Verifica di conformità e Accettazione Clausole campione

Verifica di conformità e Accettazione. 1. Nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, il Responsabile dell’Esecuzione del Con- tratto per l’Amministrazione avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità delle presta- zioni erogate al Capitolato Tecnico e ai Livelli di Servizio. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l’assistenza e la strumentazione necessaria all’effettuazione di tali verifiche.
Verifica di conformità e Accettazione. 1. Nel periododi efficaciadel presenteContrattoEsecutivo,ilResponsabiledell’EsecuzionedelCon- trattoperl’Amministrazione avràfacoltàdieseguireverificherelativeallaconformitàdellepresta- zionierogatealCapitolatoTecnicoeaiLivellidiServizio.IlFornitoreètenutoaprestaretutta l’assistenzaelastrumentazionenecessariaall’effettuazioneditaliverifiche.
Verifica di conformità e Accettazione. L'accettazione della fornitura e posa in opera è subordinata al soddisfacimento dei requisiti indicati nell’art. 4, da dimostrare tramite attività di verifica di conformità dedicate. La verifica di conformità deve accertare che i beni presentino i requisiti richiesti dal contratto, dal presente Capitolato speciale d’appalto dallo stesso richiamato, dall’ offerta tecnica. Alle attività di verifica di conformità devono assistere i rappresentanti del fornitore il quale è tenuto a fornire tutta l’assistenza, il personale e i mezzi tecnici, inclusi gli eventuali materiali di consumo, secondo le indicazioni fornite dalla Commissione di verifica di conformità. I collaudatori potranno eseguire tutte le verifiche a loro giudizio necessarie, senza alcuna possibilità di contestazione o pretesa da parte del fornitore.
Verifica di conformità e Accettazione. La Verifica di Conformità delle prestazioni non programmate sarà eseguita da apposita Commissione nominata dall’Amministrazione. La Ditta, in sede di verifica dovrà produrre tutta la documentazione tecnica afferente le prestazioni che attesti il rispetto delle Norme, delle Procedure e delle Specifiche delle Case Madri progettatrici e costruttrici degli articoli aeronautici, secondo il Regolamento di Amministrazione e di contabilità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza emanato con D.P.R. 7 agosto 1992, n. 417 e ss.mm.ii., nonché il Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture approvato con D.P.R. del 15 novembre 2012 n. 236 e ss.mm.ii..

Related to Verifica di conformità e Accettazione

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.