribunale 3867/2011, di Tempio Pausania condannava la convenuta Quassa parziale accoglimento della domanda proposta dalla sig. M.L. (terza trasportata) nei confronti del sig. S.G. (marito e conducente dell'auto Mercedes nella quale si trovava), della società B. Carni s.r.l. al pagamento in favore della attrice XX.XX.XX. s.a.s. della somma di Euro 21.300,00, nonchè della somma di Euro 4.643,74 (entrambe con interessilocataria-utilizzatrice), oltre spese della società Xxxx Xxxxxxxxxxxxx s.p.a. (società assicuratrice della stessa), della società Mad di liteP.S. & C. s.n.c. Il Tribunale così disponeva accogliendo(proprietaria dell'autoarticolato), per quanto della società Assimoco s.p.a. (società assicuratrice dell'autoarticolato) nonchè degli eredi del sig. M.G. (conducente dell'autoarticolato), di ragionerisarcimento dei danni lamentati all'esito di sinistro stradale avvenuto il 24/4/1998 sull'autostrada Catania - Messina, ascritta alla concorrente paritaria responsabilità del conducente della Mercedes e "del conducente dell'autoarticolato (assicurato Assimoco) che, giungendo da dietro, senza rispettare i limiti di sicurezza, andava prima a strisciare contro un'altra auto (Ford Fiesta) che era riuscita ad arrestare la domanda risarcitoria proposta, nella misura di Euro 100 mila, dalla succitata società attricepropria corsa e poi ad impattare con la Mercedes, la quale lamentava inadempimenti vari della parte convenuta - costruttrice e venditrice - rispetto ai contrattiprendeva fuoco, preliminare del 30.6.2006 e definitivo del 21.12.2006 (con atto per notaio M.), di vendita di unità immobiliare sita in (OMISSIS) ed in atti specifica mente individuata. La domanda era resistita dalla convenuta Quassa ed il Giudice di prime cure, all'esito della svolta istruttoria, accertava che "l'intero compendio immobiliare era stato consegnato contestualmente alla compravendita in data 21.12.2006" e non, come precedentemente pattuito col prelinare, entro il 31.7.2006 e, pertanto, andava applicata con essa il beauty portaoggetti nel quale erano contenuti gioielli della M. del valore di circa 100 milioni di lire". Avverso la prevista penale da ritardo pattuita in Euro 150,00 per ogni giorno suindicata pronunzia della corte di ritardo ed assommante alla suddetta cifra totale di Euro 21.300,00; lo stesso Xxxxxxx determinava, quindi, nella somma di Euro 4.643,74 merito la somma dovuta a titolo di risarcimento per gli accertati vizi del massetto e del pavimento ed equivalente, secondo la valutazione del CTU, a quanto necessario per l'asportazione delle opere difettose e la realizzazione ex novo delle stesse. La Quassa società B. Xxxxx s.r.l. interponeva appellopropone ora ricorso per cassazione, resistito dalla parte attrice-appellata, avverso affidato a 5 motivi. Resiste con controricorso la suddetta sentenza del Tribunale di prima istanza. L'adita Corte di Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari, con ordinanza ex art. 348-bis c.p.csocietà Assimoco s.p.a., dichiarava inammissibile il gravame per mancanza che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di ragionevole probabilità di accoglimento. La Quassa s.r.l., a seguito della detta ordinanza, ricorre avverso la citata sentenza del Tribunale con atto affidato a quattro ordini di 4 motivi. Il ricorso è resistito dalla società intimata con controricorso. Il ricorso veniva destinato alla trattazione in sede camerale ai sensi della art. 375 c.p.c.. Il P.G. rassegnava le proprie conclusioni per iscritto così come in atti. Con ordinanza interlocutoria veniva, quindi, disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Parte controricorrente ha depositato memoriaGli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

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Svolgimento del processo. Con sentenza n. 545/2014 Nel gennaio 1995 P.M. , vedova ed erede di R.D. , convenne in giudizio il Tribunale Comune di Tempio Pausania condannava Reggio Calabria chiedendone la convenuta Quassa s.r.l. condanna al pagamento in favore della attrice XX.XX.XX. s.a.s. della somma di Euro 21.300,00, nonchè della somma di Euro 4.643,74 (entrambe con interessi)L. 23.967.034, oltre spese di lite. Il Tribunale così disponeva accogliendoaccessori, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria proposta, nella misura di Euro 100 mila, dalla succitata società attrice, la quale lamentava inadempimenti vari della parte convenuta - costruttrice e venditrice - rispetto ai contratti, preliminare