Common use of UTILIZZO DEL MARCHIO Clause in Contracts

UTILIZZO DEL MARCHIO. 1) Il MARCHIO può essere utilizzato esclusivamente dai PDR riportati nella sezione “Dati del cliente” della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto, dal CLIENTE e può essere applicato: - sugli edifici ospitanti tali PDR; - sui prodotti realizzati sulle linee di produzione afferenti ai medesimi PDR; - sul materiale pubblicitario e promozionale relativo ai prodotti realizzati nei medesimi PDR; - sul materiale componente l’immagine aziendale e relativo ai prodotti realizzati nei medesimi PDR; - sul sito web, social media ed altri mezzi di comunicazione utilizzati dall’azienda CLIENTE. 2) L’elenco di cui all’art. 4.3.1 deve ritenersi tassativo, ogni altro uso improprio del MARCHIO sarà tutelato dal FORNITORE. Il CLIENTE non potrà concedere a terzi l’uso del MARCHIO, in qualunque forma. 3) L’apposizione del MARCHIO in pubblicità e in lanci promozionali non deve indurre in errore i destinatari del messaggio sul significato del MARCHIO. 4) Il CLIENTE si impegna fin d’ora ad applicare il MARCHIO secondo quanto riportato nei documenti denominati “Disciplinare e regolamento d’uso del marchio 100% CO2 free” e “Linee guida per eco comunicare – vademecum per il corretto utilizzo del marchio 100% CO2 free” che saranno consultabili dal CLIENTE, in formato digitale, in seguito all’attivazione della fornitura. 5) il FORNITORE si riserva la facoltà di poter effettuare visite ispettive nelle unità produttive del CLIENTE al solo scopo di verificare il corretto utilizzo del MARCHIO, all’uopo il CLIENTE dà il suo completo consenso. 6) Le parti convengono che, al termine di efficacia del CONTRATTO a qualsiasi causa dovuto, cesserà immediatamente anche il diritto del CLIENTE di utilizzare in qualunque modo il MARCHIO. Contestualmente alla cessazione del rapporto contrattuale tutto il materiale sul quale è riprodotto il marchio dovrà essere distrutto dal CLIENTE o comunque restituito al FORNITORE. In caso di violazione del presente obbligo da parte del CLIENTE, quest’ultimo dovrà corrispondere al FORNITORE una penale pari a 1 €cent/Smc sul volume dei prelievi attesi di gas dell’anno in corso per ogni violazione riscontrata, salvo il risarcimento del maggior danno.

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Samples: Fornitura Di Gas Naturale, Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica E Gas

UTILIZZO DEL MARCHIO. 1) Il MARCHIO può essere utilizzato esclusivamente dai PDR PDP riportati nella sezione “Dati del cliente” della PROPOSTA DI CONTRATTO nel Quadro A1, nei moduli d’integrazione al Quadro A1 o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto, dal CLIENTE e può essere applicato: - sugli edifici ospitanti tali PDRPDP; - sui prodotti realizzati sulle linee di produzione afferenti ai medesimi PDRPDP; - sul materiale pubblicitario e promozionale relativo ai prodotti realizzati nei medesimi PDRPDP; - sul materiale componente l’immagine aziendale e relativo ai prodotti realizzati nei medesimi PDRPDP; - sul sito web, social media ed altri mezzi di comunicazione utilizzati dall’azienda CLIENTE. 2) L’elenco L’ elenco di cui all’art. 4.3.1 deve ritenersi tassativo, ogni altro uso improprio del MARCHIO sarà tutelato dal FORNITORE. Il CLIENTE non potrà concedere a terzi l’uso del MARCHIO, in qualunque forma. 3) L’apposizione del MARCHIO in pubblicità e in lanci promozionali non deve indurre in errore i destinatari del messaggio sul significato del MARCHIO. 4) Il CLIENTE si impegna fin d’ora ad applicare utilizzare il MARCHIO secondo quanto riportato nei documenti denominati “Disciplinare e regolamento d’uso del marchio 100% CO2 freeenergia pulita” e “Linee guida per eco comunicare – vademecum per il corretto utilizzo del marchio 100% CO2 free” energia pulita”, che saranno consultabili dal CLIENTE, in formato digitale, in seguito all’attivazione della fornitura. 5) il Il FORNITORE si riserva la facoltà di poter effettuare visite ispettive nelle unità produttive del CLIENTE al solo scopo di verificare il corretto utilizzo del MARCHIO, all’uopo il CLIENTE presta sin d’ora il suo completo consenso. 6) Le La parti convengono che, al termine di efficacia del CONTRATTO a qualsiasi altra causa dovuto, cesserà immediatamente anche il diritto del CLIENTE di utilizzare in qualunque modo il MARCHIOmarchio “100% Energia Pulita”. Contestualmente alla cessazione del rapporto contrattuale tutto il materiale sul quale è riprodotto il marchio MARCHIO dovrà essere distrutto dal CLIENTE o comunque restituito al FORNITORE. In caso di violazione del presente obbligo da parte del CLIENTE, quest’ultimo dovrà corrispondere al FORNITORE una penale pari a 1 2 cent/Smc /MWh sul volume dei prelievi attesi di gas energia dell’anno in corso per ogni violazione riscontrata, salvo il risarcimento del maggior danno.

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Samples: Service Agreement

UTILIZZO DEL MARCHIO. 1) Il MARCHIO può essere utilizzato esclusivamente dai PDR riportati nella sezione soggetto che venga autorizzato ad utilizzare in via temporanea ed occasionale il Marchio si impegna: - a non utilizzare il Marchio in qualsiasi modo, neppure per interposta persona, se non nei modi previsti dal presente Regolamento, dal manuale Dati Linee Guida per l’utilizzo del clienteMarchio Esaotedella PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscrittacomunque dalle forme specificamente stabilite al momento dell’autorizzazione. - a non utilizzare in qualsiasi modo, anche in costanza di rapportoper interposta persona, dal CLIENTE e può essere applicato: - sugli edifici ospitanti tali PDRsegni distintivi, altri segni, parole o nomi che siano simili e/o confondibili con ilMarchio; - sui a non registrare a nome proprio marchi o nomi di dominio che incorporino le parole, lettere, grafie, segni o colori che caratterizzano il Marchio, come pure qualsiasi marchio con esso confondibile o che ad esso si ispiri o che da esso possa considerarsi in qualsiasi modo derivato; - a non apportare al marchio qualsiasi tipo di variante, aggiunta o modificazione grafica, cromatica o letterale ovvero a non usare il marchio in connessione, abbinamento o congiuntamente ad altri marchi, nomi, parole, segni, simboli o colori senza la preventiva approvazione scritta di Esaote; - a non raffigurare, esporre, promuovere congiuntamente alla raffigurazione del Marchio, marchi riconducibili o prodotti realizzati sulle linee da concorrenti di produzione afferenti ai medesimi PDREsaote; - sul materiale pubblicitario e promozionale relativo ai prodotti realizzati nei medesimi PDRa non subconcedere, trasferire, autorizzare l’uso di terzi del Marchio che dovrà avvenire direttamente da parte del soggetto autorizzato da Esaote; - sul materiale componente l’immagine aziendale e relativo ai prodotti realizzati nei medesimi PDR; - sul sito web, social media ed altri mezzi di comunicazione utilizzati dall’azienda CLIENTE. 2) L’elenco di cui all’art. 4.3.1 deve ritenersi tassativo, ogni altro uso improprio del MARCHIO sarà tutelato dal FORNITORE. Il CLIENTE a non potrà concedere a terzi l’uso in sub-licenza o a qualsiasi altro titolo, anche solo parzialmente, diritti o facoltà di utilizzazione del MARCHIOMarchio così come concesse da Esaote. Esaote avrà il diritto di richiedere in ogni momento la sospensione di ogni forma di utilizzazione del Marchio quando ciò avvenga in difformità rispetto alle condizioni qui definite. Pertanto, in qualunque forma. 3) L’apposizione del MARCHIO in pubblicità l’utilizzatore non può usare il Marchio parzialmente né può apportarvi alcuna modifica, ma dovrà usarlo nella sua interezza, e in lanci promozionali non deve indurre in errore i destinatari del messaggio sul significato del MARCHIO. 4) Il CLIENTE si impegna fin d’ora ad applicare il MARCHIO secondo quanto riportato nei documenti denominati “Disciplinare e regolamento d’uso del marchio 100% CO2 free” e nelle forme, dimensioni, rappresentazione grafica, colori così come previsto dal manuale “Linee guida Guida per eco comunicare – vademecum per il corretto utilizzo l’utilizzo del marchio 100% CO2 freeMarchio Esaoteche saranno consultabili dal CLIENTE, in formato digitale, in seguito all’attivazione della fornitura. 5) il FORNITORE si riserva la facoltà di poter effettuare visite ispettive nelle unità produttive del CLIENTE al solo scopo di verificare il corretto utilizzo del MARCHIO, all’uopo il CLIENTE dà il suo completo consenso. 6) Le parti convengono che, al termine di efficacia del CONTRATTO a qualsiasi causa dovuto, cesserà immediatamente anche il diritto del CLIENTE di utilizzare in qualunque modo il MARCHIO. Contestualmente alla cessazione del rapporto contrattuale tutto il materiale sul quale è riprodotto il marchio dovrà essere distrutto dal CLIENTE o comunque restituito nelle forme specificamente stabilite al FORNITOREmomento dell’autorizzazione. In caso di violazione del presente obbligo da parte del CLIENTE, quest’ultimo dovrà corrispondere al FORNITORE una penale pari a 1 €cent/Smc sul volume dei prelievi attesi di gas dell’anno in corso per ogni violazione riscontrata, salvo il risarcimento del maggior dannoLa durata delle Linee Guida è illimitata.

