Common use of Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale Clause in Contracts

Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale. Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo della lavoratrice o del lavoratore, stabilito dalla legge, da accordi e dal presente contratto, l'Organizzazione Sindacale regionale o provinciale alla quale il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione valido anche ai fini previsti dall’art. 410 del cod. proc. civ. Il tentativo di conciliazione avverrà innanzi ad una commissione, composta da due membri, nominati uno per ciascuna delle parti entro dieci giorni dalla richiesta. La commissione convochèrà le parti presso la sede stabilita di comune accordo e tenterà la conciliazione della controversia. Nella riunione le parti potranno essere assistite da persona o associazione di fiducia. Il tentativo di conciliazione dovrà essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso tale termine il tentativo si considera comunque espletato ai fini dell’art. 412 bis del cod. proc. civ. Ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, redatto in quattro originali, sottoscritto dalle parti interessate e dai componenti della commissione i quali certificano l’autografia della sottoscrizione delle parti. Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all'art. 411 ultimo comma del cod. proc. civ. Per la validità e, quindi, l’inoppugnabilità, di una transazione stipulata in sede di conciliazione sindacale è necessaria l’assistenza e la sottoscrizione da parte del legittimo rappresentante della Organizzazione Sindacale di fiducia del lavoratore. Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti saranno libere di seguire le procedure che riterranno più opportune.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale. Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo della lavoratrice o del lavoratore, stabilito dalla legge, da accordi e dal presente contratto, l'Organizzazione Sindacale regionale o provinciale alla quale il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione valido anche ai fini previsti dall’art. 410 del cod. proc. civ. Il tentativo di conciliazione avverrà innanzi ad una commissione, composta da due membri, nominati uno per ciascuna delle parti entro dieci giorni dalla richiesta. La commissione convochèrà convocherà le parti presso la sede stabilita di comune accordo e tenterà la conciliazione della controversia. Nella riunione le parti potranno essere assistite da persona o associazione di fiducia. Il tentativo di conciliazione dovrà essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso tale termine il tentativo si considera comunque espletato ai fini dell’art. 412 bis del cod. proc. civ. Ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, redatto in quattro originali, sottoscritto dalle parti interessate e dai componenti della commissione i quali certificano l’autografia della sottoscrizione delle parti. Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all'art. 411 ultimo comma del cod. proc. civ. Per la validità e, quindi, l’inoppugnabilità, di una transazione stipulata in sede di conciliazione sindacale è necessaria l’assistenza e la sottoscrizione da parte del legittimo rappresentante della Organizzazione Sindacale di fiducia del lavoratore. Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti saranno libere di seguire le procedure che riterranno più opportune.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale. Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo della lavoratrice o del lavoratore, lavoratore stabilito dalla legge, da accordi e dal presente contrattodai contratti collettivi compreso il presente, l'Organizzazione Sindacale sindacale regionale o provinciale alla quale a cui il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione valido anche ai fini previsti dall’artconciliazione. 410 del cod. proc. civ. Il tentativo di conciliazione avverrà innanzi ad una commissione, composta da due membri, nominati uno per ciascuna delle parti entro dieci Entro 15 giorni dalla richiesta. La commissione convochèrà le parti presso dall'inoltro della richiesta si svolgerà la procedura nella sede stabilita di comune accordo e tenterà la conciliazione della controversia. Nella riunione le parti potranno essere assistite da persona o associazione di fiducia. Il tentativo di conciliazione dovrà essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso tale termine il tentativo si considera comunque espletato ai fini dell’art. 412 bis del cod. proc. civ. Ove accordo; ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, redatto in quattro originali, sottoscritto dalle parti interessate e dai componenti della commissione i quali certificano l’autografia della sottoscrizione rappresentanti delle partiXX.XX. dei lavoratori e dei datori di lavoro a cui le parti aderiscono o a cui abbiano conferito il mandato, per la procedura di conciliazione. Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all'art. 411 ultimo comma del cod. proc. civ. Per Codice di Procedura Civile (Legge n. 533/73). DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Le parti, altresì, concordano di verificare l’applicazione dei nuovi rapporti di lavoro, compreso l’apprendistato, nonché l’armonizzazione del CCNL con gli Accordi Interconfederali che interverranno sulla materia. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 Le parti concordano di definire entro la validità e, quindi, l’inoppugnabilità, data di una transazione stipulata in sede sottoscrizione del presente CCNL l’allegato relativo alla dirigenza e ai Centri di conciliazione sindacale è necessaria l’assistenza Riabilitazione. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 Le parti convengono di incontrarsi entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL per definire la possibilità di istituzione e la sottoscrizione da parte del legittimo rappresentante attuazione della Organizzazione Sindacale di fiducia del lavoratore. Ove non dovesse riuscire il tentativo, libera attività professionale intra-moenia per gli operatori sanitari della L. 42/1999. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 Nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 64 le parti saranno libere concordano di seguire costituire una commissione per verificare le procedure che riterranno più opportune.voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, la quota di TFR da destinare a previdenza complementare, nonché la regolamentazione del tentativo facoltativo di conciliazione. Fatte salve le normative regionali e nazionali in ordine all’applicazione delle lettere a) e b) dell'art. 47 della Legge n. 833/78 le Associazioni firmatarie datoriali si impegnano, in caso di cessazione dell'attività di Case di cura, a programmare d'intesa con le XX.XX. territoriali un possibile piano di coerente ed equilibrata ricollocazione occupazionale dei personale anche tra le Strutture aderenti alle varie associazioni datoriali, nell’ambito degli organici delle singole Strutture. In data 28 giugno e 6 settembre 1994 presso la Sede della Pro Juventute di Roma si sono riunite le rappresentanze AIOP-ARIS-PRO-JUVENTUTE e le segreterie nazionali CGIL-CISL-UIL Sanità, ai fini della determinazione del regolamento attuativo delle Rappresentanze sindacali unitarie. In proposito le parti concordano di adottare l'Accordo Governo-Parti Sociali siglato lo scorso 20/12/93 da Confindustria, Intersind e XX.XX. (CGIL-CISL-UIL), con le seguenti modificazioni: Fermo restando quanto previsto nel protocollo d'intesa del 23/7/93, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità dei costi per le strutture), il numero dei componenti sarà così determinato: 3 componenti: da 16 fino a 100 dipendenti 4 " da 101 " 150 "

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