Common use of Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro Clause in Contracts

Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro. 1. In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l’azienda entro il primo giorno di assenza. 2. Per le assenze verificatesi nei primi 90 giorni di svolgimento del rapporto di lavoro, i nuovi assunti, entro 2 giorni dall'inizio dell'assenza, devono comunicare all'azienda il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia. 3. In tutti i casi di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia e in particolare nel caso in cui il medico non proceda all’invio on line del certificato ( come, ad esempio, nell'ipotesi di impossibilità di invio telematico o di certificati e attestati rilasciati dalle strutture ospedalieri in sede di pronto soccorso/ricovero ), il lavoratore è tenuto a richiedere al medico di base o alla struttura sanitaria l'attestazione con la prognosi in forma cartacea e a recapitarla all'azienda, entro 2 giorni dall'inizio dell'assenza, fermo restando l'avviso all’azienda di cui al primo comma entro il primo giorno di assenza. 4. L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici secondo le modalità di cui ai tre precedenti commi. 5. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette (avviso all'azienda e, ove previsti, della comunicazione del protocollo identificativo o del recapito del certificato), salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata. 6. L’azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore nel rispetto dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 7. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, e per tutta la durata della malattia, a trovarsi a disposizione nel domicilio comunicato al datore di lavoro, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ovvero nelle diverse fasce orarie stabilite per disposizioni legislative o amministrative locali o nazionali, di tutti i giorni compresi i domenicali o festivi, per consentire l'accertamento del suo stato di salute. 8. Sono fatte salve le necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per gravi, eccezionali motivi familiari comunicati preventivamente, salvo i casi di forza maggiore, all'azienda e successivamente documentati. 9. Nel corso del periodo di assenza per malattia il lavoratore ha l'obbligo di comunicare all'azienda contestualmente i mutamenti di domicilio o dimora, anche se temporanei. 10. Le assenze e le inosservanze di cui ai commi precedenti comporteranno l’irrogazione a carico del lavoratore dei provvedimenti disciplinari contrattualmente previsti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, ultimo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, con proporzionalità relativa all'inflazione riscontrata e alla sua gravità. 11. In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di: • 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti; • 9 mesi per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a i 6 anni compiuti; • 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni. 12. Nel caso di più malattie o infortuni non sul lavoro, i suddetti periodi di conservazione del posto si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.

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Samples: Employment Agreement

Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro. 1. In caso Il lavoratore che non si presenti in servizio a causa di malattia deve darne avviso all‟azienda tempestivamente entro le ore 9 del giorno in cui si è verificata l‟assenza e, comunque, di norma, in anticipo rispetto all‟inizio del proprio orario/turno di lavoro; comunicando contestualmente il lavoratore deve avvertire l’azienda entro il primo giorno di assenzaluogo ove si trovi degente, se diverso dal domicilio, nonché eventuali variazioni successive del luogo stesso espressamente autorizzate dal medico. 2. Per le assenze verificatesi nei primi 90 giorni di svolgimento del rapporto di lavoro, i nuovi assuntiIl lavoratore inoltre deve giustificare l‟assenza comunicando all‟azienda, entro 2 giorni dall'inizio dell'assenzail secondo giorno dall‟inizio della malattia, devono comunicare all'azienda o dal proseguimento della stessa, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia. 3malattia inviato dal medico in via telematica. Tale comunicazione va effettuata dal lavoratore secondo le procedure in atto nella Società. In tutti i casi ogni caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia per qualsiasi motivo, il lavoratore, previo avviso al datore di lavoro, è tenuto, entro i suddetti termini, a consegnare o far pervenire all‟Azienda il certificato cartaceo, in conformità a quanto previsto dagli Accordi Interconfederali in materia. 3. Rimane fermo l‟obbligo in capo al lavoratore, in caso di prosecuzione dell‟assenza per malattia, di darne avviso all‟azienda entro e in particolare nel caso non oltre le ore 9 del giorno in cui egli avrebbe dovuto riprendere il medico non proceda all’invio on line del certificato ( comeservizio, ad esempio, nell'ipotesi di impossibilità di invio telematico o di certificati e attestati rilasciati dalle strutture ospedalieri in sede di pronto soccorso/ricovero ), il lavoratore è tenuto a richiedere giustificando l‟assenza secondo la modalità stabilita al medico di base o alla struttura sanitaria l'attestazione con la prognosi in forma cartacea e a recapitarla all'azienda, entro 2 giorni dall'inizio dell'assenza, fermo restando l'avviso all’azienda di cui al primo precedente comma entro il primo giorno di assenza2. 4. L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici secondo le modalità di cui ai tre precedenti commi. 5. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette (avviso all'azienda e, ove previsti, della comunicazione del protocollo identificativo o del recapito del certificatodi cui ai precedenti punti 1) e 2), salvo il nonché in caso di giustificato impedimentoritardo nella giustificazione dell‟assenza, l'assenza verrà considerata ingiustificatasaranno considerate assenze ingiustificate le giornate non coperte da certificazione medica e quelle di ritardo nella comunicazione e nell‟invio o nel recapito della certificazione. 65. L’azienda In caso di assenza per malattia, l‟azienda ha facoltà di far controllare la malattia lo stato di salute del lavoratore nel rispetto dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300ai sensi delle vigenti norme di legge. 76. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore assente per malattia lavoratore, pur in presenza di una espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, lavoro e per tutta la durata della malattia, a trovarsi farsi trovare a disposizione nel domicilio comunicato al datore di lavoroall‟azienda, dalle ore 10.00 10 alle ore 12.00 12 e dalle ore 17.00 17 alle ore 19.0019, ovvero nelle diverse fasce orarie stabilite per disposizioni da norme legislative o amministrative locali o nazionali, di tutti i giorni giorni, compresi i quelli domenicali o festivi, per consentire l'accertamento l‟accertamento del suo stato di salute. 87. Sono fatte salve le necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per gravi, eccezionali motivi familiari comunicati preventivamente, salvo i Salvo casi di forza maggioremaggiore debitamente documentati il lavoratore, all'azienda qualora debba allontanarsi durante le fasce di reperibilità dal luogo di degenza per prestazioni indilazionabili o accertamenti specialistici inerenti lo stato di malattia ovvero per altri gravi motivi, è tenuto a darne preventiva comunicazione all‟azienda e successivamente documentatisuccessiva documentazione giustificativa. 8. Nel caso di assenza per malattia al lavoratore non in prova assunto a tempo indeterminato sarà conservato il posto di lavoro per i periodi di tempo e con la retribuzione sotto specificati: 180 giorni di calendario ad intera retribuzione; 185 giorni di calendario al 50% della retribuzione. Qualora i suddetti periodi di conservazione vengano superati a causa di un evento morboso continuativo caratterizzato da assenza ininterrotta, o interrotta da un‟unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a 2 mesi, il periodo di conservazione del posto e il relativo trattamento retributivo sono prolungati sino ad un massimo di ulteriori 120 giorni di calendario. 9. Nel corso del periodo di assenza In ogni caso, ove si verifichino più assenze per malattia il lavoratore ha l'obbligo di comunicare all'azienda contestualmente i mutamenti di domicilio o dimora, anche se temporanei. 10. Le assenze e le inosservanze di cui ai commi precedenti comporteranno l’irrogazione a carico del lavoratore dei provvedimenti disciplinari contrattualmente previsti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, ultimo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, con proporzionalità relativa all'inflazione riscontrata e alla sua gravità. 11. In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di: • 6 mesi per anzianità i trattamenti di servizio fino a 3 anni compiuti; • 9 mesi per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a i 6 anni compiuti; • 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni. 12. Nel caso di più malattie o infortuni non sul lavoro, i suddetti periodi di conservazione del posto cui al precedente punto 8) si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei tre nel periodo di 3 anni precedenti precedente ogni nuovo ultimo episodio morboso. 10. Nei suddetti periodi l‟anzianità decorre ad ogni effetto. 11. Il trattamento di malattia di cui al presente articolo già corrisposto in relazione al versamento della contribuzione di malattia nei confronti dell‟INPS ha carattere integrativo e di anticipazione delle prestazioni dovute per legge dal medesimo Istituto. 12. Se l‟interruzione del servizio supera i termini massimi sopra indicati, l‟azienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il T.F.R. e l‟indennità sostitutiva di preavviso previsti dal presente Contratto. 13. Prima della scadenza dei termini massimi indicati nel precedente punto 8), al lavoratore ammalato che ne faccia richiesta potrà essere concessa la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo fino a 12 mesi; in tal caso questo ulteriore periodo di assenza, non retribuita, non sarà ritenuto utile ai fini del T.F.R. né ad alcun altro effetto ad eccezione dell‟anzianità. 14. Il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi indicati nel presente articolo potrà comportare, indipendentemente dalla perdita del trattamento di malattia con le modalità previste dalla legge vigente, l‟adozione di provvedimenti disciplinari conseguenti. 15. Le malattie cadenti nei periodi di astensione facoltativa per gravidanza e puerperio o di aspettativa, nonché di assenza ai sensi dell‟art. 32 del presente Contratto, non danno luogo ad alcun trattamento economico di malattia poiché in tali ipotesi trovano applicazione le discipline economico-normative previste per le predette assenze. 16. Le assenze dal servizio non utili ai fini del riconoscimento dell‟anzianità sospendono il periodo triennale di cui al precedente comma 9. 17. Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio non interrompe il computo del predetto periodo triennale eventualmente già in atto, ma sospende la corresponsione del relativo trattamento economico di malattia. 18. Nel caso in cui l‟infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento da parte del terzo responsabile, relativamente alla parte retributiva e oneri inerenti, sarà versato dal lavoratore all‟azienda. 19. Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l‟infermità derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria. 20. Fatto salvo il periodo di conservazione del posto di lavoro, nel computo dei limiti del trattamento economico non saranno conteggiati e quindi saranno retribuiti ad intera retribuzione globale: a) i periodi di ricovero ospedalieri, inclusi i ricoveri in “day hospital” e terapie salvavita effettuate presso strutture sanitarie anche non pubbliche, fino ad un massimo di 60 giorni complessivi; b) i periodi di malattia di durata superiore a 15 giorni continuativi fino ad un massimo di 60 giorni complessivi e comunque fino ad un tetto massimo di 90 giorni complessivi per gli eventi di cui ai punti a) e b) unitariamente considerati. 21. Su richiesta del lavoratore l‟Azienda, per un massimo di 2 volte nell‟anno, fornisce entro 10 giorni dalla richiesta le informazioni necessarie all‟esatta conoscenza della situazione del cumulo di eventuali assenze per malattia in relazione alla conservazione del posto di lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro. 1. In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro il lavoratore deve avvertire l’azienda entro il l'azienda, salvo validi motivi di impedimento, prima dell'inizio dell'orario di lavoro del primo giorno di assenza. 2inizio dell'assenza, anche al fine di consentire all'azienda stessa di provvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi che si rendessero eventualmente necessari. Per le assenze verificatesi nei primi 90 giorni Le modalità con cui l'azienda riceverà tale comunicazione da parte del lavoratore, verranno preventivamente illustrate alla RSU e successivamente comunicate a tutti i lavoratori prima di svolgimento del rapporto di lavoro, i nuovi assuntidiventare operative. Il lavoratore deve inoltre inviare all'azienda stessa, entro 2 tre giorni dall'inizio dell'assenzadel assenza, devono comunicare all'azienda il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia. 3. In tutti i casi attestante malattia inviato dal medico in via telematica o il certificato cartaceo in caso di mancata trasmissione telematica del certificato telematico per qualsiasi causa. Analoga procedura si seguirà per avvertire l'azienda del prolungamento della malattia con invio del numero di malattia e protocollo identificativo dei certificato inviato dal medico in particolare nel via telematica o il certificato cartaceo in caso in cui il medico non proceda all’invio on line di mancata trasmissione del certificato ( come, ad esempio, nell'ipotesi di impossibilità di invio telematico o di certificati e attestati rilasciati dalle strutture ospedalieri in sede di pronto soccorso/ricovero ), il lavoratore è tenuto a richiedere al medico di base o alla struttura sanitaria l'attestazione con la prognosi in forma cartacea e a recapitarla all'azienda, entro 2 giorni dall'inizio dell'assenza, fermo restando l'avviso all’azienda di cui al primo comma entro il primo giorno di assenza. 4. L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici secondo le modalità di cui ai tre precedenti commi. 5per qualsiasi causa. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette (avviso all'azienda esuddette, ove previsti, della comunicazione del protocollo identificativo o del recapito del certificato)in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, salvo il caso casi di giustificato impedimento, impedimento l'assenza verrà sarà considerata ingiustificata. 6. L’azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore nel rispetto dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 7. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, disposto dall'art. 5 Legge n. 300/1970 per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia le Parti concordano quanto: - il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, e per tutta la durata della malattia, tenuto a trovarsi nel proprio domicilio, ovvero in quello da lui comunicato a disposizione nel domicilio comunicato al datore di lavoronorma del seguente comma 6, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ovvero nelle diverse disponibile per le visite di controllo, ai sensi di legge; - nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate, su iniziativa dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie stabilite per disposizioni legislative o amministrative locali o nazionali, di tutti i giorni compresi i domenicali o festivi, per consentire l'accertamento del suo stato di salute. 8. Sono cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali; - sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal recapito comunicato domicilio per motivi inerenti la visite, prestazioni ed accertamenti specialistici nonché per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda. Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o per gravi, eccezionali motivi familiari comunicati preventivamente, salvo i casi di forza maggiore, all'azienda e successivamente documentati. 9. Nel corso del periodo di assenza per malattia il lavoratore ha l'obbligo di comunicare all'azienda contestualmente i mutamenti di domicilio o dimora, anche se temporanei. 10. Le assenze e le inosservanze di cui ai commi precedenti comporteranno l’irrogazione a carico del lavoratore dei provvedimenti disciplinari contrattualmente previsti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, ultimo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, con proporzionalità relativa all'inflazione riscontrata e alla sua gravità. 11infortunio non sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato all'azienda. In caso di interruzione del servizio dovuta a per malattia o od infortunio non sul lavoro, sempre che non siano causati da eventi gravemente colposi imputabili al lavoratore, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di: • 6 secondo i seguenti termini: 1) 8 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti; • 9 2) 10 mesi per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a i 6 anni compiuti; • ; 3) 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni.anni compiuti. Ai fini del raggiungimento dei termini di conservazione del posto di cui sopra: 12a) non saranno tenuti in considerazione i periodi di ricovero ospedaliero fino ad un massimo di 60 giorni complessivi di calendario; b) non saranno tenuti in considerazione, in caso di patologie oncologiche, i giorni di assenza per malattia, anche non continuativi, richiesti per terapie salvavita, certificati dalla struttura pubblica o convenzionata, fino ad un massimo di periodo pari al 100% del periodo di comporto spettante. Nel In caso di più malattie o infortuni non sul lavoro, assenze i suddetti periodi di conservazione del posto suindicati si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 36 mesi. Le assenze dal lavoro per malattia o infortunio non sul lavoro sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto sopra previsti. Il periodo di conservazione del posto sarà peraltro limitato alla durata del periodo di preavviso, anche se intimato nel corso di malattia, per il lavoratore che abbia raggiunto l'età pensionabile. Qualora la malattia perduri oltre il termine contrattualmente previsto per la conservazione del posto è in facoltà del datore di lavoro di risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore quanto gli compete in base in base alla presente regolamentazione, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Analogamente, nel caso, in cui per il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra il lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potrà essere risolto su richiesta del lavoratore con la corresponsione del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 67. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti contrattuali. Nei casi in cui le assenze per malattia o infortunio configurino casi particolarmente gravi clinicamente comprovati, nonché in quello in cui il superamento dei periodi di conservazione del posto venga determinato da un continuativo grave evento morboso (a fronte del documentato protrarsi dello stesso), l'azienda concederà, a richiesta, un'aspettativa non retribuita successiva allo scadere del termine di conservazione del posto, per un periodo massimo di 7 mesi. In caso di ulteriore protrarsi delle cause dell'assenza di cui al presente comma, l'azienda concederà al lavoratore che ne faccia richiesta anche per il tramite della RSU entro il periodo di scadenza del periodo di aspettativa precedentemente concesso, un periodo aggiuntivo di aspettativa non retribuita per un massimo di 4 mesi. Il periodo di aspettativa e la sua eventuale proroga (anche frazionabili) ove ne ricorrano le condizioni dovranno essere richiesti dal lavoratore entro la scadenza dei periodi di conservazione del posto sopra indicati. Il datore di lavoro, approssimandosi il compimento del termine di comporto, fornirà a lavoratore che ne faccia richiesta, assente a seguito di un continuativo e grave evento morboso, il conteggio delle assenze per malattia. Inoltre durante l'interruzione di servizio per le cause in questione, in aggiunta a quanto comunque percepito dal lavoratore non in prova e non in Cassa Integrazione Guadagni da parte degli Istituti previdenziali o assistenziali, oppure per atti di previdenza compiuti dall'azienda verrà assicurato un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla retribuzione di fatto del mese in cui si verifica l'assenza tale da fargli conseguire complessivamente un importo pari: - primo caso: alla retribuzione di fatto netta per i primi 3 mesi; al 66% per i 3 mesi successivi e al 50% per gli ultimi 2 mesi; - secondo caso: alla retribuzione di fatto netta per i primi 4 mesi; al 66% per i 3 mesi successivi, al 50% per gli altri 3 mesi successivi; - terzo caso: alla retribuzione di fatto netta per i primi 7 mesi; al 50% per gli altri 5 mesi successivi. Nel caso si verifichi quanto previsto al comma 8 del presente articolo, i periodi di cui al comma precedente, durante i quali viene assicurato un trattamento complessivo pari al 50% della retribuzione di fatto netta, sono prolungati di un ulteriore numero di giornate pari a quelle di ricovero ospedaliero (fino ad un massimo di 60 giorni). Per il lavoratore assente per malattia, il trattamento economico suindicato ricomincia ex novo in caso di malattia intervenuta dopo un periodo di due mesi di effettiva prestazione. Al lavoratore che si ammala o si infortuna dopo che gli sia stato comunicato il preavviso di licenziamento, è dovuto il trattamento economico indicato ai precedenti commi fino alla scadenza del preavviso stesso. L'azienda concederà anticipazioni mensili sul complessivo trattamento economico sopra previsto. Il diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente articolo è subordinato al riconoscimento della malattia e dell'infortunio non sul lavoro da parte dell'Istituto assicuratore, al rispetto da parte del lavoratore degli obblighi previsti per il controllo delle assenze (qualora il lavoratore risulti assente alle assenze complessivamente verificatesi visite di controllo decade dal diritto al trattamento di cui sopra per i periodi di malattia certificati) nonchè alla presentazione dei seguenti documenti: - in caso di malattia: certificato medico, redatto e inviato secondo la normativa vigente di cui al terzo comma del presente articolo, indicante la data di inizio e di prosecuzione della incapacità al lavoro redatto sugli appositi moduli e contenente le seguenti indicazioni: a) la data del rilascio; b) la prognosi; - in caso di ricovero ospedaliero il lavoratore è tenuto a presentare o il certificato di ricovero rilasciato dall'amministrazione ospedaliera o l'attestato del medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la data di dimissione. È diritto dell'azienda rivalersi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morbosoconfronti del lavoratore del lavoratore delle quote anticipate sia per conto degli Istituti assicuratori sia per conto proprio, quando le erogazioni stesse non siano dovute per inadempienza del lavoratore. Il trattamento previsto dal presente articolo non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o locali, o con eventuali previdenze derivanti da assicurazione obbligatoria o da assicurazioni predisposte dall'azienda o comunque con eventuali trattamenti derivanti da norme generali in atto o future con conseguente assorbimento fino a concorrenza. Nell'ipotesi in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'azienda di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte per il trattamento come sopra regolato, restando ad essa ceduta la corrispondente azione nei limiti del detto importo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro. 1. In caso Il lavoratore che non si presenti in servizio a causa di malattia il lavoratore deve avvertire l’azienda entro il primo giorno di assenza. 2. Per le assenze verificatesi nei primi 90 giorni di svolgimento del rapporto di lavoro, i nuovi assunti, entro 2 giorni dall'inizio dell'assenza, devono comunicare all'azienda il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia. 3. In tutti i casi di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia e in particolare nel caso in cui il medico non proceda all’invio on line del certificato ( come, ad esempio, nell'ipotesi di impossibilità di invio telematico o di certificati e attestati rilasciati dalle strutture ospedalieri in sede di pronto soccorso/ricovero ), il lavoratore è tenuto a richiedere al medico di base o alla struttura sanitaria l'attestazione con la prognosi in forma cartacea e a recapitarla all'azienda, entro 2 giorni dall'inizio dell'assenza, fermo restando l'avviso darne avviso all’azienda di cui al primo comma entro il primo giorno di assenza. 4. L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda tempestivamente entro il primo giorno in cui si è verificata l’assenza, comunicando contestualmente il luogo ove si trovi degente, se diverso dal domicilio, nonché eventuali variazioni successive del luogo stesso espressamente autorizzate dal medico. Il lavoratore inoltre deve giustificare l’assenza facendo pervenire all’azienda la relativa certificazione medica entro il secondo giorno dall’inizio dell’assenza stessa. 2. In caso di prosecuzione dell’assenza per malattia il lavoratore, fermo restando l’obbligo di darne avviso, nei termini di cui sopra, all’azienda entro il primo giorno in cui egli avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi il servizio, dovrà far pervenire all’azienda la relativa certificazione entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel precedente certificato medico. 3. Il lavoratore è tenuto a comunicare all’azienda la durata della prognosi contestualmente al rilascio dei certificati medici secondo le modalità di cui ai tre precedenti commisopra. 54. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette (avviso all'azienda e, ove previsti, della comunicazione del protocollo identificativo o del recapito del certificato), salvo il di cui ai precedenti punti 1 e 2 nonché in caso di giustificato impedimentoritardo nella giustificazione dell’assenza, l'assenza verrà considerata ingiustificatasaranno considerate assenze ingiustificate le giornate non coperte da certificazione medica e quelle di ritardo nella comunicazione e nell’invio o nel recapito della certificazione. 65. L’azienda In caso di assenza per malattia, l’azienda ha facoltà di far controllare la malattia lo stato di salute del lavoratore nel rispetto dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300ai sensi delle vigenti norme di legge. 76. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore assente per malattia lavoratore, pur in presenza di una espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, lavoro e per tutta la durata della malattia, a trovarsi farsi trovare a disposizione nel domicilio comunicato al datore di lavoroall’azienda, dalle ore 10.00 10 alle ore 12.00 12 e dalle ore 17.00 17 alle ore 19.0019, ovvero nelle diverse fasce orarie stabilite per disposizioni da norme legislative o amministrative locali o nazionali, di tutti i giorni giorni, compresi i quelli domenicali o festivi, per consentire l'accertamento l’accertamento del suo stato di salute. 87. Sono fatte salve le necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per gravi, eccezionali motivi familiari comunicati preventivamente, salvo i Salvo casi di forza maggioremaggiore debitamente documentati il lavoratore, all'azienda qualora debba allontanarsi durante le fasce di reperibilità dal luogo di degenza per prestazioni indilazionabili o accertamenti specialistici inerenti lo stato di malattia ovvero per altri gravi motivi, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’azienda e successivamente documentatisuccessiva documentazione giustificativa. 8. Nel caso di assenza per malattia al lavoratore non in prova assunto a tempo indeterminato sarà conservato il posto di lavoro per i periodi di tempo e con la retribuzione sotto specificati: - 180 giorni di calendario ad intera retribuzione; - 185 giorni di calendario al 50% della retribuzione. Qualora i suddetti periodi di conservazione vengano superati a causa di un evento morboso continuativo caratterizzato da assenza ininterrotta, o interrotta da un’unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi, il periodo di conservazione del posto ed il relativo trattamento retributivo sono prolungati sino ad un massimo di ulteriori 120 giorni di calendario. 9. Nel corso del periodo di assenza In ogni caso ove si verifichino più assenze per malattia il lavoratore ha l'obbligo di comunicare all'azienda contestualmente i mutamenti di domicilio o dimora, anche se temporanei. 10. Le assenze e le inosservanze di cui ai commi precedenti comporteranno l’irrogazione a carico del lavoratore dei provvedimenti disciplinari contrattualmente previsti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, ultimo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, con proporzionalità relativa all'inflazione riscontrata e alla sua gravità. 11. In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di: • 6 mesi per anzianità i trattamenti di servizio fino a 3 anni compiuti; • 9 mesi per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a i 6 anni compiuti; • 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni. 12. Nel caso di più malattie o infortuni non sul lavoro, i suddetti periodi di conservazione del posto cui al precedente punto 8 si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei nel periodo di tre anni precedenti precedente ogni nuovo ultimo episodio morboso. 10. Nei suddetti periodi l’anzianità decorre ad ogni effetto. 11. Dalla retribuzione corrisposta nelle misure suddette viene dedotto quanto il lavoratore eventualmente abbia diritto a percepire da istituti previdenziali ed assistenziali. 12. Se l’interruzione del servizio supera i termini massimi sopra indicati, l’azienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva di preavviso previsti dal presente contratto. 13. Scaduti i termini massimi indicati nel precedente punto 8, al lavoratore ammalato che ne faccia richiesta potrà essere concessa la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo fino a diciotto mesi; in tal caso questo ulteriore periodo di assenza, non retribuita, non sarà ritenuto utile ai fini del trattamento di fine rapporto di lavoro né ad alcun altro effetto. 14. Il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi indicati nel presente articolo potrà comportare, indipendentemente dalla perdita del trattamento di malattia con le modalità previste dalla legge vigente, l’adozione di provvedimenti disciplinari con la procedura di cui all’art. 46 (Provvedimenti disciplinari) del presente contratto. 15. Nell’applicazione del presente articolo le aziende valuteranno con la massima attenzione la situazione dei lavoratori affetti da gravi patologie. 16. Le malattie cadenti nei periodi di astensione facoltativa per gravidanza e puerperio o di aspettativa, nonché di assenza ai sensi dell' art. 32 del presente contratto, non danno luogo ad alcun trattamento economico di malattia poiché in tali ipotesi trovano applicazione le discipline economico-normative previste per le predette assenze. 17. Le assenze dal servizio non utili ai fini del riconoscimento dell’anzianità sospendono il periodo triennale di cui al precedente comma 9. 18. Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio non interrompe il computo del predetto periodo triennale eventualmente già in atto, ma sospende la corresponsione del relativo trattamento economico di malattia. 19. Nel caso in cui la infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento da parte del terzo responsabile, relativamente alla parte retributiva e oneri inerenti, sarà versato dal lavoratore all’azienda. 20. Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l’infermità derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro