Turni. Per le attività appresso indicate l’impresa ha facoltà di adottare le seguenti articolazioni di orario, anche in turni giornalieri a carattere continuativo: distribuzione nell’intero arco settimanale per 24 ore giornaliere relativamente a: sistemi di controllo centralizzato - a vari livelli - dei servizi di sicurezza; presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati all’utenza (quali bancomat, gestione sportelli automatici, POS, banca telematica); servizi di guardiania (vigilanza e custodia); gestione carte di credito e debito; distribuzione dal lunedì al sabato nell’intero arco delle 24 ore: operatori in cambi, titoli e/o strumenti finanziari su mercati regolamentati e non, in relazione agli orari specifici dei mercati stessi; sistemi di pagamento; distribuzione dal lunedì al sabato, fra le ore 6 e le ore 22: autisti; intermediazione mobiliare; centri servizi, centrali e periferici, limitatamente ad attività connesse a “fusi orari”; servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile. distribuzione dal lunedì alla domenica fra le ore 6 e le ore 22: banca telefonica. Per turni si intendono articolazioni d’orario che iniziano o terminano fuori dell’orario extra standard. Agli interessati - esclusi gli addetti ai servizi di guardiania - compete, oltre all’orario settimanale di 36 ore, l’indennità di turno di cui in allegato (all. n. 3) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. Per gli addetti a lavorazioni articolate in turni il cui orario di lavoro si collochi all’interno del nastro orario extra standard l’impresa potrà adottare - informandone preventivamente gli organismi sindacali - l’orario settimanale di 36 ore senza corresponsione di alcuna indennità, ovvero l’orario di 37 ore con diritto all’indennità di turno diurno; nel secondo caso compete agli interessati una riduzione di orario di 11 ore che viene riversata in banca delle ore. Ai lavoratori/lavoratrici di cui alla lett. d) del punto 3, viene riconosciuta una pausa di 30 minuti nella giornata, da fruire in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio. Il lavoro domenicale nel caso di cui al punto 1, lett. d), il lavoro domenicale e quello notturno nei casi di cui al punto 3, lett. c) e d), nonché il lavoro notturno nel caso di cui al punto 4, possono essere effettuati da un limitato numero di addetti, strettamente necessari allo svolgimento delle attività di presidio “stabile”. Al personale che effettua turni notturni compresi fra le ore 22 e le ore 6 spetta, inoltre, l’indennità di turno notturno indicato in allegato (all. n. 3) per ciascuna notte in cui li compia. Il lavoratore/lavoratrice deve fruire tra la fine di un turno e l’inizio del turno seguente di un intervallo di almeno 11 ore. L’indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed in misura pari alla metà se la prestazione notturna è di durata fino a 2 ore. Esclusi gli addetti alle attività di cui alle lett. a) e c) del punto 1, prestazioni comprese per oltre 2 ore fra le 22 e le 6 sono effettuate nel limite massimo individuale di 80 volte l’anno. L’eventuale effettuazione da parte dell’impresa di ulteriori distribuzioni in turni dell’orario di lavoro in casi diversi da quelli previsti nel presente articolo, può realizzarsi solo previa intesa fra l’impresa stessa e gli organismi sindacali aziendali. Chiarimento A Verbale Le Parti si danno atto che ai fini della valutazione dello stato di salute dei lavoratori/lavoratrici addetti al lavoro notturno, che deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici (art. 14, d.lgs. n. 66 del 2003), si applicano le previsioni relative alla nozione di “periodo notturno” e di “lavoratore notturno” di cui all’art. 1 del medesimo d.lgs. n. 66 del 2003.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Turni. Per le attività appresso indicate l’impresa ha facoltà di adottare le seguenti articolazioni di orario, anche in turni giornalieri a carattere continuativo: distribuzione nell’intero arco settimanale 1. Le aziende che per 24 ore giornaliere relativamente a: sistemi di controllo centralizzato - a vari livelli - dei servizi di sicurezza; presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati all’utenza (quali bancomat, gestione sportelli automatici, POS, banca telematica); servizi di guardiania (vigilanza e custodia); gestione carte di credito e debito; distribuzione dal lunedì al sabato nell’intero arco delle 24 ore: operatori in cambi, titoli la loro articolazione organizzativa interna e/o strumenti finanziari per le specificità del settore di mercato operano con orari di lavoro: - lunghi: più di 12 ore giornaliere di apertura per 6 giorni a settimana - lunghissimi: più di 12 ore giornaliere per 365 giorni possono ricorrere a nastri orari con turni fissi o variabili.
