Common use of Turnazioni Clause in Contracts

Turnazioni. 1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. La disciplina per la organizzazione dei turni è definita in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente. 2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della indennità di cui al comma 6, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell’ente. 3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano una erogazione giornaliera di servizi per almeno 10 ore. 4. I turni notturni non possono essere di norma superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali. La durata dei turni può anche comprendere periodi di limitata sovrapposizione, definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente, quando emerga l'esigenza di evitare discontinuità nelle prestazioni o di assicurare il passaggio delle consegne. 5. I turni notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6; i turni pomeridiani sono compresi tra le ore 14 e le ore 22. Le prestazioni di lavoro rese in eventuali turni intermedi tra quelli antimeridiani, pomeridiani e notturni sono compensate secondo le misure previste per le fasce orarie in cui sono comprese. 6. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’ orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue: − fascia pomeridiana: maggiorazione oraria della retribuzione di cui all'art. 29, c. 2, lett. b) , con l’aggiunta del rateo della tredicesima mensilità , nella misura del 20.%; − fascia notturna e giorni festivi: maggiorazione oraria della retribuzione di cui all'art. 29, c. 2, lett. b) con l’aggiunta del rateo della tredicesima mensilità nella misura del 80%; − fascia festiva-notturna : maggiorazione oraria della retribuzione di cui all'art. 29, c. 2, lett. b) con l’aggiunta del rateo della tredicesima mensilità nella misura del 90%. 7. La maggiorazione di cui al comma 6 può essere corrisposta solo per le ore di effettiva prestazione di servizio in turno. 8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 31 del Ccnl del 16/2/1999.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Turnazioni. 1. Gli entiIl CNEL, in relazione alle proprie esigenze organizzative o organizzative, di servizio o funzionali, possono può istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. La disciplina per la organizzazione dei turni è definita in sede di contrattazione integrativa nazionale di enteintegrativa. 2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della indennità di cui al comma 6, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell’entenel CNEL. 3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano una erogazione giornaliera di servizi per almeno 10 ore. 4. I turni notturni non possono essere di norma superiori a 10 8 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali. La durata dei turni può anche comprendere periodi di limitata sovrapposizione, definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale di enteintegrativa, quando emerga l'esigenza di evitare discontinuità nelle prestazioni o di assicurare il passaggio delle consegne. 5. I turni notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6; i . I turni pomeridiani sono compresi tra le ore 14 14,00 e le ore 2222,00. Le prestazioni di lavoro rese in eventuali turni intermedi tra quelli antimeridiani, pomeridiani e notturni sono compensate secondo le misure previste per le fasce orarie in cui sono comprese. 6. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’ orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue: − fascia pomeridiana: maggiorazione oraria della retribuzione di cui all'art. 29, c. 2, lett. b) , con l’aggiunta del rateo della tredicesima mensilità , nella misura del 20.%; − fascia notturna e giorni festivi: maggiorazione oraria della retribuzione di cui all'art. 29, c. 2, lett. b) con l’aggiunta del rateo della tredicesima mensilità nella misura del 80%; − fascia festiva-notturna : maggiorazione oraria della retribuzione di cui all'art. 29, c. 2, lett. b) con l’aggiunta del rateo della tredicesima mensilità nella misura del 90%. 7. La maggiorazione di cui al comma 6 può essere corrisposta solo per le ore di effettiva prestazione di servizio in turno. 8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 31 del Ccnl del 16/2/1999.:

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Samples: CCNL Per Il Personale Non Dirigente Del Cnel 1998 2001

Turnazioni. 1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o Il servizio di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. La disciplina per la organizzazione pronta reperibilità non è attivo durante l’orario d’ufficio dei turni è definita in sede di contrattazione integrativa nazionale di enteservizi interessati. 2. Le prestazioni lavorative svolte Ciascun dipendente non può essere messo in turnazionepronta reperibilità per più di 10 turni in un mese, ai fini della corresponsione della indennità indipendentemente dalla loro durata. I turni sono costituiti da intervalli temporali di cui al comma 6, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata minimo 4 e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell’entemassimo 24 ore continuative. 3. I turni diurniQualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, antimeridiani e pomeridianiil dipendente ha diritto, possono essere attuati in strutture operative che prevedano una erogazione giornaliera a richiesta dell’interessato, ad un giorno di servizi per almeno 10 oreriposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna attività lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale. 4. I turni notturni non possono essere In caso di norma superiori chiamata durante il turno di pronta reperibilità, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a 10 nel meserichiesta, facendo comunque salve con equivalente recupero orario, da fruire compatibilmente con le eventuali esigenze eccezionali. La durata dei turni può anche comprendere periodi organizzative e di limitata sovrapposizione, definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente, quando emerga l'esigenza di evitare discontinuità nelle prestazioni o di assicurare il passaggio delle consegneservizio. 5. I dirigenti, i titolari di posizione organizzativa o alta professionalità possono essere regolarmente inseriti nei turni notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6; i turni pomeridiani sono compresi tra le ore 14 e le ore 22. Le prestazioni di lavoro rese in eventuali turni intermedi tra quelli antimeridiani, pomeridiani e notturni sono compensate secondo le misure previste per le fasce orarie in cui sono compresesenza percepire la specifica indennità. 6. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’ orario La programmazione periodica dei turni dei dipendenti viene predisposta dal dirigente di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue: − fascia pomeridiana: maggiorazione oraria della retribuzione di cui all'art. 29riferimento, c. 2, lett. b) o da un suo delegato, con l’aggiunta del rateo della tredicesima mensilità criteri di rotazione, nella misura del 20.%; − fascia notturna al fine di consentire un’equa e giorni festivi: maggiorazione oraria della retribuzione di cui all'art. 29, c. 2, lett. b) con l’aggiunta del rateo della tredicesima mensilità nella misura del 80%; − fascia festiva-notturna : maggiorazione oraria della retribuzione di cui all'art. 29, c. 2, lett. b) con l’aggiunta del rateo della tredicesima mensilità nella misura del 90%periodica distribuzione dei turni tra i dipendenti coinvolti. 7. La maggiorazione programmazione di cui al comma 6 può essere corrisposta solo precedente comma, unitamente ai numeri telefonici per le ore contattare i dipendenti in turno di effettiva prestazione di servizio in turno. 8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa frontepronta reperibilità, in ogni casoviene resa disponibile sul sito della Provincia e, se necessario, ad altri soggetti istituzionali, con le risorse previste dall’art. 31 del Ccnl del 16/2/1999riferimento all’area di intervento.

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Samples: Regolamento Per Il Servizio Di Pronta Reperibilità

Turnazioni. 1. Gli entiIl CONI, in relazione alle proprie esigenze organizzative o organizzative, di servizio o funzionali, possono può istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornalieregiornaliere del lavoro. La disciplina I criteri generali per la organizzazione dei turni è definita sono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente. 2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della indennità di cui al comma 6, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell’ente. 3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano una erogazione giornaliera di servizi per almeno 10 ore. 4. I turni notturni non possono essere di norma superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali. La durata dei turni può anche comprendere periodi di limitata sovrapposizione, definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale di enteintegrativa, quando emerga l'esigenza di evitare discontinuità nelle prestazioni o di assicurare il passaggio delle consegne. 5. I Ai fini dell'applicazione del successivo comma 6, i turni notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6; i turni pomeridiani sono compresi tra le ore 14 e le ore 22. Le prestazioni di lavoro rese in eventuali turni intermedi tra quelli antimeridiani, pomeridiani e notturni sono compensate secondo le misure previste per le fasce orarie in cui sono comprese. 6. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’ orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue: − fascia pomeridiana: maggiorazione oraria della retribuzione di cui all'art. 29, c. 2, lett. b) , con l’aggiunta del rateo della tredicesima mensilità , nella misura del 20.%; − fascia notturna e giorni festivi: maggiorazione oraria della retribuzione di cui all'art. 29, c. 2, lett. b) con l’aggiunta del rateo della tredicesima mensilità nella misura del 80%; − fascia festiva-notturna : maggiorazione oraria della retribuzione di cui all'art. 29, c. 2, lett. b) con l’aggiunta del rateo della tredicesima mensilità nella misura del 90%. 7. La maggiorazione di cui al comma 6 può essere corrisposta solo per le ore di effettiva prestazione di servizio in turno. 8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 31 del Ccnl del 16/2/1999.:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro