Common use of Ultimazione dei lavori e conto finale Clause in Contracts

Ultimazione dei lavori e conto finale. 1. L’Appaltatore comunica al Committente e al Direttore dei Lavori, a mezzo PEC, la data di ultimazione dei Lavori. 2. L’Appaltatore trasmette al Committente e alla Direzione dei Lavori, a mezzo PEC, la Dichiarazione di Ultimazione dei Lavori, affinché il Direttore dei Lavori possa procedere, in contraddittorio con l’Appaltatore medesimo, alla verifica dell’Ultimazione Lavori. Le attività di verifica dell’Ultimazione dei Lavori formano oggetto di apposita verbalizzazione. All’esito positivo di detta verifica il Direttore dei Lavori rilascia il Certificato di Ultimazione dei Lavori e procede all’espletamento delle ulteriori attività di cui all’articolo 12 del D.M. n. 49/2018, anche ai fini e per gli effetti dell’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità accertate dal Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei Lavori. 3. In esito all’ultimazione dei Lavori verificata e certificata come previsto nei precedenti commi del presente articolo, il Direttore dei Lavori, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dall’emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori, redige il conto finale dei Lavori di cui all’articolo 14, comma 1, lettera e) del D.M. n. 49/2018 e lo trasmette al RUP, unitamente alla documentazione indicata dal citato articolo 14, comma 1, lettera e) per le verifiche di competenza ed i successivi adempimenti, tra i quali la trasmissione del conto finale verificato all’Appaltatore ai fini della sua sottoscrizione e della eventuale conferma delle riserve nei termini e per gli effetti di cui all’articolo 14, comma 1, lettera e) del D.M. n. 49/2018.

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Samples: Contract for Executive Design and Construction Activities

Ultimazione dei lavori e conto finale. 1Ai sensi dell’art. L’Appaltatore comunica al Committente e 199 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, l'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procederà, dandone congruo preavviso scritto, alle formali constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito certificato per il caso in cui le opere siano riscontrate regolarmente compiute. Qualora dalla visita risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera e/o lavoro, per imperfetta esecuzione dello stesso, l'Appaltatore dovrà eseguire i lavori che gli verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà comunque considerato a mezzo PECtutti gli effetti come impiegato per i lavori, ai fini dell’applicazione della prevista penale per ritardi. Solamente dopo la constatazione della regolare esecuzione delle opere e/o dei lavori a regola d'arte si provvederà a redigere il relativo verbale attestante il loro completo e totale conforme compimento. Nel tempo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori e la compilazione dello stato finale, l’Amministrazione potrà ordinare ulteriori forniture e lavori, senza che l'Appaltatore, per qualsiasi ragione, possa rifiutarsi, purché tali lavori debbano servire direttamente o indirettamente per il completamento dell'opera che forma oggetto dell'appalto. Ai sensi dell’articolo 200 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro tre (3) mesi dalla data di ultimazione dei Lavori. 2lavori. L’Appaltatore trasmette al Committente Ai sensi di quanto disposto dall’art. 201 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, l'Amministrazione inviterà l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale e alla Direzione dei Lavori, a mezzo PEC, la Dichiarazione di Ultimazione dei Lavori, affinché il Direttore dei Lavori possa procedere, in contraddittorio con l’Appaltatore medesimo, alla verifica dell’Ultimazione Lavori. Le attività di verifica dell’Ultimazione dei Lavori formano oggetto di apposita verbalizzazione. All’esito positivo di detta verifica il Direttore dei Lavori rilascia il Certificato di Ultimazione dei Lavori e procede all’espletamento delle ulteriori attività di cui all’articolo 12 del D.M. n. 49/2018, anche ai fini e per gli effetti dell’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità accertate dal Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei Lavori. 3. In esito all’ultimazione dei Lavori verificata e certificata come previsto nei precedenti commi del presente articolo, il Direttore dei Lavori, firmarlo entro il termine di 45 30 (quarantacinquetrenta) giorni dall’emissione del Certificato giorni; se l'Appaltatore non lo firmerà nel termine appena indicato o se lo sottoscriverà senza confermare le eventuali domande già formulate nel registro di Ultimazione dei Lavoricontabilità, redige nei modi prescritti, il conto finale dei Lavori di cui all’articolo 14, comma 1, lettera e) del D.M. n. 49/2018 e lo trasmette al RUP, unitamente alla documentazione indicata dal citato articolo 14, comma 1, lettera e) per le verifiche di competenza ed i successivi adempimenti, tra i quali la trasmissione del conto finale verificato all’Appaltatore ai fini della sua sottoscrizione e della eventuale conferma delle riserve nei termini e per gli effetti di cui all’articolo 14, comma 1, lettera e) del D.M. n. 49/2018si avrà come da lui comunque definitivamente accettato.

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Samples: Appalto Dei Lavori

Ultimazione dei lavori e conto finale. 1Ai sensi dell’art. L’Appaltatore comunica al Committente e 199 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, l'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procederà, dandone congruo preavviso scritto, alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito certificato se le opere saranno riscontrate regolarmente compiute. Qualora dalla visita risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'Appaltatore dovrà eseguire i lavori che gli verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà comunque considerato a mezzo PECtutti gli effetti come impiegato per i lavori, ai fini dell’applicazione della prevista penale per ritardi. Solamente dopo la constatazione dell’accettabilità delle opere si redigerà il verbale attestante il loro compi- mento. Nel tempo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori e la compilazione dello stato finale, l’Amministrazione po- trà ordinare ulteriori forniture e lavori, senza che l'Appaltatore, per qualsiasi ragione, possa rifiutarsi, purché tali lavori debbano servire direttamente o indirettamente per l'opera che forma oggetto dell'appalto. Ai sensi dell’articolo 200 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, si stabilisce che il conto finale verrà compilato en- tro tre (3) mesi dalla data di ultimazione dei Lavori. 2lavori. L’Appaltatore trasmette al Committente Ai sensi di quanto disposto dall’art. 201 del D.P.R. 5 xxxx- xxx 2010 n. 207, l'Amministrazione inviterà l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale e alla Direzione dei Lavori, a mezzo PEC, la Dichiarazione di Ultimazione dei Lavori, affinché il Direttore dei Lavori possa procedere, in contraddittorio con l’Appaltatore medesimo, alla verifica dell’Ultimazione Lavori. Le attività di verifica dell’Ultimazione dei Lavori formano oggetto di apposita verbalizzazione. All’esito positivo di detta verifica il Direttore dei Lavori rilascia il Certificato di Ultimazione dei Lavori e procede all’espletamento delle ulteriori attività di cui all’articolo 12 del D.M. n. 49/2018, anche ai fini e per gli effetti dell’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità accertate dal Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei Lavori. 3. In esito all’ultimazione dei Lavori verificata e certificata come previsto nei precedenti commi del presente articolo, il Direttore dei Lavori, firmarlo entro il termine di 45 trenta (quarantacinque30) giorni dall’emissione del Certificato giorni; se l'Appaltatore non lo firmerà nel termine appena indicato o se lo sotto- scriverà senza confermare le eventuali domande già formulate nel registro di Ultimazione dei Lavoricontabilità, redige nei modi prescritti, il conto finale dei Lavori di cui all’articolo 14, comma 1, lettera e) del D.M. n. 49/2018 e lo trasmette al RUP, unitamente alla documentazione indicata dal citato articolo 14, comma 1, lettera e) per le verifiche di competenza ed i successivi adempimenti, tra i quali la trasmissione del conto finale verificato all’Appaltatore ai fini della sua sottoscrizione e della eventuale conferma delle riserve nei termini e per gli effetti di cui all’articolo 14, comma 1, lettera e) del D.M. n. 49/2018si avrà come da lui definitivamente accettato.

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Samples: Construction Contract

Ultimazione dei lavori e conto finale. 1Ai sensi dell’art. L’Appaltatore comunica al Committente e 199 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, l'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procederà, dandone congruo preavviso scritto, alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito certificato se le opere saranno riscontrate regolarmente compiute. Qualora dalla visita risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'Appaltatore dovrà eseguire i lavori che gli verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà comunque considerato a mezzo PECtutti gli effetti come impiegato per i lavori, ai fini dell’applicazione della prevista penale per ritardi. Solamente dopo la constatazione dell’accettabilità delle opere si redigerà il verbale attestante il loro compimento. Nel tempo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori e la compilazione dello stato finale, l’Amministrazione potrà ordinare ulteriori forniture e lavori, senza che l'Appaltatore, per qualsiasi ragione, possa rifiutarsi, purché tali lavori debbano servire direttamente o indirettamente per l'opera che forma oggetto dell'appalto. Ai sensi dell’ articolo 200 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro tre (3) mesi dalla data di ultimazione dei Lavori. 2lavori. L’Appaltatore trasmette al Committente Ai sensi di quanto disposto dall’art. 201 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, l'Amministrazione inviterà l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale e alla Direzione dei Lavori, a mezzo PEC, la Dichiarazione di Ultimazione dei Lavori, affinché il Direttore dei Lavori possa procedere, in contraddittorio con l’Appaltatore medesimo, alla verifica dell’Ultimazione Lavori. Le attività di verifica dell’Ultimazione dei Lavori formano oggetto di apposita verbalizzazione. All’esito positivo di detta verifica il Direttore dei Lavori rilascia il Certificato di Ultimazione dei Lavori e procede all’espletamento delle ulteriori attività di cui all’articolo 12 del D.M. n. 49/2018, anche ai fini e per gli effetti dell’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità accertate dal Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei Lavori. 3. In esito all’ultimazione dei Lavori verificata e certificata come previsto nei precedenti commi del presente articolo, il Direttore dei Lavori, firmarlo entro il termine di 45 trenta (quarantacinque30) giorni dall’emissione del Certificato giorni; se l'Appaltatore non lo firmerà nel termine appena indicato o se lo sottoscriverà senza confermare le eventuali domande già formulate nel registro di Ultimazione dei Lavoricontabilità, redige nei modi prescritti, il conto finale dei Lavori di cui all’articolo 14, comma 1, lettera e) del D.M. n. 49/2018 e lo trasmette al RUP, unitamente alla documentazione indicata dal citato articolo 14, comma 1, lettera e) per le verifiche di competenza ed i successivi adempimenti, tra i quali la trasmissione del conto finale verificato all’Appaltatore ai fini della sua sottoscrizione e della eventuale conferma delle riserve nei termini e per gli effetti di cui all’articolo 14, comma 1, lettera e) del D.M. n. 49/2018si avrà come da lui definitivamente accettato.

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Samples: Contract for Construction Services

Ultimazione dei lavori e conto finale. 1. L’Appaltatore comunica al alla Committente e al Direttore dei Lavori, a mezzo PEC, la data di ultimazione dei Lavori. 2. L’Appaltatore trasmette al alla Committente e alla Direzione dei Lavori, a mezzo PEC, la Dichiarazione di Ultimazione dei Lavori, affinché il Direttore dei Lavori possa procedere, in contraddittorio con l’Appaltatore medesimo, alla verifica dell’Ultimazione Lavori. Le attività di verifica dell’Ultimazione dei Lavori formano oggetto di apposita verbalizzazione. All’esito positivo di detta verifica il Direttore dei Lavori rilascia il Certificato di Ultimazione dei Lavori e procede all’espletamento delle ulteriori attività di cui all’articolo 12 del D.M. n. 49/2018, anche ai fini e per gli effetti dell’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità accertate dal Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei Lavori. 3. In esito all’ultimazione dei Lavori verificata e certificata come previsto nei precedenti commi del presente articolo, il Direttore dei Lavori, entro il termine di 45 90 (quarantacinquenovanta) giorni dall’emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori, redige il conto finale dei Lavori di cui all’articolo 14, comma 1, lettera e) del D.M. n. 49/2018 e lo trasmette al RUP, unitamente alla documentazione indicata dal citato articolo 14, comma 1, lettera e) per le verifiche di competenza ed i successivi adempimenti, tra i quali la trasmissione del conto finale verificato all’Appaltatore ai fini della sua sottoscrizione e della eventuale conferma delle riserve nei termini e per gli effetti di cui all’articolo 14, comma 1, lettera e) del D.M. n. 49/2018.

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Samples: Contract for the Execution of External Works