Tipologie contrattuali. Omissis A) Contratto di lavoro a tempo determinato Omissis Stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro I lavoratori che abbiano intrattenuto con la medesima azienda e per mansioni equivalenti sia rapporti di lavoro con il contratto a tempo determinato che missioni con contratto di somministrazione, acquisiscono il diritto alla stabilizzazione del rapporto qualora la somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 44 mesi complessivi anche non consecutivi comprensivi dell'eventuale proroga in deroga assistita. Le Parti confermano che a tali fini, così come previsto dalla legge, non si computano i periodi di lavoro svolto con contratto di lavoro a tempo determinato per attività stagionali. Nota a verbale Fermo restando quanto condiviso nella clausola di salvaguardia di seguito riportata al presente articolo, le parti confermano che le previsioni di cui all'art. 4 - Stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro - contenute nel C.C.N.L. sottoscritto in data 3.7.2017, non costituiscono una modifica ai sensi del comma 2 dell'art. 19, D.Lgs. 81/2015, dei limiti di durata stabiliti dalla medesima legge in caso di successione di più contratti a termine.
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Samples: Accordo Di Rinnovo Del c.c.n.l., Accordo Di Rinnovo Del c.c.n.l.
Tipologie contrattuali. Omissis1. I contratti hanno le seguenti tipologie:
Aa) Contratto i contratti di lavoro a tempo determinato Omissis Stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 30.12.2010, n. 240 (di lavoro I lavoratori che abbiano intrattenuto con la medesima azienda seguito e per mansioni equivalenti sia rapporti brevità, ove non diversamente specificato, denominati “contratti lett. a”): contratti di lavoro durata triennale, prorogabili per soli due anni per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, secondo quanto previsto all’art. 13. I contratti possono essere stipulati con il contratto medesimo soggetto anche in sedi diverse ai sensi dell’art. 15. I contratti possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo determinato che missioni con contratto pieno e a 200 ore per il regime di somministrazionetempo definito.
b) i contratti di cui all’art. 24, acquisiscono il diritto alla stabilizzazione del rapporto qualora la somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 44 mesi complessivi anche non consecutivi comprensivi dell'eventuale proroga in deroga assistitacomma 3, lett. Le Parti confermano che a tali finib) della legge 30.12.2010, così come previsto dalla legge, non si computano i periodi di lavoro svolto con contratto di lavoro a tempo determinato per attività stagionali. Nota a verbale Fermo restando quanto condiviso nella clausola di salvaguardia n. 240 (di seguito riportata e per brevità, ove non diversamente specificato, denominati “contratti lett. b”): contratti di durata triennale, stipulati secondo il regime di tempo pieno o di tempo definito. L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
2. I contratti di cui al presente articolo, le parti confermano che le previsioni di cui all'artarticolo non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli.
3. 4 - Stabilizzazione a tempo indeterminato L’espletamento del rapporto di lavoro - contenute nel C.C.N.L. sottoscritto in data 3.7.2017, non costituiscono una modifica ai sensi del comma 2 dell'art. 19, D.Lgs. 81/2015, dei limiti di durata stabiliti dalla medesima legge in caso di successione di più contratti a terminecontratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni.
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Tipologie contrattuali. Omissis“1. I contratti hanno le seguenti tipologie:
Aa) Contratto contratti di lavoro cui alla lettera a) dell’art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (junior): contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta. Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo determinato Omissis Stabilizzazione pieno e a 200 ore per il regime di tempo indeterminato definito. Il ricercatore con contratto junior può svolgere fino ad un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno accademico, da svolgersi secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo per la programmazione didattica annualmente deliberate dagli Organi di Governo e con modalità da definire al momento dell’emanazione del rapporto bando di lavoro selezione. I lavoratori che abbiano intrattenuto con la medesima azienda e per mansioni equivalenti sia rapporti di lavoro contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in Università diverse, nei casi previsti dal successivo art. 16. In questo caso il contratto verrà stipulato per un periodo che, sommato al precedente periodo già svolto, non superi la durata complessiva di tre anni.
b) contratti di cui alla lettera b) dell’art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (senior): contratti triennali non rinnovabili, riservati a tempo determinato candidati in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ovvero che missioni con contratto di somministrazionehanno usufruito per almeno tre anni, acquisiscono il diritto alla stabilizzazione del rapporto qualora la somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 44 mesi complessivi anche non consecutivi comprensivi dell'eventuale proroga di:
1. contratti di cui alla lettera a);
2. assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51 co. 6 della L. 449/97 e successive modificazioni e dell’art. 22 della L. 240/2010, o borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della L. 398/89;
3. contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della L. 230/2005;
4. analoghi contratti, assegni o borse in deroga assistitaatenei o centri di ricerca stranieri. Le Parti confermano Ai fini della maturazione del periodo minimo triennale le attività svolte nelle tre tipologie di cui sopra sono cumulabili. Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a tali fini350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. Il ricercatore con contratto senior è tenuto a svolgere, nell’ambito dell’impegno didattico istituzionale, 60 ore di didattica frontale per anno accademico, così come previsto dalla legge, non si computano i periodi indicato nel bando di lavoro svolto con contratto di lavoro a tempo determinato per attività stagionaliselezione. Nota a verbale Fermo restando quanto condiviso nella clausola di salvaguardia di seguito riportata al presente articolo, le parti confermano che le previsioni di cui all'art. 4 - Stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro - contenute nel C.C.N.L. sottoscritto in data 3.7.2017, non costituiscono una modifica Ulteriori incarichi didattici sono attribuiti soltanto ai sensi dell’art. 15 co. 2 del comma 2 dell'artpresente regolamento. 19Per i ricercatori di area medica di entrambe le tipologie può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale, D.Lgssecondo le modalità descritte al successivo art. 81/2015, dei limiti di durata stabiliti dalla medesima legge in caso di successione di più contratti a termine10 bis.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dei Ricercatori a Tempo Determinato