Common use of Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro Clause in Contracts

Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro. Le assenze e le prosecuzioni d’assenza per malattia dovranno essere comunicate prima dell’inizio dell’orario di lavoro dal lavoratore interessato, fatti salvi i casi di comprovato impedimento e sempreché l’azienda sia in condizione di ricevere la comunicazione. Il lavoratore deve inoltre giustificare l’assenza inviando al datore di lavoro a mezzo fax, mail o altro strumento idoneo individuato aziendalmente e comunicato a tutti i lavoratori, entro 3 giorni dall’inizio dell’assenza, il numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato per via telematica dal medico dell’INPS, come previsto dall’art. 25 L. 183/2010, nonché dalla Circ. INPS del 31.1.2011 e dall’Accordo Interconfederale Confindustria CGIL-CISL-UIL del 20.7.2011. In caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia, a qualsiasi causa imputabile (a titolo esemplificativo per problemi tecnici di trasmissione o per insorgenza dello stato patologico all’estero), il lavoratore dovrà preavvertire l’azienda del mancato invio telematico del certificato ed inviare alla stessa, entro il terzo giorno dall’inizio dell’assenza, il certificato medico di malattia, che il medico è tenuto a rilasciare su supporto cartaceo, ai sensi di quanto previsto dalla Circ. n. 4 del 18.3.2011 Dipartimento Funzione Pubblica e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Quanto sopra è prescritto anche per assenze di durata fino a 3 giorni. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, sia in caso d'inizio che di prosecuzione dell'assenza, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata. L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata l'assenza. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5, legge n. 300, per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia, le parti concordano quanto segue: - il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio, nelle fasce orarie che risultano determinate dai decreti che hanno dato attuazione all'art. 5, legge n. 638/83, disponibile per le visite mediche di controllo; - nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziativa dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali; - sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni e accertamenti specialistici nonché per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda; - il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti comporterà per il lavoratore stesso la perdita automatica del trattamento economico contrattuale debitamente comunicato ai soli fini informativi con effetto dal giorno in cui il medico non ha potuto effettuare la visita di controllo e sino al termine della malattia. Ogni mutamento d'indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non professionale deve essere tempestivamente comunicato all'azienda. Al termine della malattia o dell'infortunio non professionale il lavoratore deve presentarsi immediatamente in azienda per avere disposizioni in ordine alla ripresa del lavoro. In caso d'interruzione del servizio, dovuta a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi. Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento di malattia per gli operai, valgono le norme regolanti la materia. Le aziende corrisponderanno agli operai assenti per malattia o infortunio non sul lavoro, nell'ambito del periodo di conservazione del posto, la differenza retributiva, ivi compresa la carenza, fra il trattamento mutualistico e la normale retribuzione netta che l'operaio avrebbe percepito fino al raggiungimento del 100% per 6 mesi e del 50% per i restanti 6 mesi. Per quanto concerne il trattamento economico dell’apprendista si rinvia a quanto espressamente previsto all’art. 45 in materia di apprendistato professionalizzante. Ove il lavoratore si assenti per malattia o infortunio non sul lavoro più volte nell'arco di 24 mesi consecutivi, i relativi periodi di assenza si cumuleranno agli effetti del raggiungimento dei termini massimi di conservazione del posto e del trattamento economico comprensivo di cui sopra. Tenuto conto che la liquidazione dell'integrazione per malattia può aver luogo solo al momento della presentazione da parte del lavoratore della documentazione relativa alle indennità liquidate dagli Istituti assicuratori, le aziende concederanno anticipazioni mensili sul complessivo trattamento economico netto. Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o locali e, comunque, derivanti da norme generali in atto e future con conseguente assorbimento fino a concorrenza. L'assenza per malattia, nel limite dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, gratifica natalizia, ecc.). Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro. L'operaio posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Resta espressamente convenuto che, superati i limiti di conservazione del posto di cui sopra, in caso di gravi e comprovate malattie, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta da presentare almeno 1 mese prima, di un periodo di aspettativa della durata di 4 mesi, durante il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza d'anzianità per nessun istituto. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà all'operaio il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'operaio di riprendere il servizio, l'operaio stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo TFR. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso. Nell'ipotesi in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'azienda di recuperare dal terzo responsabile, in quanto risulti coperto da assicurazione, le somme da essa corrisposte per il trattamento come sopra regolato, restando ad essa ceduta la corrispondente azione nei limiti del detto importo.

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Samples: Contratto Collettivo, Contratto Collettivo

Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro. Le assenze e le prosecuzioni d’assenza per In caso di malattia dovranno essere comunicate prima dell’inizio dell’orario di lavoro dal lavoratore interessato, fatti salvi i casi di comprovato impedimento e sempreché l’azienda sia in condizione di ricevere la comunicazione. Il il lavoratore deve inoltre giustificare l’assenza inviando al datore avvertire l’azienda entro il primo giorno di lavoro a mezzo faxassenza. Per le assenza verificatesi nei primi 90 giorni di svolgimento del rapporto di lavoro, mail o altro strumento idoneo individuato aziendalmente e comunicato a tutti i lavoratorinuovi assunti, entro 3 2 giorni dall’inizio dell’assenza, devono comunicare all’azienda il numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato per via telematica dal medico dell’INPS, come previsto dall’art. 25 L. 183/2010, nonché dalla Circ. INPS del 31.1.2011 e dall’Accordo Interconfederale Confindustria CGIL-CISL-UIL del 20.7.2011di malattia. In caso tutti i casi di mancata trasmissione telematica del certificato di malattiamalattia e in particolare nel caso in cui il medico non proceda all’invio on line del certificato ( come, a qualsiasi causa imputabile (a titolo esemplificativo per problemi tecnici ad esempio, nell’ipotesi di trasmissione impossibilità di invio telematico o per insorgenza dello stato patologico all’esterodi certificati e attestati rilasciati dalle strutture ospedalieri in sede di pronto soccorso/ricovero ), il lavoratore dovrà preavvertire l’azienda del mancato invio telematico del certificato ed inviare è tenuto a richiedere al medico di base o alla stessastruttura sanitaria l’attestazione con la prognosi in forma cartacea e a recapitarla all’azienda, entro il terzo giorno 2 giorni dall’inizio dell’assenza, fermo restando l’avviso all’azienda di cui al primo comma entro il certificato medico primo giorno di malattia, che assenza. L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all’azienda entro il medico è tenuto a rilasciare su supporto cartaceo, primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici secondo le modalità di cui ai sensi di quanto previsto dalla Circ. n. 4 del 18.3.2011 Dipartimento Funzione Pubblica e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Quanto sopra è prescritto anche per assenze di durata fino a 3 giornitre precedenti commi. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddettesuddette ( avviso all’azienda e, sia in caso d'inizio che di prosecuzione dell'assenzaove previsti, della comunicazione del protocollo identificativo o del recapito del certificato ), salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza l’assenza verrà considerata ingiustificata. L'azienda L’azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni in materianel rispetto dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, non appena ne abbia constatata l'assenzan. 300. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5previsto dalle vigenti leggi in materia, legge n. 300, per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia, le parti concordano quanto segue: - il lavoratore assente per malattia è tenuto tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, e per tutta la durata della malattia, a trovarsi a disposizione nel proprio domiciliodomicilio comunicato al datore di lavoro, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ovvero nelle diverse fasce orarie che risultano determinate dai decreti che hanno dato attuazione all'artstabilite per disposizioni legislative o amministrative locali o nazionali, di tutti i giorni compresi i domenicali o festivi, per consentire l’accertamento del suo stato di salute. 5, legge n. 638/83, disponibile per le visite mediche di controllo; - nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziativa dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali; - sono Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio recapito comunicato per visitemotivi inerenti la malattia o per gravi, prestazioni eccezionali motivi familiari comunicati preventivamente, salvo i casi di forza maggiore, all’azienda e accertamenti specialistici nonché successivamente documentati. Nel corso del periodo di assenza per le visite di controllo, di cui malattia il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda; - il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi ha l’obbligo di comunicare all’azienda contestualmente i mutamenti di domicilio o dimora, anche se temporanei. Le assenze e le inosservanze di cui ai paragrafi commi precedenti comporterà per il comporteranno l’irrogazione a carico del lavoratore stesso la perdita automatica del trattamento economico contrattuale debitamente comunicato ai soli fini informativi dei provvedimenti disciplinari contrattualmente previsti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, ultimo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, con effetto dal giorno in cui il medico non ha potuto effettuare la visita di controllo proporzionalità relativa all’infrazione riscontrata e sino al termine della malattia. Ogni mutamento d'indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non professionale deve essere tempestivamente comunicato all'azienda. Al termine della malattia o dell'infortunio non professionale il lavoratore deve presentarsi immediatamente in azienda per avere disposizioni in ordine alla ripresa del lavorosua gravità. In caso d'interruzione di interruzione del servizio, servizio dovuta a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, l'operaio il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di: • 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti; • 9 mesi per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a i 6 anni compiuti; • 12 mesimesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni. Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento Nel caso di malattia per gli operai, valgono le norme regolanti la materia. Le aziende corrisponderanno agli operai assenti per malattia più malattie o infortunio infortuni non sul lavoro, nell'ambito i suddetti periodi di conservazione del posto si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso. Nell’ipotesi in cui il superamento dei sopra indicati periodi di conservazione del posto fosse determinato da un evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un’unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo, oltre quelli previsti al comma precedente, pari alla metà dei periodi stessi. Di conseguenza il periodo complessivo del posto, definito comporto prolungato, sarà: • Per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9; • Per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino ai 6 compiuti: mesi 9 + 4,5 = 13,5; • Per anzianità di servizio oltre i 6 anni: 12 + 6 = 18. Il periodo complessivo di conservazione del posto di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui si siano verificate, nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, almeno due malattie comportanti, ciascuna, una assenza continuativa pari o superiore a tre mesi. Il suddetto periodo di comporto prolungato viene riconosciuto automaticamente al lavoratore che alla scadenza del periodo di comporto breve abbia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a tre mesi. Resta salvo quanto previsto dalla legge 6 agosto 1975, n. 419, per la conservazione del posto dei lavoratori affetti da TBC. La malattia ovvero l’infortunio non sul lavoro sospendono il decorso del preavviso nel caso di licenziamento, nei limiti ed agli effetti della normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico di cui al presente articolo. La malattia insorta durante il periodo di ferie consecutive, ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi: • Malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso; • Malattia la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l’espletamento della visita di controllo dello stato d’infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali. Superato il periodo di conservazione del posto, la differenza retributivaove l’azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente Contratto per il caso di licenziamento ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso. Qualora la carenzaprosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, fra questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento mutualistico e la normale retribuzione netta che l'operaio avrebbe percepito fino al raggiungimento del 100% per 6 mesi e del 50% per i restanti 6 mesi. Per quanto concerne il trattamento economico dell’apprendista si rinvia a quanto espressamente previsto all’art. 45 in materia di apprendistato professionalizzantefine rapporto. Ove ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento il lavoratore si assenti per malattia o infortunio non sul lavoro più volte nell'arco di 24 mesi consecutivi, i relativi periodi di assenza si cumuleranno rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti del raggiungimento dei termini massimi di conservazione del posto e del trattamento economico comprensivo di cui sopra. Tenuto conto che la liquidazione dell'integrazione per malattia può aver luogo solo al momento della presentazione da parte del lavoratore della documentazione relativa alle indennità liquidate dagli Istituti assicuratori, le aziende concederanno anticipazioni mensili sul complessivo trattamento economico netto. Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o locali e, comunque, derivanti da norme generali in atto e future con conseguente assorbimento fino a concorrenza. L'assenza per malattia, nel limite dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, gratifica natalizia, ecc.). Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro. L'operaio posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stessopreavviso. Resta espressamente convenuto che, superati i limiti di conservazione del posto di cui sopra, in caso di gravi e comprovate malattie, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta da presentare almeno 1 mese primascritta, di un periodo di aspettativa della durata di 4 mesi, durante il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza d'anzianità di anzianità per nessun istituto. Superato A fronte del protrarsi dell’assenza a causa di malattia grave e continuativa, periodicamente documentata, il termine lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica, debitamente comprovata che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata non superiore a complessivi 24 mesi continuativi. Le assenze determinate da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa, che comunque non fanno venir meno la capacità di prestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentiranno al lavoratore all’atto del superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro di poter fruire dell’aspettativa prolungata, anche in maniera frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari. Ai fini di cui sopra il lavoratore fornirà all’azienda le dovute informazioni che l’azienda medesima tratterà nel rispetto della D. Lgs. 196/2003, sulla tutela della privacy. Decorso anche il periodo di aspettativa senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l’azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto. Per quanto concerne l’assistenza e il trattamento di malattia per i lavoratori valgono le norme di legge regolanti la materia. Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro, nell’ambito della conservazione del posto, ove l'azienda risolva una integrazione di quanto il rapporto lavoratore percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che avrebbe percepito se avesse lavorato, operando a al fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale. A tal fine il lavoratore avrà diritto al seguente trattamento: • Per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti, l’intera retribuzione globale per i primi 2 mesi e al livello dell’80% della retribuzione globale netta per i 4 mesi successivi: • Per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a i 6 anni compiuti, l’intera retribuzione globale per i primi 3 mesi e al livello dell’80% della retribuzione globale netta per i 6 mesi successivi, • Per anzianità di servizio oltre i 6 anni, l’intera retribuzione globale per i primi 4 mesi e al livello dell’80% della retribuzione globale netta per gli 8 mesi successivi. Nel caso di più assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, corrisponderà all'operaio il trattamento completo previsto dal presente contratto per il ai fini dei suddetti trattamenti economici si deve tener conto dei periodo di assenza complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso. Nel caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'operaio di riprendere il servizio, l'operaio stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo TFR. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso. Nell'ipotesi in cui l'infortunio durante il suddetto triennio si siano verificate assenze per malattia di durata non sul lavoro sia ascrivibile superiore a responsabilità 5 giorni per un numero di terzieventi pari o superiore a 7, resta salva la facoltà dell'azienda l’ottava e le successive assenze di recuperare dal terzo responsabiledurata non superiore a 5 giorni verranno computate in misura doppia ai fine del calcolo dei limiti di trattamento economico; a tali effetti non verranno considerate le assenze dovute a ricovero ospedaliero compreso il day hospital ed a trattamenti terapeutici ricorrenti connessi alle fattispecie di cui alla prima nota a verbale del presente paragrafo, in quanto risulti coperto fruiti presso enti ospedalieri e risultanti da assicurazioneapposita certificazione. Fatti salvi i periodi di conservazione del posto sopra definiti, le somme da essa corrisposte per il nel computo dei limiti di trattamento come sopra regolato, restando economico non saranno conteggiati e quindi saranno retribuiti ad essa ceduta la corrispondente azione nei limiti del detto importo.intera retribuzione globale:

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro Per I Lavoratori Addetti Al Settore Edile Ed Affini

Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro. Le assenze e le prosecuzioni d’assenza L’assenza per malattia dovranno o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicate prima dell’inizio dell’orario comunicata all’azienda entro il normale orario di lavoro dal lavoratore interessato, fatti salvi i casi di comprovato impedimento e sempreché l’azienda sia della giornata in condizione di ricevere la comunicazionecui si verifica l’assenza stessa. Il Inoltre il lavoratore deve inoltre giustificare l’assenza inviando al datore di lavoro a mezzo faxconsegnare o far pervenire all’azienda, mail o altro strumento idoneo individuato aziendalmente e comunicato a tutti i lavoratori, entro 3 giorni non oltre il terzo giorno dall’inizio dell’assenzadell’as- senza, il numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato per via telematica dal medico dell’INPS, come previsto dall’artdi malat- tia. 25 L. 183/2010, nonché dalla Circ. INPS del 31.1.2011 e dall’Accordo Interconfederale Confindustria CGIL-CISL-UIL del 20.7.2011. In caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia, a qualsiasi causa imputabile (a titolo esemplificativo per problemi tecnici di trasmissione o per insorgenza L’eventuale prosecuzione dello stato patologico all’estero), di inidoneità al servizio deve essere comunicata all’azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore dovrà preavvertire l’azienda del mancato invio telematico del certificato ed inviare alla stessaavrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi numeri di protocollo identificativi, che il lavoratore deve consegnare o far pervenire all’azienda entro il terzo giorno dall’inizio dell’assenza, il dalla scadenza del periodo di assenza per malattia o infortunio indicata nel certificato medico di malattia, che il medico è tenuto a rilasciare su supporto cartaceo, ai sensi di quanto previsto dalla Circ. n. 4 del 18.3.2011 Dipartimento Funzione Pubblica e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Quanto sopra è prescritto anche per assenze di durata fino a 3 giorniprecedente. In mancanza di ciascuna delle tali comunicazioni suddette, sia o in caso d'inizio di ritardo oltre i termini sopra indicati, a meno che non vi siano giustificate ragioni di prosecuzione dell'assenzaimpedi- mento, salvo il caso di giustificato impedimentol’assenza si considera ingiustificata, l'assenza verrà considerata ingiustificata. L'azienda L’azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata l'assenzal’assenza. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5Il lavoratore è tenuto, legge n. 300fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia, le parti concordano quanto segue: - il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio, nelle fasce orarie che risultano determinate dai decreti che hanno dato attuazione all'art. 5, legge n. 638/83, domicilio disponibile per le visite mediche di controllo; - nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziativa dell'ente preposto ai controlli dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00 di malattiaciascun giorno, o in orari diversi, le quelle diverse fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali; - sono che fossero stabilite da disposizioni legi- slative o amministrative, indipendentemente dalla natura dello stato morboso. Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni e ed accertamenti specialistici nonché specialistici, non- ché per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda; - il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti comporterà per il lavoratore stesso la perdita automatica del trattamento economico contrattuale debitamente comunicato ai soli fini informativi con effetto dal giorno infor- mazione all’azienda. Nel caso in cui il medico non ha potuto effettuare la visita lavoratore abbia impedito, senza giustificata ra- gione sanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di controllo infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda. Diversamente l’assenza sarà considerata ingiustificata e sino al termine della malattiapertanto perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 51 fatte comunque salve le comprovate cause di forza maggiore. Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l’assenza. Ogni mutamento d'indirizzo di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio infor- tunio non professionale sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato all'aziendaal- l’azienda. Al termine della Avvenendo l’interruzione del servizio per malattia o dell'infortunio non professionale il lavoratore deve presentarsi immediatamente in azienda per avere disposizioni in ordine alla ripresa del lavoro. In caso d'interruzione del servizio, dovuta a causa di malattia o od infortunio non sul lavoro, l'operaio il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per fino ad un massimo di 14 mesi. A titolo esemplificativo ai fini del conteggio del periodo di 12 comporto espresso in mesi la con- versione in giorni corrisponde a 425 giorni (14 mesi) di calendario su 912 (30 mesi). Per quanto concerne l'assistenza e Il diritto alla conservazione del posto viene a cessare qualora il trattamento la- voratore, anche con più periodi di malattia per gli operaiinfermità, valgono le norme regolanti la materiaraggiunga in complesso 14 mesi di assenza nell’arco di 30 mesi consecutivi. Le aziende corrisponderanno agli operai assenti per malattia considereranno con la massima attenzione la situazione dei lavoratori sottoposti al trattamento di emodialisi, o infortunio non sul lavorodei lavoratori affetti da neoplasie, nell'ambito del periodo di conservazione del posto, la differenza retributiva, ivi compresa la carenza, fra il trattamento mutualistico ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie e la normale retribuzione netta ma- lattie che l'operaio avrebbe percepito fino al raggiungimento del 100% per 6 mesi e del 50% per i restanti 6 mesicomportino terapie salvavita. Per quanto concerne il trattamento economico dell’apprendista si rinvia a quanto espressamente previsto all’art. 45 in materia di apprendistato professionalizzante. Ove il lavoratore si assenti per malattia o infortunio non sul lavoro più volte nell'arco di 24 mesi consecutivi, i relativi periodi di assenza si cumuleranno agli effetti del raggiungimento Al superamento dei termini massimi di conservazione del posto e del trattamento economico comprensivo di cui sopra. Tenuto conto che la liquidazione dell'integrazione per malattia può aver luogo solo al momento della presentazione da parte del lavoratore della documentazione relativa alle indennità liquidate dagli Istituti assicuratori, le aziende concederanno anticipazioni mensili sul complessivo trattamento economico netto. Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o locali e, comunque, derivanti da norme generali in atto e future con conseguente assorbimento fino a concorrenza. L'assenza per malattia, nel limite dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, gratifica natalizia, ecc.). Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro. L'operaio posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Resta espressamente convenuto che, superati i limiti di conservazione del posto di cui sopra, in caso di gravi e comprovate malattieai pre- cedenti paragrafi, il lavoratore che rientra nelle patologie indicate, potrà usufruire, previa richiesta scritta da presentare almeno 1 mese primase preventivamente richiesto in forma scritta, di un del pro- lungamento del periodo di aspettativa della durata comporto fino ad un massimo di 4 mesi, durante il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza d'anzianità per nessun istituto12 mesi (365 giorni). Superato il termine di della conservazione del posto, ove l'azienda la azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà all'operaio al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità com- 90 presa l’indennità sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'operaio di riprendere il servizio, l'operaio stesso il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo TFRsenza obbligo di preavviso. Ove ciò non avvenga e l'azienda l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospesosospeso a tutti gli effetti. Nell'ipotesi Il congedo attivato dalle donne vittime di violenza (art. 35bis let- tera B1 del presente ccnl) per il tempo necessario all’esecuzione del percorso di protezione e recupero psico–fisico, costituisce prolunga- mento del periodo di comporto. Il trattamento economico dovuto al lavoratore in cui l'infortunio caso di malattia o infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'azienda di recuperare dal terzo responsabile, in quanto risulti coperto da assicurazione, le somme da essa corrisposte per il trattamento come sopra regolato, restando ad essa ceduta la corrispondente azione nei limiti del detto importoè disciplinato dagli articoli 77 e 93 ai quali si rinvia.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro