Common use of VALUTAZIONI CONCLUSIVE Clause in Contracts

VALUTAZIONI CONCLUSIVE. L’infedele trasmissione e l’interferenza nel processo decisionale delle opzioni operate dai contribuenti nella scelta sul 5 per mille rappresentano un grave vulnus all’istituto, in quanto questo trova la sua ragion d’essere proprio nella libera scelta dei cittadini. L’attività di audit svolta negli anni 2014 e 2015 dall’Agenzia delle entrate (e che, per il 2015, ha avuto ad oggetto anche l’8 per mille) ha fatto emergere irregolarità significative circa il rispetto e l’esatta trasmissione della volontà dei contribuenti. In particolare, si sono constatate: - Trasmissioni di scelte difformi dalla volontà dei contribuenti. Il fenomeno risulta quantitativamente apprezzabile e tale da far rilevare la violazione dell’art. 34, comma 3, lett. f), del d.lgs n. 241/1997 e da raccomandare ai Caf di dotarsi di presidi e strumenti idonei ad evitare tali eventi; - Mancata conservazione delle schede delle scelte. I dati attestano la presenza rilevante (4,6 per cento) di tale irregolarità, in violazione dell’art. 16, comma l, lett. d), del d.m. n. 164/1999. La mancata conservazione della scheda cartacea inibisce ogni controllo sulla effettiva volontà dei contribuenti; - Interferenza nel processo decisionale dei contribuenti, rilevando anche significativi elementi di collegamento sussistenti fra Caf e alcuni soggetti beneficiari, cosa, peraltro, ammessa dalla legislazione vigente. L’Agenzia delle entrate ha comunicato che i verbali con le contestazioni “sono stati trasmessi all’ufficio competente all’irrogazione delle eventuali sanzioni”. Tuttavia, nell’adunanza del 28 giugno 2018, i rappresentanti dell’amministrazione – peraltro presente solo attraverso la struttura di audit - hanno precisato che, ad oggi, non si è ancora proceduto in tal senso. Analogamente, benché, per la gravità di quanto riscontrato, l’Agenzia abbia dichiarato nel corso dell’indagine l’intenzione di segnalare i fatti alla Procura della Repubblica per consentirne “ogni opportuna valutazione in merito all’eventuale rilevanza penale”, nell’adunanza del 28 giugno 2018 i rappresentanti dell’audit hanno comunicato che l’Agenzia ha soprasseduto su tale possibilità. Sebbene le disposizioni vigenti ammettano che l’intermediario possa essere, anche indirettamente, beneficiario del contributo, la possibilità confligge potenzialmente con la necessità di una assoluta terzietà del titolare della funzione. Nell’adunanza del 28 giugno 2018, il rappresentante della Consulta dei Caf, preso atto di tale possibile anomalia, ha dichiarato la disponibilità ad affrontare la problematica anche attraverso una modifica legislativa. Sulla complessiva gestione del 5 per mille, si registrano, dopo il 2015, anno dell’ultima relazione della Sezione, alcune significative novità che vanno nel senso auspicato dalla Corte dei conti, quali: a) la possibilità di includere fra i beneficiari i soggetti pubblici che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; b) una semplificazione del processo gestionale; c) una maggiore attenzione all’attività di rendicontazione dei beneficiari. Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato | Delib. n. 14/2018/G Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato| Delib. n. 14/2018/G I Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato | delib. n. 9/2015/G Deliberazione 26 ottobre 2015, n. 9/2015/G magistrato relatore: Xxxxxxx Xxxxxxx * * * Relazione .................................................................................................................... 13 1. Premessa ................................................................................................................. 15 2. Le numerose anomalie riscontrate nei comportamenti degli intermediari .................. 16 3. La stabilizzazione dell’istituto senza la sua razionalizzazione ..................................... 23 4. Il miglioramento nella trasparenza e nella completezza e correttezza della diffusione dei dati ............................................................................................................................. 27 5. Le problematiche nella gestione dell’istituto da parte del Ministero dei beni e delle atti- vità culturali e del turismo ........................................................................................... 28 6. La mancata soluzione di varie criticità ..................................................................... 30 ALLEGATI Allegato n. 1 - Deliberazione 31 ottobre 2014, n. 14/2014/G. Relazione “Destinazione e gestione del 5 per mille dell’Irpef” Allegato n. 2 - Deliberazione 18 dicembre 2013, n. 14/2013/G. Relazione “Destinazione e gestione del 5 per mille dell’Irpef” la Corte dei conti Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l’art. 3, c. 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulle gestioni delle amministrazioni pubbliche, verificandone la legittimità e la regolarità, il funzionamento degli organi interni, nonché la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa; vista la deliberazione della Sezione n. 14/2014/G, adottata nell’adunanza del 9 ottobre 2014, con la quale è stata approvata la relazione Destinazione e gestione del 5 per mille: le misure consequenziali finalizzate alla rimozione delle disfunzioni rilevate; visto l’art. 1, c. 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con cui, ad integrazione dell’art. 3,

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VALUTAZIONI CONCLUSIVE. L’infedele trasmissione 37. Le presenti valutazioni hanno ad oggetto le clausole indicate al punto II del presente provvedimento che presentano profili di vessatorietà ai sensi della disciplina di cui agli articoli 33 e l’interferenza nel processo decisionale delle opzioni operate dai contribuenti nella scelta sul 5 per mille rappresentano un grave vulnus all’istituto, in quanto questo trova la sua ragion d’essere proprio nella libera scelta dei cittadiniss. L’attività del Codice del Consumo. In sede di audit svolta negli anni 2014 e 2015 dall’Agenzia delle entrate (e avvio del procedimento è stato indicato a Globo Vigilanza che, per il 2015le clausole riconducibili all’elenco di cui all’articolo 33, ha avuto ad comma 2, del Codice del Consumo, è prevista una presunzione legale di vessatorietà con contestuale richiamo dell’onere di fornire elementi tali da costituire prova contraria di detta presunzione. 38. Con riguardo a quanto rilevato da Globo Vigilanza nelle proprie difese circa la circostanza che alcune delle clausole oggetto della comunicazione di avvio possono non trovare applicazione nei singoli contratti o sarebbero in alcuni casi oggetto di trattativa individuale, si osserva che, nell’esercizio della competenza attribuita dall’articolo 37 bis del Codice del Consumo, l’Autorità non può che svolgere una valutazione astratta di clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari, predisposti dai professionisti. Tale valutazione prescinde dalle condotte adottate in concreto dal professionista nei singoli contratti anche l’8 laddove esse siano in ipotesi difformi da quanto stabilito dalle predette condizioni generali di contratto, moduli, modelli o formulari. Giova altresì rilevare che nel tipizzare clausole che si presumono vessatorie, l’articolo 33, comma 2, del Codice del Consumo considera le stesse vessatorie anche solo per mille) ha fatto emergere irregolarità significative circa il rispetto e l’esatta trasmissione della volontà l’oggetto, oltre che per gli eventuali effetti. 39. Di seguito si procede alla valutazione dei contribuentisingoli profili di vessatorietà per ciascuna disposizione contrattuale rilevante, valutando anche le modifiche delle clausole come rappresentato da Globo Vigilanza da ultimo nella memoria dell’8 aprile 2014, successivamente integrata in data 13 maggio 2014. 40. In particolareproposito si rileva che, sulla base di quanto rappresentato da Globo Vigilanza nelle proprie difese, l’adozione del nuovo modulo contrattuale, in sostituzione di quello recante le clausole oggetto di avvio di istruttoria, farà seguito al provvedimento con il quale l’Autorità darà atto dell’intervenuta eliminazione dei profili di vessatorietà riscontrati nell’atto di avvio del procedimento. X. Xxxxxxxx volte a limitare le azioni o i diritti del consumatore in caso di inadempimento totale o parziale o di inadempimento inesatto da parte del professionista e sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, limitazioni all’adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova A.1.1 La clausola in tema di responsabilità nelle ipotesi di inefficienza dell’impianto 41. La clausola di cui al punto 1 del contratto per il servizio di vigilanza, descritta al punto II del presente provvedimento, esclude che il professionista garantisca l’efficienza dell’impianto di allarme utilizzato dal cliente, oltre che la sua omologazione, approvazione ministeriale o altro. Tale clausola si sono constatate: - Trasmissioni caratterizza per una formulazione ampia delle ipotesi di scelte difformi dalla volontà dei contribuentiesclusione della responsabilità, inclusa quella in cui l’impianto sia fornito da Globo Vigilanza. Il fenomeno risulta quantitativamente apprezzabile Ove, infatti, la fornitura dell’impianto sia ricompresa nel servizio di vigilanza, l’esclusione di qualsiasi responsabilità del professionista è in contrasto con quanto previsto dall’articolo 33, commi 1 e tale da far rilevare la violazione dell’art. 342, comma 3, lett. flettera b), del d.lgs n. 241/1997 Codice del Consumo, nella misura in cui esclude o limita le azioni e i diritti dei consumatori nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di inadempimento inesatto da raccomandare parte del professionista. 42. Alla luce delle considerazioni svolte, la predetta clausola è vessatoria ai Caf di dotarsi di presidi sensi dell’articolo 33, commi 1 e strumenti idonei ad evitare tali eventi; - Mancata conservazione delle schede delle scelte. I dati attestano la presenza rilevante (4,6 per cento) di tale irregolarità2, in violazione dell’art. 16, comma l, lett. dlettera b), del d.mCodice del Consumo 43. n. 164/1999Avendo Globo Vigilanza prospettato la riformulazione della clausola nel senso che detta limitazione di responsabilità si applica esclusivamente alle ipotesi in cui l’impianto non sia fornito da Globo Vigilanza e sia di proprietà del cliente, saranno rimossi i profili di vessatorietà oggetto di contestazione nella comunicazione di avvio del procedimento. Ciò posto, la nuova versione della clausola in esame non integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera b), del Codice del Consumo. A.2.1. La mancata conservazione della scheda cartacea inibisce ogni controllo sulla effettiva volontà dei contribuenti; - Interferenza nel processo decisionale dei contribuenti, rilevando anche significativi elementi clausola relativa all’esonero di collegamento sussistenti fra Caf responsabilità nelle ipotesi di furti e alcuni soggetti beneficiari, cosa, peraltro, ammessa dalla legislazione vigente. L’Agenzia delle entrate ha comunicato che i verbali con le contestazioni “sono stati trasmessi all’ufficio competente all’irrogazione delle eventuali sanzioni”. Tuttavia, nell’adunanza del 28 giugno 2018, i rappresentanti dell’amministrazione – peraltro presente solo attraverso la struttura di audit - hanno precisato che, ad oggi, non si è ancora proceduto in tal senso. Analogamente, benché, per la gravità di quanto riscontrato, l’Agenzia abbia dichiarato nel corso dell’indagine l’intenzione di segnalare i fatti alla Procura della Repubblica per consentirne “ogni opportuna valutazione in merito all’eventuale rilevanza penale”, nell’adunanza del 28 giugno 2018 i rappresentanti dell’audit hanno comunicato che l’Agenzia ha soprasseduto su tale possibilità. Sebbene le disposizioni vigenti ammettano che l’intermediario possa essere, anche indirettamente, beneficiario del contributo, la possibilità confligge potenzialmente con la necessità di una assoluta terzietà del titolare della funzione. Nell’adunanza del 28 giugno 2018, il rappresentante della Consulta dei Caf, preso atto di tale possibile anomalia, ha dichiarato la disponibilità ad affrontare la problematica anche attraverso una modifica legislativa. Sulla complessiva gestione del 5 per mille, si registrano, dopo il 2015, anno dell’ultima relazione della Sezione, alcune significative novità che vanno nel senso auspicato dalla Corte dei conti, quali: a) la possibilità di includere fra i beneficiari i soggetti pubblici che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; b) una semplificazione del processo gestionale; c) una maggiore attenzione all’attività di rendicontazione dei beneficiari. Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato | Delib. n. 14/2018/G Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato| Delib. n. 14/2018/G I Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato | delib. n. 9/2015/G Deliberazione 26 ottobre 2015, n. 9/2015/G magistrato relatore: Xxxxxxx Xxxxxxx * * * Relazione .................................................................................................................... 13danni 1. Premessa ................................................................................................................. 15 2. Le numerose anomalie riscontrate nei comportamenti degli intermediari .................. 16 344. La stabilizzazione dell’istituto senza la sua razionalizzazione ..................................... 23 4clausola di cui al punto 8 del contratto per il servizio di vigilanza, prima parte, descritta al punto II del presente provvedimento, esclude in maniera generalizzata e poco chiara qualsiasi responsabilità di Globo Vigilanza per furti, danni e sinistri, inclusa l’ipotesi di negligenza del professionista. Il miglioramento Tale previsione contrattuale risulta vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera b), e 35, comma 1, del Codice del Consumo, nella trasparenza misura in cui esclude o limita, in modo ambiguo, le azioni e nella completezza e correttezza della diffusione i diritti dei dati ............................................................................................................................. 27 5. Le problematiche nella gestione dell’istituto consumatori nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del Ministero professionista. 45. Le argomentazioni sviluppate da Globo Vigilanza circa la natura di obbligazione di mezzi oggetto del servizio di vigilanza appaiono inconferenti in quanto ad essere oggetto di contestazione non è tale profilo, bensì la previsione generalizzata e perentoria di un’esclusione assoluta di responsabilità da parte del professionista. 46. Alla luce delle considerazioni svolte, la predetta clausola è vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera b), e 35, comma 1, del Codice del Consumo 47. Avendo Globo Vigilanza prospettato la riformulazione della clausola nel senso che tale esclusione di responsabilità non si applica nelle ipotesi di comprovata negligenza del professionista, saranno rimossi i profili di vessatorietà oggetto di contestazione nella comunicazione di avvio del procedimento. Ciò posto, la nuova versione della clausola in esame non integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera b), e 35, comma 1, del Codice del Consumo. A.3.1 La clausola relativa al termine di decadenza per la presentazione dei beni e delle atti- vità culturali e del turismo ........................................................................................... 28reclami 648. La mancata soluzione clausola di varie criticità ..................................................................... 30 ALLEGATI Allegato n. 1 - Deliberazione 31 ottobre 2014cui al punto 12 del contratto per il servizio di vigilanza per abitazioni, n. 14/2014/G. Relazione “Destinazione e gestione descritta al punto II del 5 per mille dell’Irpef” Allegato n. 2 - Deliberazione 18 dicembre 2013presente provvedimento, n. 14/2013/G. Relazione “Destinazione e gestione avente ad oggetto la presentazione di reclami, indica un termine entro cui comunicare eventuali irregolarità del 5 per mille dell’Irpef” servizio, pena la Corte dei conti Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l’artdecadenza da ogni eccezione. 3, c. 4, Tale clausola risulta vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera t), del quale Codice del Consumo, nella misura in cui prevede a carico del consumatore limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, limitazioni all'adduzione di prove nonché inversioni o modificazioni dell'onere della prova nei confronti del professionista. 49. Per la Corte dei conti svolge sua formulazione, la clausola individua un’espressa ipotesi di limitazione di responsabilità e di preclusione di mezzi di prova sotto il controllo sulle gestioni profilo temporale, a prescindere dalle esigenze di garantire il corretto svolgimento del servizio pur meritevoli di tutela rappresentate da Globo Vigilanza nel corso del procedimento. In tale prospettiva, soprattutto rileva, oltre l’arco 50. Alla luce delle amministrazioni pubblicheconsiderazioni svolte, verificandone la legittimità predetta clausola , è vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera t), del Codice del Consumo. 51. Globo Vigilanza ha comunicato una nuova versione della clausola in esame ove – oltre all’ampliamento del termine per i clienti-consumatori non residenti – sono state eliminate le indicazioni relative ad un effetto di decadenza discendente dalla mancata presentazione del reclamo entro il termine riportato nel contratto. Pertanto saranno rimossi i profili di vessatorietà oggetto di contestazione nella comunicazione di avvio del procedimento e la regolaritànuova versione della clausola in esame non integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell’articolo 33, il funzionamento degli organi internicommi 1 e 2, nonché la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla leggelettera t), valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa; vista la deliberazione della Sezione n. 14/2014/G, adottata nell’adunanza del 9 ottobre 2014, con la quale è stata approvata la relazione Destinazione e gestione Codice del 5 per mille: le misure consequenziali finalizzate alla rimozione delle disfunzioni rilevate; visto l’art. 1, c. 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con cui, ad integrazione dell’art. 3,Consumo.

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Samples: Clausole Vessatorie

VALUTAZIONI CONCLUSIVE. L’infedele trasmissione e l’interferenza nel processo decisionale delle opzioni operate dai contribuenti nella scelta sul 5 per mille rappresentano un grave vulnus all’istitutoCon due precedenti relazioni, in quanto questo trova la sua ragion d’essere proprio nella libera scelta Corte dei cittadini. L’attività conti ha rilevato, con riguardo alla chiusura della società Stretto di audit svolta negli anni 2014 e 2015 dall’Agenzia delle entrate (e Messina s.p.a., che, per il 2015inserendo nel bilancio finale della liquidazione i crediti oggetto di controversia, ha avuto ad oggetto anche l’8 per mille) ha fatto emergere irregolarità significative circa il rispetto le domande riconvenzionali nei confronti delle parti private possano ritenersi preservate nella loro integrità in capo ai soci. Secondo quanto puntualizzato recentemente dall’Avvocatura generale dello Stato, sul piano giuridico, “la pendenza giudiziale non impedisce, quale regola generale, la conclusione della fase di liquidazione, con subentro, nelle posizioni giuridiche attive e l’esatta trasmissione passive della volontà società in liquidazione, dei contribuenti. In particolare, si sono constatate: - Trasmissioni di scelte difformi dalla volontà dei contribuenti. Il fenomeno risulta quantitativamente apprezzabile e tale da far rilevare la violazione dell’art. 34, comma 3, lett. f), del d.lgs n. 241/1997 e da raccomandare ai Caf di dotarsi di presidi e strumenti idonei ad evitare tali eventi; - Mancata conservazione delle schede delle sceltesoci della stessa. I dati attestano quali, però, una volta intervenuto il bilancio finale di liquidazione e disposta la presenza rilevante cancellazione della società dal registro delle imprese, risponderebbero dei debiti sociali nel limite di quanto dai medesimi eventualmente riscosso in base al bilancio finale di liquidazione (4,6 per cento) di tale irregolarità, in violazione dell’artart. 16, comma l, lett2495 c.c.). d), del d.m. n. 164/1999. La mancata conservazione della scheda cartacea inibisce ogni controllo sulla effettiva volontà dei contribuenti; - Interferenza nel processo decisionale dei contribuenti, rilevando anche significativi elementi di collegamento sussistenti fra Caf e alcuni soggetti beneficiari, cosaAppare, peraltro, ammessa dalla legislazione vigenteevidente che la determinazione di procedere alla chiusura della liquidazione è atto proprio del commissario liquidatore, anche se compulsato a tale fine dall’assemblea della società”. L’Agenzia Non essendo le amministrazioni interessate riuscite nell’intento di addivenire alla soluzione prospettata, la chiusura della vicenda liquidatoria risulterebbe agevolata da un intervento normativo che, nel rispetto delle entrate ha comunicato che i verbali con le contestazioni “sono stati trasmessi all’ufficio competente all’irrogazione procedure giudiziarie in corso, si proponesse di definire tempi certi per la presentazione del bilancio finale, facendo salva la tutela delle eventuali sanzioni”posizioni processuali di Stretto di Messina nei giudizi in cui la società è parte. Misure in tal senso potrebbero essere altresì adottate nel contesto delle norme secondarie sull’attuazione della liquidazione, ex art. 34-decies del d.l. n. 179/2012. Tuttavia, nell’adunanza del 28 giugno 2018, i rappresentanti dell’amministrazione – peraltro presente solo attraverso la struttura di audit - hanno precisato che, ad oggi, non si è ancora proceduto in tal senso. Analogamente, benché, per la gravità di quanto riscontrato, l’Agenzia abbia dichiarato nel corso dell’indagine l’intenzione di segnalare i fatti alla Procura a due anni dalle sollecitazioni della Repubblica per consentirne “ogni opportuna valutazione in merito all’eventuale rilevanza penale”, nell’adunanza del 28 giugno 2018 i rappresentanti dell’audit hanno comunicato che l’Agenzia ha soprasseduto su tale possibilità. Sebbene le disposizioni vigenti ammettano che l’intermediario possa essere, anche indirettamente, beneficiario del contributo, la possibilità confligge potenzialmente con la necessità di una assoluta terzietà del titolare della funzione. Nell’adunanza del 28 giugno 2018, il rappresentante della Consulta dei Caf, preso atto di tale possibile anomalia, ha dichiarato la disponibilità ad affrontare la problematica anche attraverso una modifica legislativa. Sulla complessiva gestione del 5 per mille, si registrano, dopo il 2015, anno dell’ultima relazione della Sezione, alcune significative novità che vanno nel senso auspicato dalla Corte dei conti, quali: a) la possibilità liquidazione della società resta un tema sospeso, non avendo le amministrazioni competenti assunto, nei fatti, alcuna conseguente iniziativa concreta. Al contrario, ognuna di includere fra esse ha prospettato soluzioni differenziate, peraltro tutte allo stato di intenzione, che rischiano, per la loro eterogeneità, di prolungare lo stallo nella definizione della vicenda. Il Ministero dell’economia ha ipotizzato la costituzione di un ulteriore Tavolo tecnico con la Presidenza del Consiglio, il Ministero delle infrastrutture e l’Avvocatura generale dello Stato per la predisposizione di una norma che fissi tempi certi per la chiusura della Ministero delle infrastrutture. Una posizione ancora diversa ha il Ministero delle infrastrutture, per il quale, pur essendo necessario procedere sollecitamente alla chiusura della società, le decisioni rientrano nella competenza del commissario, la cui nomina è stata disposta con un decreto che non ha visto il suo coinvolgimento; inoltre, il ministero non è titolare di azioni della società e, quindi, non può esercitare i beneficiari i poteri dell’azionista, fatte salve le prerogative di vigilanza, esercitate anche per il tramite di Anas. Solo nell’adunanza del 2 ottobre 2018 – nella quale, peraltro, sono risultati assenti due dei soggetti pubblici che svolgono attività di tuteladecisivi per la composizione della vicenda, promozione il Ministero dell’economia e valorizzazione dei beni culturali l’Avvocatura generale dello Stato – la Presidenza del Consiglio e paesaggistici; b) il Ministero delle infrastrutture si sono impegnati per una semplificazione concordata soluzione normativa. La rapida chiusura della società si impone come necessaria anche per l’estinzione del processo gestionale; c) una maggiore attenzione all’attività di rendicontazione dei beneficiari. Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione contenzioso avanzato dalla società nei confronti delle amministrazioni dello Stato | Delib. n. 14/2018/G Corte dei conti | Sezione centrale statali, contrario ai principi di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato| Delib. n. 14/2018/G I Corte dei conti | Sezione centrale proporzionalità, razionalità e buon andamento dell’agire amministrativo e per porre fine ai gravosi oneri finanziari per il mantenimento della struttura, considerata l’assenza di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato | delib. n. 9/2015/G Deliberazione 26 ottobre 2015attività, n. 9/2015/G magistrato relatore: Xxxxxxx Xxxxxxx * * * Relazione .................................................................................................................... 13 1. Premessa ................................................................................................................. 15 2. Le numerose anomalie riscontrate nei comportamenti degli intermediari .................. 16 3. La stabilizzazione dell’istituto senza la sua razionalizzazione ..................................... 23 4. Il miglioramento nella trasparenza e nella completezza e correttezza della diffusione dei dati ............................................................................................................................. 27 5. Le problematiche nella gestione dell’istituto da parte del Ministero dei beni e delle atti- vità culturali e del turismo ........................................................................................... 28 6. La mancata soluzione se non quella di varie criticità ..................................................................... 30 ALLEGATI Allegato n. 1 - Deliberazione 31 ottobre 2014resistenza in giudizio, n. 14/2014/G. Relazione “Destinazione e gestione del 5 per mille dell’Irpef” Allegato n. 2 - Deliberazione 18 dicembre 2013affidata, n. 14/2013/G. Relazione “Destinazione e gestione del 5 per mille dell’Irpef” la Corte dei conti Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l’art. 3, c. 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulle gestioni delle amministrazioni pubbliche, verificandone la legittimità e la regolarità, il funzionamento degli organi interni, nonché la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa; vista la deliberazione della Sezione n. 14/2014/G, adottata nell’adunanza del 9 ottobre 2014, con la quale è stata approvata la relazione Destinazione e gestione del 5 per mille: le misure consequenziali finalizzate alla rimozione delle disfunzioni rilevate; visto l’art. 1, c. 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con cuiperaltro, ad integrazione dell’artavvocati esterni. 3,In tal senso, l’abbattimento dei costi di un ulteriore 20 per cento previsto per l’esercizio in corso appare misura doverosa ma del tutto insufficiente. Hanno collaborato: Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx.

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