Varianti contrattuali. L’ATS si riserva la facoltà di prorogare, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la durata del contratto alle medesime condizioni economiche e giuridiche, previa richiesta scritta, e limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di prevedere, nel corso di validità del rapporto, varianti al contratto secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del D. Lgs 50/2016 s.m.i., comprese quelle in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quinto del prezzo complessivo. Le varianti saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi offerti dall’Appaltatore in sede di gara. Per quanto riguarda le diminuzioni, l’Appaltatore non potrà vantare richieste di risarcimento, rimborsi o qualsiasi altro indennizzo di sorta. Non sono da considerarsi varianti gli interventi disposti dall’Amministrazione sulla corretta esecuzione del presente contratto per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino una variazione del prezzo complessivo offerto in sede di richiesta d’ordine.
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Varianti contrattuali. L’ATS della Città Metropolitana di Milano si riserva la facoltà di prorogare, ai sensi dell’art. 106, 106 comma 11, 11 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.e per i soli servizi cloud, la durata del contratto alle medesime condizioni economiche e giuridiche, previa richiesta scritta, e limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di prevedere, nel corso di validità del rapporto, varianti al contratto secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del D. Lgs 50/2016 s.m.i.50/2016, comprese quelle in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quinto del prezzo complessivo. Le varianti saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi offerti dall’Appaltatore in sede di gara. Per quanto riguarda le diminuzioni, l’Appaltatore non potrà vantare richieste di risarcimento, rimborsi o qualsiasi altro indennizzo di sorta. Non sono da considerarsi varianti gli interventi disposti dall’Amministrazione sulla corretta esecuzione del presente contratto per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino una variazione del prezzo complessivo offerto in sede di richiesta d’ordine. È, in ultimo, facoltà dell’Amministrazione Appaltante provvedere, in caso di provata impossibilità a svolgere le prestazioni richieste, ad approvvigionarsi sul libero mercato, in deroga alle condizioni e agli impegni del presente Contratto, senza che dall’Appaltatore possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo e fatta salva la facoltà dell’Amministrazione interessata di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento di ogni eventuale danno subito o maggiore onere sostenuto.
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Varianti contrattuali. L’ATS si riserva la facoltà di prorogare, ai sensi dell’art. 106, 106 comma 11, 11 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.50/2016, la durata del contratto alle medesime condizioni economiche e giuridiche, previa richiesta scritta, e limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di prevedere, nel corso di validità del rapporto, varianti al contratto secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del D. Lgs 50/2016 s.m.i.50/2016, comprese quelle in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quinto del prezzo complessivo. Le varianti saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi offerti dall’Appaltatore in sede di gara. Per quanto riguarda le diminuzioni, l’Appaltatore non potrà vantare richieste di risarcimento, rimborsi o qualsiasi altro indennizzo di sorta. Non sono da considerarsi varianti gli interventi disposti dall’Amministrazione sulla corretta esecuzione del presente contratto per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino una variazione del prezzo complessivo offerto in sede di richiesta d’ordine. È, in ultimo, facoltà dell’Amministrazione Appaltante provvedere, in caso di provata impossibilità a svolgere le prestazioni richieste, ad approvvigionarsi sul libero mercato, in deroga alle condizioni e agli impegni del presente Contratto, senza che dall’Appaltatore possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo e fatta salva la facoltà dell’Amministrazione interessata di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento di ogni eventuale danno subito o maggiore onere sostenuto.
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Varianti contrattuali. L’ATS della Città Metropolitana di Milano si riserva la facoltà di prorogare, ai sensi dell’art. 106, 106 comma 11, 11 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.e per i soli servizi di assistenza e manutenzione, la durata del contratto alle medesime condizioni economiche e giuridiche, previa richiesta scritta, e limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraentecontraente e comunque per un periodo massimo di 12 mesi. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di prevedere, nel corso di validità del rapporto, varianti al contratto secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del D. Lgs 50/2016 s.m.i.50/2016, comprese quelle in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quinto del prezzo complessivo. Le varianti saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi offerti dall’Appaltatore in sede di gara. Per quanto riguarda le diminuzioni, l’Appaltatore non potrà vantare richieste di risarcimento, rimborsi o qualsiasi altro indennizzo di sorta. Non sono da considerarsi varianti gli interventi disposti dall’Amministrazione sulla corretta esecuzione del presente contratto per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino una variazione del prezzo complessivo offerto in sede di richiesta d’ordine. È, in ultimo, facoltà dell’Amministrazione Appaltante provvedere, in caso di provata impossibilità a svolgere le prestazioni richieste, ad approvvigionarsi sul libero mercato, in deroga alle condizioni e agli impegni del presente Contratto, senza che dall’Appaltatore possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo e fatta salva la facoltà dell’Amministrazione interessata di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento di ogni eventuale danno subito o maggiore onere sostenuto.
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