Termini per il collaudo. 1. In deroga all’articolo 102 comma 3, del Dlgs 50/2016, Xxxxxx dei contratti, i termini per la conclusione del collaudo finale, anche in considerazione delle attività di collaudo in xxxxx x’xxxxx, x xxxxxxxxx xx 00 (xxxxxx) giorni. Eventuali differimenti per fatti imputabili al Soggetto Realizzatore in relazione a incompletezze o gravi mancanze, comportano l’applicazione delle penali commisurate al ritardo nell’ultimazione. 2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. 3. Per quanto non diversamente determinato nel presente articolo trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del d.P.R. n. 207 del 2010. 4. Gli eventuali maggiori oneri di prelocazione che dovessero generarsi per ritardi nell’emissione del certificato di collaudo saranno imputabili all’amministrazione che se ne farà carico , eventualmente chiedendone la ricapitalizzazione all’interno del quadro economico definitivo.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Termini per il collaudo. 1. In deroga all’articolo 102 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 36 del D.Lgs. 231/2002, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. d) del Dlgs 50/2016, Xxxxxx dei contratti, i termini per la conclusione del collaudo finale, anche in considerazione delle attività D.Lgs. 192/2012 si pattuisce espressamente che il certificato di collaudo in xxxxx x’xxxxxprovvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, x xxxxxxxxx xx 00 (xxxxxx) giorni. Eventuali differimenti per fatti imputabili al Soggetto Realizzatore in relazione a incompletezze o gravi mancanze, comportano l’applicazione delle penali commisurate al ritardo nell’ultimazioneil collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
3. Per quanto non diversamente determinato Il collaudo avrà altresì lo scopo di verificare e accertare che l’opera sia stata eseguita a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche e se la stessa opera, nei suoi elementi componenti e nel presente articolo trova complesso, è in grado di assicurare i requisiti in termini di prestazioni ed efficienze dichiarate negli elaborati di progetto esecutivo. Inoltre, con il collaudo si andrà a verificare la regolarità dei documenti contabili e l’esistenza di idonee certificazioni di ciascun elemento strutturale ed impiantistico introdotto e per l’esercizio del sistema impiantistico nella sua interezza.
4. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del d.P.R. n. 207 del 2010Regolamento generale.
4. Gli eventuali maggiori oneri di prelocazione che dovessero generarsi per ritardi nell’emissione del certificato di collaudo saranno imputabili all’amministrazione che se ne farà carico , eventualmente chiedendone la ricapitalizzazione all’interno del quadro economico definitivo.
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Samples: Contract for Construction Services
Termini per il collaudo. 1. In deroga all’articolo 102 comma 3, del Dlgs 50/2016, Xxxxxx dei contratti, i termini per la conclusione del collaudo finale, anche in considerazione delle attività Il certificato di collaudo in xxxxx x’xxxxxè emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori, x xxxxxxxxx xx 00 (xxxxxx) giorniha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto per detta emissione. Eventuali differimenti Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per fatti imputabili al Soggetto Realizzatore in relazione a incompletezze o gravi mancanzele difformità e i vizi dell’opera, comportano l’applicazione delle penali commisurate al ritardo nell’ultimazioneindipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo collaudo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti verifica volte a verificare controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato capitolato speciale o nel contratto.
3. Per quanto non diversamente determinato nel presente articolo trova applicazione Si precisa che la disciplina mancata consegna, entro 30 giorni dal certificato di ultimazione dei lavori, degli elaborati “come costruito”, manuali di manutenzione e operativi e certificazioni di cui agli articoli da 215 a 235 del d.P.R. n. 207 del 2010.
4. Gli eventuali maggiori oneri ai successivi articoli, interrompe automaticamente i termini di prelocazione che dovessero generarsi per ritardi nell’emissione emissione del certificato di collaudo saranno imputabili all’amministrazione senza che se ne farà carico , eventualmente chiedendone la ricapitalizzazione all’interno del quadro economico definitivol’appaltatore abbia nulla che pretendere in merito a ritardati pagamenti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Termini per il collaudo. 1. In deroga all’articolo 102 comma 3, del Dlgs 50/2016, Xxxxxx dei contratti, i termini per la conclusione del collaudo finale, anche in considerazione delle attività Il certificato di collaudo in xxxxx x’xxxxxprovvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, x xxxxxxxxx xx 00 (xxxxxx) giorni. Eventuali differimenti per fatti imputabili al Soggetto Realizzatore in relazione a incompletezze o gravi mancanze, comportano l’applicazione delle penali commisurate al ritardo nell’ultimazioneil collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
3. Per quanto non diversamente determinato nel presente articolo trova Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del d.P.R. D.P.R. n. 207 del 20102011.
4. Gli eventuali maggiori oneri di prelocazione che dovessero generarsi Ai fini della garanzia per ritardi nell’emissione l’attecchimento delle specie vegetali (specie erbacee, arbustive ed arboree), al momento del rilascio del certificato di collaudo saranno imputabili all’amministrazione che se ne farà carico collaudo, eventualmente chiedendone la ricapitalizzazione all’interno del quadro economico definitivol’Appaltatore, fermo restando l’avvenuta realizzazione degli interventi di sostituzione delle specie non attecchite, dovrà fornire apposita garanzia a copertura degli oneri relativi al residuo attecchimento, il cui importo sarà determinato dalla Commissione di Collaudo.
5. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
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