Quota giornaliera Clausole campione

Quota giornaliera. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'art. 179. Le parti si danno atto che con l'adozione del divisore convenzionale di cui al presente articolo hanno inteso stabilire l'equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia per il pagamento delle giornate lavorative.
Quota giornaliera. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26 per le aziende che hanno l'articolazione dell'orario di lavoro settimanale sia su 5 che su 6 giorni. Le parti si danno atto che con l'adozione del divisore convenzionale di cui al presente articolo hanno inteso stabilire l'equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia per il pagamento delle giornate lavorative.
Quota giornaliera. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'art. 177. Le parti si danno atto che con l'adozione del divisore convenzionale di cui al presente articolo hanno inteso stabilire l'equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia per il pagamento delle giornate lavorative. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Sezione Seconda - Disciplina del rapporto di lavoro - Titolo V - Svolgimento del rapporto di lavoro - Capo XXI - Doveri del personale e norme disciplinari
Quota giornaliera. Chiarimento a verbale
Quota giornaliera. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26.
Quota giornaliera. Nota: la quota giornaliera totale include la quota di pensione giornaliera per il sussidio, la quota giornaliera per l’abbigliamento, l’indennità per i pannolini (se del caso) e la quota giornaliera per un figlio di un genitore minore (se del caso).

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  • Riposo giornaliero Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, potranno essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003. In attesa della regolamentazione ai sensi del comma precedente e fatte salve le ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi: - cambio del turno/fascia; - interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature; - manutenzione svolta presso terzi; - attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; - allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari; - aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l'apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore; - inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari. In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappresenta un'adeguata protezione degli stessi.

  • TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell’ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti. Le parti, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.