Trasferimenti di residenza. I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità: a) alla lavoratrice e al lavoratore che non sia capofamiglia: 1. il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve: 2. il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio; 3. il rimborso dell’eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va poi corrisposto per un massimo di 6 mesi; 4. una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dall’art.69, ovvero in un rimborso a piè di lista con le modalità indicate nello stesso articolo; b) alla lavoratrice e al lavoratore che sia capofamiglia e cioè che abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti: 1. il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per sé e per le persone di famiglia; 2. il rimborso delle spese effettive di trasporto del mobilio e del bagaglio; 3. il rimborso dell’eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso verrà corrisposto per un massimo di 6 mesi; 4. una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea, per sé e per ciascun convivente a carico; 5. la diaria è ridotta a 3/5 per i figli conviventi a carico. In luogo di detta diaria il datore di lavoro può corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio sostenute dalla lavoratrice e dal lavoratore per sé e per i familiari a carico componenti il nucleo familiare. Le diarie o in rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio., la lavoratrice ed il lavoratore avranno diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a otto giorni dopo l’arrivo del mobilio.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trasferimenti di residenza. I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità:
a) alla lavoratrice e al lavoratore che non sia capofamiglia:
1. il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve:;
2. il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3. il rimborso dell’eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va poi corrisposto per un massimo di 6 mesi;
4. una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dall’art.69dall’art. 73, ovvero in un rimborso a piè di lista con le modalità indicate nello stesso articolo;
b) alla lavoratrice e al lavoratore che sia capofamiglia e cioè che abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:
1. il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per sé e per le persone di famiglia;
2. il rimborso delle spese effettive di trasporto del mobilio e del bagaglio;
3. il rimborso dell’eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffittosu- baffitto; tale rimborso verrà corrisposto per un massimo di 6 mesi;
4. una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea, per sé e per ciascun convivente a carico;
5. la diaria è é ridotta a 3/5 per i figli conviventi a carico. In luogo di detta diaria il datore di lavoro può corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio sostenute dalla lavoratrice e dal lavoratore per sé e per i familiari a carico componenti il nucleo familiare. Le diarie o in rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al traslocotra- sloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio., . la lavoratrice ed il lavoratore avranno diritto a percepire per- cepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a otto giorni dopo l’arrivo del mobilio.
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Trasferimenti di residenza. I 1. In ipotesi di trasferimenti che comportino il cambio di residenza danno residenza, il dipendente avrà diritto alle seguenti indennità:
a) alla lavoratrice e al lavoratore che non sia capofamiglia:
1. : - il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve:
2. : - il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3. ; - il rimborso dell’eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va poi corrisposto per un massimo di 6 mesi;
4. ; - una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dall’art.69dall’art. 73, ovvero in un rimborso a piè di lista con le modalità indicate nello stesso articolo;
b) alla lavoratrice e al lavoratore che sia capofamiglia e cioè che abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:
1. : - il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per sé e per le persone di famiglia;
2. ; - il rimborso delle spese effettive di trasporto del mobilio e del bagaglio;
3. ; - il rimborso dell’eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso verrà corrisposto per un massimo di 6 mesi;
4. ; - una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea, per sé e per ciascun convivente a carico;
5. ; - la diaria è ridotta a 3/5 per i figli conviventi a carico.
2. In luogo di detta diaria il datore di lavoro può corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio sostenute dalla lavoratrice e dal lavoratore per sé e per i familiari a carico componenti il nucleo familiare.
3. Le diarie o in rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco.
4. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio., la lavoratrice ed mobilio il lavoratore avranno avrà diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a otto giorni dopo l’arrivo del mobilio.
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Trasferimenti di residenza. I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità:
a) alla lavoratrice e al lavoratore che non sia capofamiglia:
1. il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve:
2. il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3. il rimborso dell’eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va poi corrisposto per un massimo di 6 mesi;
4. una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dall’art.69dall’art. 73, ovvero in un rimborso a piè di lista con le modalità indicate nello stesso articolo;
b) alla lavoratrice e al lavoratore che sia capofamiglia e cioè che abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:
1. il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per sé e per le persone di famiglia;
2. il rimborso delle spese effettive di trasporto del mobilio e del bagaglio;
3. il rimborso dell’eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso verrà corrisposto per un massimo di 6 mesi;
4. una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea, per sé e per ciascun convivente a carico;
5. la diaria è ridotta a 3/5 per i figli conviventi a carico. In luogo di detta diaria il datore di lavoro può corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio sostenute dalla lavoratrice e dal lavoratore per sé e per i familiari a carico componenti il nucleo familiare. Le diarie o in rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio., . la lavoratrice ed il lavoratore avranno diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a otto giorni dopo l’arrivo del mobilio.
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Trasferimenti di residenza. I trasferimenti di sede di lavoro che comportano anche il cambio di residenza danno diritto alle seguenti indennità:
a) : alla lavoratrice e al lavoratore che non sia capofamiglia:
1. : il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve:
2. : il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3. ; il rimborso dell’eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale . Tale rimborso va poi corrisposto per un massimo di 6 mesi;
4. ; una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dall’art.69dall’art.57, ovvero in un rimborso a piè di lista con le modalità indicate nello stesso articolo;
b) ; alla lavoratrice e al lavoratore che sia capofamiglia e cioè che abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:
1. : il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per sé e per le persone di famiglia;
2. ; il rimborso delle spese effettive di trasporto del mobilio e del bagaglio;
3. ; il rimborso dell’eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso verrà corrisposto per un massimo di 6 mesi;
4. ; una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporaneatemporanea dall’ art. 56, per sé e per ciascun convivente a carico;
5. ; la diaria è ridotta a 3/5 per i figli conviventi a carico. In luogo di detta diaria il datore di lavoro può corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio sostenute dalla lavoratrice e dal lavoratore per sé e per i familiari a carico componenti il nucleo familiare. Le diarie o in rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio., la lavoratrice ed il lavoratore avranno diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a otto giorni dopo l’arrivo del mobilio. Condizioni di trasferibilità A norma dell’art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300, la lavoratrice e il lavoratore non può essere trasferita/o da una Istituzione all’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro 6 mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.
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Trasferimenti di residenza. I trasferimenti di sede di lavoro che comportano anche il cambio di residenza danno diritto alle seguenti indennità:
a) alla lavoratrice e al lavoratore che non sia capofamiglia:
1. ) il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve:
2. ) il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3. ) il rimborso dell’eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale . Tale rimborso va poi corrisposto per un massimo di 6 mesi;
4. ) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dall’art.69dall’art. 58, ovvero in un rimborso a piè di lista con le modalità indicate nello stesso articolo;
b) alla lavoratrice e al lavoratore che sia capofamiglia e cioè che abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:
1. ) il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per sé e per le persone di famiglia;
2. ) il rimborso delle spese effettive di trasporto del mobilio e del bagaglio;
3. ) il rimborso dell’eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffittosu- baffitto; tale rimborso verrà corrisposto per un massimo di 6 mesi;
4. ) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporaneatemporanea dall’art. 58, per sé e per ciascun convivente conviven- te a carico;
5. ) la diaria è ridotta a 3/5 per i figli conviventi a carico. In luogo di detta diaria il datore di lavoro può corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio sostenute dalla lavoratrice e dal lavoratore per sé e per i familiari a carico componenti il nucleo familiare. Le diarie o in rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al traslocotra- sloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio., la lavoratrice ed il lavoratore avranno diritto a percepire per- cepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a otto giorni dopo l’arrivo del mobilio.
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Trasferimenti di residenza. I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità:
a) alla lavoratrice e al lavoratore che non sia capofamiglia:
1. il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve:
2. il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3. il rimborso dell’eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va poi corrisposto per un massimo di 6 mesi;
4. una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dall’art.69dall’art. 73, ovvero in un rimborso a piè pié di lista con le modalità indicate nello stesso articolo;
b) alla lavoratrice e al lavoratore che sia capofamiglia e cioè cioé che abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:
1. il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per sé e sèe per le persone di famiglia;
2. il rimborso delle spese effettive di trasporto del mobilio e del bagaglio;
3. il rimborso dell’eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso verrà corrisposto per un massimo di 6 mesi;
4. una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea, per sé e per ciascun convivente a carico;
5. la diaria è é ridotta a 3/5 per i figli conviventi a carico. In luogo di detta diaria il datore di lavoro può corrispondere il rimborso a piè pié di lista delle spese di vitto e alloggio sostenute dalla lavoratrice e dal lavoratore per sé e per i familiari a carico componenti il nucleo familiare. Le diarie o in rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio., . la lavoratrice ed il lavoratore avranno diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a otto giorni dopo l’arrivo del mobilio.
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Trasferimenti di residenza. I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità:
a) alla lavoratrice e A. al lavoratore che non sia capofamigliacapo-famiglia:
1. ) il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve:;
2. ) il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3. ) il rimborso dell’eventuale dell'eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va poi corrisposto per un massimo di 6 nove mesi;
4. ) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dall’art.69, dall'art. 54 ovvero in un rimborso a piè di lista con le modalità indicate nello stesso articolo;
b) alla lavoratrice e B. al lavoratore che sia capofamiglia capo-famiglia e cioè che abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:
1. ) il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per sé sè e per le persone di famiglia;
2. ) il rimborso delle spese effettive di per il trasporto del mobilio e del o bagaglio;
3. ) il rimborso dell’eventuale dell'eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso verrà va corrisposto per un massimo di 6 nove mesi;
4. ) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea, per sé sè e per ciascun convivente a carico;
5. ; per i figli conviventi a carico la diaria è ridotta a 3/5 per i figli conviventi a caricotre quinti. In luogo di detta diaria il datore di lavoro può corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e ed alloggio sostenute dalla lavoratrice e dal lavoratore per sé sè e per i familiari a carico componenti il nucleo familiarefamiglia. Le diarie o in i rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio., la lavoratrice ed il lavoratore avranno avrà diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a otto 8 giorni dopo l’arrivo l'arrivo del mobilio. Il trasferimento dei lavoratori che determini il cambiamento di residenza verrà comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari o conviventi a carico. Per i lavoratori che abbiano compiuto 50 anni ed abbiano maturato più di 20 anni di servizio il trasferimento sarà effettuato previo consenso del lavoratore stesso e gli sarà comunicato per iscritto nei termini indicati al comma precedente. In tali ipotesi, ai lavoratori sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.
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Trasferimenti di residenza. I trasferimenti di sede di lavoro che comportano anche il cambio di residenza danno diritto alle seguenti indennità:
a) alla lavoratrice e al lavoratore che non sia capofamiglia:
1. ) il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve:;
2. ) il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3. ) il rimborso dell’eventuale della eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale . Tale rimborso va poi corrisposto per un massimo di 6 mesi;
4. ) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dall’art.69dall’art. 58, ovvero in un rimborso a piè di lista con le modalità indicate nello stesso articolo;
b) alla lavoratrice e al lavoratore che sia capofamiglia e cioè che abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:
1. ) il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per sé e per le persone di famiglia;
2. ) il rimborso delle spese effettive di trasporto del mobilio e del bagaglio;
3. ) il rimborso dell’eventuale della eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso verrà corrisposto per un massimo di 6 mesi;
4. ) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporaneatemporanea dall’art. 58, per sé e per ciascun convivente convi- vente a carico;
5. ) la diaria è ridotta a 3/5 per i figli conviventi a carico. In luogo di detta diaria il datore di lavoro può corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio sostenute dalla lavoratrice e dal lavoratore per sé e per i familiari a carico componenti il nucleo familiare. Le diarie o in rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio., la lavoratrice ed e il lavoratore avranno diritto a percepire perce- pire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a otto 8 giorni dopo l’arrivo del mobilio.
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