Variazioni in corso di esecuzione Clausole campione

Variazioni in corso di esecuzione. 1. L’Appaltatore non potrà variare in alcun modo le prestazioni appaltate senza la preventiva autorizzazione di InfoCamere. La violazione del suddetto divieto costituisce causa di risoluzione del presente Contratto ai sensi del successivo art. “Risoluzione”. 2. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le varianti in aumento o in diminuzione richieste da InfoCamere nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, legislativa e regolamentare, vigente.
Variazioni in corso di esecuzione. 1 I contratti devono contenere una clausola la quale preveda che qualora nel corso della esecuzione degli stessi si rendesse necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, il contraente è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell’importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria. 2 Può essere previsto l’assoggettamento del contraente a variazioni anche oltre il limite del quinto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
Variazioni in corso di esecuzione. 1. L’Appaltatore non potrà variare in alcun modo le prestazioni appaltate senza la preventiva autorizzazione di InfoCamere. La violazione del suddetto divieto costituisce causa di risoluzione del presente Contratto ai sensi del successivo art. 16 (Risoluzione del Contratto). 2. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le varianti in aumento o in diminuzione richieste da InfoCamere nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, legislativa e regolamentare, vigente. 3. Fermo restando l’importo massimo contrattuale, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le variazioni eventualmente richieste da InfoCamere, in particolare: a) diminuzione del numero dei collegamenti. In tal caso, il corrispettivo dovuto sarà commisurato b) aumento del numero dei collegamenti. In tal caso, il corrispettivo dovuto sarà commisurato alle sedi effettivamente attivate, con applicazione dei canoni relativi ad analoga tipologia di collegamento, senza quindi alcun minimo garantito in favore dell’Appaltatore; c) variazione della configurazione dei collegamenti preesistenti, per modifica del profilo di accesso. In tal caso, il corrispettivo dovuto sarà commisurato al canone applicabile ad analoga tipologia di accesso. 4. Nel caso di variazioni relative alla diminuzione del numero dei collegamenti, si procederà all’adeguamento del corrispettivo ai sensi del precedente comma 3 lettera a) a partire dal primo giorno del bimestre successivo alla data della relativa richiesta di InfoCamere. 5. Nel caso di variazioni relative all’aumento dei collegamenti o a modifiche dei profili di accesso dei collegamenti, il corrispettivo dovuto ai sensi del precedente comma 3 lettere b) e c) sarà adeguato a partire dalla data della loro attivazione. 6. L’Appaltatore si impegna a mettere a disposizione di InfoCamere un’interfaccia unica per la gestione delle eventuali richieste di variazioni inoltrate da InfoCamere ai sensi del presente articolo ed a procedere alle relative attività nel rispetto dei termini (ivi inclusi i tempi massimi di realizzazione) e delle specifiche previste al par. 9 “Gestione delle variazioni in corso di esecuzione” del Capitolato Tecnico.
Variazioni in corso di esecuzione. 1. L’Appaltatore non potrà variare in alcun modo le prestazioni senza la preventiva autorizzazione di IdP InfoCamere. La violazione del suddetto divieto costituisce causa di risoluzione del presente Contratto. 2. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le varianti in aumento o in diminuzione richieste da IdP InfoCamere nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, legislativa e regolamentare, vigente.
Variazioni in corso di esecuzione. 1. L’Appaltatore non potrà variare in alcun modo le prestazioni appaltate senza la preventiva autorizzazione di InfoCamere. La violazione del suddetto divieto costituisce causa di risoluzione del presente Contratto ai sensi del successivo art. 14 (Risoluzione del Contratto).
Variazioni in corso di esecuzione. ART. 14 –
Variazioni in corso di esecuzione. 1. Il Prestatore non potrà variare in alcun modo le prestazioni affidate senza la preventiva autorizzazione di Forma.Temp. La violazione del suddetto divieto costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi del successivo art. 12. 2. Il Prestatore è tenuto ad eseguire le varianti in aumento o in diminuzione richieste da Forma.Temp nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, legislativa e regolamentare, vigente.
Variazioni in corso di esecuzione. 1. L’Appaltatore non potrà variare in alcun modo le prestazioni appaltate senza la preventiva autorizzazione di Job Camere. La violazione del suddetto divieto costituisce causa di risoluzione del presente Contratto ai sensi del successivo art. “Risoluzione”. 2. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le varianti in aumento o in diminuzione richieste da Job Camere nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, legislativa e regolamentare, vigente.
Variazioni in corso di esecuzione. Durante la fase di esecuzione dell’appalto le revisioni periodiche non sostanziali di strategia e pianificazione non sono considerate varianti in quanto finalizzate al miglioramento funzionale e prestazionale del Servizio in funzione del migliore raggiungimento degli obiettivi di cui al Capitolato, nonché all’attuazione degli indirizzi dell’Assessorato al Turismo. L’Amministrazione può proporre le variazioni che si rendano necessarie per l’attuazione degli indirizzi dell’Assessorato al Turismo. L’Amministrazione, inoltre, si riserva di prendere in considerazione le varianti in corso di realizzazione presentate dall’Aggiudicatario qualora esse garantiscano una migliore efficacia del Servizio. Potranno essere, inoltre, introdotte variazioni volte ad accogliere soluzioni suggerite dall’avvento di nuove tecnologie. In tutti i casi, ed anche se dovute a cause di impossibilità sopravvenute per caso fortuito o forza maggiore, l’approvazione delle varianti dovrà essere sempre concordata e potrà essere autorizzata solo laddove la soluzione alternativa si presenti equivalente o migliorativa sotto il profilo tecnico ed economico e consenta il soddisfacimento degli obiettivi dell’appalto. Le varianti dovranno comunque essere autorizzate dalla Regione. Nel caso in cui le varianti si dovessero rendere necessarie per la correzione di errori, trascuratezza o mancata attenzione da parte dell’Aggiudicatario circa la definizione della propria offerta, tali varianti, se necessarie a garantire il rispetto delle condizioni contrattuali, dovranno essere obbligatoriamente operate a costo zero per l’Amministrazione ed a totale carico dell’Appaltatore. Eventuali proposte di variazioni che ciascuna delle Parti volesse formulare devono essere comunicate all’altra parte in forma scritta e sono integrate nel contratto solo previa accettazione. Resta salva la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 114 e 132 del Codice, ove compatibile.
Variazioni in corso di esecuzione. 1. L’Esecutore non potrà variare in alcun modo le prestazioni affidate senza la preventiva autorizzazione dell’Ente. La violazione del suddetto divieto costituisce causa di risoluzione del presente Accordo Quadro ai sensi del successivo art. 12. 2. L’Esecutore è tenuto ad eseguire le varianti in aumento o in diminuzione richieste dall’Ente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, legislativa e regolamentare, vigente. Si applica l’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.