DICHIARAZIONE DELLE PARTI STIPULANTI Clausole campione

DICHIARAZIONE DELLE PARTI STIPULANTI. Dall’applicazione del presente articolo non dovranno derivare ripercussioni occupazionali e/o contrattuali sul personale già in forza presso la stazione appaltante per lo svolgimento dei servizi oggetto di eventuali esternalizzazioni. Le Parti, inoltre, nel concordare che l’introduzione del presente articolo sia necessaria, per conciliare il rinnovo del contratto nazionale, improntato in una logica di sviluppo industriale e ambientale, e le politiche aziendali in tema di Responsabilità Sociale d’impresa, attraverso delle azioni concrete finalizzate alla realizzazione d’interessi sociali che abbiano immediato effetto sulle comunità locali. A tal fine, le Parti, intendono sempre più perseguire azioni specifiche finalizzate ad agevo- lare concretamente l’inserimento lavorativo di persone soggette a diverse forme di svan- taggio, sia psico-fisico sia nei confronti del mondo del lavoro in genere, in modo da supportare più efficacemente le politiche di sostegno alla socialità. E’ in questa cornice che si rileva come gli obiettivi di “inclusione sociale” diventino anche soggetto di politiche attive del lavoro, capaci di incidere positivamente sulle emergenze occupazionali. Conseguentemente, affinché si possa meglio comprendere il contesto dell’inserimento al lavoro dei soggetti a rischio di esclusione, attraverso l’attività di raccolta delle informazioni dei progetti territoriali e/o aziendali, è istituito un gruppo tecnico paritetico nazionale che procederà a monitorare l’applicazione delle disposizioni contenute nella lettera B) del pre- sente articolo.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI STIPULANTI. Le parti stipulanti convengono di svolgere, nell'arco di vigenza del c.c.n.l., un'azione di monitoraggio dell'applicazione del presente articolo, i cui esiti saranno oggetto di esame tra le parti in sede di rinnovo del c.c.n.l.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI STIPULANTI. Le parti stipulanti convengono di svolgere, nell’arco di vigenza del CCNL, un’azione di monitoraggio dell’applicazione del presente articolo, i cui esiti saranno oggetto di esame tre le parti in sede di rinnovo del CCNL.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI STIPULANTI. In relazione al carattere sperimentale del presente istituto contrattuale, le parti si impegnano ad incontrarsi nei sei mesi dalla scadenza del CCNL per una verifica degli esiti applicativi dello stesso, al fine di assumere conseguenti determinazioni in occasione del rinnovo.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI STIPULANTI. In riferimento all'articolo intitolato "Contrattazione di secondo livello", le parti dichiarano che il riferimento contenuto al settimo capoverso ("Per le imprese esercenti noleggio autobus operanti nella regione Lazio, le parti, a livello aziendale nella definizione dei programmi di cui al 2º comma, prevedono modalità, gradualità e tempi per il superamento dei contenuti del verbale del 21 maggio 1992"), intendono affermare espressamente che i contenuti del citato verbale del 21 maggio 1992 non sono superati automaticamente o unilateralmente, ma solo mediante accordo tra le parti, nella definizione dei programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità, redditività. N.d.R.: L'accordo di rinnovo 18 gennaio 2001 prevede quanto segue: Ai fini della realizzazione del secondo livello di contrattazione per le aziende alle quali si applica il rinnovando c.c.n.l., con la sola esclusione delle imprese esercenti il noleggio autobus con conducente, le parti stabiliscono di procedere entro il 31 dicembre 2001 alla individuazione dei parametri oggettivi di riferimento per la costituzione del premio annuale legato ai risultati, considerando terminata, con la quantificazione dei valori di seguito indicati, la fase di individuazione di un premio forfettario a cifra fissa a livello nazionale. Il nuovo premio dovrà avere i requisiti per beneficiare del particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge in attuazione del Protocollo interconfederale 23 luglio 1993; requisiti da collegare a criteri di produttività, di redditività e qualità ed avrà durata quadriennale. Per gli anni 1999 e 2000, le parti convengono di erogare a tale titolo ai dipendenti delle suddette imprese in forza alla data del 18 gennaio 2001 una somma forfettaria pari a lire 1.400.000 lorde (di cui lire 700.000 di competenza 1999 e lire 700.000 di competenza per il 2000) con le seguenti modalità e scadenze: - lire 400.000 con la retribuzione del mese di febbraio 2001; - lire 500.000 con la retribuzione del mese di maggio 2001; - lire 500.000 con la retribuzione del mese di novembre 2001. Detta somma verrà riproporzionata sulla base dei mesi di effettiva prestazione resa nel periodo compreso fra il 1º gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000, tenuto conto dei rapporti di lavoro a tempo parziale, non considerando le frazioni di mese inferiore a 15 giorni e considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni. La somma forfettaria come sopra indicata è comprens...
DICHIARAZIONE DELLE PARTI STIPULANTI. Per quanto concerne, in particolare, la Disciplina transitoria di cui all'art. 1, comma 43, della legge n. 247/2007, le parti si danno atto delle indicazioni fornite al riguardo dal Ministero del lavoro con circolare n. 13/2008 del 2 maggio 2008.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI STIPULANTI. Si riconosce che è comune interesse delle Parti, per un armonico sviluppo dei settori nel più ampio contesto dell’economia nazionale, valorizzare la prestazione lavorativa e le risorse tecnologiche ai fini della piena utilizzazione degli impianti e della efficienza produttiva.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI STIPULANTI. Nell’intento di promuovere una maggiore adesione da parte dei lavoratori all’assistenza sanitaria integrativa, le Parti convengono di istituire una apposita commissione che, in accordo con il FASIE, riveda le prestazioni sanitarie ad oggi erogabili nell’opzione Standard, fermo restando il contributo annuo contrattualmente previsto. Tale revisione dovrà essere effettuata entro il termine di vigenza del presente rinnovo.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI STIPULANTI. Le parti, con la regolamentazione di cui al 4° comma del presente articolo, hanno inteso disciplinare pattiziamente la fattispecie dell'insorgenza della malattia durante il periodo feriale, al fine di superare le problematiche interpretative poste dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI STIPULANTI. Le parti stipulanti convengono di svolgere, nell'arco di vigenza del c.c.n.l., un'azione di monitoraggio dell'applicazione del presente articolo, i cui esiti saranno oggetto di esame tra le parti in sede di rinnovo del c.c.n.l. La cessione, la trasformazione o la fusione di azienda non determinano la risoluzione del rapporto di lavoro e il lavoratore conserva tutti i diritti nei confronti della nuova azienda. Il trasferimento d'azienda è disciplinato dalle norme di legge vigenti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro determinata da fallimento o cessazione di attività dell'azienda al lavoratore spettano l'indennità sostitutiva di preavviso e il trattamento di fine rapporto secondo le vigenti norme contrattuali.