Trattamento di trasferta Clausole campione

Trattamento di trasferta. 1. Il presente articolo si applica ai dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dipendente sia inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella di trasferta. Ove la località di trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si computano da quest’ultima località. 2. Al personale di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete: a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto e per la classe stabilita per tutte le categorie di personale come segue: - 1° classe – cuccetta di 1° classe per i viaggi in ferrovia; - classe economica per i viaggi in aereo. b) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani nei casi e alle condizioni individuati dagli enti secondo la disciplina di cui al comma 10; c) il compenso per il lavoro straordinario, nel caso in cui l’attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato, tranne nel caso degli autisti per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo. 3. Per i dipendenti regionali restano in vigore gli accordi particolari previsti dall’art. 12 del C.C.R.L. 05/03/1998, fatti salvi gli aggiornamenti del trattamento economico. 4. I dipendenti possono essere autorizzati ad utilizzare i propri mezzi di trasporto, semprechè la trasferta riguardi località distanti più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l’uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso ai dipendenti, oltre a quanto previsto dal comma 2, lettera “c”, spetta il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio, di eventuale custodia del mezzo ed un’indennità chilometrica pari ad un quarto del costo della benzina verde per ogni Km. 5. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, ai dipendenti spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo a quattro stelle e della spesa sostenuta per uno o due pasti giornalieri, nel limi...
Trattamento di trasferta. 1. Al personale comandato a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale o dalla ordinaria sede di servizio, oltre alla normale retribuzione, compete: a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo la classe di rimborso è quella “economica”; b) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o, nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall’amministrazione, dei taxi; c) per le trasferte di durata superiore a dodici ore, il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa per i due pasti giornalieri, nel limite, per i predetti pasti, di complessivi € 44,26; d) per le trasferte di durata non inferiore a otto ore e fino a dodici ore, il rimborso per un pasto nel limite di € 22,26; e) per le trasferte di durata inferiore alle otto ore, il dipendente ha diritto al buono pasto, secondo la disciplina di cui all’art. 35 (Servizio mensa e buono pasto) del presente contratto; f) per le trasferte continuative nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni, rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località, ai sensi della lettera c). g) il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni, nel caso che l’attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata, considerando, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3; 2. Solo nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo. 3. In relazione alle previsioni di cui al comma 2, il tempo di viaggio può essere considerato attività lavorativa, oltre che nell’ipotesi di cui all’art. 29 (Orario di lavoro) comma 10 del presente CCNL, anche per altre categorie di dipendenti per i quali, per esigenze di servizio ed in relazione alle modalità di espletamento delle loro prestazioni lavorative, sia necessario il ricorso all’istituto della trasferta di durata non superiore alle dodici ore. A tale scopo, gl...
Trattamento di trasferta. 1. Il presente articolo si applica ai dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località fuori dal comune sede di servizio. 2. Al personale di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete: a) un’indennità di trasferta, avente natura non retributiva, pari a: • Euro 12 per ogni periodo di 24 ore di trasferta; • Euro 0,50 per ciascuna ora di trasferta, per le missioni di durata inferiore o superiore alle 24 ore; b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i mezzi di trasporto; c) una indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave; d) il compenso per lavoro straordinario, nel caso che l’attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo complessivamente superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato, tranne che nel caso degli autisti per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo, per il quale si applica la disciplina individuata ai sensi del comma 9. 3. Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio. 4. Il dipendente può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, semprechè la trasferta riguardi località diverse dall’ordinaria sede di servizio, qualora l’uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si applica l’art. 66 e al dipendente spetta l’indennità di cui al comma 2, lettera a), il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro. I criteri di individuazione delle distanze e del prezzo della benzina sono demandati alla specifica disciplina di cui al successivo comma 9. 5. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso: a) della spesa sostenuta per il pernottamento in alberghi come da normativa aziendale; b) della spesa per uno o due pasti giornalieri, fino a concorrenza di Euro 44,26 giornalieri per i due pasti con un massimale di Euro 26,56 per singolo pasto; c) della spesa sostenuta per la prima colazione, nel limite di 3,50 Euro, qualora la trasferta abbia inizio prima delle ore 8.15 e, per i giorni successivi, non sia compresa nel trattamento di pe...
