Titoli di efficienza energetica (Certificati Bianchi o simili)‌ Clausole campione

Titoli di efficienza energetica (Certificati Bianchi o simili)‌. I titoli di efficienza energetica, possono essere richiesti dal Concessionario in qualità di ESCO, ai sensi del DM 11 Gennaio 2017 e s.m.i. che definisce le modalità di presentazione dei progetti (Progetti a Consuntivo o Progetti Standardizzati), le modalità di riconoscimento dei titoli e prevede un elenco dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti per categoria di intervento e con l’indicazione dei valori di vita utile (Tabella 1 dell’Allegato 2 al Decreto). Il Concessionario effettuerà una valutazione preliminare dell’ammissibilità della tipologia di ciascun intervento in funzione di quanto previsto dal DM Gennaio 2017 e ss.mm.ii e provvederà alla raccolta di tutta la documentazione e dei dati necessari, laddove i dati fossero nella disponibilità del concedente questo si impegna a renderli disponibili. Infine, il Concessionario si occuperà della predisposizione e caricamento della pratica di richiesta incentivo sul portale del GSE. I benefici derivanti dai Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi o simili) saranno suddivisi tra le parti secondo quanto stabilito in sede di gara e comunque con una quota non inferiore al 30% a favore del concedente. Si specifica, che il mancato accesso all’incentivo resta a totale carico e rischio del concessionario.
Titoli di efficienza energetica (Certificati Bianchi o simili)‌. I benefici derivanti dai Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi o simili) al netto degli oneri per l’espletamento delle spese tecniche e delle pratiche amministrative secondo le modalità del GSE, saranno destinati col seguente criterio: