Variazioni del rischio. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Amministrazione contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell’Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).. L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Appears in 8 contracts
Samples: Insurance Policy, Insurance Policy, Polizza Spese Legali E Peritali
Variazioni del rischio. 1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Amministrazione contraente, (dell’Azienda contraente come ad esempio: variazione significativa del numero dei dipendenti, ; adozione di strumenti di per la riduzione del rischio, ; delibere dell’Amministrazione contraente dell’Azienda che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).. L’Amministrazione svolte e altri elementi idonei ad incidere sul rischio assicurato.
3. L’Azienda contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Appears in 1 contract
Samples: Assicurazione Infortuni
Variazioni del rischio. 1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratoreall’Assi curatore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Amministrazione contraente, (dell’Azienda contraente come ad esempio: variazione significativa del numero dei dipendenti, ; adozione di strumenti di per la riduzione del rischio, ; delibere dell’Amministrazione contraente dell’Azienda che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).. L’Amministrazione svolte e altri elementi idonei ad incidere sul rischio assicurato.
3. L’Azienda contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Appears in 1 contract
Samples: Assicurazione
Variazioni del rischio. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione dell’Amministrazione contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione contraente in grado di strumenti di riduzione determinare un aggravamento del rischio, delibere dell’Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).. L’Amministrazione rischio rilevante. Il contraente non è tenuta tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali. Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, deve essere comunicata per iscritto dal contraente alla società entro 30 giorni dall’intervenuta conoscenza. Nel caso di diminuzione del rischio, la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall’annualità successiva.
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Policy
Variazioni del rischio. 1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Amministrazione contraente, (dell’Azienda contraente come ad esempi o: variazione significativa del numero dei dipendenti, ; adozione di strumenti di per la riduzione del rischio, ; delibere dell’Amministrazione contraente dell’Azienda che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).. L’Amministrazione svolte e altri elementi idonei ad incidere sul rischio assicurato.
3. L’Azienda contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Appears in 1 contract
Samples: Assicurazione