Tentativo obbligatorio di conciliazione. 1) Per i licenziamenti individuali il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui agli artt. 410 e seguenti cod. proc. civ. sarà esperito presso le Direzioni provinciali del lavoro competenti secondo i fori indicati nell'art. 413. proc. civ. e scelto dal lavoratore licenziato o dal datore di lavoro richiedente tra le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori. 2) Entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi laddove successiva, il lavoratore o il datore di lavoro può conferire mandato ad una Organizzazione sindacale, firmataria del presente contratto, di espletare il tentativo di conciliazione. In tal caso l'Organizzazione sindacale alla quale è stato conferito il mandato ne darà comunicazione ad almeno una contrapposta Organizzazione sindacale ed alla Direzione provinciale per l'attivazione del tentativo obbligatorio di conciliazione. 3) Trascorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta del tentativo di conciliazione, lo stesso si considererà comunque espletato ai fini dell'art. 412-bis cod. proc. civ. e le parti riprenderanno la loro libertà di azione. 4) Nel caso in cui l'incontro di conciliazione avvenisse entro la data sopra indicata, il verbale di conciliazione e/o di fallimento del tentativo, redatto in sei copie, dovrà essere sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Organizzazioni sindacali aventi mandato. 5) Ove il tentativo di conciliazione previsto dai precedenti commi abbia esito negativo, ovvero sia decorso il termine di sessanta giorni le parti possono consensualmente definire la controversia mediante arbitrato irrituale con le procedure previste alla successiva lett. B).
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Tentativo obbligatorio di conciliazione. 1) . Per i licenziamenti individuali il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui agli arttart. 410 e seguenti cod. proc. civc.p.c. sarà esperito presso le Direzioni provinciali Provinciali del lavoro Lavoro competenti secondo i fori indicati nell'artnell’art. 413. proc. civ413 c.p.c. e scelto dal lavoratore licenziato o dal datore di lavoro richiedente tra le Organizzazioni sindacali Sindacali dei datori di lavoro e le Organizzazioni sindacali Sindacali dei lavoratori.
2) 1. Entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi laddove successiva, il lavoratore o il datore di lavoro può conferire mandato ad una Organizzazione sindacaleSindacale, firmataria firmatarie del presente contratto, di espletare il tentativo di conciliazione. In tal caso l'Organizzazione sindacale l’Organizzazione Sindacale alla quale è stato conferito il mandato ne darà comunicazione ad almeno una contrapposta Organizzazione sindacale Sindacale ed alla Direzione provinciale Provinciale per l'attivazione l’attivazione del tentativo obbligatorio di conciliazione.
3) 1. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta del tentativo di conciliazione, lo stesso si considererà comunque espletato ai fini dell'artdell’art. 412-412 – bis cod. proc. civc.p.c. e le parti riprenderanno la loro libertà di azione.
4) Nel 1. .Nel caso in cui l'incontro l’incontro di conciliazione avvenisse entro la data sopra indicata, il verbale di conciliazione e/o di fallimento del tentativo, redatto in sei copie, dovrà essere sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Organizzazioni sindacali Sindacali aventi mandato.
5) 1. Ove il tentativo di conciliazione previsto dai precedenti commi abbia esito negativo, ovvero sia decorso il termine di sessanta giorni le parti possono consensualmente definire la controversia mediante arbitrato irrituale con le procedure previste alla successiva lett. lettera B).
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Tentativo obbligatorio di conciliazione. 1) Per le controversie di lavoro il tentativo obbligatorio di conciliazione sarà esperito presso gli Uffici territoriali del lavoro tra le Federazioni e/o sindacati delle professioni e le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L'organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le rispettive organizzazioni sindacali competenti e aventi il mandato chiederanno un incontro presso gli Uffici territoriali del lavoro per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione.
2) Per i licenziamenti individuali il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui agli artt. 410 e seguenti cod. proc. civ. sarà esperito presso le Direzioni provinciali del lavoro competenti secondo i fori indicati nell'art. 413. proc. civ. e scelto dal lavoratore licenziato o dal datore di lavoro richiedente tra le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
2) Entro alla legge n. 108 dell'11/5/1990, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi laddove successivache hanno determinato il licenziamento, il lavoratore o il datore di lavoro può può, contestualmente alla impugnazione del licenziamento, conferire mandato ad a una Organizzazione sindacale, firmataria delle Xx.Xx. firmatarie del presente contratto, di espletare il tentativo di conciliazione. In tal caso l'Organizzazione sindacale alla quale è stato conferito il mandato ne darà comunicazione ad almeno una contrapposta Organizzazione sindacale ed alla Direzione provinciale contratto per l'attivazione presso gli Uffici territoriali del lavoro del tentativo obbligatorio di conciliazione.
3) conciliazione che dovrà aver luogo entro i termini fissati dall'Uplmo. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta del tentativo di conciliazione, lo stesso si considererà comunque espletato ai fini dell'art. 412-bis cod. proc. civ. e tale periodo le parti riprenderanno la loro propria libertà di azione.
4) . Nel caso in cui l'incontro di conciliazione avvenisse entro la data sopra indicata, il verbale di conciliazione e/o di fallimento del tentativo, redatto in sei copie, dovrà essere sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Organizzazioni sindacali organizzazioni aventi mandato.
5) . Ove il tentativo di conciliazione previsto dai precedenti commi abbia esito negativo, ovvero sia decorso il termine di sessanta giorni le parti possono consensualmente definire la controversia mediante arbitrato irrituale con le procedure previste alla successiva lettal successivo art. B)13.
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Tentativo obbligatorio di conciliazione. 1) Per i licenziamenti individuali il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui agli arttart. 410 e seguenti cod. proc. civc.p.c. sarà esperito presso le Direzioni provinciali Provinciali del lavoro Lavoro competenti secondo i fori indicati nell'artnell’art. 413. proc. civ413 c.p.c. e scelto dal lavoratore licenziato o dal datore di lavoro richiedente tra le Organizzazioni sindacali Sindacali dei datori di lavoro e le Organizzazioni sindacali Sindacali dei lavoratori.
2) . Entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi laddove successiva, il lavoratore o il datore di lavoro può conferire mandato ad una Organizzazione sindacaleSindacale, firmataria firmatarie del presente contratto, di espletare il tentativo di conciliazione. In tal caso l'Organizzazione sindacale l’Organizzazione Sindacale alla quale è stato conferito il mandato ne darà comunicazione ad almeno una contrapposta Organizzazione sindacale Sindacale ed alla Direzione provinciale Provinciale per l'attivazione l’attivazione del tentativo obbligatorio di conciliazione.
3) . Trascorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta del tentativo di conciliazione, lo stesso si considererà comunque espletato ai fini dell'artdell’art. 412-412 – bis cod. proc. civc.p.c. e le parti riprenderanno la loro libertà di azione.
4) Nel azione .Nel caso in cui l'incontro l’incontro di conciliazione avvenisse entro la data sopra indicata, il verbale di conciliazione e/o di fallimento del tentativo, redatto in sei copie, dovrà essere sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Organizzazioni sindacali Sindacali aventi mandato.
5) . Ove il tentativo di conciliazione previsto dai precedenti commi abbia esito negativo, ovvero sia decorso il termine di sessanta giorni le parti possono consensualmente definire la controversia mediante arbitrato irrituale con le procedure previste alla successiva lett. lettera B).
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