VERIFICA DI CONFORMITA’. Il Responsabile del procedimento provvederà, sia nel corso sia al termine dell’esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto all’articolo 102 del D. Lgs. 50/2016 ad accertare la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito certificato di verifica di conformità, che le stesse siano state eseguite dal concessionario a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Nell’ipotesi che venga riscontrata l’esecuzione delle prestazioni in difformità a quanto richiesto dal presente capitolato speciale e dagli altri documenti contrattuali (compresa l’offerta tecnica presentata in sede di gara), il concessionario dovrà provvedere immediatamente alla sua corretta esecuzione. Nel caso in cui il concessionario non si adeguasse al suddetto obbligo, il Comune di Asti, previa diffida, potrà fare eseguire da altri la prestazione, ponendo a carico del concessionario tutti i maggiori costi e spese, salva l’applicazione delle penali previste al successivo art. 17 . Il concessionario è obbligato a fornire al Comune di Asti tutta la collaborazione necessaria, fornendo tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la documentazione relativa. In particolare, il Responsabile unico del procedimento effettuerà annualmente, sulla base dei documenti di rendicontazione di cui all’art. 7, una verifica di conformità ed, all'esito positivo della stessa, rilascierà il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte del concessionario, secondo le disposizioni di cui al citato articolo 102 comma 4.
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VERIFICA DI CONFORMITA’. Il Responsabile del procedimento provvederàL’appalto di cui al presente capitolato è soggetto, sia nel corso sia a norma di legge, a verifica di conformità al termine dell’esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto all’articolo 102 del D. Lgs. 50/2016 ad accertare fine di accertarne la regolare esecuzione esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, alle leggi di settore ed alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. La verifica di conformità comprende anche l'esame delle prestazioni contrattuali riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se formulate nei termini e ad attestare, attraverso il rilascio nei modi prescritti dal presente capitolato. La verifica di apposito conformità è avviata entro trenta giorni dall’ultimazione della prestazione ed è conclusa non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione stessa. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, che le stesse siano state eseguite dal concessionario a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto dopo la risoluzione delle condizionieventuali contestazioni fatte dall’appaltatore, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Nell’ipotesi che venga riscontrata l’esecuzione si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 2 del Codice, ed allo svincolo della cauzione di cui all’articolo 103 del codice stesso prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in difformità a quanto richiesto dal presente capitolato speciale e dagli altri documenti contrattuali (compresa l’offerta tecnica presentata in sede di gara)contratto. Ai sensi dell'articolo 103, comma 6 del Codice, il concessionario dovrà provvedere immediatamente pagamento del saldo è subordinato alla sua corretta esecuzione. Nel caso in cui costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo del saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il concessionario non si adeguasse al suddetto obbligo, il Comune periodo intercorrente tra la data di Asti, previa diffida, potrà fare eseguire da altri la prestazione, ponendo a carico emissione del concessionario tutti i maggiori costi e spese, salva l’applicazione delle penali previste al successivo art. 17 . Il concessionario è obbligato a fornire al Comune certificato di Asti tutta la collaborazione necessaria, fornendo tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la documentazione relativa. In particolare, il Responsabile unico del procedimento effettuerà annualmente, sulla base dei documenti di rendicontazione di cui all’art. 7, una verifica di conformità ed, all'esito positivo della stessa, rilascierà il certificato e l'assunzione del carattere di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte definitività del concessionario, secondo le disposizioni di cui al citato articolo 102 comma 4medesimo.
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VERIFICA DI CONFORMITA’. Il Responsabile Direttore dell’esecuzione effettua la verifica di conformità della fornitura al fine di accertarne la regolare esecuzione, ai sensi degli artt. 312 e ss. del procedimento provvederà, sia nel corso sia al termine dell’esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto all’articolo 102 del D. LgsD.p.r 207/2010. 50/2016 La verifica è volta ad accertare la regolare esecuzione delle che le prestazioni contrattuali e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito certificato di verifica di conformità, che le stesse siano state eseguite dal concessionario a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità funzionale e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali del contratto, (nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Nell’ipotesi che venga riscontrata l’esecuzione delle prestazioni in difformità a quanto richiesto dal presente capitolato speciale e dagli altri documenti contrattuali (compresa l’offerta tecnica presentata in sede di gara), e che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto. Saranno effettuate verifiche in corso d’opera con cadenza annuale e una verifica al termine della vigenza contrattuale. Le attività svolte saranno verbalizzate e sarà garantito il concessionario dovrà provvedere immediatamente alla sua corretta esecuzioneprincipio di contraddittorio e partecipazione. Nel caso in cui il concessionario non si adeguasse al suddetto obbligo, il Comune di Asti, previa diffida, potrà fare eseguire da altri la prestazione, ponendo a carico del concessionario tutti i maggiori costi e spese, salva l’applicazione delle penali previste al successivo art. 17 . Il concessionario è obbligato a fornire al Comune di Asti tutta la collaborazione necessaria, fornendo tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la documentazione relativa. In particolare, il Responsabile unico del procedimento effettuerà annualmente, sulla base dei documenti di rendicontazione di cui all’art. 7, una Al termine dell’ultima verifica di conformità edeffettuata, all'esito positivo della stessa, rilascierà il Direttore dell’esecuzione rilascia il certificato di pagamento verifica di conformità ai fini dell'emissione della fattura da parte sensi dell’art. 322 del concessionarioD.p.r. 207/2010. Il certificato è poi trasmesso all’esecutore per la sua accettazione. In caso di verifica con esito negativo, secondo le disposizioni di cui al citato articolo 102 comma 4salva l'applicazione delle penalità previste dal presente contratto, l’Appaltatore deve provvedere, entro il termine fissato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ad effettuare il corretto adempimento delle prestazioni previste dal contratto e alla completa eliminazione degli inadempimenti.
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VERIFICA DI CONFORMITA’. Il Responsabile responsabile unico del procedimento provvederàcontrolla l'esecuzione del contratto riferito a ciascun lotto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato. I contratti pubblici per i servizi e le forniture sono soggetti a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel corso sia al termine dell’esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto all’articolo 102 del D. Lgs. 50/2016 ad accertare la regolare esecuzione rispetto delle prestazioni previsioni contrattuali e ad attestare, attraverso delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del Codice il rilascio di apposito certificato di verifica di conformità, che le stesse siano state eseguite può essere sostituito dal concessionario a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi certificato di settore. Nell’ipotesi che venga riscontrata l’esecuzione delle prestazioni in difformità a quanto richiesto regolare esecuzione rilasciato dal presente capitolato speciale e dagli altri documenti contrattuali (compresa l’offerta tecnica presentata in sede di gara), il concessionario dovrà provvedere immediatamente alla sua corretta esecuzione. Nel caso in cui il concessionario non si adeguasse al suddetto obbligo, il Comune di Asti, previa diffida, potrà fare eseguire da altri la prestazione, ponendo a carico del concessionario tutti i maggiori costi e spese, salva l’applicazione delle penali previste al successivo art. 17 . Il concessionario è obbligato a fornire al Comune di Asti tutta la collaborazione necessaria, fornendo tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la documentazione relativa. In particolare, il Responsabile responsabile unico del procedimento effettuerà annualmenteper i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, sulla base dei documenti se nominato. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, il fornitore risponde per la difformità e i vizi delle prestazioni ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di rendicontazione verifica di cui all’artConformità assuma carattere definitivo. 7, una La verifica di conformità ed, all'esito positivo della stessa, rilascierà il deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali. Il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del concessionario, secondo le disposizioni di cui al citato articolo 102 comma 4medesimo termine.
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VERIFICA DI CONFORMITA’. Il Responsabile del procedimento provvederà, sia nel corso sia al termine dell’esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto all’articolo collaudo dell’opera è regolato dalle disposizioni di cui all’art. 102 del D. LgsCodice e le sue eventuali spese sono a totale carico dell’Aggiudicatario. 50/2016 ad accertare la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito certificato di Le operazioni necessarie alla verifica di conformità, che conformità sono svolte secondo le stesse siano state eseguite dal concessionario indicazioni del DEC e a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Nell’ipotesi che venga riscontrata l’esecuzione delle prestazioni in difformità a quanto richiesto dal presente capitolato speciale e dagli altri documenti contrattuali (compresa l’offerta tecnica presentata in sede di gara)spese dell’esecutore, il concessionario quale dovrà provvedere immediatamente alla sua corretta esecuzione. mettere anche a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli, senza alcun aggravio di costi a carico di EUR S.p.A. Nel caso in cui il concessionario l’esecutore non si adeguasse al suddetto obbligoottemperi a siffatti obblighi, il Comune DEC o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore. EUR S.p.A. accerterà la conformità delle macchine fornite a quanto previsto nel presente capitolato seguendo un iter definito, come di Astiseguito specificato: - 1° Fase di verifica in stabilimento dell’attività riguardante la produzione delle macchine da fornire - 2° Fase prova di collaudo a seguito dell’istallazione in sito. Le spese relative all’iter menzionato, previa diffidacomprensive di oneri per trasferta dei tecnici di EUR S.p.A., potrà fare eseguire da altri la prestazione, ponendo saranno esclusivamente a carico del concessionario tutti i maggiori costi e spese, salva l’applicazione delle penali previste al successivo artdella società aggiudicatrice. 17 Le operazioni di collaudo dovranno necessariamente effettuarsi in contradditorio. Il concessionario è obbligato a fornire al Comune collaudo non esonera l’impresa aggiudicataria dalle garanzie e responsabilità contrattuali e/o di Asti tutta la collaborazione necessaria, fornendo tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la documentazione relativa. In particolare, il Responsabile unico del procedimento effettuerà annualmente, sulla base dei documenti di rendicontazione di cui all’art. 7, una verifica di conformità ed, all'esito positivo della stessa, rilascierà il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte del concessionario, secondo le disposizioni di cui al citato articolo 102 comma 4legge.
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VERIFICA DI CONFORMITA’. Il Responsabile Direttore dell’esecuzione effettua la verifica di conformità della fornitura al fine di accertarne la regolare esecuzione, ai sensi degli artt. 312 e ss. del procedimento provvederà, sia nel corso sia al termine dell’esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto all’articolo 102 del D. LgsD.p.r 207/2010. 50/2016 La verifica è volta ad accertare la regolare esecuzione delle che le prestazioni contrattuali e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito certificato di verifica di conformità, che le stesse siano state eseguite dal concessionario a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità funzionale e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore, e che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto. Nell’ipotesi che venga riscontrata l’esecuzione delle prestazioni Saranno effettuate verifiche in difformità a quanto richiesto dal presente capitolato speciale corso d’opera e dagli altri documenti contrattuali (compresa l’offerta tecnica presentata in sede una verifica al termine della vigenza contrattuale. Le attività svolte saranno verbalizzate e sarà garantito il principio di gara), il concessionario dovrà provvedere immediatamente alla sua corretta esecuzionecontraddittorio e partecipazione. Nel caso in cui il concessionario non si adeguasse al suddetto obbligo, il Comune di Asti, previa diffida, potrà fare eseguire da altri la prestazione, ponendo a carico del concessionario tutti i maggiori costi e spese, salva l’applicazione delle penali previste al successivo art. 17 . Il concessionario è obbligato a fornire al Comune di Asti tutta la collaborazione necessaria, fornendo tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la documentazione relativa. In particolare, il Responsabile unico del procedimento effettuerà annualmente, sulla base dei documenti di rendicontazione di cui all’art. 7, una Al termine dell’ultima verifica di conformità edeffettuata, all'esito positivo della stessa, rilascierà il Direttore dell’esecuzione rilascia il certificato di pagamento verifica di conformità ai fini dell'emissione della fattura da parte sensi dell’art. 322 del concessionarioD.p.r. 207/2010. Il certificato è poi trasmesso all’esecutore per la sua accettazione. In caso di verifica con esito negativo, secondo le disposizioni di cui al citato articolo 102 comma 4salva l'applicazione delle penalità previste dal presente contratto, l’Appaltatore deve provvedere, entro il termine fissato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ad effettuare il corretto adempimento delle prestazioni previste dal contratto e alla completa eliminazione degli inadempimenti.
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VERIFICA DI CONFORMITA’. Il L’esecuzione dell’appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato. Tale verifica verrà effettuata attraverso la sottoscrizione, da parte di un dipendente dell’ufficio ricevente la merce, del relativo documento di trasporto o fattura accompagnatoria. A conclusione dell’intera fornitura, al fine di procedere alla liquidazione dei corrispettivi, si darà luogo all’attestazione di regolare esecuzione, emessa da parte del Responsabile del procedimento provvederà, sia nel corso sia al termine (Direttore dell’esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto all’articolo 102 del D. Lgs. 50/2016 ad accertare la regolare esecuzione contratto) non oltre 20 giorni dall’ultimazione delle prestazioni contrattuali e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito certificato di verifica di conformità, che le stesse siano state eseguite dal concessionario a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Nell’ipotesi che venga riscontrata l’esecuzione delle prestazioni in difformità a quanto richiesto dal presente capitolato speciale e dagli altri documenti contrattuali (compresa l’offerta tecnica presentata in sede di gara), il concessionario dovrà provvedere immediatamente alla sua corretta esecuzione. Nel caso in cui il concessionario non si adeguasse al suddetto obbligo, il Comune di Asti, previa diffida, potrà fare eseguire da altri la prestazione, ponendo a carico del concessionario tutti contenente i maggiori costi e spese, salva l’applicazione delle penali previste al successivo art. 17 . Il concessionario è obbligato a fornire al Comune di Asti tutta la collaborazione necessaria, fornendo tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la documentazione relativa. In particolare, il Responsabile unico del procedimento effettuerà annualmente, sulla base seguenti elementi: - gli estremi dell’Appalto Specifico; - l’elenco dei documenti di rendicontazione trasporto o fatture accompagnatorie debitamente firmati dal destinatario; - l’indicazione dell’esecutore; - il nominativo del Responsabile del procedimento; - i tempi prescritti e quelli effettivamente impiegati (desumibili dalle date dei d.d.t. o delle fatture accompagnatorie) per l’esecuzione delle prestazioni; - l’importo oggetto della liquidazione all’esecutore; - la certificazione di cui all’art. 7, una verifica di conformità ed, all'esito positivo della stessa, rilascierà il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte del concessionario, secondo le disposizioni di cui al citato articolo 102 comma 4regolare esecuzione.
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