Trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a part- time e viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. 7.1 Su accordo delle parti, risultante da atto scritto, è ammessa la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo part-time. 7.2 Il personale di tutti i settori e profili professionali con contratto che abbia superato il periodo di prova e conseguite le abilitazioni obbligatorie, può chiedere la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo part-time. 7.3 L’impresa, compatibilmente con le esigenze aziendali e in funzione della possibile utilizzazione del lavoratore interessato, potrà accogliere le domande per la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo part-time fino al raggiungimento del limite del 10% della forza lavoro della unità produttiva interessata. 7.4 Fermo restando quanto stabilito dall’art. 12 bis c. 1, X.Xxx. 61/2000, è riconosciuta una priorità per la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo part-time in caso di: - patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore (o della lavoratrice); - patologie gravi; - lavoratore (o lavoratrice) che assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua perché incapace di compiere gli atti quotidiani della vita; - richiesta del lavoratore (o della lavoratrice) con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’art 3, comma 3, L. n. 104/92; - per la frequenza di corsi di studio regolari in scuole statali, parificate o legalmente riconosciute ovvero abilitate a rilasciare titoli di studio legali o di corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale; - attività di volontariato sociale, debitamente documentata. In caso di parità di condizioni, ferma comunque la priorità delle esigenze aziendali e la fungibilità del lavoratore interessato, si farà riferimento all’anzianità di servizio. 7.5 In casi di gravi necessità del lavoratore e compatibilmente con le esigenze aziendali, l’impresa valuterà la possibilità di trasformare il contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale per un periodo predeterminato, di durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 24 mesi. 7.6 In caso di assunzione a tempo parziale, l’impresa è tenuta ad informare preventivamente il personale a tempo pieno dipendente presso le unità produttive situate nello stesso comune, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti i lavoratori nei locali dell’impresa ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro dei dipendenti a tempo pieno.
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Samples: Collective Labor Agreement
Trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a part- time e viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
7.1 Su accordo delle parti, risultante da atto scritto, è ammessa la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo part-time.
7.2 4.1 Il personale di tutti i settori e profili professionali con contratto che abbia superato il periodo di prova e conseguite le abilitazioni obbligatorie, può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo part-timeparziale.
7.3 4.2 L’impresa, compatibilmente con le esigenze aziendali e in funzione della possibile utilizzazione utilizzazio- ne del lavoratore interessato, potrà accogliere le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo part-time parziale fino al raggiungimento del limite del 10% della forza lavoro della unità dell’unità produttiva interessata.
7.4 Fermo restando quanto stabilito dall’art. 12 bis c. 14.3 Nella valutazione delle domande, X.Xxx. 61/2000, è riconosciuta una priorità l’azienda terrà conto dei seguenti criteri di preferenza:
a) dipendente che deve seguire terapie mediche a carattere continuativo oppure terapie di recu- pero per la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo part-time in caso di: - patologie oncologiche riguardanti tossicodipendenza e/o etilismo;
b) dipendente che deve assistere il coniuge, i figli coniuge ovvero il convivente nelle coppie di fatto ovvero un ascendente o i genitori del lavoratore un discendente sino al 2° grado oppure altro familiare (o della lavoratrice); - patologie gravi; - lavoratore (o lavoratriceper quest’ultimo purché convivente) che assista una persona convivente sia portatore di handicap ovvero tossicodipendente;
c) dipendente che deve assistere per grave malattia o infermità il coniuge ovvero un ascendente o un discendente sino al 2° grado oppure altro familiare (per quest’ultimo purché convivente);
d) dipendente genitore con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua perché incapace di compiere gli atti quotidiani della vita; - richiesta del lavoratore (o della lavoratrice) con figlio convivente bambini di età non superiore a 13 anni o anni, con figlio convivente portatore riferimento al numero dei figli compresi nella stessa fascia di handicap ai sensi dell’art 3età, comma 3, L. n. 104/92; - dando priorità al genitore unico;
e) per la frequenza di corsi di studio regolari in scuole statali, parificate o legalmente riconosciute ricono- sciute ovvero abilitate a rilasciare titoli di studio legali o di corsi di aggiornamento e riqualificazione riqualifica- zione professionale; - ;
f) attività di volontariato sociale, debitamente documentata. In caso di parità di condizioni, ferma comunque la priorità delle esigenze aziendali e la fungibilità fungibili- tà del lavoratore interessato, si farà riferimento all’anzianità di servizio.
7.5 4.4 In casi di gravi necessità del lavoratore e compatibilmente con le esigenze aziendali, l’impresa valuterà la possibilità di trasformare il contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale per un periodo predeterminato, di durata non inferiore a 6 sei mesi e non superiore a 24 mesi. In tal caso è consentita, ai sensi dell’art. 23 della legge 28.2.1987, n. 56, l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, setti- manale, mensile o annuale fino a quando l’interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Il personale assunto con la causale di cui al presente punto non viene computato nella percen- tuale di limite complessivo di cui all’art. 19 (Contratto a tempo determinato) del presente CCNL.
7.6 4.5 In caso di assunzione a tempo parziale, l’impresa è tenuta ad informare preventivamente il assunzioni di personale a tempo pieno dipendente presso le unità produttive situate nello stesso comune, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti i lavoratori nei locali dell’impresa ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione con contratto a tempo parziale indeterminato le aziende applicheranno quanto previsto al comma 2 dell’art. 5 del rapporto di D.Lgs. n. 61/2000 sopra citato, come modificato dalla lettera c) del punto 1 dell’art. 1 del D.Lgs. 26.2.2001, n. 100, dando priori- tà a coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo pienoparziale.
