TENUTA, CONSERVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO. 3.1 L’Amministratore Incaricato della Società (il “Soggetto Preposto”) cura la tenuta del Registro, provvedendo, sentito, in via alternativa, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ove previsto dalla presente Procedura o comunque ove ne ravvisi l’opportunità, alle iscrizioni e ai relativi aggiornamenti sulla base delle informazioni ricevute dai soggetti indicati ai precedenti articoli 2.4 e 2.5. Inoltre, effettua il monitoraggio dei soggetti iscritti in ciascuna delle Sezioni Singole del Registro, verificando la correttezza dell’iscrizione con i soggetti indicati all’articolo 2.5, i quali, in virtù di quanto previsto dai medesimi articoli e secondo le modalità e i criteri ivi indicati, sono deputati a trasmettere al Soggetto Preposto le informazioni relative alle persone da iscrivere nella, ovvero rimuovere dalla, Sezione Singola del Registro. Resta inteso che i Soggetti Iscritti sono responsabili della qualità delle informazioni comunicate al Soggetto Preposto e sono tenuti ad assicurarne la completezza e il tempestivo aggiornamento. 3.2 Il Registro deve essere aggiornato tempestivamente al verificarsi dei seguenti eventi: (a) interviene una variazione quanto al motivo dell’inclusione di un Soggetto Iscritto nel Registro; (b) vi è una nuova persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate e deve quindi essere iscritta nel Registro; (c) il Soggetto Iscritto non ha più accesso a Informazioni Privilegiate. Ciascun aggiornamento indica la data e l’ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l’aggiornamento medesimo. 3.3 I dati relativi ai Soggetti Iscritti nel Registro sono conservati per cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l’iscrizione o l’aggiornamento. 3.4 Le comunicazioni dei Soggetti Iscritti al Soggetto Preposto e relative alle iscrizioni nella, ovvero alle rimozioni dalla, Sezione Singola del Registro di cui al precedente articolo 2.5 della Procedura sono inviate in forma scritta a mezzo di posta elettronica all’indirizzo xxxx@xxxxxxxx.xx e devono riportare tutte le informazioni necessarie per una corretta e completa iscrizione e aggiornamento del Registro ai sensi della presente Procedura. Il Soggetto Preposto provvede a riportare le informazioni ricevute nel Registro. Ove il Soggetto Preposto riscontri la mancanza di uno o più dati, provvede a contattare i Xxxxxxxx Iscritti, i quali avranno cura di comunicare tempestivamente i dati mancanti. 3.5 L’iscrizione nel Registro e ogni eventuale aggiornamento successivo (ivi inclusa la cancellazione) sono comunicati dal Soggetto Preposto all’interessato tempestivamente e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento. A tal fine, il Soggetto Preposto consegna ai Soggetti Iscritti o invia ai medesimi (tramite raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via posta elettronica, ovvero tramite posta elettronica certificata), apposita comunicazione (la “Lettera di Trasmissione”), mediante la quale viene fornita informativa ai Soggetti Iscritti in merito all’avvenuta iscrizione nel Registro (ovvero al successivo aggiornamento dello stesso), nonché – in caso di prima iscrizione - riguardo agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla presente Procedura e alle sanzioni applicabili in caso di violazione della stessa. Alla predetta Lettera di Trasmissione (redatta in conformità all’Allegato “C” della presente Procedura) sarà allegata una copia della presente Procedura. I Soggetti Iscritti, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla consegna o dal ricevimento della Lettera di Trasmissione, sono tenuti a comunicare per iscritto al Soggetto Preposto di aver ricevuto l’informativa e a trasmettere allo stesso una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione. 3.6 In sede di prima applicazione della Procedura, i termini stabiliti dal precedente articolo
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Samples: Procedura Per La Gestione Del Registro Delle Persone Che Hanno Accesso a Informazioni Privilegiate
TENUTA, CONSERVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO. 3.1 L’Amministratore Incaricato della Società La Funzione Legale dell’Emittente (il “Soggetto Preposto”) cura la tenuta del Registro, provvedendo, sentitosu indicazione dell’Amministratore Delegato e Chief Financial Officer o, in via alternativacomunque, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ove previsto dalla presente Procedura o comunque Amministrazione, ove ne ravvisi l’opportunità, alle iscrizioni e ai relativi aggiornamenti sulla base delle informazioni ricevute dai soggetti indicati ai precedenti articoli 2.4 e 2.5. Inoltre, effettua il monitoraggio dei soggetti iscritti in ciascuna delle Sezioni Singole del Registro, verificando la correttezza dell’iscrizione con i soggetti indicati all’articolo 2.5, i quali, in virtù di quanto previsto dai medesimi articoli e secondo le modalità e i criteri ivi indicati, sono deputati a trasmettere al Soggetto Preposto le informazioni relative alle persone da iscrivere nella, ovvero rimuovere dalla, Sezione Singola del Registro. Resta inteso che i Soggetti Iscritti sono responsabili della qualità delle informazioni comunicate al Soggetto Preposto e sono tenuti ad assicurarne la completezza e il tempestivo aggiornamento.
3.2 Il Registro deve essere aggiornato tempestivamente al verificarsi dei seguenti eventi:
(a) interviene una variazione quanto al motivo dell’inclusione di un Soggetto Iscritto nel Registro;
(b) vi è una nuova persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate e deve quindi essere iscritta nel Registro;
(c) il Soggetto Iscritto non ha più accesso a Informazioni Privilegiate. Ciascun aggiornamento indica la data e l’ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l’aggiornamento medesimo.
3.3 I dati relativi ai Soggetti Iscritti nel Registro sono conservati per cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l’iscrizione o l’aggiornamento.
3.4 Le comunicazioni dei Soggetti Iscritti al Soggetto Preposto e relative alle iscrizioni nella, ovvero alle rimozioni dalla, Sezione Singola del Registro di cui al precedente articolo 2.5 della Procedura Procedura, sono inviate in forma scritta a mezzo via e-mail all’indirizzo di posta elettronica all’indirizzo xxxx@xxxxxxxx.xx xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx e devono riportare tutte le informazioni necessarie per una corretta e completa iscrizione e aggiornamento del Registro ai sensi della presente Procedura. Il Soggetto Preposto provvede a riportare le informazioni ricevute nel Registro. Ove il Soggetto Preposto riscontri la mancanza di uno o più dati, provvede a contattare i Xxxxxxxx Iscritti, i quali avranno cura di comunicare tempestivamente i dati mancanti.
3.5 L’iscrizione nel Registro e ogni eventuale aggiornamento successivo (ivi inclusa la cancellazione) sono comunicati dal Soggetto Preposto all’interessato tempestivamente e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento. A tal fine, il Soggetto Preposto consegna ai Soggetti Iscritti o invia ai medesimi (tramite raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via posta elettronica, ovvero tramite posta elettronica certificata), e chiedendo ai destinatari di confermare la ricezione rispondendo per iscritto al messaggio di posta elettronica apposita comunicazione (la “Lettera di Trasmissione”), mediante la quale viene fornita informativa ai Soggetti Iscritti in merito all’avvenuta iscrizione nel Registro (ovvero al successivo aggiornamento dello stesso), nonché – in caso di prima iscrizione - – riguardo agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla MAR, dalla relativa disciplina di attuazione e dalla presente Procedura e Procedura, nonché alle sanzioni applicabili in caso di violazione della stessaloro violazione. Alla predetta Lettera di Trasmissione (redatta in conformità all’Allegato “C” della presente Procedura) sarà allegata una copia saranno allegate due copie della presente Procedura. I Soggetti Iscritti, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla consegna o dal ricevimento della Lettera di Trasmissione, sono tenuti a comunicare per iscritto al Soggetto Preposto di aver ricevuto l’informativa e a trasmettere allo stesso una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione.
