Common use of Violazioni e sanzioni Clause in Contracts

Violazioni e sanzioni. Le norme della presente Procedura hanno carattere vincolante per i Soggetti Rilevanti e le Persone Informate e costituiscono parte integrante dei doveri e delle responsabilità derivanti dal rapporto dagli stessi instaurato con la Società. L’inosservanza da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Informate delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di informative al pubblico di Informazioni Privilegiate, può comportare l’applicazione, nei confronti della stessa Società, di sanzioni di varia natura. Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa conseguenti all’inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni. In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato, può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all’autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e/o da qualsiasi delle Controllate. L’inosservanza degli obblighi di informativa previsti dalle disposizioni normative, europee e nazionali, anche regolamentari, descritte nella presente Procedura, potrà comportare, per la Società e per la persona fisica sulla quale ricadeva l’obbligo, l’applicazione delle sanzioni amministrative di volta in volta previste dal TUF. L’abuso di Informazioni Privilegiate, la comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato comportano: (a) la configurazione, nei confronti di coloro che hanno commesso il fatto, di un illecito passibile di sanzione penale e amministrativa ai sensi delle applicabili norme del TUF e nel rispetto della normativa europea di volta in volta vigente e (b) la responsabilità amministrativa della Società ai sensi delle applicabili norme del TUF e del D.Lgs. n. 231/01 e nel rispetto della normativa europea di volta in volta vigente. Ferme restando le responsabilità e le sanzioni previste dalla disciplina applicabile di cui ai precedenti paragrafi, in caso di inosservanza, da parte dei soggetti di cui al presente articolo, degli obblighi di comportamento e informazione previsti dalla presente Procedura, il Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinerà di volta in volta i provvedimenti di carattere sanzionatorio consentiti dalla vigente normativa da irrogare nei loro confronti, secondo il criterio di proporzionalità, tenuto conto della gravità e della intenzionalità dell’infrazione commessa nonché della dell’eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale. Se la violazione è stata commessa da un amministratore o da un sindaco, la Società può decidere di revocare per giusta causa l’amministratore o il sindaco inadempiente. Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare, comportando l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento. Se la violazione è stata commessa da soggetti non dipendenti, la Società può riservarsi di interrompere, anche senza preavviso, il relativo rapporto.

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Samples: Procedure for the Communication of Privileged Information, Procedure for the Management and Communication of Insider Information

Violazioni e sanzioni. 10.1 Le norme della presente Procedura hanno carattere vincolante vincolante. In particolare per i Soggetti Rilevanti e le Persone Informate e costituiscono parte integrante dei doveri e delle responsabilità derivanti dal rapporto dagli stessi instaurato con la Società. . 10.2 L’inosservanza da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Informate Rilevanti delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di informative al pubblico di Informazioni Privilegiateinternal dealing, può comportare l’applicazione, nei confronti della stessa Società, di sanzioni di varia natura. Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa conseguenti all’inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni. In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato, può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all’autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e/o da qualsiasi delle Controllate. . 10.3 L’inosservanza degli obblighi di informativa previsti dalle disposizioni normative, europee e nazionali, anche regolamentari, descritte nella presente Procedura, potrà comportare, per la Società e per la persona fisica sulla quale ricadeva l’obbligo, l’applicazione delle sanzioni amministrative di volta in volta previste dal TUF. . 10.4 L’abuso di Informazioni Privilegiateinformazioni privilegiate, la comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato comportano: (a) la configurazione, nei confronti di coloro che hanno commesso il fatto, di un illecito passibile di sanzione penale e amministrativa ai sensi delle applicabili norme del TUF e nel rispetto della normativa europea di volta in volta vigente e (b) la responsabilità amministrativa della Società ai sensi delle applicabili norme del TUF e del D.Lgs. n. 231/01 e nel rispetto della normativa europea di volta in volta vigente. . 10.5 Ferme restando le responsabilità e le sanzioni previste dalla disciplina applicabile di cui ai precedenti paragrafi, in caso di inosservanza, da parte dei soggetti di cui al presente articolo, Soggetti Rilevanti degli obblighi di comportamento e informazione previsti dalla presente Procedura, il Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinerà di volta in volta i provvedimenti di carattere sanzionatorio consentiti dalla vigente normativa da irrogare nei loro confronti, secondo il criterio di proporzionalità, tenuto conto della gravità e della intenzionalità dell’infrazione commessa nonché della dell’eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale. Se la violazione è stata commessa da un amministratore o da un sindaco, la Società può decidere di revocare per giusta causa l’amministratore o il sindaco inadempiente. Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare, comportando l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento. Se la violazione è stata commessa da soggetti non dipendenti, la Società può riservarsi di interrompere, anche senza preavviso, il relativo rapporto.

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Samples: Internal Dealing Procedure

Violazioni e sanzioni. I collaboratori devono riferire prontamente ai loro referenti interni ogni circostanza che comporti o che sembri comportare, una deviazione dalle norme di comportamento riportate nel presente Codice e/o una violazione alle procedure/istruzioni operative aziendali in essere. I referenti hanno a loro volta il dovere di informare tempestivamente l’OdV delle notizie di cui sono venuti a conoscenza. Qualora, per giustificato motivo o per opportunità, sia ritenuto sconsigliabile conferire con il proprio referente diretto, il collaboratore dovrà comunicare direttamente con l’OdV . Omettere o non riferire tali circostanze costituisce una violazione del presente Codice Etico e di Condotta. Le norme della presente Procedura hanno carattere vincolante per i Soggetti Rilevanti e le Persone Informate e costituiscono parte integrante dei doveri e delle responsabilità derivanti dal rapporto dagli stessi instaurato segnalazioni sono trattate con la Societàmassima riservatezza e tutte le violazioni riferite diventano immediatamente oggetto di indagine. L’inosservanza da parte dei Soggetti Rilevanti I collaboratori sono tenuti a cooperare senza riserve alle fasi istruttorie e delle Persone Informate delle disposizioni della a fornire tutte le informazioni in loro possesso riguardanti tali violazioni, indipendentemente dal fatto che le stesse siano considerate rilevanti. La mancata cooperazione, o la cooperazione solo parziale con le attività di istruttoria costituisce una violazione del presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni Codice Etico e di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di informative al pubblico di Informazioni Privilegiate, può comportare l’applicazione, nei confronti della stessa Società, di sanzioni di varia naturaCondotta. Nel caso in cui, per Qualsiasi violazione delle disposizioni del Codice Etico e di Condotta e delle procedure aziendali verrà trattata con fermezza con la conseguente adozione di adeguate misure sanzionatorie coerentemente con quanto previsto dai contratti nazionali di lavoro, dal Modello di Organizzazione, Gestione e controllo elaborato ai sensi del D.Lgs.231/2001. I casi di violazione del presente Codice potranno essere segnalati direttamente al “OdV”, o se dovessero riguardare quest’ultimo, al Presidente del CDA, oltreché alle autorità competenti nel caso in materia cui integrino una fattispecie penale, civile o determinino un danno patrimoniale o contabile. Compete in xxx xxxxxxxxx xx “OdV” la vigilanza sull’applicazione del Codice, l’istruttoria delle segnalazioni di informativa conseguenti all’inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabiliviolazione, la Società dovesse incorrere in sanzioni pecuniarieraccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate. Le procedure di segnalazione e di verifica delle violazioni, la Società provvederà anche ad agire in via nell’interesse della verità,saranno improntate a criteri di rivalsa nei confronti dei responsabili riservatezza e di tali violazionitutela della confidenzialità, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento prevenire ritorsioni di dette sanzioniqualsivoglia genere nei confronti dell’autore della segnalazione. In ogni caso, Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice dia luogo a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente o collaboratore della presente ProceduraAgenzia, essa è comunque fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. Parimenti, il tipo di sanzione disciplinare concretamente applicabile, inclusa quella espulsiva, va rinvenuto nei contratti collettivi e nella normativa vigente, tenendo conto anche ai fini della determinazione dell’entità, della gravità del comportamento e dell’ammontare del pregiudizio, anche ove morale, arrecato al decoro o al prestigio dell’Amministrazione. Per quanto riguarda le violazioni a carico di soggetti destinatari con i quali non si traduca in è costituito un comportamento direttamente sanzionato, può costituire un grave danno per la Società, anche in termini rapporto di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all’autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e/o da qualsiasi delle Controllate. L’inosservanza degli obblighi di informativa previsti dalle disposizioni normative, europee e nazionali, anche regolamentari, descritte nella presente Procedura, potrà comportare, per la Società e per la persona fisica sulla quale ricadeva l’obbligo, l’applicazione delle sanzioni amministrative di volta in volta previste dal TUF. L’abuso di Informazioni Privilegiatelavoro subordinato, la comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato comportano: (a) la configurazione, nei confronti di coloro che hanno commesso il fatto, di un illecito passibile di sanzione penale e amministrativa ai sensi delle applicabili norme del TUF e nel rispetto della normativa europea di volta in volta vigente e (b) la responsabilità amministrativa della Società ai sensi delle applicabili norme del TUF e del D.Lgs. n. 231/01 e nel rispetto della normativa europea di volta in volta vigente. Ferme restando le responsabilità e le sanzioni previste dalla disciplina applicabile di cui ai precedenti paragrafiapplicabile, in caso di inosservanzarelazione alla gravità dei fatti contestati e secondo le leggi che regolano la materia, da parte dei soggetti di cui al presente articoloè la risoluzione del contratto, degli obblighi di comportamento e informazione previsti dalla presente Procedura, il Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinerà di volta in volta i provvedimenti di carattere sanzionatorio consentiti dalla vigente normativa da irrogare nei loro confronti, secondo il criterio di proporzionalità, tenuto conto della gravità e della intenzionalità dell’infrazione commessa nonché della dell’eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o forza delle violazioni. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale. Se la violazione è stata commessa da un amministratore o da un sindaco, la Società può decidere di revocare per giusta causa l’amministratore o il sindaco inadempiente. Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare, comportando l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento. Se la violazione è stata commessa da soggetti non dipendenti, la Società può riservarsi di interrompere, anche senza preavviso, il relativo rapportospecifiche clausole appositamente inserite all'interno dello stesso.

