Aziende Clausole campione

Aziende. 1 Le disposizioni di questo contratto collettivo di lavoro sono valide per i datori di lavoro (aziende, reparti aziendali e gruppi di montaggio) che eseguono, montano o riparano prodotti di falegnameria o prodotti di rami professionali affini.
Aziende. Le Aziende possono utilizzare il Marchio per pubblicizzare l’avvenuta certificazione, da parte di CICPND, del sistema di gestione per la qualità. L’utilizzo del Marchio è possibile anche per pubblicazioni, materiale pubblicitario, articoli promozionali e deve essere sempre impiegato in modo tale da non poter essere interpretato come certificazione del sistema di gestione per la qualità differente da quello per il quale sia stato rilasciato. Inoltre, la dizione “Azienda con sistema di gestione per la qualità certificata secondo UNI EN ISO 9001” deve essere messa vicino al nome dell’Azienda stessa, scritto con caratteri aventi dimensioni non inferiori a quelli utilizzati per la menzionata dizione.
Aziende. Su 1.185 aziende confiscate 388 (pari al 32,7%) sono state destinate. Solo l’11% delle aziende è stato destinato alla vendita o all’affitto. Il restante 89% è andato in liquidazione. Infatti 1 azienda su 3 risulta già in liquidazione o tecnicamente fallita prima della confisca definitiva e, quindi, precedentemente alla presa in consegna da parte dell’Agenzia del Demanio.
Aziende. Sono aderenti a Uni.C.A. UniCredito Italiano SpA (di seguito denominata “Capogruppo”) e le Aziende, aventi sede legale in Italia, da essa direttamente o indirettamente controllate alla data di costituzione della Cassa stessa ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1) e 3), del Codice Civile, con delibera dei relativi Consigli di Amministrazione espressa entro 90 giorni dalla data di costituzione. Successivamente alla costituzione di Uni.C.A. potranno aderire alla stessa, per consentire ai propri Dipendenti di beneficiare delle prestazioni erogate dalla Cassa, le Aziende con sede legale in Italia - ovvero con sede legale all’estero ma operanti anche in Italia mediante proprie strutture permanenti -, nei cui riguardi sussistano le condizioni di controllo di cui al comma precedente o corrispondenti condizioni previste dalla normativa locale, previa delibera in tal senso del proprio Consiglio di Amministrazione (od organismi equivalenti) e la stipula di apposito accordo sindacale o l’emanazione di regolamento aziendale che preveda la realizzazione di programmi di assistenza a favore del personale mediante l’iscrizione a Uni.C.A.
Aziende. 1 Le disposizioni contrattuali dichiarati di obbligatorietà generale valgono per tutte le aziende (datori di lavoro), per i reparti aziendali e per i gruppi di montaggio che eseguono, montano o riparano prodotti di falegnameria o prodotti di rami professionali affini.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).