Trattenute per scioperi brevi Clausole campione

Trattenute per scioperi brevi. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata della astensione dal lavoro e, comunque, in misura non inferiore a un’ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria della retribuzione di cui all’art. 70 comma 2, lett. b).
Trattenute per scioperi brevi. 1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate normalmente alla effettiva durata dell'astensione dal lavoro. 2. La trattenuta non potrà comunque essere inferiore ad una somma corrispondente ad una ora di lavoro.
Trattenute per scioperi brevi. Art. 32 Trattamento di trasferta
Trattenute per scioperi brevi. 1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata della astensione dal lavoro e, comunque, in misura non inferiore a un’ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria della retribuzione prevista dalle voci indicate nelle lettere a), b), c), d), f), g), h), i) dell’art.61, comma 1.
Trattenute per scioperi brevi. 2. Le parti si danno atto che non sono applicabili al personale a contratto le seguenti norme dei sottoindicati contratti collettivi per il personale del comparto dei Ministeri: A) CCNL sottoscritto in data 16 febbraio 1999:
Trattenute per scioperi brevi. CCNL 14/9/2000
Trattenute per scioperi brevi. P er gli s cioperi d i dur ata i nferiore a lla gi ornata l avorativa, le r elative trattenute sulle retribuzioni sono limitate a lla effettiva du rata d ella a stensione dal l avoro e, comunque, in misura non inferiore a un’ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria della retribuzione di cui all’art. 70 comma 2, lett. b).
Trattenute per scioperi brevi. Art. 14 Pari opportunità
Trattenute per scioperi brevi. (introdotto dall’art.26 del CCNL 27 gennaio 2005) 1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata della astensione dal lavoro e, comunque, in misura non inferiore a un'ora rispetto alle 36 normali di servizio.
Trattenute per scioperi brevi. 1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavo- rativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate normalmente alla effettiva durata dell’astensione dal la- voro. 2. La trattenuta non potrà comunque essere inferiore ad una somma corrispondente ad una ora di lavoro.