Osservatorio regionale Clausole campione

Osservatorio regionale. Le parti convengono di costituire a livello regionale un osservatorio che svolge le seguenti funzioni: − applicazione nell’ambito regionale dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore agroalimentare ed attività connesse; − politiche attive del lavoro e della formazione professionale; − politiche regionali di sviluppo dell’agro-alimentare, politiche territoriali e di tutela dell’ambiente; − analisi delle classificazioni professionali degli operai agricoli individuate dai Contratti provinciali della regione di competenza allo scopo di verificarne la coerenza con le declaratorie di area previste dal CCNL, consentendo così le opportune valutazioni in sede di rinnovo dei contratti provinciali al fine di favorire l’armonizzazione di eventuali incoerenze; − monitoraggio dell’andamento dei rinnovi dei contratti provinciali di lavoro della regione di competenza al fine di favorire il regolare andamento della negoziazione. L’Osservatorio regionale è composto da un Consiglio non inferiore a sei e non superiore a 12 componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori. Le parti si impegnano a costituire l’Osservatorio regionale entro 90 giorni dalla stipula del CCNL.
Osservatorio regionale. Sono costituiti Osservatori regionali, composti da rappresentanti di UNIONMECCANICA e di FIM, FIOM, UIL, con le medesime competenze e funzioni dell'Osservatorio nazionale, ivi compresa quella di garantire la realizzazione della corretta ed uniforme applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro. Qualora una delle rappresentanze rilevi comportamenti difformi da quelli previsti dalla presente normativa, essa avrà facoltà, previa comunicazione, di chiedere l'intervento dell'Osservatorio nazionale.
Osservatorio regionale. Le parti convengono di costituire a livello regionale un osservatorio che svolge le seguenti funzioni: - applicazione nell’ambito regionale dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore agroalimentare ed attività connesse; - politiche attive del lavoro e della formazione professionale; - politiche regionali di sviluppo dell’agro-alimentare, politiche territoriali e di tutela dell’ambiente. L’Osservatorio regionale è composto da un Consiglio non inferiore a sei e non superiore a 12 componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori. Le parti si impegnano a costituire l’Osservatorio regionale entro 90 giorni dalla stipula del CCNL.
Osservatorio regionale. Sono costituiti osservatori regionali, composti da rappresentanti di Unionmeccanica e di Fiom con le medesime competenze e funzioni dell’osservatorio nazionale, ivi compresa quella di garantire la realizzazione della corretta ed uniforme applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro. Qualora una delle rappresentanze rilevi comportamenti difformi da quelli previsti dal- la presente normativa, essa avrà facoltà, previa comunicazione, di chiedere l’intervento dell’osservatorio nazionale.
Osservatorio regionale. Le parti convengono di costituire a livello regionale un Osservatorio che svolge le seguenti funzioni: - applicazione nell'ambito regionale dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore agro- alimentare ed attività connesse; - politiche attive del lavoro e della formazione professionale; - politiche regionali di sviluppo dell'agro-alimentare, politiche territoriali e di tutela dell'ambiente. L'Osservatorio regionale è composto da un Consiglio non inferiore a 6 e non superiore a 12 componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori. Le parti si impegnano a costituire l'Osservatorio regionale entro 90 giorni dalla stipula del c.c.n.l.
Osservatorio regionale. Le Parti convengono di costituire l'Osservatorio regionale lombardo così come previsto dal Capitolo I del CCNL 12 aprile 1995. L'Osservatorio regionale sarà composto da 6 membri per Parte. L'Osservatorio ha il compito di analizzare e valutare le questioni che possono essere rilevanti per l'attività complessiva del trasporto delle merci in conto terzi, al fine di consentire di individuare tempestivamente le occasioni di sviluppo dell'attività, determinandone 1e condizioni, e di accertare le motivazioni che causano difficoltà allo sviluppo per poterle superare, in tutte le forme possibili. In particolare saranno oggetto di studio e anche di ricerche specifiche, le seguenti materie: - l'andamento dell'occupazione complessiva dell'intero settore, con particolare attenzione ai contratti di formazione e lavoro e ai loro risultati, l'andamento dell'occupazione femminile con le relative possibili azioni positive dirette ad assicurare le condizioni di pari opportunità, di cui alle leggi n. 903/1977 e n. 125/1991 e successive modificazioni; - i problemi connessi all'ambiente di lavoro e alla sicurezza sia in relazione ai prodotti manipolati s1a rispetto alle modalità di lavorazione e di trasporto (Legge n. 626/1994); - la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e delle R.S.U. eventuali nuove figure di attività professionale dei lavoratori per meglio interpretare ed applicare in modo funzionale la disciplina contrattuale; - lo studio di nuove possibili forme di organizzazione del lavoro nelle imprese per migliorare la professionalità e la formazione dei lavoratori; - la promozione della partecipazione delle associazioni nazionali e delle organizzazioni sindacali alle attività delle istituzioni europee e delle organizzazioni territoriali e i sindacati degli altri Paesi, in materia di trasporto e relazioni sociali, per migliorare l'informazione reciproca quale strumento per rendere partecipi le Parti alla elaborazione della politica sociale della Comunità; - la raccolta degli elementi per valutare le materie degli orari di lavoro della formazione e della sicurezza e dell'ambiente di lavoro. L'Osservatorio definisce i propri programmi di lavoro impiegando le risorse esistenti nelle strutture delle Organizzazioni stipulanti il presente accordo e potrà avvalersi di collaborazioni specializzate per particolari programmi di ricerca, previe decisioni assunte di volta in volta. L'Osservatorio trasmette alle Parti stipulanti il programma e il rapporto...
Osservatorio regionale. 1. In conformità a quanto previsto nell’art. 3 del C.C.N.L. del 6 marzo 1995, le parti si danno reciprocamente atto dell’istituzione dell’Osservatorio Regionale delle Foreste.
Osservatorio regionale. 1. Presso la Direzione Regionale è istituito l’Osservatorio Regionale con il compito di monitorare lo stato di applicazione della normativa, di orientare le scelte sulla sicurezza per le scuole della Regione, di effettuare accordi di programma a sostegno di tali orientamenti, di coordinare l’azione degli Organismi paritetici territoriali, di fare da raccordo con i soggetti istituzionali a livello regionale operanti in materia di sicurezza e salute, così come previsto dall’Accordo Stato - Regioni sulla sicurezza del 21/12/2000.
Osservatorio regionale. L’Osservatorio Regionale viene costituito nell’ambito del Comitato Misto Paritetico ed è composto da due rappresentatati (un membro effettivo ed un supplente) designati da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni delle Cooperative firmatarie.
Osservatorio regionale. Le parti convengono di costituire a livello regionale un osservatorio che svolge le seguenti funzioni: