Common use of Tariffe Clause in Contracts

Tariffe. 1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le modalità previste dal Decreto Commissariale n.12/2013 del 20/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. D.M. 18/10/2012”, così come modificato ed integrato dal decreto commissariale n.45/2013 del 12/06/2013, avente ad oggetto: “Modifiche e integrazioni ai decreti del Commissario ad acta n.12/2013 del 20/02/2013 «Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazioni 2. Le parti concordano che, in caso di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.. 3. Le parti convengono che gli importi della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti e della quota fissa per ricetta, (ed eventuali maggiorazioni di dette quote), sono incassati dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione e la A.S.L. ne tiene conto all’atto del pagamento degli acconti mensili, corrispondendo solo la differenza tra quanto già riscosso dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione e l’ 85% del fatturato (come previsto dall’art. 13 del contratto). 4. Le parti stabiliscono che l’eventuale aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno appresi dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva.

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Samples: Contract for the Provision of Outpatient Specialist Services, Contract for the Provision of Outpatient Specialist Services, Contratto Per l'Erogazione Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale

Tariffe. 1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le modalità previste dal Decreto Commissariale n.12/2013 del 20/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. D.M. 18/10/2012”, così come modificato ed integrato dal decreto commissariale n.45/2013 del 12/06/2013, avente ad oggetto: “Modifiche e integrazioni ai decreti del Commissario ad acta n.12/2013 del 20/02/2013 «Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazioniprestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. D.M. 18/10/2012»”; 2. Le parti concordano che, in caso di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.. 3. Le parti convengono che gli importi della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti e della quota fissa per ricetta, (ed eventuali maggiorazioni di dette quote), sono incassati dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione e la A.S.L. ne tiene conto all’atto del pagamento degli acconti mensili, corrispondendo solo la differenza tra quanto già riscosso dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione e l’ 85% del fatturato (come previsto dall’art. 13 del contratto). 4. Le parti stabiliscono che l’eventuale aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno appresi dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva.

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Samples: Contract for the Provision of Outpatient Specialist Services, Contract for the Provision of Outpatient Specialist Services, Contract for the Provision of Outpatient Specialist Services

Tariffe. 1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le modalità previste dal Decreto Commissariale n.12/2013 del 20/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. D.M. 18/10/2012”, così come modificato ed integrato dal decreto commissariale n.45/2013 del 12/06/2013, avente ad oggetto: “Modifiche e integrazioni ai decreti del Commissario ad acta n.12/2013 del 20/02/2013 «Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazioniprestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. D.M. 18/10/2012»”. 2. I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore dalla Asl, in forza del presente accordo contrattuale, sono quelli stabiliti dalle disposizioni in materia di tariffe vigenti per le strutture della tipologia di prestazioni cui il presente contratto si riferisce. 3. Le parti convengono che per produzione accertata e validata si intende il totale delle prestazioni fatturate poste a carico del SSR, che hanno positivamente superato i controlli di cui agli artt. 11 e 13 del presente accordo, e debitamente certificate dalla ASL, non costituendo il solo fatturato, ex se, pretesa di corrispettivo. 4. Le parti concordano che, che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato potrà essere rideterminato, in ogni caso compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, del D. LgsD.Lgs. 502/92 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.. 3. Le parti convengono che gli importi della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti e della quota fissa per ricetta, (ed eventuali maggiorazioni di dette quote), sono incassati dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione e la A.S.L. ne tiene conto all’atto del pagamento degli acconti mensili, corrispondendo solo la differenza tra quanto già riscosso dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione e l’ 85% del fatturato (come previsto dall’art. 13 del contratto). 45. Le parti stabiliscono che l’eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, assistiti comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno appresi apprese dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva. La ASL territorialmente competente terrà conto di tali importi incassati a titolo di anticipazione all’atto dell’erogazione degli acconti mensili.

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Samples: Contract for the Provision of Outpatient Specialist Services, Contract for the Provision of Outpatient Specialist Services

Tariffe. (clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione) 1. Le prestazioni di cui al presente contratto accordo contrattuale sono remunerate secondo il setting assistenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rilasciate dalle UVM competenti per territorio, avendo a parametro le modalità previste dal Decreto Commissariale n.12/2013 tariffe di cui alla De- liberazione di Giunta Regionale n. 671 del 20/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale 01/08/2002 e alla deliberazione del Consiglio 2. Per i casi in cui l’UVM considerasse appropriati i nuovi setting assistenziali a fronte dei quali non fossero state ancora determinate le relative tariffe, le prestazioni interessate sa- ranno riconosciute sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriato. 3. I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore dalla Asl, in forza del presente accordo con- trattuale, sono quelli stabiliti dalle disposizioni in materia di tariffe di cui ai citati provve- dimenti vigenti per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. D.M. 18/10/2012”le strutture riabilitative, così come modificato ed integrato dal decreto commissariale n.45/2013 del 12/06/2013modificate dai Decreti commissariali nn. 92/2014 - 103/2014, avente ad oggetto: “Modifiche integrati e integrazioni ai decreti del Commissario ad acta n.12/2013 del 20/02/2013 «Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazionirettificati con D.C.A. n. 19/2015; 24. Le parti concordano che, che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatorialeriabilitativa, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato potrà essere rideterminato, in ogni caso compa- tibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-e- bis, del D. LgsD.Lgs. 502/92 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.. 35. Le parti convengono si danno reciprocamente atto che gli importi le disposizioni di cui al comma precedente tro- vano applicazione per quanto concerne la liquidazione della c.d. quota di compartecipazione alla spesa sanitaria della tariffa a carico degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, mentre per quanto attiene alla quota c.d. sociale posta per le prestazioni di lungo- assistenza/ mantenimento a carico dell’utente / Comune, si fa rife- rimento oltre che ai provvedimenti giuntali sopra richiamati, alle più recenti fonti regola- mentari di carattere regionale in materia di compartecipazione. A tal fine, il competente Servizio Programmazione Sanitaria trasmette con cadenza periodica almeno semestrale apposito elenco aggiornato delle strutture provvisoriamente ovvero definitivamente accre- ditate per l’area residenziale al Servizio “Contratti con gli erogatori privati e della quota fissa per ricetta, (ed eventuali maggiorazioni sistema di dette quote), sono incassati dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione re- munerazione delle prestazioni dell’area ospedaliera e la A.S.L. ne tiene conto all’atto del pagamento degli acconti mensili, corrispondendo solo la differenza tra quanto già riscosso dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione territoriale” e l’ 85% del fatturato (come previsto dall’art. 13 del contratto)ai Comuni. 46. Le parti stabiliscono che l’eventuale aumento In nessun caso, nella fatturazione di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiticui all’articolo 12 del presente accordo contrattuale, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno appresi dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva.la

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Samples: Accordo Contrattuale Per l'Erogazione Di Prestazioni Sanitarie a Carattere Riabilitativo

Tariffe. 1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le modalità previste dal Decreto Commissariale n.12/2013 del 20/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, le prestazioni di assistenza specialistica ambulatorialecui al presente accordo contrattuale sono remunerate secondo il setting assistenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rilasciate dalle UVM competenti per territorio, avendo a parametro le tariffe di cui alla De-liberazione di Giunta Regionale n. 671 del 01/08/2002 e alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 157 del 21/12/2004, ferme restando le disposizioni vigenti, nelle more della determinazione delle nuove tariffe, con la precisazione che per le prestazioni per le quali le UVM prevedono un setting assistenziale diverso, fino al trasferimento del paziente presso la struttura pertinente, le prestazioni erogate saranno remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale. 2. D.M. 18/10/2012”Per i casi in cui l’UVM considerasse appropriati i nuovi setting assistenziali a fronte dei quali non fossero state ancora determinate le relative tariffe, le prestazioni interessate sa-ranno riconosciute sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriato. 3. I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore dalla Asl, in forza del presente accordo contrattuale, sono quelli stabiliti dalle disposizioni in materia di tariffe di cui alle D.G.R. n. 492/2001, X.X.X. x. 000/0000, X.X.X. n. 157/2004 (strutture riabilitative) così come modificato ed integrato dal decreto commissariale n.45/2013 del 12/06/2013modificate dai Decreti commissariali nn. 92/2014 – 103/2014, avente ad oggetto: “Modifiche a loro volta integrati e integrazioni ai decreti del Commissario ad acta n.12/2013 del 20/02/2013 «Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazionirettificati con D.C.A. n. 19/2015; 24. Le parti concordano che, che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatorialeriabilitativa, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato potrà essere rideterminato, in ogni caso compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, del D. LgsD.Lgs. 502/92 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.. 3. Le parti convengono che gli importi della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti e della quota fissa per ricetta, (ed eventuali maggiorazioni di dette quote), sono incassati dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione e la A.S.L. ne tiene conto all’atto del pagamento degli acconti mensili, corrispondendo solo la differenza tra quanto già riscosso dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione e l’ 85% del fatturato (come previsto dall’art. 13 del contratto). 45. Le parti stabiliscono che l’eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, assistiti comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno appresi dall’Erogatore privato apprese dall’ Erogatore a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva. La ASL territorialmente competente terrà conto di tali importi incassati a titolo di anticipazione all’atto dell’erogazione degli acconti mensili. In nessun caso, nella fatturazione di cui all’articolo 12 del presente accordo contrattuale, la c.d. quota sociale può essere considerata sovrapponibile alla quota alberghiera. La “quota alberghiera” si intende dovuta direttamente dall’assistito solo a fronte di effettivi servizi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dalla diaria giornaliera, dall’Erogatore.

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Samples: Contract for the Provision of Territorial Services

Tariffe. CAPO IV TARIFFE 1. Le prestazioni di cui al presente contratto tariffe sono remunerate secondo le modalità previste dal Decreto Commissariale n.12/2013 del 20/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. D.M. 18/10/2012”, così come modificato ed integrato dal decreto commissariale n.45/2013 del 12/06/2013, avente ad oggetto: “Modifiche e integrazioni ai decreti del Commissario ad acta n.12/2013 del 20/02/2013 «Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazionideterminate dalla Giunta Comunale. 2. Le parti concordano chePer ogni provvedimento relativo alla determinazione delle tariffe, in caso loro modifica ed aggiornamento, devono essere sentite le Associazioni rappresentative di modificazioni categoria, le Organizzazioni sindacali e le Associazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii..consumatori. 3. Le parti convengono che gli importi della quota La tariffa è a base multipla per il servizio urbano, rapportata al tempo di compartecipazione permanenza in autovettura ed alla spesa sanitaria percorrenza, e a carico degli assistiti e della quota fissa base chilometrica per ricetta, (ed eventuali maggiorazioni di dette quote), sono incassati dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione e la A.S.L. ne tiene conto all’atto del pagamento degli acconti mensili, corrispondendo solo la differenza tra quanto già riscosso dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione e l’ 85% del fatturato (come previsto dall’art. 13 del contratto)il servizio extra urbano. 4. Le parti stabiliscono Nell’ambito del territorio comunale, la Giunta Comunale individua le zone urbane nelle quali si applica la tariffa a base multipla, nonché le zone extraurbane nelle quali si applica la tariffa a base chilometrica. 5. La Giunta Comunale determina il supplemento tariffario per il servizio notturno – che l’eventuale aumento va dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del mattino successivo – ed ha facoltà di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno appresi dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione determinare un supplemento tariffario anche per i servizi festivi. Detti supplementi non costituendo in sono cumulabili tra loro. 6. In nessun caso fonte la determinazione del corrispettivo del servizio è concordato tra l’utente e il vettore, il quale nemmeno può esigere il pagamento della corsa di remunerazione aggiuntivaritorno senza passeggero a bordo. 7. Il tariffario deve essere esposto all’interno della vettura, in modo ben visibile e leggibile nei modi e nelle forme descritte al 2 COMMA DELL’ART. 7 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