2. I dipendenti assunti con l’indicazione di lavoro a turni non hanno diritto alle maggiorazioni previste per il lavoro ordinario notturno e/o festivo.
3. Ai lavoratori assunti secondo il comma precedente, l’azienda attribuirà un titolo di preferenza nelle richieste di cambio turno o di aumento dell’orario lavorativo per i contratti part-time.
4. Nei casi di più turni, per prestazioni che richiedano continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo calcolato su mercati regolamentati un numero di ore corrispondente alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e nonle mansioni siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione ed al lavoro di altri lavoratori, in relazione agli orari specifici dei mercati stessi; sistemi via eccezionale, il termine di pagamento; distribuzione dal lunedì al sabato, fra cui innanzi potrà essere prolungato per tutta la durata del turno. Queste prolungate prestazioni per le ore 6 che eccedono l'orario ordinario giornaliero sono considerate straordinarie e come tali retribuite.
5. Al lavoratore che abbia prolungato la sua prestazione per le ore 22del turno successivo, non potrà essere richiesta nei 6 (sei) giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria.
6. Allo scopo di evitare che una parte delle maestranze abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne, le aziende, in conformità alla distribuzione dell'orario stabilito, cureranno l'alternarsi dei lavoratori nei diversi turni.
7. Quando l'assegnazione a turni che si svolgono anche in ore notturne costituisce una innovazione, sarà consentito al lavoratore di far accertare dal medico la sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne.
8. Il lavoratore non potrà rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri: autisti; intermediazione mobiliare; centri servizi, centrali egli deve prestare la sua opera nelle ore e periferici, limitatamente ad attività connesse a “fusi orari”; servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortilenei turni stabiliti.
9. distribuzione dal lunedì alla domenica fra le ore 6 e le ore 22: banca telefonica. Per turni si intendono articolazioni d’orario che iniziano o terminano fuori dell’orario extra standard. Agli interessati - esclusi gli addetti ai servizi di guardiania - compete, oltre all’orario settimanale di 36 ore, l’indennità di turno di cui in allegato (all. n. 3) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. Per gli I lavoratori addetti a lavorazioni articolate turni avvicendati beneficeranno di 30 (trenta) minuti retribuiti per la refezione nelle ore di presenza in turni il cui orario di lavoro si collochi all’interno azienda, che potrà essere collocata anche a ridosso della fine del nastro orario extra standard l’impresa potrà adottare - informandone preventivamente gli organismi sindacali - l’orario settimanale di 36 ore senza corresponsione di alcuna indennità, ovvero l’orario di 37 ore con diritto all’indennità di turno diurno; nel secondo caso compete agli interessati una riduzione di orario di 11 ore che viene riversata in banca delle oreturno.
10. Ai lavoratori/lavoratrici di cui alla lett. d) Se per motivi tecnico-organizzativi non fosse consentito l'effettivo godimento del punto 3, viene riconosciuta una beneficio della pausa di 30 minuti nella giornatarefezione, da fruire in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio. Il lavoro domenicale nel caso di cui al punto 1, lett. d), il lavoro domenicale e quello notturno nei casi di cui al punto 3, lett. c) e d), nonché il lavoro notturno nel caso di cui al punto 4, possono dovranno essere effettuati da un limitato numero di addetti, strettamente necessari allo svolgimento delle attività di presidio “stabile”. Al personale che effettua turni notturni compresi fra le ore 22 e le ore 6 spetta, inoltre, l’indennità di turno notturno indicato in allegato (all. n. 3) per ciascuna notte in cui li compia. Il lavoratore/lavoratrice deve fruire tra la fine di un turno e l’inizio del turno seguente di un intervallo di almeno 11 ore. L’indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed in misura pari alla metà se la prestazione notturna è di durata fino concordate soluzioni alternative a 2 ore. Esclusi gli addetti alle attività di cui alle lett. a) e c) del punto 1, prestazioni comprese per oltre 2 ore fra le 22 e le 6 sono effettuate nel limite massimo individuale di 80 volte l’anno. L’eventuale effettuazione da parte dell’impresa di ulteriori distribuzioni in turni dell’orario di lavoro in casi diversi da quelli previsti nel presente articolo, può realizzarsi solo previa intesa fra l’impresa stessa e gli organismi sindacali aziendali. Chiarimento A Verbale Le Parti si danno atto che ai fini della valutazione dello stato di salute dei lavoratori/lavoratrici addetti al lavoro notturno, che deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici (art. 14, d.lgs. n. 66 del 2003), si applicano le previsioni relative alla nozione di “periodo notturno” e di “lavoratore notturno” di cui all’art. 1 del medesimo d.lgs. n. 66 del 2003livello aziendale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale
Turni. 1. Per le attività appresso indicate l’impresa l’azienda ha facoltà di adottare le seguenti articolazioni di orario, anche in turni giornalieri a carattere continuativo: :
1. distribuzione nell’intero arco settimanale per 24 ore giornaliere relativamente a: sistemi di controllo centralizzato - – a vari livelli - – dei servizi di sicurezza; presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati all’utenza (quali bancomat, gestione sportelli automatici, POS, banca telematica); servizi di guardiania (vigilanza e custodia); gestione carte di credito e debito; ;
2. distribuzione dal lunedì al sabato nell’intero arco delle 24 ore: operatori in cambi, titoli e/o strumenti finanziari su mercati regolamentati e non, in relazione agli orari specifici dei mercati stessi; sistemi di pagamento; ;
3. distribuzione dal lunedì al sabato, fra le ore 6 e le ore 22: autisti; intermediazione mobiliare; centri servizi, centrali e periferici, limitatamente ad attività connesse a “"fusi orari”"; banca telefonica; servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile. distribuzione dal lunedì alla domenica fra le ore 6 e le ore 22: banca telefonica.
2. Per turni si intendono articolazioni d’orario che iniziano o terminano fuori dell’orario extra standard. Agli interessati - – esclusi gli addetti ai servizi di guardiania - – compete, oltre all’orario settimanale di 36 ore, l’indennità di turno di cui in allegato (all. n. 3) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.
3. Per gli addetti a lavorazioni articolate in turni il cui orario di lavoro si collochi all’interno del nastro orario extra standard l’impresa l’azienda potrà adottare - – informandone preventivamente gli organismi sindacali - – l’orario settimanale di 36 ore senza corresponsione di alcuna indennità, ovvero l’orario di 37 ore con diritto all’indennità di turno diurno; nel secondo caso compete agli interessati una riduzione di orario di 11 ore che viene riversata in banca delle ore.
4. Ai lavoratori/lavoratrici di cui alla lett. de) del punto 3, viene riconosciuta una pausa di 30 minuti nella giornata, da fruire in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio.
5. Il lavoro domenicale nel caso di cui al punto 1, lett. d), nonché il lavoro domenicale e quello notturno nei casi di cui al punto 3, lett. c) e d), nonché il lavoro notturno nel caso di cui al punto 4d) ed e), possono essere effettuati da un limitato numero di addetti, strettamente necessari allo svolgimento delle attività di presidio “"stabile”".
6. Al personale che effettua turni notturni – nel limite massimo individuale di 80 volte l’anno per gli addetti alle attività di cui alla lett. e) del punto 3 – compresi fra le ore 22 e le ore 6 spetta, inoltre, l’indennità di turno notturno indicato in allegato (all. n. 3) per ciascuna notte in cui li compia. Il lavoratore/lavoratrice deve fruire tra la fine di un turno e l’inizio del turno seguente di un intervallo di almeno 11 ore.
7. L’indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed in misura pari alla metà se la prestazione notturna è di durata fino a 2 ore. Esclusi gli addetti alle attività di cui alle lett. a) e c) del punto 1, prestazioni comprese per oltre 2 ore fra le 22 e le 6 sono effettuate nel limite massimo individuale di 80 volte l’anno.
8. L’eventuale effettuazione da parte dell’impresa dell’azienda di ulteriori distribuzioni in turni dell’orario di lavoro in casi diversi da quelli previsti nel presente articolo, può realizzarsi solo previa intesa fra l’impresa l’azienda stessa e gli organismi sindacali aziendali. Chiarimento A Verbale Le Parti si danno atto che ai fini della valutazione dello stato di salute dei lavoratori/lavoratrici addetti al lavoro notturno, che deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici (art. 14, d.lgs. n. 66 del 2003), si applicano le previsioni relative alla nozione di “periodo notturno” e di “lavoratore notturno” di cui all’art. 1 del medesimo d.lgs. n. 66 del 2003.NOTE
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Turni. 1. Per le attività appresso indicate l’impresa ha facoltà di adottare le seguenti articolazioni di orario, anche in turni giornalieri a carattere continuativo: :
1. distribuzione nell’intero arco settimanale per 24 ore giornaliere relativamente a: :
a) sistemi di controllo centralizzato - a vari livelli - dei servizi di sicurezza; ;
b) presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati all’utenza (quali bancomat, gestione sportelli automatici, POS, banca telematica); ;
c) servizi di guardiania (vigilanza e custodia); ;
d) gestione carte di credito e debito; ;
2. distribuzione dal lunedì al sabato nell’intero arco delle 24 ore: :
a) operatori in cambi, titoli e/o strumenti finanziari su mercati regolamentati e non, in relazione agli orari specifici dei mercati stessi; ;
b) sistemi di pagamento; ;
3. distribuzione dal lunedì al sabato, fra le ore 6 e le ore 22: :
a) autisti; ;
b) intermediazione mobiliare; ;
c) centri servizi, centrali e periferici, limitatamente ad attività connesse a “fusi orari”; ;
d) servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile.
4. distribuzione dal lunedì alla domenica fra le ore 6 e le ore 22: :
a) banca telefonica.
2. Per turni si intendono articolazioni d’orario che iniziano o terminano fuori dell’orario extra standard. Agli interessati - esclusi gli addetti ai servizi di guardiania - compete, oltre all’orario settimanale di 36 ore, l’indennità di turno di cui in allegato (all. allo n. 3) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.
3. Per gli addetti a lavorazioni articolate in turni il cui orario di lavoro si collochi all’interno del nastro orario extra standard l’impresa potrà adottare - – informandone preventivamente gli organismi sindacali - l’orario settimanale di 36 ore senza corresponsione di alcuna indennità, ovvero l’orario di 37 ore con diritto all’indennità di turno diurno; nel secondo caso compete agli interessati una riduzione di orario di 11 ore che viene riversata in banca delle ore.
4. Ai lavoratori/lavoratrici di cui alla lett. d) del punto 3, viene riconosciuta una pausa di 30 minuti nella giornata, da fruire in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio.
5. Il lavoro domenicale nel caso di cui al punto 1, lett. d), il lavoro domenicale e quello notturno nei casi di cui al punto 3, lett. c) e d), nonché il lavoro notturno nel caso di cui al punto 4, possono essere effettuati da un limitato numero di addetti, strettamente necessari allo svolgimento delle attività di presidio “stabile”.
6. Al AI personale che effettua turni notturni compresi fra le ore 22 e le ore 6 spetta, inoltre, l’indennità di turno notturno indicato in allegato (all. allo n. 3) per ciascuna notte in cui li compia. Il lavoratore/lavoratrice deve fruire tra la fine di un turno e l’inizio del turno seguente di un intervallo di almeno 11 ore. L’indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed in misura pari alla metà se la prestazione notturna è di durata fino a 2 ore.
7. Esclusi gli addetti alle attività di cui alle lett. a) e c) del punto 1, prestazioni comprese per oltre 2 ore fra le 22 e le 6 sono effettuate nel limite massimo individuale di 80 volte l’anno.
8. L’eventuale effettuazione da parte dell’impresa di ulteriori distribuzioni in turni dell’orario di lavoro in casi diversi da quelli previsti nel presente articolo, può realizzarsi solo previa intesa fra l’impresa stessa e gli organismi sindacali aziendali. Chiarimento CHIARIMENTO A Verbale VERBALE Le Parti si danno atto che ai fini della valutazione dello stato di salute dei lavoratori/lavoratrici addetti al lavoro notturno, che deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici (art. 14, d.lgs. n. 66 del 2003), si applicano le previsioni relative alla nozione di “periodo notturno” e di “lavoratore notturno” di cui all’art. 1 all’art.1 del medesimo d.lgs. n. 66 del 2003.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Turni. Per I lavori in turno presi in considerazione ai fini della disciplina prevista nel presente articolo sono i seguenti:
a) turni continui avvicendati per tutte le attività appresso indicate l’impresa ha facoltà ore del giorno e delle notte e per tutti i giorni della settimana;
b) turni avvicendati per tutti i giorni della settimana, con esclusione del turno dalle ore 22 alle ore 6. Resta ferma la possibilità per le parti di adottare le seguenti articolazioni individuare e contrattare aziendalmente, in aggiunta ai tipi di orarioturno sopra considerati, anche in turni giornalieri a carattere continuativo: distribuzione nell’intero arco settimanale per 24 ore giornaliere relativamente a: sistemi altri eventuali tipi di controllo centralizzato - a vari livelli - dei servizi di sicurezza; presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati all’utenza (quali bancomat, gestione sportelli automatici, POS, banca telematica); servizi di guardiania (vigilanza e custodia); gestione carte di credito e debito; distribuzione dal lunedì al sabato nell’intero arco delle 24 ore: operatori in cambi, titoli turno e/o strumenti finanziari su mercati regolamentati e nonarticolazioni differenziate di orario ed il relativo trattamento economico, comunque in relazione agli orari specifici dei mercati stessi; sistemi di pagamento; distribuzione misura non superiore a quella prevista dal lunedì al sabato, fra le ore 6 e le ore 22: autisti; intermediazione mobiliare; centri servizi, centrali e periferici, limitatamente ad attività connesse a “fusi orari”; servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche presente articolo per i turni di tipo consortileb). distribuzione dal lunedì alla domenica fra le ore 6 e le ore 22: banca telefonica. Per Sulla retribuzione individuale mensile del lavoratore normalmente assegnato ai turni si intendono articolazioni d’orario che iniziano o terminano fuori dell’orario extra standard. Agli interessati - esclusi gli addetti ai servizi di guardiania - compete, oltre all’orario settimanale di 36 ore, l’indennità di turno di cui in allegato (all. n. 3) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. Per gli addetti a lavorazioni articolate in turni il cui orario di lavoro si collochi all’interno del nastro orario extra standard l’impresa potrà adottare - informandone preventivamente gli organismi sindacali - l’orario settimanale di 36 ore senza corresponsione di alcuna indennità, ovvero l’orario di 37 ore con diritto all’indennità di turno diurno; nel secondo caso compete agli interessati una riduzione di orario di 11 ore che viene riversata in banca delle ore. Ai lavoratori/lavoratrici di cui alla lett. d) del punto 3, viene riconosciuta una pausa di 30 minuti nella giornata, da fruire in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio. Il lavoro domenicale nel caso di cui al punto 1, lett. d), il lavoro domenicale e quello notturno nei casi di cui al punto 3, lett. c) e d), nonché il lavoro notturno nel caso di cui al punto 4, possono essere effettuati da un limitato numero di addetti, strettamente necessari allo svolgimento delle attività di presidio “stabile”. Al personale che effettua turni notturni compresi fra le ore 22 e le ore 6 spetta, inoltre, l’indennità di turno notturno indicato in allegato (all. n. 3) per ciascuna notte in cui li compia. Il lavoratore/lavoratrice deve fruire tra la fine di un turno e l’inizio del turno seguente di un intervallo di almeno 11 ore. L’indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed in misura pari alla metà se la prestazione notturna è di durata fino a 2 ore. Esclusi gli addetti alle attività di cui alle lett. tipo
a) e c) del punto 1, prestazioni comprese per oltre 2 ore fra le 22 e le 6 sono effettuate nel limite massimo individuale di 80 volte l’anno. L’eventuale effettuazione da parte dell’impresa di ulteriori distribuzioni in turni dell’orario di lavoro in casi diversi da quelli previsti nel presente articolo, può realizzarsi solo previa intesa fra l’impresa stessa e gli organismi sindacali aziendali. Chiarimento A Verbale Le Parti si danno atto che ai fini della valutazione dello stato di salute dei lavoratori/lavoratrici addetti al lavoro notturno, che deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici (art. 14, d.lgs. n. 66 del 2003b), si applicano le previsioni relative alla nozione seguenti maggiorazioni: - per i turni di “periodo notturno” e tipo a), 11%, elevata a 11,5% dal 1º gennaio 1992; - per i turni di “lavoratore notturno” tipo b), 8%, elevata a 8,5% dal 1º gennaio 1992. Nei casi di sostituzione di lavoratori addetti ai turni avvicendati da parte di lavoratori non addetti a tali turni, l'aumento di cui all’artsopra viene corrisposto sulla retribuzione individuale delle giornate lavorate. 1 In aggiunta alla maggiorazione di cui sopra, sempre in considerazione del medesimo d.lgsdisagio connesso alle prestazioni a turno, ed in particolare in relazione al disagio relativo a problemi di trasporto pasto ecc. n. 66 in occasione dei turni notturni e festivi (inclusa la domenica) agli addetti ai turni di tipo
a) viene corrisposta, per ogni turno notturno o festivo di 8 ore, una indennità di lire 4.000, elevata a lire 5.000 dal 1º gennaio 1992. Tale indennità assorbe fino a concorrenza altre indennità aventi finalità analoghe eventualmente in essere. La stessa indennità è estesa ai lavoratori addetti ai turni di tipo b) per ogni turno di 8 ore prestato nelle giornate festive (inclusa la domenica), per compensare - unitamente alla maggiorazione di cui sopra - il particolare disagio relativo a problemi di trasporto, pasto ecc. connesso alle prestazioni in turno. Per coloro che all'atto della risoluzione del 2003rapporto di lavoro non seguano orari di turno avvicendato, ma li abbiano osservati in precedenza, la maggiorazione di cui al 3º comma è riferita alla retribuzione base valida all'atto della cessazione del rapporto propria del livello di appartenenza alla data di cessazione del servizio in turni. Detta maggiorazione è computata ai soli fini del calcolo dell'indennità di anzianità spettante fino al 31 maggio 1982, per tanti venticinquesimi quanti sono gli anni interi di servizio in turno. Tali aliquote non possono superare i 25 venticinquesimi.
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