3.6 In sede di prima applicazione della Procedura, i termini stabiliti dal precedente articolo
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TENUTA, CONSERVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO. 3.1 L’Amministratore Incaricato della Società (il “Soggetto Preposto”) La FGIP cura la tenuta del Registro, provvedendo, sentito, Registro provvedendo - sentita la FOCIP di volta in via alternativa, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ove previsto dalla presente Procedura o comunque ove ne ravvisi l’opportunità, volta coinvolta - alle iscrizioni e ai relativi aggiornamenti sulla base delle informazioni ricevute dai soggetti indicati ai precedenti articoli 2.4 pre- cedenti paragrafi 4.5.2 e 2.54.5.3. Inoltre, effettua il monitoraggio dei soggetti iscritti in ciascuna delle Sezioni Singole Principali del Registro, verificando la correttezza dell’iscrizione con i soggetti indicati all’articolo 2.5al para- grafo 4.5.3, i quali, in virtù di quanto previsto dai medesimi articoli paragrafi e secondo le modalità e i criteri ivi indicati, sono deputati a trasmettere al Soggetto Preposto alla FGIP le informazioni relative alle persone da iscrivere nella, ovvero rimuovere dallarimuovere, dalla Sezione Singola Principale del Registro. Resta inteso che i Soggetti Iscritti sono responsabili della qualità delle informazioni comunicate al Soggetto Preposto e sono tenuti ad assicurarne la completezza e il tempestivo aggiornamento.
3.2 Il Registro deve essere aggiornato tempestivamente tempestivamente, inter alia, al verificarsi dei seguenti eventi:
(a) interviene intervento di una variazione quanto al motivo dell’inclusione di un Soggetto Iscritto nel Registro;
(b) vi è una nuova persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate e deve quindi essere iscritta nel RegistroRegi- stro;
(c) il Soggetto Iscritto non ha più accesso a Informazioni Privilegiate. Ciascun aggiornamento indica la data e l’ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario neces- sario l’aggiornamento medesimo.
3.3 . I dati relativi ai Soggetti Iscritti nel Registro sono conservati su di un formato elettronico per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l’iscrizione o l’aggiornamento.
3.4 l’aggior- namento. Le comunicazioni dei Soggetti Iscritti al Soggetto Preposto e relative alle iscrizioni nellanel, ovvero alle rimozioni dalladal, Sezione Singola del Registro di cui al precedente articolo 2.5 della Procedura sono inviate in forma scritta a mezzo di posta elettronica all’indirizzo xxxx@xxxxxxxx.xx xxxxxxxx.xxx@xxxx.xx e devono riportare tutte le informazioni in- formazioni necessarie per una corretta e completa iscrizione e aggiornamento del Registro ai sensi della presente Procedura. Il Soggetto Preposto La FGIP provvede a riportare le informazioni ricevute nel Registro. Ove il Soggetto Preposto la FGIP riscontri la mancanza di uno o più dati, provvede a contattare i Xxxxxxxx Iscritti, i quali avranno cura di comunicare tempestivamente i dati mancanti.
3.5 . L’iscrizione nel Registro e ogni eventuale aggiornamento successivo (ivi inclusa la cancellazione) sono comunicati dal Soggetto Preposto dalla FGIP all’interessato tempestivamente e comunque entro e non oltre 3 5 giorni lavorativi lavo- rativi dal verificarsi dell’evento. A tal fine, il Soggetto Preposto la FGIP consegna ai Soggetti Iscritti o invia ai medesimi (tramite raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via posta elettronica, ovvero tramite posta elettronica certificata), apposita comunicazione (la “Lettera di Trasmissione”Trasmissione – Informazioni Privilegiate), mediante la quale viene fornita informativa ai Soggetti Iscritti in merito all’avvenuta iscrizione nel Registro (ovvero al successivo aggiornamento dello stesso), nonché – in caso di prima iscrizione - – riguardo agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla presente Procedura e alle sanzioni applicabili ap- plicabili in caso di violazione della stessa. Alla predetta Lettera di Trasmissione – Informazioni Privi- legiate (redatta in conformità all’Allegato “C” D della presente Procedura) sarà allegata una copia della presente pre- sente Procedura. I Soggetti Iscritti, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla consegna o dal ricevimento ricevi- mento della Lettera di TrasmissioneTrasmissione – Informazioni Privilegiate, sono tenuti a comunicare per iscritto al Soggetto Preposto di aver ricevuto l’informativa e a trasmettere allo stesso una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione.
3.6 accettarne integralmente il relativo contenuto. In sede di prima applicazione della Procedura, i termini stabiliti dal precedente articoloparagrafo per gli adempimenti a carico della FGIP decorrono dalla data di entrata in vigore della Procedura, con riferi- mento ai soggetti già iscritti nel Registro a tale data. Laddove richiesto, l’Emittente trasmette il Registro all’Autorità Competente.
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TENUTA, CONSERVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO. 3.1 L’Amministratore Incaricato La Funzione Amministrazione della Società (il “Soggetto Preposto”) cura la tenuta del Registro, provvedendo, sentito, in via alternativa, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sentito uno degli Amministratori esecutivi della Società ove previsto dalla presente Procedura o comunque ove ne ravvisi l’opportunità, alle iscrizioni e ai relativi aggiornamenti sulla base delle informazioni ricevute dai soggetti indicati ai precedenti articoli 2.4 e 2.5. Inoltre, effettua il monitoraggio dei soggetti iscritti in ciascuna delle Sezioni Singole del Registro, verificando la correttezza dell’iscrizione con i soggetti indicati all’articolo 2.5, i quali, in virtù di quanto previsto dai medesimi articoli e secondo le modalità e i criteri ivi indicati, sono deputati a trasmettere al Soggetto Preposto le informazioni relative alle persone da iscrivere nella, ovvero rimuovere dalla, Sezione Singola del Registro. Resta inteso che i Soggetti Iscritti sono responsabili della qualità delle informazioni comunicate al Soggetto Preposto e sono tenuti ad assicurarne la completezza e il tempestivo aggiornamento.
3.2 Il Registro deve essere aggiornato tempestivamente al verificarsi dei seguenti eventi:
(a) interviene una variazione quanto al motivo dell’inclusione di un Soggetto Iscritto nel Registro;
(b) vi è una nuova persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate e deve quindi essere iscritta nel Registro;
(c) il Soggetto Iscritto non ha più accesso a Informazioni Privilegiate. Ciascun aggiornamento indica la data e l’ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l’aggiornamento medesimo.
3.3 I dati relativi ai Soggetti Iscritti nel Registro sono conservati per cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l’iscrizione o l’aggiornamento.successivi
3.4 Le comunicazioni dei Soggetti Iscritti al Soggetto Preposto e relative alle iscrizioni nella, ovvero alle rimozioni dalla, Sezione Singola del Registro di cui al precedente articolo 2.5 della Procedura sono inviate in forma scritta a mezzo di posta elettronica all’indirizzo xxxx@xxxxxxxx.xx xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx e devono riportare tutte le informazioni necessarie per una corretta e completa iscrizione e aggiornamento del Registro ai sensi della presente Procedura. Il Soggetto Preposto provvede a riportare le informazioni ricevute nel Registro. Ove il Soggetto Preposto riscontri la mancanza di uno o più dati, provvede a contattare i Xxxxxxxx Iscritti, i quali avranno cura di comunicare tempestivamente i dati mancanti.
3.5 L’iscrizione nel Registro e ogni eventuale aggiornamento successivo (ivi inclusa la cancellazione) sono comunicati dal Soggetto Preposto all’interessato tempestivamente e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento. A tal fine, il Soggetto Preposto consegna ai Soggetti Iscritti o invia ai medesimi (tramite raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via posta elettronica, ovvero tramite posta elettronica certificataelettronica), apposita comunicazione (la “Lettera di Trasmissione”), mediante la quale viene fornita informativa ai Soggetti Iscritti in merito all’avvenuta iscrizione nel Registro (ovvero al successivo aggiornamento dello stesso), nonché – in caso di prima iscrizione - riguardo agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla MAR, dalla relativa disciplina di attuazione e dalla presente Procedura e Procedura, nonché alle sanzioni applicabili in caso di violazione della stessaloro violazione. Alla predetta Lettera di Trasmissione (redatta in conformità all’Allegato “C” della presente Procedura) sarà allegata una copia della presente Procedura. I Soggetti Iscritti, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla consegna o dal ricevimento della Lettera di Trasmissione, sono tenuti a comunicare per iscritto al Soggetto Preposto di aver ricevuto l’informativa e a trasmettere allo stesso una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione.
3.6 In sede di prima applicazione della Procedura, i termini stabiliti dal precedente articolo
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Samples: Procedura Per La Gestione Del Registro Delle Persone Che Hanno Accesso a Informazioni Privilegiate
TENUTA, CONSERVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO. 3.1 L’Amministratore Incaricato L’Ufficio Legale e Societario della Società (il “Soggetto Preposto”) cura la tenuta del Registro, provvedendo, sentito, in via alternativa, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sentito l’Amministratore Delegato ove previsto dalla presente Procedura o comunque ove ne ravvisi l’opportunità, alle iscrizioni e ai relativi aggiornamenti sulla base delle informazioni ricevute dai soggetti indicati ai precedenti articoli 2.4 e 2.5. Inoltre, effettua il monitoraggio dei soggetti iscritti in ciascuna delle Sezioni Singole del Registro, verificando la correttezza dell’iscrizione con i soggetti indicati all’articolo 2.5, i quali, in virtù di quanto previsto dai medesimi articoli e secondo le modalità e i criteri ivi indicati, sono deputati a trasmettere al Soggetto Preposto le informazioni relative alle persone da iscrivere nella, ovvero rimuovere dalla, Sezione Singola del Registro. Resta inteso che i Soggetti Iscritti sono responsabili della qualità delle informazioni comunicate al Soggetto Preposto e sono tenuti ad assicurarne la completezza e il tempestivo aggiornamento.
3.2 Il Registro deve essere aggiornato tempestivamente al verificarsi dei seguenti eventi:
(a) interviene una variazione quanto al motivo dell’inclusione di un Soggetto Iscritto nel Registro;
(b) vi è una nuova persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate e deve quindi essere iscritta nel Registro;
(c) il Soggetto Iscritto non ha più accesso a Informazioni Privilegiate. Ciascun aggiornamento indica la data e l’ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l’aggiornamento medesimo.
3.3 I dati relativi ai Soggetti Iscritti nel Registro sono conservati per cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l’iscrizione o l’aggiornamento.
3.4 Le comunicazioni dei Soggetti Iscritti al Soggetto Preposto e relative alle iscrizioni nella, ovvero alle rimozioni dalla, Sezione Singola del Registro di cui al precedente articolo 2.5 della Procedura sono inviate in forma scritta a mezzo di posta elettronica all’indirizzo xxxx@xxxxxxxx.xx legale.societario@immsi e devono riportare tutte le informazioni necessarie per una corretta e completa iscrizione e aggiornamento del Registro ai sensi della presente Procedura. Il Soggetto Preposto provvede a riportare le informazioni ricevute nel Registro. Ove il Soggetto Preposto riscontri la mancanza di uno o più dati, provvede a contattare i Xxxxxxxx Iscritti, i quali avranno cura di comunicare tempestivamente i dati mancanti.dati
3.5 L’iscrizione nel Registro e ogni eventuale aggiornamento successivo (ivi inclusa la cancellazione) sono comunicati dal Soggetto Preposto all’interessato tempestivamente e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento. A tal fine, il Soggetto Preposto consegna ai Soggetti Iscritti o invia ai medesimi (tramite raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via ovvero tramite posta elettronicaelettronica certificata, ovvero tramite posta elettronica certificatacon conferma di recapito e di lettura), apposita comunicazione (la “Lettera di Trasmissione”), mediante la quale viene fornita informativa ai Soggetti Iscritti in merito all’avvenuta iscrizione nel Registro (ovvero al successivo aggiornamento dello stesso), nonché – in caso di prima iscrizione - riguardo agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla MAR, dalla relativa disciplina di attuazione e dalla presente Procedura e Procedura, nonché alle sanzioni applicabili in caso di violazione della stessaloro violazione. Alla predetta Lettera di Trasmissione (redatta in conformità all’Allegato “C” della presente Procedura) sarà allegata una copia saranno allegate due copie della presente Procedura. I Soggetti Iscritti, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla consegna o dal ricevimento della Lettera di Trasmissione, sono tenuti a comunicare per iscritto al Soggetto Preposto di aver ricevuto l’informativa e a trasmettere allo stesso una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione.
3.6 In sede di prima applicazione della Procedura, i termini stabiliti dal precedente articolo
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Samples: Procedura Per La Gestione Del Registro Delle Persone Che Hanno Accesso a Informazioni Privilegiate
TENUTA, CONSERVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO. 3.1 L’Amministratore Incaricato Spafid S.p.A. soggetto incaricato, in nome e per conto della Società Società, della tenuta e aggiornamento del Registro (il “Soggetto Preposto”) ne cura la tenuta del Registrotenuta, provvedendo, sentitosu indicazione dell’Amministratore Responsabile o, in via alternativacomunque, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ove previsto dalla presente Procedura o comunque sentito l’Amministratore Responsabile, ove ne ravvisi l’opportunità, alle iscrizioni e ai relativi aggiornamenti sulla base delle informazioni ricevute dai soggetti indicati ai precedenti articoli paragrafi 2.4 e 2.5. Inoltre, effettua il monitoraggio dei soggetti iscritti in ciascuna delle Sezioni Singole del Registro, verificando la correttezza dell’iscrizione con i soggetti indicati all’articolo al paragrafo 2.5, i quali, in virtù di quanto previsto dai medesimi articoli paragrafi e secondo le modalità e i criteri ivi indicati, sono deputati a trasmettere al Soggetto Preposto le informazioni relative alle persone da iscrivere nella, ovvero rimuovere dalla, Sezione Singola del Registro. Resta inteso che, ove il Soggetto Preposto sia un soggetto terzo rispetto alla Società, l’Emittente rimane pienamente responsabile degli obblighi di cui alla presente Procedura. Resta inteso che i Soggetti Iscritti sono responsabili della qualità delle informazioni comunicate al Soggetto Preposto e sono tenuti ad assicurarne la completezza e il tempestivo aggiornamento.
3.2 Il Registro deve essere aggiornato tempestivamente al verificarsi dei seguenti eventi:
(a) interviene una variazione quanto al motivo dell’inclusione di un Soggetto Iscritto nel Registro;
(b) vi è una nuova persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate e deve quindi essere iscritta nel Registro;
(c) il Soggetto Iscritto non ha più accesso a Informazioni Privilegiate. Ciascun aggiornamento indica la data e l’ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l’aggiornamento medesimo.
3.3 I dati relativi ai Soggetti Iscritti nel Registro sono conservati per cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l’iscrizione o l’aggiornamento.
3.4 Le comunicazioni dei Soggetti Iscritti al Soggetto Preposto e relative alle iscrizioni nella, ovvero alle rimozioni dalla, Sezione Singola del Registro di cui al precedente articolo 2.5 della Procedura sono inviate in forma scritta a mezzo di posta elettronica all’indirizzo xxxx@xxxxxxxx.xx e devono riportare tutte le informazioni necessarie per una corretta e completa iscrizione e aggiornamento del Registro ai sensi della presente Procedura. Il Soggetto Preposto provvede a riportare le informazioni ricevute nel Registro. Ove il Soggetto Preposto riscontri la mancanza di uno o più dati, provvede a contattare i Xxxxxxxx Iscritti, i quali avranno cura di comunicare tempestivamente i dati mancanti.paragrafo
3.5 L’iscrizione nel Registro e ogni eventuale aggiornamento successivo (ivi inclusa la cancellazione) sono comunicati dal Soggetto Preposto all’interessato tempestivamente e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento. A tal fine, il Soggetto Preposto consegna ai Soggetti Iscritti o invia ai medesimi (tramite raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via posta elettronica, ovvero tramite posta elettronica certificatacertificata ovvero tramite posta elettronica), apposita comunicazione (la “Lettera di Trasmissione”), mediante la quale viene fornita informativa ai Soggetti Iscritti in merito all’avvenuta iscrizione nel Registro (ovvero al successivo aggiornamento dello stesso), nonché – in caso di prima iscrizione - riguardo agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla presente Procedura e alle sanzioni applicabili in caso di violazione della stessa. Alla predetta Lettera di Trasmissione (redatta in conformità all’Allegato “C” della presente Procedura) sarà allegata una copia della presente Procedura. I Soggetti Iscritti, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla consegna o dal ricevimento della Lettera di Trasmissione, sono tenuti a comunicare per iscritto al Soggetto Preposto di aver ricevuto l’informativa e a trasmettere allo stesso una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione.
3.6 In sede di prima applicazione della Procedura, i termini stabiliti dal precedente articolola
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