Denuncia dell’infortunio ed obblighi relativi Clausole campione

Denuncia dell’infortunio ed obblighi relativi. La denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico deve essere fatta per iscritto alla Direzione della Società od all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 5 giorni lavorativi dall' infortunio o dal momento in cui il Contraente, I’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Avvenuto l’ infortunio, I'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'Assicurato deve inviare, a periodi non superiori a 15 giorni e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso telegrafico alla Società. L' Assicurato, i suoi familiari e gli aventi diritto devono consentire alla visita dei medici della Società ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell’assicurazione. Se dolosamente non viene adempiuto all'obbligo della denuncia ed agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, I'Assicurato e gli aventi diritto perdono il diritto all'indennità; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, la Società ha il diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Denuncia dell’infortunio ed obblighi relativi. Art. 2 Criteri di indennizzo
Denuncia dell’infortunio ed obblighi relativi. In caso di infortunio, il Contraente o chi per esso deve darne avviso, corredato da certificazione medica, even- tuali cartelle cliniche e successivi controlli clinici e strumentali effettuati, con lettera raccomandata A.R. inviata a Poste Vita S.p.A. entro 60 giorni da quando, secondo parere del medico curante, ci sia motivo di ritenere che l’infortunio, per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa determinare una invalidità totale e per- manente. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni garantite, ai sensi dell’Art. 1915 C.C. Qualora la documentazione inviata non fosse esaustiva, Poste Vita S.p.A. si riserva di sottoporre l’Assicurato ad accertamento medico-legale presso il proprio fiduciario. L’Assicurato deve altresì sottoporsi agli accertamenti e controlli medici eventualmente disposti da Poste Vita S.p.A. e fornire alla stessa ogni informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
Denuncia dell’infortunio ed obblighi relativi. La denuncia dell’infortunio con l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo determinarono, corredata da un certificato medico, deve essere fatta per iscritto a mezzo raccomandata o PEC al Broker/Corrispondente dei Lloyd’s, in questo caso European Brokers entro trenta giorni dall’infortunio o dal momento in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, ciò ai sensi dell’art.1913 Codice Civile. Avvenuto l’infortunio, l’Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Il decorso delle lesioni subite dovrà essere documentato da eventuale ulteriore certificazione medica successiva alla denuncia dell’evento fino alla guarigione clinica. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura deve esserne dato immediato avviso agli Assicuratori. L’Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire la visita dei medici dell’Assicuratore e qualsiasi indagine o accertamento che questi ritengano necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato – salvo che siano espressamente comprese nell’Assicurazione- fatta eccezione per i medici designati dall’Assicuratore. Se dolosamente non vengono adempiuti l’obbligo della denuncia e gli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l’Assicurato e gli aventi diritto perdono il diritto all’indennità. Se tali obblighi non vengono adempiuti colposamente, l’Assicuratore ha il diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Denuncia dell’infortunio ed obblighi relativi. La denuncia dell'infortunio con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze, corredata di certificato medico, deve essere fatta alla Società entro un termine ragionevole dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto possibilità. Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché informare perio- dicamente la Società sul decorso delle lesioni. Quando l'infortunio abbia causato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediatamente avviso telegrafico alla Società. L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine che questi ritengano necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.
Denuncia dell’infortunio ed obblighi relativi. In caso di infortunio, il Contraente o chi per esso deve darne avviso, corredato da certificazione medica, eventuali cartelle cliniche e successivi controlli clinici e strumentali effettuati, con lettera raccomandata A.R. inviata a Poste Vita S.p.A. entro 12.b Accertamento dell’invalidità, controversie, perizia contrattuale
Denuncia dell’infortunio ed obblighi relativi. ART. 33 –
Denuncia dell’infortunio ed obblighi relativi. La denuncia dell'infortunio con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze, corredata di certificato medico, deve essere fatta alla Società cui è assegnato il contratto di assicurazione nel termine di 30 giorni dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto possibilità. Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché informare periodicamente la Società sul decorso delle lesioni. Quando l'infortunio abbia causato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediatamente avviso telegrafico alla Società. L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine che questi ritengano necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.
Denuncia dell’infortunio ed obblighi relativi. La denuncia dell'infortunio con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze, corredata di certificato medico, deve essere fatta alla Società cui è assegnato il contratto di assicurazione nel termine di 10 giorni dall'infortunio o dal momento in cui l’ufficio addetto alla gestione delle pratiche assicurative dell’Azienda assicurata o gli aventi diritto ne abbiano avuto possibilità. Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché informare periodicamente la Società sul decorso delle lesioni. Quando l'infortunio abbia causato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediatamente avviso telegrafico alla Società. L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine che questi ritengano necessaria. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.
Denuncia dell’infortunio ed obblighi relativi. La denuncia dell’infortunio con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze, cor- redata da un certificato medico, deve essere fatta alla Direzione della Società od all’Agenzia cui è assegnatala Polizza nel termine di 5 giorni dall’infortunio o dal momento in cuil’Assicurato ne abbia avuto possibilità. Avvenuto l’infortunio l’Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché informare periodicamente la Società sul decorso delle lesioni. La inosservanza dolosa degli obblighi di cui sopra comporta la perdita al diritto alla indennità; se l’inos- servanza è colposa le indennità sono ridotte in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società. La Società non è tenuta a corrispondere anticipi sull’indennità.