Common use of Variazioni Clause in Contracts

Variazioni. A norma dell’art. 311 della Legge 12 luglio 2011, n. 106 la Stazione Appaltante non può richiedere alcuna variazione al contratto se non nei casi ivi specificati. L’importo in aumento o diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Gli asili nido che l’Amministrazione comunale intende affidare in gestione alla ditta aggiudicataria hanno una capienza di 30 posti ciascuno e accolgono bambini indicativamente dai 12 mesi ai tre anni. Il servizio potrà subire variazioni, rispetto alla data d’inizio, all’estensione di orario o alla dimensione effettiva dell’utenza, sulla base delle reali esigenze che durante l’anno possono verificarsi e/o per modificazioni delle normative vigenti in materia di asili nido e servizi per la prima infanzia, senza che l’aggiudicatario possa richiedere alcun indennizzo o risarcimento per la parziale o totale mancata attivazione del servizio stesso. Potranno, inoltre, verificarsi integrazioni in ordine al tipo di servizio, per far fronte a esigenze contingenti dell’Amministrazione. In particolare potrà essere richiesto all’aggiudicatario di gestire, tramite i propri educatori, servizi integrativi rispetto al servizio oggetto del presente capitolato, ad esempio baby parking in occasione di convegni o seminari, presso gli asili nido comunali o presso altre sedi appositamente individuate. L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di sospendere/ridurre o ampliare il servizio di pulizia di qualsiasi zona, settore, vano e locale, oggetto del presente servizio, in base a proprie esigenze funzionali. Ove si verificassero variazioni della consistenza dei lavori per sospensioni, riduzioni o aggiunte, il calcolo del corrispettivo, in più o in meno da corrispondere, sarà definito nel suo importo in base all’importo orario in aggiunta o in diminuzione.

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Variazioni. A norma dell’artIl nuovo Accordo Economico Collettivo ha poi apportato numerose modifiche riguardanti la concreta gestione del rapporto di agenzia. 311 della Legge 12 luglio 2011Tra le novità più rilevanti del nuovo testo vi è senza dubbio il sostanziale intervento su molteplici aspetti riguardanti la disciplina delle variazioni di territorio, n. 106 clientela, prodotti e misura delle provvigioni. In primo luogo è stata ridotta, passando dal 20% al 15% delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno precedente alla variazione, la Stazione Appaltante non può richiedere alcuna variazione soglia oltre la quale le variazioni si considerano di “rilevante entità”. In secondo luogo, è stato poi elevato, rispettivamente per gli agenti plurimandatari e monomandatari, a 18 mesi ed a 24 mesi il periodo di riferimento per il computo dell’insieme delle variazioni di lieve entità (variazioni inferiori al contratto se non nei casi ivi specificati5% delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno precedente alla variazione) all’interno di un’unica variazione. L’importo in aumento È stato poi esteso il diritto dell’agente di rifiutare le variazioni entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del preponente anche al caso delle variazioni di media entità (variazioni comprese tra il 5% ed il 15% delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno precedente alla variazione) oltre al caso delle variazioni di rilevante entità. E’ stata, infine, prevista la possibilità che le parti, tramite accordo scritto, possano prevedere dei termini di preavviso per comunicare le variazioni all’agente diversi da quelli previsti dallo stesso Accordo Economico Collettivo (pari, per le variazioni di media entità, a 2 mesi o diminuzione relativo 4 mesi, a tali varianti non può superare il cinque seconda del fatto che l’agente operi come plurimandatario o monomandatario, e, per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Gli asili nido le variazioni di rilevante entità, al preavviso che l’Amministrazione comunale intende affidare in gestione alla ditta aggiudicataria hanno una capienza di 30 posti ciascuno e accolgono bambini indicativamente dai 12 mesi ai tre anni. Il servizio potrà subire variazioni, rispetto alla data d’inizio, all’estensione di orario o alla dimensione effettiva dell’utenza, sulla base delle reali esigenze che durante l’anno possono verificarsi e/o per modificazioni delle normative vigenti in materia di asili nido e servizi sarebbe dovuto per la prima infanziarisoluzione del rapporto). La nuova disciplina è certamente più sfavorevole per il preponente, senza oltre che l’aggiudicatario possa richiedere alcun indennizzo o risarcimento per la parziale o totale mancata attivazione del servizio stesso. Potrannoriduzione delle soglie di variazione, inoltre, verificarsi integrazioni soprattutto in ordine al tipo considerazione dell’estensione delle ipotesi di servizio, per far fronte a esigenze contingenti dell’Amministrazione. In particolare potrà essere richiesto all’aggiudicatario recesso qualificato anche alle variazioni di gestire, tramite i propri educatori, servizi integrativi rispetto al servizio oggetto del presente capitolato, ad esempio baby parking in occasione di convegni o seminari, presso gli asili nido comunali o presso altre sedi appositamente individuate. L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di sospendere/ridurre o ampliare il servizio di pulizia di qualsiasi zona, settore, vano e locale, oggetto del presente servizio, in base a proprie esigenze funzionali. Ove si verificassero variazioni della consistenza dei lavori per sospensioni, riduzioni o aggiunte, il calcolo del corrispettivo, in più o in meno da corrispondere, sarà definito nel suo importo in base all’importo orario in aggiunta o in diminuzionemedia entità.