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Samples: Codice Etico E Di Condotta

Violazioni e sanzioni. 14.1 Le norme della presente Procedura hanno carattere vincolante per i Soggetti Rilevanti e le Persone Informate e costituiscono parte integrante dei doveri e delle responsabilità derivanti dal rapporto dagli stessi instaurato con la Società. vincolante. 14.2 L’inosservanza da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Informate e/o dei Terzi delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di informative al pubblico di Informazioni Privilegiate, può comportare l’applicazione, nei confronti della stessa Società, di sanzioni di varia natura. . 14.3 Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all’inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni. . 14.4 In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato, può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all’autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e/o da qualsiasi delle Controllate. 14.5 Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. L’inosservanza degli obblighi Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di informativa previsti dalle disposizioni normativeAmministrazione, europee e nazionalil’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale. 14.6 Se la violazione è stata commessa da un dipendente, anche regolamentariciò può configurare illecito disciplinare e, descritte nella presente Proceduranei casi più gravi, potrà comportare, per la Società e per la persona fisica sulla quale ricadeva l’obbligo, l’applicazione delle sanzioni amministrative di volta in volta previste dal TUF. può dare luogo a licenziamento. 14.7 L’abuso di Informazioni Privilegiateinformazioni privilegiate, la comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato comportano: (a) la configurazione, nei confronti di coloro che hanno commesso il fatto, fatto di un illecito passibile di sanzione penale e amministrativa ai sensi delle applicabili norme del TUF e nel rispetto della normativa europea di volta in volta vigente e (b) la responsabilità amministrativa della Società ai sensi delle applicabili norme del TUF e del D.Lgs. n. 231/01 e nel rispetto della normativa europea di volta in volta vigente. Ferme restando le responsabilità e le sanzioni previste dalla disciplina applicabile di cui ai precedenti paragrafi, in caso di inosservanza, da parte dei soggetti di cui al presente articolo, degli obblighi di comportamento e informazione previsti dalla presente Procedura, il Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinerà di volta in volta i provvedimenti di carattere sanzionatorio consentiti dalla vigente normativa da irrogare nei loro confronti, secondo il criterio di proporzionalità, tenuto conto della gravità e della intenzionalità dell’infrazione commessa nonché della dell’eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale. Se la violazione è stata commessa da un amministratore o da un sindaco, la Società può decidere di revocare per giusta causa l’amministratore o il sindaco inadempiente. Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare, comportando l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento. Se la violazione è stata commessa da soggetti non dipendenti, la Società può riservarsi di interrompere, anche senza preavviso, il relativo rapporto.

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