Trasferimento. Per trasferimento individuale si intende lo spostamento temporaneo e/o definitivo della lavoratrice o del lavoratore in sedi diverse da quella di assegnazione. Rientra nel pieno potere organizzativo della Azienda e non è soggetto ai vincoli di cui all'art. 13 della legge n. 300/70 l'utilizzazione del personale nell'ambito dei presidi, servizi, uffici della medesima unità produttiva attuale sede di assegnazione della dipendente o del dipendente. Il trasferimento è disposto dal datore di lavoro a patto che avvenga nell'ambito delle articolazioni (unità produttive) della medesima Azienda e che sia motivato da ragioni tecniche ed organizzative. Le lavoratrici ed i lavoratori con disabilità grave ed i genitori o familiari lavoratori che assistono un parente o un affine con disabilità grave, tali riconosciuti ai sensi della legge n. 104/92 e successive modificazioni, hanno diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio dell’assistito e possono essere trasferiti solo previo loro consenso.
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Samples: Regolamento Per L’assistenza Domiciliare, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Regolamento Per L’assistenza Domiciliare
Trasferimento. Per trasferimento individuale si intende lo spostamento temporaneo e/o definitivo della lavoratrice o del lavoratore in sedi diverse da quella di assegnazione. Rientra nel pieno potere organizzativo della Azienda e non è soggetto ai vincoli di cui all'art. 13 della legge n. 300/70 l'utilizzazione del personale nell'ambito dei di presidi, servizi, uffici della medesima unità produttiva attuale sede in altre sedi di assegnazione della dipendente o del dipendente. Il trasferimento è disposto dal datore di lavoro a patto che avvenga nell'ambito delle articolazioni (unità produttive) della medesima Azienda e che sia motivato da ragioni tecniche ed organizzative. pertinenza dei committenti dei servizi Le lavoratrici ed i lavoratori con disabilità grave ed i genitori o familiari lavoratori che assistono un parente o un affine con disabilità grave, tali riconosciuti ai sensi della legge n. 104/92 e successive modificazioni, hanno diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio dell’assistito e possono essere trasferiti solo previo loro consenso.
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Samples: Contratto Di Inserimento, Contratto Di Inserimento, Contratto Di Inserimento
Trasferimento. Per trasferimento individuale si intende lo spostamento temporaneo e/o definitivo della lavoratrice o del lavoratore in sedi diverse da quella di assegnazione. Rientra nel pieno potere organizzativo della Azienda Struttura Associativa e non è soggetto ai vincoli di cui all'art. 13 all’art.13 della legge n. 300/70 l'utilizzazione l’utilizzazione del personale nell'ambito nell’ambito dei presidi, servizi, uffici della medesima unità produttiva attuale sede di assegnazione della dipendente o del dipendente. Il trasferimento è disposto dal datore di lavoro a patto che avvenga nell'ambito nell’ambito delle articolazioni (unità produttive) della medesima Azienda Struttura Associativa e che sia motivato da ragioni tecniche ed organizzativeorganizzative sulla base di criteri e modalità concordate con le Organizzazioni sindacali a livello locale. Le lavoratrici ed i lavoratori con disabilità grave ed i genitori o familiari lavoratori che assistono con continuità un parente o un affine con disabilità grave, tali riconosciuti ai sensi della legge n. 104/92 e successive succ. modificazioni, hanno diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio dell’assistito e possono essere trasferiti solo previo loro consenso.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici E I Lavoratori Dipendenti Dalle Strutture Associative a.n.f.f.a.s. Onlus, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici Ed I Lavoratori Dipendenti Dalle Strutture Associative Anffas Onlus
Trasferimento. Per trasferimento individuale si intende lo spostamento temporaneo e/o definitivo della lavoratrice o del lavoratore in sedi diverse unità produttive aziendali aventi caratteri di autonomia operativa e sede in località diversa da quella di assegnazioneprecedente assegnazione del lavoratore. Rientra nel pieno potere organizzativo della Azienda e non è soggetto ai vincoli di cui all'art. 13 della legge Legge n. 300/70 l'utilizzazione del personale nell'ambito dei di presidi, servizi, uffici della medesima unità produttiva attuale sede in altre sedi di assegnazione della dipendente o del dipendente. Il trasferimento è disposto dal datore di lavoro a patto che avvenga nell'ambito delle articolazioni (unità produttive) della medesima Azienda e che sia motivato da ragioni tecniche ed organizzativepertinenza dei committenti dei servizi. Le lavoratrici ed i lavoratori con disabilità grave ed i genitori o familiari lavoratori che assistono un parente o un affine con disabilità grave, tali riconosciuti ai sensi della legge Legge n. 104/92 e successive modificazioni, hanno diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio dell’assistito e possono essere trasferiti solo previo loro consenso.
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Samples: Contratto Di Inserimento
Trasferimento. Per trasferimento individuale si intende lo spostamento temporaneo e/o definitivo della lavoratrice o del lavoratore in sedi diverse da quella di assegnazione. Rientra nel pieno potere organizzativo della Azienda Struttura Associativa e non è soggetto ai vincoli di cui all'art. 13 all’art.13 della legge n. 300/70 l'utilizzazione l’utilizzazione del personale nell'ambito nell’ambito dei presidi, servizi, uffici della medesima unità produttiva attuale sede di assegnazione della dipendente o del dipendente. Il trasferimento è disposto dal datore di lavoro a patto che avvenga nell'ambito nell’ambito delle articolazioni (unità produttive) della medesima Azienda Struttura Associativa e che sia motivato da ragioni tecniche ed organizzativeorganizzative sulla base di criteri e modalità concordate con le Organizzazioni sindacali a livello locale. Non è ammesso il trasferimento per incompatibilità ambientale, salvo che la sede sia l’unica nel Comune. Le lavoratrici ed i lavoratori con disabilità grave ed i genitori o familiari lavoratori che assistono con continuità un parente o un affine con disabilità grave, tali riconosciuti ai sensi della legge n. 104/92 e successive succ. modificazioni, hanno diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio dell’assistito e possono essere trasferiti solo previo loro consenso.
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Samples: Ipotesi Di Accordo Definitivo