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Samples: Regolamento Comunale Per Il Servizio Di Taxi

Tariffe. 1Terapia intensiva La tariffa prevista per ogni posto letto riferito alle degenze in terapia intensiva è stata congiuntamente stabilita in Euro 1.700,00 giornaliere a posto letto (occupato) ed omnicomprensiva di tutte le prestazioni mediche e assistenziali. La tariffa giornaliera applicata per la messa in disponibilità del posto letto in terapia intensiva (stand-by) è di Euro 1.100,00 Ricovero Ordinario Il pagamento per le prestazioni di ricovero ordinario è a DRG. La tariffa giornaliera applicata per la messa in disponibilità del posto letto di ricovero ordinario (stand- by) è di Euro 119,00 Trattandosi di prestazioni di ricovero e cura le stesse ricadono nel regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633 del 26.10.1972 e s.m.i. Il volume riconosciuto massimo per il periodo 09/03/2020 – 30/04/2020 è di Euro complessive 679.980,00.di cui: - EURO 360.400,00 per posti letto in Terapia intensiva - EURO 319.580,00 per posti letto in ricovero ordinario Le prestazioni di cui ed i volumi riferiti al presente contratto sono remunerate secondo le modalità previste dal Decreto Commissariale n.12/2013 da intendersi in aggiunta ai volumi già contrattualizzati. I posti letto non dovranno essere ricompresi in quelli utilizzati all’interno del 20/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazioni tetto già contrattualizzato ed assegnato alla Struttura di assistenza specialistica ambulatorialecui alla Deliberazione n.541/2015, repertorio 15894/2015. D.M. 18/10/2012”, così come modificato ed integrato dal decreto commissariale n.45/2013 del 12/06/2013, avente ad oggetto: “Modifiche L’attivazione degli inserimenti e integrazioni ai decreti del Commissario ad acta n.12/2013 del 20/02/2013 «Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazioni 2. Le parti concordano che, in caso di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni è pertinenza dell’Azienda che valuterà la sussistenza delle condizioni per disporre l’utilizzo dei posti letto anche gradualmente. L’attività è pianificata e svolta in stretta collaborazione tra la Struttura, la Direzione Sanitaria Aziendale , i Direttori SOC Medicina d’Urgenza dei Presidi Ospedalieri dell’Azienda e i Direttori SOC di assistenza specialistica ambulatoriale, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, del D. Lgs. 502/92 Terapia Intensiva e ss.mm.ii.. 3. Le parti convengono che gli importi della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti e della quota fissa per ricetta, (ed eventuali maggiorazioni di dette quote), sono incassati dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione e la A.S.L. ne tiene conto all’atto del pagamento degli acconti mensili, corrispondendo solo la differenza tra quanto già riscosso dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione e l’ 85% del fatturato (come previsto dall’art. 13 del contratto)Rianimazione dell’Azienda. 4. Le parti stabiliscono che l’eventuale aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno appresi dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva.

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Samples: Contract Agreement

Tariffe. 1. Le prestazioni La Società accetta il sistema di cui al presente contratto sono remunerate secondo le modalità previste dal Decreto Commissariale n.12/2013 del 20/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. D.M. 18/10/2012”remunerazione a prestazione, così come modificato ed integrato dal decreto commissariale n.45/2013 del 12/06/2013, avente ad oggetto: “Modifiche e integrazioni ai decreti del Commissario ad acta n.12/2013 del 20/02/2013 «Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazioniin base a tariffe predeterminate a livello regionale. 2. Le parti concordano chetariffe per le attività ospedaliere di riabilitazione (cod. 75 e cod. 56), in caso di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatorialesono contenute nella citata Deliberazione Giunta regionale 24 gennaio 2005, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii..n. 86. 3. Le parti convengono che gli importi della quota tariffe per le attività di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti riabilitazione extra ospedaliera, in regime residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e della quota fissa per ricetta, (ed eventuali maggiorazioni di dette quote)domiciliare, sono incassati dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione contenute nelle citate Deliberazioni Giunta regionale 6 ottobre 2008, n. 776 e la A.S.L. ne tiene conto all’atto del pagamento degli acconti mensili21 dicembre 2018, corrispondendo solo la differenza tra quanto già riscosso dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione e l’ 85% del fatturato (come previsto dall’art. 13 del contratto)n. 1476. 4. Le parti stabiliscono che l’eventuale aumento tariffe per le prestazioni di quote medicina fisica e riabilitazione sono contenute nella citata Deliberazione Giunta regionale 30 maggio 2005, n. 595. 5. Le tariffe per le prestazioni richieste alla Società dalle strutture ospedaliere del Presidio Santa Xxxxx alla Gruccia sono pari a € 18,60 per singola consulenza medico-specialistica (visita fisiatrica) e pari a € 54,25 per singola prestazione di compartecipazione riabilitazione (trattamenti fisioterapici, logopedici e neuropsicologici). 6. La tariffa per le prestazioni dedicate all’accoglienza di persone in stato vegetativo è contenuta nella citata Deliberazione Giunta regionale 10 dicembre 2018, n. 1374, pari a 170,00/die, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, comprensiva delle prestazioni, dei farmaci, dei device e dei dispositivi medici necessari all'assistenza. 20 7. Qualora i riferimenti normativi sopra indicati siano superati dal legislatore, si procede ad una revisione delle tariffe di cui al presente articolo, in conformità alle nuove disposizioni. 8. Alle prestazioni ambulatoriali di riabilitazione extra-ospedaliera e alle prestazioni di medicina fisica e riabilitazione si applica la normativa vigente in materia di partecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistitida parte dell’utente, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato attuazione della Deliberazione Giunta regionale 24 maggio 2004, n. 493, recante “Livelli essenziali di assistenza - Indirizzi alle Aziende Sanitarie sulla modalità di partecipazione alla spesa” e verranno appresi dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntivasuccessive modifiche ed integrazioni.

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Samples: Contratto Di Acquisto Prestazioni Di Riabilitazione

Tariffe. (Clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione) 1. Le prestazioni di cui al presente contratto accordo contrattuale sono remunerate secondo il setting assi- stenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rila- sciate dalle U.V.M. competenti per territorio, avendo a parametro le modalità previste dal Decreto Commissariale n.12/2013 del 20/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione Nomenclatore Tariffario tariffe di cui alla Delibera- zione di Giunta Regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. D.M. 18/10/2012”n. 661/2002, così come modificato ed integrato dal decreto commissariale n.45/2013 del 12/06/2013, avente ad oggetto: “Modifiche e integrazioni ai decreti modificate dai Decreti del Commissario ad acta n.12/2013 del 20/02/2013 «Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazionin. 105/2014, 13/2015 e 93/2016, e ferme restando le previsioni contenute nel Patto della Salute 2014/2016. 2. Le parti concordano che, che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatorialein residenza sanitaria assistenziale, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato potrà essere rideterminato, in ogni caso compati- bilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, del D. LgsD.Lgs. 502/92 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.. 3. Le parti convengono si danno reciprocamente atto che gli importi le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione per quanto concerne la liquidazione della c.d. quota di compartecipazione alla spesa sanitaria della tariffa a carico degli assistiti del Ser- vizio Sanitario Nazionale, mentre per quanto attiene alla quota c.d. sociale posta per le presta- zioni di lungo- assistenza/ mantenimento a carico dell’utente/Comune, si fa riferimento oltre che ai provvedimenti giuntali sopra richiamati, alle più recenti fonti regolamentari di carattere regionale in materia di compartecipazione. A tal fine, il competente “Servizio Programmazione Socio-Sanitaria” del Dipartimento per la Salute e il Welfare della quota fissa Regione Abruzzo trasmette, con cadenza periodica almeno semestrale, un apposito elenco aggiornato delle strutture provvi- soriamente ovvero definitivamente accreditate per ricetta, (ed eventuali maggiorazioni l’area residenziale al Servizio “Contratti con gli erogatori privati e sistema di dette quote), sono incassati dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione remunerazione delle prestazioni dell’area ospedaliera e terri- toriale” del Dipartimento per la A.S.L. ne tiene conto all’atto del pagamento degli acconti mensili, corrispondendo solo la differenza tra quanto già riscosso dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione Salute e l’ 85% del fatturato (come previsto dall’art. 13 del contratto)il Welfare della Regione Abruzzo e ai Comuni. 4. Le parti stabiliscono che l’eventuale aumento I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore dalla Azienda USL, in forza del presente accor- do contrattuale, sono quelli stabiliti dalle tariffe di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria cui alle X.X.X. x. 000/0000 (XXX), così come modificate con D.C.A. n. 105/2014, a loro volta integrati e rettificati con D.C.A. n. 13/2015, D.C.A. n. 93/2016. 5. La quota a carico degli assistitidel Servizio Sanitario Regionale stabilita a termini dei provvedimenti richia- mati nel precedente comma 4 è così quantificata: RSA standard I fascia € 77,30 di cui € 38,65 a carico della Aziende USL; RSA standard II fascia € 87,86 di cui € 62,03 a carico delle Aziende Usl). 6. In nessun caso, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno appresi dall’Erogatore privato a titolo nella fatturazione di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntivacui all’articolo 12 del presente accordo contrattuale, la c.d. quota sociale può essere considerata sovrapponibile alla quota alberghiera.

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Samples: Contratto Di Accordo Per Prestazioni Sanitarie

Tariffe. (Clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione) 1. Le prestazioni di cui al presente contratto accordo contrattuale sono remunerate secondo il setting assi- stenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rila- sciate dalle U.V.M. competenti per territorio, avendo a parametro le modalità previste dal Decreto Commissariale n.12/2013 del 20/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione Nomenclatore Tariffario tariffe di cui alla Delibera- zione di Giunta Regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. D.M. 18/10/2012”n.662/2002, così come modificato ed integrato dal decreto commissariale n.45/2013 del 12/06/2013, avente ad oggetto: “Modifiche e integrazioni ai decreti modificate dai Decreti del Commissario ad acta n.12/2013 del 20/02/2013 «Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazionin. 91/2014 – n.104/2014 – n.19/2015 – n.93/2016 e ferme restando le previsioni contenute nel Patto della Salute 2014/2016. 2. Le parti concordano che, che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatorialein residenze protette, il volume massimo mas- simo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato potrà essere rideterminato, in ogni caso compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, del D. LgsD.Lgs. 502/92 30 di- cembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.. 3. Le parti convengono si danno reciprocamente atto che gli importi le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione per quanto concerne la liquidazione della c.d. quota di compartecipazione alla spesa sanitaria della tariffa a carico degli assistiti del Ser- vizio Sanitario Nazionale, mentre per quanto attiene alla quota c.d. sociale posta per le presta- zioni di lungo- assistenza/ mantenimento a carico dell’utente/Comune, si fa riferimento oltre che ai provvedimenti giuntali sopra richiamati, alle più recenti fonti regolamentari di carattere regionale in materia di compartecipazione. A tal fine, il competente “Servizio Programmazione Socio-Sanitaria” del Dipartimento per la Salute e il Welfare della quota fissa Regione Abruzzo trasmette, con cadenza periodica almeno semestrale, un apposito elenco aggiornato delle strutture provvi- soriamente ovvero definitivamente accreditate per ricetta, (ed eventuali maggiorazioni l’area residenziale al Servizio “Contratti con gli erogatori privati e sistema di dette quote), sono incassati dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione remunerazione delle prestazioni dell’area ospedaliera e terri- toriale” del Dipartimento per la A.S.L. ne tiene conto all’atto del pagamento degli acconti mensili, corrispondendo solo la differenza tra quanto già riscosso dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione Salute e l’ 85% del fatturato (come previsto dall’art. 13 del contratto)il Welfare della Regione Abruzzo e ai Comuni. 4. Le parti stabiliscono che l’eventuale aumento I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore dalla Azienda USL, in forza del presente accor- do contrattuale, sono quelli stabiliti dalle tariffe di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria cui alle D.G.R.. 662/2002 così come modifi- cate con D.C.A. n. 91/2014, D.C.A. n. 104/2014, a loro volta integrati e rettificati con D.C.A. n. 19/2015 e D.C.A. n. 93/2016. 5. La quota a carico degli assistitidel Servizio Sanitario Regionale stabilita a termini dei provvedimenti richia- mati nel precedente comma 4 è così quantificata: € 70,75 di cui € 35,375 a carico della Azien- de USL). 6. In nessun caso, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno appresi dall’Erogatore privato a titolo nella fatturazione di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntivacui all’articolo 12 del presente accordo contrattuale, la c.d. quota sociale può essere considerata sovrapponibile alla quota alberghiera.

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Tariffe. (Clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione) 1. Le prestazioni di cui al presente contratto accordo contrattuale sono remunerate secondo il setting assi- stenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rila- sciate dalle U.V.M. competenti per territorio, avendo a parametro le modalità previste dal Decreto Commissariale n.12/2013 del 20/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione Nomenclatore Tariffario tariffe di cui alla Delibera- zione di Giunta Regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. D.M. 18/10/2012”n.662/2002, così come modificato ed integrato dal decreto commissariale n.45/2013 del 12/06/2013, avente ad oggetto: “Modifiche e integrazioni ai decreti modificate dai Decreti del Commissario ad acta n.12/2013 del 20/02/2013 «Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazionin. 91/2014 – n.104/2014 – n.19/2015 – n.93/2016 e ferme restando le previsioni contenute nel Patto della Salute 2014/2016. 2. Le parti concordano che, che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatorialein residenze protette, il volume massimo mas- simo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato potrà essere rideterminato, in ogni caso compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, del D. LgsD.Lgs. 502/92 30 di- cembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.. 3. Le parti convengono si danno reciprocamente atto che gli importi le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione per quanto concerne la liquidazione della c.d. quota di compartecipazione alla spesa sanitaria della tariffa a carico degli assistiti del Ser- vizio Sanitario Nazionale, mentre per quanto attiene alla quota c.d. sociale posta per le presta- zioni di lungo- assistenza/ mantenimento a carico dell’utente/Comune, si fa riferimento oltre che ai provvedimenti giuntali sopra richiamati, alle più recenti fonti regolamentari di carattere regionale in materia di compartecipazione. A tal fine, il competente “Servizio Programmazione Socio-Sanitaria” del Dipartimento per la Salute e il Welfare della quota fissa Regione Abruzzo trasmette, con cadenza periodica almeno semestrale, un apposito elenco aggiornato delle strutture provvi- soriamente ovvero definitivamente accreditate per ricetta, (ed eventuali maggiorazioni l’area residenziale al Servizio “Contratti con gli erogatori privati e sistema di dette quote), sono incassati dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione remunerazione delle prestazioni dell’area ospedaliera e terri- toriale” del Dipartimento per la A.S.L. ne tiene conto all’atto del pagamento degli acconti mensili, corrispondendo solo la differenza tra quanto già riscosso dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione Salute e l’ 85% del fatturato (come previsto dall’art. 13 del contratto)il Welfare della Regione Abruzzo e ai Comuni. 4. Le parti stabiliscono che l’eventuale aumento I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore dalla Azienda USL, in forza del presente accor- do contrattuale, sono quelli stabiliti dalle tariffe di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria cui alle D.G.R. n. 662/2002 così come modi- ficate con D.C.A. n. 91/2014, D.C.A. n. 104/2014, a loro volta integrati e rettificati con D.C.A. n. 19/2015 e D.C.A. n. 93/2016. 5. La quota a carico degli assistitidel Servizio Sanitario Regionale stabilita a termini dei provvedimenti richia- mati nel precedente comma 4 è così quantificata: € 70,75 di cui € 35,375 a carico della Aziende USL). 6. In nessun caso, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno appresi dall’Erogatore privato a titolo nella fatturazione di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntivacui all’articolo 12 del presente accordo contrattuale, la c.d. quota sociale può essere considerata sovrapponibile alla quota alberghiera.

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Tariffe. (Clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione) 1. Le prestazioni di cui al presente contratto accordo contrattuale sono remunerate secondo il setting assi- stenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rila- sciate dalle U.V.M. competenti per territorio, avendo a parametro le modalità previste dal Decreto Commissariale n.12/2013 del 20/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione Nomenclatore Tariffario tariffe di cui alla Delibera- zione di Giunta Regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. D.M. 18/10/2012”n.877/2001, così come modificato ed integrato modificate dal decreto commissariale n.45/2013 del 12/06/2013, avente ad oggetto: “Modifiche e integrazioni ai decreti Decreto del Commissario ad acta n.12/2013 del 20/02/2013 «Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazionin.91/2014, e ferme restando le previsioni contenute nel Patto della Salute 2014/2016. 2. Le parti concordano che, che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatorialepsicoriabilitative, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato potrà essere rideterminato, in ogni caso compatibilmente con i vinco- li di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, del D. LgsD.Lgs. 502/92 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.. 3. Le parti convengono si danno reciprocamente atto che gli importi le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione per quanto concerne la liquidazione della c.d. quota di compartecipazione alla spesa sanitaria della tariffa a carico degli assistiti del Ser- vizio Sanitario Nazionale, mentre per quanto attiene alla quota c.d. sociale posta per le presta- zioni di lungo- assistenza/ mantenimento a carico dell’utente/Comune, si fa riferimento oltre che ai provvedimenti giuntali sopra richiamati, alle più recenti fonti regolamentari di carattere regionale in materia di compartecipazione. A tal fine, il competente “Servizio Programmazione Socio-Sanitaria” del Dipartimento per la Salute e il Welfare della quota fissa Regione Abruzzo trasmette, con cadenza periodica almeno semestrale, un apposito elenco aggiornato delle strutture provvi- soriamente ovvero definitivamente accreditate per ricetta, (ed eventuali maggiorazioni l’area residenziale al Servizio “Contratti con gli erogatori privati e sistema di dette quote), sono incassati dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione remunerazione delle prestazioni dell’area ospedaliera e terri- toriale” del Dipartimento per la A.S.L. ne tiene conto all’atto del pagamento degli acconti mensili, corrispondendo solo la differenza tra quanto già riscosso dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione Salute e l’ 85% del fatturato (come previsto dall’art. 13 del contratto)il Welfare della Regione Abruzzo e ai Comuni. 4. Le parti stabiliscono che l’eventuale aumento I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore dalla Azienda USL, in forza del presente accor- do contrattuale, sono quelli stabiliti dalle tariffe di quote di compartecipazione cui alla spesa sanitaria D.G.R. n. 877/2001 (Psicoriabilitati- ve), così come modificata con D.C.A. n. 91/2014. 5. La quota a carico degli assistitidel Servizio Sanitario Regionale è stabilita a termini dei provvedimenti ri- chiamati nel precedente comma 4. 6. In nessun caso, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno appresi dall’Erogatore privato a titolo nella fatturazione di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntivacui all’articolo 12 del presente accordo contrattuale, può essere inclusa la c.d. quota alberghiera.

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Tariffe. (Clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione) 1. Le prestazioni di cui al presente contratto accordo contrattuale sono remunerate secondo il setting assi- stenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rila- sciate dalle U.V.M. competenti per territorio, avendo a parametro le modalità previste dal Decreto Commissariale n.12/2013 del 20/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione Nomenclatore Tariffario tariffe di cui alla Delibera- zione di Giunta Regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. D.M. 18/10/2012”n.877/2001, così come modificato ed integrato modificate dal decreto commissariale n.45/2013 del 12/06/2013, avente ad oggetto: “Modifiche e integrazioni ai decreti Decreto del Commissario ad acta n.12/2013 del 20/02/2013 «Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazionin.91/2014, e ferme restando le previsioni contenute nel Patto della Salute 2014/2016. 2. Le parti concordano che, che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatorialepsicoriabilitative, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato potrà essere rideterminato, in ogni caso compatibilmente con i vinco- li di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, del D. LgsD.Lgs. 502/92 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.. 3. Le parti convengono si danno reciprocamente atto che gli importi le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione per quanto concerne la liquidazione della c.d. quota di compartecipazione alla spesa sanitaria della tariffa a carico degli assistiti del Ser- vizio Sanitario Nazionale, mentre per quanto attiene alla quota c.d. sociale posta per le presta- zioni di lungo- assistenza/ mantenimento a carico dell’utente/Comune, si fa riferimento oltre che ai provvedimenti giuntali sopra richiamati, alle più recenti fonti regolamentari di carattere regionale in materia di compartecipazione. A tal fine, il competente “Servizio Programmazione Socio-Sanitaria” del Dipartimento per la Salute e il Welfare della quota fissa Regione Abruzzo trasmette, con cadenza periodica almeno semestrale, un apposito elenco aggiornato delle strutture provvi- soriamente ovvero definitivamente accreditate per ricetta, (ed eventuali maggiorazioni l’area residenziale al Servizio “Contratti con gli erogatori privati e sistema di dette quote), sono incassati dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione remunerazione delle prestazioni dell’area ospedaliera e terri- toriale” del Dipartimento per la A.S.L. ne tiene conto all’atto del pagamento degli acconti mensili, corrispondendo solo la differenza tra quanto già riscosso dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione Salute e l’ 85% del fatturato (come previsto dall’art. 13 del contratto)il Welfare della Regione Abruzzo e ai Comuni. 4. Le parti stabiliscono che l’eventuale aumento I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore dalla Azienda USL, in forza del presente accor- do contrattuale, sono quelli stabiliti dalle tariffe di quote di compartecipazione cui alla spesa sanitaria D.G.R. n. 877/2001 (Psicoriabilitati- ve), così come modificate con D.C.A. n. 91/2014. 5. La quota a carico degli assistitidel Servizio Sanitario Regionale é stabilita a termini dei provvedimenti ri- chiamati nel precedente comma 4 6. In nessun caso, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno appresi dall’Erogatore privato a titolo nella fatturazione di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntivacui all’articolo 12 del presente accordo contrattuale, può essere inclusa la quota alberghiera.

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Tariffe. (Clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione) 1. Le prestazioni di cui al presente contratto accordo contrattuale sono remunerate secondo il setting assi- stenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rila- sciate dalle U.V.M. competenti per territorio, avendo a parametro le modalità previste dal Decreto Commissariale n.12/2013 del 20/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione Nomenclatore Tariffario tariffe di cui alla Delibera- zione di Giunta Regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. D.M. 18/10/2012”n.662/2002, così come modificato ed integrato dal decreto commissariale n.45/2013 del 12/06/2013, avente ad oggetto: “Modifiche e integrazioni ai decreti modificate dai Decreti del Commissario ad acta n.12/2013 del 20/02/2013 «Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazionin. 91/2014 – n.104/2014 – n.19/2015 – n.93/2016 e ferme restando le previsioni contenute nel Patto della Salute 2014/2016. 2. Le parti concordano che, che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatorialein residenze protette, il volume massimo mas- simo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato potrà essere rideterminato, in ogni caso compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, del D. LgsD.Lgs. 502/92 30 di- cembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.. 3. Le parti convengono si danno reciprocamente atto che gli importi le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione per quanto concerne la liquidazione della c.d. quota di compartecipazione alla spesa sanitaria della tariffa a carico degli assistiti del Ser- vizio Sanitario Nazionale, mentre per quanto attiene alla quota c.d. sociale posta per le presta- zioni di lungo- assistenza/ mantenimento a carico dell’utente/Comune, si fa riferimento oltre che ai provvedimenti giuntali sopra richiamati, alle più recenti fonti regolamentari di carattere regionale in materia di compartecipazione. A tal fine, il competente “Servizio Programmazione Socio-Sanitaria” del Dipartimento per la Salute e il Welfare della quota fissa Regione Abruzzo trasmette, con cadenza periodica almeno semestrale, un apposito elenco aggiornato delle strutture provvi- soriamente ovvero definitivamente accreditate per ricetta, (ed eventuali maggiorazioni l’area residenziale al Servizio “Contratti con gli erogatori privati e sistema di dette quote), sono incassati dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione remunerazione delle prestazioni dell’area ospedaliera e terri- toriale” del Dipartimento per la A.S.L. ne tiene conto all’atto del pagamento degli acconti mensili, corrispondendo solo la differenza tra quanto già riscosso dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione Salute e l’ 85% del fatturato (come previsto dall’art. 13 del contratto)il Welfare della Regione Abruzzo e ai Comuni. 4. Le parti stabiliscono che l’eventuale aumento I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore dalla Azienda USL, in forza del presente accor- do contrattuale, sono quelli stabiliti dalle tariffe di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria cui alle D.G.R. n. 662/2002 così come mo- dificate con D.C.A. n. 91/2014, D.C.A. n. 104/2014, a loro volta integrati e rettificati con D.C.A. n. 19/2015 e D.C.A. n. 93/2016. 5. La quota a carico degli assistitidel Servizio Sanitario Regionale stabilita a termini dei provvedimenti richia- mati nel precedente comma 4 è così quantificata: € 70,75 di cui € 35,375 a carico della Aziende USL). 6. In nessun caso, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno appresi dall’Erogatore privato a titolo nella fatturazione di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntivacui all’articolo 12 del presente accordo contrattuale, la c.d. quota sociale può essere considerata sovrapponibile alla quota alberghiera.

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Samples: Contratto Di Accordo Per Prestazioni Sanitarie

Tariffe. (clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione) 1. Le prestazioni di cui al presente contratto accordo contrattuale sono remunerate secondo il setting assistenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rilasciate dalle UVM competenti per territorio, avendo a parametro le modalità previste dal Decreto Commissariale n.12/2013 tariffe di cui alla De- 2. Per i casi in cui l’UVM considerasse appropriati i nuovi setting assistenziali a fronte dei quali non fossero state ancora determinate le relative tariffe, le prestazioni interessate sa- ranno riconosciute sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriato. 3. I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore dalla Asl, in forza del 20/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale presente accordo con- trattuale, sono quelli stabiliti dalle disposizioni in materia di tariffe di cui ai citati provve- dimenti vigenti per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. D.M. 18/10/2012”le strutture riabilitative, così come modificato ed integrato dal decreto commissariale n.45/2013 del 12/06/2013modificate dai Decreti commissariali nn. 92/2014 - 103/2014, avente ad oggetto: “Modifiche integrati e integrazioni ai decreti del Commissario ad acta n.12/2013 del 20/02/2013 «Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazionirettificati con D.C.A. n. 19/2015; 24. Le parti concordano che, che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatorialeriabilitativa, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato potrà essere rideterminato, in ogni caso compa- tibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-e- bis, del D. LgsD.Lgs. 502/92 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.. 35. Le parti convengono si danno reciprocamente atto che gli importi le disposizioni di cui al comma precedente tro- vano applicazione per quanto concerne la liquidazione della c.d. quota di compartecipazione alla spesa sanitaria della tariffa a carico degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, mentre per quanto attiene alla quota c.d. sociale posta per le prestazioni di lungo- assistenza/ mantenimento a carico dell’utente / Comune, si fa rife- rimento oltre che ai provvedimenti giuntali sopra richiamati, alle più recenti fonti regola- mentari di carattere regionale in materia di compartecipazione. A tal fine, il competente Servizio Programmazione Sanitaria trasmette con cadenza periodica almeno semestrale apposito elenco aggiornato delle strutture provvisoriamente ovvero definitivamente accre- ditate per l’area residenziale al Servizio “Contratti con gli erogatori privati e della quota fissa per ricetta, (ed eventuali maggiorazioni sistema di dette quote), sono incassati dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione re- munerazione delle prestazioni dell’area ospedaliera e la A.S.L. ne tiene conto all’atto del pagamento degli acconti mensili, corrispondendo solo la differenza tra quanto già riscosso dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione territoriale” e l’ 85% del fatturato (come previsto dall’art. 13 del contratto)ai Comuni. 46. Le parti stabiliscono che l’eventuale aumento In nessun caso, nella fatturazione di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiticui all’articolo 12 del presente accordo contrattuale, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno appresi dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva.la

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Samples: Accordo Contrattuale Per l'Erogazione Di Prestazioni Sanitarie a Carattere Riabilitativo

Tariffe. (clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione) 1. Le prestazioni di cui al presente contratto accordo contrattuale sono remunerate secondo il setting assistenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rilasciate dalle UVM competenti per territorio, avendo a parametro le modalità previste dal Decreto Commissariale n.12/2013 tariffe di cui alla De- liberazione di Giunta Regionale n. 671 del 20/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione Nomenclatore Tariffario 01/08/2002 e alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 157 del 21/12/2004, ferme restando le previsioni contenute nel Patto della Sa- lute 2014/2016, nelle more della determinazione delle nuove tariffe, con la precisazione che per le prestazioni per le quali le UVM prevedono un setting assistenziale diverso, nelle 2. Per i casi in cui l’UVM considerasse appropriati i nuovi setting assistenziali a fronte dei quali non fossero state ancora determinate le relative tariffe, le prestazioni interessate sa- ranno riconosciute sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriato. 3. I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore dalla Asl, in forza del presente accordo con- trattuale, sono quelli stabiliti dalle disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale. D.M. 18/10/2012”tariffe di cui ai citati provve- dimenti vigenti per le strutture riabilitative, così come modificato ed integrato dal decreto commissariale n.45/2013 del 12/06/2013modificate dai Decreti commissariali nn. 92/2014 - 103/2014, avente ad oggetto: “Modifiche integrati e integrazioni ai decreti del Commissario ad acta n.12/2013 del 20/02/2013 «Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazionirettificati con D.C.A. n. 19/2015; 24. Le parti concordano che, che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatorialeriabilitativa, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato potrà essere rideterminato, in ogni caso compa- tibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-e- bis, del D. LgsD.Lgs. 502/92 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.. 35. Le parti convengono si danno reciprocamente atto che gli importi le disposizioni di cui al comma precedente tro- vano applicazione per quanto concerne la liquidazione della c.d. quota di compartecipazione alla spesa sanitaria della tariffa a carico degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, mentre per quanto attiene alla quota c.d. sociale posta per le prestazioni di lungo- assistenza/ mantenimento a carico dell’utente / Comune, si fa rife- rimento oltre che ai provvedimenti giuntali sopra richiamati, alle più recenti fonti regola- mentari di carattere regionale in materia di compartecipazione. A tal fine, il competente Servizio Programmazione Sanitaria trasmette con cadenza periodica almeno semestrale apposito elenco aggiornato delle strutture provvisoriamente ovvero definitivamente accre- ditate per l’area residenziale al Servizio “Contratti con gli erogatori privati e della quota fissa per ricetta, (ed eventuali maggiorazioni sistema di dette quote), sono incassati dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione re- munerazione delle prestazioni dell’area ospedaliera e la A.S.L. ne tiene conto all’atto del pagamento degli acconti mensili, corrispondendo solo la differenza tra quanto già riscosso dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione territoriale” e l’ 85% del fatturato (come previsto dall’art. 13 del contratto)ai Comuni. 46. Le parti stabiliscono che l’eventuale aumento In nessun caso, nella fatturazione di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiticui all’articolo 12 del presente accordo contrattuale, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno appresi dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva.la

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Samples: Contract Agreement