Trattamento di trasferta. Al personale comandato a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale o dalla ordinaria sede di servizio, oltre alla normale retribuzione, compete:
Trattamento di trasferta. Il presente articolo si applica ai dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si computano da quest’ultima località.
Trattamento di trasferta. L’Azienda può inviare il dipendente in missione temporanea fuori dal comune sede di lavoro alle condizioni previste dal vigente CCNL. In tal caso al dipendente compete il seguente trattamento :
Trattamento di trasferta. Le Parti stipulanti si danno atto che, in deroga a quanto previsto dall’art 3, comma 2, per la durata del presente contratto l’istituto della trasferta continuerà ad essere regolato, sia sul piano normativo sia sul piano economico, dalle discipline in proposito previste nei diversi CCNL di provenienza: in particolare, per le aziende associate alla FEDERGASACQUA vale quanto disposto dall’art. 41, lett. c) del CCNL 17.11.95; per le aziende associate all’ANIGAS dall’art. 42 del CCNL 4.5.1995; per le aziende associate all’ANFIDA dall’art. 42, lett. c) del CCNL 8.7.1996; per le aziende associate ad ASSOGAS e FEDERESTRATTIVA dall’art. 31 del CCNL 18.7.1995. Le Parti stipulanti si impegnano a definire una disciplina comune dell’istituto in oggetto entro la durata del presente contratto e comunque nell’ambito del rinnovo del medesimo.
Trattamento di trasferta. Ai lavoratori comandati a prestare temporaneamente servizio fuori dall’ambito terri- toriale di competenza dell’azienda, è dovuto un trattamento di trasferta consistente nei seguenti elementi: a) rimborso delle spese a piè di lista; b) indennità di trasferta. Il rimborso a piè di lista comprende tutte le spese di trasporto, viaggio, vitto e allog- gio analiticamente documentate, può essere regolamentato a livello aziendale e de- finito nei tetti massimi di spesa. L’indennità di trasferta è pari a 10,33 € qualora la trasferta abbia una durata com- presa tra le 8 e le 16 ore e a 20,66 € qualora la stessa abbia una durata superiore alle 16 ore. Condizioni di miglior favore possono essere contrattate a livello aziendale. Tale indennità non è utile a nessun istituto contrattuale. Le Parti si impegnano a costituire una commissione tecnica paritetica con il compito di analizzare i trattamenti corrisposti nel settore con riguardo alle trasferte del per- sonale al fine di evidenziare le eventuali criticità e presentare un rapporto conclusivo alle Parti stipulanti entro la vigenza del presente contratto.
Trattamento di trasferta. 1. Il presente articolo si applica ai dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località fuori dal comune sede di servizio. Al personale dipendente , oltre alla normale retribuzione, compete: - una indennità di trasferta avente natura non retributiva pari agli importi delle diarie per servizi fuori sede previsti dalla previgente normativa. 2. Il dipendente inviato in trasferta può essere autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto, semprechè la trasferta riguardi località diversa dall’ordinaria sede di servizio, qualora l’uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso, al dipendente spetta l’indennità , il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo. 3. Nel caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio viene previsto un rimborso chilometrico pari a € 0,52 per chilometro. I criteri di individuazione delle distanze sono demandati a specifica disciplina di cui al successivo comma 5. 4. Il dipendente inviato in trasferta, ai sensi del presente articolo, può chiedere un’anticipazione, di norma non superiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta. 5. la società previa informativa alle organizzazioni sindacali, stabilisce, in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina delle trasferte per il calcolo delle distanze, per gli aspetti di dettaglio, non regolati dal presente articolo, individuando, in particolare, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali, con particolare riferimento all’uso dei taxi e degli altri mezzi di trasporto, i criteri e le condizioni per il richiamo in sede, in presenza di particolari esigenze di servizio, la eventuale individuazione di ulteriori casi di rimborso spese non compresi nella disciplina di cui ai commi precedenti. 6. l’eventuale utilizzo del treno e aereo è ammesso rispettivamente con le tariffe di II classe ed economy. 7. per quanto non previsto dal presente articolo valgono le disposizioni della previgente disciplina.
Trattamento di trasferta. 1. La lett. d), del comma 1, dell’art. 48, del CCNL 14/07/1997 è sostituita come segue: