Veicolo rubato poi ritrovato. Se la copertura è stata trasferita su un altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita al Veicolo rubato, se quest’ultimo è successivamente ritrovato, allo stesso è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso. Se il proprietario di un veicolo dimostra, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazione sullo stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa: • vendita; • demolizione; • Furto di cui sia esibita denuncia; • certificazione di cessazione della circolazione; • definitiva esportazione all’estero; • consegna in conto vendita, al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi; Se un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi – è acquistato dal suo utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso, ma solo se le sue generalità sono state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Se l’utilizzatore, quando cessa l’utilizzo, non acquista il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Se la proprietà del Veicolo viene trasferita a seguito di successione a causa di morte, la classe di CU maturata sul Veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il defunto al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del Veicolo stesso a titolo ereditario. Se l’erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il Veicolo acquisito a titolo ereditario può avere la stessa classe di CU del veicolo già di proprietà. In tal caso, a richiesta del Contraente, l’impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU. Nel caso di trasferimento di proprietà del Veicolo con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU risultante dall’ultimo Attestato di Rischio maturato sino alla scadenza del contratto ceduto. Il nuovo contratto relativo al Veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. “decreto Bersani” (d.l. 31 gennaio 2007, n. 7); il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell’attestato. Se il precedente contratto sia stato stipulato presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’Attestato di Rischio non sia presente nella Banca Dati degli Attestati di Rischio, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del Contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall’ultimo attestato presente nella Banca dati o, in caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l’attestato, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di massima penalizzazione. Nel caso di trasferimento di proprietà del Veicolo: (i) dall’impresa individuale alla persona fisica o (ii) dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU.
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Policy
Veicolo rubato poi ritrovato. Se la copertura è stata trasferita su un altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita al Veicolo rubato, se quest’ultimo è successivamente ritrovato, allo stesso è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso. Se il proprietario di un veicolo dimostra, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazione sullo stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa: • vendita; • demolizione; • Furto di cui sia esibita denuncia; • certificazione di cessazione della circolazione; • definitiva esportazione all’estero; • consegna in conto vendita, al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi; Se un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi – è acquistato dal suo utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso, ma solo se le sue generalità sono state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Se l’utilizzatore, quando cessa l’utilizzo, non acquista il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Se la proprietà del Veicolo viene trasferita a seguito di successione a causa di morte, la classe di CU maturata sul Veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il defunto al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del Veicolo Xxxxxxx stesso a titolo ereditario. Se l’erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il Veicolo acquisito a titolo ereditario può avere la stessa classe di CU del veicolo già di proprietà. In tal caso, a richiesta del Contraente, l’impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU. Nel caso di trasferimento di proprietà del Veicolo con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU risultante dall’ultimo Attestato di Rischio Xxxxxxx maturato sino alla scadenza del contratto ceduto. Il nuovo contratto relativo al Veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. “decreto Bersani” (d.l. 31 gennaio 2007, n. 7); il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell’attestato. Se il precedente contratto sia stato stipulato presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’Attestato di Rischio Xxxxxxx non sia presente nella Banca Dati degli Attestati di Rischio, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del Contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall’ultimo attestato presente nella Banca dati o, in caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l’attestato, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di massima penalizzazione. Nel caso di trasferimento di proprietà del Veicolo:
(i) dall’impresa individuale alla persona fisica o
(ii) dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU.
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Policy
Veicolo rubato poi ritrovato. Se la copertura è stata trasferita su un altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita al Veicolo rubato, se quest’ultimo è successivamente ritrovato, allo stesso è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso. Se il proprietario di un veicolo dimostra, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazione sullo stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa: • vendita; • demolizione; • Furto di cui sia esibita denuncia; • certificazione di cessazione della circolazione; • definitiva esportazione all’estero; • consegna in conto vendita, al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi; Se un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi – è acquistato dal suo utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso, ma solo se le sue generalità sono state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Se l’utilizzatore, quando cessa l’utilizzo, non acquista il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. ; Se la proprietà del Veicolo viene trasferita a seguito di successione a causa di morte, la classe di CU maturata sul Veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il defunto al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del Veicolo Xxxxxxx stesso a titolo ereditario. Se l’erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il Veicolo acquisito a titolo ereditario può avere la stessa classe di CU del veicolo già di proprietà. In tal caso, a richiesta del Contraente, l’impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU. Nel caso di trasferimento di proprietà del Veicolo con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU risultante dall’ultimo Attestato attestato di Rischio rischio maturato sino alla scadenza del contratto ceduto. Il nuovo contratto relativo al Veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. “decreto Bersani” (d.l. 31 gennaio 2007, n. 7); il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell’attestato. ; Se il precedente contratto sia stato stipulato presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’Attestato di Rischio non sia presente nella Banca Dati dati degli Attestati di Rischio, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del Contraentecontraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall’ultimo attestato presente nella Banca dati o, in caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l’attestato, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di massima penalizzazione. Nel caso di trasferimento di proprietà del Veicolo:
(i) dall’impresa individuale alla persona fisica o
(ii) dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU.
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Contract
Veicolo rubato poi ritrovato. Se la copertura è stata trasferita su un altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita al Veicolo rubato, se quest’ultimo è successivamente ritrovato, allo stesso è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso. .
1.17.5.1 Perdita di possesso del veicolo precedente e acquisto di nuovo veicolo Se il proprietario di un veicolo dimostra, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze circostanze, intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazione sullo stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa: • vendita; • demolizione; • Furto di cui sia esibita denuncia; • certificazione di cessazione della circolazione; • definitiva esportazione all’estero; • consegna in conto vendita, ; al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi; ;
1.17.5.2 Acquisto di un veicolo in leasing o noleggio a lungo termine da parte dell’utilizzatore Se un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi – è acquistato dal suo utilizzatore, a quest’ultimo è riconosciuta la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso, ma solo se nel caso in cui le sue generalità sono state registrate, registrate quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Se l’utilizzatore, quando cessa l’utilizzo, non acquista il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. .
1.17.5.3 Veicolo intestato a soggetto portatore di handicap Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. ;
1.17.5.4 Trasferimento del Veicolo ad erede convivente Se la proprietà del Veicolo viene è trasferita a seguito di successione a causa di morte, la classe di CU maturata sul Veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il defunto al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del Veicolo Xxxxxxx stesso a titolo ereditario. Se l’erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il Veicolo acquisito a titolo ereditario può avere la stessa classe di CU del veicolo già di proprietà. In tal caso, a richiesta del Contraente, l’impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, successione è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU. Nel caso di trasferimento di proprietà del Veicolo con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU risultante dall’ultimo Attestato di Rischio maturato sino alla scadenza del contratto ceduto. Il nuovo contratto relativo al Veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. “decreto Bersani” (d.l. 31 gennaio 2007, n. 7); il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell’attestato. Se il precedente contratto sia stato stipulato presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’Attestato di Rischio non sia presente nella Banca Dati degli Attestati di Rischio, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del Contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall’ultimo attestato presente nella Banca dati o, in caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l’attestato, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di massima penalizzazione. Nel caso di trasferimento di proprietà del Veicolo:
(i) dall’impresa individuale alla persona fisica o
(ii) dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU.
Appears in 1 contract
Samples: Informativa