Astensione dal lavoro Clausole campione

Astensione dal lavoro. 1. In conformità ai principi della Costituzione e della legge n. 300/70, è garantito l’esercizio della libertà e delle attività sindacali, nonché del diritto di sciopero. 2. La dichiarazione di sciopero da parte delle Organizzazioni Sindacali dovrà essere pre- ceduta da preavviso, di norma non inferiore a 2 giornate lavorative.
Astensione dal lavoro. Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro, art. 16, D.Lgs. n. 151/2001: a) per i due/uno mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza; b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso; c) per i tre/quattro mesi dopo il parto; d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto. e) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lett. d). Il diritto di cui alla lett. c) è riconosciuto anche al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 D.Lgs. n. 151/2001 alle condizioni previste nello stesso articolo. Il diritto di cui alla lett. e) è riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre lavoratore ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. n. 151/2001. La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova). Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto. In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è appli...
Astensione dal lavoro. Art. 107 - Permessi per assistenza Art. 108 - Normativa Titolo XV
Astensione dal lavoro. In caso di astensione dal lavoro per sciopero proclamato dalle XX.XX. si effettua la trattenuta sullo stipendio con l’applicazione della paga oraria e giornaliera di cui ai commi 2 e 3, nella misura corrispondente alla effettiva quantità di tempo dell’astensione medesima.
Astensione dal lavoro. ART. 107 PERMESSI PER ASSISTENZA
Astensione dal lavoro. 1. Per l’eventuale astensione dal lavoro proclamata dalle XX.XX. si effettua la trattenuta sullo stipendio con l’applicazione della paga oraria e giornaliera di cui ai commi 2 e 3, nella misura corrispondente alla effettiva quantità di tempo dell’astensione medesima.
Astensione dal lavoro. Il PAV non sarà corrisposto, pro quota, per tutti i periodi di astensione dal lavoro, Dipendenti dalla volontà del lavoratore con esclusione delle assenze determinate da congedi parentali come da legge 53/2000. il PAV, sarà assoggettato a contribuzione, entro i limiti previsti, in conformità alle norme dell'art. 5 D.Lgs. 27 maggio 96 n. 295 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Astensione dal lavoro. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Astensione dal lavoro. Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
Astensione dal lavoro. 1. L’art. 16 (Astensione dal lavoro) del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto Sanità sottoscritto in data 8 agosto 2000, è sostituito dal seguente: