Svolgimento del processo. Con ricorso al Tribunale di Brescia ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., depositato il 29 agosto 2000, Wa. Gu. assumeva che aveva trattato con Ar. Fo. la locazione di una villa con parco, piscina e campo da tennis in Ma. sul Ga. e che, intendendo il Ar. Fo. evitare le conseguenze fiscali del contratto di locazione, egli era stato indotto a stipulare con scrittura privata in data 1° aprile 2000 con la società Im. Pa. S.r.l. un simulato contratto di comodato, avente ad oggetto il godimento di detto immobile sino alla scadenza del 30 settembre 2000. Chiedeva che il tribunale adito, accertata la simulazione relativa, dichiarasse che era stata posta in essere tra le parti l'esistenza del dissimulato contratto di locazione. Il ricorrente aggiungeva che aveva speso ingenti somme per opere di manutenzione straordinaria e chiedeva anche il risarcimento dei danni subiti per effetto della simulazione cui si era prestato. Nella contumacia di Ar. Fo., resisteva la società Im. Pa. S.r.l., la quale in riconvenzionale chiedeva che Xx. Gu. fosse condannato a pagare la penale, contrattualmente stabilita in ragione di L. 500.000 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile, a decorrere dal 1° ottobre 2000. Il tribunale rigettava la domanda principale e, in accoglimento della riconvenzionale, condannava Wa. Gu. a pagare alla società Im. Pa. S.r.l. la somma di L. 208.000.000 e le spese processuali. Sulla impugnazione del soccombente decideva la Corte d'Appello di Brescia con sentenza pubblicata il 6 giugno 2002, la quale rigettava il gravame e compensava interamente tra le parti le spese del grado. I Giudici d'appello, ai fini che ancora interessano, consideravano che la norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 non era nella specie applicabile, poiché essa non disciplina tutte le ipotesi di nullità della locazione, ma solo la nullità di talune clausole inserite nel contratto, il quale nel resto rimane valido. Rilevavano che, poiché a norma dell'art. 1414 c.c. ha effetto tra le parti il contratto dissimulato, purché di esso sussistano i requisiti di forma e di sostanza, il difetto della forma scritta impediva di riconoscere gli effetti della eventuale locazione dissimulata. Ritenevano, inoltre, che, quando anche il requisito di forma della dissimulata locazione si fosse potuto ravvisare nella scrittura privata con la quale le parti dichiaravano la volontà di stipulare un comodato, della pretesa simulazione la parte non poteva dare la prova per testimoni per il divieto di cui all'art. 1417 stesso codice. Quanto alla domanda diretta ad ottenere la restituzione delle spese occorse per la manutenzione dell'immobile, la Corte territoriale osservava che di esse l' art. 1808 c.c. esclude il rimborso qualora si tratti di spese sostenute dal comodatario per servirsi della cosa; che non ricorreva l'ipotesi di cui al secondo comma della stessa norma, trattandosi di spese finalizzate alla conservazione del compendio immobiliare, di natura pressoché esclusivamente voluttuaria e, comunque, non necessarie né urgenti; che era inammissibile la pretesa restitutoria in virtù della norma di cui all'art. 2041 c.c., volta che era risultata infondata la domanda avente ad oggetto il medesimo petitum giustificato dal diversi titolo contrattuale. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Wa. Gu. in base a cinque mezzi di doglianza, che la società Im. Pa. S.r.l. contrasta con controricorso. Non ha svolto difese l'intimato Ar. Fo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione -deducendo l'omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla insussistenza della simulazione nonché la violazione di legge con riferimento alla definizione del contratto concluso- il ricorrente critica la sentenza impugnata perché il Giudice di secondo grado aveva escluso che potessero essere riconosciuti gli effetti di un dissimulato contratto di locazione in difetto della necessaria forma scritta ad substantiam, senza, tuttavia, valutare che il riconoscimento da parte della società Im. Pa. S.r.l. dell'avvenuto incasso della somma di L. 36.000.000 a titolo di corrispettivo del concesso godimento del complesso immobiliare risultava da documenti scritti (fattura e registro incassi), sicché nella connessione tra detti documenti e la scrittura di apparente comodato avrebbe dovuto concludere per la sussistenza del prescritto requisito formale. La censura non può essere accolta per il rilievo assorbente che il motivo non realizza il requisito dell'autosufficienza del ricorso, dato che il ricorrente non riproduce il tenore letterale dei due documenti, che dovrebbero essere considerati integrativi della scrittura privata di apparente comodato e concretare, nel loro insieme, il requisito della forma scritta della locazione. E' del tutto pacifico, infatti, che la parte, che denunci con l'impugnazione per cassazione la mancata o inadeguata valutazione da parte del Giudice di merito di prove documentali, ha l'onere di riprodurre nel ricorso il tenore esatto del documento, il cui omesso o inadeguato esame è censurato; ciò al fine di rendere possibile al Giudice di legittimità (al quale è istituzionalmente vietato di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalla parte) di valutare, anzitutto, la pertinenza e la decisività dei fatti medesimi. L'interesse all'impugnazione per cassazione discende, infatti, dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole e, a tal fine, è necessario che sia indicata in maniera adeguata la situazione di fatto, della quale si chiede una determinata valutazione giuridica diversa da quella compiuta dal Giudice del merito, asseritamene erronea. La mancata autosufficienza del motivo esime, perciò, questa Corte dal considerare, sul punto, che -seppure il requisito della forma scritta ad substantiam del contratto può dirsi realizzato anche quando l'espressione della volontà delle parti emerge non con la sottoscrizione di un unico documento, ma da documenti separati- deve trattarsi, in questo secondo caso, di scritti separati inscindibilmente collegati, inequivocabilmente espressivi del consenso manifestato ed indirizzati alla controparte, con la conseguenza che la valutazione al riguardo espressa dal Giudice di merito involge un apprezzamento di fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità. Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha anche spiegato come la forma scritta obbligatoria per l'esistenza del contratto di locazione non poteva ritenersi sussistente nel collegamento tra la scrittura di comodato e le fatture, in tal modo negando che detti documenti, destinati all'uso contabile della società, potessero assumere rilevanza nei confronti del ricorrente con la valenza di inequivoca manifestazione di consenso del negozio dissimulato. Con il secondo mezzo di doglianza -deducendo la violazione e la falsa applicazione ella norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 in relazione all'art. 79 della L. 392 del 1978- il ricorrente lamenta che il Giudice del merito, avendo l'Im. Pa. S.r.l. simulato la stipulazione di un contratto di comodato per dissimulare un contratto di locazione, avrebbe dovuto in ciò ravvisare la violazione della norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 e, di conseguenza, di essa disporre l'applicazione con il rendere invalido il contratto di comodato ai sensi delle norme di cui agli art. 1 e 13 della predetta legge. Assume, in particolare, siccome più precisamente illustra in memoria, che dalla simulazione doveva discendere la richiesta applicazione della disciplina prevista dal citato art. 13, che, consentendo al conduttore di invocare l'esistenza di una locazione di fatto, avrebbe dovuto comportare l'accertamento dell'inefficacia dell'apparente contratto di comodato e la pronuncia costitutiva del giudice circa la riconduzione del rapporto allo schema della locazione abitativa. Con il terzo motivo d'impugnazione -deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 1417 c.c.- il ricorrente censura la decisione di secondo grado nella parte in cui il Giudice del merito ha negato l'ammissibilità della prova per testimoni diretta a dimostrare che la stipulazione in forma orale della locazione era avvenuta al fine di evadere la normativa fiscale e, perciò, al fine di far valere una pattuizione illegittima. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, perché la definizione della disciplina probatoria della dedotta simulazione è correlata alla soluzione della questione se, per effetto della norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998, possa o meno configurarsi l'ipotesi dell'illiceità del contratto ad uso abitativo, che il ricorrente assume avere stipulato.
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Samples: Contratti Di Locazione
Svolgimento del processo. Con ricorso al sentenza non definitiva in data 03.11.2010, il Tribunale di Brescia ai sensi dell'artTreviso dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Xx. 447 bis c.p.c., depositato il 29 agosto 2000, WaGi. Gue Fr. assumeva che aveva trattato con ArEl. Fo. la locazione di una villa con parco, piscina e campo da tennis in Ma. sul Ga. e che, intendendo il Ar. Fo. evitare le conseguenze fiscali del contratto di locazione, egli era stato indotto a stipulare con scrittura privata Con sentenza definitiva in data 1° aprile 2000 16.05.2012, su conclusioni comuni delle parti, il Tribunale affidava il figlio minore X. ad entrambi i genitori, con collocazione presso la società Im. Pa. S.r.lmadre, determinava il regime di visita del padre, disponeva che la casa coniugale venisse trasferita in proprietà al figlio, con obbligo per il Ru. un simulato contratto di comodatoprocedere al trasferimento stesso, avente ad oggetto il godimento e di detto immobile sino corrispondere alla scadenza del 30 settembre 2000. Chiedeva che il tribunale adito, accertata la simulazione relativa, dichiarasse che era stata posta in essere tra le parti l'esistenza del dissimulato contratto di locazione. Il ricorrente aggiungeva che aveva speso ingenti somme per opere di manutenzione straordinaria e chiedeva anche il risarcimento dei danni subiti per effetto della simulazione cui si era prestato. Nella contumacia di Ar. Fo., resisteva la società Im. Pa. S.r.l., la quale in riconvenzionale chiedeva che Xx. Gu. fosse condannato a pagare la penale, contrattualmente stabilita in ragione di L. 500.000 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile, a decorrere dal 1° ottobre 2000. Il tribunale rigettava la domanda principale e, in accoglimento della riconvenzionale, condannava Wa. Gu. a pagare alla società Im. Pa. S.r.l. moglie la somma di L. 208.000.000 euro 2.500 mensili di cui euro 700, quale assegno divorzile ed euro 1800 per contributo al mantenimento del figlio. Con ricorso depositato in data 11.07.2012, il Ru. impugnava la sentenza definitiva, chiedendo, in parziale riforma, l'aumento delle possibilità di visita al minore, la riduzione del contributo per il mantenimento del figlio e le spese processualil'esclusione dell'assegno divorzile. Sulla impugnazione del soccombente decideva Costituitosi il contraddittorio, la Fr. eccepiva la inammissibilità dell'appello e ne chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado; in subordine, proponeva appello incidentale condizionato, chiedendo la riduzione delle visite paterne e l'aumento dell'assegno divorzile. La Corte d'Appello di Brescia Appello di Venezia, con sentenza pubblicata in data 23.01.2013, dichiarava inammissibile l'appello principale e quello incidentale. Ricorre per cassazione il 6 giugno 2002, la quale rigettava il gravame e compensava interamente tra le parti le spese del gradoRu. I Giudici d'appello, ai fini che ancora interessano, consideravano che la norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 non era nella specie applicabile, poiché essa non disciplina tutte le ipotesi di nullità della locazione, ma solo la nullità di talune clausole inserite nel contratto, il quale nel resto rimane valido. Rilevavano che, poiché a norma dell'art. 1414 c.c. ha effetto tra le parti il contratto dissimulato, purché di esso sussistano i requisiti di forma e di sostanza, il difetto della forma scritta impediva di riconoscere gli effetti della eventuale locazione dissimulata. Ritenevano, inoltre, che, quando anche il requisito di forma della dissimulata locazione si fosse potuto ravvisare nella scrittura privata con la quale le parti dichiaravano la volontà di stipulare un comodato, della pretesa simulazione la parte non poteva dare la prova per testimoni per il divieto di cui all'art. 1417 stesso codice. Quanto alla domanda diretta ad ottenere la restituzione delle spese occorse per la manutenzione dell'immobile, la Corte territoriale osservava che di esse l' art. 1808 c.c. esclude il rimborso qualora si tratti di spese sostenute dal comodatario per servirsi della cosa; che non ricorreva l'ipotesi di cui al secondo comma della stessa norma, trattandosi di spese finalizzate alla conservazione del compendio immobiliare, di natura pressoché esclusivamente voluttuaria e, comunque, non necessarie né urgenti; che era inammissibile la pretesa restitutoria in virtù della norma di cui all'art. 2041 c.c., volta che era risultata infondata la domanda avente ad oggetto il medesimo petitum giustificato dal diversi titolo contrattuale. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Wa. Gu. in base a cinque mezzi di doglianza, che pure deposita memoria difensiva. Resiste con controricorso la società Im. Pa. S.r.lFr. contrasta con controricorso. Non ha svolto difese l'intimato Ar. Fo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione -deducendo l'omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla insussistenza della simulazione nonché la violazione di legge con riferimento alla definizione del contratto concluso- il ricorrente critica la sentenza impugnata perché il Giudice di secondo grado aveva escluso che potessero essere riconosciuti gli effetti di un dissimulato contratto di locazione in difetto della necessaria forma scritta ad substantiam, senza, tuttavia, valutare che il riconoscimento da parte della società Im. Pa. S.r.l. dell'avvenuto incasso della somma di L. 36.000.000 a titolo di corrispettivo del concesso godimento del complesso immobiliare risultava da documenti scritti (fattura e registro incassi), sicché nella connessione tra detti documenti e la scrittura di apparente comodato avrebbe dovuto concludere per la sussistenza del prescritto requisito formale. La censura non può essere accolta per il rilievo assorbente che il motivo non realizza il requisito dell'autosufficienza del ricorso, dato che il ricorrente non riproduce il tenore letterale dei due documenti, che dovrebbero essere considerati integrativi della scrittura privata di apparente comodato e concretare, nel loro insieme, il requisito della forma scritta della locazione. E' del tutto pacifico, infatti, che la parte, che denunci con l'impugnazione per cassazione la mancata o inadeguata valutazione da parte del Giudice di merito di prove documentali, ha l'onere di riprodurre nel ricorso il tenore esatto del documento, il cui omesso o inadeguato esame è censurato; ciò al fine di rendere possibile al Giudice di legittimità (al quale è istituzionalmente vietato di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalla parte) di valutare, anzitutto, la pertinenza e la decisività dei fatti medesimi. L'interesse all'impugnazione per cassazione discende, infatti, dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole e, a tal fine, è necessario che sia indicata in maniera adeguata la situazione di fatto, della quale si chiede una determinata valutazione giuridica diversa da quella compiuta dal Giudice del merito, asseritamene erronea. La mancata autosufficienza del motivo esime, perciò, questa Corte dal considerare, sul punto, che -seppure il requisito della forma scritta ad substantiam del contratto può dirsi realizzato anche quando l'espressione della volontà delle parti emerge non con la sottoscrizione di un unico documento, ma da documenti separati- deve trattarsi, in questo secondo caso, di scritti separati inscindibilmente collegati, inequivocabilmente espressivi del consenso manifestato ed indirizzati alla controparte, con la conseguenza che la valutazione al riguardo espressa dal Giudice di merito involge un apprezzamento di fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità. Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha anche spiegato come la forma scritta obbligatoria per l'esistenza del contratto di locazione non poteva ritenersi sussistente nel collegamento tra la scrittura di comodato e le fatture, in tal modo negando che detti documenti, destinati all'uso contabile della società, potessero assumere rilevanza nei confronti del ricorrente con la valenza di inequivoca manifestazione di consenso del negozio dissimulato. Con il secondo mezzo di doglianza -deducendo la violazione e la falsa applicazione ella norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 in relazione all'art. 79 della L. 392 del 1978- il ricorrente lamenta che il Giudice del merito, avendo l'Im. Pa. S.r.l. simulato la stipulazione di un contratto di comodato per dissimulare un contratto di locazione, avrebbe dovuto in ciò ravvisare la violazione della norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 e, di conseguenza, di essa disporre l'applicazione con il rendere invalido il contratto di comodato ai sensi delle norme di cui agli art. 1 e 13 della predetta legge. Assume, in particolare, siccome più precisamente illustra in memoria, che dalla simulazione doveva discendere la richiesta applicazione della disciplina prevista dal citato art. 13, che, consentendo al conduttore di invocare l'esistenza di una locazione di fatto, avrebbe dovuto comportare l'accertamento dell'inefficacia dell'apparente contratto di comodato e la pronuncia costitutiva del giudice circa la riconduzione del rapporto allo schema della locazione abitativa. Con il terzo motivo d'impugnazione -deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 1417 c.c.- il ricorrente censura la decisione di secondo grado nella parte in cui il Giudice del merito ha negato l'ammissibilità della prova per testimoni diretta a dimostrare che la stipulazione in forma orale della locazione era avvenuta al fine di evadere la normativa fiscale e, perciò, al fine di far valere una pattuizione illegittima. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, perché la definizione della disciplina probatoria della dedotta simulazione è correlata alla soluzione della questione se, per effetto della norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998, possa o meno configurarsi l'ipotesi dell'illiceità del contratto ad uso abitativo, che il ricorrente assume avere stipulato.
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Samples: Contratto Di Indennizzo
Svolgimento del processo. PARTE CONVENUTA Con ricorso atto di citazione del 12.01.2018, F. s.r.l. conveniva in giudizio M.M. S.r.l. al Tribunale fine di Brescia ai sensi dell'artsentire accogliere le seguenti conclusioni: "in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica o la nullità della scrittura integrativa del 21.09.2016 e per l'effetto dichiarare illegittima la ritenzione della somma di Euro 21.667,00 operata in data 18.09.2015 dalla M.M. S.r.l. 447 bis c.p.c.e condannarla a restituire alla F. S.r.l. detto importo oltre interessi e rivalutazioni dalla data dell'incasso (16.09.15) e fino all'effettivo soddisfo; in via subordinata, depositato il 29 agosto 2000, Wadichiarare risolta tutta la fattispecie negoziale in discorso per effetto del mancato avveramento delle condizioni previste dall'art. Gu. assumeva che aveva trattato con Ar. Fo. la locazione di una villa con parco, piscina e campo da tennis in Ma. sul Ga. e che, intendendo il Ar. Fo. evitare le conseguenze fiscali 5 del contratto di locazione; condannare M.M. S.r.l. a rifondere le spese e le competenze di questo grado di giudizio da distrarsi in favore dell'antistatario professionista.". Instaurato il contraddittorio, egli era stato indotto a stipulare con scrittura privata dichiarata la contumacia della convenuta all'udienza del 02.05.2018, in data 1° aprile 2000 con 10.05.2018 la Dott.ssa Sbarra subentrava nel ruolo. All'udienza del 05.02.2019, si costituiva la società Im. Pa. S.r.l. un simulato contratto di comodato, avente ad oggetto il godimento di detto immobile sino alla scadenza del 30 settembre 2000. Chiedeva che il tribunale adito, accertata la simulazione relativa, dichiarasse che era stata posta in essere tra convenuta; venivano quindi precisate le parti l'esistenza del dissimulato contratto di locazione. Il ricorrente aggiungeva che aveva speso ingenti somme per opere di manutenzione straordinaria e chiedeva anche il risarcimento dei danni subiti per effetto della simulazione cui si era prestato. Nella contumacia di Ar. Fo., resisteva la società Im. Pa. S.r.l., la quale in riconvenzionale chiedeva che Xx. Gu. fosse condannato a pagare la penale, contrattualmente stabilita in ragione di L. 500.000 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile, a decorrere dal 1° ottobre 2000. Il tribunale rigettava la domanda principale e, in accoglimento della riconvenzionale, condannava Wa. Gu. a pagare alla società Im. Pa. S.r.l. la somma di L. 208.000.000 e le spese processuali. Sulla impugnazione del soccombente decideva la Corte d'Appello di Brescia con sentenza pubblicata il 6 giugno 2002, la quale rigettava il gravame e compensava interamente tra le parti le spese del grado. I Giudici d'appello, ai fini che ancora interessano, consideravano che la norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 non era nella specie applicabile, poiché essa non disciplina tutte le ipotesi di nullità della locazione, ma solo la nullità di talune clausole inserite nel contratto, il quale nel resto rimane valido. Rilevavano che, poiché a norma dell'art. 1414 c.c. ha effetto tra le parti il contratto dissimulato, purché di esso sussistano i requisiti di forma e di sostanza, il difetto della forma scritta impediva di riconoscere gli effetti della eventuale locazione dissimulata. Ritenevano, inoltre, che, quando anche il requisito di forma della dissimulata locazione si fosse potuto ravvisare nella scrittura privata con la quale le parti dichiaravano la volontà di stipulare un comodato, della pretesa simulazione la parte non poteva dare la prova per testimoni per il divieto di cui all'art. 1417 stesso codice. Quanto alla domanda diretta ad ottenere la restituzione delle spese occorse per la manutenzione dell'immobile, la Corte territoriale osservava che di esse l' art. 1808 c.c. esclude il rimborso qualora si tratti di spese sostenute dal comodatario per servirsi della cosa; che non ricorreva l'ipotesi di cui al secondo comma della stessa norma, trattandosi di spese finalizzate alla conservazione del compendio immobiliare, di natura pressoché esclusivamente voluttuaria e, comunque, non necessarie né urgenti; che era inammissibile la pretesa restitutoria in virtù della norma di cui all'art. 2041 c.c., volta che era risultata infondata la domanda avente ad oggetto il medesimo petitum giustificato dal diversi titolo contrattuale. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Wa. Gu. in base a cinque mezzi di doglianza, che la società Im. Pa. S.r.l. contrasta con controricorso. Non ha svolto difese l'intimato Ar. Fo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione -deducendo l'omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla insussistenza della simulazione nonché la violazione di legge con riferimento alla definizione del contratto concluso- il ricorrente critica la sentenza impugnata perché il Giudice di secondo grado aveva escluso che potessero essere riconosciuti gli effetti di un dissimulato contratto di locazione in difetto della necessaria forma scritta ad substantiam, senza, tuttavia, valutare che il riconoscimento da parte della società Im. Pa. S.r.l. dell'avvenuto incasso della somma di L. 36.000.000 a titolo di corrispettivo del concesso godimento del complesso immobiliare risultava da documenti scritti (fattura e registro incassi), sicché nella connessione tra detti documenti conclusioni e la scrittura di apparente comodato avrebbe dovuto concludere per la sussistenza del prescritto requisito formale. La censura non può essere accolta per il rilievo assorbente che il motivo non realizza il requisito dell'autosufficienza del ricorso, dato che il ricorrente non riproduce il tenore letterale dei due documenti, che dovrebbero essere considerati integrativi della scrittura privata di apparente comodato e concretare, nel loro insieme, il requisito della forma scritta della locazione. E' del tutto pacifico, infatti, che la parte, che denunci con l'impugnazione per cassazione la mancata o inadeguata valutazione da parte del Giudice di merito di prove documentali, ha l'onere di riprodurre nel ricorso il tenore esatto del documento, il cui omesso o inadeguato esame è censurato; ciò al fine di rendere possibile al Giudice di legittimità (al quale è istituzionalmente vietato di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalla parte) di valutare, anzitutto, la pertinenza e la decisività dei fatti medesimi. L'interesse all'impugnazione per cassazione discende, infatti, dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole e, a tal fine, è necessario che sia indicata veniva rimessa in maniera adeguata la situazione di fatto, della quale si chiede una determinata valutazione giuridica diversa da quella compiuta dal Giudice del merito, asseritamene erronea. La mancata autosufficienza del motivo esime, perciò, questa Corte dal considerare, sul punto, che -seppure il requisito della forma scritta ad substantiam del contratto può dirsi realizzato anche quando l'espressione della volontà delle parti emerge non con la sottoscrizione di un unico documento, ma da documenti separati- deve trattarsi, in questo secondo caso, di scritti separati inscindibilmente collegati, inequivocabilmente espressivi del consenso manifestato ed indirizzati alla controparte, con la conseguenza che la valutazione al riguardo espressa dal Giudice di merito involge un apprezzamento di fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità. Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha anche spiegato come la forma scritta obbligatoria per l'esistenza del contratto di locazione non poteva ritenersi sussistente nel collegamento tra la scrittura di comodato e le fatture, in tal modo negando che detti documenti, destinati all'uso contabile della società, potessero assumere rilevanza nei confronti del ricorrente con la valenza di inequivoca manifestazione di consenso del negozio dissimulato. Con il secondo mezzo di doglianza -deducendo la violazione e la falsa applicazione ella norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 in relazione all'art. 79 della L. 392 del 1978- il ricorrente lamenta che il Giudice del merito, avendo l'Im. Pa. S.r.l. simulato la stipulazione di un contratto di comodato per dissimulare un contratto di locazione, avrebbe dovuto in ciò ravvisare la violazione della norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 e, di conseguenza, di essa disporre l'applicazione con il rendere invalido il contratto di comodato ai sensi delle norme di cui agli art. 1 e 13 della predetta legge. Assume, in particolare, siccome più precisamente illustra in memoria, che dalla simulazione doveva discendere la richiesta applicazione della disciplina prevista dal citato art. 13, che, consentendo al conduttore di invocare l'esistenza di una locazione di fatto, avrebbe dovuto comportare l'accertamento dell'inefficacia dell'apparente contratto di comodato e la pronuncia costitutiva del giudice circa la riconduzione del rapporto allo schema della locazione abitativa. Con il terzo motivo d'impugnazione -deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 1417 c.c.- il ricorrente censura la decisione di secondo grado nella parte in cui il Giudice del merito ha negato l'ammissibilità della prova per testimoni diretta a dimostrare che la stipulazione in forma orale della locazione era avvenuta al fine di evadere la normativa fiscale e, perciò, al fine di far valere una pattuizione illegittima. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, perché la definizione della disciplina probatoria della dedotta simulazione è correlata alla soluzione della questione se, per effetto della norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998, possa o meno configurarsi l'ipotesi dell'illiceità del contratto ad uso abitativo, che il ricorrente assume avere stipulatodecisione.
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Samples: Interpretazione Del Contratto
Svolgimento del processo. Con ricorso al depositato in data 26 marzo 2002 l'Atb Azienda Auto Trasporti Bergamo s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., depositato il 29 agosto 2000, Wa. Gu. assumeva che aveva trattato con Ar. Fo. la locazione di una villa con parco, piscina e campo da tennis in Ma. sul Ga. e che, intendendo il Ar. Fo. evitare le conseguenze fiscali del contratto di locazione, egli era stato indotto a stipulare con scrittura privata in data 1° aprile 2000 Bergamo con la società Im. Pa. S.r.l. un simulato contratto di comodato, avente ad oggetto il godimento di detto immobile sino alla scadenza del 30 settembre 2000. Chiedeva che il tribunale adito, accertata la simulazione relativa, dichiarasse che era stata posta in essere tra le parti l'esistenza del dissimulato contratto di locazione. Il ricorrente aggiungeva che aveva speso ingenti somme per opere di manutenzione straordinaria e chiedeva anche il risarcimento dei danni subiti per effetto della simulazione cui si era prestato. Nella contumacia di Ar. Fo., resisteva la società Im. Pa. S.r.l., la quale in riconvenzionale chiedeva che Xx. Gu. fosse condannato a pagare la penale, contrattualmente stabilita in ragione di L. 500.000 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile, a decorrere dal 1° ottobre 2000. Il tribunale rigettava la domanda principale equale, in accoglimento della riconvenzionaledomanda di ************** e degli altri litisconsorti in epigrafe, condannava Waera stata dichiarata l'illegittimità della disdetta inviata dalla società alle organizzazioni sindacali dell'accordo aziendale 15 marzo 1956, limitatamente al punto 13 lettere d) ed e) relativo agli abbonamenti gratuiti per gli agenti a riposo con una determinata anzianità di servizio, con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti al mantenimento delle condizioni agevolative. Gu. a pagare alla società Im. Pa. S.r.l. Dopo la somma di L. 208.000.000 e le spese processuali. Sulla impugnazione ricostituzione del soccombente decideva contraddittorio, la Corte d'Appello d'appello di Brescia con sentenza pubblicata il 6 giugno 2002, la quale del 1 aprile 2003 rigettava il gravame e compensava interamente tra le parti le condannava la società al pagamento delle spese del grado. I Giudici d'appelloAvverso tale sentenza l'Atb -Azienda Trasporti Bergamo s.p.a. e l'Atb Servizi s.r.l. propongono ricorso per cassazione, ai fini affidato ad un unico articolato motivo. Resistono con controricorso ********************, Xxxxx Xxxxxxxx e gli altri litisconsorti in epigrafe, che ancora interessanospiegano anche ricorso incidentale condizionato. Sia i ricorrenti Atb- Azienda Trasporti Bergamo- s.p.a. e Atb Servizi s.r.l. sia i controricorrenti **********, consideravano che la norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 non era nella specie applicabile, poiché essa non disciplina tutte le ipotesi di nullità della locazione, ma solo la nullità di talune clausole inserite nel contratto, il quale nel resto rimane valido. Rilevavano che, poiché a norma dell'art. 1414 c.c. ha effetto tra le parti il contratto dissimulato, purché di esso sussistano i requisiti di forma ****** e di sostanza, il difetto della forma scritta impediva di riconoscere gli effetti della eventuale locazione dissimulata. Ritenevano, inoltre, che, quando anche il requisito di forma della dissimulata locazione si fosse potuto ravvisare nella scrittura privata con la quale le parti dichiaravano la volontà di stipulare un comodato, della pretesa simulazione la parte non poteva dare la prova per testimoni per il divieto di cui all'art. 1417 stesso codice. Quanto alla domanda diretta ad ottenere la restituzione delle spese occorse per la manutenzione dell'immobile, la Corte territoriale osservava che di esse l' altri litisconsorti hanno depositato memoria difensiva ex art. 1808 c.c. esclude il rimborso qualora si tratti di spese sostenute dal comodatario per servirsi della cosa; che non ricorreva l'ipotesi di cui al secondo comma della stessa norma, trattandosi di spese finalizzate alla conservazione del compendio immobiliare, di natura pressoché esclusivamente voluttuaria e, comunque, non necessarie né urgenti; che era inammissibile la pretesa restitutoria in virtù della norma di cui all'art. 2041 c.c378 c.p.c., volta che era risultata infondata la domanda avente ad oggetto il medesimo petitum giustificato dal diversi titolo contrattuale. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Wa. Gu. in base a cinque mezzi di doglianza, che la società Im. Pa. S.r.l. contrasta con controricorso. Non ha svolto difese l'intimato Ar. Fo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione -deducendo l'omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla insussistenza della simulazione nonché la violazione di legge con riferimento alla definizione del contratto concluso- il ricorrente critica la sentenza impugnata perché il Giudice di secondo grado aveva escluso che potessero essere riconosciuti gli effetti di un dissimulato contratto di locazione in difetto della necessaria forma scritta ad substantiam, senza, tuttavia, valutare che il riconoscimento da parte della società Im. Pa. S.r.l. dell'avvenuto incasso della somma di L. 36.000.000 a titolo di corrispettivo del concesso godimento del complesso immobiliare risultava da documenti scritti (fattura e registro incassi), sicché nella connessione tra detti documenti e la scrittura di apparente comodato avrebbe dovuto concludere per la sussistenza del prescritto requisito formale. La censura non può essere accolta per il rilievo assorbente che il motivo non realizza il requisito dell'autosufficienza del ricorso, dato che il ricorrente non riproduce il tenore letterale dei due documenti, che dovrebbero essere considerati integrativi della scrittura privata di apparente comodato e concretare, nel loro insieme, il requisito della forma scritta della locazione. E' del tutto pacifico, infatti, che la parte, che denunci con l'impugnazione per cassazione la mancata o inadeguata valutazione da parte del Giudice di merito di prove documentali, ha l'onere di riprodurre nel ricorso il tenore esatto del documento, il cui omesso o inadeguato esame è censurato; ciò al fine di rendere possibile al Giudice di legittimità (al quale è istituzionalmente vietato di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalla parte) di valutare, anzitutto, la pertinenza e la decisività dei fatti medesimi. L'interesse all'impugnazione per cassazione discende, infatti, dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole e, a tal fine, è necessario che sia indicata in maniera adeguata la situazione di fatto, della quale si chiede una determinata valutazione giuridica diversa da quella compiuta dal Giudice del merito, asseritamene erronea. La mancata autosufficienza del motivo esime, perciò, questa Corte dal considerare, sul punto, che -seppure il requisito della forma scritta ad substantiam del contratto può dirsi realizzato anche quando l'espressione della volontà delle parti emerge non con la sottoscrizione di un unico documento, ma da documenti separati- deve trattarsi, in questo secondo caso, di scritti separati inscindibilmente collegati, inequivocabilmente espressivi del consenso manifestato ed indirizzati alla controparte, con la conseguenza che la valutazione al riguardo espressa dal Giudice di merito involge un apprezzamento di fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità. Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha anche spiegato come la forma scritta obbligatoria per l'esistenza del contratto di locazione non poteva ritenersi sussistente nel collegamento tra la scrittura di comodato e le fatture, in tal modo negando che detti documenti, destinati all'uso contabile della società, potessero assumere rilevanza nei confronti del ricorrente con la valenza di inequivoca manifestazione di consenso del negozio dissimulato. Con il secondo mezzo di doglianza -deducendo la violazione e la falsa applicazione ella norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 in relazione all'art. 79 della L. 392 del 1978- il ricorrente lamenta che il Giudice del merito, avendo l'Im. Pa. S.r.l. simulato la stipulazione di un contratto di comodato per dissimulare un contratto di locazione, avrebbe dovuto in ciò ravvisare la violazione della norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 e, di conseguenza, di essa disporre l'applicazione con il rendere invalido il contratto di comodato ai sensi delle norme di cui agli art. 1 e 13 della predetta legge. Assume, in particolare, siccome più precisamente illustra in memoria, che dalla simulazione doveva discendere la richiesta applicazione della disciplina prevista dal citato art. 13, che, consentendo al conduttore di invocare l'esistenza di una locazione di fatto, avrebbe dovuto comportare l'accertamento dell'inefficacia dell'apparente contratto di comodato e la pronuncia costitutiva del giudice circa la riconduzione del rapporto allo schema della locazione abitativa. Con il terzo motivo d'impugnazione -deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 1417 c.c.- il ricorrente censura la decisione di secondo grado nella parte in cui il Giudice del merito ha negato l'ammissibilità della prova per testimoni diretta a dimostrare che la stipulazione in forma orale della locazione era avvenuta al fine di evadere la normativa fiscale e, perciò, al fine di far valere una pattuizione illegittima. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, perché la definizione della disciplina probatoria della dedotta simulazione è correlata alla soluzione della questione se, per effetto della norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998, possa o meno configurarsi l'ipotesi dell'illiceità del contratto ad uso abitativo, che il ricorrente assume avere stipulato.
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Svolgimento del processo. Con ricorso atto di citazione ritualmente notificato la P.O.F. s.r.l. esponeva di avere acquistato il 29- 1-1986 un appartamento in Roma, via (omissis) , del quale i venditori F.M. e R.S. avevano mantenuto il godimento, a titolo di comodato gratuito, con accollo di tutte le spese di riparazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, sino al Tribunale 31-12-1989, e con riserva del diritto di Brescia ai sensi dell'artesercitare a tale data il diritto di riscatto dell'immobile, previa restituzione del prezzo rivalutato secondo indici ISTAT e rimborso delle spese inerenti al contratto di vendita. 447 bis c.p.c., depositato il 29 agosto 2000, Wa. Gu. L'attrice assumeva che aveva trattato con Ar. Fo. la locazione di una villa con parco, piscina e campo da tennis in Ma. sul Ga. e che, intendendo al termine previsto, il Ar. Fo. evitare le conseguenze fiscali del contratto diritto di locazione, egli riscatto non era stato indotto esercitato, il prezzo della compravendita non era stato restituito e ciò nonostante i venditori si erano rifiutati di consegnarle l'immobile a stipulare con scrittura privata in data 1° aprile 2000 con seguito del formale invito comunicato il 31-12-1990. Tanto premesso, essa chiedeva dichiararsi l'avvenuta scadenza del termine pattuito senza che fosse stato esercitato il diritto di riscatto e la società Im. Pa. S.r.l. un simulato contratto cessazione del rapporto di comodato, avente ad oggetto il godimento con ordine ai convenuti di detto rilascio dell'immobile e condanna degli stessi al risarcimento del danno per l'illegittima detenzione del bene. Nel costituirsi, i convenuti eccepivano che la compravendita del suddetto immobile sino alla scadenza del 30 settembre 2000. Chiedeva che il tribunale adito, accertata era avvenuta all'esclusivo fine di garantire la simulazione relativa, dichiarasse che era stata posta in essere tra le parti l'esistenza del dissimulato contratto restituzione di locazione. Il ricorrente aggiungeva che aveva speso ingenti somme per opere un debito di manutenzione straordinaria e chiedeva anche il risarcimento dei danni subiti per effetto della simulazione cui si era prestato. Nella contumacia lire 135.000.000 maturato nei confronti di Ar. FoXx., resisteva la società Im. Pa. S.r.l., la quale in riconvenzionale chiedeva che Xx. Guper forniture di materiale e attrezzature strumentali all'attività didattica da essi esercitata; che l'immobile aveva un valore di mercato ben superiore al prezzo di vendita indicato nel contratto; che con una contemporanea scrittura di chiarimento era stato altresì convenuto che l'acquirente P.O.F. avrebbe versato la residua parte del prezzo pattuito (lire 42.940.536) ad altre società controllate dal Po. fosse condannato ed a pagare garanzia di cessioni di pagamento versate da F. ; che varie somme di danaro erano state restituite mediante effetti cambiari e assegni accettati con le firme autentiche degli amministratori della P.O.F., Xx.Xx. in tempi prossimi alla stipulazione della compravendita e G.M. successivamente. Nel sostenere, pertanto, che la penalefattispecie presentava tutti gli aspetti di un patto commissorio, contrattualmente stabilita i convenuti chiedevano che venisse dichiarata la nullità dell'atto di compravendita per difetto di causa, con conseguente rigetto della domanda attrice e condanna della società istante alla restituzione delle maggiori somme versate dai convenuti rispetto a quelle ricevute in ragione mutuo, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. Con sentenza in data 25-6-2004 il Tribunale di L. 500.000 per Roma condannava i convenuti al rilascio dell'immobile in favore dell'attrice, dichiarando il mancato esercizio del diritto di riscatto e la cessazione del comodato; rigettava, invece, ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile, a decorrere dal 1° ottobre 2000altra domanda. Il tribunale rigettava Avverso la domanda principale e, predetta decisione proponevano appello i convenuti. Con sentenza in accoglimento della riconvenzionale, condannava Wa. Gu. a pagare alla società Im. Pa. S.r.l. la somma di L. 208.000.000 e le spese processuali. Sulla impugnazione del soccombente decideva data 25-2-2010 la Corte d'Appello di Brescia con sentenza pubblicata il 6 giugno 2002, la quale Appello di Roma rigettava il gravame e compensava interamente tra le parti le spese del grado. I Giudici d'appellogravame, ai fini che ancora interessano, consideravano che la norma dando atto della mancanza di cui all'art. 13 prova della L. 431 del 1998 non era nella specie applicabile, poiché essa non disciplina tutte le ipotesi dedotta esistenza di nullità della locazione, ma solo la nullità di talune clausole inserite nel contratto, il quale nel resto rimane valido. Rilevavano che, poiché a norma dell'art. 1414 c.c. ha effetto tra le parti il contratto dissimulato, purché di esso sussistano i requisiti di forma e di sostanza, il difetto della forma scritta impediva di riconoscere gli effetti della eventuale locazione dissimulata. Ritenevano, inoltre, che, quando anche il requisito di forma della dissimulata locazione si fosse potuto ravvisare nella scrittura privata con la quale le parti dichiaravano la volontà di stipulare un comodato, della pretesa simulazione la parte non poteva dare la prova per testimoni per il divieto di cui all'art. 1417 stesso codice. Quanto alla domanda diretta ad ottenere la restituzione delle spese occorse per la manutenzione dell'immobile, la Corte territoriale osservava che di esse l' art. 1808 c.c. esclude il rimborso qualora si tratti di spese sostenute dal comodatario per servirsi della cosa; che non ricorreva l'ipotesi di cui al secondo comma della stessa norma, trattandosi di spese finalizzate alla conservazione del compendio immobiliare, di natura pressoché esclusivamente voluttuaria e, comunque, non necessarie né urgenti; che era inammissibile la pretesa restitutoria in virtù della norma di cui all'art. 2041 c.c., volta che era risultata infondata la domanda avente ad oggetto il medesimo petitum giustificato dal diversi titolo contrattualepatto commissorio. Per la cassazione della di tale sentenza ha hanno proposto ricorso Wa. Gu. in F.M. e R.S. , sulla base a cinque mezzi di doglianza, che la società Im. Pa. S.r.l. contrasta con controricorso. Non ha svolto difese l'intimato Ar. Fo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione -deducendo l'omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla insussistenza della simulazione nonché la violazione di legge con riferimento alla definizione del contratto concluso- il ricorrente critica la sentenza impugnata perché il Giudice di secondo grado aveva escluso che potessero essere riconosciuti gli effetti di un dissimulato contratto di locazione in difetto della necessaria forma scritta ad substantiam, senza, tuttavia, valutare che il riconoscimento da parte della società Im. Pa. S.r.l. dell'avvenuto incasso della somma di L. 36.000.000 a titolo di corrispettivo del concesso godimento del complesso immobiliare risultava da documenti scritti (fattura e registro incassi), sicché nella connessione tra detti documenti e la scrittura di apparente comodato avrebbe dovuto concludere per la sussistenza del prescritto requisito formaletre motivi. La censura non può essere accolta per il rilievo assorbente che il motivo non realizza il requisito dell'autosufficienza del ricorso, dato che il ricorrente non riproduce il tenore letterale dei due documenti, che dovrebbero essere considerati integrativi della scrittura privata di apparente comodato P.O.F. s.r.l. ha resistito con controricorso e concretare, nel loro insieme, il requisito della forma scritta della locazione. E' del tutto pacifico, infatti, che la parte, che denunci con l'impugnazione per cassazione la mancata o inadeguata valutazione da parte del Giudice di merito di prove documentali, in prossimità dell’udienza ha l'onere di riprodurre nel ricorso il tenore esatto del documento, il cui omesso o inadeguato esame è censurato; ciò al fine di rendere possibile al Giudice di legittimità (al quale è istituzionalmente vietato di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalla parte) di valutare, anzitutto, la pertinenza e la decisività dei fatti medesimi. L'interesse all'impugnazione per cassazione discende, infatti, dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole e, a tal fine, è necessario che sia indicata in maniera adeguata la situazione di fatto, della quale si chiede depositato una determinata valutazione giuridica diversa da quella compiuta dal Giudice del merito, asseritamene erronea. La mancata autosufficienza del motivo esime, perciò, questa Corte dal considerare, sul punto, che -seppure il requisito della forma scritta ad substantiam del contratto può dirsi realizzato anche quando l'espressione della volontà delle parti emerge non con la sottoscrizione di un unico documento, ma da documenti separati- deve trattarsi, in questo secondo caso, di scritti separati inscindibilmente collegati, inequivocabilmente espressivi del consenso manifestato ed indirizzati alla controparte, con la conseguenza che la valutazione al riguardo espressa dal Giudice di merito involge un apprezzamento di fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità. Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha anche spiegato come la forma scritta obbligatoria per l'esistenza del contratto di locazione non poteva ritenersi sussistente nel collegamento tra la scrittura di comodato e le fatture, in tal modo negando che detti documenti, destinati all'uso contabile della società, potessero assumere rilevanza nei confronti del ricorrente con la valenza di inequivoca manifestazione di consenso del negozio dissimulato. Con il secondo mezzo di doglianza -deducendo la violazione e la falsa applicazione ella norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 in relazione all'art. 79 della L. 392 del 1978- il ricorrente lamenta che il Giudice del merito, avendo l'Im. Pa. S.r.l. simulato la stipulazione di un contratto di comodato per dissimulare un contratto di locazione, avrebbe dovuto in ciò ravvisare la violazione della norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 e, di conseguenza, di essa disporre l'applicazione con il rendere invalido il contratto di comodato ai sensi delle norme di cui agli memoria ex art. 1 e 13 della predetta legge. Assume, in particolare, siccome più precisamente illustra in memoria, che dalla simulazione doveva discendere la richiesta applicazione della disciplina prevista dal citato art. 13, che, consentendo al conduttore di invocare l'esistenza di una locazione di fatto, avrebbe dovuto comportare l'accertamento dell'inefficacia dell'apparente contratto di comodato e la pronuncia costitutiva del giudice circa la riconduzione del rapporto allo schema della locazione abitativa. Con il terzo motivo d'impugnazione -deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 1417 c.c.- il ricorrente censura la decisione di secondo grado nella parte in cui il Giudice del merito ha negato l'ammissibilità della prova per testimoni diretta a dimostrare che la stipulazione in forma orale della locazione era avvenuta al fine di evadere la normativa fiscale e, perciò, al fine di far valere una pattuizione illegittima. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, perché la definizione della disciplina probatoria della dedotta simulazione è correlata alla soluzione della questione se, per effetto della norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998, possa o meno configurarsi l'ipotesi dell'illiceità del contratto ad uso abitativo, che il ricorrente assume avere stipulato.378 c.p.c..
