SUBAPPALTO - SUBAFFIDAMENTO. È ammesso il subappalto con le modalità di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il concorrente, ai sensi del comma 4, lett c) del succitato art. 105 deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare a terzi. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del con - tratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie pre- valenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Il RUP, per le caratteristiche proprie del presente appalto,ha stabilito che l’aggiudicatario dovrà eseguire di- rettamente le lavorazioni afferenti alla categoria prevalente OG3 in misura prevalente e dunque per una per- centuale superiore al 50%. Le categoria OG 6 e OG10 sono completamente subappaltabili a operatori in possesso della relativa qualifi- cazione dimostrabile anche con i requisiti ex art.90 del D.P.R. 207/2010 e abilitati ai sensi del DM 37/2008. L’affidamento in subappalto è consentito previa autorizzazione dell’Amministrazione, alle condizioni dell’art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
SUBAPPALTO - SUBAFFIDAMENTO. Art. 18 Tutela dei lavoratori.