Xxxxxxx di sopralluogo Clausole campione

Xxxxxxx di sopralluogo. Il verbale di sopralluogo deve essere firmato dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile ovvero dall’incaricato dell’Impresa che ha effettuato il sopralluogo munito di delega, controfirmato dal referente della sede giudiziaria visionata.

Related to Xxxxxxx di sopralluogo

  • Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore 1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie. 3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture eseguite.

  • SOPRALLUOGO Il sopralluogo dei luoghi oggetto del presente procedimento è FACOLTATIVO. L’appuntamento per effettuare il sopralluogo potrà essere prenotato previa richiesta tramite mail all’indirizzo: xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx oppure al n. 0376-679255. All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento che gli verrà rilasciato a conferma dell’effettuato sopralluogo, il quale dovrà essere scansionato, allegato e firmato digitalmente. Ai fini della validità dell’avvenuto sopralluogo, questo può essere eseguito esclusivamente: • da un soggetto di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, dotato di legale rappresentanza o di poteri contrattuali oppure dal direttore tecnico, attualmente in carica; • da un dipendente dell’offerente, solo se munito di apposita delega rilasciata da uno dei soggetti in carica indicati in precedenza; a tal fine non è considerato dipendente un soggetto con rapporto di contratto di lavoro intermittente, di somministrazione, di apprendistato o prestatore di lavoro accessorio (voucher) di cui rispettivamente ai Capi II, Sezione II, Capo IV, Capo V e Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015; • da un soggetto terzo solo se munito di apposita procura notarile. Sempre ai fini della validità dell’avvenuto sopralluogo: • in caso di Forma aggregata già costituita formalmente, il sopralluogo deve essere eseguito dall’operatore economico mandatario o capogruppo mediante un soggetto di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice; • in caso Forma aggregata non ancora costituita formalmente, il sopralluogo deve essere eseguito dal solo mandatario o capogruppo se munito di delega di tutti gli operatori economici mandanti purché rilasciate dai rispettivi soggetti dotati di legale rappresentanza; in caso contrario deve es- sere eseguito da tutti gli operatori economici raggruppati mediante i rispettivi soggetti di cui all’ar- ticolo 80, comma 3, del Codice, • in caso di Consorzio stabile, oppure di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, il soggetto che effettua il sopralluogo deve essere riconducibile al consorzio offerente oppure all’impresa per il quale il Consorzio concorre e designata per l’esecuzione almeno dei lavori della categoria pre- valente; • nei casi che precedono, qualora vi sia un mutamento soggettivo o un mutamento nella composi- zione dell’offerente, che facciano venir meno le condizioni di validità del sopralluogo, il sopral- luogo si avrà come non eseguito; • nessun soggetto può effettuare sopralluogo per conto di due o più operatori economici che par- tecipano in concorrenza tra di loro. • Il soggetto che effettua il sopralluogo deve essere munito di documento di riconoscimento e di altro documento ufficiale che ne attesti le condizioni giuridiche di cui alla lettera b) ed esibire tali documenti ai fini del rilascio dell’attestazione.

  • XXXXXXX, Il contratto di rete e il diritto dei contratti, cit., 919 ss. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata.

  • Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica. 2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all’art. 47-bis comma 1 del d. lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 165/2001. 7. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto legislativo.

  • XXXXX XXXXXXXXX L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.549,37 ed il massimo di € 5.164,57, fino alla concorrenza di un massimale di € 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

  • Xxxxxxxx Xxxxxx La gestione e assistenza nell’esecuzione del Contratto è affidata al Broker di assicurazione. Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker; la Società da’ atto che il pagamento dei premi al Broker è liberatorio per la Contraente e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno del mese successivo a quello in cui il Broker ha comunicato alla Società l’avvenuto incasso. Il Broker avrà diritto esclusivamente alla percentuale di provvigione indicata nel Contratto sottoscritto con Equitalia S.p.A. per la gestione del Contratto e del presente Capitolato di polizza. Pertanto, la provvigione del Broker sarà pari all’importo della percentuale prevista del premio offerto dalla Compagnia assicuratrice. Le commissioni provvigionali così determinate sono interamente pagate al Broker dalla Compagnia assicurativa.

  • XXXXXXX XXXXXXX In caso di evento che coinvolga più Assicurati l’esborso massimo di Inter Par- tner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia non potrà, in ogni caso, superare complessivamente l’importo totale, previsto nell’Allegato 1 alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza. In caso di superamento di tale limite il costo eccedente resterà a carico, in parti proporzionali, degli Assicurati coinvolti nello stesso evento.

  • Xxxxxxx Xxxxxxxx In caso di ritardo del bagaglio durante il Viaggio di Lavoro, la Società rimborserà all’Assicurato la somma per l’acquisto dell’abbigliamento necessario e articoli da toilette fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) per ciascun ritardo e per ciascun Assicurato se il bagaglio, che era stato opportunamente registrato e posto sotto la responsabilità della compagnia aerea con la quale l’Assicurato stava viaggiando, arriva con più di 4 ore di ritardo sull’orario di arrivo alla destinazione.

  • Xxxxxxx Xxxxxx Genertel rimborsa fino a 250 euro per evento le spese documentate sostenute in conse- guenza di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni automatici di apertura delle portiere del veicolo. Entro lo stesso limite sono inoltre risarcibili le spese di sostituzio- ne della serratura o del congegno con altro equivalente e le eventuali spese di sbloccaggio del sistema di apertura delle portiere.

  • Xxxxx Xxxxxxxx XXXXXXX XXXXXXX