Validità territoriale della copertura Clausole campione

Validità territoriale della copertura. La copertura trova applicazione in Italia. Con riguardo ai viaggi di natura temporanea, come vacanze e viaggi di lavoro, la garanzia avrà efficacia anche nei seguenti paesi: Albania, Andorra, Austria, Bielorussia, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia (la parte europea sino agli Urali), San Marino, Serbia, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito (inclusa Gibilterra), Ucraina, Città del Vaticano. Per viaggio temporaneo si intende l’utilizzo del veicolo all’estero per un periodo non superiore a sei settimane.
Validità territoriale della copertura. L’Assicurazione vale nell’ubicazione indicata in Polizza, entro i confini della Repubblica Italiana. Nel caso in cui l’attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo di trasloco, sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione del trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell’attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo. In caso di aggravamento di Rischio vale quanto disposto all’Art. 192 - Obbligo di comunicazione dell’aggravamento e della diminuzione del Rischio.
Validità territoriale della copertura. L’Assicurazione vale nell’ubicazione indicata in Polizza, entro i confini della Repubblica Italiana, salvo quanto previsto all’Art. 5 - I danni assicurati - punti 15 e 16. Nel caso in cui l’attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo di trasloco, sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione del trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell’attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo. Per la garanzia Trasporto Merci ed Attrezzature, la copertura vale per la circolazione entro i confini della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano. In caso di aggravamento di Rischio vale quanto disposto all’Art. 192 - Obbligo di comunicazione dell’aggravamento e della diminuzione del Rischio.
Validità territoriale della copertura. L’Assicurazione vale nell’ubicazione indicata in Polizza, entro i confini della Repubblica Italiana.
Validità territoriale della copertura. L’Assicurazione di responsabilità civile verso Terzi (RCT) vale per i danni che avvengono in tutti i paesi del Mondo. Limitatamente ai territori di Usa, Canada e Messico, la garanzia presta i suoi effetti esclusivamente per eventi avvenuti in conseguenza alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, con l’applicazione di una Franchigia fissa riportata nello Schema Riepilogativo. Assimoco non indennizza i danni derivanti da Aziende siano esse produttive e/o commerciali ubicate e/o domiciliate nei territori di Usa, Canada e Messico. Limitatamente all’Art. 123 – I danni assicurati – RCT - punto 5 - Committenza Auto, la garanzia vale per i sinistri verificatisi in tutti i paesi del mondo ad eccezione di Usa, Canada e Messico. L’Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori d’Operai (RCO) vale per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi del Mondo.
Validità territoriale della copertura. La Polizza fornisce copertura assicurativa in tutto il mundo ad eccezione dei seguenti paesi e territori: Xxxxx xxx Xxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Iran.

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  • Validità territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo.

  • Ambito territoriale L'ambito territoriale, previsto dalle vigenti normative di legge in materia, entro cui è possibile stipulare i contratti di riallineamento è la provincia.

  • Competenza territoriale Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza dell’Assicurato.

  • Estensione territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A.Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.