Common use of Trattamento fiscale Clause in Contracts

Trattamento fiscale. A norma dell’articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell’OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall’Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni:(i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d’acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all’impresa e a titolo d’imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all’aliquota dello 0,20%. Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta in caso di trasferimento di Azioni a seguito di successione mortis causa o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l’ammontare delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l’ammontare delle Azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro. In relazione agli altri casi di trasferimento per successione o donazione, si applicheranno le seguenti aliquote: Trasferimenti in favore di coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4% Trasferimenti in favore di fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6% Trasferimenti in favore di altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6% Trasferimenti in favore di altri soggetti: 8% Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 di Euro. Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

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Trattamento fiscale. A norma dell’articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell’OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall’Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni:(iazioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d’acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all’impresa e a titolo d’imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all’aliquota dello 0,20%. Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta in caso di trasferimento di Azioni Xxxxxx a seguito di successione mortis causa o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l’ammontare delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l’ammontare delle Azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro. In relazione agli altri casi di trasferimento per successione o donazione, si applicheranno le seguenti aliquote: Trasferimenti in favore di coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4% Trasferimenti in favore di fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6% Trasferimenti in favore di altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6% Trasferimenti in favore di altri soggetti: 8% Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 di Euro. Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

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Trattamento fiscale. A norma dell’articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell’OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall’Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni:(i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d’acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all’impresa e a titolo d’imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all’aliquota dello 0,20%. Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta in caso di trasferimento di Azioni Xxxxxx a seguito di successione mortis causa o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l’ammontare delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l’ammontare delle Azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro. In relazione agli altri casi di trasferimento per successione o donazione, si applicheranno le seguenti aliquote: Trasferimenti in favore di coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4% Trasferimenti in favore di fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6% Trasferimenti in favore di altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6% Trasferimenti in favore di altri soggetti: 8% Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 di Euro. Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

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Trattamento fiscale. A norma dell’articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui Sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell’OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall’Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni:(iazioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d’acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all’impresa e a titolo d’imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all’aliquota dello 0,20%. Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta in caso di trasferimento di Azioni Xxxxxx a seguito di successione mortis causa o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l’ammontare delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l’ammontare delle Azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro. In relazione agli altri casi di trasferimento per successione o donazione, si applicheranno le seguenti aliquote: - Trasferimenti in favore di coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4% - Trasferimenti in favore di fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6% - Trasferimenti in favore di altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6% - Trasferimenti in favore di altri soggetti: 8% Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 di Euro. Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

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Trattamento fiscale. A norma dell’articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui Sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell’OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall’Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni:(i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d’acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all’impresa e a titolo d’imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all’aliquota dello 0,20%. Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta in nel caso di trasferimento di Azioni Xxxxxx a seguito di successione mortis causa o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l’ammontare delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l’ammontare delle Azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro. In relazione agli tutti gli altri casi di trasferimento per successione o donazionesuccessioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote: Trasferimenti in favore di coniuge Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4% Trasferimenti in favore di fratelli Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6% Trasferimenti in favore di altri Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6% Trasferimenti in favore di altri Altri soggetti: 8% Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 di Euro. Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta. Consideriamo che le relazioni con i nostri azionisti siano un nostro tratto distintivo e siamo impegnati a proteggere la riservatezza di tutti i dati personali che ci vengono forniti. Il presente Allegato II fornisce informazioni importanti relative a come proteggiamo e trattiamo questi dati personali, pertanto è pregato di leggerlo e comprenderlo appieno. Si prega di notare che tutti i termini maiuscoli non definiti nel presente Allegato II avranno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto per Natixis AM Funds.

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Trattamento fiscale. A norma dell’articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui Sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell’OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall’Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni:(iquote:(i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d’acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all’impresa e a titolo d’imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all’aliquota dello 0,20%. Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta in nel caso di trasferimento di Azioni quote a seguito di successione mortis causa o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l’ammontare delle Azioni quote da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l’ammontare delle Azioni quote da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro. In relazione agli tutti gli altri casi di trasferimento per successione o donazionesuccessioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote: Trasferimenti in favore di coniuge Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4% Trasferimenti in favore di fratelli Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6% Trasferimenti in favore di altri Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6% Trasferimenti in favore di altri Altri soggetti: 8% Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 di Euro. Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta. Consideriamo che le relazioni con i nostri sottoscrittori siano un nostro tratto distintivo e siamo impegnati a proteggere la riservatezza di tutti i dati personali che ci vengono forniti. Il presente Allegato II fornisce informazioni importanti relative a come proteggiamo e trattiamo questi dati personali, pertanto è pregato di leggerlo e comprenderlo appieno. Si prega di notare che tutti i termini maiuscoli non definiti nel presente Allegato II avranno lo stesso significato loro attribuito nei Prospetti dei Fondi.

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