Trattamento previdenziale e assicurativo. 1. Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti della legge 08/08/1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. L’Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei soggetti di cui al presente regolamento nell’ambito dell’espletamento della loro attività.
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Samples: Regolamento Per Il Conferimento Di Contratti E Incarichi Di Insegnamento, Regolamento Per Il Conferimento Di Contratti E Incarichi Di Insegnamento
Trattamento previdenziale e assicurativo. 1. Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti della legge 08/08/1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L’Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei soggetti di cui al presente regolamento docenti, formatori e tutor incaricati nell’ambito dell’espletamento della loro attività.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dei Contratti Di Insegnamento E Di Tutorato, Regolamento Per La Disciplina Dei Contratti Di Insegnamento E Di Tutorato
Trattamento previdenziale e assicurativo. 1. Ai contratti di cui al presente regolamento Regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui previste all’art. 2, commi comma 26 e seguenti seguenti, della legge 08/08/19958 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed e integrazioni.
2. L’Università Limitatamente al periodo della prestazione, l’Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei soggetti di cui al presente regolamento nell’ambito dell’espletamento della loro attivitàdocenti titolari degli incarichi didattici.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dei Contratti Per Attività Di Insegnamento
Trattamento previdenziale e assicurativo. 1. Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti seguenti, della legge 08/08/1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L’Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei soggetti titolari di incarichi di insegnamento di cui al presente regolamento nell’ambito dell’espletamento della loro attività.
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Samples: Regolamento Per Il Conferimento Di Incarichi Di Insegnamento