Trattamento economico di malattia. In caso di assenza per malattia il trattamento economico erogato dall’istituto assicuratore, nei primi 3 giorni di malattia, è garantito dalle aziende sino al 50 per cento della retribuzione ordinaria ed è integrato dall’azienda fino a raggiungere il 100 per cento della retribuzione ordinaria a partire dal 4° giorno di malattia in poi. Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti sarà assorbita, fino a concorrenza, la parte a carico delle aziende. Per i lavoratori di cui al secondo periodo del precedente punto 4 (Periodo di comporto per malattia) nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidante, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, malattie degenerative ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, per il periodo aggiuntivo di comporto di 180 giorni, successivo a quello di 180 giorni di cui al secondo periodo del precedente punto 4 (Periodo di comporto per malattia), comma 1, il datore di lavoro dovrà effettuare un'integrazione tale da raggiungere: per il 7°e 8° mese: 100% della retribuzione, per il 9° mese: 70% della retribuzione. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennità a carico dell'INPS. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità a carico dell'Istituto; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto a integrare la parte di indennità non corrisposta dall'istituto.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trattamento economico di malattia. In L’assenza per malattia deve essere comunicata all’istituzione al più presto e comunque prima dell’ora prevista per l’inizio della presenza al lavoro, salvo il caso di assenza accertato impedimento; inoltre la lavoratrice ed il lavoratore devono far pervenire all’istituzione il certificato medico di prima visita il giorno successivo l’inizio della malattia nonché i successivi certificati di prolungamento della malattia entro il giorno successivo alla data del rilascio, anche tramite comunicazione via fax o posta. La conservazione del posto si ha per 365 giorni nell’arco di un triennio mobile decorrente dal1° gennaio 2000. La conservazione del posto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori in malattia il trattamento economico erogato dall’istituto assicuratorepotrà essere prorogata, nei primi 3 a richiesta del personale, per un’ulteriore periodo, non frazionabile, di giorni 180 di malattia, è garantito dalle aziende sino al 50 per cento della retribuzione ordinaria ed è integrato dall’azienda fino a raggiungere il 100 per cento della retribuzione ordinaria a partire dal 4° giorno di malattia in poi. Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti sarà assorbita, fino a concorrenza, la parte a carico delle aziende. Per calendario alle seguenti condi- zioni: Oltre i lavoratori limiti di cui al secondo periodo del precedente punto 4 (Periodo di comporto per malattia) nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidante, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, malattie degenerative ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, per il periodo aggiuntivo di comporto di 180 giorni, successivo a quello di 180 giorni di cui al secondo periodo del precedente punto 4 (Periodo di comporto per malattia), comma 1, sopra il datore di lavoro dovrà potrà effettuare un'integrazione tale da raggiungere: la risoluzione del rapporto di lavoro, rimanendo salvo in ogni caso per la lavoratrice e il 7°lavoratore il diritto al Tfr e 8all’indennità sostitutiva del preavviso. In presenza di malattia, alla lavoratrice o al lavoratore non in prova sarà corrisposto, dal 1° mese: gennaio 2000, il tratta- mento assistenziale ad integrazione dell’indennità di malattia a carico degli enti competenti fino al raggiungimento del 100% della retribuzionenormale retribuzione fino al 365° giorno, per restando confermato sino ad allora il 9° mese: 70% della retribuzione. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennità a carico dell'INPS. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità trattamento economico di cui agli articoli 1 e al ccnl 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33agosto 1995. Le indennità a carico del datore di lavoro dell’istituzione non sono dovute se l'INPS l’Inps non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità a carico dell'Istitutole indennità di cui sopra; se l'indennità stessa è l’indennità é corrisposta dall'INPS dall’Inps in misura ridotta il datore di lavoro l’istituzione non è tenuto a é tenuta ad integrare la parte di indennità inden- nità non corrisposta dall'istitutodall’istituto assicuratore.
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Samples: Accordo Per L’applicazione Del Decreto Legislativo 626/94
Trattamento economico di malattia. In caso Durante il periodo di assenza malattia previsto dall'articolo precedente i lavoratori avranno diritto alle prestazioni a carico dell'INPS e ad un'integrazione da corrispondersi dal datore di lavoro e a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: ➢100% (cento per malattia il trattamento economico erogato dall’istituto assicuratore, nei primi 3 giorni di malattia, è garantito dalle aziende sino al 50 per cento cento) della retribuzione ordinaria ed è integrato dall’azienda fino a raggiungere il 100 di fatto per cento i primi tre giorni (periodi di carenza); ➢75% (settantacinque per cento) della retribuzione ordinaria a partire di fatto dal 4° al 20° giorno; ➢100% (cento per cento) delta retribuzione di fatto in modo che al dipendente spetti lo stesso netto che avrebbe percepito se avesse lavorato dal 21° giorno di malattia in poi. Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti sarà assorbita, fino a concorrenza, la parte a carico delle aziende. Per i lavoratori di cui al secondo periodo del precedente punto 4 (Periodo di comporto per malattia) nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidante, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx, malattie degenerative ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, per il periodo aggiuntivo di comporto di 180 giorni, successivo a quello di 180 giorni di cui al secondo periodo del precedente punto 4 (Periodo di comporto per malattia), comma 1, il datore di lavoro dovrà effettuare un'integrazione tale da raggiungere: per il 7°e 8° mese: 100% della retribuzione, per il 9° mese: 70% della retribuzione. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennità a carico dell'INPS. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità l’indennità a carico dell'Istituto; dell’Istituto, se l'indennità l’indennità stessa è corrisposta dall'INPS dall’INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto a ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'istitutodall’Istituto. Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità, dalla quale risulti il numero delle giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, dell'anno di calendario in corso.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Studi Professionali