del 30.6.2006 e definitivo del 21.12.2006 (con atto per notaio M.), di vendita di unità immobiliare sita in (OMISSIS) ed in atti specifica mente individuata. La domanda era resistita dalla convenuta Quassa ed il Giudice di prime cure, all'esito della svolta istruttoria, accertava che "l'intero compendio immobiliare era stato consegnato contestualmente alla compravendita in data 21.12.2006" e non, come precedentemente pattuito col prelinare, entro il 31.7.2006 e, pertanto, andava applicata la prevista penale da ritardo pattuita in Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo ed assommante alla suddetta cifra totale di Euro 21.300,00; lo stesso Xxxxxxx determinava, quindi, nella somma di Euro 4.643,74 la somma dovuta a titolo di risarcimento arricchimento senza causa. Espose che il marito, cui nel 1986 era stata contrattualmente affidata l'esecuzione di lavori (poi regolarmente retribuiti) di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici della zona sud di (omissis), aveva eseguito anche ulteriori lavori non previsti in contratto e per questo mai pagati, che l'Ufficio tecnico comunale gli accertati vizi del massetto aveva, tuttavia, richiesto in base a una perizia di variante, ritenendoli "indispensabili per assicurare la funzionalità degli edifici scolastici". Il Comune resistette e del pavimento ed equivalente, secondo la valutazione del CTU, a quanto necessario per l'asportazione delle opere difettose e la realizzazione ex novo delle stesse. La Quassa s.r.l. interponeva appello, resistito dalla parte attrice-appellata, avverso la suddetta sentenza del l'adito Tribunale di prima istanzaReggio Calabria, con sentenza n. 383/2003, rigettò la domanda. L'adita L'appello dell'originaria attrice è stato respinto dalla Corte d'appello reggina con sentenza n. 131/2010 sull'assorbente rilievo che, in difetto di Appello deliberazioni da parte del Consiglio o della Giunta, difettava il necessario requisito del riconoscimento dell'utilità della prestazione da parte del Sindaco, organo rappresentativo del Comune. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione P.M. affidandosi a due motivi, cui il Comune di Cagliari - Sezione Distaccata Reggio Calabria ha resistito con controricorso illustrato anche da memoria. All'esito della pubblica udienza innanzi alla terza sezione di Sassariquesta Corte, con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c.interlocutoria del 23 settembre 2014 è stata rilevata la sussistenza di un contrasto di giurisprudenza sulla questione di cui si dirà in parte motiva, dichiarava inammissibile per cui gli atti sono stati rimessi al Primo Presidente, che ha assegnato il gravame per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento. La Quassa s.r.l., giudizio a seguito della detta ordinanza, ricorre avverso la citata sentenza del Tribunale con atto affidato a quattro ordini di motiviqueste Sezioni unite. Il ricorso è resistito dalla società intimata con controricorso. Il ricorso veniva destinato alla trattazione in sede camerale ai sensi della art. 375 c.p.c.. Il P.G. rassegnava le proprie conclusioni per iscritto così come in atti. Con ordinanza interlocutoria veniva, quindi, disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Parte controricorrente resistente Comune ha depositato ulteriore memoria.. Motivi della decisione

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Samples: Contratto E Inadempimento

Svolgimento del processo. Con La COBRA AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES S.P.A., quale società incorporante la Drive Rent S.P.A, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano che ha confermato la sentenza n. 545/2014 433/33/2008 della Commissione Tributaria Provinciale dello stesso capoluogo di rigetto dei ricorsi riuniti, proposti dalla CAR WORLD S.R.L. e dalla DRIVE RENT S.P.A avverso l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta registro emesso dall'Agenzia delle Entrate di Milano relativo a cessione di ramo d'azienda formalizzata nell'anno 2003, con accertamento valore elevato da Euro 307.286,00 ad Euro 7.250.709,00. La ricorrente premetteva che: - nel 2001, la Car World Italia S.p.a., al fine di sviluppare il Tribunale servizio noleggio a lungo termine di Tempio Pausania condannava autovetture 2aveva provveduto all'acquisto di un consistente parco auto anche attraverso un contratto di "factoring" con la convenuta Quassa s.r.l"Faber Factor", usato come strumento di finanziamento, assumendo l'atto negoziale la forma della cessione di crediti futuri; - allargato il parco auto, il corrispondente ramo d'azienda è stato separato e ceduto ad altra società, la CWI RENT S.p.a. (poi divenuta Drive Rent S.p.a. e poi incorporata nella società oggi ricorrente); - la cessione del ramo d'azienda ha avuto ad oggetto sia le autovetture destinate al pagamento noleggio sia il debito nei confronti della Faber Factor, sicchè di tale debito si è tenuto conto nella determinazione del valore del ramo d'azienda ceduto ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro. - Dall'attivo del ramo d'azienda, costituito dalle autovetture possedute (Euro 15.734.703.00), dall'avviamento (Euro 1.000.000,00) e da altre attrezzature (Euro 34.320,00) sono state sottratte le passività costituite dai debiti verso la società di factoring (Euro 6.943.423,00) ed altri debiti nei confronti delle società del gruppo (Euro 9.495.627,00), nonchè TFR e ratei del personale (Euro 22.787,00). In definitiva il valore dato al ramo d'azienda era pari ad Euro 307.286,00; - Con l'avviso di liquidazione, impugnato innanzi alla CTP, l'Agenzia delle Entrate ha liquidato l'imposta di registro aumentando il valore dichiarato eliminando il debito nei confronti della Faber Factor, motivando che tale debito non avrebbe potuto essere computato nella determinazione del ramo d'azienda poichè, al fine della deducibilità dei debiti relativi al finanziamento ottenuto dalla società di factoring, nel bilancio avrebbero dovuto necessariamente risultare corrispettivi crediti nei confronti dei terzi, circostanza questa non evidenziata in bilancio. Più precisamente, l'Ufficio finanziario rappresentava che tali debiti sono qualificati come "anticipazioni contanti", ovverossia anticipazioni derivanti da corrispettivi per cessione di crediti. Poichè i crediti non sono oggetto di trasferimento non possono trovare collocazione nello stato passivo della società ceduta e neanche le anticipazioni (passività) correlate a tali crediti. Quindi, poichè tali debiti nei confronti della società di Factoring non hanno correlazioni con le poste dell'attivo e non ineriscono al ramo d'azienda ceduto, essi vanno scomputati dal netto di cessione. Sostanzialmente, secondo l'Ufficio, i debiti della Car World Italia S.p.a. verso Faber Factor non deriverebbero da un finanziamento attinente l'acquisto del parco auto da destinare al noleggio e, quindi, relativo al ramo d'azienda oggetto di cessione, bensì atterrebbero esclusivamente ad un normale rapporto di factoring costituito da cessione di crediti da parte dell'odierno ricorrente in favore della attrice XX.XX.XXFaber factor a nulla valendo il tenore letterale del contratto sottoscritto tra le parti l'(OMISSIS). s.a.s- L'avviso di rettifica veniva impugnato, come già esposto, innanzi alla CTP di Milano dalla Drive Rent S.p.a. e dalla Car World S.r.l. che ne eccepivano l'illegittimità stante l'effettiva inerenza dei debiti trasferiti con il ramo d'azienda ceduto, in quanto il debito nei confronti della somma Faber Factor era sorto quale finanziamento per l'acquisto da parte della Car World Italia S.p.a. delle autovetture da dare in locazione e non quale contropartita per la cessione di Euro 21.300,00crediti che, nonchè della somma di Euro 4.643,74 (entrambe con interessi)non essendo stata ancora avviata l'impresa, oltre spese di litenon potevano essere maturati. Il Tribunale così disponeva accogliendoCon la sentenza, per quanto di ragionedepositata il 25 settembre 2008, la domanda risarcitoria propostaCTP di Milano, nella misura dopo aver riunito i due giudizi, ha rigettato i ricorsi ritenendo fondata la tesi dell'Agenzia delle Entrate. Proposto appello la CTR di Euro 100 milaMilano, dalla succitata con la sentenza impugnata, ha confermato la statuizione dei primi giudici affermando: "perchè il debito venga computato, in quanto inerente, occorre che l'inerenza venga dimostrata da una specifica connessione che nel nostro caso non risulta affatto.....risulta, invece, chiaramente l'insussistenza di tale connessione poichè alla voce debiti nei confronti della società attricedi Factoring (qualificati come anticipazione contratti) non corrisponde una simmetrica contropartita all'attivo". Di qui l'impossibilità di considerare tali debiti inerenti rispetto alla cessione del ramo d'azienda, la quale lamentava inadempimenti vari della parte convenuta - costruttrice e venditrice - rispetto ai contratti, preliminare del 30.6.2006 e definitivo del 21.12.2006 (con atto per notaio M.), trattandosi in realtà di vendita un accollo di unità immobiliare sita in (OMISSIS) ed in atti specifica mente individuata. La domanda era resistita dalla convenuta Quassa ed il Giudice di prime cure, all'esito della svolta istruttoria, accertava debito che "l'intero compendio immobiliare era stato consegnato contestualmente alla compravendita in data 21.12.2006" e non, come precedentemente pattuito col prelinare, entro il 31.7.2006 risulta pertanto non giustificato e, pertanto, andava applicata la prevista penale da ritardo pattuita in Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo ed assommante alla suddetta cifra totale di Euro 21.300,00; lo stesso Xxxxxxx determinava, quindi, nella somma di Euro 4.643,74 la somma dovuta a titolo di risarcimento per gli accertati vizi del massetto e del pavimento ed equivalente, secondo la valutazione del CTU, a quanto necessario per l'asportazione delle opere difettose e la realizzazione ex novo delle stessenon compatibile". La Quassa s.r.lricorrente Cobra Automotive Technologies S.p.a. interponeva appellocon il primo motivo eccepisce, resistito dalla parte attrice-appellata, avverso la suddetta sentenza del Tribunale di prima istanza. L'adita Corte di Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari, con ordinanza ex art. 348-bis 360 c.p.c., dichiarava inammissibile comma 1, 3n. 5, l'insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione all'inerenza del ramo d'azienda del debito di Euro 6.943.423,00 con la società Faber Factor, con particolare riferimento alla mancata valutazione della documentazione depositata proprio al fine di evidenziare la intrinseca natura dell'atto sottoposto a tassazione. Con il gravame per secondo motivo si denuncia la violazione del principio di inerenza di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52, dell'art. 2555 c.c. e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109. Si deduce che i giudici di secondo grado hanno illegittimamente affermato che l'inerenza di un debito sociale vada esclusa in mancanza di ragionevole probabilità una corrispondenza dello stesso debito - non già con l'attività d'impresa - bensì con una posta attiva nel bilancio, in sostanza al debito non è connesso un corrispondente credito nell'attivo del ramo d'azienda ceduto. Sul punto si argomenta, da parte ricorrente, che al fine della valutazione dell'inerenza di accoglimentoun costo (e del conseguente debito) non rileva che lo stesso abbia prodotto un profitto, bensì che lo stesso sia connesso e congruo con l'attività d'impresa. La Quassa s.r.l.Si aggiunge che l'inerenza non può intendersi come vincolo di connessione specifica con l'attività reddituale, a seguito bensì va individuata nell'esistenza di un rapporto causale con l'esercizio dell'impresa, nel senso che i componenti positivi e negativi derivino dall'esercizio dell'impresa, costituiscano cioè componenti tipici dell'attività lucrativa dell'impresa. Si richiamano le pronunce di questa sezione della detta ordinanzaCorte del 30 luglio 2007 n. 16826, ricorre avverso e 30 luglio 20017 n. 16824. Si è costituita con controricorso l'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t. che eccepisce l'infondatezza e/o l'inammissibilità del primo motivo rappresentandosi che con esso la citata sentenza ricorrente pare sostanzialmente riproporre le medesime censure contenute nell'atto di appello e richiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione di merito del Tribunale con atto affidato a quattro ordini di motivi. Il ricorso è resistito dalla società intimata con controricorso. Il ricorso veniva destinato alla trattazione in sede camerale ai sensi della art. 375 c.p.c.. Il P.G. rassegnava le proprie conclusioni per iscritto così come materiale probatorio in atti. Con ordinanza interlocutoria venivaLe eccezioni sollevate risultano prive di pregio ed infondate atteso, comunque, il mancato assolvimento dell'onere probatorio. Quanto al secondo motivo, con cui la ricorrente società deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, dell'art. 2555 c.c. e del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 55 e 109, la controricorrente Agenzia delle Entrate ripropone l'eccezione di inammissibilità, avanzata in appello, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57, di tale eccezione ciò in quanto essa non risultava proposta nel primo grado di giudizio e, quindi, disposta non era proponibile per la trattazione prima volta in sede di impugnazione della sentenza di primo grado. In secondo luogo si contesta il rilievo della ricorrente società secondo cui l'Ufficio non avrebbe avuto il potere di disconoscere le passività per cui è processo, atteso che la scelta delle attività e passività che compongono l'azienda sarebbe una scelta demandata alle parti, mentre all'Ufficio è demandato solo il potere di controllo del valore venale e mai quello di escludere passività o includere attività. Sul punto si richiama le pronunce a Sezioni Unite di questa Corte nn. 30055 3e 30057 del 2008 in tema di comportamenti elusivi. Nel caso di specie, si argomenta, l'oggetto della ripresa a tassazione che ha determinato una rettifica in aumento della base imponibile è costituito dal disconoscimento di una passività della cui sussistenza ed inerenza controparte era chiamata a fornire la prova al fine di ammetterne effettivamente la validità di incidere sulla determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta di registro dovuta per la cessione del ramo d'azienda. Si richiama la disposizione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, che, coordinata con il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. a), contiene i criteri generali di rideterminazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro per la cessione d'azienda, dalla stessa emerge chiaramente come debba esservi un legame tra le fonti di finanziamento (passività) e gli impieghi (attività) non essendo sufficiente che vi sia un attivo e passivo, ma è necessario che una determinata passività sia stata utilizzata per l'acquisto di una specifica posta all'attivo. Ciò 4implica, diversamente da come opina la ricorrente, che l'Ufficio, nella determinazione del valore dichiarato dalle parti, deve tener conto soltanto di quelle passività che sono correlate all'azienda ceduta. Con memoria depositata nei termini, la Cobra Automotive Tchnologies S.p.a, in risposta alle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate, ribadendo le argomentazioni già poste a base del ricorso in pubblica udienza. Parte controricorrente ha depositato memoriaper cassazione.

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Svolgimento del processo. Con sentenza n. 545/2014 on atto notificato il Tribunale 16 novembre 1987 A. S., assumendo di Tempio Pausania condannava la convenuta Quassa s.r.l. al pagamento essere comproprietario «pro - co- mune et indiviso» con il fratello M. di un fondo rustico in favore della attrice XX.XX.XX. s.a.s. della somma agro di Euro 21.300,00Gravina, nonchè della somma di Euro 4.643,74 (entrambe con interessi)contrada «Grottemarello o Sotto Castello», oltre spese di lite. Il Tribunale così disponeva accogliendo, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria proposta, nella misura di Euro 100 mila, dalla succitata società attrice, la quale lamentava inadempimenti vari della parte convenuta - costruttrice e venditrice - rispetto ai contratti, preliminare del 30.6.2006 e definitivo del 21.12.2006 (acquistato con atto per notaio M.)notar Xxxxxxx del 18 novembre 1972, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, il predetto congiunto per sentir di- chiarare sciolta la comunione del fondo in discorso, or- dinare la divisione, attribuire a ciascun condividente la giusta metà, ordinare al convenuto, nel possesso del fondo medesimo, di vendita presentare il conto a far tempo dal 1972. Costituitosi, M. S. si opponeva alle richieste attoree, di unità immobiliare sita cui chiedeva il rigetto, deducendo che la proprietà im- mobiliare in (OMISSIS) ed oggetto non apparteneva soltanto ai due cointestatari, ma a tutti i germani S., in atti specifica mente individuatanumero di nove. La domanda era resistita dalla convenuta Quassa ed Infatti il Giudice di prime cure, all'esito della svolta istruttoria, accertava che "l'intero compendio immobiliare fondo de quo era stato consegnato contestualmente alla compravendita acquistato con denaro della società di fatto «M. S. R. dei f.lli S.», cui partecipa- vano in data 21.12.2006" parti eguali i nove fratelli, pur se intestatari ri- sultavano soltanto M. e nonA. Sempre la società di fatto aveva edificato sul terreno due capannoni, adibiti a deposito di cereali, possedendoli e gestendoli in proprio, come precedentemente pattuito col prelinarerilevabile dalla documenta- zione fiscale relativa alla società ed ai singoli soci. Intanto, entro con separato atto di citazione, notificato il 31.7.2006 e21 dicembre 1987, pertantoS. D., andava applicata F., G., G., A., P., G. e G., conve- nivano in giudizio, dinanzi allo stesso Tribunale, i fratel- li M. e A. per sentir dichiarare che il terreno in Gravina, con i sovrastanti capannoni, era di proprietà comune ed indivisa di tutti e nove i germani S. Assumevano gli istanti di aver gestito in società di fatto, unitamente ai convenuti, un complesso molitorio in agro di Gravina, ereditato dal padre, e di aver acquistato nell’anno 1972, con danaro della società, un terreno in Gravina, che arbitrariamente i germani M. e A. si erano cointestato con l’intesa, però, che la prevista penale da ritardo pattuita in Euro 150,00 per ogni giorno proprietà del mede- simo sarebbe rimasta a tutti i componenti della società di ritardo ed assommante alla suddetta cifra totale di Euro 21.300,00; lo stesso Xxxxxxx determinava, quindifatto. In tale secondo giudizio, nella somma contumacia di Euro 4.643,74 S. M., si costituiva S. A. che contestava la somma dovuta narrativa attrice ed os- servava che a titolo tutto concedere, vertendosi in tema di risarcimento per gli accertati vizi del massetto e del pavimento ed equivalentene- gozio fiduciario, secondo la valutazione del CTU, a quanto necessario per l'asportazione delle opere difettose e la realizzazione ex novo delle stesse. La Quassa s.r.l. interponeva appello, resistito dalla parte attrice-appellata, avverso la suddetta sentenza del Tribunale di prima istanza. L'adita Corte di Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari, con ordinanza l’azione esperita doveva ritenersi pre- scritta ex art. 348-bis c.p.c.2946 Codice civile. Riuniti i procedimenti, dichiarava inammissibile rigettata dall’istruttore una ri- chiesta di sequestro giudiziario avanzata dall’attore, con riguardo sia ai capannoni concessi in locazione alla As- sociazione provinciale Cerealicola da M. S., qualificato- si rappresentante della società di fatto, sia dei canoni d’affitto, incassati solamente da quest’ultimo, con sen- tenza dell’1° luglio 1995 il Tribunale, previa separazione dei due giudizi, in riferimento a quello n. 10340/87 (re- vindica di comproprietà), accoglieva la domanda e di- chiarava che il fondo rustico de quo e i capannoni appar- tenevano in comune e pro indiviso a tutti i germani S. (7 attori e 2 convenuti), regolava le spese e ordinava la tra- scrizione della sentenza. Il primo giudice perveniva a tale decisione in considera- zione della condotta processuale di S. M., per la presa di posizione «contra se» (nel riunito giudizio di divisione promosso da A. egli si era costituito riconoscendo l’ap- partenenza del bene in capo a tutti i nove fratelli), della condotta processuale di A. in ordine alla gestione del be- ne da parte di M., del rigetto del sequestro giudiziario del bene medesimo, della locazione dello stesso ad opera di M. in qualità di legale rappresentante della s.d.f. «M. S. R. dei F.lli S.», della documentazione fiscale, della prova documentale di cui alla scrittura del 16 ottobre 1983, ri- cognitiva del patrimonio sociale, e della effettiva titola- xxxx del bene, del negozio fiduciario con riferimento alla figura della «fiducia dinamica». Proposti gravami, principale da M. S. e incidentale da A. S., con sentenza del 28 gennaio 2000 la Corte d’appello di Bari rigettava l’impugnazione principale conferman- do la gravata sentenza sia pur con parziale diversa moti- vazione, rigettava il gravame incidentale e condannava A. e M. S. a rifondere in solido agli appellati S. D., G., G., P. e G. G. le spese processuali del grado liquidate in complessive Lire 13.250.000 nonché, allo stato degli at- ti, le spese di lite in favore di S. F., liquidate in comples- sive Lire 12.600.000. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per mancanza cassazio- ne M. S. sulla base di ragionevole probabilità di accoglimentoun unico articolato motivo, illu- strato da memoria. La Quassa s.r.lResistono con controricorso D., G. G. e G. S.. Non hanno spiegato attività difensiva in questa sede gli altri intimati., a seguito della detta ordinanza, ricorre avverso la citata sentenza del Tribunale con atto affidato a quattro ordini di motivi. Il ricorso è resistito dalla società intimata con controricorso. Il ricorso veniva destinato alla trattazione in sede camerale ai sensi della art. 375 c.p.c.. Il P.G. rassegnava le proprie conclusioni per iscritto così come in atti. Con ordinanza interlocutoria veniva, quindi, disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Parte controricorrente ha depositato memoria.

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Svolgimento del processo. Con sentenza n. 545/2014 il 1. - La S.I.L.S. Laterizi S.p.A. (di seguito anche: Sils), nel convenire in giudizio, dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania condannava Bologna, la convenuta Quassa s.r.lSACMI Cooperativa Meccanici Imola S.c.a.r.l. (di seguito anche: Xxxxx) e la Poppi S.p.A. (poi Poppi Eurotech S.p.A. e, successivamente, Eurotech S.p.A.), esponeva: - che in data 24 maggio 1991 era intervenuto tra la Sacmi e l'E.N.E.A. (Ente Nazionale per l'Energia Alternativa; di seguito anche: Enea) un contratto per la progettazione, la realizzazione e la qualificazione di un innovativo sistema industriale per la produzione di laterizi, che si prefiggeva un rilevante risparmio energetico; alla realizzazione del prototipo aveva contribuito, ancorchè estranea al pagamento contratto d'associazione, la società Poppi S.p.A. (di seguito anche: Poppi); che con contratto di "comodato e compravendita condizionata", in favore data 24 febbraio 1992, era intervenuto tra essa Sils, comodataria, e la Sacmi, comodante, un accordo per cui la comodante si era impegnata a consegnare franco stabilimento alla comodataria il macchinario, fino al termine del 31 dicembre dello stesso anno, prorogabile fino al 31 dicembre 1993, e la comodataria si era impegnata ad acquistarlo al termine del comodato e dopo un dettagliato collaudo del macchinario, esteso alla verifica dei parametri di produttività, consumo, impiego del personale e all'eventuale carenza o difetti della attrice XX.XX.XXmacchinario, al prezzo di L. 2.300.000.000; che per il finanziamento del progetto le ditte contraenti avevano stipulato con la Comunità Economica Europea un "contratto per azioni comunitarie nel campo della promozione delle tecnologie energetiche del programma Thermie", nel cui contesto la Sacmi si poneva, tra l'altro, come proponente principale e la Poppi, di volta in volta, responsabile del progetto di costruzione dell'essiccatoio-forno, fornitrice di impianti e servizi per la realizzazione del macchinario e sub-contraente del contratto di finanziamento; - che, nel corso del comodato, il macchinario aveva manifestato difetti ai quali le parti avevano più volte, ma inutilmente, cercato di porre rimedio, inducendole alla proroga dello stesso comodato e ad interventi mensili, senza però ottenere la funzionalità prevista, nè sotto il profilo qualitativo, nè sotto quello quantitativo; - che ciò nonostante, per le assicurazioni ricevute dalle predette ditte, la Sils si decideva, ancor prima della scadenza del comodato, all'acquisto e al leasing di alcune parti complementari dell'impianto (segnatamente, di una di linea di montaggio e di distribuzione ausiliaria e di stampi per il realizzo di mattoni pressati); - che alla scadenza del comodato essa Sils, nonostante che i difetti dell'impianto produttivo fossero evidenti e conosciuti dai contraenti tanto da indurli a desistere da ogni tentativo di collaudo, ma riponendo ancora fiducia nelle assicurazioni date dalla comodante e dalla Poppi di riuscire in breve tempo ad eliminarxx, manifestava l'intenzione, con lettera inviata alla Sacmi il 17 dicembre 1993, di acquistare il macchinario, a condizione che Sacmi e Xxxxx riuscissero in un breve lasso di tempo a porre rimedio ai suoi difetti, obbligandosi pertanto a versare il corrispettivo di L. 2.300.000.000 in parte a mezzo di pagherò cambiari, in parte mediante leasing; - che, a seguito di interventi inutilmente operati dalla Poppi nel periodo tra il 20 luglio e il 22 agosto 1994, essa Sils preannunciava un'azione giudiziaria per danni, per evitare la quale si svolse, nel febbraio del 1995, una riunione tra tutte le ditte, ivi stabilendosi le modifiche ulteriori all'impianto per garantirne la funzionalità; - che, malgrado tali modifiche, la persistenza dei difetti costringeva essa Sils a preannunciare la sospensione dei pagamenti, che veniva contestata dalla Poppi, ancora intenta ai lavori di riparazione; - che anche tali lavori si rilevavano inutili, tanto che essa Sils, con fax del 30 giugno 1995, denunciava gli inconvenienti collegati alla riaccensione del forno, che avevano portato al blocco della produzione per 15 giorni, allo scarto del materiale per tre infornate complete e all'utilizzo di numerose persone per alcuni giorni per sgombrare il forno dai detriti. s.a.sCiò premesso, la S.I.L.S. Laterizi S.p.A. chiedeva che fosse dichiarata la risoluzione della vendita del macchinario relativa al contratto di comodato e compravendita condizionata per vizi e mancanza di qualità promesse della cosa venduta e in particolare per l'inidoneità del macchinario a produrre 50.000 mattoni faccia vista pressati al giorno e condannata la SACMI S.c.ar.l. alla restituzione della somma di Euro 21.300,00L. 1.788.205.151, versata per il pagamento del macchinario, oltre a rivalutazione e interessi, nonchè della somma di Euro 4.643,74 (entrambe con interessi)al risarcimento dei danni indicati in L. 00.000.000.000, oltre spese di lite. Il Tribunale così disponeva accogliendorivalutazione e interessi; in via subordinata, che fosse condannata la Sacmi e la Poppi s.p.a., in solido tra loro, al risarcimento dei danni come sopra indicati per quanto di ragionenon avere saputo eliminare i vizi dell'impianto; perchè fosse annullato l'anzidetto contratto misto per errore, la domanda risarcitoria propostaindotto dalla Sacmi e dalla Poppi, nella misura di Euro 100 milasull'emendabilità dei vizi del macchinario, dalla succitata società attrice, la quale lamentava inadempimenti vari con conseguente condanna solidale delle convenute alle restituzioni e al risarcimento dei danni; perchè fosse dichiarato inefficace il contratto medesimo per il mancato avverarsi della condizione apposta dell'eliminazione dei vizi del macchinario ad opera della parte convenuta - costruttrice e venditrice - rispetto ai contrattivenditrice, preliminare del 30.6.2006 e definitivo del 21.12.2006 (con atto per notaio M.), conseguente condanna di vendita di unità immobiliare sita in (OMISSIS) ed in atti specifica mente individuata. La domanda era resistita dalla convenuta Quassa ed il Giudice di prime cure, all'esito della svolta istruttoria, accertava che "l'intero compendio immobiliare era stato consegnato contestualmente alla compravendita in data 21.12.2006" e non, come precedentemente pattuito col prelinare, entro il 31.7.2006 e, pertanto, andava applicata la prevista penale da ritardo pattuita in Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo ed assommante alla suddetta cifra totale di Euro 21.300,00; lo stesso Xxxxxxx determinava, quindi, nella somma di Euro 4.643,74 la somma dovuta a titolo di risarcimento per gli accertati vizi del massetto e del pavimento ed equivalente, secondo la valutazione del CTU, quest'ultima a quanto necessario per l'asportazione delle opere difettose e la realizzazione ex novo delle stesse. La Quassa s.r.l. interponeva appello, resistito dalla parte attrice-appellata, avverso la suddetta sentenza del Tribunale di prima istanza. L'adita Corte di Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari, con ordinanza ex art. 348-bis c.p.csopra., dichiarava inammissibile il gravame per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento. La Quassa s.r.l., a seguito della detta ordinanza, ricorre avverso la citata sentenza del Tribunale con atto affidato a quattro ordini di motivi. Il ricorso è resistito dalla società intimata con controricorso. Il ricorso veniva destinato alla trattazione in sede camerale ai sensi della art. 375 c.p.c.. Il P.G. rassegnava le proprie conclusioni per iscritto così come in atti. Con ordinanza interlocutoria veniva, quindi, disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Parte controricorrente ha depositato memoria.

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