Natura della prestazione Clausole campione

Natura della prestazione. La prestazione oggetto della collaborazione è riferita all'attività istituzionale generale e ancorché occasionale. La relativa attività è prestata dal collaboratore senza vincolo di subordinazione. II collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione. In ogni caso, per esigenze organizzative, la presenza nell'Istituzione non potrà eccedere i normali orari di lavoro concordati con il committente. Le direttive impartite al collaboratore, ai Erni del coordinamento della prestazione collaborativa con l'attività dell'Istituzione, devono essere compatibili con l'autonomia professionale dello stesso. Il collaboratore sarà libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che subordinata anche a favore di terzi, con comunicazione al committente, tramite autocertificazione scritta obbligatoria, che indichi lo svolgimento di attività compatibili con gli impegni assunti con il contratto ed in particolare con l'obbligo della riservatezza, purché tale attività sia compatibile con l'osservanza degli impegni assunti con il contratto, inoltre, che non si ponga in alcun modo in regime di concorrenza. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio, a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. Al collaboratore è fatto divieto di svolgere attività che creano danno all'immagine e pregiudizio all'Istituzione. Le presenti clausole rivestono per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 del codice civile. La prestazione del collaboratore non prevede esclusività.
Natura della prestazione. La prestazione oggetto della collaborazione è riferita all’attività istituzionale generale e a progetti specifici funzionalmente connessi con la stessa e con il piano dell’offerta formativa (POF). La relativa attività è prestata dal collaboratore senza vincolo di subordinazione. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione. In ogni caso, per esigenze organizzative, la presenza nell’Istituzione scolastica non potrà eccedere i normali orari di lavoro concordati con il committente. Le direttive impartite al collaboratore, ai fini del coordinamento della prestazione collaborativa con l’attività dell’Istituzione scolastica, devono essere compatibili con l’autonomia professionale dello stesso. Il collaboratore sarà libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che subordinata anche a favore di terzi, con comunicazione al committente, tramite autocertificazione scritta obbligatoria, che indichi lo svolgimento di attività compatibili con gli impegni assunti con il contratto ed in particolare con l’obbligo della riservatezza, purché tale attività sia compatibile con l’osservanza degli impegni assunti con il contratto, inoltre, che non si ponga in alcun modo in regime di concorrenza. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d’ufficio, a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. Al collaboratore è fatto divieto di svolgere attività che creano danno all’immagine e pregiudizio all’Istituzione scolastica. Le presenti clausole rivestono per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile. La prestazione del collaboratore non prevede esclusività
Natura della prestazione. Il Prestatore d’opera s’impegna ad espletare la propria opera con il lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. A tal fine, si precisa che il prestatore di lavoro instaura con il Comune di Loreo un rapporto lavorativo di natura occasionale, non continuativo, non soggetto all’osservanza di un orario determinato, che non comporta l’inserimento del prestatore nell’organizzazione dell’Ente in modo sistematico, che non è soggetto a costante vigilanza o poteri disciplinari del datore di lavoro, il cui rischio ricade esclusivamente sul lavoratore.
Natura della prestazione. I lavori a cui si riferisce la prestazione professionale oggetto di successivo affidamento sono specificabili, con riferimento al D.M. 17.06.2016 recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", come segue:
Natura della prestazione. 1. Le prestazioni oggetto degli incarichi di collaborazione sono riferite a specifici progetti o programmi funzionalmente connessi con l’attività istituzionale generale dell’Ateneo e con gli obiettivi dal medesimo prefissati. 2. L'individuazione del progetto da dedurre nel contratto compete al committente. Le valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive sottese al progetto sono concordate tra il committente e/o il responsabile del progetto da una parte, e il collaboratore dall’altra, al momento della definizione del rapporto di collaborazione. 3. L’attività oggetto della collaborazione è prestata dal collaboratore senza vincolo di subordinazione. 4. Il rapporto di collaborazione è caratterizzato dalla continuità della prestazione e dalla coordinazione, intesa come vincolo funzionale tra l’opera del collaboratore e l’attività del committente. 5. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione; per garantirne la funzionalità rispetto all’attività generale svolta nella struttura in cui la prestazione viene resa, le modalità dell’adempimento dovranno essere coordinate con il committente attraverso il responsabile del progetto senza che tuttavia ciò costituisca in alcun modo riferimento per l'inserimento del collaboratore nella struttura gerarchica del personale del committente. 6. In ogni caso, per esigenze organizzative, la presenza del collaboratore nelle strutture universitarie non potrà eccedere i normali orari di fruibilità delle medesime. 7. Le indicazioni fornite dal committente e/o dal responsabile del progetto, ai fini del coordinamento delle prestazioni del collaboratore con l’attività della struttura, devono essere compatibili con l’autonomia professionale del medesimo. 8. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d’ufficio a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui viene a conoscenza durante lo svolgimento dell’incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. 9. Il collaboratore è libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che subordinata, a favore di terzi, purché tale attività sia compatibile con l’osservanza degli impegni assunti con il contratto ed, in particolare, con l’obbligo alla riservatezza; detta attività, inoltre, non deve porsi in alcun modo in conflitto di interessi con gli obiettivi propri dell’Università. 10. L’attività a favore di terzi potrà, pertanto, essere svolta previa comunicazione o...
Natura della prestazione. La prestazione consiste in: - ore di attività di didattica integrativa - attività finalizzata all’acquisizione da parte degli studenti di significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico riferite al mondo extrauniversitario ovvero ai risultati di particolari ricerche o studi di alta qualificazione scientifica - compilazione registro delle ore svolte. L’attività sopra menzionata deve essere svolta personalmente nel rispetto degli orari, delle modalità e dei programmi stabiliti nel Regolamento Didattico del Corso di Studio, concordati con il Presidente del Consiglio del Corso di Studio e il Responsabile didattico.
Natura della prestazione. L’incarico di collaborazione coordinata e continuativa viene conferito ai sensi e per ef- fetti degli artt. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile, dell’art. 409 del co- dice di procedura civile, trattandosi di prestazioni professionali d’opera e di prestazioni d’opera intellettuali senza vincolo di subordinazione.
Natura della prestazione. 1.1. Scopo del Servizio è la ricerca, tramite la nostra community di avvocati, di un professionista qualificato che fornisca atti e/o pareri, lasciando libertà alle parti di accordarsi su ogni aspetto della prestazione stessa. 1.2. Il Servizio copre tutti gli ambiti del diritto civile. 1.3. Il solo scopo del servizio è di mettere in contatto gli avvocati e, in generale, i professionisti per scambiarsi atti e/o pareri. In ogni caso, il Servizio è finalizzato allo scambio di atti e pareri tra avvocati e professionisti in genere. 1.4. Inoltre, le informazioni scambiate nell'ambito del Servizio sono e rimangono strettamente riservate tra l’Utente, l'Editore e i giuristi che forniscono la prestazione, in conformità con il punto 8.
Natura della prestazione. Affidamento del servizio di verifica, ai sensi dell’art. 26, c. 4 del D.Lgs. 50/16, del progetto definitivo- esecutivo relativamente ai lavori di Realizzazione del Parco degli Anelli II lotto, come meglio definito nel Capitolato Prestazionale,

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  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • OGGETTO DELLA PRESTAZIONE Per tutta la durata del presente contratto, indicata al successivo art. 4, il “Professionista” si impegna a ricoprire il ruolo di “Coordinatore delle Direzioni Lavori per le opere che insistono nel complesso PRIMA e legate sia alle opere appaltate per il “Nuovo Complesso Neutral Beam Test Facility” a Padova (progetto esecutivo 1° e 2° lotto) alla Società ITER – “COOPERATIVA RAVENNATE INTERVENTI SUL TERRITORIO” Società Cooperativa sia alle opere appaltate da Fusion for Energy per gli esperimenti SPIDER e MITICA in esso ospitate. Sarà compito del Coordinatore delle Direzioni Lavori, di seguito CDL, proporre settimanalmente un programma di svolgimento dei lavori nel sito di PRIMA concordato con i diversi soggetti che concorrono alla realizzazione delle opere ed in particolare con: - il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione; - i Direttori Lavori delle varie realizzazioni in corso nel sito; i Direttori Lavori rimangono i soli responsabili per conto dei Committenti relativamente all’esecuzione delle opere loro affidate; - il Project Manager del team NBTF; - l’Host Manager del Consorzio RFX. Sarà compito del Professionista indire le riunioni settimanali di Coordinamento, istruendole e redigendo un verbale sulle decisioni collegialmente assunte. Il ruolo del CDL non include aspetti di gestione della sicurezza nel cantiere. Il CDL può tuttavia segnalare al CSE eventuali comportamenti che ritenesse scorretti dal punto di vista della sicurezza da parte dei lavoratori in cantiere.

  • Durata dell’assicurazione L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (c. 1919 ss.).

  • Struttura della retribuzione La struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci:

  • PRESTAZIONE L’Impresa, qualora il ricovero dell’Assicurato si protragga per un numero di giorni superiore a 5, riconosce per ogni successivo giorno di degenza (i.e. a partire dal sesto giorno di ricovero) un importo pari a euro 100,00 per un numero massimo di giorni pari a 10. In conseguenza di quanto sopra, dunque, la somma massima esigibile da ciascun Assicurato nel corso della validità della polizza non potrà superare l’importo di € 1.000,00.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • DURATA DELLA LOCAZIONE 3.1 La durata della locazione è pattuita in anni sei dal………. al……., decorso il quale periodo il contratto si rinnoverà, fatte salve le eccezioni di Xxxxx, per un periodo di ulteriori sei anni (art. 28 legge 27.7.78, n. 392). 3.2 Il CONDUTTORE, qualora ricorrano gravi motivi, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione al LOCATORE con preavviso di almeno sei mesi, a mezzo di lettera raccomandata. 3.3 In mancanza di disdetta per lettera raccomandata, inviata da una delle parti almeno dodici mesi prima della scadenza, il presente contratto si intenderà rinnovato a norma di Xxxxx. 3.4 L’immobile oggetto del presente contratto, e ciò a prescindere dalla decorrenza dell’obbligo di pagamento del relativo canone a carico del CONDUTTORE (concordato in ogni caso dal …. ) viene consegnato al CONDUTTORE alla data del presente atto. Da tale data, pertanto, il CONDUTTORE si rende responsabile in via diretta ed esclusiva della detenzione, custodia e conservazione dell’immobile, nonché di ogni altro e qualsiasi pregiudizio possa derivarle o derivare a terzi attraverso l’uso o la detenzione dell’immobile. Il CONDUTTORE si impegna perciò da tale data a manlevare e garantire espressamente, in qualsiasi sede, il LOCATORE da ogni conseguenza pregiudizievole possa derivargli in merito assumendosene ogni carico anche economico e tenendone del tutto esente il LOCATORE.

  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. Tale seduta virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il canale “Comunicazioni Procedura” di SINTEL. Il RUP supportato dal Seggio di Gara, procederà, in seduta pubblica virtuale, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: a) Verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta; b) Verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa. Le offerte tecniche e quelle economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara, né alla stazione appaltante, né dagli altri concorrenti, né da terzi. Il Seggio di gara, a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (il RUP e due assistenti del RUP). Il Seggio di Gara, quindi, concluse le operazioni sopra descritte, procederà, in successive sedute riservate, all’analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa (presentata in formato elettronico). In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse di Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara. La stazione appaltante al termine della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis procederà alla comunicazione di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di ammissione/esclusione. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.