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Trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a part- time e viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
7.1 Su accordo delle parti, risultante da atto scritto, è ammessa la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo part-time.
7.2 Il personale di tutti i settori e profili professionali con contratto che abbia superato il periodo di prova e conseguite le abilitazioni obbligatorie, può chiedere la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo part-time.
7.3 L’impresa, compatibilmente con le esigenze aziendali e in funzione della possibile utilizzazione del lavoratore interessato, potrà accogliere le domande per la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo part-time fino al raggiungimento del limite del 10% della forza lavoro della unità produttiva interessata.
7.4 Fermo restando quanto stabilito dall’art. 12 bis c. 1, X.Xxx. 61/2000, è riconosciuta una priorità per la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo part-time in caso di: - ‐ patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore (o della lavoratrice); - ‐ patologie gravi; - ‐ lavoratore (o lavoratrice) che assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua perché incapace di compiere gli atti quotidiani della vita; - ‐ richiesta del lavoratore (o della lavoratrice) con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’art 3, comma 3, L. n. 104/92; - ‐ per la frequenza di corsi di studio regolari in scuole statali, parificate o legalmente riconosciute ovvero abilitate a rilasciare titoli di studio legali o di corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale; - ‐ attività di volontariato sociale, debitamente documentata. In caso di parità di condizioni, ferma comunque la priorità delle esigenze aziendali e la fungibilità del lavoratore interessato, si farà riferimento all’anzianità di servizio.
7.5 In casi di gravi necessità del lavoratore e compatibilmente con le esigenze aziendali, l’impresa valuterà la possibilità di trasformare il contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale per un periodo predeterminato, di durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 24 mesi.
7.6 In caso di assunzione a tempo parziale, l’impresa è tenuta ad informare preventivamente il personale a tempo pieno dipendente presso le unità produttive situate nello stesso comune, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti i lavoratori nei locali dell’impresa ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro dei dipendenti a tempo pieno.
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Trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a part- time e viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
7.1 Su accordo delle parti, risultante da atto scritto, è ammessa la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo part-time.
7.2 4.1 Il personale di tutti i settori e profili professionali con contratto che abbia superato il periodo di prova e conseguite le abilitazioni obbligatorie, può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo part-timeparziale.
7.3 4.2 L’impresa, compatibilmente con le esigenze aziendali e in funzione della possibile utilizzazione del lavoratore interessato, potrà accogliere le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo part-time parziale fino al raggiungimento del limite del 10% della forza lavoro della unità produttiva interessata.
7.4 Fermo restando quanto stabilito dall’art. 12 bis c. 14.3 Nella valutazione delle domande, X.Xxx. 61/2000, è riconosciuta una priorità l’azienda terrà conto dei seguenti criteri di preferenza:
a) dipendente che deve seguire terapie mediche a carattere continuativo oppure terapie di recupero per la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo part-time in caso di: - patologie oncologiche riguardanti tossicodipendenza e/o etilismo;
b) dipendente che deve assistere il coniuge, i figli coniuge ovvero il convivente nelle coppie di fatto ovvero un ascendente o i genitori del lavoratore un discendente sino al 2° grado oppure altro familiare (o della lavoratrice); - patologie gravi; - lavoratore (o lavoratriceper quest’ultimo purché convivente) che assista una persona convivente sia portatore di handicap ovvero tossicodipendente;
c) dipendente che deve assistere per grave malattia o infermità il coniuge ovvero un ascendente o un discendente sino al 2° grado oppure altro familiare (per quest’ultimo purché convivente);
d) dipendente genitore con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua perché incapace di compiere gli atti quotidiani della vita; - richiesta del lavoratore (o della lavoratrice) con figlio convivente bambini di età non superiore a 13 anni o anni, con figlio convivente portatore riferimento al numero dei figli compresi nella stessa fascia di handicap ai sensi dell’art 3età, comma 3, L. n. 104/92; - dando priorità al genitore unico;
e) per la frequenza di corsi di studio regolari in scuole statali, parificate o legalmente riconosciute ovvero abilitate a rilasciare titoli di studio legali o di corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale; - ;
f) attività di volontariato sociale, debitamente documentata. In caso di parità di condizioni, ferma comunque la priorità delle esigenze aziendali e la fungibilità del lavoratore interessato, si farà riferimento all’anzianità di servizio.
7.5 4.4 In casi di gravi necessità del lavoratore e compatibilmente con le esigenze aziendali, l’impresa l'impresa valuterà la possibilità di trasformare il contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale per un periodo predeterminato, di durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 24 mesi. In tal caso è consentita, ai sensi dell'art. 23 della legge 28.2.1987, n. 56, l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Il personale assunto con la causale di cui al presente punto non viene computato nella percentuale di limite complessivo di cui all’art. 18 (Contratto a tempo determinato) del presente CCNL.
7.6 4.5 In caso di assunzione a tempo parziale, l’impresa è tenuta ad informare preventivamente il assunzioni di personale a tempo pieno dipendente presso le unità produttive situate nello stesso comune, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti i lavoratori nei locali dell’impresa ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione con contratto a tempo parziale indeterminato le aziende applicheranno quanto previsto al comma 2, dell'art. 5, D.Lgs. n. 61/2000 sopra citato, come modificato dalla lettera c) del rapporto di punto 1 dell’art. 1 del D.Lgs. 26.2.2001, n. 100, dando priorità a coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo pienoparziale.
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