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Svolgimento del processo. Con ricorso al Tribunale Varie società editrici si opposero, con atti distinti, a diversi decreti ingiuntivi emessi nei loro confronti dal pretore di Brescia ai sensi dell'artRoma su istanza dell'Inpgi - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "(OMISSIS)" per il pagamento di somme dovute per omesso versamento di contributi assicurativi e relative sanzioni civili relativamente a periodi compresi tra il 1980 ed il 1986. 447 bis c.p.c., depositato il 29 agosto 2000, Wa. Gu. assumeva che aveva trattato con Ar. Fo. la locazione di una villa con parco, piscina e campo da tennis in Ma. sul Ga. e Dedussero che, intendendo il Ara seguito della fiscalizzazione di cui alla L. n. 782 del 1980, art. Fo. evitare 1 le conseguenze fiscali del contratto di locazione, egli era stato indotto a stipulare con scrittura privata in data 1° aprile 2000 con la società Im. Pa. S.r.l. un simulato contratto di comodato, avente ad oggetto il godimento di detto immobile sino alla scadenza del 30 settembre 2000. Chiedeva che il tribunale adito, accertata la simulazione relativa, dichiarasse che era stata posta in essere tra le parti l'esistenza del dissimulato contratto di locazione. Il ricorrente aggiungeva che aveva speso ingenti somme per opere di manutenzione straordinaria e chiedeva anche il risarcimento dei danni subiti per effetto della simulazione cui si era prestato. Nella contumacia di Ar. Fo., resisteva la società Im. Pa. S.r.l., la quale in riconvenzionale chiedeva che Xx. Gu. fosse condannato a pagare la penale, contrattualmente stabilita in ragione di L. 500.000 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile, a decorrere dal 1° ottobre 2000. Il tribunale rigettava la domanda principale non erano dovute e, in accoglimento della riconvenzionalesubordine, condannava Wache l'Inps-Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che chiamarono in giudizio unitamente al ministero del tesoro, era tenuto a restituire quanto percepito in eccesso. GuCon sentenza 15496 del 1996 il pretore respinse le opposizioni e condannò l'Inps a tenere indenni le società opponenti di quanto avrebbero dovuto pagare all'Inpgi in base ai decreti ingiuntivi. a pagare alla società Im. Pa. S.r.l. la somma di L. 208.000.000 e le spese processuali. Sulla impugnazione del soccombente decideva la Corte d'Appello di Brescia Decidendo con sentenza pubblicata n. 14271 del 2003 sugli appelli proposti ed in parziale accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto dalla R.C.S. Editori s.p.a. (anche quale incorporante di R.C.S. Editoriale Quotidiani s.p.a.) la sezione lavoro del tribunale di Roma ha, per quanto in questa sede interessa, condannato l'Inps alla restituzione dei contributi indebitamenti versati dalla predetta società per l'ammontare di Euro 110.982,29, "oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, dalla data di notificazione all'Inps dei ricorsi in opposizione ai decreti di ingiunzione fino al soddisfo". Ha ritenuto il 6 giugno 2002tribunale che, la quale rigettava il gravame e compensava interamente tra le parti le spese del gradosecondo quanto affermato da Cass. I Giudici d'appellon. 6420/2001, ai fini che ancora interessanodel risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224c.c., consideravano comma 2, la semplice qualità di imprenditore del creditore rileva come elemento presuntivo idoneo a far ritenere che la norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 non era nella specie applicabilesomma, poiché essa non disciplina tutte le ipotesi di nullità della locazionese restituita tempestivamente, ma solo la nullità di talune clausole inserite nel contrattosarebbe stata reinvestita nell'attività produttiva, il quale nel resto rimane valido. Rilevavano che, poiché a norma dell'art. 1414 c.c. ha effetto tra le parti il contratto dissimulato, purché di esso sussistano i requisiti di forma e di sostanza, il difetto della forma scritta impediva di riconoscere gli con conseguente neutralizzazione degli effetti della eventuale locazione dissimulata. Ritenevano, inoltre, che, quando anche il requisito di forma della dissimulata locazione si fosse potuto ravvisare nella scrittura privata con la quale le parti dichiaravano la volontà di stipulare un comodato, della pretesa simulazione la parte non poteva dare la prova per testimoni per il divieto di cui all'art. 1417 stesso codice. Quanto alla domanda diretta ad ottenere la restituzione delle spese occorse per la manutenzione dell'immobile, la Corte territoriale osservava che di esse l' art. 1808 c.c. esclude il rimborso qualora si tratti di spese sostenute dal comodatario per servirsi della cosa; che non ricorreva l'ipotesi di cui al secondo comma della stessa norma, trattandosi di spese finalizzate alla conservazione del compendio immobiliare, di natura pressoché esclusivamente voluttuaria e, comunque, non necessarie né urgenti; che era inammissibile la pretesa restitutoria in virtù della norma di cui all'art. 2041 c.csvalutazione monetaria., volta che era risultata infondata la domanda avente ad oggetto il medesimo petitum giustificato dal diversi titolo contrattuale. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Wa. Gu. in base a cinque mezzi di doglianza, che la società Im. Pa. S.r.l. contrasta con controricorso. Non ha svolto difese l'intimato Ar. Fo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione -deducendo l'omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla insussistenza della simulazione nonché la violazione di legge con riferimento alla definizione del contratto concluso- il ricorrente critica la sentenza impugnata perché il Giudice di secondo grado aveva escluso che potessero essere riconosciuti gli effetti di un dissimulato contratto di locazione in difetto della necessaria forma scritta ad substantiam, senza, tuttavia, valutare che il riconoscimento da parte della società Im. Pa. S.r.l. dell'avvenuto incasso della somma di L. 36.000.000 a titolo di corrispettivo del concesso godimento del complesso immobiliare risultava da documenti scritti (fattura e registro incassi), sicché nella connessione tra detti documenti e la scrittura di apparente comodato avrebbe dovuto concludere per la sussistenza del prescritto requisito formale. La censura non può essere accolta per il rilievo assorbente che il motivo non realizza il requisito dell'autosufficienza del ricorso, dato che il ricorrente non riproduce il tenore letterale dei due documenti, che dovrebbero essere considerati integrativi della scrittura privata di apparente comodato e concretare, nel loro insieme, il requisito della forma scritta della locazione. E' del tutto pacifico, infatti, che la parte, che denunci con l'impugnazione per cassazione la mancata o inadeguata valutazione da parte del Giudice di merito di prove documentali, ha l'onere di riprodurre nel ricorso il tenore esatto del documento, il cui omesso o inadeguato esame è censurato; ciò al fine di rendere possibile al Giudice di legittimità (al quale è istituzionalmente vietato di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalla parte) di valutare, anzitutto, la pertinenza e la decisività dei fatti medesimi. L'interesse all'impugnazione per cassazione discende, infatti, dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole e, a tal fine, è necessario che sia indicata in maniera adeguata la situazione di fatto, della quale si chiede una determinata valutazione giuridica diversa da quella compiuta dal Giudice del merito, asseritamene erronea. La mancata autosufficienza del motivo esime, perciò, questa Corte dal considerare, sul punto, che -seppure il requisito della forma scritta ad substantiam del contratto può dirsi realizzato anche quando l'espressione della volontà delle parti emerge non con la sottoscrizione di un unico documento, ma da documenti separati- deve trattarsi, in questo secondo caso, di scritti separati inscindibilmente collegati, inequivocabilmente espressivi del consenso manifestato ed indirizzati alla controparte, con la conseguenza che la valutazione al riguardo espressa dal Giudice di merito involge un apprezzamento di fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità. Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha anche spiegato come la forma scritta obbligatoria per l'esistenza del contratto di locazione non poteva ritenersi sussistente nel collegamento tra la scrittura di comodato e le fatture, in tal modo negando che detti documenti, destinati all'uso contabile della società, potessero assumere rilevanza nei confronti del ricorrente con la valenza di inequivoca manifestazione di consenso del negozio dissimulato. Con il secondo mezzo di doglianza -deducendo la violazione e la falsa applicazione ella norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 in relazione all'art. 79 della L. 392 del 1978- il ricorrente lamenta che il Giudice del merito, avendo l'Im. Pa. S.r.l. simulato la stipulazione di un contratto di comodato per dissimulare un contratto di locazione, avrebbe dovuto in ciò ravvisare la violazione della norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 e, di conseguenza, di essa disporre l'applicazione con il rendere invalido il contratto di comodato ai sensi delle norme di cui agli art. 1 e 13 della predetta legge. Assume, in particolare, siccome più precisamente illustra in memoria, che dalla simulazione doveva discendere la richiesta applicazione della disciplina prevista dal citato art. 13, che, consentendo al conduttore di invocare l'esistenza di una locazione di fatto, avrebbe dovuto comportare l'accertamento dell'inefficacia dell'apparente contratto di comodato e la pronuncia costitutiva del giudice circa la riconduzione del rapporto allo schema della locazione abitativa. Con il terzo motivo d'impugnazione -deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 1417 c.c.- il ricorrente censura la decisione di secondo grado nella parte in cui il Giudice del merito ha negato l'ammissibilità della prova per testimoni diretta a dimostrare che la stipulazione in forma orale della locazione era avvenuta al fine di evadere la normativa fiscale e, perciò, al fine di far valere una pattuizione illegittima. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, perché la definizione della disciplina probatoria della dedotta simulazione è correlata alla soluzione della questione se, per effetto della norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998, possa o meno configurarsi l'ipotesi dell'illiceità del contratto ad uso abitativo, che il ricorrente assume avere stipulato.
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Samples: Contratti Bancari
Svolgimento del processo. Con ricorso Gli odierni ricorrenti, partecipanti tutti al condominio di via (OMISSIS), convenivano in giudizio innanzi al locale Tribunale di Brescia ai sensi dell'artla società venditrice Fonte Sajano s.r.l. 447 bis c.p.ce la società P.F. e C. s.n.c., depositato il 29 agosto 2000che su incarico di quest'ultima aveva eseguito sull'edificio interventi di ristrutturazione edilizia. Domandavano la condanna delle società convenute, Wa. Gu. assumeva che aveva trattato con Ar. Fo. la locazione di una villa con parcoin solido tra loro, piscina e campo da tennis in Ma. sul Ga. e che, intendendo il Ar. Fo. evitare le conseguenze fiscali del contratto di locazione, egli era stato indotto a stipulare con scrittura privata in data 1° aprile 2000 con la società Im. Pa. S.r.l. un simulato contratto di comodato, avente ad oggetto il godimento di detto immobile sino alla scadenza del 30 settembre 2000. Chiedeva che il tribunale adito, accertata la simulazione relativa, dichiarasse che era stata posta in essere tra le parti l'esistenza del dissimulato contratto di locazione. Il ricorrente aggiungeva che aveva speso ingenti somme per opere di manutenzione straordinaria e chiedeva anche il al risarcimento dei danni subiti consistenti in un esteso quadro fessurativo esterno ed interno delle pareti del fabbricato ed altri gravi difetti di costruzione. Nel resistere in giudizio entrambe le convenute chiamavano in causa la società che aveva eseguito gli intonaci, la Edilcentro s.r.l., per effetto della simulazione cui si era prestatoesserne tenute indenni. Nella contumacia della società chiamata in causa, il Tribunale, ritenuta la ricorrenza di Argravi difetti dell'opera, accoglieva la domanda e condannava le società convenute al pagamento della somma di Euro 71.503,50, a titolo di responsabilità per danni ex art. Fo1669 c.c.. Impugnata dalla P.F. e C. s.n.c., resisteva la società Im. Pa. S.r.l.tale decisione era ribaltata dalla Corte d'appello di Ancona, la quale in riconvenzionale chiedeva che Xx. Gu. fosse condannato a pagare la penale, contrattualmente stabilita in ragione di L. 500.000 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile, a decorrere dal 1° ottobre 2000. Il tribunale rigettava la domanda principale e, in accoglimento della riconvenzionale, condannava Wa. Gu. a pagare alla società Im. Pa. S.r.l. la somma di L. 208.000.000 e le spese processuali. Sulla impugnazione del soccombente decideva la Corte d'Appello di Brescia con sentenza pubblicata il 6 giugno 2002, 12.7.2012 rigettava la quale rigettava domanda. Richiamato il gravame e compensava interamente tra le parti le spese del gradoprecedente di Cass. I Giudici d'appello, ai fini che ancora interessano, consideravano che la norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 non era nella specie applicabile, poiché essa non disciplina tutte le ipotesi di nullità della locazione, ma solo la nullità di talune clausole inserite nel contratto, il quale nel resto rimane valido. Rilevavano che, poiché a norma dell'art. 1414 c.c. ha effetto tra le parti il contratto dissimulato, purché di esso sussistano i requisiti di forma e di sostanza, il difetto della forma scritta impediva di riconoscere gli effetti della eventuale locazione dissimulata. Ritenevano, inoltre, che, quando anche il requisito di forma della dissimulata locazione si fosse potuto ravvisare nella scrittura privata con la quale le parti dichiaravano la volontà di stipulare un comodato, della pretesa simulazione la parte non poteva dare la prova per testimoni per il divieto di cui all'art. 1417 stesso codice. Quanto alla domanda diretta ad ottenere la restituzione delle spese occorse per la manutenzione dell'immobilen. 24143/07, la Corte territoriale osservava che di esse l' artai fini dell'applicazione dell'art. 1808 c.c. esclude il rimborso qualora si tratti di spese sostenute dal comodatario per servirsi della cosa; che non ricorreva l'ipotesi di cui al secondo comma della stessa norma, trattandosi di spese finalizzate alla conservazione del compendio immobiliare, di natura pressoché esclusivamente voluttuaria e, comunque, non necessarie né urgenti; che era inammissibile la pretesa restitutoria in virtù della norma di cui all'art. 2041 1669 c.c., volta che era risultata infondata la domanda avente costruzione di un edificio o di altra cosa immobile destinata a lunga durata costituisce presupposto e limite della responsabilità dell'appaltatore. E poichè nella specie erano stati eseguiti solo interventi di ristrutturazione edilizia (con cambiamento di destinazione d'uso da ufficio ad oggetto il medesimo petitum giustificato dal diversi titolo contrattualeabitazione), comprendenti la realizzazione di nuovi balconi ai primi due piani, di una scala in cemento armato e di nuovi solai ai sottotetti, non si trattava della nuova costruzione di un'immobile, ma di una mera ristrutturazione. Per Di qui l'inapplicabilità della norma anzi detta. La cassazione di questa sentenza è chiesta dagli odierni ricorrenti sulla base di un solo motivo. Vi resiste con controricorso la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Wa. GuP.F. & C. s.n.c.. La Fonte Sajano s.r.l. in base a cinque mezzi liquidazione e la Edilcentro s.r.l. non hanno svolto attività difensiva. La terza sezione civile di doglianzaquesta Corte, ravvisando un contrasto di giurisprudenza sulla riconducibilità all'art. 1669 c.c., anche delle opere edilizie eseguite su di un fabbricato preesistente, ha rimesso la causa al primo Presidente, che la società Im. Pa. S.r.ll'ha assegnata a queste Sezioni unite. contrasta con controricorso. Non ha svolto difese l'intimato Ar. Fo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione -deducendo l'omessa Entrambe le parti, ricorrente e contraddittoria motivazione in ordine alla insussistenza della simulazione nonché la violazione di legge con riferimento alla definizione del contratto concluso- il ricorrente critica la sentenza impugnata perché il Giudice di secondo grado aveva escluso che potessero essere riconosciuti gli effetti di un dissimulato contratto di locazione in difetto della necessaria forma scritta ad substantiamcontroricorrente, senza, tuttavia, valutare che il riconoscimento da parte della società Im. Pa. S.r.l. dell'avvenuto incasso della somma di L. 36.000.000 a titolo di corrispettivo del concesso godimento del complesso immobiliare risultava da documenti scritti (fattura e registro incassi), sicché nella connessione tra detti documenti e la scrittura di apparente comodato avrebbe dovuto concludere per la sussistenza del prescritto requisito formale. La censura non può essere accolta per il rilievo assorbente che il motivo non realizza il requisito dell'autosufficienza del ricorso, dato che il ricorrente non riproduce il tenore letterale dei due documenti, che dovrebbero essere considerati integrativi della scrittura privata di apparente comodato e concretare, nel loro insieme, il requisito della forma scritta della locazione. E' del tutto pacifico, infatti, che la parte, che denunci con l'impugnazione per cassazione la mancata o inadeguata valutazione da parte del Giudice di merito di prove documentali, ha l'onere di riprodurre nel ricorso il tenore esatto del documento, il cui omesso o inadeguato esame è censurato; ciò al fine di rendere possibile al Giudice di legittimità (al quale è istituzionalmente vietato di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalla parte) di valutare, anzitutto, la pertinenza e la decisività dei fatti medesimi. L'interesse all'impugnazione per cassazione discende, infatti, dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole e, a tal fine, è necessario che sia indicata in maniera adeguata la situazione di fatto, della quale si chiede una determinata valutazione giuridica diversa da quella compiuta dal Giudice del merito, asseritamene erronea. La mancata autosufficienza del motivo esime, perciò, questa Corte dal considerare, sul punto, che -seppure il requisito della forma scritta ad substantiam del contratto può dirsi realizzato anche quando l'espressione della volontà delle parti emerge non con la sottoscrizione di un unico documento, ma da documenti separati- deve trattarsi, in questo secondo caso, di scritti separati inscindibilmente collegati, inequivocabilmente espressivi del consenso manifestato ed indirizzati alla controparte, con la conseguenza che la valutazione al riguardo espressa dal Giudice di merito involge un apprezzamento di fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità. Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha anche spiegato come la forma scritta obbligatoria per l'esistenza del contratto di locazione non poteva ritenersi sussistente nel collegamento tra la scrittura di comodato e le fatture, in tal modo negando che detti documenti, destinati all'uso contabile della società, potessero assumere rilevanza nei confronti del ricorrente con la valenza di inequivoca manifestazione di consenso del negozio dissimulato. Con il secondo mezzo di doglianza -deducendo la violazione e la falsa applicazione ella norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 in relazione all'art. 79 della L. 392 del 1978- il ricorrente lamenta che il Giudice del merito, avendo l'Im. Pa. S.r.l. simulato la stipulazione di un contratto di comodato per dissimulare un contratto di locazione, avrebbe dovuto in ciò ravvisare la violazione della norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 e, di conseguenza, di essa disporre l'applicazione con il rendere invalido il contratto di comodato ai sensi delle norme di cui agli art. 1 e 13 della predetta legge. Assume, in particolare, siccome più precisamente illustra in hanno depositato memoria, che dalla simulazione doveva discendere la richiesta applicazione della disciplina prevista dal citato art. 13, che, consentendo al conduttore di invocare l'esistenza di una locazione di fatto, avrebbe dovuto comportare l'accertamento dell'inefficacia dell'apparente contratto di comodato e la pronuncia costitutiva del giudice circa la riconduzione del rapporto allo schema della locazione abitativa. Con il terzo motivo d'impugnazione -deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 1417 c.c.- il ricorrente censura la decisione di secondo grado nella parte in cui il Giudice del merito ha negato l'ammissibilità della prova per testimoni diretta a dimostrare che la stipulazione in forma orale della locazione era avvenuta al fine di evadere la normativa fiscale e, perciò, al fine di far valere una pattuizione illegittima. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, perché la definizione della disciplina probatoria della dedotta simulazione è correlata alla soluzione della questione se, per effetto della norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998, possa o meno configurarsi l'ipotesi dell'illiceità del contratto ad uso abitativo, che il ricorrente assume avere stipulato.
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Samples: Contratto Di Appalto
Svolgimento del processo. Con ricorso al Tribunale on contratto del 18 settembre 1990 la società I. s.p.a. concedeva alla società O. e C. s.r.l. il dirit- to di Brescia ai sensi dell'artinstallare quattro cartelloni pubblicitari sul muro dell’edificio di sua proprietà in Torino per la dura- ta di un anno, prorogabile tacitamente in difetto di di- sdetta. 447 bis c.p.c.La società concedente, depositato il 29 agosto 2000, Wa. Gu. assumeva che aveva trattato con Arintimato formale di- sdetta per la scadenza del 14 ottobre 1994, non avendo la società concessionaria a tale data rimosso i cartelloni pubblicitari, la conveniva in giudizio innanzi al Tribuna- le di Genova per ottenerne la condanna alla rimozione della pubblicità previa declaratoria di risoluzione del contratto, qualificato negozio atipico sottratto alla disci- plina di cui alla legge n. 392 del 1978. Fo. la Sulla eccezione della società convenuta, secondo cui il contratto era da qualificare come locazione di una villa immobile destinato ad uso diverso dalla abitazione, il tribunale adi- to dichiarava la sua incompetenza per materia ed indica- va quale competente il pretore di Torino, innanzi al qua- le la controversia era riassunta e decisa con parcosentenza del 6 maggio 1997, piscina e campo da tennis in Ma. sul Ga. e che, intendendo esclusa la applicabilità al contratto della legge n. 392 del 1978, condannava la società O. al rilascio del prospetto dell’edificio ed al suo ripristino. La decisione di primo grado era confermata in appello dalla sentenza del tribunale di Torino, pubblicata il Ar. Fo. evitare le conseguenze fiscali del contratto di locazione, egli era stato indotto a stipulare con scrittura privata in data 1° aprile 2000 con la società Im. Pa. S.r.l. un simulato contratto di comodato, avente ad oggetto il godimento di detto immobile sino alla scadenza del 30 settembre 2000. Chiedeva che il tribunale adito, accertata la simulazione relativa, dichiarasse che era stata posta in essere tra le parti l'esistenza del dissimulato contratto di locazione. Il ricorrente aggiungeva che aveva speso ingenti somme per opere di manutenzione straordinaria e chiedeva anche il risarcimento dei danni subiti per effetto della simulazione cui si era prestato. Nella contumacia di Ar. Fo., resisteva la società Im. Pa. S.r.l.1998, la quale in riconvenzionale chiedeva ribadiva che Xx. Gu. fosse condannato a pagare il contratto esula- va dallo schema tipico della locazione per il fatto che es- so aveva ad oggetto non il diritto di godimento comples- sivo di una cosa, ma soltanto la penalefacoltà di installare sul muro cartelloni pubblicitari di determinate dimensioni, contrattualmente stabilita in ragione di L. 500.000 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile, a decorrere dal 1° ottobre 2000. Il tribunale rigettava la domanda principale e, in accoglimento della riconvenzionale, condannava Wa. Gu. a pagare alla società Im. Pa. S.r.l. la somma di L. 208.000.000 e le spese processuali. Sulla impugnazione del soccombente decideva la Corte d'Appello di Brescia con sentenza pubblicata il 6 giugno 2002, la quale rigettava il gravame e compensava interamente tra le parti le spese del grado. I Giudici d'appello, ai fini che ancora interessano, consideravano tanto che la norma società concedente si era riservata di cui all'art. 13 della L. 431 utiliz- zare la restante parte del 1998 non era nella specie applicabile, poiché essa non disciplina tutte le ipotesi di nullità della locazione, ma solo la nullità di talune clausole inserite nel contratto, il quale nel resto rimane valido. Rilevavano che, poiché a norma dell'art. 1414 c.c. ha effetto tra le parti il contratto dissimulato, purché di esso sussistano i requisiti di forma e di sostanza, il difetto della forma scritta impediva di riconoscere gli effetti della eventuale locazione dissimulata. Ritenevano, inoltre, che, quando anche il requisito di forma della dissimulata locazione si fosse potuto ravvisare nella scrittura privata con la quale le parti dichiaravano la volontà di stipulare un comodato, della pretesa simulazione la parte non poteva dare la prova muro medesimo per testimoni per il divieto di cui all'art. 1417 stesso codice. Quanto alla domanda diretta ad ottenere la restituzione delle spese occorse per la manutenzione dell'immobile, la Corte territoriale osservava che di esse l' art. 1808 c.c. esclude il rimborso qualora si tratti di spese sostenute dal comodatario per servirsi della cosa; che non ricorreva l'ipotesi di cui al secondo comma della stessa norma, trattandosi di spese finalizzate alla conservazione del compendio immobiliare, di natura pressoché esclusivamente voluttuaria e, comunque, non necessarie né urgenti; che era inammissibile la pretesa restitutoria in virtù della norma di cui all'art. 2041 c.c., volta che era risultata infondata la domanda avente ad oggetto il medesimo petitum giustificato dal diversi titolo contrattualecollocarvi o farvi installare da terzi altra insegna pubblicitaria. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Wa. Gu. ricorso, in base a cinque mezzi ad unico mezzo di doglianza, che la società Im. Pa. S.r.l. contrasta con controricorso. Non ha svolto difese l'intimato Ar. Fo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione -deducendo l'omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla insussistenza della simulazione nonché la violazione di legge con riferimento alla definizione del contratto concluso- il ricorrente critica la sentenza impugnata perché il Giudice di secondo grado aveva escluso che potessero essere riconosciuti gli effetti di un dissimulato contratto di locazione in difetto della necessaria forma scritta ad substantiam, senza, tuttavia, valutare che il riconoscimento da parte della società Im. Pa. S.r.l. dell'avvenuto incasso della somma di L. 36.000.000 a titolo di corrispettivo del concesso godimento del complesso immobiliare risultava da documenti scritti (fattura e registro incassi), sicché nella connessione tra detti documenti e la scrittura di apparente comodato avrebbe dovuto concludere per la sussistenza del prescritto requisito formaleO. P. E. s.p.a. La censura non può essere accolta per il rilievo assorbente che il motivo non realizza il requisito dell'autosufficienza del ricorso, dato che il ricorrente non riproduce il tenore letterale dei due documenti, che dovrebbero essere considerati integrativi società I. s.p.a. resiste con controricorso ed eccepisce la inammissibilità della scrittura privata di apparente comodato e concretare, nel loro insieme, il requisito della forma scritta della locazione. E' del tutto pacifico, infatti, che la parte, che denunci con l'impugnazione per cassazione la mancata o inadeguata valutazione da parte del Giudice di merito di prove documentali, ha l'onere di riprodurre nel ricorso il tenore esatto del documento, il cui omesso o inadeguato esame è censurato; ciò al fine di rendere possibile al Giudice di legittimità (al quale è istituzionalmente vietato di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalla parte) di valutare, anzitutto, la pertinenza e la decisività dei fatti medesimi. L'interesse all'impugnazione per cassazione discende, infatti, dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole e, a tal fine, è necessario che sia indicata in maniera adeguata la situazione di fatto, della quale si chiede una determinata valutazione giuridica diversa da quella compiuta dal Giudice del merito, asseritamene erronea. La mancata autosufficienza del motivo esime, perciò, questa Corte dal considerare, sul punto, che -seppure il requisito della forma scritta ad substantiam del contratto può dirsi realizzato anche quando l'espressione della volontà delle parti emerge non con la sottoscrizione di un unico documento, ma da documenti separati- deve trattarsi, in questo secondo caso, di scritti separati inscindibilmente collegati, inequivocabilmente espressivi del consenso manifestato ed indirizzati alla controparte, con la conseguenza che la valutazione al riguardo espressa dal Giudice di merito involge un apprezzamento di fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità. Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha anche spiegato come la forma scritta obbligatoria per l'esistenza del contratto di locazione non poteva ritenersi sussistente nel collegamento tra la scrittura di comodato e le fatture, in tal modo negando che detti documenti, destinati all'uso contabile della società, potessero assumere rilevanza nei confronti del ricorrente con la valenza di inequivoca manifestazione di consenso del negozio dissimulato. Con il secondo mezzo di doglianza -deducendo la violazione e la falsa applicazione ella norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 in relazione all'art. 79 della L. 392 del 1978- il ricorrente lamenta che il Giudice del merito, avendo l'Im. Pa. S.r.l. simulato la stipulazione di un contratto di comodato per dissimulare un contratto di locazione, avrebbe dovuto in ciò ravvisare la violazione della norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 e, di conseguenza, di essa disporre l'applicazione con il rendere invalido il contratto di comodato ai sensi delle norme di cui agli art. 1 e 13 della predetta legge. Assume, in particolare, siccome più precisamente illustra in memoria, che dalla simulazione doveva discendere la richiesta applicazione della disciplina prevista dal citato art. 13, che, consentendo al conduttore di invocare l'esistenza di una locazione di fatto, avrebbe dovuto comportare l'accertamento dell'inefficacia dell'apparente contratto di comodato e la pronuncia costitutiva del giudice circa la riconduzione del rapporto allo schema della locazione abitativa. Con il terzo motivo d'impugnazione -deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 1417 c.c.- il ricorrente censura la decisione di secondo grado nella parte in cui il Giudice del merito ha negato l'ammissibilità della prova per testimoni diretta a dimostrare che la stipulazione in forma orale della locazione era avvenuta al fine di evadere la normativa fiscale e, perciò, al fine di far valere una pattuizione illegittima. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, perché la definizione della disciplina probatoria della dedotta simulazione è correlata alla soluzione della questione se, per effetto della norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998, possa o meno configurarsi l'ipotesi dell'illiceità del contratto ad uso abitativo, che il ricorrente assume avere stipulatoimpugnazione.
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Samples: Locazione
Svolgimento del processo. Con ricorso al Tribunale di Brescia ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., depositato il 29 agosto 2000, Wa. Gu. assumeva che aveva trattato con Ar. Fo. la locazione di una villa con parco, piscina e campo da tennis in Ma. sul Ga. e che, intendendo il Ar. Fo. evitare le conseguenze fiscali sentenza del contratto di locazione, egli era stato indotto a stipulare con scrittura privata in data 1° aprile 2000 con la società Im. Pa. S.r.l. un simulato contratto di comodato, avente ad oggetto il godimento di detto immobile sino alla scadenza del 30 settembre 2000. Chiedeva che il tribunale adito, accertata la simulazione relativa, dichiarasse che era stata posta in essere tra le parti l'esistenza del dissimulato contratto di locazione. Il ricorrente aggiungeva che aveva speso ingenti somme per opere di manutenzione straordinaria e chiedeva anche il risarcimento dei danni subiti per effetto della simulazione cui si era prestato. Nella contumacia di Ar. Fo., resisteva la società Im. Pa. S.r.l., la quale in riconvenzionale chiedeva che Xx. Gu. fosse condannato a pagare la penale, contrattualmente stabilita in ragione di L. 500.000 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile, a decorrere dal 1° ottobre 2000. Il tribunale rigettava la domanda principale e, in accoglimento della riconvenzionale, condannava Wa. Gu. a pagare alla società Im. Pa. S.r.l. la somma di L. 208.000.000 e le spese processuali. Sulla impugnazione del soccombente decideva 31/3/2016 la Corte d'Appello di Brescia Catania ha respinto tutti i gravami interposti in relazione alla pronunzia Trib. Catania n. 3867/2011, di parziale accoglimento della domanda proposta dalla sig. M.L. (terza trasportata) nei confronti del sig. S.G. (marito e conducente dell'auto Mercedes nella quale si trovava), della società B. Carni s.r.l. (locataria-utilizzatrice), della società Xxxx Xxxxxxxxxxxxx s.p.a. (società assicuratrice della stessa), della società Mad di P.S. & C. s.n.c. (proprietaria dell'autoarticolato), della società Assimoco s.p.a. (società assicuratrice dell'autoarticolato) nonchè degli eredi del sig. M.G. (conducente dell'autoarticolato), di risarcimento dei danni lamentati all'esito di sinistro stradale avvenuto il 24/4/1998 sull'autostrada Catania - Messina, ascritta alla concorrente paritaria responsabilità del conducente della Mercedes e "del conducente dell'autoarticolato (assicurato Assimoco) che, giungendo da dietro, senza rispettare i limiti di sicurezza, andava prima a strisciare contro un'altra auto (Ford Fiesta) che era riuscita ad arrestare la propria corsa e poi ad impattare con sentenza pubblicata il 6 giugno 2002la Mercedes, la quale rigettava il gravame e compensava interamente tra le parti le spese del grado. I Giudici d'appelloprendeva fuoco, ai fini che ancora interessano, consideravano che la norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 non era nella specie applicabile, poiché essa non disciplina tutte le ipotesi di nullità della locazione, ma solo la nullità di talune clausole inserite nel contratto, il quale nel resto rimane valido. Rilevavano che, poiché a norma dell'art. 1414 c.c. ha effetto tra le parti il contratto dissimulato, purché di esso sussistano i requisiti di forma e di sostanza, il difetto della forma scritta impediva di riconoscere gli effetti della eventuale locazione dissimulata. Ritenevano, inoltre, che, quando anche il requisito di forma della dissimulata locazione si fosse potuto ravvisare nella scrittura privata con la quale le parti dichiaravano la volontà di stipulare un comodato, della pretesa simulazione la parte non poteva dare la prova per testimoni per il divieto di cui all'art. 1417 stesso codice. Quanto alla domanda diretta ad ottenere la restituzione delle spese occorse per la manutenzione dell'immobile, la Corte territoriale osservava che di esse l' art. 1808 c.c. esclude il rimborso qualora si tratti di spese sostenute dal comodatario per servirsi della cosa; che non ricorreva l'ipotesi di cui al secondo comma della stessa norma, trattandosi di spese finalizzate alla conservazione del compendio immobiliare, di natura pressoché esclusivamente voluttuaria e, comunquecon essa il beauty portaoggetti nel quale erano contenuti gioielli della M. del valore di circa 100 milioni di lire". Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società B. Xxxxx s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, non necessarie né urgenti; che era inammissibile affidato a 5 motivi. Resiste con controricorso la pretesa restitutoria in virtù della norma di cui all'art. 2041 c.csocietà Assimoco s.p.a., volta che era risultata infondata la domanda avente ad oggetto il medesimo petitum giustificato dal diversi titolo contrattualespiega altresì ricorso incidentale sulla base di 4 motivi. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Wa. Gu. in base a cinque mezzi di doglianza, che la società Im. Pa. S.r.l. contrasta con controricorso. Non ha Gli altri intimati non hanno svolto difese l'intimato Ar. Fo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione -deducendo l'omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla insussistenza della simulazione nonché la violazione di legge con riferimento alla definizione del contratto concluso- il ricorrente critica la sentenza impugnata perché il Giudice di secondo grado aveva escluso che potessero essere riconosciuti gli effetti di un dissimulato contratto di locazione in difetto della necessaria forma scritta ad substantiam, senza, tuttavia, valutare che il riconoscimento da parte della società Im. Pa. S.r.l. dell'avvenuto incasso della somma di L. 36.000.000 a titolo di corrispettivo del concesso godimento del complesso immobiliare risultava da documenti scritti (fattura e registro incassi), sicché nella connessione tra detti documenti e la scrittura di apparente comodato avrebbe dovuto concludere per la sussistenza del prescritto requisito formale. La censura non può essere accolta per il rilievo assorbente che il motivo non realizza il requisito dell'autosufficienza del ricorso, dato che il ricorrente non riproduce il tenore letterale dei due documenti, che dovrebbero essere considerati integrativi della scrittura privata di apparente comodato e concretare, nel loro insieme, il requisito della forma scritta della locazione. E' del tutto pacifico, infatti, che la parte, che denunci con l'impugnazione per cassazione la mancata o inadeguata valutazione da parte del Giudice di merito di prove documentali, ha l'onere di riprodurre nel ricorso il tenore esatto del documento, il cui omesso o inadeguato esame è censurato; ciò al fine di rendere possibile al Giudice di legittimità (al quale è istituzionalmente vietato di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalla parte) di valutare, anzitutto, la pertinenza e la decisività dei fatti medesimi. L'interesse all'impugnazione per cassazione discende, infatti, dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole e, a tal fine, è necessario che sia indicata in maniera adeguata la situazione di fatto, della quale si chiede una determinata valutazione giuridica diversa da quella compiuta dal Giudice del merito, asseritamene erronea. La mancata autosufficienza del motivo esime, perciò, questa Corte dal considerare, sul punto, che -seppure il requisito della forma scritta ad substantiam del contratto può dirsi realizzato anche quando l'espressione della volontà delle parti emerge non con la sottoscrizione di un unico documento, ma da documenti separati- deve trattarsi, in questo secondo caso, di scritti separati inscindibilmente collegati, inequivocabilmente espressivi del consenso manifestato ed indirizzati alla controparte, con la conseguenza che la valutazione al riguardo espressa dal Giudice di merito involge un apprezzamento di fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità. Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha anche spiegato come la forma scritta obbligatoria per l'esistenza del contratto di locazione non poteva ritenersi sussistente nel collegamento tra la scrittura di comodato e le fatture, in tal modo negando che detti documenti, destinati all'uso contabile della società, potessero assumere rilevanza nei confronti del ricorrente con la valenza di inequivoca manifestazione di consenso del negozio dissimulato. Con il secondo mezzo di doglianza -deducendo la violazione e la falsa applicazione ella norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 in relazione all'art. 79 della L. 392 del 1978- il ricorrente lamenta che il Giudice del merito, avendo l'Im. Pa. S.r.l. simulato la stipulazione di un contratto di comodato per dissimulare un contratto di locazione, avrebbe dovuto in ciò ravvisare la violazione della norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 e, di conseguenza, di essa disporre l'applicazione con il rendere invalido il contratto di comodato ai sensi delle norme di cui agli art. 1 e 13 della predetta legge. Assume, in particolare, siccome più precisamente illustra in memoria, che dalla simulazione doveva discendere la richiesta applicazione della disciplina prevista dal citato art. 13, che, consentendo al conduttore di invocare l'esistenza di una locazione di fatto, avrebbe dovuto comportare l'accertamento dell'inefficacia dell'apparente contratto di comodato e la pronuncia costitutiva del giudice circa la riconduzione del rapporto allo schema della locazione abitativa. Con il terzo motivo d'impugnazione -deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 1417 c.c.- il ricorrente censura la decisione di secondo grado nella parte in cui il Giudice del merito ha negato l'ammissibilità della prova per testimoni diretta a dimostrare che la stipulazione in forma orale della locazione era avvenuta al fine di evadere la normativa fiscale e, perciò, al fine di far valere una pattuizione illegittima. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, perché la definizione della disciplina probatoria della dedotta simulazione è correlata alla soluzione della questione se, per effetto della norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998, possa o meno configurarsi l'ipotesi dell'illiceità del contratto ad uso abitativo, che il ricorrente assume avere stipulatoattività difensiva.
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Samples: Assicurazione Obbligatoria Della Responsabilità Civile
Svolgimento del processo. Con ricorso al sentenza in data 21.4.2016 n. 207 il Tribunale di Brescia Belluno, rigettava la opposizione proposta da UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a. e confermava il decreto monitorio emesso in favore di S.G., quale erede del padre X. (deceduto in data (XXXXXXX), essendo precipitato con l'elicottero su cui viaggiava come medico-passeggero, durante una missione di soccorso in montagna), recante condanna della predetta società al pagamento dell'intero massimale di Euro 1.113.500,00 - oltre interessi dalla domanda al saldo - previsto dalla polizza assicurativa per rischio infortuni e morte, stipulata dal vettore INAER Helicopter Italia, con Milano Assicurazioni s.p.a. (successivamente incorporata da UNIPOLSAI Xxx.xx s.p.a.), a favore dei passeggeri ed a beneficio degli eventuali eredi. L'appello proposto da UNIPOLSAI Xxx.xx s.p.a. era parzialmente accolto dalla Corte d'appello di Venezia, con sentenza in data 28.6.2018 n. 1858. Il Giudice di seconde cure ha rigettato la eccezione di prescrizione annuale del diritto all'indennizzo, proposta dalla società assicurativa sul presupposto dell'applicabilità alla fattispecie degli artt. 547 e 1020 c.n. dall'art. 1885 c.c., per i rischi derivanti dalla navigazione, avendo accertato che, con la diffida stragiudiziale trasmessa dal danneggiato a mezzo fax in data 20.8.2012 - ore 18.51 - al legale della società assicurativa avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, risultava validamente interrotta la prescrizione annuale (cadendo il termine annuale in data 19.8.2012 che era giorno festivo), atteso che il legale destinatario del fax si era sempre palesato, nello svolgimento dei contatti stragiudiziali, come "mandatario" della Milano Xxx.xx s.p.a., rispondendo a numerose raccomandate spedite alla società assicurativa, trasmettendo l'atto di quietanza e l'appendice di polizza n. 12, partecipando ad una riunione per vagliare ipotesi conciliative, e dunque in ogni caso presentandosi come tale all'esterno ed ai terzi, ed inducendo pertanto nel danneggiato il legittimo affidamento nell'esercizio dei poteri rappresentativi in virtù dell'apparente qualità. Nel merito la Corte territoriale riteneva, invece, fondata la domanda risarcitoria formulata da UNIPOLSAI Xxx.xx s.p.a, in quanto l'accordo transattivo, stipulato tra il danneggiato e Generali Seguros Espana s.a. - che assicurava la responsabilità civile verso terzi del vettore aereo -, e dalla quale lo S. aveva ricevuto la somma di Euro 450.000,00 rilasciando liberatoria, in favore di INER Helicopter Italia s.p.a., da ogni ulteriore pretesa risarcitoria avanzata anche ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., depositato il 29 agosto 2000, Wa. Gu. assumeva che aveva trattato con Ar. Fo. la locazione di una villa con parco, piscina e campo da tennis in Ma. sul Ga. e che, intendendo il Ar. Fo. evitare le conseguenze fiscali del contratto di locazione, egli era stato indotto a stipulare con scrittura privata in data 1° aprile 2000 con la società Im. Pa. S.r.l. un simulato contratto di comodato, avente ad oggetto il godimento di detto immobile sino alla scadenza del 30 settembre 2000. Chiedeva che il tribunale adito, accertata la simulazione relativa, dichiarasse che era stata posta in essere tra le parti l'esistenza del dissimulato contratto di locazione. Il ricorrente aggiungeva che aveva speso ingenti somme per opere di manutenzione straordinaria e chiedeva anche il risarcimento dei danni subiti per effetto della simulazione cui si era prestato. Nella contumacia di Ar. Fo., resisteva la società Im. Pa. S.r.l., la quale in riconvenzionale chiedeva che Xx. Gu. fosse condannato a pagare la penale, contrattualmente stabilita in ragione di L. 500.000 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile, a decorrere dal 1° ottobre 2000. Il tribunale rigettava la domanda principale e, in accoglimento della riconvenzionale, condannava Wa. Gu. a pagare alla società Im. Pa. S.r.l. la somma di L. 208.000.000 e le spese processuali. Sulla impugnazione del soccombente decideva la Corte d'Appello di Brescia con sentenza pubblicata il 6 giugno 2002, la quale rigettava il gravame e compensava interamente tra le parti le spese del grado. I Giudici d'appello, ai fini che ancora interessano, consideravano che la norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 non era nella specie applicabile, poiché essa non disciplina tutte le ipotesi di nullità della locazione, ma solo la nullità di talune clausole inserite nel contratto, il quale nel resto rimane valido. Rilevavano che, poiché a norma dell'art. 1414 c.c. ha effetto tra le parti il contratto dissimulato, purché di esso sussistano i requisiti di forma e di sostanza, il difetto della forma scritta impediva di riconoscere gli effetti della eventuale locazione dissimulata. Ritenevano, inoltre, che, quando anche il requisito di forma della dissimulata locazione si fosse potuto ravvisare nella scrittura privata con la quale le parti dichiaravano la volontà di stipulare un comodato, della pretesa simulazione la parte non poteva dare la prova per testimoni per il divieto di cui all'art. 1417 stesso codice. Quanto alla domanda diretta ad ottenere la restituzione delle spese occorse per la manutenzione dell'immobile, la Corte territoriale osservava che di esse l' art. 1808 c.c. esclude il rimborso qualora si tratti di spese sostenute dal comodatario per servirsi della cosa; che non ricorreva l'ipotesi di cui al secondo comma della stessa norma, trattandosi di spese finalizzate alla conservazione del compendio immobiliare, di natura pressoché esclusivamente voluttuaria e, comunque, non necessarie né urgenti; che era inammissibile la pretesa restitutoria in virtù della norma di cui all'art. 2041 1916 c.c., volta aveva definitivamente pregiudicato il diritto di surrogazione di UNIPOLSAI Xxx.xx s.p.a. verso il vettore terzo responsabile. Conseguentemente, accertato l'ammontare del danno subito da UNIPOLSAI Xxx.xx s.p.a. in misura pari all'importo che era risultata infondata la domanda avente ad oggetto il medesimo petitum giustificato dal diversi titolo contrattuale. Per la cassazione stato corrisposto al danneggiato dall'assicuratore spagnolo del terzo civilmente responsabile, ed escludendo l'applicabilità al caso di specie della sentenza ha proposto ricorso Wa. Gu. in base a cinque mezzi di doglianza"compensatio lucri cum damno", che la società Im. Pa. S.r.l. contrasta con controricorso. Non ha svolto difese l'intimato Ar. Fo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione -deducendo l'omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla insussistenza della simulazione nonché la violazione di legge con riferimento alla definizione del contratto concluso- il ricorrente critica la sentenza impugnata perché il Giudice di appello ha condannato lo S. a risarcire alla società assicurativa l'importo di Euro 450.000,00 oltre interessi legali dalla data dell'atto di transazione al saldo, provvedendo a regolare le spese dell'intero giudizio. La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione da S.G., e per esso minore dal rappresentante legale N.A., con cinque motivi. Resiste con controricorso e ricorso incidentale, affidato a due motivi, UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a.. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte instando per l'accoglimento del secondo grado aveva escluso che potessero essere riconosciuti gli effetti di un dissimulato contratto di locazione in difetto della necessaria forma scritta ad substantiam, senza, tuttavia, valutare che il riconoscimento da parte della società Im. Pa. S.r.l. dell'avvenuto incasso della somma di L. 36.000.000 a titolo di corrispettivo motivo del concesso godimento del complesso immobiliare risultava da documenti scritti (fattura ricorso principale e registro incassi), sicché nella connessione tra detti documenti e la scrittura di apparente comodato avrebbe dovuto concludere per la sussistenza inammissibilità del prescritto requisito formalericorso incidentale. La censura non può essere accolta per il rilievo assorbente che il motivo non realizza il requisito dell'autosufficienza del ricorso, dato che il ricorrente non riproduce il tenore letterale dei due documenti, che dovrebbero essere considerati integrativi della scrittura privata di apparente comodato e concretare, nel loro insieme, il requisito della forma scritta della locazione. E' del tutto pacifico, infatti, che la parte, che denunci con l'impugnazione per cassazione la mancata o inadeguata valutazione da parte del Giudice di merito di prove documentali, ha l'onere di riprodurre nel ricorso il tenore esatto del documento, il cui omesso o inadeguato esame è censurato; ciò al fine di rendere possibile al Giudice di legittimità (al quale è istituzionalmente vietato di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalla parte) di valutare, anzitutto, la pertinenza e la decisività dei fatti medesimi. L'interesse all'impugnazione per cassazione discende, infatti, dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole e, a tal fine, è necessario che sia indicata in maniera adeguata la situazione di fatto, della quale si chiede una determinata valutazione giuridica diversa da quella compiuta dal Giudice del merito, asseritamene erronea. La mancata autosufficienza del motivo esime, perciò, questa Corte dal considerare, sul punto, che -seppure il requisito della forma scritta ad substantiam del contratto può dirsi realizzato anche quando l'espressione della volontà delle Le parti emerge non con la sottoscrizione di un unico documento, ma da documenti separati- deve trattarsi, in questo secondo caso, di scritti separati inscindibilmente collegati, inequivocabilmente espressivi del consenso manifestato ed indirizzati alla controparte, con la conseguenza che la valutazione al riguardo espressa dal Giudice di merito involge un apprezzamento di fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità. Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha anche spiegato come la forma scritta obbligatoria per l'esistenza del contratto di locazione non poteva ritenersi sussistente nel collegamento tra la scrittura di comodato e le fatture, in tal modo negando che detti documenti, destinati all'uso contabile della società, potessero assumere rilevanza nei confronti del ricorrente con la valenza di inequivoca manifestazione di consenso del negozio dissimulato. Con il secondo mezzo di doglianza -deducendo la violazione e la falsa applicazione ella norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 in relazione all'art. 79 della L. 392 del 1978- il ricorrente lamenta che il Giudice del merito, avendo l'Im. Pa. S.r.l. simulato la stipulazione di un contratto di comodato per dissimulare un contratto di locazione, avrebbe dovuto in ciò ravvisare la violazione della norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 e, di conseguenza, di essa disporre l'applicazione con il rendere invalido il contratto di comodato ai sensi delle norme di cui agli hanno depositato memorie illustrative ex art. 1 e 13 della predetta legge. Assume, in particolare, siccome più precisamente illustra in memoria, che dalla simulazione doveva discendere la richiesta applicazione della disciplina prevista dal citato art. 13, che, consentendo al conduttore di invocare l'esistenza di una locazione di fatto, avrebbe dovuto comportare l'accertamento dell'inefficacia dell'apparente contratto di comodato e la pronuncia costitutiva del giudice circa la riconduzione del rapporto allo schema della locazione abitativa. Con il terzo motivo d'impugnazione -deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 1417 c.c.- il ricorrente censura la decisione di secondo grado nella parte in cui il Giudice del merito ha negato l'ammissibilità della prova per testimoni diretta a dimostrare che la stipulazione in forma orale della locazione era avvenuta al fine di evadere la normativa fiscale e, perciò, al fine di far valere una pattuizione illegittima. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, perché la definizione della disciplina probatoria della dedotta simulazione è correlata alla soluzione della questione se, per effetto della norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998, possa o meno configurarsi l'ipotesi dell'illiceità del contratto ad uso abitativo, che il ricorrente assume avere stipulato.378 c.p.c..
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Samples: Sentenza
Svolgimento del processo. Con ricorso Nel gennaio 1995 P.M. , vedova ed erede di R.D. , convenne in giudizio il Comune di Reggio Calabria chiedendone la condanna al pagamento di L. 23.967.034, oltre accessori, a titolo di arricchimento senza causa. Espose che il marito, cui nel 1986 era stata contrattualmente affidata l'esecuzione di lavori (poi regolarmente retribuiti) di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici della zona sud di (omissis), aveva eseguito anche ulteriori lavori non previsti in contratto e per questo mai pagati, che l'Ufficio tecnico comunale gli aveva, tuttavia, richiesto in base a una perizia di variante, ritenendoli "indispensabili per assicurare la funzionalità degli edifici scolastici". Il Comune resistette e l'adito Tribunale di Brescia ai sensi dell'artReggio Calabria, con sentenza n. 383/2003, rigettò la domanda. 447 bis c.p.c., depositato il 29 agosto 2000, Wa. Gu. assumeva che aveva trattato L'appello dell'originaria attrice è stato respinto dalla Corte d'appello reggina con Ar. Fo. la locazione di una villa con parco, piscina e campo da tennis in Ma. sul Ga. e sentenza n. 131/2010 sull'assorbente rilievo che, intendendo in difetto di deliberazioni da parte del Consiglio o della Giunta, difettava il Arnecessario requisito del riconoscimento dell'utilità della prestazione da parte del Sindaco, organo rappresentativo del Comune. Fo. evitare le conseguenze fiscali del contratto di locazione, egli era stato indotto a stipulare con scrittura privata in data 1° aprile 2000 con la società Im. Pa. S.r.l. un simulato contratto di comodato, avente ad oggetto il godimento di detto immobile sino alla scadenza del 30 settembre 2000. Chiedeva che il tribunale adito, accertata la simulazione relativa, dichiarasse che era stata posta in essere tra le parti l'esistenza del dissimulato contratto di locazione. Il ricorrente aggiungeva che aveva speso ingenti somme per opere di manutenzione straordinaria e chiedeva anche il risarcimento dei danni subiti per effetto della simulazione cui si era prestato. Nella contumacia di Ar. Fo., resisteva la società Im. Pa. S.r.l., la quale in riconvenzionale chiedeva che Xx. Gu. fosse condannato a pagare la penale, contrattualmente stabilita in ragione di L. 500.000 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile, a decorrere dal 1° ottobre 2000. Il tribunale rigettava la domanda principale e, in accoglimento della riconvenzionale, condannava Wa. Gu. a pagare alla società Im. Pa. S.r.l. la somma di L. 208.000.000 e le spese processuali. Sulla impugnazione del soccombente decideva la Corte d'Appello di Brescia con sentenza pubblicata il 6 giugno 2002, la quale rigettava il gravame e compensava interamente tra le parti le spese del grado. I Giudici d'appello, ai fini che ancora interessano, consideravano che la norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 non era nella specie applicabile, poiché essa non disciplina tutte le ipotesi di nullità della locazione, ma solo la nullità di talune clausole inserite nel contratto, il quale nel resto rimane valido. Rilevavano che, poiché a norma dell'art. 1414 c.c. ha effetto tra le parti il contratto dissimulato, purché di esso sussistano i requisiti di forma e di sostanza, il difetto della forma scritta impediva di riconoscere gli effetti della eventuale locazione dissimulata. Ritenevano, inoltre, che, quando anche il requisito di forma della dissimulata locazione si fosse potuto ravvisare nella scrittura privata con la quale le parti dichiaravano la volontà di stipulare un comodato, della pretesa simulazione la parte non poteva dare la prova per testimoni per il divieto di cui all'art. 1417 stesso codice. Quanto alla domanda diretta ad ottenere la restituzione delle spese occorse per la manutenzione dell'immobile, la Corte territoriale osservava che di esse l' art. 1808 c.c. esclude il rimborso qualora si tratti di spese sostenute dal comodatario per servirsi della cosa; che non ricorreva l'ipotesi di cui al secondo comma della stessa norma, trattandosi di spese finalizzate alla conservazione del compendio immobiliare, di natura pressoché esclusivamente voluttuaria e, comunque, non necessarie né urgenti; che era inammissibile la pretesa restitutoria in virtù della norma di cui all'art. 2041 c.c., volta che era risultata infondata la domanda avente ad oggetto il medesimo petitum giustificato dal diversi titolo contrattuale. Per la cassazione della sentenza Avverso tale decisione ha proposto ricorso Waper cassazione P.M. affidandosi a due motivi, cui il Comune di Reggio Calabria ha resistito con controricorso illustrato anche da memoria. Gu. All'esito della pubblica udienza innanzi alla terza sezione di questa Corte, con ordinanza interlocutoria del 23 settembre 2014 è stata rilevata la sussistenza di un contrasto di giurisprudenza sulla questione di cui si dirà in base a cinque mezzi di doglianzaparte motiva, per cui gli atti sono stati rimessi al Primo Presidente, che la società Im. Pa. S.r.lha assegnato il giudizio a queste Sezioni unite. contrasta con controricorsoIl resistente Comune ha depositato ulteriore memoria. Non ha svolto difese l'intimato Ar. Fo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione -deducendo l'omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla insussistenza Motivi della simulazione nonché la violazione di legge con riferimento alla definizione del contratto concluso- il ricorrente critica la sentenza impugnata perché il Giudice di secondo grado aveva escluso che potessero essere riconosciuti gli effetti di un dissimulato contratto di locazione in difetto della necessaria forma scritta ad substantiam, senza, tuttavia, valutare che il riconoscimento da parte della società Im. Pa. S.r.l. dell'avvenuto incasso della somma di L. 36.000.000 a titolo di corrispettivo del concesso godimento del complesso immobiliare risultava da documenti scritti (fattura e registro incassi), sicché nella connessione tra detti documenti e la scrittura di apparente comodato avrebbe dovuto concludere per la sussistenza del prescritto requisito formale. La censura non può essere accolta per il rilievo assorbente che il motivo non realizza il requisito dell'autosufficienza del ricorso, dato che il ricorrente non riproduce il tenore letterale dei due documenti, che dovrebbero essere considerati integrativi della scrittura privata di apparente comodato e concretare, nel loro insieme, il requisito della forma scritta della locazione. E' del tutto pacifico, infatti, che la parte, che denunci con l'impugnazione per cassazione la mancata o inadeguata valutazione da parte del Giudice di merito di prove documentali, ha l'onere di riprodurre nel ricorso il tenore esatto del documento, il cui omesso o inadeguato esame è censurato; ciò al fine di rendere possibile al Giudice di legittimità (al quale è istituzionalmente vietato di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalla parte) di valutare, anzitutto, la pertinenza e la decisività dei fatti medesimi. L'interesse all'impugnazione per cassazione discende, infatti, dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole e, a tal fine, è necessario che sia indicata in maniera adeguata la situazione di fatto, della quale si chiede una determinata valutazione giuridica diversa da quella compiuta dal Giudice del merito, asseritamene erronea. La mancata autosufficienza del motivo esime, perciò, questa Corte dal considerare, sul punto, che -seppure il requisito della forma scritta ad substantiam del contratto può dirsi realizzato anche quando l'espressione della volontà delle parti emerge non con la sottoscrizione di un unico documento, ma da documenti separati- deve trattarsi, in questo secondo caso, di scritti separati inscindibilmente collegati, inequivocabilmente espressivi del consenso manifestato ed indirizzati alla controparte, con la conseguenza che la valutazione al riguardo espressa dal Giudice di merito involge un apprezzamento di fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità. Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha anche spiegato come la forma scritta obbligatoria per l'esistenza del contratto di locazione non poteva ritenersi sussistente nel collegamento tra la scrittura di comodato e le fatture, in tal modo negando che detti documenti, destinati all'uso contabile della società, potessero assumere rilevanza nei confronti del ricorrente con la valenza di inequivoca manifestazione di consenso del negozio dissimulato. Con il secondo mezzo di doglianza -deducendo la violazione e la falsa applicazione ella norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 in relazione all'art. 79 della L. 392 del 1978- il ricorrente lamenta che il Giudice del merito, avendo l'Im. Pa. S.r.l. simulato la stipulazione di un contratto di comodato per dissimulare un contratto di locazione, avrebbe dovuto in ciò ravvisare la violazione della norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 e, di conseguenza, di essa disporre l'applicazione con il rendere invalido il contratto di comodato ai sensi delle norme di cui agli art. 1 e 13 della predetta legge. Assume, in particolare, siccome più precisamente illustra in memoria, che dalla simulazione doveva discendere la richiesta applicazione della disciplina prevista dal citato art. 13, che, consentendo al conduttore di invocare l'esistenza di una locazione di fatto, avrebbe dovuto comportare l'accertamento dell'inefficacia dell'apparente contratto di comodato e la pronuncia costitutiva del giudice circa la riconduzione del rapporto allo schema della locazione abitativa. Con il terzo motivo d'impugnazione -deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 1417 c.c.- il ricorrente censura la decisione di secondo grado nella parte in cui il Giudice del merito ha negato l'ammissibilità della prova per testimoni diretta a dimostrare che la stipulazione in forma orale della locazione era avvenuta al fine di evadere la normativa fiscale e, perciò, al fine di far valere una pattuizione illegittima. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, perché la definizione della disciplina probatoria della dedotta simulazione è correlata alla soluzione della questione se, per effetto della norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998, possa o meno configurarsi l'ipotesi dell'illiceità del contratto ad uso abitativo, che il ricorrente assume avere stipulato.decisione
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Samples: Contract and Default
Svolgimento del processo. Con ricorso al Tribunale l 2 agosto 1996 la Diocesi di Brescia ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., depositato il 29 agosto 2000, Wa. Gu. assumeva che aveva trattato con Ar. Fo. la locazione di una villa con parco, piscina e campo da tennis in Ma. sul Ga. e che, intendendo il Ar. Fo. evitare le conseguenze fiscali del contratto di locazione, egli era stato indotto a stipulare con scrittura privata in data 1° aprile 2000 con la società Im. Pa. Treviso vendeva alla S.r.l. un simulato contratto di comodatoC. C. P. l’azienda denominata «C. C.», avente ad oggetto il godimento di detto immobile sino alla scadenza corren- te in Treviso. Insorgeva la S.r.l. C. C., affittuaria dell’azienda venduta, la quale, con citazione del 30 settembre 2000. Chiedeva che il tribunale adito24 febbraio 1997, conveniva in giudizio la cessionaria affinché, accertata la simulazione relativasussisten- za, dichiarasse che era in capo ad essa attrice, del diritto di prelazione e del conseguente diritto di riscatto, in virtù di quanto previ- sto dagli artt. 38 e 39 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, come richiamati dall’art. 20 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in Legge 1° marzo 1994, n. 153, fosse ad essa trasferita la proprietà della predetta azienda, previo pagamento del prezzo di Lire 3.000.500.000. La società convenuta contestava, come del tutto infon- date, le deduzioni avverse, e chiamava in causa la Dio- cesi venditrice affinché, nel denegato caso di accogli- mento della domanda, fosse condannata a tenerla in- denne da ogni conseguenza pregiudizievole e comunque a risarcirla di tutti i danni. Rilevava in particolare la convenuta come l’invocato di- ritto di prelazione legale previsto dall’art. 20 della Legge n. 153 del 1994 in materia cinematografica operasse a fa- vore dell’esercente del cinema soltanto in ipotesi di alie- nazione dell’immobile sede dell’attività cinematografi- ca, non operando, per contro, a favore dell’affittuario di azienda cinematografica nel caso, quale quello in esame, di alienazione a terzi dell’azienda stessa. Si costituiva in giudizio anche l’Ente Diocesi di Treviso, deducendo l’inammissibilità o l’infondatezza della do- manda. Questa è stata posta rigettata dal Tribunale ma accolta dalla Corte d’Appello di Venezia, in essere tra le parti l'esistenza accoglimento del dissimulato contratto grava- me della società C. C., con sentenza del 16 gennaio 2001. Con la stessa sentenza l’Ente Diocesi di locazione. Il ricorrente aggiungeva che aveva speso ingenti somme per opere di manutenzione straordinaria e chiedeva anche il Treviso è stato condannato al risarcimento dei danni subiti per effetto in favore della simulazione cui si era prestato. Nella contumacia società C. C. P., nella misura di Ar. Fo.Lire 534.482.976, resisteva la società Im. Pa. S.r.l., la quale in riconvenzionale chiedeva che Xx. Gu. fosse condannato a pagare la penale, contrattualmente stabilita in ragione di L. 500.000 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile, a decorrere dal 1° ottobre 2000. Il tribunale rigettava la domanda principale e, in accoglimento della riconvenzionale, condannava Wa. Gu. a pagare alla società Im. Pa. S.r.l. la somma di L. 208.000.000 e le spese processuali. Sulla impugnazione del soccombente decideva la Corte d'Appello di Brescia con sentenza pubblicata il 6 giugno 2002, la quale rigettava il gravame e compensava interamente tra le parti le spese del grado. I Giudici d'appello, ai fini che ancora interessano, consideravano che la norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 non era nella specie applicabile, poiché essa non disciplina tutte le ipotesi di nullità della locazione, ma solo la nullità di talune clausole inserite nel contratto, il quale nel resto rimane valido. Rilevavano che, poiché a norma dell'art. 1414 c.c. ha effetto tra le parti il contratto dissimulato, purché di esso sussistano i requisiti di forma e di sostanza, il difetto della forma scritta impediva di riconoscere gli effetti della eventuale locazione dissimulata. Ritenevano, inoltre, che, quando anche il requisito di forma della dissimulata locazione si fosse potuto ravvisare nella scrittura privata con la quale le parti dichiaravano la volontà di stipulare un comodato, della pretesa simulazione la parte non poteva dare la prova per testimoni per il divieto di cui all'art. 1417 stesso codice. Quanto alla domanda diretta ad ottenere la restituzione delle spese occorse per la manutenzione dell'immobile, la Corte territoriale osservava che di esse l' art. 1808 c.c. esclude il rimborso qualora si tratti di spese sostenute dal comodatario per servirsi della cosa; che non ricorreva l'ipotesi di cui al secondo comma della stessa norma, trattandosi di spese finalizzate alla conservazione del compendio immobiliare, di natura pressoché esclusivamente voluttuaria e, comunque, non necessarie né urgenti; che era inammissibile la pretesa restitutoria in virtù della norma di cui all'art. 2041 c.c., volta che era risultata infondata la domanda avente ad oggetto il medesimo petitum giustificato dal diversi titolo contrattualeoltre agli interessi legali dalla domanda. Per la cassazione della di tale sentenza ha hanno proposto ricorso Wa. Gu. in base a cinque mezzi di doglianza, che separa- ti ricorsi la società Im. Pa. C. C. P. (n. 6867/2002 R.G.) nonché l’Ente Ecclesiastico Diocesi di Treviso (n. 7215 e 10378/2002 R.G.). La società C. C. resiste con controricorso ad entrambi i ricorsi, mentre la società C. C. P. resiste al ricorso del- l’Ente diocesano con controricorso e contestuale ricorso incidentale. Hanno depositato una memoria la S.r.l. contrasta con controricorsoC. C. e l’Ente Ecclesiastico Diocesi di Treviso. Non ha svolto difese l'intimato Ar’E preliminare, ai sensi dell’art. Fo335 Codice di pro- cedura civile, la riunione dei ricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il Col primo motivo d'impugnazione -deducendo l'omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla insussistenza della simulazione nonché del ricorso principale, denun- ciando la violazione degli artt. 276, 132 e 161 Codice di legge con riferimento alla definizione del contratto concluso- il ricorrente critica la sentenza impugnata perché il Giudice procedura civile e 118 e 119 disp. att. Codice di secondo grado aveva escluso che potessero essere riconosciuti gli effetti proce- dura civile (art. 360 n. 3 e 5 Codice di un dissimulato contratto di locazione in difetto della necessaria forma scritta ad substantiam, senza, tuttavia, valutare che il riconoscimento da parte della società Im. Pa. S.r.l. dell'avvenuto incasso della somma di L. 36.000.000 a titolo di corrispettivo del concesso godimento del complesso immobiliare risultava da documenti scritti (fattura e registro incassiprocedura civile), sicché nella connessione tra detti documenti e la scrittura società C. C. P. lamenta il difetto assoluto di apparente comodato avrebbe dovuto concludere per la sussistenza del prescritto requisito formale. La censura non può essere accolta per il rilievo assorbente che il motivo non realizza il requisito dell'autosufficienza del ricorso, dato che il ricorrente non riproduce il tenore letterale dei due documenti, che dovrebbero essere considerati integrativi motiva- zione della scrittura privata di apparente comodato e concretare, nel loro insieme, il requisito della forma scritta della locazione. E' del tutto pacifico, infatti, che la parte, che denunci con l'impugnazione per cassazione la mancata o inadeguata valutazione da parte del Giudice di merito di prove documentali, ha l'onere di riprodurre nel ricorso il tenore esatto del documento, il cui omesso o inadeguato esame è censurato; ciò al fine di rendere possibile al Giudice di legittimità (al quale è istituzionalmente vietato di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalla parte) di valutare, anzituttosentenza, la pertinenza e la decisività dei fatti medesimiquale, dopo una breve premessa introduttiva, ad iniziare dalla fine della pag. L'interesse all'impugnazione per cassazione discende, infatti, dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole 8 e, a tal finesegui- re, fino alla pag. 25, trascrive integralmente il tenore let- terale dell’atto di appello, oltretutto con alcuni errori di trascrizione che, in taluni passaggi, rendono il testo ad- dirittura intelligibile: ciò che concreta un caso di moti- vazione apparente, avendo la Corte abdicato al potere dovere di esporre un proprio autonomo convincimento. Col secondo mezzo, denunciando la violazione dell’art. 20, secondo comma del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. dalla Legge n. 153 del 1° marzo 1994 senza modi- ficazioni sul punto (art. 360 n. 3 e 5 Codice di procedu- ra civile), espone le ragioni di ordine letterale e logico si- stematico per le quali deve escludersi dal novero delle fattispecie di prelazione cinematografica l’ipotesi in cui l’oggetto della vendita sia costituito non già dall’immo- bile nel quale l’attività di proiezione è necessario esercitata, ma dal- la stessa azienda cinematografica. Illustra pertanto la ra- tio della norma, individuata nell’esigenza di tutelare la stabilità dell’impresa cinematografica, di evitare che sia indicata in maniera adeguata la situazione gli immobili adibiti a sala cinematografica vadano distolti dalla loro specifica destinazione e di fatto, della quale si chiede una determinata valutazione giuridica diversa da quella compiuta dal Giudice del merito, asseritamene erronea. La mancata autosufficienza del motivo esime, perciò, questa Corte dal considerarefavorire, sul puntopiano soggettivo, la concentrazione, in capo a un unico sogget- to, delle qualità di esercente imprenditore cinematogra- fico e di proprietario dei beni aziendali, in primis dell’im- mobile in cui l’attività cinematografica è esercitata. Esigenza di tutela che può porsi soltanto allorché ci si trovi al cospetto di un conflitto tra un soggetto, impren- ditore esercente l’attività di gestione della sala cinema- tografica, e un soggetto estraneo alla detta attività d’im- presa; onde la disposizione normativa in questione non può trovare applicazione in presenza di atti di disposizio- ne estranei al surrichiamato conflitto d’interessi, che -seppure il requisito al contrario, come in ipotesi di cessione di azienda cinema- tografica, presuppongano proprio la conservazione della forma scritta ad substantiam specifica destinazione a sala di proiezione cinematografi- ca, già assegnata ai locali. Sottolinea altresì la ricorrente come contro la tesi del contratto può dirsi realizzato anche quando l'espressione della volontà delle parti emerge non con la sottoscrizione giudice di un unico documentoappello militi l’interpretazione letterale del dettato normativo («locali adibiti a sala cinematografi- ca»), ma da documenti separati- deve trattarsisicuramente equivalente al concetto di «immobi- li», in questo secondo caso«edifici», di scritti separati inscindibilmente collegati, inequivocabilmente espressivi del consenso manifestato ed indirizzati alla controparte, con la conseguenza che la valutazione al riguardo espressa dal Giudice di merito involge un apprezzamento di fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità. Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha anche spiegato come la forma scritta obbligatoria per l'esistenza del contratto di locazione non poteva ritenersi sussistente nel collegamento tra la scrittura di comodato e le fatture, in tal modo negando che detti documenti, destinati all'uso contabile della società, potessero assumere rilevanza nei confronti del ricorrente con la valenza di inequivoca manifestazione di consenso del negozio dissimulato. Con il secondo mezzo di doglianza -deducendo la violazione e la falsa applicazione ella norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 in relazione all'art. 79 della L. 392 del 1978- il ricorrente lamenta che il Giudice del merito, avendo l'Im. Pa. S.r.l. simulato la stipulazione di un contratto di comodato per dissimulare un contratto di locazione, avrebbe dovuto in ciò ravvisare la violazione della norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 e, meglio ancora, «porzioni di conseguenzaedifici», di essa disporre l'applicazione con il rendere invalido il contratto di comodato ai sensi delle norme di cui agli artov- vero, più genericamente, «spazi» adibiti alla predetta de- stinazione. 1 e 13 della predetta legge. Assume, in particolare, siccome più precisamente illustra in memoria, che dalla simulazione doveva discendere la richiesta applicazione della disciplina prevista dal citato art. 13, che, consentendo al conduttore di invocare l'esistenza di una locazione di fatto, avrebbe dovuto comportare l'accertamento dell'inefficacia dell'apparente contratto di comodato e la pronuncia costitutiva del giudice circa la riconduzione del rapporto allo schema della locazione abitativa. Con il terzo motivo d'impugnazione -deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 1417 c.c.- il ricorrente censura la decisione di secondo grado nella parte in cui il Giudice del merito ha negato l'ammissibilità della prova per testimoni diretta a dimostrare che la stipulazione in forma orale della locazione era avvenuta al fine di evadere la normativa fiscale e, perciò, al fine di far valere una pattuizione illegittima. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, perché la definizione della disciplina probatoria della dedotta simulazione è correlata alla soluzione della questione seInsostenibile è, per effetto converso, l’assunto della norma Corte, se- condo cui vi sarebbe identità di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998, possa o meno configurarsi l'ipotesi dell'illiceità del contratto ad uso abitativo, che il ricorrente assume avere stipulato.significato tra «locali» e
