Common use of VARIANTI IN CORSO D’OPERA Clause in Contracts

VARIANTI IN CORSO D’OPERA. Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune varianti. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse quando sono rese necessarie per: a) fatti verificatisi in corso d’opera; b) rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale; c) adeguare l’impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il proseguimento degli obiettivi dell’intervento; d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile24. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, cosi come indicato all’art. 149 del ▇.▇.▇▇ 50/2016 e s.m.i. Il Committente, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

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Sources: Contratto Di Appalto

VARIANTI IN CORSO D’OPERA. Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune varianti. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse quando sono rese necessarie per: a) fatti verificatisi in corso d’opera; b) rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale; c) adeguare l’impostazione progettuale ammesse, sentiti il Progettista ed il Direttore dei Lavori, esclusivamente qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il proseguimento degli obiettivi dell’intervento; d) nei ricorrano i casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, dagli artt. 106 e 149 del codice civile24D.Lgs. n. 50/2016. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni nella progettazione di cui all’art. 106 commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016. Non sono considerati varianti in corso d'opera considerate varianti, ai sensi dell’art. 149 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, gli interventi disposti dal direttore Direttore dei lavori Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, cosi come indicato all’artche non comportino un aumento o una diminuzione superiore al 20% del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10% dell’importo complessivo contrattuale, qualora ci sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. 149 Ove le varianti eccedano le soglie di importo stabilite dall’art. 106 sopra richiamato, la stazione appaltante ai sensi dell’art. 108 comma 1 del ▇.▇.▇▇ D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.ipuò risolvere il contratto. Il Committente, durante l'esecuzione dei Nel caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Lavori eseguiti servizi e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavoriforniture regolarmente eseguiti.

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto

VARIANTI IN CORSO D’OPERA. Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune varianti1. Le varianti in corso d'opera possono d’opera potranno essere ammesse quando sono rese necessarie per:in conformità a quanto previsto dagli artt. 36, 37 e 38 delle Condizioni Generali. a) fatti verificatisi 2. Alla determinazione della maggiore o minore spesa comportata da ciascuna variante si procederà con perizia differenziale, limitata ai soli lavori effettivamente interessati dalla variante stessa. 3. Nella perizia differenziale in corso d’opera;questione, sia per i lavori previsti dalla variante sia per quelli non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, saranno applicati i prezzi delle Tariffe richiamate o allegate al presente Accordo con il ribasso offerto dall’Appaltatore di cui al precedente articolo 7 del presente Accordo e eventuali nuovi prezzi definiti nel rispetto delle Condizioni Generali. b) rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale; c) adeguare l’impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia 4. Dopo l’approvazione da parte di Ferrovie di ciascuna variante, si darà atto, con verbale tra le Parti, dell’adozione della variante stessa, delle modificazioni apportate ai progetti, al “Programma lavori”, anche agli effetti degli stati di avanzamento lavori di cui al precedente articolo 8. Alla redazione del bene e per il proseguimento degli obiettivi dell’intervento; d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile24. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore verbale stesso resterà subordinato l'inizio dei lavori per risolvere aspetti in variante. 5. Se l’ammontare delle varianti, valutate come sopra, sommate algebricamente, determina una riduzione o aumento dell’importo contrattuale di dettagliociascun Contratto Applicativo, cosi come indicato all’art. 149 del ▇detta riduzione o aumento saranno applicati all’importo corrisposto all’Appaltatore.▇.▇▇ 50/2016 e s.m.i. Il Committente, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

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Sources: Accordo Quadro

VARIANTI IN CORSO D’OPERA. Il Committente Per le modifiche nonché le varianti del contratto in corso di esecuzione si applica quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere apportare, con semplice preavviso scritto, variazioni ai servizi oggetto dell’appalto, in aumento o in diminuzione, fino al massimo del quinto dell’importo del contratto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune variantiai sensi dell’art. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse quando sono rese necessarie per: a) fatti verificatisi in corso d’opera; b) rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale; c) adeguare l’impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il proseguimento degli obiettivi dell’intervento; d) nei casi previsti dall'articolo 1664106, comma 212, del codice civile24D.Lgs. Non sono considerati varianti in corso d'opera 50/2016. A tali variazioni saranno applicati gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti stessi prezzi, patti e condizioni definiti nell’appalto. Nel caso di dettaglio, cosi come indicato all’art. 149 variazioni oltre il limite del ▇.▇.▇▇ 50/2016 e s.m.i. Il Committente, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni quinto dell’importo del contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto dalla normativa vigentela Ditta ha diritto alla risoluzione del contratto. Lavori eseguiti In tal caso, la Ditta dovrà comunque garantire il servizio fino alla individuazione del nuovo fornitore. In ogni caso, qualsiasi servizio aggiuntivo e/o supplementare dovrà essere eseguito dal Contraente previa autorizzazione scritta del R.U.P. e del competente Ministero della Giustizia. Le eventuali variazioni apportate dal Contraente, senza la preventiva autorizzazione della Stazione appaltante, non autorizzati non verranno pagati danno titolo a pagamenti o rimborsi di alcun tipo e sarà a carico dell'Appaltatore -ove il R.U.P. lo ritenga opportuno -comportano la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella pristino, a carico del Contraente stesso, della situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavoripreesistente.

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Sources: Servizi Di Vigilanza