Versamento in conto di assegni Bancari e circolari Clausole campione

Versamento in conto di assegni Bancari e circolari. 1. L’importo degli assegni Bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine - e ciò anche nel caso di assegni Bancari tratti sulla stessa Succursale accreditante, qualora siano presentati ai suoi sportelli - ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nel documento di sintesi e nel foglio informativo allegato al presente. La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non Bancari. Di tale proroga la Banca da pronta notizia alla Clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc…) 2. La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell’importo. 3. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al precedente comma 1, ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà l’affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso dei predetti termini, la Banca si riserva il diritto di addebitare in conto in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’art. 1829 cod. civ.5. 4. Decorsi i termini di cui al precedente comma 1, resta inteso comunque che la Banca trattaria - nel caso di assegni Bancari - o la Banca emittente - nel caso di assegni circolari - mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupporti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell’importo dei titoli indebitamente pagati. Article 8 Depositing Bank cheques and Bank Drafts into the Account 1.The amount deposited by Bank cheques and drafts is credited to the account reserving the right to verify and ensure the credit is available. This is also true for Bank cheques drawn from the same branch as that crediting the account, if they are presented at the bank teller's counter. The amount is available on expiry of the term as noted on the summary document and on the information sheet attached. The Bank may extend the term only if necessary due to force majeure at the Bank itself and/or at corresponding locations, even if not Banking. The Bank will give prompt notice to the Customer of the delay, even by impersonal communication means (pos...
Versamento in conto di assegni Bancari e circolari. 1. L’importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nelle condizioni economiche del Servizio di Conto Corrente riportate nel Documento di Sin- tesi e nel Foglio informativo consegnati al Cliente. Per quanto concerne i termini di “non stornabilità” dei citati assegni, si rinvia alle condizioni economiche riportate nel Documento di Sintesi del Servizio Accessorio del Conto Corrente “Servizio incassi e pagamenti”. La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore - ivi compresi gli scioperi del personale - verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia al Cliente, anche mediante comuni- cazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, avvisi sul sito web, ecc.).
Versamento in conto di assegni Bancari e circolari. 1. Tutti i bonifici e le rimesse a favore del Cliente sono accreditati in conto corrente.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).