Turnazioni. (art. 23, CCNL 2018) 1. In relazione agli artt. 7. comma 4. lettera l) e 23, commi 2 e 4 del. CCNL, le parti concordano che: a) le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all'articolazione adottata dall'ente. A tale fine, si considera distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni, quella che presuppone che il dipendente presti un numero di turni in orario antimeridiano sostanzialmente equivalente a quelli in orario pomeridiano o serale, con uno scostamento che non può mai superare il 15% su base mensile. 2. La distribuzione equilibrata dei turni non subisce gli effetti delle assenze per infortuni, malattia e ferie. Il disequilibrio legittima, in questo caso, la corresponsione dell'indennità di turno. 3. Il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10, fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali. 4. In relazione all’ art. 7, comma 4, lettera z) del CCNL 21/5/2018 le parti concordano che in materia di turni di lavoro notturni, ad integrazione di quanto previsto all'art. 23, comma 8, del CCNL 21/5/2018 le situazioni personali che, a richiesta, possono determinare l’esclusione dei turni notturni sono le seguenti: - dipendenti il cui coniuge/parte civile non abbia lo stesso domicilio e vi siano componenti minorenni della famiglia anagrafica; - un solo genitore con figli minori conviventi; 5. E’ confermata per il personale che svolge le prestazioni lavorative in turnazione la riduzione dell’orario di lavoro fino a raggiungere le 35 ore settimanali.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Turnazioni. (art. 231) Il turno viene predisposto con congruo anticipo seguendo il criterio della rotazione, CCNL 2018)
1. In relazione agli artt. 7. comma 4. lettera l) e 23, commi 2 e 4 del. CCNL, le parti concordano che:
a) le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all'articolazione adottata dall'ente. A tale fine, si considera distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni, quella che presuppone con l'avvertenza che il dipendente presti un numero di turni in orario antimeridiano sostanzialmente equivalente a quelli in orario pomeridiano o serale, con uno scostamento che non può mai superare il 15% su base mensile.
2. La distribuzione equilibrata dei turni non subisce gli effetti delle assenze per infortuni, malattia e ferie. Il disequilibrio legittima, in questo caso, la corresponsione dell'indennità di turno.
3. Il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere messo in turno di reperibilità per un periodo superiore a 10quello stabilito mensilmente dal CCNL vigente (o al periodo maggiore eventualmente fissato dalla contrattazione decentrata aziendale), fatte salve eventuali esigenze e viene trasmesso a tutto il personale interessato.
2) Trattandosi di servizio essenziale l’inserimento nel turno del servizio reperibilità comporta, di norma, l’impossibilità di fruire di giorni di ferie, salvo casi particolari, eccezionali e motivati, previa comunque individuazione di analoga figura professionale in sostituzione a cura del soggetto interessato, da comunicare con un preavviso di almeno 24 ore ai Dirigenti e alle Posizioni Organizzative di riferimento nonché al Dirigente coordinatore del servizio di pronta reperibilità.
3) Una volta fissati i turni ogni modifica può essere apportata solo subordinatamente a specifica autorizzazione del Dirigente coordinatore del servizio di reperibilità, fatti salvi i casi di infortunio o quelle dovute a eventi o calamità naturalimalattia debitamente comprovati.
4. In relazione all’ art. 7) Il dipendente in turno di reperibilità che, comma 4per le predette ragioni di malattia o di infortunio certificati, lettera znon può effettuare il servizio, avrà l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente e/o la Posizione Organizzativa di riferimento, che ricercherà i sostituti e provvederà a comunicarli al Dirigente coordinatore del servizio per la sua sostituzione.
5) Il personale subentrante è tenuto ad espletare il servizio se non supera il numero delle giornate fissate mensilmente dal CCNL vigente ovvero il maggior numero fissato mensilmente dalla contrattazione decentrata aziendale.
6) Le sostituzioni non determineranno, di norma, una modifica al sistema di rotazione e ciascun dipendente, dopo ogni sostituzione, continuerà a mantenere il proprio posto nell’elenco del CCNL 21/5/2018 le parti concordano che in materia raggruppamento nel quale si trova inserito, fatto salvo il limite massimo di turni di lavoro notturni, ad integrazione di quanto previsto all'art. 23, comma 8, del CCNL 21/5/2018 le situazioni personali che, a richiesta, possono determinare l’esclusione dei turni notturni sono le seguenti: - dipendenti il cui coniuge/parte civile non abbia lo stesso domicilio e vi siano componenti minorenni della famiglia anagrafica; - un solo genitore con figli minori conviventi;
5. E’ confermata per il personale che svolge le prestazioni lavorative in turnazione la riduzione dell’orario di lavoro fino a raggiungere le 35 ore settimanalimensili effettuabili.
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Samples: Accordo Servizio Di Reperibilità
Turnazioni. (art. 23, CCNL 2018)
1. In relazione agli artt. 7. comma 4. lettera l) e 23, commi 2 e 4 del. CCNL, le parti concordano Ai fini del riconoscimento dell’indennità di turno si conviene che:
a) le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, del mese in modo tale da attuare far risultare una distribuzione equilibrata ed e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all'articolazione alla articolazione adottata dall'ente. A tale finenell’Ente;
b) i turni diurni, si considera distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turniantimeridiani e pomeridiani, quella possono essere attuati in Servizi che presuppone che il dipendente presti prevedano un numero orario di turni in orario antimeridiano sostanzialmente equivalente a quelli in orario pomeridiano o serale, con uno scostamento che non può mai superare il 15% su base mensile.servizio giornaliero di almeno 10 ore;
2. La distribuzione equilibrata dei turni non subisce gli effetti delle assenze per infortuni, malattia e ferie. Il disequilibrio legittima, in questo caso, la corresponsione dell'indennità di turno.
3. Il numero dei c) i turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può possono essere superiore superiori a 1010 nel mese, fatte facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a derivanti da calamità o eventi o calamità naturali.
4. In relazione all’ art. 7, comma 4, lettera z) ; per turno notturno si intende il periodo lavorativo compreso tra le 22 e le 6 del CCNL 21/5/2018 le parti concordano che in materia di turni di lavoro notturni, ad integrazione di quanto previsto all'art. 23, comma 8, del CCNL 21/5/2018 le situazioni personali che, a richiesta, possono determinare l’esclusione dei turni notturni sono le seguenti: - dipendenti il cui coniuge/parte civile non abbia lo stesso domicilio e vi siano componenti minorenni della famiglia anagrafica; - un solo genitore con figli minori conviventimattino;
5. E’ confermata per d) al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il personale che svolge le prestazioni lavorative in turnazione la riduzione disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro fino a raggiungere i cui valori sono stabiliti come segue: - turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 35 ore settimanali6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 52, co. 2, lett. c); - turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione ex art. 52, co. 2, lett. c): - turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione ex art. 52, co. 2, lett. c).
2. L’indennità di cui al presente articolo è corrisposta al personale della Polizia Locale e solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Turnazioni. (art. 23, CCNL 2018)
1. In Il CONI, in relazione agli arttalle proprie esigenze organizzative, di servizio o funzionali, può istituire turni giornalieri di lavoro. 7Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere del lavoro. comma 4I criteri generali per la organizzazione dei turni sono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente.
2. lettera l) e 23, commi 2 e 4 del. CCNL, le parti concordano che:
a) le Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennitàindennità di cui al comma 6, devono essere distribuite nell'arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, nell’arco del mese in modo tale da attuare far risultare una distribuzione equilibrata ed e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all'articolazione alla articolazione adottata dall'ente. A tale fine, si considera distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni, quella che presuppone che il dipendente presti un numero di turni in orario antimeridiano sostanzialmente equivalente a quelli in orario pomeridiano o serale, con uno scostamento che non può mai superare il 15% su base mensile.
2. La distribuzione equilibrata dei turni non subisce gli effetti delle assenze per infortuni, malattia e ferie. Il disequilibrio legittima, in questo caso, la corresponsione dell'indennità di turnonell’ente.
3. Il numero dei I turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere superiore a 10, fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturaliattuati in strutture operative che prevedano una erogazione giornaliera di servizi per almeno 10 ore.
4. In relazione all’ artI turni notturni non possono essere di norma superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali. 7La durata dei turni può anche comprendere periodi di limitata sovrapposizione, definiti in sede di contrattazione integrativa, quando emerga l'esigenza di evitare discontinuità nelle prestazioni o di assicurare il passaggio delle consegne.
5. Ai fini dell'applicazione del successivo comma 46, lettera z) del CCNL 21/5/2018 le parti concordano che in materia di turni di lavoro notturni, ad integrazione di quanto previsto all'art. 23, comma 8, del CCNL 21/5/2018 le situazioni personali che, a richiesta, possono determinare l’esclusione dei i turni notturni sono compresi tra le seguenti: - dipendenti il cui coniuge/parte civile non abbia lo stesso domicilio ore 22 e vi siano componenti minorenni della famiglia anagraficale ore 6; - un solo genitore con figli minori conviventi;
5i turni pomeridiani sono compresi tra le ore 14 e le ore 22. E’ confermata per il personale che svolge le Le prestazioni lavorative in turnazione la riduzione dell’orario di lavoro fino a raggiungere rese in eventuali turni intermedi tra quelli antimeridiani, pomeridiani e notturni sono compensate secondo le 35 ore settimanalimisure previste per le fasce orarie in cui sono comprese.
6. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’ orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
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Turnazioni. (art. 23, CCNL 2018)
1. In Gli enti, in relazione agli arttalle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. 7Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. comma 4La disciplina per la organizzazione dei turni è definita in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente.
2. lettera l) e 23, commi 2 e 4 del. CCNL, le parti concordano che:
a) le Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennitàindennità di cui al comma 6, devono essere distribuite nell'arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, nell’arco del mese in modo tale da attuare far risultare una distribuzione equilibrata ed e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all'articolazione alla articolazione adottata dall'ente. A tale fine, si considera distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni, quella che presuppone che il dipendente presti un numero di turni in orario antimeridiano sostanzialmente equivalente a quelli in orario pomeridiano o serale, con uno scostamento che non può mai superare il 15% su base mensile.
2. La distribuzione equilibrata dei turni non subisce gli effetti delle assenze per infortuni, malattia e ferie. Il disequilibrio legittima, in questo caso, la corresponsione dell'indennità di turnonell’ente.
3. Il numero dei I turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere superiore a 10, fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturaliattuati in strutture operative che prevedano una erogazione giornaliera di servizi per almeno 10 ore.
4. In relazione all’ artI turni notturni non possono essere di norma superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali. 7La durata dei turni può anche comprendere periodi di limitata sovrapposizione, comma 4definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente, lettera z) del CCNL 21/5/2018 le parti concordano che in materia quando emerga l'esigenza di turni evitare discontinuità nelle prestazioni o di lavoro notturni, ad integrazione di quanto previsto all'artassicurare il passaggio delle consegne.
5. 23, comma 8, del CCNL 21/5/2018 le situazioni personali che, a richiesta, possono determinare l’esclusione dei I turni notturni sono compresi tra le seguenti: - dipendenti il cui coniuge/parte civile non abbia lo stesso domicilio ore 22 e vi siano componenti minorenni della famiglia anagraficale ore 6; - un solo genitore con figli minori conviventi;
5i turni pomeridiani sono compresi tra le ore 14 e le ore 22. E’ confermata per il personale che svolge le Le prestazioni lavorative in turnazione la riduzione dell’orario di lavoro fino a raggiungere rese in eventuali turni intermedi tra quelli antimeridiani, pomeridiani e notturni sono compensate secondo le 35 misure previste per le fasce orarie in cui sono comprese.
6. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’ orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue: − fascia pomeridiana: maggiorazione oraria della retribuzione di cui all'art. 29, c. 2, lett. b) , con l’aggiunta del rateo della tredicesima mensilità , nella misura del 20.%; − fascia notturna e giorni festivi: maggiorazione oraria della retribuzione di cui all'art. 29, c. 2, lett. b) con l’aggiunta del rateo della tredicesima mensilità nella misura del 80%; − fascia festiva-notturna : maggiorazione oraria della retribuzione di cui all'art. 29, c. 2, lett. b) con l’aggiunta del rateo della tredicesima mensilità nella misura del 90%.
7. La maggiorazione di cui al comma 6 può essere corrisposta solo per le ore settimanalidi effettiva prestazione di servizio in turno.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 31 del Ccnl del 16/2/1999.
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Turnazioni. (art. 23, CCNL 2018)
1. In relazione agli arttLaddove sia richiesta l’erogazione del servizio con continuità per almeno dodici ore e, conseguentemente, sia necessaria la prestazione lavorativa di dirigenti durante tutto l’orario di servizio, quest’ultimo può essere articolato in turni giornalieri, anche in giornata festiva o feriale non lavorativa.
2. 7I turni di cui al comma 1 consistono in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie. comma 4Pertanto si considera in turno tutto il personale che si avvicenda nel medesimo posto di lavoro in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio.
3. lettera l) e 23, commi 2 e 4 del. CCNL, le parti concordano che:
a) le Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo tale da attuare far risultare una distribuzione equilibrata ed e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all'articolazione alla articolazione adottata dall'ente. A tale fine, si considera distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni, quella che presuppone che il dipendente presti un numero di turni in orario antimeridiano sostanzialmente equivalente a quelli in orario pomeridiano o serale, con uno scostamento che non può mai superare il 15% su base mensile.
2. La distribuzione equilibrata dei turni non subisce gli effetti delle assenze per infortuni, malattia e ferie. Il disequilibrio legittima, in questo caso, la corresponsione dell'indennità di turno.
3. Il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10, fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturalinell’amministrazione.
4. In relazione all’ artAl fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, ai soli dirigenti privi di incarico di struttura complessa inseriti nei turni è corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di risultato, un’indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:
a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 759, comma 1, lett. a);
b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 59, comma 1, lett. a);
c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 59, comma 1, lett. a);
d) turno festivo infrasettimanale: ulteriore maggiorazione oraria del 10% rispetto a quanto previsto alle lettere b) e c).
5. L’indennità di cui al comma 4, lettera z) del CCNL 21/5/2018 le parti concordano che è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in materia turno.
6. Ai compensi di turni cui al presente articolo si provvede con il Fondo risorse decentrate di lavoro notturni, ad integrazione di quanto previsto all'artcui all’art. 23, comma 8, del CCNL 21/5/2018 le situazioni personali che, a richiesta, possono determinare l’esclusione dei turni notturni sono le seguenti: - dipendenti il cui coniuge/parte civile non abbia lo stesso domicilio e vi siano componenti minorenni della famiglia anagrafica; - un solo genitore con figli minori conviventi;
5. E’ confermata per il personale che svolge le prestazioni lavorative in turnazione la riduzione dell’orario di lavoro fino a raggiungere le 35 ore settimanali66.
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Turnazioni. (art. 23, CCNL 2018)
1. In Il CNEL, in relazione agli arttalle proprie esigenze organizzative, di servizio o funzionali, può istituire turni giornalieri di lavoro. 7Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. comma 4La disciplina per la organizzazione dei turni è definita in sede di contrattazione integrativa.
2. lettera l) e 23, commi 2 e 4 del. CCNL, le parti concordano che:
a) le Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennitàindennità di cui al comma 6, devono essere distribuite nell'arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, nell’arco del mese in modo tale da attuare far risultare una distribuzione equilibrata ed e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all'articolazione alla articolazione adottata dall'ente. A tale fine, si considera distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni, quella che presuppone che il dipendente presti un numero di turni in orario antimeridiano sostanzialmente equivalente a quelli in orario pomeridiano o serale, con uno scostamento che non può mai superare il 15% su base mensile.
2. La distribuzione equilibrata dei turni non subisce gli effetti delle assenze per infortuni, malattia e ferie. Il disequilibrio legittima, in questo caso, la corresponsione dell'indennità di turnonel CNEL.
3. Il numero dei I turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere superiore a 10, fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturaliattuati in strutture operative che prevedano una erogazione giornaliera di servizi per almeno 10 ore.
4. In relazione all’ artI turni notturni non possono essere di norma superiori a 8 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali. 7La durata dei turni può anche comprendere periodi di limitata sovrapposizione, comma 4definiti in sede di contrattazione integrativa, lettera z) del CCNL 21/5/2018 le parti concordano che in materia quando emerga l'esigenza di turni evitare discontinuità nelle prestazioni o di lavoro notturni, ad integrazione di quanto previsto all'artassicurare il passaggio delle consegne.
5. 23, comma 8, del CCNL 21/5/2018 le situazioni personali che, a richiesta, possono determinare l’esclusione dei I turni notturni sono compresi tra le seguenti: - dipendenti il cui coniuge/parte civile non abbia lo stesso domicilio ore 22 e vi siano componenti minorenni della famiglia anagrafica; - un solo genitore con figli minori conviventi;
5le ore 6. E’ confermata per il personale che svolge I turni pomeridiani sono compresi tra le ore 14,00 e le ore 22,00. Le prestazioni lavorative in turnazione la riduzione dell’orario di lavoro fino a raggiungere rese in eventuali turni intermedi tra quelli antimeridiani, pomeridiani e notturni sono compensate secondo le 35 ore settimanalimisure previste per le fasce orarie in cui sono comprese.
6. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’ orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
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Samples: CCNL Per Il Personale Non Dirigente Del Cnel 1998 2001