Trattamento per le festività nazionali e religiose soppresse Clausole campione

Trattamento per le festività nazionali e religiose soppresse. 1. In sostituzione delle festività nazionali e religiose soppresse ai sensi dell’art. 1 della legge 5.3.1977,n.54 e del relativo trattamento economico,a decorrere dal 1° maggio 2008,sono riconosciuti tre giorni di permesso individuale,con decorrenza della retribuzione globale, da fruire, su richiesta del lavoratore, compatibilmente con provate esigenze di servizio. 2. Tali giorni di permesso non possono essere goduti unitamente alle ferie e, qualora non fruiti entro l’anno solare, sono compensati ognuno con una quota giornaliera della re- tribuzione globale del mese di dicembre del medesimo anno. 3. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, i tre giorni di permesso individuale sono attribuiti solo qualora il dipendente sia in forza alle date delle tre residue festività soppresse, Ascensione, SS. Xxxxxx x Paolo e 4 novembre. Qua- lora il dipendente sia in forza in una delle tre festività, sarà riconosciuto un solo giorno di permesso retribuito. Ai presenti fini, a nulla rilevano le festività del 19 marzo e del Corpus Domini (mobile). A) Il personale in servizio alla data del 30 aprile 2003 mantiene il trattamento per le festività nazionali e religiose soppresse previsto dai punti 11 e 12 dell’art. 21 CCNL 22.5.2003. Allo stesso personale, cui in applicazione della “Dichiarazione delle parti stipulanti” in calce all’art. 21 sopracitato, i tre giorni festivi supplementari siano stati trasformati in corrispondenti giornate di ferie aggiunte al monte ferie annuale spettante, tali giornate di ferie vengono trasformate in cifra fissa annuale, non rivalutabile e onnicomprensiva di ogni incidenza sugli istituti indiretti e differiti. A regime, ovvero dal 2011, il pagamento dell’importo relativo ai tre giorni di ferie, di cui alla colonna C della tabella sotto riportata, avverrà in modo strutturale con le com- petenze del mese di gennaio. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi degli importi riportati nella tabella, quanti sono i mesi di servizio prestati nell’arco dell’anno. B) Il personale assunto nel periodo che va dal 1° maggio 2003 al 30 aprile 2008, mantiene il trattamento per le festività nazionali e religiose soppresse previsto dai commi 11 e 12 dell’art. 21 CCNL 22.5.2003. A detto personale, cui non spettano i tre giorni festivi supplementari, ma fruisce di due giornate di ferie aggiuntive per effetto dell’Accordo sulle festività soppresse, le due giornate di ferie vengono ...

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