Common use of Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo) Clause in Contracts

Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo). Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente: - per i fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area; - per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; le parti convengono, a deroga dell’articolo “VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO”, di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni: 1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: - l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse; - il supplemento che aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo"; 2. agli effetti della applicazione della regola proporzionale il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti: - superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo; - inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza; - eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo; 3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse; 4. il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento lavori; verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l’avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutto o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia; 5. la ricostruzione o il rimpiazzo avverranno secondo il preesistente tipo e genere o secondo le modalità descritte al successivo comma 6., e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore o specifici accordi con la Società, entro trentasei mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; 6. È data facoltà al Contraente/Assicurato di: a) sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore qualora non sia possibile reperire sul mercato beni sostitutivi con rendimento equivalente; b) sostituire gli enti danneggiati anche con altri che abbiano una funzione e/o destinazione diversa, purché rientranti nell'attività del Contraente/Assicurato; c) acquistare enti appartenenti a terzi con operazioni di ricondizionamento e migliorie, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionale dell'ente danneggiato e sostituito; d) ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di uno solo danneggiato; e) adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisti, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti a) b) c). Per tutto quanto sopra l'indennità della Società non potrà comunque superare l'ammontare del danno determinato secondo le precedenti disposizioni della presente condizione.

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Samples: Insurance Policy

Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo). Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente: - per i fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area; - per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; . A parziale deroga dall'art. 11 sezione 3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno), le parti convengono, a deroga dell’articolo “VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO”, convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni: 1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: - : a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse; - ; b) il supplemento che aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo"; 2. agli effetti della applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 12 sezione 3 il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti: - : a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo; - ; b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza; - ; c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo; 3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse; 4. il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento lavori; verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l’avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutto o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia; 5. la ricostruzione o il rimpiazzo avverranno secondo il preesistente tipo e genere o secondo le modalità descritte al successivo comma 6., e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore o specifici accordi con la Società, entro trentasei mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; 6. È è data facoltà al Contraente/Assicurato all'Assicurato di: a) sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore qualora non sia possibile reperire sul mercato beni sostitutivi con rendimento equivalente; b) sostituire gli enti danneggiati anche con altri che abbiano una funzione e/o destinazione diversa, purché rientranti nell'attività del Contraente/Assicurato; c) acquistare enti appartenenti a terzi con operazioni di ricondizionamento e migliorie, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionale dell'ente danneggiato e sostituito; dc) ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di uno solo danneggiatodanneggiato a parità di prestazioni/rendimento; ed) adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisti, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti a) e b) c). Per tutto quanto sopra l'indennità della Società non potrà comunque superare l'ammontare del danno determinato secondo le precedenti disposizioni della presente condizione.

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Samples: Insurance Services Agreement

Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo). Premesso che per "valore a nuovo" s'intende nuovo si intende convenzionalmente: - per : 1. In caso di distruzione: a. Per i fabbricati“beni immobili”, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, bene,escludendo soltanto il valore dell’area; - per il contenuto. b. Per i macchinari, gli impianti, le attrezzature, l’arredamento e quanto alla voce “beni mobili/contenuto (esclusi valori, oggetti d’arte, scorte e merci)” il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; le resta convenuto che quando il mercatonon offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto, un attrezzo od un altro bene con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori. 2. In caso di danno parziale: - il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro dei beni danneggiati, Le parti convengono, a deroga dell’articolo “VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO”, convengono di stipulare l'assicurazione l’assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni: 1. ) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: - l'ammontare : a) l’ammontare del danno e della rispettiva relativa indennità come se questa assicurazione "la estensione valore a nuovo" non esistesse; - nuovo nonesistesse; b) il supplemento che che, aggiunto all'indennità all’indennità di cui ad a), determina l'indennità la indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo"; 2. ) agli effetti della applicazione della regola proporzionale delle norme di polizza, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti: - : a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" nuovo è dato dall'intero dall’intero ammontare del supplemento medesimo; - ; b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera dell’intera differenza occorrente per l'integrale "l’integrale assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera l’intera differenza; - ; c) eguale o od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo; 3. ) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità dell’indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse; 4. ) il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento lavori; verrà cioè d’indennità è eseguito entro trenta 30 giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l’avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutto o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia; 5. è terminata la ricostruzione o od il rimpiazzo avverranno secondo il preesistente tipo e genere o secondo le modalità descritte al successivo comma 6., e sulla stessa area nella sulla quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se da ciò non derivi aggravio per l'assicuratorela Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore o specifici accordi con la Societàmaggiore, entro trentasei 48 mesi dalla data dell'atto dall’atto di liquidazione amichevole parziale o amichevoleo del verbale definitivo di perizia. Resta convenuto, a deroga di quanto sopra, che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola. Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino o ricostruzione; 6. È data 5) se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati deve rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro, si conviene che il supplemento d’indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, nei limiti della somma assicurata; è facoltà al Contraente/Assicurato di: a) sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore qualora non sia possibile reperire sul mercato dell’Assicurato di ricostruire i beni sostitutivi con rendimento equivalente; b) sostituire gli enti danneggiati immobili anche con altri che abbiano una funzione e/o destinazione diversa, purché rientranti nell'attività del Contraente/Assicurato; c) acquistare enti appartenenti a terzi con operazioni di ricondizionamento e migliorie, in modo caratteristiche diverse da ricostruire la stessa capacità funzionale dell'ente danneggiato e sostituito; d) ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di uno solo danneggiato; e) adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisti, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti a) b) c). Per tutto quanto sopra l'indennità della Società non potrà comunque superare l'ammontare del danno determinato secondo le precedenti disposizioni della presente condizionequelle preesistenti esclusi eventuali ulteriori aggravi conseguenti per l’Assicuratore.

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Samples: Insurance Contract

Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo). Premesso che per "valore a nuovo" s'intende nuovo si intende convenzionalmente: - per : 1. In caso di distruzione: a) Per i fabbricati“beni immobili”, la spesa necessaria per l’integrale l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicuratobene, escludendo soltanto il valore dell’area; - per il contenutodell'area. b) Per i macchinari, gli impianti, le attrezzature, l'arredamento e quanto alla voce "beni mobili/contenuto (esclusi valori, oggetti d’arte, scorte e merci)" il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; le resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto, un attrezzo od un altro bene con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori. 2. In caso di danno parziale: il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro dei beni danneggiati Le parti convengono, a deroga dell’articolo “VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO”, convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni: 1. ) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: - : a) l'ammontare del danno e della rispettiva relativa indennità come se questa assicurazione "la estensione valore a nuovo" nuovo non esistesse; - ; b) il supplemento che che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità la indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo"; 2. ) agli effetti della applicazione della regola proporzionale delle norme di polizza, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti: - : a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" nuovo è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo; - ; b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza; - ; c) eguale o od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo; 3. ) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità dell'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse; 4. ) il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento lavori; verrà cioè d'indennità è eseguito entro trenta 30 giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l’avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutto o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia; 5. è terminata la ricostruzione o od il rimpiazzo avverranno secondo il preesistente tipo e genere o secondo le modalità descritte al successivo comma 6., e sulla stessa area nella sulla quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se da ciò non derivi aggravio per l'assicuratorela Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore o specifici accordi con la Societàmaggiore, entro trentasei 48 mesi dalla data dell'atto dall'atto di liquidazione parziale o amichevole o del verbale definitivo di perizia. Resta convenuto, a deroga di quanto sopra, che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola. Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino o ricostruzione; 5) se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati deve rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro, si conviene che il supplemento d’indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, nei limiti della somma assicurata; 6. È data ) è facoltà al Contraente/Assicurato di: a) sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore qualora non sia possibile reperire sul mercato dell’Assicurato di ricostruire i beni sostitutivi con rendimento equivalente; b) sostituire gli enti danneggiati immobili anche con altri che abbiano una funzione e/o destinazione diversa, purché rientranti nell'attività del Contraente/Assicurato; c) acquistare enti appartenenti a terzi con operazioni di ricondizionamento e migliorie, in modo caratteristiche diverse da ricostruire la stessa capacità funzionale dell'ente danneggiato e sostituito; d) ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di uno solo danneggiato; e) adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisti, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti a) b) c). Per tutto quanto sopra l'indennità della Società non potrà comunque superare l'ammontare del danno determinato secondo le precedenti disposizioni della presente condizionequelle preesistenti esclusi eventuali ulteriori aggravi conseguenti per l’Assicuratore.

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Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo). Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente: - per i fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area; - per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; . A parziale deroga dall'art. 11 sezione 3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno), le parti convengono, a deroga dell’articolo “VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO”, convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni: 1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: - : a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse; - ; b) il supplemento che aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo"; 2. agli effetti della applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 12 sezione 3 il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti: - : a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo; - ; b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza; - ; c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo; 3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse; 4. il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento lavori; verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l’avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutto distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia; 5. la ricostruzione o il rimpiazzo avverranno secondo il preesistente tipo e genere o secondo le modalità descritte al successivo comma 6., e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore o specifici accordi con la Società, entro trentasei mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; 6. È data facoltà al Contraente/Assicurato di: a) sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore qualora non sia possibile reperire sul mercato beni sostitutivi con rendimento equivalente; b) sostituire gli enti danneggiati anche con altri che abbiano una funzione e/o destinazione diversa, purché rientranti nell'attività del Contraente/Assicurato; c) acquistare enti appartenenti a terzi con operazioni di ricondizionamento e migliorie, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionale dell'ente danneggiato e sostituito; d) ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di uno solo danneggiato; e) adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisti, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti a) b) c). Per tutto quanto sopra l'indennità della Società non potrà comunque superare l'ammontare del danno determinato secondo le precedenti disposizioni della presente condizione.

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