Festività soppresse Clausole campione

Festività soppresse. 1. A decorrere dal 1° Gennaio 2016, in luogo delle festività nazionali e religiose nonché delle solennità civili soppresse o differite di cui agli Accordo Interconfederali 27 luglio 1978 e 14 novembre 1978 e all’Accordo Nazionale 27 febbraio 1979, ai dipendenti delle imprese autoferrotranviarie sono attribuiti 4 giorni di ferie o permesso retribuito da aggiungersi ai periodi a tale titolo riconosciuti dal CCNL e riferiti a: • 19 marzo (San Xxxxxxxx) • Ascensione • Corpus Domini • 4 novembre (Unità Nazionale)
Festività soppresse. 12. in relazione al combinato disposto della legge 5 marzo 1977, n. 54, del dpr 28 dicembre 1985, n. 792, e della legge 20 novembre 2000, n. 336, a compensa- zione ed in luogo delle festività civili e religiose soppresse vengono riconosciute quattro giornate di permesso retribuito all’anno, fruibili anche in pacchetti di ore.
Festività soppresse. Dal 1° gennaio 1980 il trattamento per le giornate dichiarate non più festive agli effetti civili dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 (S. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) è il seguente: al lavoratore assunto a tempo indeterminato chiamato a prestare servizio in una delle predette giornate spetta, oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato, senza alcuna maggiorazione ovvero in alternativa, il godimento del corrispondente riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di lavoro aziendali. In questo ultimo caso la relativa comunicazione sarà data al lavoratore con congruo anticipo. Nessuna detrazione sarà effettuata sulla normale retribuzione mensile qualora il lavoratore non sia chiamato a prestare servizio in una delle suddette giornate. Al lavoratore assente nelle stesse giornate per un riposo settimanale dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione. Per il 4 novembre valgono le disposizioni per le festività cadenti di domenica.
Festività soppresse. I dipendenti hanno diritto a 4 giorni di permesso retribuito in relazione alla soppressione di alcune festività nazionali infrasettimanali per ciascun anno scolastico. I 4 giorni per recupero di festività soppresse possono essere goduti solo in periodi di sospensione dell’attività didattica. Al personale non docente, le festività non godute verranno retribuite in 26mi della retribuzione mensile al termine dell’anno solare. La ricorrenza del Santo patrono viene considerata come giornata festiva.
Festività soppresse. In relazione alle quattro festività religiose soppresse dalla legge n. 54/1977 e successive modificazioni (San Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx) si conviene che i lavoratori fruiranno di altrettanti permessi giornalieri retribuiti. Per la città di Roma, per la quale è stata ripristinata la festività dei SS. Xxxxxx e Xxxxx, i lavoratori usufruiranno comunque di 4 giornate di riposo compensativo. Le modalità di godimento dei permessi giornalieri di cui sopra, da usufruire individualmente o collettivamente, saranno concordati tra datore di lavoro e lavoratori tenendo presente le particolari esigenze dell'azienda. Detti permessi non potranno essere usufruiti in periodi immediatamente precedenti o successivi ai periodi feriali. Il godimento dei permessi di cui sopra deve realizzarsi entro il 31 dicembre di ogni anno e non è cumulabile di anno in anno. Per quanto riguarda la festività civile del 4 novembre, questa verrà retribuita come festività coincidente con la domenica.
Festività soppresse. Art. 37 – Riposo settimanale
Festività soppresse. 1. I dipendenti hanno diritto a 4 giorni di permesso retribuito in relazione alla soppressione di alcune festività nazionali infrasettimanali per ciascun anno scolastico.
Festività soppresse. CAPO IV MOBILITA’ DI COMPARTO
Festività soppresse. 1. A decorrere dall’1/1/2007 il personale regionale ha diritto, in ogni anno di servizio, a quattro giorni di festività soppresse.
Festività soppresse. 1. Quattro gruppi di otto ore di permesso individuale retribuito in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge n. 54/77, verranno fruiti dal lavoratore in ragione d'anno (1° gennaio-31 dicembre).