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Samples: Collaborative Agreement

UTILIZZO DEL MARCHIO. 1) Il MARCHIO può essere utilizzato esclusivamente dai PDR PDP riportati nella sezione “Dati del cliente” della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto, dal CLIENTE e può essere applicato: - sugli edifici ospitanti tali PDRPDP; - sui prodotti realizzati sulle linee di produzione afferenti ai medesimi PDRPDP; - sul materiale pubblicitario e promozionale relativo ai prodotti realizzati nei medesimi PDRPDP; - sul materiale componente l’immagine aziendale e relativo ai prodotti realizzati nei medesimi PDRPDP; - sul sito web, social media ed altri mezzi di comunicazione utilizzati dall’azienda CLIENTE. 2) L’elenco L’ elenco di cui all’art. 4.3.1 deve ritenersi tassativo, ogni altro uso improprio del MARCHIO sarà tutelato dal FORNITORE. Il CLIENTE non potrà concedere a terzi l’uso del MARCHIO, in qualunque forma. 3) L’apposizione del MARCHIO in pubblicità e in lanci promozionali non deve indurre in errore i destinatari del messaggio sul significato del MARCHIO. 4) Il CLIENTE si impegna fin d’ora ad applicare utilizzare il MARCHIO secondo quanto riportato nei documenti denominati “Disciplinare e regolamento d’uso del marchio 100% CO2 freeenergia pulita” e “Linee guida per eco comunicare – vademecum per il corretto utilizzo del marchio 100% CO2 free” energia pulita”, che saranno consultabili dal CLIENTE, in formato digitale, in seguito all’attivazione della fornitura. 5) il Il FORNITORE si riserva la facoltà di poter effettuare visite ispettive nelle unità produttive del CLIENTE al solo scopo di verificare il corretto utilizzo del MARCHIO, all’uopo il CLIENTE presta sin d’ora il suo completo consenso. 6) Le La parti convengono che, al termine di efficacia del CONTRATTO a qualsiasi altra causa dovuto, cesserà immediatamente anche il diritto del CLIENTE di utilizzare in qualunque modo il MARCHIOmarchio “100% Energia Pulita”. Contestualmente alla cessazione del rapporto contrattuale tutto il materiale sul quale è riprodotto il marchio MARCHIO dovrà essere distrutto dal CLIENTE o comunque restituito al FORNITORE. In caso di violazione del presente obbligo da parte del CLIENTE, quest’ultimo dovrà corrispondere al FORNITORE una penale pari a 1 2 cent/Smc /MWh sul volume dei prelievi attesi di gas energia dell’anno in corso per ogni violazione riscontrata, salvo il risarcimento del maggior danno.

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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica