Common use of Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale Clause in Contracts

Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale. Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo della lavoratrice o del lavoratore, stabilito dalla legge, da accordi e dal presente contratto, l'Organizzazione Sindacale regionale o provinciale alla quale il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione valido anche ai fini previsti dall’art. 410 del cod. proc. civ. Il tentativo di conciliazione avverrà innanzi ad una commissione, composta da due membri, nominati uno per ciascuna delle parti entro dieci giorni dalla richiesta. La commissione convochèrà le parti presso la sede stabilita di comune accordo e tenterà la conciliazione della controversia. Nella riunione le parti potranno essere assistite da persona o associazione di fiducia. Il tentativo di conciliazione dovrà essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso tale termine il tentativo si considera comunque espletato ai fini dell’art. 412 bis del cod. proc. civ. Ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, redatto in quattro originali, sottoscritto dalle parti interessate e dai componenti della commissione i quali certificano l’autografia della sottoscrizione delle parti. Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all'art. 411 ultimo comma del cod. proc. civ. Per la validità e, quindi, l’inoppugnabilità, di una transazione stipulata in sede di conciliazione sindacale è necessaria l’assistenza e la sottoscrizione da parte del legittimo rappresentante della Organizzazione Sindacale di fiducia del lavoratore. Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti saranno libere di seguire le procedure che riterranno più opportune.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici E I Lavoratori Dipendenti Dalle Strutture Associative a.n.f.f.a.s. Onlus, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici Ed I Lavoratori Dipendenti Dalle Strutture Associative Anffas Onlus

Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale. Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo della lavoratrice o del lavoratore, stabilito dalla legge, da accordi e dal presente contratto, l'Organizzazione Sindacale regionale o provinciale alla quale il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione valido anche ai fini previsti dall’art. 410 del cod. proc. civ. Il tentativo di conciliazione avverrà innanzi ad una commissione, composta da due membri, nominati uno per ciascuna delle parti entro dieci giorni dalla richiesta. La commissione convochèrà convocherà le parti presso la sede stabilita di comune accordo e tenterà la conciliazione della controversia. Nella riunione le parti potranno essere assistite da persona o associazione di fiducia. Il tentativo di conciliazione dovrà essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso tale termine il tentativo si considera comunque espletato ai fini dell’art. 412 bis del cod. proc. civ. Ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, redatto in quattro originali, sottoscritto dalle parti interessate e dai componenti della commissione i quali certificano l’autografia della sottoscrizione delle parti. Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all'art. 411 ultimo comma del cod. proc. civ. Per la validità e, quindi, l’inoppugnabilità, di una transazione stipulata in sede di conciliazione sindacale è necessaria l’assistenza e la sottoscrizione da parte del legittimo rappresentante della Organizzazione Sindacale di fiducia del lavoratore. Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti saranno libere di seguire le procedure che riterranno più opportune.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Definitivo

Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale. Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico econo- mico e normativo della lavoratrice o del lavoratore, lavoratore stabilito dalla legge, da accordi e dal presente contrattodai contratti collet- tivi compreso il presente, l'Organizzazione Sindacale l’Organizzazione sindacale regionale o provinciale alla quale a cui il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell'esperimento dell’esperimento del tentativo di conciliazione valido anche ai fini previsti dall’artconciliazione. 410 del cod. proc. civ. Il tentativo di conciliazione avverrà innanzi ad una commissione, composta da due membri, nominati uno per ciascuna delle parti entro dieci Entro 15 giorni dalla richiesta. La commissione convochèrà le parti presso dall’inoltro della richiesta si svolgerà la procedura nella sede stabilita di comune accordo e tenterà la conciliazione della controversia. Nella riunione le parti potranno essere assistite da persona o associazione di fiducia. Il tentativo di conciliazione dovrà essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso tale termine il tentativo si considera comunque espletato ai fini dell’art. 412 bis del cod. proc. civ. Ove accordo; ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, redatto in quattro originali, sottoscritto dalle parti interessate e dai componenti della commissione i quali certificano l’autografia della sottoscrizione rappresentanti delle partiXX.XX. dei lavo- ratori e dei datori di lavoro a cui le parti aderiscono o a cui abbiano conferito il man- dato, per la procedura di conciliazione. Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all'artall’art.411, ultimo comma, del Codice di Procedura Civile. 411 ultimo comma Le parti nel ribadire il valore del cod. proc. civ. Per ccnl quale strumento unitario dell’insieme dei lavo- ratori e delle lavoratrici del settore, condividono la validità e, quindi, l’inoppugnabilità, necessità di una transazione stipulata in sede più generale ope- razione di conciliazione sindacale è necessaria l’assistenza riscrittura delle regole che normano i sistemi di accreditamento e di tariffazione, con l’obiettivo di una migliore e stringente corrispondenza fra la qualità dell’erogazione delle prestazioni, la differente caratterizzazione dei servizi, l’esigenza di una generale tenuta occupazionale ed un sistema contrattuale unico e regolato. Il ccnl sottoscritto tra le parti, si propone quale strumento di contrasto alla deregola- mentazione contrattuale che, unitamente alle manovre economiche dei governi e delle regioni, contribuisce ad aumentare il livello di difficoltà delle singole istituzioni. Le parti si impegnano su questo punto a richiedere un confronto al governo ed alla conferenza delle regioni. La tenuta dei livelli occupazionali e la sottoscrizione da valorizzazione delle competenze dei lavoratori e delle lavoratrici è parte del legittimo rappresentante della Organizzazione Sindacale fondamentale di fiducia del lavoratorequest’impianto. Ove non dovesse riuscire il tentativoIn relazione alla difficile fase di tenuta dei sistemi di finanziamento dei servizi regio- nali sul settore, le parti saranno libere sono consapevoli della forte necessità di seguire favorire e sviluppare processi territoriali di salvaguardia dei livelli occupazionali in essere nei Centri di Riabilitazione e nelle RSA interessate. Si condivide che tale impegno costituisce una condizione prioritaria per il manteni- mento di adeguati livelli di qualità dei servizi e di tenuta degli stessi, rispetto ai quali ARIS, anche in relazione al ccnl sottoscritto per le procedure che riterranno più opportuneRSA ed i Centri di Riabilitazione, dichiara la sua forte determinazione ad attivare ogni necessario percorso di tutela e di salvaguardia occupazionale. Le parti dichiarano che, compatibilmente con la situazione economica e le diverse situazioni regionali, rimane impegno convinto e segno di responsabilità condivisa riavviare un sollecito confronto per raggiungere un’intesa sui rinnovi dei ccnl della Sanità Privata. Si condivide infine la necessità e l’opportunità di potenziare, a partire dai territori dove vi siano le condizioni, percorsi di contrattazione decentrata volti a coniugare il riconoscimento economico con meccanismi di aumento della produttività e miglio- ramento degli assetti organizzativi dei servizi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Da Residenze Sanitarie Assistenziali E Centri Di Riabilitazione 2010 2012

Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale. Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo della lavoratrice o del lavoratore, lavoratore stabilito dalla legge, da accordi e dal presente contrattodai contratti collettivi compreso il presente, l'Organizzazione Sindacale sindacale regionale o provinciale alla quale a cui il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione valido anche ai fini previsti dall’artconciliazione. 410 del cod. proc. civ. Il tentativo di conciliazione avverrà innanzi ad una commissione, composta da due membri, nominati uno per ciascuna delle parti entro dieci Entro 15 giorni dalla richiesta. La commissione convochèrà le parti presso dall'inoltro della richiesta si svolgerà la procedura nella sede stabilita di comune accordo e tenterà la conciliazione della controversia. Nella riunione le parti potranno essere assistite da persona o associazione di fiducia. Il tentativo di conciliazione dovrà essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso tale termine il tentativo si considera comunque espletato ai fini dell’art. 412 bis del cod. proc. civ. Ove accordo; ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, redatto in quattro originali, sottoscritto dalle parti interessate e dai componenti della commissione i quali certificano l’autografia della sottoscrizione rappresentanti delle partiOrganizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro a cui le parti aderiscono o a cui abbiano conferito il mandato, per la procedura di conciliazione. Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all'art. 411 CPC, ultimo comma (legge n. 533/73). Dichiarazione congiunta n. 1 Le parti, altresì, concordano di verificare l'applicazione dei nuovi rapporti di lavoro, compreso l'apprendistato, nonché l'armonizzazione del codCCNL con gli Accordi interconfederali che interverranno sulla materia. procDichiarazione congiunta n. 2 Le parti concordano di definire entro la data di sottoscrizione del presente CCNL l'allegato relativo alla dirigenza e ai Centri di riabilitazione. civDichiarazione congiunta n. 3 Le parti convengono di incontrarsi entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL per definire la possibilità di istituzione e attuazione della libera attività professionale 'intra moenia' per gli operatori sanitari della legge n. 42/99. Per la validità e, quindi, l’inoppugnabilità, di una transazione stipulata in sede di conciliazione sindacale è necessaria l’assistenza e la sottoscrizione da parte del legittimo rappresentante della Organizzazione Sindacale di fiducia del lavoratoreDichiarazione congiunta n. 4 Nell'ambito dell'applicazione dell'art. Ove non dovesse riuscire il tentativo, 74 le parti saranno libere concordano di seguire costituire una Commissione per verificare le procedure che riterranno più opportunevoci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, la quota di TFR da destinare a previdenza complementare, nonché la regolamentazione del tentativo facoltativo di conciliazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale. Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo della lavoratrice o del lavoratore, lavoratore stabilito dalla legge, da accordi e dal presente contrattodai contratti collettivi compreso il presente, l'Organizzazione Sindacale sindacale regionale o provinciale alla quale a cui il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione valido anche ai fini previsti dall’artconciliazione. 410 del cod. proc. civ. Il tentativo di conciliazione avverrà innanzi ad una commissione, composta da due membri, nominati uno per ciascuna delle parti entro dieci Entro 15 giorni dalla richiesta. La commissione convochèrà le parti presso dall'inoltro della richiesta si svolgerà la procedura nella sede stabilita di comune accordo e tenterà la conciliazione della controversia. Nella riunione le parti potranno essere assistite da persona o associazione di fiducia. Il tentativo di conciliazione dovrà essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso tale termine il tentativo si considera comunque espletato ai fini dell’art. 412 bis del cod. proc. civ. Ove accordo; ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, redatto in quattro originali, sottoscritto dalle parti interessate e dai componenti della commissione i quali certificano l’autografia della sottoscrizione rappresentanti delle partiXX.XX. dei lavoratori e dei datori di lavoro a cui le parti aderiscono o a cui abbiano conferito il mandato, per la procedura di conciliazione. Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all'art. 411 ultimo comma del codCodice di Procedura Civile (Legge n. 533/73). procLe parti, altresì, concordano di verificare l’applicazione dei nuovi rapporti di lavoro, compreso l’apprendistato, nonché l’armonizzazione del CCNL con gli Accordi Interconfederali che interverranno sulla materia. civLe parti concordano di definire entro la data di sottoscrizione del presente CCNL l’allegato relativo alla dirigenza e ai Centri di Riabilitazione. Per Le parti convengono di incontrarsi entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL per definire la validità e, quindi, l’inoppugnabilità, possibilità di una transazione stipulata in sede di conciliazione sindacale è necessaria l’assistenza istituzione e la sottoscrizione da parte del legittimo rappresentante attuazione della Organizzazione Sindacale di fiducia del lavoratorelibera attività professionale intra-moenia per gli operatori sanitari della L. 42/1999. Ove non dovesse riuscire il tentativo, Nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 64 le parti saranno libere concordano di seguire costituire una commissione per verificare le procedure che riterranno più opportune.voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, la quota di TFR da destinare a previdenza complementare, nonché la regolamentazione del tentativo facoltativo di conciliazione. Fatte salve le normative regionali e nazionali in ordine all’applicazione delle lettere a) e b) dell'art. 47 della Legge n. 833/78 le Associazioni firmatarie datoriali si impegnano, in caso di cessazione dell'attività di Case di cura, a programmare d'intesa con le XX.XX. territoriali un possibile piano di coerente ed equilibrata ricollocazione occupazionale dei personale anche tra le Strutture aderenti alle varie associazioni datoriali, nell’ambito degli organici delle singole Strutture. In data 28 giugno e 6 settembre 1994 presso la Sede della Pro Juventute di Roma si sono riunite le rappresentanze AIOP-ARIS-PRO-JUVENTUTE e le segreterie nazionali CGIL-CISL-UIL Sanità, ai fini della determinazione del regolamento attuativo delle Rappresentanze sindacali unitarie. In proposito le parti concordano di adottare l'Accordo Governo-Parti Sociali siglato lo scorso 20/12/93 da Confindustria, Intersind e XX.XX. (CGIL-CISL-UIL), con le seguenti modificazioni: Fermo restando quanto previsto nel protocollo d'intesa del 23/7/93, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità dei costi per le strutture), il numero dei componenti sarà così determinato: 3 componenti: da 16 fino a 100 dipendenti 4 " da 101 " 150 "

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Delle Strutture Sanitarie Associate Aiop, Aris E Fondazione Don Carlo Gnocchi – Onlus 2002 – 2005