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Variazioni. A norma dell’artL’Xxx.xx Comunale si riserva la facoltà, a proprio insindacabile ed inappellabile giudizio ed in relazione alle proprie effettive esigenze, di aumentare o diminuire il numero delle macchine e la ditta aggiudicataria é impegnata ad adeguarsi. 311 della Legge 12 luglio 2011, n. 106 la Stazione Appaltante non può richiedere alcuna variazione al contratto se non nei casi ivi specificati. L’importo in In caso di aumento o diminuzione relativo a tali varianti non può superare del numero delle macchine il cinque per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Gli asili nido che l’Amministrazione comunale intende affidare in gestione alla ditta aggiudicataria hanno una capienza di 30 posti ciascuno e accolgono bambini indicativamente dai 12 mesi ai tre anni. Il servizio potrà subire variazioni, rispetto alla data d’inizio, all’estensione di orario o alla dimensione effettiva dell’utenza, sulla base delle reali esigenze che durante l’anno possono verificarsi e/o per modificazioni delle normative vigenti in materia di asili nido e servizi per la prima infanzia, senza che l’aggiudicatario possa richiedere alcun indennizzo o risarcimento per la parziale o totale mancata attivazione del servizio stesso. Potranno, inoltre, verificarsi integrazioni in ordine al tipo di servizio, per far fronte a esigenze contingenti dell’Amministrazione. In particolare potrà essere richiesto all’aggiudicatario di gestire, tramite i propri educatori, servizi integrativi rispetto al servizio oggetto del presente capitolato, ad esempio baby parking in occasione di convegni o seminari, presso gli asili nido comunali o presso altre sedi appositamente individuate. L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di sospendere/ridurre o ampliare il servizio di pulizia di qualsiasi zona, settore, vano e locale, oggetto del presente servizio, in base a proprie esigenze funzionali. Ove si verificassero variazioni della consistenza dei lavori per sospensioni, riduzioni o aggiunte, il calcolo del corrispettivo, in più o in meno canone da corrispondere, o da detrarre, sarà definito nel suo importo calcolato in dodicesimi di anno tenuto conto del tipo di macchina consegnata o ritirata (grande, media ecc.) e del corrispondente canone annuo unitario offerto in sede di gara. Tale conguaglio verrà effettuato in occasione del pagamento annuale del canone complessivo previsto. Potranno essere richieste e quindi installate anche altre tipologie previo consenso e definizione dell’importo in accordo con l’Amministrazione comunale. Sia il canone annuo corrisposto che i singoli prezzi di vendita definiti dalla ditta in sede di gara, saranno assoggettabili alla revisione periodica, per gli anni successivi al primo, facendo riferimento, come base all’importo orario in aggiunta o in diminuzionedi calcolo, alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.

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