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Svolgimento del processo. Con ricorso al atto di citazione notificato il 26.4.2002, la società Elettrikro s.n.c. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Brescia ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., depositato Mantova le aveva ingiunto il 29 agosto 2000, Wa. Gu. assumeva che aveva trattato con Ar. Fo. la locazione pagamento di una villa con parco, piscina e campo da tennis in Ma. sul Ga. e che, intendendo il Ar. Fo. evitare le conseguenze fiscali del contratto di locazione, egli era stato indotto a stipulare con scrittura privata in data 1° aprile 2000 con la società Im. Pa. S.r.l. un simulato contratto di comodato, avente ad oggetto il godimento di detto immobile sino alla scadenza del 30 settembre 2000. Chiedeva che il tribunale adito, accertata la simulazione relativa, dichiarasse che era stata posta in essere tra le parti l'esistenza del dissimulato contratto di locazione. Il ricorrente aggiungeva che aveva speso ingenti somme per opere di manutenzione straordinaria e chiedeva anche il risarcimento dei danni subiti per effetto della simulazione cui si era prestato. Nella contumacia di Ar. Fo., resisteva la società Im. Pa. S.r.l., la quale in riconvenzionale chiedeva che Xx. Gu. fosse condannato a pagare la penale, contrattualmente stabilita in ragione di L. 500.000 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile, a decorrere dal 1° ottobre 2000. Il tribunale rigettava la domanda principale eEuro 51.339,76, in accoglimento della riconvenzionalefavore di Unical A.G., condannava Waquale residuo corrispettivo per la fornitura di alcuni condizionatori. GuL'opponente chiedeva la revoca del D.I., previo accertamento dell'inadempimento dell'opposta all'obbligo di garanzia di buon funzionamento dei beni compravenduti, con conseguente riduzione del loro prezzo. a pagare alla società Im. Pa. S.r.lL'opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. la somma Con sentenza 10.3.2005 il Tribunale di L. 208.000.000 Mantova rigettava l'opposizione e le domande proposte da Elettrikro, condannandola alle spese processualidi lite. Sulla impugnazione del Avverso tale sentenza la soccombente decideva proponeva appello cui resisteva l'Unical AG s.p.a.. Con sentenza depositata il 3.5.2010 la Corte d'Appello di Appello di Brescia con sentenza pubblicata il 6 giugno 2002, la quale rigettava il gravame e compensava interamente tra le parti le l'appello condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado. I Giudici d'appello, ai fini che ancora interessano, consideravano Osservava la Corte di merito: che la norma testimonianza del P. non valeva a contrastare quanto affermato dal primo Giudice in punto di cui all'art. 13 estrema genericità della L. 431 del 1998 non era nella specie applicabile, poiché essa non disciplina tutte le ipotesi di nullità della locazione, ma solo la nullità di talune clausole inserite nel contratto, contestazione dei vizi; che il quale nel resto rimane valido. Rilevavano che, poiché a norma dell'art. 1414 c.c. ha effetto tra le parti il contratto dissimulato, purché di esso sussistano i requisiti di forma e di sostanza, il difetto della forma scritta impediva di riconoscere gli effetti della eventuale locazione dissimulata. Ritenevano, inoltre, che, quando anche il requisito di forma della dissimulata locazione si fosse potuto ravvisare nella scrittura privata con la quale le parti dichiaravano la volontà di stipulare un comodato, della pretesa simulazione la parte non poteva dare la prova per testimoni per il divieto di cui all'art. 1417 stesso codice. Quanto alla domanda diretta ad ottenere la restituzione delle spese occorse materiale per la manutenzione dell'immobileriparazione dei climatizzatori era stato montato dal terzi estranei sicché difettava la prova, la Corte territoriale osservava che di esse l' art. 1808 c.c. esclude il rimborso qualora si tratti di spese sostenute dal comodatario per servirsi a carico dell'opponente, "non solo dell'esistenza dei vizi ma anche della cosa; che non ricorreva l'ipotesi di imputabilità degli stessi alla parte nei cui al secondo comma della stessa norma, trattandosi di spese finalizzate alla conservazione del compendio immobiliare, di natura pressoché esclusivamente voluttuaria e, comunque, non necessarie né urgenti; che era inammissibile confronti é diretta la pretesa restitutoria in virtù della norma di cui all'art. 2041 c.c., volta che era risultata infondata la domanda avente ad oggetto il medesimo petitum giustificato dal diversi titolo contrattualeessi connessa". Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la s.n.c. Elettrikro formulando sette motivi. Resiste con controricorso e memoria Unical AG s.p.a.. Motivi della sentenza ha proposto ricorso Wa. Gu. in base a cinque mezzi di doglianza, che la società Im. Pa. S.r.l. contrasta con controricorso. Non ha svolto difese l'intimato Ar. Fo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione -deducendo l'omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla insussistenza della simulazione nonché la violazione di legge con riferimento alla definizione del contratto concluso- il decisione La ricorrente critica la sentenza impugnata perché il Giudice di secondo grado aveva escluso che potessero essere riconosciuti gli effetti di un dissimulato contratto di locazione in difetto della necessaria forma scritta ad substantiam, senza, tuttavia, valutare che il riconoscimento da parte della società Im. Pa. S.r.l. dell'avvenuto incasso della somma di L. 36.000.000 a titolo di corrispettivo del concesso godimento del complesso immobiliare risultava da documenti scritti (fattura e registro incassi), sicché nella connessione tra detti documenti e la scrittura di apparente comodato avrebbe dovuto concludere per la sussistenza del prescritto requisito formale. La censura non può essere accolta per il rilievo assorbente che il motivo non realizza il requisito dell'autosufficienza del ricorso, dato che il ricorrente non riproduce il tenore letterale dei due documenti, che dovrebbero essere considerati integrativi della scrittura privata di apparente comodato e concretare, nel loro insieme, il requisito della forma scritta della locazione. E' del tutto pacifico, infatti, che la parte, che denunci con l'impugnazione per cassazione la mancata o inadeguata valutazione da parte del Giudice di merito di prove documentali, ha l'onere di riprodurre nel ricorso il tenore esatto del documento, il cui omesso o inadeguato esame è censurato; ciò al fine di rendere possibile al Giudice di legittimità (al quale è istituzionalmente vietato di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalla parte) di valutare, anzitutto, la pertinenza e la decisività dei fatti medesimi. L'interesse all'impugnazione per cassazione discende, infatti, dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole e, a tal fine, è necessario che sia indicata in maniera adeguata la situazione di fatto, della quale si chiede una determinata valutazione giuridica diversa da quella compiuta dal Giudice del merito, asseritamene erronea. La mancata autosufficienza del motivo esime, perciò, questa Corte dal considerare, sul punto, che -seppure il requisito della forma scritta ad substantiam del contratto può dirsi realizzato anche quando l'espressione della volontà delle parti emerge non con la sottoscrizione di un unico documento, ma da documenti separati- deve trattarsi, in questo secondo caso, di scritti separati inscindibilmente collegati, inequivocabilmente espressivi del consenso manifestato ed indirizzati alla controparte, con la conseguenza che la valutazione al riguardo espressa dal Giudice di merito involge un apprezzamento di fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità. Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha anche spiegato come la forma scritta obbligatoria per l'esistenza del contratto di locazione non poteva ritenersi sussistente nel collegamento tra la scrittura di comodato e le fatture, in tal modo negando che detti documenti, destinati all'uso contabile della società, potessero assumere rilevanza nei confronti del ricorrente con la valenza di inequivoca manifestazione di consenso del negozio dissimulato. Con il secondo mezzo di doglianza -deducendo la violazione e la falsa applicazione ella norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 in relazione all'art. 79 della L. 392 del 1978- il ricorrente lamenta che il Giudice del merito, avendo l'Im. Pa. S.r.l. simulato la stipulazione di un contratto di comodato per dissimulare un contratto di locazione, avrebbe dovuto in ciò ravvisare la violazione della norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 e, di conseguenza, di essa disporre l'applicazione con il rendere invalido il contratto di comodato ai sensi delle norme di cui agli art. 1 e 13 della predetta legge. Assume, in particolare, siccome più precisamente illustra in memoria, che dalla simulazione doveva discendere la richiesta applicazione della disciplina prevista dal citato art. 13, che, consentendo al conduttore di invocare l'esistenza di una locazione di fatto, avrebbe dovuto comportare l'accertamento dell'inefficacia dell'apparente contratto di comodato e la pronuncia costitutiva del giudice circa la riconduzione del rapporto allo schema della locazione abitativa. Con il terzo motivo d'impugnazione -deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 1417 c.c.- il ricorrente censura la decisione di secondo grado nella parte in cui il Giudice del merito ha negato l'ammissibilità della prova per testimoni diretta a dimostrare che la stipulazione in forma orale della locazione era avvenuta al fine di evadere la normativa fiscale e, perciò, al fine di far valere una pattuizione illegittima. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, perché la definizione della disciplina probatoria della dedotta simulazione è correlata alla soluzione della questione se, per effetto della norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998, possa o meno configurarsi l'ipotesi dell'illiceità del contratto ad uso abitativo, che il ricorrente assume avere stipulato.deduce:
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Svolgimento del processo. Con ricorso al sentenza non definitiva in data 03.11.2010, il Tribunale di Brescia ai sensi dell'artTreviso dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra R.G. e F.E. . 447 bis c.p.c., depositato il 29 agosto 2000, Wa. Gu. assumeva che aveva trattato con Ar. Fo. la locazione di una villa con parco, piscina e campo da tennis in Ma. sul Ga. e che, intendendo il Ar. Fo. evitare le conseguenze fiscali del contratto di locazione, egli era stato indotto a stipulare con scrittura privata Con sentenza definitiva in data 1° aprile 2000 con la società Im. Pa. S.r.l. un simulato contratto di comodato16.05.2012, avente ad oggetto su conclusioni comuni delle parti, il godimento di detto immobile sino alla scadenza del 30 settembre 2000. Chiedeva che Tribunale affidava il tribunale adito, accertata la simulazione relativa, dichiarasse che era stata posta in essere tra le parti l'esistenza del dissimulato contratto di locazione. Il ricorrente aggiungeva che aveva speso ingenti somme per opere di manutenzione straordinaria e chiedeva anche il risarcimento dei danni subiti per effetto della simulazione cui si era prestato. Nella contumacia di Ar. Fo., resisteva la società Im. Pa. S.r.l., la quale in riconvenzionale chiedeva che figlio minore Xx. Gu. fosse condannato a pagare ad entrambi i genitori, con collocazione presso la penalemadre, contrattualmente stabilita determinava il regime di visita del padre, disponeva che la casa coniugale venisse trasferita in ragione proprietà al figlio, con obbligo per il R. di L. 500.000 per ogni giorno procedere al trasferimento stesso, e di ritardo nella riconsegna dell'immobile, a decorrere dal 1° ottobre 2000. Il tribunale rigettava la domanda principale e, in accoglimento della riconvenzionale, condannava Wa. Gu. a pagare corrispondere alla società Im. Pa. S.r.l. moglie la somma di L. 208.000.000 Euro 2.500 mensili di cui Euro 700, quale assegno divorzile ed Euro 1800 per contributo al mantenimento del figlio. Con ricorso depositato in data 11.07.2012, il R. impugnava la sentenza definitiva, chiedendo, in parziale riforma, l’aumento delle possibilità di visita al minore, la riduzione del contributo per il mantenimento del figlio e le spese processualil’esclusione dell’assegno divorzile. Sulla impugnazione del soccombente decideva Costituitosi il contraddittorio, la F. eccepiva la inammissibilità dell’appello e ne chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado; in subordine, proponeva appello incidentale condizionato, chiedendo la riduzione delle visite paterne e l’aumento dell’assegno divorzile. La Corte d'Appello di Brescia Appello di Venezia, con sentenza pubblicata in data 23.01.2013, dichiarava inammissibile l’appello principale e quello incidentale. Ricorre per cassazione il 6 giugno 2002, la quale rigettava il gravame e compensava interamente tra le parti le spese del grado. I Giudici d'appello, ai fini che ancora interessano, consideravano che la norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 non era nella specie applicabile, poiché essa non disciplina tutte le ipotesi di nullità della locazione, ma solo la nullità di talune clausole inserite nel contratto, il quale nel resto rimane valido. Rilevavano che, poiché a norma dell'art. 1414 c.c. ha effetto tra le parti il contratto dissimulato, purché di esso sussistano i requisiti di forma e di sostanza, il difetto della forma scritta impediva di riconoscere gli effetti della eventuale locazione dissimulata. Ritenevano, inoltre, che, quando anche il requisito di forma della dissimulata locazione si fosse potuto ravvisare nella scrittura privata con la quale le parti dichiaravano la volontà di stipulare un comodato, della pretesa simulazione la parte non poteva dare la prova per testimoni per il divieto di cui all'art. 1417 stesso codice. Quanto alla domanda diretta ad ottenere la restituzione delle spese occorse per la manutenzione dell'immobile, la Corte territoriale osservava che di esse l' art. 1808 c.c. esclude il rimborso qualora si tratti di spese sostenute dal comodatario per servirsi della cosa; che non ricorreva l'ipotesi di cui al secondo comma della stessa norma, trattandosi di spese finalizzate alla conservazione del compendio immobiliare, di natura pressoché esclusivamente voluttuaria e, comunque, non necessarie né urgenti; che era inammissibile la pretesa restitutoria in virtù della norma di cui all'art. 2041 c.c., volta che era risultata infondata la domanda avente ad oggetto il medesimo petitum giustificato dal diversi titolo contrattuale. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Wa. Gu. in base a cinque mezzi di doglianzaR. , che pure deposita memoria difensiva. Resiste con controricorso la società Im. Pa. S.r.l. contrasta con controricorso. Non ha svolto difese l'intimato Ar. Fo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione -deducendo l'omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla insussistenza della simulazione nonché la violazione di legge con riferimento alla definizione del contratto concluso- il ricorrente critica la sentenza impugnata perché il Giudice di secondo grado aveva escluso che potessero essere riconosciuti gli effetti di un dissimulato contratto di locazione in difetto della necessaria forma scritta ad substantiam, senza, tuttavia, valutare che il riconoscimento da parte della società Im. Pa. S.r.l. dell'avvenuto incasso della somma di L. 36.000.000 a titolo di corrispettivo del concesso godimento del complesso immobiliare risultava da documenti scritti (fattura e registro incassi), sicché nella connessione tra detti documenti e la scrittura di apparente comodato avrebbe dovuto concludere per la sussistenza del prescritto requisito formale. La censura non può essere accolta per il rilievo assorbente che il motivo non realizza il requisito dell'autosufficienza del ricorso, dato che il ricorrente non riproduce il tenore letterale dei due documenti, che dovrebbero essere considerati integrativi della scrittura privata di apparente comodato e concretare, nel loro insieme, il requisito della forma scritta della locazione. E' del tutto pacifico, infatti, che la parte, che denunci con l'impugnazione per cassazione la mancata o inadeguata valutazione da parte del Giudice di merito di prove documentali, ha l'onere di riprodurre nel ricorso il tenore esatto del documento, il cui omesso o inadeguato esame è censurato; ciò al fine di rendere possibile al Giudice di legittimità (al quale è istituzionalmente vietato di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalla parte) di valutare, anzitutto, la pertinenza e la decisività dei fatti medesimi. L'interesse all'impugnazione per cassazione discende, infatti, dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole e, a tal fine, è necessario che sia indicata in maniera adeguata la situazione di fatto, della quale si chiede una determinata valutazione giuridica diversa da quella compiuta dal Giudice del merito, asseritamene erronea. La mancata autosufficienza del motivo esime, perciò, questa Corte dal considerare, sul punto, che -seppure il requisito della forma scritta ad substantiam del contratto può dirsi realizzato anche quando l'espressione della volontà delle parti emerge non con la sottoscrizione di un unico documento, ma da documenti separati- deve trattarsi, in questo secondo caso, di scritti separati inscindibilmente collegati, inequivocabilmente espressivi del consenso manifestato ed indirizzati alla controparte, con la conseguenza che la valutazione al riguardo espressa dal Giudice di merito involge un apprezzamento di fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità. Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha anche spiegato come la forma scritta obbligatoria per l'esistenza del contratto di locazione non poteva ritenersi sussistente nel collegamento tra la scrittura di comodato e le fatture, in tal modo negando che detti documenti, destinati all'uso contabile della società, potessero assumere rilevanza nei confronti del ricorrente con la valenza di inequivoca manifestazione di consenso del negozio dissimulato. Con il secondo mezzo di doglianza -deducendo la violazione e la falsa applicazione ella norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 in relazione all'art. 79 della L. 392 del 1978- il ricorrente lamenta che il Giudice del merito, avendo l'Im. Pa. S.r.l. simulato la stipulazione di un contratto di comodato per dissimulare un contratto di locazione, avrebbe dovuto in ciò ravvisare la violazione della norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 e, di conseguenza, di essa disporre l'applicazione con il rendere invalido il contratto di comodato ai sensi delle norme di cui agli art. 1 e 13 della predetta legge. Assume, in particolare, siccome più precisamente illustra in memoria, che dalla simulazione doveva discendere la richiesta applicazione della disciplina prevista dal citato art. 13, che, consentendo al conduttore di invocare l'esistenza di una locazione di fatto, avrebbe dovuto comportare l'accertamento dell'inefficacia dell'apparente contratto di comodato e la pronuncia costitutiva del giudice circa la riconduzione del rapporto allo schema della locazione abitativa. Con il terzo motivo d'impugnazione -deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 1417 c.c.- il ricorrente censura la decisione di secondo grado nella parte in cui il Giudice del merito ha negato l'ammissibilità della prova per testimoni diretta a dimostrare che la stipulazione in forma orale della locazione era avvenuta al fine di evadere la normativa fiscale e, perciò, al fine di far valere una pattuizione illegittima. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, perché la definizione della disciplina probatoria della dedotta simulazione è correlata alla soluzione della questione se, per effetto della norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998, possa o meno configurarsi l'ipotesi dell'illiceità del contratto ad uso abitativo, che il ricorrente assume avere stipulato.F.
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Svolgimento del processo. Con ricorso al depositato in data 26 marzo 2002 l’ATB Azienda Auto Trasporti Bergamo s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., depositato il 29 agosto 2000, Wa. Gu. assumeva che aveva trattato con Ar. Fo. la locazione di una villa con parco, piscina e campo da tennis in Ma. sul Ga. e che, intendendo il Ar. Fo. evitare le conseguenze fiscali del contratto di locazione, egli era stato indotto a stipulare con scrittura privata in data 1° aprile 2000 Bergamo con la società Im. Pa. S.r.l. un simulato contratto di comodato, avente ad oggetto il godimento di detto immobile sino alla scadenza del 30 settembre 2000. Chiedeva che il tribunale adito, accertata la simulazione relativa, dichiarasse che era stata posta in essere tra le parti l'esistenza del dissimulato contratto di locazione. Il ricorrente aggiungeva che aveva speso ingenti somme per opere di manutenzione straordinaria e chiedeva anche il risarcimento dei danni subiti per effetto della simulazione cui si era prestato. Nella contumacia di Ar. Fo., resisteva la società Im. Pa. S.r.l., la quale in riconvenzionale chiedeva che Xx. Gu. fosse condannato a pagare la penale, contrattualmente stabilita in ragione di L. 500.000 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile, a decorrere dal 1° ottobre 2000. Il tribunale rigettava la domanda principale equale, in accoglimento della riconvenzionaledomanda di Xxxxxx Xxxxxxx e degli altri litisconsorti in epigrafe, condannava Waera stata dichiarata l’ille- gittimità della disdetta inviata dalla società alle organizzazioni sindacali dell’accordo aziendale 15 marzo 1956, limitatamente al punto 13 lettere d) ed e) relativo agli abbonamenti gratuiti per gli agenti a riposo con una determinata anzianità di servizio, con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti al mantenimento delle condizioni agevolative. Gu. a pagare alla società Im. Pa. S.r.l. Dopo la somma di L. 208.000.000 e le spese processuali. Sulla impugnazione ricostituzione del soccombente decideva contraddittorio, la Corte d'Appello d’appello di Brescia con sentenza pubblicata il 6 giugno 2002, la quale del 1 apri- le 2003 rigettava il gravame e compensava interamente tra le parti le condannava la società al pagamento delle spese del grado. I Giudici d'appelloAvverso tale sentenza l’A.T.B. – Azienda Trasporti Bergamo s.p.a. e l’ATB Servizi s.r.l. pro- pongono ricorso per cassazione, ai fini affidato ad un unico articolato motivo. Resistono con controricorso S.G., B.V. e gli altri litisconsorti in epigrafe, che ancora interessanospiegano anche ricorso incidentale condizionato. Sia i ricorrenti ATB – Azienda Trasporti Bergamo – s.p.a., consideravano che la norma di cui all'arte ATB Servizi s.r.l. 13 della L. 431 del 1998 non era nella specie applicabilesia i controricorrenti S., poiché essa non disciplina tutte le ipotesi di nullità della locazione, ma solo la nullità di talune clausole inserite nel contratto, il quale nel resto rimane valido. Rilevavano che, poiché a norma dell'art. 1414 c.c. ha effetto tra le parti il contratto dissimulato, purché di esso sussistano i requisiti di forma B. e di sostanza, il difetto della forma scritta impediva di riconoscere gli effetti della eventuale locazione dissimulata. Ritenevano, inoltre, che, quando anche il requisito di forma della dissimulata locazione si fosse potuto ravvisare nella scrittura privata con la quale le parti dichiaravano la volontà di stipulare un comodato, della pretesa simulazione la parte non poteva dare la prova per testimoni per il divieto di cui all'art. 1417 stesso codice. Quanto alla domanda diretta ad ottenere la restituzione delle spese occorse per la manutenzione dell'immobile, la Corte territoriale osservava che di esse l' altri litisconsorti hanno depositato memoria di- fensiva ex art. 1808 c.c. esclude il rimborso qualora si tratti di spese sostenute dal comodatario per servirsi della cosa; che non ricorreva l'ipotesi di cui al secondo comma della stessa norma, trattandosi di spese finalizzate alla conservazione del compendio immobiliare, di natura pressoché esclusivamente voluttuaria e, comunque, non necessarie né urgenti; che era inammissibile la pretesa restitutoria in virtù della norma di cui all'art. 2041 c.c378 c.p.c., volta che era risultata infondata la domanda avente ad oggetto il medesimo petitum giustificato dal diversi titolo contrattuale. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Wa. Gu. in base a cinque mezzi di doglianza, che la società Im. Pa. S.r.l. contrasta con controricorso. Non ha svolto difese l'intimato Ar. Fo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione -deducendo l'omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla insussistenza della simulazione nonché la violazione di legge con riferimento alla definizione del contratto concluso- il ricorrente critica la sentenza impugnata perché il Giudice di secondo grado aveva escluso che potessero essere riconosciuti gli effetti di un dissimulato contratto di locazione in difetto della necessaria forma scritta ad substantiam, senza, tuttavia, valutare che il riconoscimento da parte della società Im. Pa. S.r.l. dell'avvenuto incasso della somma di L. 36.000.000 a titolo di corrispettivo del concesso godimento del complesso immobiliare risultava da documenti scritti (fattura e registro incassi), sicché nella connessione tra detti documenti e la scrittura di apparente comodato avrebbe dovuto concludere per la sussistenza del prescritto requisito formale. La censura non può essere accolta per il rilievo assorbente che il motivo non realizza il requisito dell'autosufficienza del ricorso, dato che il ricorrente non riproduce il tenore letterale dei due documenti, che dovrebbero essere considerati integrativi della scrittura privata di apparente comodato e concretare, nel loro insieme, il requisito della forma scritta della locazione. E' del tutto pacifico, infatti, che la parte, che denunci con l'impugnazione per cassazione la mancata o inadeguata valutazione da parte del Giudice di merito di prove documentali, ha l'onere di riprodurre nel ricorso il tenore esatto del documento, il cui omesso o inadeguato esame è censurato; ciò al fine di rendere possibile al Giudice di legittimità (al quale è istituzionalmente vietato di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalla parte) di valutare, anzitutto, la pertinenza e la decisività dei fatti medesimi. L'interesse all'impugnazione per cassazione discende, infatti, dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole e, a tal fine, è necessario che sia indicata in maniera adeguata la situazione di fatto, della quale si chiede una determinata valutazione giuridica diversa da quella compiuta dal Giudice del merito, asseritamene erronea. La mancata autosufficienza del motivo esime, perciò, questa Corte dal considerare, sul punto, che -seppure il requisito della forma scritta ad substantiam del contratto può dirsi realizzato anche quando l'espressione della volontà delle parti emerge non con la sottoscrizione di un unico documento, ma da documenti separati- deve trattarsi, in questo secondo caso, di scritti separati inscindibilmente collegati, inequivocabilmente espressivi del consenso manifestato ed indirizzati alla controparte, con la conseguenza che la valutazione al riguardo espressa dal Giudice di merito involge un apprezzamento di fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità. Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha anche spiegato come la forma scritta obbligatoria per l'esistenza del contratto di locazione non poteva ritenersi sussistente nel collegamento tra la scrittura di comodato e le fatture, in tal modo negando che detti documenti, destinati all'uso contabile della società, potessero assumere rilevanza nei confronti del ricorrente con la valenza di inequivoca manifestazione di consenso del negozio dissimulato. Con il secondo mezzo di doglianza -deducendo la violazione e la falsa applicazione ella norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 in relazione all'art. 79 della L. 392 del 1978- il ricorrente lamenta che il Giudice del merito, avendo l'Im. Pa. S.r.l. simulato la stipulazione di un contratto di comodato per dissimulare un contratto di locazione, avrebbe dovuto in ciò ravvisare la violazione della norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 e, di conseguenza, di essa disporre l'applicazione con il rendere invalido il contratto di comodato ai sensi delle norme di cui agli art. 1 e 13 della predetta legge. Assume, in particolare, siccome più precisamente illustra in memoria, che dalla simulazione doveva discendere la richiesta applicazione della disciplina prevista dal citato art. 13, che, consentendo al conduttore di invocare l'esistenza di una locazione di fatto, avrebbe dovuto comportare l'accertamento dell'inefficacia dell'apparente contratto di comodato e la pronuncia costitutiva del giudice circa la riconduzione del rapporto allo schema della locazione abitativa. Con il terzo motivo d'impugnazione -deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 1417 c.c.- il ricorrente censura la decisione di secondo grado nella parte in cui il Giudice del merito ha negato l'ammissibilità della prova per testimoni diretta a dimostrare che la stipulazione in forma orale della locazione era avvenuta al fine di evadere la normativa fiscale e, perciò, al fine di far valere una pattuizione illegittima. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, perché la definizione della disciplina probatoria della dedotta simulazione è correlata alla soluzione della questione se, per effetto della norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998, possa o meno configurarsi l'ipotesi dell'illiceità del contratto ad uso abitativo, che il ricorrente assume avere stipulato.
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Svolgimento del processo. Con ricorso al sentenza n. 545/2014 il Tribunale di Brescia ai sensi dell'artTempio Pausania condannava la convenuta Quassa s.r.l. 447 bis c.p.c.al pagamento in favore della attrice XX.XX.XX. s.a.s. della somma di Euro 21.300,00, depositato il 29 agosto 2000nonchè della somma di Euro 4.643,74 (entrambe con interessi), Wa. Gu. assumeva che aveva trattato con Ar. Fo. la locazione oltre spese di una villa con parco, piscina e campo da tennis in Ma. sul Ga. e che, intendendo il Ar. Fo. evitare le conseguenze fiscali del contratto di locazione, egli era stato indotto a stipulare con scrittura privata in data 1° aprile 2000 con la società Im. Pa. S.r.l. un simulato contratto di comodato, avente ad oggetto il godimento di detto immobile sino alla scadenza del 30 settembre 2000. Chiedeva che il tribunale adito, accertata la simulazione relativa, dichiarasse che era stata posta in essere tra le parti l'esistenza del dissimulato contratto di locazionelite. Il ricorrente aggiungeva che aveva speso ingenti somme Tribunale così disponeva accogliendo, per opere quanto di manutenzione straordinaria e chiedeva anche il risarcimento dei danni subiti per effetto della simulazione cui si era prestato. Nella contumacia ragione, la domanda risarcitoria proposta, nella misura di Ar. Fo.Euro 100 mila, resisteva la dalla succitata società Im. Pa. S.r.l.attrice, la quale lamentava inadempimenti vari della parte convenuta - costruttrice e venditrice - rispetto ai contratti, preliminare del 30.6.2006 e definitivo del 21.12.2006 (con atto per notaio M.), di vendita di unità immobiliare sita in riconvenzionale chiedeva (OMISSIS) ed in atti specifica mente individuata. La domanda era resistita dalla convenuta Quassa ed il Giudice di prime cure, all'esito della svolta istruttoria, accertava che Xx. Gu. fosse condannato a pagare "l'intero compendio immobiliare era stato consegnato contestualmente alla compravendita in data 21.12.2006" e non, come precedentemente pattuito col prelinare, entro il 31.7.2006 e, pertanto, andava applicata la penale, contrattualmente stabilita prevista penale da ritardo pattuita in ragione di L. 500.000 Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo ed assommante alla suddetta cifra totale di Euro 21.300,00; lo stesso Xxxxxxx determinava, quindi, nella riconsegna dell'immobilesomma di Euro 4.643,74 la somma dovuta a titolo di risarcimento per gli accertati vizi del massetto e del pavimento ed equivalente, secondo la valutazione del CTU, a decorrere dal 1° ottobre 2000quanto necessario per l'asportazione delle opere difettose e la realizzazione ex novo delle stesse. La Quassa s.r.l. interponeva appello, resistito dalla parte attrice-appellata, avverso la suddetta sentenza del Tribunale di prima istanza. L'adita Corte di Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari, con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., dichiarava inammissibile il gravame per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento. La Quassa s.r.l., a seguito della detta ordinanza, ricorre avverso la citata sentenza del Tribunale con atto affidato a quattro ordini di motivi. Il tribunale rigettava la domanda principale e, in accoglimento della riconvenzionale, condannava Wa. Gu. a pagare alla ricorso è resistito dalla società Im. Pa. S.r.l. la somma di L. 208.000.000 e le spese processuali. Sulla impugnazione del soccombente decideva la Corte d'Appello di Brescia con sentenza pubblicata il 6 giugno 2002, la quale rigettava il gravame e compensava interamente tra le parti le spese del grado. I Giudici d'appello, ai fini che ancora interessano, consideravano che la norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 non era nella specie applicabile, poiché essa non disciplina tutte le ipotesi di nullità della locazione, ma solo la nullità di talune clausole inserite nel contratto, il quale nel resto rimane valido. Rilevavano che, poiché a norma dell'art. 1414 c.c. ha effetto tra le parti il contratto dissimulato, purché di esso sussistano i requisiti di forma e di sostanza, il difetto della forma scritta impediva di riconoscere gli effetti della eventuale locazione dissimulata. Ritenevano, inoltre, che, quando anche il requisito di forma della dissimulata locazione si fosse potuto ravvisare nella scrittura privata con la quale le parti dichiaravano la volontà di stipulare un comodato, della pretesa simulazione la parte non poteva dare la prova per testimoni per il divieto di cui all'art. 1417 stesso codice. Quanto alla domanda diretta ad ottenere la restituzione delle spese occorse per la manutenzione dell'immobile, la Corte territoriale osservava che di esse l' art. 1808 c.c. esclude il rimborso qualora si tratti di spese sostenute dal comodatario per servirsi della cosa; che non ricorreva l'ipotesi di cui al secondo comma della stessa norma, trattandosi di spese finalizzate alla conservazione del compendio immobiliare, di natura pressoché esclusivamente voluttuaria e, comunque, non necessarie né urgenti; che era inammissibile la pretesa restitutoria in virtù della norma di cui all'art. 2041 c.c., volta che era risultata infondata la domanda avente ad oggetto il medesimo petitum giustificato dal diversi titolo contrattuale. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Wa. Gu. in base a cinque mezzi di doglianza, che la società Im. Pa. S.r.l. contrasta intimata con controricorso. Non ha svolto difese l'intimato ArIl ricorso veniva destinato alla trattazione in sede camerale ai sensi della art. Fo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione -deducendo l'omessa e contraddittoria motivazione 375 c.p.c.. Il P.G. rassegnava le proprie conclusioni per iscritto così come in ordine alla insussistenza della simulazione nonché la violazione di legge con riferimento alla definizione del contratto concluso- il ricorrente critica la sentenza impugnata perché il Giudice di secondo grado aveva escluso che potessero essere riconosciuti gli effetti di un dissimulato contratto di locazione in difetto della necessaria forma scritta ad substantiam, senza, tuttavia, valutare che il riconoscimento da parte della società Im. Pa. S.r.l. dell'avvenuto incasso della somma di L. 36.000.000 a titolo di corrispettivo del concesso godimento del complesso immobiliare risultava da documenti scritti (fattura e registro incassi), sicché nella connessione tra detti documenti e la scrittura di apparente comodato avrebbe dovuto concludere per la sussistenza del prescritto requisito formale. La censura non può essere accolta per il rilievo assorbente che il motivo non realizza il requisito dell'autosufficienza del ricorso, dato che il ricorrente non riproduce il tenore letterale dei due documenti, che dovrebbero essere considerati integrativi della scrittura privata di apparente comodato e concretare, nel loro insieme, il requisito della forma scritta della locazione. E' del tutto pacifico, infatti, che la parte, che denunci con l'impugnazione per cassazione la mancata o inadeguata valutazione da parte del Giudice di merito di prove documentali, ha l'onere di riprodurre nel ricorso il tenore esatto del documento, il cui omesso o inadeguato esame è censurato; ciò al fine di rendere possibile al Giudice di legittimità (al quale è istituzionalmente vietato di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalla parte) di valutare, anzitutto, la pertinenza e la decisività dei fatti medesimi. L'interesse all'impugnazione per cassazione discende, infatti, dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole e, a tal fine, è necessario che sia indicata in maniera adeguata la situazione di fatto, della quale si chiede una determinata valutazione giuridica diversa da quella compiuta dal Giudice del merito, asseritamene erronea. La mancata autosufficienza del motivo esime, perciò, questa Corte dal considerare, sul punto, che -seppure il requisito della forma scritta ad substantiam del contratto può dirsi realizzato anche quando l'espressione della volontà delle parti emerge non con la sottoscrizione di un unico documento, ma da documenti separati- deve trattarsi, in questo secondo caso, di scritti separati inscindibilmente collegati, inequivocabilmente espressivi del consenso manifestato ed indirizzati alla controparte, con la conseguenza che la valutazione al riguardo espressa dal Giudice di merito involge un apprezzamento di fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità. Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha anche spiegato come la forma scritta obbligatoria per l'esistenza del contratto di locazione non poteva ritenersi sussistente nel collegamento tra la scrittura di comodato e le fatture, in tal modo negando che detti documenti, destinati all'uso contabile della società, potessero assumere rilevanza nei confronti del ricorrente con la valenza di inequivoca manifestazione di consenso del negozio dissimulatoatti. Con il secondo mezzo di doglianza -deducendo ordinanza interlocutoria veniva, quindi, disposta la violazione e la falsa applicazione ella norma di cui all'arttrattazione del ricorso in pubblica udienza. 13 della L. 431 del 1998 in relazione all'art. 79 della L. 392 del 1978- il ricorrente lamenta che il Giudice del merito, avendo l'Im. Pa. S.r.l. simulato la stipulazione di un contratto di comodato per dissimulare un contratto di locazione, avrebbe dovuto in ciò ravvisare la violazione della norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 e, di conseguenza, di essa disporre l'applicazione con il rendere invalido il contratto di comodato ai sensi delle norme di cui agli art. 1 e 13 della predetta legge. Assume, in particolare, siccome più precisamente illustra in Parte controricorrente ha depositato memoria, che dalla simulazione doveva discendere la richiesta applicazione della disciplina prevista dal citato art. 13, che, consentendo al conduttore di invocare l'esistenza di una locazione di fatto, avrebbe dovuto comportare l'accertamento dell'inefficacia dell'apparente contratto di comodato e la pronuncia costitutiva del giudice circa la riconduzione del rapporto allo schema della locazione abitativa. Con il terzo motivo d'impugnazione -deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 1417 c.c.- il ricorrente censura la decisione di secondo grado nella parte in cui il Giudice del merito ha negato l'ammissibilità della prova per testimoni diretta a dimostrare che la stipulazione in forma orale della locazione era avvenuta al fine di evadere la normativa fiscale e, perciò, al fine di far valere una pattuizione illegittima. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, perché la definizione della disciplina probatoria della dedotta simulazione è correlata alla soluzione della questione se, per effetto della norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998, possa o meno configurarsi l'ipotesi dell'illiceità del contratto ad uso abitativo, che il ricorrente assume avere stipulato.
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Samples: Sentenza
Svolgimento del processo. Con ricorso on atto notificato il 16 novembre 1987 A. S., assumendo di essere comproprietario «pro - co- mune et indiviso» con il fratello M. di un fondo rustico in agro di Gravina, contrada «Grottemarello o Sotto Castello», acquistato con atto per notar Xxxxxxx del 18 novembre 1972, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brescia Bari, il predetto congiunto per sentir di- chiarare sciolta la comunione del fondo in discorso, or- dinare la divisione, attribuire a ciascun condividente la giusta metà, ordinare al convenuto, nel possesso del fondo medesimo, di presentare il conto a far tempo dal 1972. Costituitosi, M. S. si opponeva alle richieste attoree, di cui chiedeva il rigetto, deducendo che la proprietà im- mobiliare in oggetto non apparteneva soltanto ai sensi dell'artdue cointestatari, ma a tutti i germani S., in numero di nove. 447 bis c.p.c., depositato Infatti il 29 agosto 2000, Wa. Gu. assumeva che aveva trattato con Ar. Fo. la locazione di una villa con parco, piscina e campo da tennis in Ma. sul Ga. e che, intendendo il Ar. Fo. evitare le conseguenze fiscali del contratto di locazione, egli fondo de quo era stato indotto a stipulare acquistato con scrittura privata denaro della società di fatto «M. S. R. dei f.lli S.», cui partecipa- vano in data 1° aprile 2000 con parti eguali i nove fratelli, pur se intestatari ri- sultavano soltanto M. e A. Sempre la società Im. Pa. S.r.ldi fatto aveva edificato sul terreno due capannoni, adibiti a deposito di cereali, possedendoli e gestendoli in proprio, come rilevabile dalla documenta- zione fiscale relativa alla società ed ai singoli soci. un simulato contratto Intanto, con separato atto di comodatocitazione, avente ad oggetto notificato il godimento di detto immobile sino alla scadenza del 30 settembre 2000. Chiedeva 21 dicembre 1987, S. D., F., G., G., A., P., G. e G., conve- nivano in giudizio, dinanzi allo stesso Tribunale, i fratel- li M. e A. per sentir dichiarare che il tribunale aditoterreno in Gravina, accertata con i sovrastanti capannoni, era di proprietà comune ed indivisa di tutti e nove i germani S. Assumevano gli istanti di aver gestito in società di fatto, unitamente ai convenuti, un complesso molitorio in agro di Gravina, ereditato dal padre, e di aver acquistato nell’anno 1972, con danaro della società, un terreno in Gravina, che arbitrariamente i germani M. e A. si erano cointestato con l’intesa, però, che la simulazione relativaproprietà del mede- simo sarebbe rimasta a tutti i componenti della società di fatto. In tale secondo giudizio, dichiarasse nella contumacia di S. M., si costituiva S. A. che era stata posta contestava la narrativa attrice ed os- servava che a tutto concedere, vertendosi in essere tra tema di ne- gozio fiduciario, l’azione esperita doveva ritenersi pre- scritta ex art. 2946 Codice civile. Riuniti i procedimenti, rigettata dall’istruttore una ri- chiesta di sequestro giudiziario avanzata dall’attore, con riguardo sia ai capannoni concessi in locazione alla As- sociazione provinciale Cerealicola da M. S., qualificato- si rappresentante della società di fatto, sia dei canoni d’affitto, incassati solamente da quest’ultimo, con sen- tenza dell’1° luglio 1995 il Tribunale, previa separazione dei due giudizi, in riferimento a quello n. 10340/87 (re- vindica di comproprietà), accoglieva la domanda e di- chiarava che il fondo rustico de quo e i capannoni appar- tenevano in comune e pro indiviso a tutti i germani S. (7 attori e 2 convenuti), regolava le parti l'esistenza del dissimulato contratto di locazionespese e ordinava la tra- scrizione della sentenza. Il ricorrente aggiungeva che aveva speso ingenti somme primo giudice perveniva a tale decisione in considera- zione della condotta processuale di S. M., per opere la presa di manutenzione straordinaria e chiedeva anche il risarcimento dei danni subiti per effetto della simulazione cui posizione «contra se» (nel riunito giudizio di divisione promosso da A. egli si era prestatocostituito riconoscendo l’ap- partenenza del bene in capo a tutti i nove fratelli), della condotta processuale di A. in ordine alla gestione del be- ne da parte di M., del rigetto del sequestro giudiziario del bene medesimo, della locazione dello stesso ad opera di M. in qualità di legale rappresentante della s.d.f. Nella contumacia «M. S. R. dei F.lli S.», della documentazione fiscale, della prova documentale di Arcui alla scrittura del 16 ottobre 1983, ri- cognitiva del patrimonio sociale, e della effettiva titola- xxxx del bene, del negozio fiduciario con riferimento alla figura della «fiducia dinamica». Fo.Proposti gravami, resisteva la società Im. Pa. S.r.l.principale da M. S. e incidentale da A. S., la quale in riconvenzionale chiedeva che Xx. Gu. fosse condannato a pagare la penale, contrattualmente stabilita in ragione di L. 500.000 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile, a decorrere dal 1° ottobre 2000. Il tribunale rigettava la domanda principale e, in accoglimento della riconvenzionale, condannava Wa. Gu. a pagare alla società Im. Pa. S.r.l. la somma di L. 208.000.000 e le spese processuali. Sulla impugnazione con sentenza del soccombente decideva 28 gennaio 2000 la Corte d'Appello d’appello di Brescia Bari rigettava l’impugnazione principale conferman- do la gravata sentenza sia pur con sentenza pubblicata il 6 giugno 2002parziale diversa moti- vazione, la quale rigettava il gravame incidentale e compensava interamente tra le parti condannava A. e M. S. a rifondere in solido agli appellati S. D., G., G., P. e G. G. le spese processuali del gradogrado liquidate in complessive Lire 13.250.000 nonché, allo stato degli at- ti, le spese di lite in favore di S. F., liquidate in comples- sive Lire 12.600.000. I Giudici d'appello, ai fini che ancora interessano, consideravano che la norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 non era nella specie applicabile, poiché essa non disciplina tutte le ipotesi di nullità della locazione, ma solo la nullità di talune clausole inserite nel contratto, il quale nel resto rimane valido. Rilevavano che, poiché a norma dell'art. 1414 c.c. ha effetto tra le parti il contratto dissimulato, purché di esso sussistano i requisiti di forma e di sostanza, il difetto della forma scritta impediva di riconoscere gli effetti della eventuale locazione dissimulata. Ritenevano, inoltre, che, quando anche il requisito di forma della dissimulata locazione si fosse potuto ravvisare nella scrittura privata con la quale le parti dichiaravano la volontà di stipulare un comodato, della pretesa simulazione la parte non poteva dare la prova per testimoni per il divieto di cui all'art. 1417 stesso codice. Quanto alla domanda diretta ad ottenere la restituzione delle spese occorse per la manutenzione dell'immobile, la Corte territoriale osservava che di esse l' art. 1808 c.c. esclude il rimborso qualora si tratti di spese sostenute dal comodatario per servirsi della cosa; che non ricorreva l'ipotesi di cui al secondo comma della stessa norma, trattandosi di spese finalizzate alla conservazione del compendio immobiliare, di natura pressoché esclusivamente voluttuaria e, comunque, non necessarie né urgenti; che era inammissibile la pretesa restitutoria in virtù della norma di cui all'art. 2041 c.c., volta che era risultata infondata la domanda avente ad oggetto il medesimo petitum giustificato dal diversi titolo contrattuale. Per la cassazione della sentenza Avverso tale decisione ha proposto ricorso Wa. Gu. in per cassazio- ne M. S. sulla base a cinque mezzi di doglianza, che la società Im. Pa. S.r.l. contrasta con controricorso. Non ha svolto difese l'intimato Ar. Fo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione -deducendo l'omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla insussistenza della simulazione nonché la violazione di legge con riferimento alla definizione del contratto concluso- il ricorrente critica la sentenza impugnata perché il Giudice di secondo grado aveva escluso che potessero essere riconosciuti gli effetti di un dissimulato contratto di locazione in difetto della necessaria forma scritta ad substantiam, senza, tuttavia, valutare che il riconoscimento da parte della società Im. Pa. S.r.l. dell'avvenuto incasso della somma di L. 36.000.000 a titolo di corrispettivo del concesso godimento del complesso immobiliare risultava da documenti scritti (fattura e registro incassi), sicché nella connessione tra detti documenti e la scrittura di apparente comodato avrebbe dovuto concludere per la sussistenza del prescritto requisito formale. La censura non può essere accolta per il rilievo assorbente che il motivo non realizza il requisito dell'autosufficienza del ricorso, dato che il ricorrente non riproduce il tenore letterale dei due documenti, che dovrebbero essere considerati integrativi della scrittura privata di apparente comodato e concretare, nel loro insieme, il requisito della forma scritta della locazione. E' del tutto pacifico, infatti, che la parte, che denunci con l'impugnazione per cassazione la mancata o inadeguata valutazione da parte del Giudice di merito di prove documentali, ha l'onere di riprodurre nel ricorso il tenore esatto del documento, il cui omesso o inadeguato esame è censurato; ciò al fine di rendere possibile al Giudice di legittimità (al quale è istituzionalmente vietato di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalla parte) di valutare, anzitutto, la pertinenza e la decisività dei fatti medesimi. L'interesse all'impugnazione per cassazione discende, infatti, dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole e, a tal fine, è necessario che sia indicata in maniera adeguata la situazione di fatto, della quale si chiede una determinata valutazione giuridica diversa da quella compiuta dal Giudice del merito, asseritamene erronea. La mancata autosufficienza del motivo esime, perciò, questa Corte dal considerare, sul punto, che -seppure il requisito della forma scritta ad substantiam del contratto può dirsi realizzato anche quando l'espressione della volontà delle parti emerge non con la sottoscrizione di un unico documentoarticolato motivo, ma illu- strato da documenti separati- deve trattarsimemoria. Resistono con controricorso D., G. G. e G. S.. Non hanno spiegato attività difensiva in questo secondo caso, di scritti separati inscindibilmente collegati, inequivocabilmente espressivi del consenso manifestato ed indirizzati alla controparte, con la conseguenza che la valutazione al riguardo espressa dal Giudice di merito involge un apprezzamento di fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità. Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha anche spiegato come la forma scritta obbligatoria per l'esistenza del contratto di locazione non poteva ritenersi sussistente nel collegamento tra la scrittura di comodato e le fatture, in tal modo negando che detti documenti, destinati all'uso contabile della società, potessero assumere rilevanza nei confronti del ricorrente con la valenza di inequivoca manifestazione di consenso del negozio dissimulato. Con il secondo mezzo di doglianza -deducendo la violazione e la falsa applicazione ella norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 in relazione all'art. 79 della L. 392 del 1978- il ricorrente lamenta che il Giudice del merito, avendo l'Im. Pa. S.r.l. simulato la stipulazione di un contratto di comodato per dissimulare un contratto di locazione, avrebbe dovuto in ciò ravvisare la violazione della norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 e, di conseguenza, di essa disporre l'applicazione con il rendere invalido il contratto di comodato ai sensi delle norme di cui agli art. 1 e 13 della predetta legge. Assume, in particolare, siccome più precisamente illustra in memoria, che dalla simulazione doveva discendere la richiesta applicazione della disciplina prevista dal citato art. 13, che, consentendo al conduttore di invocare l'esistenza di una locazione di fatto, avrebbe dovuto comportare l'accertamento dell'inefficacia dell'apparente contratto di comodato e la pronuncia costitutiva del giudice circa la riconduzione del rapporto allo schema della locazione abitativa. Con il terzo motivo d'impugnazione -deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 1417 c.c.- il ricorrente censura la decisione di secondo grado nella parte in cui il Giudice del merito ha negato l'ammissibilità della prova per testimoni diretta a dimostrare che la stipulazione in forma orale della locazione era avvenuta al fine di evadere la normativa fiscale e, perciò, al fine di far valere una pattuizione illegittima. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, perché la definizione della disciplina probatoria della dedotta simulazione è correlata alla soluzione della questione se, per effetto della norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998, possa o meno configurarsi l'ipotesi dell'illiceità del contratto ad uso abitativo, che il ricorrente assume avere stipulatoquesta sede gli altri intimati.
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Samples: Diritti Reali
Svolgimento del processo. Con ricorso Il Fallimento della s.p.a. (omissis) conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Brescia Napoli il Monte dei Paschi di Siena s.p.a. proponendo azione revocatoria delle rimesse di conto corrente effettuate dalla società fallita sul conto corrente intrattenuto presso la banca convenuta nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per il complessivo importo di lire 1.704.575.482. Radicatosi il contraddittorio il Tribunale di Napoli con sentenza 3.3.2000 accoglieva la domanda, condannando la banca convenuta al pagamento della somma predetta a favore della curatela, oltre interessi e spese. Su appello del Monte dei Paschi di Siena la Corte d'appello di Napoli con sentenza 8.3.2002 confermava la sentenza di primo grado. Osservava la Corte che la banca appellata non aveva provato che il conto corrente fosse affidato e che pertanto le rimesse effettuate non fossero revocabili perchè effettuate nei limiti dell'affidamento. Ciò perchè la scheda degli affidamenti e l'estratto notarile dei libri contabili, prodotti dalla banca, non sostituivano la forma scritta richiesta ad substantiam per il contratto di apertura di credito nè il contratto poteva ritenersi provato per facta concludentia. Le scritture contabili prodotte dalla banca, inoltre, non avevano efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c.2710 c.c. essendo il curatore terzo rispetto al contratto stipulato dalla società fallita. Le rimesse effettuate da terzi sul conto, depositato nella specie dalle U.S.L., non potevano essere considerate pagamenti del terzo, perchè si trattava di terzi debitori della fallita, che avevano provveduto al pagamento di un loro debito nei confronti di quest'ultima e non della banca. Sussisteva infine la prova della scientia decoctionis del Monte dei Paschi di Siena, perchè la banca, quale operatore qualificato, non poteva non essere consapevole dello stato d'insolvenza in presenza di elementi sintomatici quali l'iscrizione d'ipoteca sui beni della società fallita da parte di un creditore in forza di decreto ingiuntivo, l'iscrizione sui beni stessi di sequestro conservativo, la presenza di perdite superiori al terzo del capitale sociale, il 29 agosto 2000notevole sbilancio tra crediti e debiti, Wa. Gu. assumeva che aveva trattato con Ar. Fo. la locazione di una villa con parco, piscina e campo da tennis relazione ad uso interno della banca in Ma. sul Ga. e che, intendendo il Ar. Fo. evitare le conseguenze fiscali del contratto di locazione, egli era stato indotto a stipulare con scrittura privata in data 1° aprile 2000 con la società Im. Pa. S.r.l. un simulato contratto di comodato, avente ad oggetto il godimento di detto immobile sino alla scadenza del 30 settembre 2000. Chiedeva che il tribunale adito, accertata la simulazione relativa, dichiarasse che era stata posta in essere tra le parti l'esistenza del dissimulato contratto di locazione. Il ricorrente aggiungeva che aveva speso ingenti somme per opere di manutenzione straordinaria e chiedeva anche il risarcimento dei danni subiti per effetto della simulazione cui si era prestatodava atto della crisi di liquidità della società a fronte della mera "speranza" di ottenere un'inversione di tendenza in futuro, lo stesso irregolare andamento del conto corrente, sintomatico della carenza di liquidità. Nella contumacia Ha proposto ricorso per cassazione il Monte dei Paschi di ArSiena che ha formulato sei motivi di ricorso. Fo., resisteva Resiste con controricorso la società Im. Pa. S.r.l., la quale in riconvenzionale chiedeva curatela del Fallimento che Xx. Gu. fosse condannato a pagare la penale, contrattualmente stabilita in ragione di L. 500.000 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile, a decorrere dal 1° ottobre 2000. Il tribunale rigettava la domanda principale e, in accoglimento della riconvenzionale, condannava Wa. Gu. a pagare alla società Im. Pa. S.r.l. la somma di L. 208.000.000 e le spese processuali. Sulla impugnazione del soccombente decideva la Corte d'Appello di Brescia con sentenza pubblicata il 6 giugno 2002, la quale rigettava il gravame e compensava interamente tra le parti le spese del grado. I Giudici d'appello, ai fini che ancora interessano, consideravano che la norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 non era nella specie applicabile, poiché essa non disciplina tutte le ipotesi di nullità della locazione, ma solo la nullità di talune clausole inserite nel contratto, il quale nel resto rimane valido. Rilevavano che, poiché a norma dell'art. 1414 c.c. ha effetto tra le parti il contratto dissimulato, purché di esso sussistano i requisiti di forma e di sostanza, il difetto della forma scritta impediva di riconoscere gli effetti della eventuale locazione dissimulata. Ritenevano, inoltre, che, quando anche il requisito di forma della dissimulata locazione si fosse potuto ravvisare nella scrittura privata con la quale le parti dichiaravano la volontà di stipulare un comodato, della pretesa simulazione la parte non poteva dare la prova per testimoni per il divieto di cui all'art. 1417 stesso codice. Quanto alla domanda diretta ad ottenere la restituzione delle spese occorse per la manutenzione dell'immobile, la Corte territoriale osservava che di esse l' art. 1808 c.c. esclude il rimborso qualora si tratti di spese sostenute dal comodatario per servirsi della cosa; che non ricorreva l'ipotesi di cui al secondo comma della stessa norma, trattandosi di spese finalizzate alla conservazione del compendio immobiliare, di natura pressoché esclusivamente voluttuaria e, comunque, non necessarie né urgenti; che era inammissibile la pretesa restitutoria in virtù della norma di cui all'art. 2041 c.c., volta che era risultata infondata la domanda avente ad oggetto il medesimo petitum giustificato dal diversi titolo contrattuale. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Wa. Gu. in base a cinque mezzi di doglianzaincidentale con unico motivo, che la società Im. Pa. S.r.l. contrasta con controricorso. Non ha svolto difese l'intimato Ar. Fo. MOTIVI DELLA DECISIONE illustrato da memoria, Motivi della decisione Con il primo motivo d'impugnazione -deducendo l'omessa di ricorso (motivo 1.1.) la ricorrente lamenta violazione dell'art. 11 disp. prel. c.c. Ritenendo che il contratto di apertura di credito in virtù del quale era stato concesso affidamento a favore della società fallita fosse regolato dagli artt. 3 legge 154/92 e contraddittoria 117 t.u.b., la Corte d'appello non avrebbe considerato che i rapporti tra banca e cliente risalivano almeno al 1990 e quindi a data anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni citate, che non potevano avere efficacia retroattiva in ragione del generale principio d'irretroattività della legge sancito dall'art. 11 disp. prel. c.c.. Con il secondo motivo (motivo 1.2) la banca ricorrente lamenta violazione degli artt. 3, comma 3, legge 154/92 e 117 t.u.b. nonchè difetto di motivazione in ordine alla insussistenza ed omessa e falsa interpretazione delle prove acquisite su punti decisivi della simulazione nonché la violazione di legge con riferimento alla definizione del contratto concluso- il ricorrente critica controversia, perchè la sentenza impugnata perché il Giudice di secondo grado aveva escluso che potessero essere riconosciuti gli effetti di un dissimulato contratto di locazione in difetto della necessaria forma scritta ad substantiam, senza, tuttavia, valutare che il riconoscimento da parte della società Im. Pa. S.r.l. dell'avvenuto incasso della somma di L. 36.000.000 a titolo di corrispettivo del concesso godimento del complesso immobiliare risultava da documenti scritti (fattura e registro incassi), sicché nella connessione tra detti documenti e la scrittura di apparente comodato avrebbe dovuto concludere per la sussistenza del prescritto requisito formale. La censura non può essere accolta per il rilievo assorbente che il motivo non realizza il requisito dell'autosufficienza del ricorso, dato che il ricorrente non riproduce il tenore letterale dei due documenti, che dovrebbero essere considerati integrativi della scrittura privata di apparente comodato e concretare, nel loro insieme, il requisito della forma scritta della locazione. E' del tutto pacifico, infatti, che la parte, che denunci con l'impugnazione per cassazione la mancata o inadeguata valutazione da parte del Giudice di merito di prove documentali, ha l'onere di riprodurre nel ricorso il tenore esatto del documento, il cui omesso o inadeguato esame è censurato; ciò al fine di rendere possibile al Giudice di legittimità (al quale è istituzionalmente vietato di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalla parte) di valutare, anzitutto, la pertinenza e la decisività dei fatti medesimi. L'interesse all'impugnazione per cassazione discende, infatti, dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole e, a tal fine, è necessario che sia indicata in maniera adeguata la situazione di fatto, della quale si chiede una determinata valutazione giuridica diversa da quella compiuta dal Giudice del merito, asseritamene erronea. La mancata autosufficienza del motivo esime, perciò, questa Corte dal considerare, sul punto, che -seppure il requisito della forma scritta ad substantiam del contratto può dirsi realizzato anche quando l'espressione della volontà delle parti emerge non con la sottoscrizione di un unico documento, ma da documenti separati- deve trattarsitrascurato che, in questo secondo casoforza del terzo comma dell'art. 3 legge 154/92 e del decreto 24.4, di scritti separati inscindibilmente collegati1992 del Ministro del Tesoro, inequivocabilmente espressivi oltre che della circolare del consenso manifestato ed indirizzati alla contropartemaggio 1992 della Banca d'Italia, con la conseguenza che la valutazione al riguardo espressa dal Giudice di merito involge un apprezzamento di fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità. Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha anche spiegato come la forma scritta non era obbligatoria per l'esistenza del contratto di locazione non poteva ritenersi sussistente nel collegamento tra la scrittura di comodato le operazioni e le fatture, servizi giàprevisti in tal modo negando che detti documenti, destinati all'uso contabile della società, potessero assumere rilevanza nei confronti del ricorrente con la valenza di inequivoca manifestazione di consenso del negozio dissimulatocontratti redatti per iscritto. Con il secondo mezzo di doglianza -deducendo la violazione e la falsa applicazione ella norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 in relazione all'art. 79 della L. 392 del 1978- il ricorrente lamenta che il Giudice del merito, avendo l'Im. Pa. S.r.l. simulato la stipulazione di un contratto di comodato per dissimulare un contratto di locazione, avrebbe dovuto in ciò ravvisare la violazione della norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 e, di conseguenza, di essa disporre l'applicazione con il rendere invalido Nella specie il contratto di comodato ai sensi delle norme apertura di cui agli art. 1 e 13 della predetta legge. Assume, in particolare, siccome più precisamente illustra in memoria, che dalla simulazione doveva discendere la richiesta applicazione della disciplina prevista credito era previsto dal citato art. 13, che, consentendo al conduttore di invocare l'esistenza di una locazione di fatto, avrebbe dovuto comportare l'accertamento dell'inefficacia dell'apparente contratto di comodato e conto corrente stipulato tra le parti in forma scritta, sì che il contratto di apertura di credito non richiedeva la pronuncia costitutiva del giudice circa la riconduzione del rapporto allo schema della locazione abitativaforma scritta. Con il terzo motivo d'impugnazione -deducendo di ricorso (motivo 2.1) la banca ricorrente deduce violazione degli artt. 2698 e la falsa applicazione 2710 c.c. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello il libro fidi, da cui risultava un affidamento sino a concorrenza di 400 milioni a favore della norma società fallita, avrebbe efficacia probatoria privilegiata. Inoltre ai sensi dell'art. 8 delle n.b.u. che regolano il contratto di cui all'art. 1417 c.c.- il ricorrente censura la decisione di secondo grado nella parte in cui il Giudice conto corrente, i libri e le scritture contabili della banca fanno piena prova nei confronti del merito ha negato l'ammissibilità della prova per testimoni diretta a dimostrare che la stipulazione in forma orale della locazione era avvenuta al fine di evadere la normativa fiscale e, perciò, al fine di far valere una pattuizione illegittima. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, perché la definizione della disciplina probatoria della dedotta simulazione è correlata alla soluzione della questione se, per effetto della norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998, possa o meno configurarsi l'ipotesi dell'illiceità del contratto ad uso abitativo, che il ricorrente assume avere stipulatocorrentista.
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Samples: Dispensa Di Diritto Civile Parte I
Svolgimento del processo. Con ricorso al Tribunale di Brescia La srl Pro Genia intimò sfratto per morosità, ai sensi dell'art. 447 bis 658 c.p.c, alla srl G. and G. Service, al fine di ottenere il rilascio dell'immobile da quest'ultima condotto in locazione, con contestuale citazione per la convalida. Evidenziò di avere acquistato, con contratto di cessione del 19.7.2005, i diritti derivanti dal contratto di locazione dell'immobile sito in (omissis) , dato in conduzione dalla srl Xxx.Xxx.Xx. all'intimata srl G. and G. Service che si era resa morosa, depositato nel pagamento dei canoni, per il 29 agosto 2000, Wacomplessivo importo di Euro 46.110,50. Gu. assumeva che aveva trattato con Ar. Fo. L'intimata si oppose alla convalida eccependo la locazione carenza di una villa con parco, piscina legittimazione attiva dell'intimante e campo da tennis in Ma. sul Ga. e che, intendendo il Ar. Fo. evitare le conseguenze fiscali l'inesistenza del contratto diritto della stessa a percepire i canoni di locazione, egli era stato indotto a stipulare per essere stati gli stessi pignorati con scrittura privata in data 1° aprile 2000 con la società Im. Pa. S.r.l. un simulato atto antecedente al contratto di comodato, avente ad oggetto il godimento di detto immobile sino alla scadenza del 30 settembre 2000. Chiedeva che il tribunale adito, accertata la simulazione relativa, dichiarasse che era stata posta in essere tra le parti l'esistenza del dissimulato contratto di locazione. Il ricorrente aggiungeva che aveva speso ingenti somme per opere di manutenzione straordinaria e chiedeva anche il risarcimento dei danni subiti per effetto della simulazione cui si era prestato. Nella contumacia di Ar. Fo., resisteva la società Im. Pa. S.r.l., la quale in riconvenzionale chiedeva che Xx. Gu. fosse condannato a pagare la penale, contrattualmente stabilita in ragione di L. 500.000 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile, a decorrere dal 1° ottobre 2000cessione. Il tribunale rigettava la domanda principale edi Latina, in accoglimento della riconvenzionaledomanda, condannava Wa. Gu. a pagare alla società Im. Pa. S.r.l. dichiarò la somma di L. 208.000.000 e le spese processuali. Sulla impugnazione del soccombente decideva la Corte d'Appello di Brescia con sentenza pubblicata il 6 giugno 2002, la quale rigettava il gravame e compensava interamente tra le parti le spese del grado. I Giudici d'appello, ai fini che ancora interessano, consideravano che la norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 non era nella specie applicabile, poiché essa non disciplina tutte le ipotesi di nullità della locazione, ma solo la nullità di talune clausole inserite nel contratto, il quale nel resto rimane valido. Rilevavano che, poiché a norma dell'art. 1414 c.c. ha effetto tra le parti il contratto dissimulato, purché di esso sussistano i requisiti di forma e di sostanza, il difetto della forma scritta impediva di riconoscere gli effetti della eventuale locazione dissimulata. Ritenevano, inoltre, che, quando anche il requisito di forma della dissimulata locazione si fosse potuto ravvisare nella scrittura privata con la quale le parti dichiaravano la volontà di stipulare un comodato, della pretesa simulazione la parte non poteva dare la prova per testimoni per il divieto di cui all'art. 1417 stesso codice. Quanto alla domanda diretta ad ottenere la restituzione delle spese occorse per la manutenzione dell'immobile, la Corte territoriale osservava che di esse l' art. 1808 c.c. esclude il rimborso qualora si tratti di spese sostenute dal comodatario per servirsi della cosa; che non ricorreva l'ipotesi di cui al secondo comma della stessa norma, trattandosi di spese finalizzate alla conservazione del compendio immobiliare, di natura pressoché esclusivamente voluttuaria e, comunque, non necessarie né urgenti; che era inammissibile la pretesa restitutoria in virtù della norma di cui all'art. 2041 c.c., volta che era risultata infondata la domanda avente ad oggetto il medesimo petitum giustificato dal diversi titolo contrattuale. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Wa. Gu. in base a cinque mezzi di doglianza, che la società Im. Pa. S.r.l. contrasta con controricorso. Non ha svolto difese l'intimato Ar. Fo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione -deducendo l'omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla insussistenza della simulazione nonché la violazione di legge con riferimento alla definizione del contratto concluso- il ricorrente critica la sentenza impugnata perché il Giudice di secondo grado aveva escluso che potessero essere riconosciuti gli effetti di un dissimulato contratto di locazione in difetto della necessaria forma scritta ad substantiam, senza, tuttavia, valutare che il riconoscimento da parte della società Im. Pa. S.r.l. dell'avvenuto incasso della somma di L. 36.000.000 a titolo di corrispettivo del concesso godimento del complesso immobiliare risultava da documenti scritti (fattura e registro incassi), sicché nella connessione tra detti documenti e la scrittura di apparente comodato avrebbe dovuto concludere per la sussistenza del prescritto requisito formale. La censura non può essere accolta per il rilievo assorbente che il motivo non realizza il requisito dell'autosufficienza del ricorso, dato che il ricorrente non riproduce il tenore letterale dei due documenti, che dovrebbero essere considerati integrativi della scrittura privata di apparente comodato e concretare, nel loro insieme, il requisito della forma scritta della locazione. E' del tutto pacifico, infatti, che la parte, che denunci con l'impugnazione per cassazione la mancata o inadeguata valutazione da parte del Giudice di merito di prove documentali, ha l'onere di riprodurre nel ricorso il tenore esatto del documento, il cui omesso o inadeguato esame è censurato; ciò al fine di rendere possibile al Giudice di legittimità (al quale è istituzionalmente vietato di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalla parte) di valutare, anzitutto, la pertinenza e la decisività dei fatti medesimi. L'interesse all'impugnazione per cassazione discende, infatti, dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole e, a tal fine, è necessario che sia indicata in maniera adeguata la situazione di fatto, della quale si chiede una determinata valutazione giuridica diversa da quella compiuta dal Giudice del merito, asseritamene erronea. La mancata autosufficienza del motivo esime, perciò, questa Corte dal considerare, sul punto, che -seppure il requisito della forma scritta ad substantiam del contratto può dirsi realizzato anche quando l'espressione della volontà delle parti emerge non con la sottoscrizione di un unico documento, ma da documenti separati- deve trattarsi, in questo secondo caso, di scritti separati inscindibilmente collegati, inequivocabilmente espressivi del consenso manifestato ed indirizzati alla controparte, con la conseguenza che la valutazione al riguardo espressa dal Giudice di merito involge un apprezzamento di fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità. Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha anche spiegato come la forma scritta obbligatoria per l'esistenza risoluzione del contratto di locazione non poteva ritenersi sussistente nel collegamento tra per inadempimento della conduttrice srl G. and G. Service. A diversa conclusione pervenne la scrittura di comodato e le fattureCorte d'Appello che, con sentenza del 24.3.2010, in tal modo negando che detti documentiriforma della sentenza di primo grado, destinati all'uso contabile della società, potessero assumere rilevanza rigettò la " domanda di sfratto per morosità proposta dalla S.r.L. Pro Genia nei confronti del ricorrente con la valenza di inequivoca manifestazione di consenso del negozio dissimulato. Con il secondo mezzo di doglianza -deducendo la violazione della S.r.L. G. and G. Service, e la falsa applicazione ella norma domanda di cui all'artpagamento dei canoni insoluti". 13 della L. 431 del 1998 in relazione all'artHa proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi la srl Pro Genia. 79 della L. 392 del 1978- il ricorrente lamenta che il Giudice del merito, avendo l'Im. Pa. S.r.l. simulato la stipulazione di un contratto di comodato per dissimulare un contratto di locazione, avrebbe dovuto in ciò ravvisare la violazione della norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998 e, di conseguenza, di essa disporre l'applicazione con il rendere invalido il contratto di comodato ai sensi delle norme di cui agli art. 1 e 13 della predetta legge. Assume, in particolare, siccome più precisamente illustra in memoria, che dalla simulazione doveva discendere la richiesta applicazione della disciplina prevista dal citato art. 13, che, consentendo al conduttore di invocare l'esistenza di una locazione di fatto, avrebbe dovuto comportare l'accertamento dell'inefficacia dell'apparente contratto di comodato e la pronuncia costitutiva del giudice circa la riconduzione del rapporto allo schema della locazione abitativa. Con il terzo motivo d'impugnazione -deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 1417 c.c.- il ricorrente censura la decisione di secondo grado nella parte in cui il Giudice del merito L'intimata non ha negato l'ammissibilità della prova per testimoni diretta a dimostrare che la stipulazione in forma orale della locazione era avvenuta al fine di evadere la normativa fiscale e, perciò, al fine di far valere una pattuizione illegittima. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, perché la definizione della disciplina probatoria della dedotta simulazione è correlata alla soluzione della questione se, per effetto della norma di cui all'art. 13 della L. 431 del 1998, possa o meno configurarsi l'ipotesi dell'illiceità del contratto ad uso abitativo, che il ricorrente assume avere stipulatosvolto attività difensiva.
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Samples: Contract and Default